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Ministro che dice le solite stronzate e giudici comunisti: è reato (Cass. 15555/22)

21 aprile 2022, Cassazione penale

"Giudici comuinisti" diventa una univoca espressione di un connotato disonorante e gravemente lesivo dell'ordine giudiziario, mettendo in dubbio la soggezione del giudice solo alla legge ed evoca, invece, un uso politico, illegittimo, del potere amministrato da parte di un'istituzione dipinta, quantomeno in una sua significativa componente, come gravemente faziosa ed arbitraria.

L'apodittica ed aprioristica attribuzione di una appartenenza politica tale da orientare le decisioni, non accompagnata da concrete allegazioni, si risolve in una offesa gratuita, priva dei prescritti crismi di continenza, pertinenza, necessità e suscettibile soltanto di ascrivere ai destinatari parzialità e ripudio della legge in favore di un'idea politica e, di conseguenza, di ledere il prestigio e la fiducia di cui l'istituzione giudiziaria deve godere.

Ministro capace solo di promuovere le "solite stronzate" è vilipendio, no ncritica politica: l'assenza di qualsiasi riferimento a specifiche determinazioni, l'assenza di qualsiasi argomentazione a sostegno del giudizio espresso, il disconoscimento in termini assoluti e omnicomprensivi di qualsiasi capacità di positiva gestione politica dei fenomeni impedisce di riconoscere alla frase la benché minima funzione di costruttivo pungolo, stimolo, denuncia. Non essendo dato rinvenire alcun ragionato dissenso ma solo denigrazione, totale disprezzo per la funzione pubblica rappresentata dal Governo - tenuto a vile, appunto-, un mero insulto capace solo di deprimere la fiducia pubblica nei confronti dell'Istituzione... (...) ed idoneo a lederne quel prestigio che, proprio per il corretto funzionamento dell'ordinamento democratico, deve essere riconosciuto e garantito.

 

 

Cassazione penale

sez. I, ud. 23 novembre 2021 (dep. 21 aprile 2022), n.15555
Presidente Santalucia – Relatore Cappuccio

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza dell'1 luglio 2020 la Corte militare di appello, in riforma di quella emessa il 16 settembre 2019 dal Tribunale Militare di Napoli, ha dichiarato la penale responsabilità di G.N. in ordine a due ipotesi, in concorso formale, di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato, aggravato perché commesso da graduato, e, applicate le circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulla ritenuta aggravante, lo ha condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato e condizionalmente sospesa, di sette mesi e quattro giorni di reclusione militare, oltre che al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.

2. Il (omissis) G. , Sergente dell'Esercito Italiano effettivo all'(omissis) ed impiegato, al tempo, presso il Raggruppamento "(...)" nell'ambito dell'operazione c.d. "(omissis) ", postò sul proprio profilo Facebook un commento - relativo alla visita che, di lì a poco, sarebbe stata effettuata a Napoli dal Ministro degli Interni pro tempore, on. Marco Minniti , disposta in seguito al diffondersi del fenomeno criminale delle cc.dd. "baby gangs" - del seguente tenore: "Domani Minniti a Napoli e a me viene una domanda... che cazzo c vien a fa ? A sparare le tue solite stronzate ? La soluzione te la do io ai fatti di questi giorni, togli tutti i tuoi giudici comunisti dal cazzo e dà il potere di agire alle forze dell'ordine con la certezza della pena e al resto ci pensiamo noi".

3. Pacifica la dimensione obiettiva del fatto in contestazione, il primo giudice ha escluso la rilevanza penale del fatto, dovendosi tenere conto, a suo modo di vedere, di una pluralità di fattori, a partire dall'incidenza dell'evoluzione, in senso deteriore, del linguaggio corrente, che ha reso comune l'utilizzo di parole volgari ma, non per questo, offensive.

In proposito, ha rilevato che, sostituendo agli epiteti utilizzati da G. altrettanti loro sinonimi non triviali, il commento assume una diversa portata e si risolve nell'esercizio, ancorché con toni accesi, del diritto di critica.

Tanto, sulla concorrente considerazione che egli è intervenuto in un contesto non professionale, rivolgendosi da cittadino, e non da militare, ad altri cittadini, così rendendosi autore di un gesto certamente inopportuno, ma non anche criminale.

Il Giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto, oltre alla sussistenza dei requisiti dell'interesse pubblico dell'argomento affrontato, la carenza di dolo in capo all'imputato, il quale avrebbe agito in "comprensibili e credibili condizioni psicologiche di avvilimento e frustrazione", connesse allo specifico servizio di sicurezza prestato da lui e dai colleghi, superiori e subordinati, ed ha, pertanto, varcato i limiti del diritto di critica, così offendendo coram populo sia il Governo, nella persona del Ministro dell'Interno, che l'Ordine giudiziario, senza la necessaria consapevolezza, ovvero per mera colpa.

4. La Corte militare di appello, in accoglimento dell'impugnazione della pubblica accusa, è pervenuta ad opposte conclusioni con riferimento: 1) all'oggettiva portata offensiva delle espressioni utilizzate; 2) alla sussistenza del dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice in contestazione; 3) all'applicazione della causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto, anche in termini di eccesso colposo.

Ha, in particolare, stimato che l'affermazione secondo cui un componente del Governo sarebbe capace solo di esprimere le "solite stronzate" è espressione oggettivamente idonea a manifestare estremo ed assoluto disprezzo verso tale istituzione e che, peraltro, non ha perso, ad onta del generale degrado del linguaggio evocato dal Giudice dell'udienza preliminare, la sua originaria accezione di grave offensività, che non risulta sminuita dalla relazione - non certo confidenziale - tra autore e destinatario del commento nè dal contesto nel quale essa è stata formulata ed è, anzi, acuita dall'appartenenza dell'imputato alle Forze armate.

Analogamente, ha aggiunto, la definizione dei giudici come "comunisti", aggettivo in sé neutro, esprime univocamente, nell'uso concreto fattone da G. , un evidente connotato disonorante e gravemente lesivo dell'ordine giudiziario, giacché revoca in dubbio la soggezione del giudice solo alla legge e rimanda ad un impiego politico, illegittimo, del potere esercitato.

La Corte militare ha, altresì, ritenuto il dolo dell'imputato, perfettamente conscio del significato offensivo del commento da lui postato, volto a rappresentare le istituzioni come, totalmente incapace ed inetta, l'una, gravemente faziosa e propensa all'arbitrio, l'altra, ed irrilevanti, in quest'ottica, sia il dedotto stato di afflizione e frustrazione che la prostrazione conseguente a penose vicissitudini familiari, fattori idonei, piuttosto, ad orientare la determinazione del trattamento sanzionatorio.

Ha, da ultimo, escluso l'applicabilità dell'invocata causa di giustificazione, avendo G. rivolto la sua invettiva con approccio aprioristico ed apodittico anziché costruttivo ed inteso al pungolo, allo stimolo, alla denuncia.

In proposito, ha ritenuto, con riferimento alle parole riservate al Ministro dell'Interno, che esse, lungi dall'esprimere un ragionato dissenso, tradiscano denigrazione e totale disprezzo per la funzione pubblica rappresentata dal Governo e si risolvano in mero insulto, capace solo di deprimere la fiducia pubblica nei confronti dell'istituzione ed idoneo a lederne quel prestigio che, proprio per il corretto funzionamento dell'ordinamento democratico, deve esserle riconosciuto e garantito.

Con riferimento, poi, alla definizione dei giudici come "comunisti", la Corte militare di appello nega che l'aprioristica ed apodittica attribuzione di una appartenenza politica capace di orientare le decisioni si presti, in assenza di specifiche allegazioni a sostegno, ad essere misurata in termini di continenza, pertinenza, necessità, rimanendo soltanto una gratuita offesa che tuttavia, attribuendo mancanza di imparzialità e ripudio della legge in favore di un'idea politica, lede il prestigio e, per suo tramite, la fiducia di cui anche tale istituzione deve godere.

5. G.N. propone, con l'assistenza dell'avv. MS, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali violazione di legge per avere la Corte militare di appello omesso di considerare la maggiore gravità della fattispecie di vilipendio sanzionata dal c.p.m.p. rispetto all'omologo reato comune, più lievemente sanzionato, cui corrisponde la necessità di improntare a particolare rigore lo scrutinio dei relativi elementi costitutivi, come fatto dal Giudice dell'udienza preliminare e non anche da quello di appello.

Con il secondo motivo, eccepisce, ancora violazione di legge per avere la Corte militare di appello trascurato la natura del vilipendio quale reato di opinione, che impone di riconoscere - per fondamentali esigenze di ordine democratico, tutelate a livello costituzionale e sovranazionale - il giusto spazio all'esercizio del diritto di critica.

Segnala, in particolare, che la sollecitazione, rivolta al Ministro dell'Interno, di rimuovere i giudici politicamente schierati, seguita dalla preposizione articolata "dal" (e non "del"), deve essere intesa come scevra da qualunque intento offensivo nei confronti della categoria dei giudici, mentre la qualificazione dei giudici come "comunisti" è riferita a singoli uffici o magistrati e non all'intero ordine giudiziario.

Evidenzia di essersi rivolto all'on. M. nella sua qualità di uomo politico e non di rappresentante delle istituzioni e di avere, in ultimo, legittimamente esercitato, sia pure con toni non appropriati, il proprio diritto di critica.

Richiama, in ordine alla subordinata richiesta di applicazione della causa di giustificazione, in chiave di eccesso colposo, in quanto tale esclusivo del dolo, le considerazioni svolte dal Giudice dell'udienza preliminare.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. Il primo motivo muove dalla diversità delle sanzioni rispettivamente previste per il vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate dalla normativa comune, che, all'art. 290 c.p., stabilisce la pena della multa da 1.000 a 5.000 Euro, e da quella speciale, che punisce la stessa condotta, ove posta in essere da un militare, con la reclusione militare da due a sette anni.

Sostiene, al riguardo, il ricorrente che, pur essendo giustificata la discrasia nella risposta sanzionatoria dalla qualifica soggettiva del militare il quale, il significativo divario venutosi a determinare anche in ragione delle modifiche introdotte nel codice penale comune, cui non ha fatto pendant analogo aggiornamento di quello militare di pace, imporrebbe l'adozione di criteri interpretativi marcatamente prudenziali, dovendosi, in specie, riconoscere adeguato spazio all'esercizio, anche da parte degli appartenenti alle Forze Armate, del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, anche critico.

L'obiezione è priva di pregio, in quanto imperniata sull'errato, per quanto implicito, postulato della necessità di diversificare i canoni ermeneutici in funzione della risposta sanzionatoria apprestata dall'ordinamento.

Pacifico, invero, che si discute di condotte, in ogni caso, di rilievo penale, l'individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie, anche in termini di dolo e di cause di giustificazione, non può che essere guidata dall'identità della formulazione letterale, laddove alla qualifica soggettiva dell'agente corrisponde, piuttosto, in forza di una precisa scelta del legislatore, un maggiore coefficiente di offensività e rimproverabilità del comportamento e, quindi, una autonoma cornice edittale.

3. Occorre, allora, verificare, in risposta alle obiezioni articolate con il secondo motivo di ricorso, se ed in quale misura la Corte militare di appello abbia fatto corretta applicazione delle regole che guidano l'interpretazione della fattispecie di vilipendio, tenendo conto anche della qualità dell'autore della condotta oggetto di contestazione.

In proposito, avendo il ricorrente articolato doglianze inerenti alla manifesta illogicità della motivazione occorre, in via preliminare, ricordare, con la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217), che il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza impugnata non può concernere nè la ricostruzione del fatto, nè il relativo apprezzamento, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una diretta rivisitazione delle acquisizioni processuali.

Il controllo di legittimità, invero, non è diretto a sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove, nè a ripercorrere l'analisi ricostruttiva della vicenda processuale operata nei gradi anteriori, ma soltanto a verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee giustificative adeguate, che rendano persuasive, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (Sez. Un. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01).

Sono, quindi, inammissibili le censure fondate su alternative letture del quadro istruttorio, sollecitando il diverso apprezzamento del materiale probatorio acquisito da parte di questa Corte, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, il quale esula, tuttavia, dalle funzioni dello scrutinio di legittimità, volto ad enucleare l'eventuale sussistenza di uno dei vizi logici, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, tassativamente previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6 n. 13442 dell'8/03/2016, De Angelis, Rv. 266924; Sez. 6 n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153).

Ne discende, è stato, da ultimo, ribadito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747), che "In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento".

4. Nel caso di specie, il ricorrente appunta le proprie doglianze su profili che la Corte militare di appello ha trattato in modo coerente e lineare, pervenendo ad una ineccepibile qualificazione giuridica di fatti che, nella loro storicità, sono pacifici.

I giudici di secondo grado hanno, in particolare, ritenuto, sulla scorta anche di quanto esposto dall'imputato in sede di interrogatorio, che G. si rivolse, sulla piazza di Facebook, all'on. Minniti nella sua veste istituzionale di Ministro dell'Interno pro tempore e non, come eccepito ancora in ricorso, in dipendenza della sua più generale partecipazione all'agone politico, sicché l'offesa è stata correttamente intesa come diretta all'istituzione ministeriale piuttosto che alla persona o alle sue pubbliche prese di posizione.

Allo stesso modo, la Corte militare di appello ha letto il riferimento ai "giudici comunisti" alla stregua di espressione di disprezzo destinata all'intero ordine giudiziario anziché ai settori della magistratura più connotati ideologicamente, attraverso la quale l'imputato ha inteso stigmatizzare la parzialità dell'azione giudiziaria, in tal modo rendendosi, con piena consapevolezza, autore di un'esternazione idonea a recare gratuito discredito all'istituzione, intaccandone non solo e non tanto il prestigio formale ma, soprattutto, la fiducia che in essa deve nutrire la generalità dei consociati.

Al cospetto di un percorso argomentativo alieno da fratture razionali o momenti di contraddittorietà, il ricorrente svolge considerazioni relative all'estensione del diritto di manifestazione del pensiero e di critica che, pur astrattamente pertinenti, non incidono sulla solidità del ragionamento sotteso alla decisione impugnata e non si emancipano, dunque, dal limite della genericità.

Pone l'accento, per il resto, su aspetti di marginale rilevanza, quale l'utilizzo della preposizione "dal", in luogo di "del" che, nel contesto della frase "La soluzione te la do lo ai fatti di questi giorni, togli tutti i tuoi giudici comunisti dal cazzo e dà il potere di agire alle forze dell'ordine con la certezza della pena e al resto ci pensiamo noi", varrebbe a circoscrivere i destinatari dell'invettiva in "tutti i giudici comunisti" di Minniti , cioè nella sola frangia della magistratura che, per l'indirizzo politico che guida, nella prospettiva di G. la sua azione, dovrebbe essere tolta "dal cazzo", cioè eliminata.

Trattasi, con ogni evidenza, di un tentativo di sminuire l'attitudine offensiva - che la Corte militare di appello mostra di avere, invece, congruamente apprezzato - di un epiteto che, in quanto rivolto ad una generalità di destinatari (i "giudici comunisti", politicamente vicini a M. ), si è concretamente tradotto, si legge nella sentenza impugnata, nell'univoca espressione di un connotato disonorante e gravemente lesivo dell'ordine giudiziario, che revoca in dubbio la soggezione del giudice solo alla legge ed evoca, invece, un uso politico, illegittimo, del potere amministrato da parte di un'istituzione dipinta, quantomeno in una sua significativa componente, come gravemente faziosa ed arbitraria.

Nel delineato contesto, palesemente inconsistente si rivela, pertanto, l'argomento difensivo (cfr. pag. 16 del ricorso) secondo cui il riferimento ai "giudici comunisti" era rivolto, più che alla magistratura in quanto tale, "ai singoli uffici od organi giudicanti, in alcun modo individuati o individuabili e come tali non tutelati dalla fattispecie contestata".

Portato di un approccio ispirato alla mera confutazione è, poi, l'assunto che riduce le frasi pubblicate da G. a lecita manifestazione di dissenso in ragione dello scopo, asseritamente costruttivo, che lo ha spinto a porre in essere la condotta ascrittagli e trova attendibile smentita nell'esegesi operata dalla Corte di militare di appello, che ha spiegato con dovizia di argomenti - oltre che con il conforto di pertinenti citazioni giurisprudenziali - perché quelle determinate espressioni, coniugando la volgarità dei toni con la gratuità delle accuse, si siano tradotte in affermazioni che, trascendendo l'esercizio del diritto di critica, hanno oggettivamente palesato estremo ed assoluto disprezzo verso le Istituzioni coinvolte, sì da integrare gli elementi costitutivi del delitto di vilipendio.

I giudici di appello - pur dando atto che la critica, quale espressione di opinione necessariamente soggettiva, ha, per sua natura, carattere congetturale e non può, perciò, mantenersi entro i confini della asetticità e che dal carattere democratico dell'ordinamento discende il riconoscimento di spazi ancora più ampi qualora il destinatario sia un esponente delle istituzioni - hanno sottolineato che essa deve mantenersi nel solco della meditata razionalità e non può mai risolversi in sfogo di puro livore o rancore.

A quest'ultima ipotesi, ha rilevato la Corte militare di appello, va ricondotta l'affermazione secondo cui l'esecutivo è capace solo di promuovere le "solite stronzate": in tale evenienza, si legge nella sentenza impugnata, "L'assenza di qualsiasi riferimento a specifiche determinazioni, l'assenza di qualsiasi argomentazione a sostegno del giudizio espresso, il disconoscimento in termini assoluti e omnicomprensivi di qualsiasi capacità di positiva gestione politica dei fenomeni impedisce di riconoscere alla frase la benché minima funzione di costruttivo pungolo, stimolo, denuncia: non essendo dato rinvenire alcun ragionato dissenso ma solo denigrazione, totale disprezzo per la funzione pubblica rappresentata dal Governo - tenuto a vile, appunto-, un mero insulto capace solo di deprimere la fiducia pubblica nei confronti dell'Istituzione... (...) ed idoneo a lederne quel prestigio che, proprio per il corretto funzionamento dell'ordinamento democratico, deve essere riconosciuto e garantito".

Allo stesso modo, per quanto concerne la definizione di "comunisti" con cui G. ha gratificato i magistrati, l'apodittica ed aprioristica attribuzione di una appartenenza politica tale da orientare le decisioni, non accompagnata da concrete allegazioni, è stata correttamente intesa dai giudici di secondo grado alla stregua di offesa gratuita, priva dei prescritti crismi di continenza, pertinenza, necessità e suscettibile soltanto di ascrivere ai destinatari parzialità e ripudio della legge in favore di un'idea politica e, di conseguenza, di ledere il prestigio e la fiducia di cui l'istituzione giudiziaria deve godere.

Il tenore delle conclusioni raggiunte dai giudici di appello esclude in radice, infine, che possa discorrersi di eccesso colposo nell'esercizio del diritto di critica, come erroneamente ipotizzato nella sentenza di primo grado, sottoposta, nella motivazione di quella impugnata, a convincente revisione critica.

5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di G. al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., comma 1, primo periodo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.