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Non satira ma reato far rima tra cognome e pratiche sessuali (Cass. 5926/21)

15 febbraio 2021, Cassazione penale

Costituisce limite immanente al diritto di critica il rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di "argumenta ad hominem";  non costituisce esercizio del diritto di critica politica, con effetto scriminante della condotta lesiva dell'altrui reputazione, l'espressione che ecceda il limite della continenza, consistendo non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale della persona che, anche nel contesto di vivace polemica di un confronto politico, resta penalmente rilevante.

Parimenti, in tema di esercizio del diritto di satira, che mira all'ironia sino al sarcasmo e comunque all'irrisione di chi esercita un pubblico potere, esasperando la polemica intorno alle opinioni ed ai comportamenti, e che, come tale, non è soggetta agli schemi razionali della verifica critica, si è stabilito che, sul piano della continenza, il linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira, ancorché non valutabile con il consueto metro di correttezza dell'espressione, non può superare il rispetto dei valori fondamentali, esponendo la persona, oltre al ludibrio della sua immagine pubblica, al disprezzo.

 Ecco il passo dell'intervista al programma radiofonico satirico: ""Mi sembra un maialino sotto un piumino, è tenero, poverino... se la sua politica è come le sue foto, bisogna stare attenti. Le foto fanno cagare, a un leghista possono piacere, dato che non sono famosi per il loro buongusto. Questa azione, francamente, la trovo un po' penosa. Foto che resteranno nella storia? Forse nella storia delle stupidaggini... E' il più grosso scherzo che Salvini avrebbe potuto fare a se stesso: non è credibile, esce dall'euro e poi si fa fare foto così. Se dovessi fotografare io Salvini? Lo metterei sicuramente in una strada padana di prospettiva, sulle rotaie, con la nebbia, qualcosa che faccia un po' più di emozione. A letto come un pirla? Ma dai, neanche come una prostituta di provincia. Salvini fa i pompini, va benissimo per quello e fa anche rima. Salvini fa i pompini ai cretini: prende per il culo chi lo vota"

Corte di Cassazione

Sez. 5 penale Num. 5926 Anno 2021

Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 27/01/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TOSCANI OLIVIERO nato a MILANO il 28/02/1942

avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo

udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Oliviero Toscani, riconosciuto responsabile nel giudizio di merito del delitto di diffamazione aggravata in danno del Senatore Matteo Salvini, ricorre, con il ministero del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 27 novembre 2019, in integrale conferma di quella del Tribunale della stessa città in data 4 luglio 2017.

2. L'impugnativa consta di due motivi, qui enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen..

2.1. Il primo motivo denuncia l'inosservanza degli artt. 595, 51 e 59 cod.pen., in relazione all'art. 21 della Costituzione, e il vizio di motivazione. Deduce che, pacifici i fatti di cui all'imputazione - ossia che, nel corso di una trasmissione radiofonica, il ricorrente, noto fotografo e politico, commentando il servizio fotografico apparso sul settimanale 'Oggi', in cui il Senatore Matteo Salvini si era fatto ritrarre a letto, coperto da un piumino e rivestito della sola cravatta verde (simbolo del partito politico Lega Nord, di cui era segretario), l'aveva definito:«una pompinara da due soldi», aggiungendo che:<<Salvini fa i pompini ai cretini»-, gli stessi sarebbero privi di idoneità offensiva per la reputazione della persona offesa, atteso il contesto nel quale le espressioni erano state proferite - trattavasi, infatti, di una trasmissione di carattere satirico - e la connotazione dello stesso personaggio politico preso di mira, aduso alla provocazione e agli eccessi verbali; erano, in ogni caso, scriminati dalle esimenti della critica politica e della satira, vuoi perché le espressioni incriminate, ancorché graffianti, intendevano mettere in luce l'inopportunità, per un personaggio politico del calibro del Senatore Salvini, di farsi ritrarre in certe pose e, per di più, di mettere in vendita, sia pure per finalità benefiche, alcune delle fotografie che lo avevano immortalato, vuoi perché, lungi dall'avere attribuito alla parte offesa la pratica sessuale della 'fellatio', erano dirette, attraverso l'uso della metafora, a stigmatizzare i distorti rapporti tra il personaggio politico e gli elettori del suo partito; non erano, comunque, tali da integrare il delitto di diffamazione, per difetto del relativo elemento soggettivo, essendo stato il ricorrente animato unicamente dalla volontà di censurare aspramente i comportamenti dell'uomo politico non della persona Salvini, avendo ritenuto di agire lecitamente nell'esercizio del diritto di critica politica e di satira in considerazione del tipo di trasmissione nel quale i giudizi erano stati formulati.

2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 131-bis cod.pen. e il vizio di motivazione, in relazione al diniego dell'istituto della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, della quale, invece, il ricorrente sarebbe stato meritevole, in considerazione del contesto nel quale il fatto medesimo si era verificato e della entità del danno cagionato alla parte civile, peraltro, interamente risarcito.

3. Con memoria in data 7 gennaio 2021, il difensore della parte civile costituita ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo che il ricorso sia respinto e che il ricorrente venga condannato alla rifusione delle spese del grado.

4. Con memoria in data 8 gennaio 2021, il difensore di Oliviero Toscani ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado.

5. Ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Kate Tassone, ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni, con nota del 9 gennaio 2021, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. La Corte territoriale ha ritenuto che le espressioni utilizzate da Oliviero Toscani: «Io metterei in queste strade...ma neanche come una prostituta di provincia...una pompinara di queste qua...da due soldi...Salvini fa i pompini, lo so e va benissimo per quello...fa anche rima...Salvini fa i pompini ai cretini>>

per commentare, nel corso della trasmissione radiofonica 'La Zanzara', mandata in onda dall'emittente Radio 24, le fotografie che ritraevano l'Onorevole Matteo Salvini, che, seminudo, a letto, indossava una cravatta verde - fotografie, in parte, vendute on line, al fine di destinare il ricavato ad iniziative benefiche -, non solo fossero idonee a ledere la reputazione della persona cui erano dirette, non potendosene escludere la carica intrinsecamente offensiva neppure per effetto dello specifico contesto nel quale erano state proferite, ma non potessero neppure dirsi scriminate ai sensi dell'art. 51 cod.pen., in forza dell'esercizio del diritto di critica politica e di quello di satira, perché prive del requisito della proporzione e della continenza, questi neanche putativamente esistenti, atteso il loro carattere pretestuoso e sovrabbondante rispetto al fatto da commentare e non giustificato dal tipo di trasmissione radiofonica. In ragione delle descritte modalità di commissione del fatto, peculiarmente offensive della reputazione dell'offeso a cagione del mezzo di diffusione delle espressioni utilizzate dal Toscani - mezzo che aveva, tra l'altro, consentito anche l'ulteriore propagazione di spezzoni di queste via Internet -, del loro contenuto, improntato ad attribuire alla persona del Salvini comportamenti socialmente riprovevoli, dell'intensità del disprezzo e del livore dimostrati nei confronti di questi, ha escluso che l'imputato fosse meritevole del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen..

2. Alla stregua di quanto riportato della motivazione esibita a corredo della sentenza impugnata, questa non merita censura.

2.1. Le deduzioni difensive addotte a sostegno della tesi della mancanza di idoneità offensiva delle espressioni proferite dal ricorrente, per essere la loro obiettiva scurrilità esclusivamente l'icastico strumento di una metafora utilizzata per stigmatizzare il comportamento dell'uomo politico Salvini, aduso ad approfittare dell'ingenuità dei propri elettori ('Salvini fa i pompini ai cretini'), sono inammissibili, in quanto dirette a sollecitare una nuova valutazione del contenuto della conversazione intercorsa tra i conduttori della trasmissione radiofonica 'La Zanzara' e il Toscani; contenuto, apprezzato, con ragionamento non implausibile, dalla Corte territoriale come obiettivamente lesivo della reputazione del Senatore Matteo Salvini, avuto riguardo non solo all'integrale svolgimento della conversazione medesima, ma anche alle altre prove, dichiarative e documentali, acquisite nel dibattimento.

2.2. I rilievi in punto di assenza dell'antigiuridicità del fatto ascritto al ricorrente sono manifestamente infondati.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che costituisce limite immanente al diritto di critica il rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di "argumenta ad hominem" (Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, Rv. 249239), di modo che non costituisce esercizio del diritto di critica politica, con effetto scriminante della condotta lesiva dell'altrui reputazione, l'espressione che ecceda il limite della continenza, consistendo non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale della persona che, anche nel contesto di vivace polemica di un confronto politico, resta penalmente rilevante (Sez. 5, n. 31096 del 04/03/2009, Rv. 244811; conf. Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010, Rv. 250218). Parimenti, in tema di esercizio del diritto di satira, che mira all'ironia sino al sarcasmo e comunque all'irrisione di chi esercita un pubblico potere, esasperando la polemica intorno alle opinioni ed ai comportamenti, e che, come tale, non è soggetta agli schemi razionali della verifica critica, si è stabilito che, sul piano della continenza, il linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira, ancorché non valutabile con il consueto metro di correttezza dell'espressione, non può superare il rispetto dei valori fondamentali, esponendo la persona, oltre al ludibrio della sua immagine pubblica, al disprezzo (Sez. 5, n. 13563 del 20/10/1998, Rv. 212994: fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito, secondo cui era stato superato il limite della continenza in una vignetta satirica nella quale era evocata proprio la pratica della "fellatio", riferita ad un personaggio politico, in quanto ritenuta atta suscitare il disprezzo verso la persona irrisa. In senso conforme Sez. 5, n. 2128 del 02/12/1999, Rv. 215475; Sez. 5, n. 36348 del 04/06/2001, Rv. 219814; Sez. 5, n. 37706 del 23/05/2013, Rv. 257255).

Al lume di tali principi e considerata la sproporzione delle espressioni utilizzate, volutamente dirette ad accostare la persona del <<..Salvini>> ad una «prostituta», ripresa <<sulle strade» della <<Padania>>, intenta ad erogare pratiche sessuali socialmente riprovate (<<pompini>>) ad ingenui e sprovveduti clienti (<<cretini»), rispetto al fatto commentato - le fotografie che ne ritraevano il destinatario a letto, vestito solo di una cravatta verde, pubblicate in parte sul settimanale 'Oggi' ed in parte vendute per scopi di beneficienza -, non è possibile dubitare della correttezza in diritto della motivazione esibita in sentenza: la dedotta metafora sarcastica nulla aveva a che fare con la critica graffiante ed irridente di comportamenti, neppure specificamente indicati, del politico Salvini, ma, nella scelta dell'immagine utilizzata e della 'rima':«Salvini -pompini - cretini», denotava l'intenzione di gettare discredito sulla persona stessa del Salvini, dipinta come incline ad offrire in vendita persino il suo corpo agli ingenui elettori del suo partito; donde, la mancanza di continenza del linguaggio utilizzato, neppure scusabile sotto il profilo della putatività della scriminante invocata, in considerazione della riscontrata esorbitanza anche rispetto al contesto comunicativo.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La motivazione a sostegno del diniego della causa di non punibilità del fatto, rassegnata dalla Corte territoriale, avendo preso in considerazione le modalità della condotta, l'oggettiva gravità della stessa, l'entità del pericolo di diffusione delle espressioni usate e l'intensità del dolo che le aveva animate, è in linea con l'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590, secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod.pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie

4

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod.pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

4. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 oltre accessori.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 oltre accessori.

Così deciso il 27 gennaio 2021 - 15 febbraio 021