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Violenza sempre bandita ai fini educativi, salvo quella lievissima (Cass. 45467/10)

27 dicembre 2010, Cassazion penale

condannate per maltrattamento insegnanti dell'asilo che impongono stato di totale soggezione, obbligando i bambini ad disciplina innaturale, di silenzio ed immobilità, basata sulla paura delle violenze e prevaricazioni subite da pochi ed a cui molti avevano assistito. 

Nell'educazione deve ritenersi bandita ogni forma di violenza, quale legittimo strumento al quale fare ricorso a fini educativi: è possibile tollerare, solo eccezionalmente e in casi estremi, una vis modicissima nei confronti dei bambini, la quale sia compatibile con la finalità di "correzione", termine quest'ultimo che va inteso come sinonimo di "educazione", il che implica che il minore deve avvertire l'intervento dell'insegnante, che altro non è che un sostituto del genitore, come adeguato e proporzionato alla manchevolezza commessa, si da non reiterarla nel futuro, e non già come ingiustificata o immotivata mortificazione del proprio modo naturale di essere bambino, con una personalità in corso di formazione.

Non può ritenersi che costituiscano mezzi educativi tutti quei mezzi, di qualunque specie, che vengano usati a tale fine, ma soltanto quelli per loro natura a ciò deputati: il ricorso ad un mezzo oggettivamente non consentito, anche se utilizzato con scopo emendativo, non rientra neppure nella previsione dell'art. 571 c.p., ma integra, a seconda degli effetti che produce, altre ipotesi incriminatici.

L'abuso di cui parla l'art. 571 c.p. implica, infatti, il tradimento della importante e delicata funzione educativa e presuppone l'uso consentito e legittimo di mezzi correttivi, con l'effetto che l'esercizio del potere di correzione fuori dei casi consentiti o con mezzi di per se illeciti o contrari allo scopo fa venire meno la stessa materialità del reato in questione e va inquadrato in altro paradigma criminoso.

Conclusivamente, l'animus corrigendi va concettualmente tenuto distinto dalla materialità del delitto di cui all'art. 571 c.p., dovendosi definitivamente ripudiare la tesi che individua nella proiezione soggettiva dell'agente una sorta di legittimazione del mezzo usato, quale che esso sia.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

 (data ud. 23/11/2010) 27/12/2010, n. 45467

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente

Dott. LANZA Luigi - Consigliere

Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere

Dott. MATERA Lina - Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale e da C.I. e F.M.;

nei confronti di:

C.Y., B.R. e A.M.G.;

avverso sentenza della Corte di Appello di Venezia del 2 febbraio 2010 visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fazio Anna Maria;

udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del sostituto BAGLIONE Tindari che ha concluso per la declaratoria di annullamento con rinvio e rigetto dei ricorsi delle imputate;

sentito il difensore avv.to AP della parte civile E.E. il quale chiede l'accoglimento del ricorso del Pg ed il rigetto dei ricorsi delle imputate;

sentito il difensore avv.to TG  per le altre parti civili il quale chiede l'accoglimento del ricorso del Pg ed il rigetto o la inammissibilità dei ricorsi delle imputate;

Sentito il difensore delle ricorrenti avv.to AP, anche in sostituzione dell'avv.to SDC, che ha concluso per la declaratoria di accoglimento dei ricorsi delle imputate ed il rigetto del ricorso del PG.

Svolgimento del processo

Con sentenza dell'11 dicembre 2007, il Tribunale di Belluno  dichiarava non doversi procedere contro C.Y., F. M., B.R., C.I. e A.M.G., in ordine ai delitti di percosse e lesioni loro ascritti per mancanza di querela e assolveva con la formula il fatto non sussiste le imputate dal delitto di maltrattamenti, tutti reati commessi dal 1996 al 2004 in danno dei bambini loro affidati per ragioni di educazione presso lo Asilo (OMISSIS), dove svolgevano le funzioni di educatori.

Il giudizio veniva parzialmente ribaltato dalla Corte di Appello di Venezia, su appello del Procuratore Generale della Repubblica presso quella Corte e di alcuni genitori delle vittime, costituitisi parte civile.

Il giudice distrettuale, premesso che i singoli fatti di violenza (schiaffi, percosse, scossoni imboccamenti forzati, punture con matite appuntite alle mani dei piccoli) erano provati sia in forza delle testimonianze dei bambini, che di quelle dei loro genitori e di altre assistenti dell'asilo, e che le indagini peritali condotte sui minori avevano accertato che gli stessi erano attendibili, escludeva che le suore fossero vittime di una macchinazione e metteva in evidenza che i fatti di violenza avevano prodotto effetti negativi sui bambini, sotto il profilo morale e psico - evolutivo, e che erano serviti a generare un clima di asservimento e sottomissione di tutta la scolaresca.

Qualificava gli stessi come integranti il delitto di abuso di mezzi di correzione, e non di maltrattamenti, poichè costituenti l'attuazione di un sia pure distorto sistema educativo e non sorretti dalla volontà di infliggere diuturne vessazioni. Condannava, pertanto le sole imputate C.I. e F. (nei cui confronti era stato proposto l'appello del PG) alle pene di legge e tutte le imputate, in solido, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, assegnando una provvisionale e rimettendo per la liquidazione definitiva al giudice civile. Ricorre il Procuratore Generale e deduce manifesta illogicità della sentenza per avere confuso il movente del delitto, (finalità educativa) con il dolo del delitto di cui all'art. 572 c.p., essendo sufficiente per quest'ultimo la sola consapevolezza della sottoposizione ad un regime umiliante. Mette in evidenza come l'iter argomentativo sia contraddittorio, non facendo discendere dalle premesse, esatte circa la inflizione di violenze fini a se stesse e travalicamento dei diritti dei minori, le dovute conseguenze in tema di qualificazione del reato.

Con il secondo motivo, rileva che la violenza usata nell'asilo ad opera delle imputate non era compatibile, comunque, con i mezzi di correzione, e che soprattutto in ambito scolastico non è assolutamente consentito adottare metodi caratterizzati da abusi fisici e psicologici.

Ricorrono le imputate e deducono con il primo motivo violazione di legge in relazione al delitto di abuso di mezzi di correzione e correlativo difetto di motivazione: dando pure per ammesso che le stesse seguissero un metodo educativo superato e contestabile, sottolineano che in atti, al di là di una certa enfatizzazione, compiuta dalla Corte, vi sarebbe la prova di una dozzina di episodi e che, quindi, rispetto agli anni della contestazione ed al numero dei bambini non vi sarebbe affatto un modus operandi tale da integrare l'abuso. Contestano peraltro che il metodo stesso possa definirsi obsoleto o vetusto e richiama sul punto che il metodo era senz'altro condiviso da altri genitori che mai si erano lamentati; con il secondo motivo, eccepiscono la prescrizione dei singoli reati e con un terzo deducono violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, per non essere state poste in condizioni di difendersi da una contestazione così estesa nel tempo dei fatti.
Motivi della decisione
Il ricorso del Procuratore Generale è fondato, mentre quello proposto dalle imputate F. e C.I., uniche ricorrenti, è da dichiarare inammissibile.

La trattazione delle censure può avvenire unitariamente, giacchè sia quella della parte pubblica, che quella delle imputate involgono la questione della qualificazione giuridica dei fatti.

Punto di partenza è che le vicende , come contestate nella loro materialità, ampiamente riportate e descritte nella sentenza impugnata, che ha ripreso i contenuti della istruzione dibattimentale ed individuato da parte delle imputate F. e C.I. il ricorso alla violenza fisica in danno dei bambini che frequentavano l'asilo da loro gestito, non sono oggetto di negazione da parte delle appellanti e dunque costituiscono un dato certo, da cui partire per la esatta qualificazione del comportamento delle ricorrenti - resistenti. Parimenti è certo che la impugnata decisione ha affermato come la disciplina imposta ai bambini nell'ambito scolastico era frutto di dette punizioni corporali, esibite innanzi a tutto il complesso dei bambini, in modo che nella comunità si era ingenerata, per induzione o meglio per paura, la convinzione della necessità della ubbidienza e dell'adeguamento ai precetti imposti dalle imputate.

Ciò premesso è da osservare, in primo luogo, che il discrimine tra i due delitti,quello di cui all'art. 571 e quello di cui all'art. 572 c.p., non può essere individuato, come avvenuto nella impugnata sentenza, nella intenzione soggettiva dell'agente; l'atteggiamento psicologico non è elemento dirimente per fare rientrare gli abituali atti di violenza posti in essere ai danni di minori nella previsione dell'abuso di cui all'art. 571 c.p., considerato che tali atti devono ritenersi oggettivamente esclusi dalla medesima previsione. E' vero che, in passato, la dottrina prevalente e la giurisprudenza erano concordi nell'individuare il criterio discretivo tra il delitto di maltrattamenti e quello di cui all'art. 571 c.p. nell'animus corrigendi, vale a dire nel fine educativo che contraddistinguerebbe il secondo e sarebbe estraneo al primo, ma tale impostazione deve ritenersi superata, alla luce dell'evoluzione culturale in tema di metodi educativi da adottare nei confronti dei minori, a partire dalla Convenzione di New York del 1989, ratificata in Italia con L. n. 176 del 1991), da cui risulta che il minore "non è più considerato oggetto di protezione e tutela, ma un soggetto di diritto, che va aiutato a crescere, assecondato nelle sue inclinazioni, rispettato, vedendo in lui una persona in formazione, che ha bisogno di una guida", che lo aiuti a superane la naturale fragilità e vulnerabilità e ne rispetti la dignità di persona.

L'effetto naturale ed ulteriore che deriva dalla considerazione, acquista al patrimonio sociale e non solo giuridico, del bambino quale persona, soggetto di diritti e non mero oggetto, è che in tutte le relazioni, non solo quelle familiari, ma anche quelle scolastiche e/o ricreative, nel cui ambito si sviluppa la personalità dell'individuo e dove costui raggiunge completezza e maturità, deve ritenersi bandita ogni forma di violenza, quale legittimo strumento al quale fare ricorso a fini educativi. E' possibile tollerare, solo eccezionalmente e in casi estremi, una vis modicissima nei confronti dei bambini, la quale sia compatibile con la finalità di "correzione", termine quest'ultimo che va inteso come sinonimo di "educazione", il che implica che il minore deve avvertire l'intervento dell'insegnante, che altro non è che un sostituto del genitore, come adeguato e proporzionato alla manchevolezza commessa, si da non reiterarla nel futuro, e non già come ingiustificata o immotivata mortificazione del proprio modo naturale di essere bambino, con una personalità in corso di formazione. Non può ritenersi che costituiscano mezzi educativi tutti quei mezzi, di qualunque specie, che vengano usati a tale fine, ma soltanto quelli per loro natura a ciò deputati. Il ricorso ad un mezzo oggettivamente non consentito, anche se utilizzato con scopo emendativo, non rientra neppure nella previsione dell'art. 571 c.p., ma integra, a seconda degli effetti che produce, altre ipotesi incriminatici.

L'abuso di cui parla l'art. 571 c.p. implica, infatti, il tradimento della importante e delicata funzione educativa e presuppone l'uso consentito e legittimo di mezzi correttivi, con l'effetto che l'esercizio del potere di correzione fuori dei casi consentiti o con mezzi di per se illeciti o contrari allo scopo fa venire meno la stessa materialità del reato in questione e va inquadrato in altro paradigma criminoso.

Conclusivamente, l'animus corrigendi va concettualmente tenuto distinto dalla materialità del delitto di cui all'art. 571 c.p., dovendosi definitivamente ripudiare la tesi che individua nella proiezione soggettiva dell'agente una sorta di legittimazione del mezzo usato, quale che esso sia.

E' pure vero che il concetto di liceità di un mezzo di correzione porta in sè un certo tasso di relatività, ma questa non può essere ancorata all'intenzione soggettiva dell'agente, bensì al dato oggettivo del complesso normativo del nostro ordinamento giuridico, cosi come evolutosi nel corso degli anni, il quale ha bandito ogni forma di violenza fisica o psichica quale legittimo mezzo di correzione o di disciplina.

Quando il ricorso alla violenza, poi, come nel caso in esame, è sistematico, tanto da imporre ai bambini un regime di vita pesante, doloroso ed insopportabile e da determinare in loro un vero e proprio stato di terrore, è fin troppo evidente che, al di là delle soggettive intenzioni dell'agente, si versa nell'ambito del delitto di maltrattamenti. La presenza del fine educativo, infatti, non può di per sè comportare l'inquadrabilità della detta condotta nella fattispecie di cui all'art. 571 c.p., proprio perchè la natura del mezzo di correzione prescelto è la negazione della stessa finalità perseguita, considerato che l'esercizio della funzione correttiva con modalità particolarmente afflittive o mortificanti della personalità stride "con la pratica pedagogica e con la finalità di promozione dell'uomo ad un grado di maturità tale da renderlo capace, nel contesto di solidarietà dell'organizzazione statuale, di integrale e libera espressione delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni", contraddice i valori di pacifica convivenza, di tolleranza, di solidarietà e di rispetto della dignità umana, che devono presiedere all'armonico sviluppo di una personalità in formazione. Ne discende che da un canto le argomentazioni esposte nell'atto di ricorso delle imputate, centrate sulla finalità perseguita e sulla bontà del metodo seguito, sono manifestamente infondate, sia perchè centrate su considerazioni metagiuridiche, che non tengono conto dei principi giuridici in materia, sia perchè agganciate a considerazioni di puro merito, quali la esistenza di un complotto ai loro danni da parte di un ristretto numero di genitori, già adeguatamente valutato ed escluso dalla sentenza di primo. Del tutto inconferente è il richiamo all'esiguo numero degli episodi denunciati, a dire delle ricorrenti, sintomatico della condivisione del loro metodo educativo da parte della maggioranza delle famiglie che affidavano loro i figli, che ,oltre ad essere una quaestio facti, non sottoponibile all'esame di questa corte, non ha certo valenza liberatoria; si tratta al più di un dato che attiene alla sensibilità delle famiglie, parimenti distorta, ma non certo influente sull'atteggiamento psicologico delle due consorelle.

Vale ribadire che l'elemento soggettivo del delitto di maltrattamenti richiesto dalla norma è quello del dolo generico, che consiste nella coscienza e nella volontà di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale, instaurando un sistema di sopraffazioni e di vessazioni che avviliscono la personalità della vittima. Il dolo funge da elemento unificatore della pluralità dei vari atti lesivi ed assume una connotazione unitaria, il che non significa che deve essere preesistente al primo atto di maltrattamento, ma che deve abbracciare il complesso dei fatti lesivi progressivamente posti in essere nel tempo, nel senso che vi sia una proiezione soggettiva dal presente al passato e l'agente abbia consapevolezza delle preesistenti condotte illecite e del persistere nel "cattivo trattamento" riservato alla vittima.

Non può dubitarsi che le imputate non si siano rese conto dell'illiceità del loro comportamento, ove si consideri, come puntualmente rilevato dalla Corte territoriale, che imposero alle vittime, intese non soltanto come coloro che subivano le singole violenze, ma come tutti i bambini loro affidati e componenti la comunità dell'asilo, uno stato di totale soggezione, imponendo una disciplina innaturale, di silenzio ed immobilità, basata sulla paura delle violenze e prevaricazioni subite da pochi ed a cui molti avevano assistito. Palesemente inammissibili sono al riguardo anche i motivi enunciati dalle ricorrenti in ordine alla mancata correlazione tra l'imputazione e la sentenza, mancata contestazione del reato, mancata assicurazione dei termini per la presentazione di testi a discarico, solo enunciati e non specificati, in violazione del disposto di cui agli art. 581 e 591 c.p.p.. Quanto poi alla eccepita prescrizione, è da ribadire che il delitto di maltrattamenti, compiutamente enunciato nella imputazione, si è protratto sino al 2004, e quindi è da tale ultima data che decorre il termine, da calcolare ai sensi dell'art. 158 c.p.: il reato pertanto si prescriverà nel 2012.

Conclusivamente, esattamente il PG ha rilevato che la pronuncia di appello è manchevole; invero, deve rilevarsi che l'impugnato provvedimento ha ben individuato il clima di vessazione e frustrazione creato all'interno della comunità scolastica dal comportamento delle imputate, ma ha ricondotto il loro atteggiamento soggettivo a fattispecie diversa incompatibile con la condotta obbiettivamente tenuta.

Si impone, pertanto, l'annullamento della pronuncia in esame, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia per nuovo giudizio.

Le imputate il cui ricorso, come detto è inammissibile, sono da condannare al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille/00 ciascuna alla cassa delle ammende.

Il giudice di merito provvederà in ordine alle spese delle parti civili.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia per nuovo giudizio. Dichiara inammissibili i ricorsi delle imputate che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille/00 ciascuna a favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2010