Argomento: abuso dei mezzi di correzione
Decisioni
Schiaffi delle maestre: è maltrattamento? (Cass. 45096/23)L'uso sistematico della violenza da parte delle maestre a scuola, anche se sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nella fattispecie di abuso di mezzi di correzione, è maltrattamento.
Decisioni
Scopo educativo non permette condotte violente (Cass. 24876/23)Condotte connotate da modalità aggressive sono incompatibili con l'esercizio lecito del potere correttivo e educativo che mai deve deprimere l'armonico sviluppo della personalità del minorenne
Decisioni
Abuso di mezzi di correzione, basta anche un solo atto (Cass. 29661/22)La condotta abusante consiste in qualsiasi comportamento dell'insegnante che umili, svaluti, denigri o violenti psicologicamente un alunno.
Decisioni
Insegnante che usa violenza anche morale è sempre reato (Cass. 7969/20)Violenze anche morale sugli alunni costituiscono abuso di mezzi di correzione.
Decisioni
Eccessi educativi? No, reati (Cass. 36832/2019)I comportamenti maltrattanti non possono essere giustificati con un intento correttivo ed educativo proprio della concezione culturale di cui l'agente è portatore.
Decisioni
Mezzi illeciti a fini educativi: è violenza privata (Cass. 44109/18)Insegnante che usa mezzi illeciti ai fini educativi commette reato.
Decisioni
Potere educativi dell'insegnante e abuso dei mezzi di correzione (Cass. 47543/15)Decisioni
Alunni umiliati, insegnante condannato (Cass. 47543/15)Condannato insegnante che umilii, svaluti, denigri o violenti psicologicamente un alunno causandogli pericoli per la salute.
Decisioni
Insegnante punisce bullo, ma dignità va rispettata (Cass. 34492/12)Diventa contraddittoria la pretesa di contrastare il bullismo con metodi che finiscono per rafforzare i convincimento che i rapporti relazionali (scolastici o sociali) sono decisi dai rapporti di forza o di potere.
Decisioni
Violenza sempre bandita ai fini educativi, salvo quella lievissima (Cass. 45467/10)Nell'educazione deve ritenersi bandita ogni forma di violenza, è possibile tollerare, solo eccezionalmente e in casi estremi, una vis modicissima nei confronti dei bambini compatibile con la finalità di educazione.