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Scelte processuali dell'estradando in lingua veicolare: va verificata effettiva comprensione (CA Roma, 10/19)

6 giugno 2019, Corte di Appello Di Roma

In tema di assistenza linguistica, la formale correttezza degli adempimenti processuali espletati possono lasicare, da un punto di vista sostanziale, un evidente dubbio sulla effettiva corretta percezione da parte dell’interessato: ciò anche perchè la traduzione fornita è avvenuta in lingua comunque diversa dalla sua lingua madre che avrebbe, invece, reso incontrovertibile la avvenuta corretta percezione di tutto il contenuto dell’udienza.

Il ricorso ad una seconda lingua europea (inglese nel caso di specie) ha una valenza ben diversa laddove si tratta di cittadino europeo (e, quindi, verosimilmente più aduso alla utilizzazione di un’altra lingua del continente) rispetto al cittadino extraeuropeo, per il quale la lingua cd. veicolare può costituire lo strumento per fasi comprendere all’interno dell’Europa, ma contestualmente, altrettanto plausibilmente può non costituire un mezzo di comunicazione esaustivo, soprattutto laddove gli argomenti trattati siano di natura tecnica come nella fattispecie.

  Il fatto che un soggetto alloglotta non di lingua madre ingelse utilizzi l'inglese nell'istituto penitenziario non elide la possibilità che tal strumento consenta semolicemene di interfacciarsi con gli operatori italiani, ma non di percepire con la dovuta precisione i termini e le iniziative processuali.

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione Quarta Penale

N. 10/2019 RG Estradizioni 

udienza 6 giugno 2019

riunita in Camera di Consiglio e composta dai signori magistrati

 Dott.                Flavio Monteleone                             Presidente

Dott.                Giuseppina D’Antonio                              Consigliere

Dott.                Franca Amadori                                 Consigliere

Ha pronunciato la seguente

 ORDINANZA

 nei confronti di ___,  nato a Batangas City (Filippine) in data ***

 -        colpito da mandato di arresto internazionale a fini estradizionali emesso il 19.08.2018 dalla V sezione della corte Regionale di Lemery, Batangas (Filippine), per il reato di omicidio volontario, commesso il 21.07.2018 in Barangay Palanas (Filippine).

             Vista l’istanza avanzata nell’interesse del ___________ ai sensi dell’art. 205-bis disposizioni di attuazione c.p.p., si osserva quanto segue.

            Con ordinanza 29.04.2019 questa Corte ha convalidato l’arresto effettuato nei confronti del __________ in relazione al mandato estradizionale in epigrafe indicato e disposto l’applicazione della custodia in carcere.

            Alla udienza del 02.05.2019 il __________ è stato sentito in merito alla di lui estradizione richiesta dalla Repubblica delle Filippine e, alla presenza del difensore, ha espresso il proprio consenso all’esecuzione dell’estradizione stessa.

            Rileva il Collegio che, in tale occasione l’Ufficio si è avvalso di un interprete di lingua inglese prontamente reperito, poiché assente quello originariamente convocato. Ciò che la difesa ha condivisibilmente posto in risalto – fermo restando che è fuori discussione la qualificazione dell’interprete stesso e l’ineccepibile svolgimento dell’incarico – consiste della originaria difficoltà del soggetto ad esprimersi e comprendere agevolmente la lingua inglese, evidenziando che il _________ avrebbe dovuto essere sentito con l’ausilio di un interprete di lingua madre (filippino).

            Al riguardo, il Collegio non può non rilevare che la scelta di un interprete di lingua madre è, in effetti, la cosante regola alla quale si attiene l’Ufficio in tutte le udienze di audizione dei soggetti stranieri interessati da mandati di arresto europeo e, soprattutto, estradizionali. È d tutta evidenza, difatti, che il ricorso ad una seconda lingua europea (inglese nel caso di specie) ha una valenza ben diversa laddove si tratta di cittadino europeo (e, quindi, verosimilmente più aduso alla utilizzazione di un’altra lingua del continente) rispetto al cittadino extraeuropeo, per il quale la seconda lingua in questione può costituire lo strumento per fasi comprendere all’interno dell’Europa, ma contestualmente, altrettanto plausibilmente può non costituire un mezzo di comunicazione esaustivo, soprattutto laddove gli argomenti trattati siano di natura tecnica come nella fattispecie.

            È vero che la lingua inglese è quella indicata come compresa dal ___________ anche dall’Istituto penitenziario ove il soggetto è stato ristretto fin dall’inizio, ma tale circostanza non elide la possibilità che – come sostenuto dalla difesa e come sopra accennato – tal strumento fosse quello che ha consentito al __________ di interfacciarsi con gli operatori italiani, ma non fosse quello che invece gli avrebbe consentito di percepire con la dovuta precisione i termini e le iniziative processuali alle quali andava incontro con la espressione del consenso.

            Si deve, quindi, concludere per una formale correttezza degli adempimenti processuali espletati che, però, da un punto di vista sostanziale, lasciano un evidente dubbio sulla effettiva corretta percezione da parte dell’interessato delle conseguenze che sarebbero scaturite dalla prestazione del predetto consenso, in quanto la vicenda in corso gli è stata rappresentata interamente in lingua comunque diversa dalla sua lingua madre che avrebbe, invece, reso incontrovertibile la avvenuta corretta percezione di tutto il contenuto dell’udienza e delle diverse strade che si intraprendono ove il consenso venga prestato oppure no.

            Né può ritenersi tale considerazione superata dal fatto che al soggetto sia stato chiesto – come compiutamente verbalizzato – se avesse compreso il contenuto dell’udienza, in quanto la risposta affermativa dell’interessato non flette il dubbio sopra rappresentato, poiché è proprio la percezione originaria a lasciare lo spazio dell’errore, a fronte della eventualmente viziata convinzione del soggetto di aver interamente compreso gli aspetti processuali che più lo riguardavano, tra cui quelli connessi con la possibilità di rappresentare eventuali ulteriori elementi di contrasto alla consegna al Paese richiedente, di fatto preclusi laddove si presti il consenso, che sottrae all’interessato tutta la fase giurisdizionale innanzi alla Corte.

            Ciò posto, ritenuto che non si verte nel caso di un mero mutamento di intenti dell’interessato – che, all’evidenza, colliderebbe con il principio di irrevocabilità del consenso prestato – ritiene la Corte applicabile alla fattispecie il disposto di cui all’art. 205-bis disp. att. c.p.p. con contestuale revoca della dichiarazione di consenso prestata dal soggetto e conseguente ripresa del procedimento giurisdizionale.

            Da ciò discende la ineludibile necessità di investire il Ministero della difesa affinché – al fine di consentire a questa Corte la definizione del procedimento – richieda all’Autorità amministrativa filippina specifiche informazioni in ordine a quanto indicato in dispositivo.

 P.Q.M.

Visto il parere al riguardo espresso dal Procuratore Generale

 ACCOGLIE

l’istanza di revoca della dichiarazione di consenso alla estradizione resa da ___________ alla udienza del 02.05.2019 innanzi al magistrato delegato do questa Corte.

 DISPONE

procedersi oltre ai sensi dell’art. 704 c.p.p.

DISPONE

inoltre richiedersi – tramite Ministero della Giustizia – alla competente Autorità amministrativa della Repubblica delle Filippine, le seguenti informazioni

Se __________ sarà detenuto in carcere, in caso di consegna;
Le condizioni di detenzione a cui sarà sottoposto il detenuto;
Il nome del carcere in cui sarà detenuto, indicando se la persona in questione trascorrerà l’intera giornata nel proprio spazio individuale o se, piuttosto, durante il giorno può lasciare detto spazio per svolgere attività assegnate o se può stare, comunque, in spazi comuni;
Lo spazio minimo individuale che egli avrà a disposizione, al netto degli arredi fissi, compreso – nello specifico – il letto a castello; 
 

Così deciso della camera di consiglio del 06.06.2019

  

                                                                                                          Il Presidente est.

                                                                                                          Flavio Monteleone