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MAE e diritti fondamentali: obbligatorie le informazioni supplementari (Cass. 40032/16)

26 settembre 2016, Cassazione penale

Anche nell'ambito di una esecuzione MAE, ove l'autorità giudiziaria dello Stato d'esecuzione disponga di elementi oggettivi, affidabili, accurati e debitamente aggiornati che attestino un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti per le persone detenute in uno Stato membro, per carenze sistematiche o generalizzate, la stessa è tenuta a valutare l'esistenza di questo rischio quando deve decidere sulla consegna alle autorità di tale Stato della persona oggetto di un mandato d'arresto europeo.

La sussistenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante dovuto alle condizioni generali di detenzione nello Stato emittente in ragione di fonti conoscitive qualificate impone ad inoltrare all'autorità giudiziaria emittente la richiesta di istruttoria complementare con fissazione di un termine adeguato ai tempi necessari allo Stato di emissione per raccogliere le informazioni non superiore a 30 giorn, valutando se sula base delle stesse resti escluso il rischio concreto di un trattamento inumano e degradante, determinandosi alla consegna ove intervengano informazioni sufficienti ad escludere il rischio del paventato trattamento, rifiutando altrimenti allo «stato degli atti» la consegna.

 

Corte di Cassazione

sez. VI Penale, sentenza 21 ? 26 settembre 2016, n. 40032

Ritenuto in fatto

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Cagliari ha disposto la consegna di L.F. alle autorità giudiziarie romene sulla base dei mandato di arresto europeo del 24 febbraio 2016 emesso per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Liesti (Romania), divenuta irrevocabile il 16 dicembre 2015, con la quale era stata inflitta al consegnando la pena di tre anni di reclusione, per i reati di furto aggravato ed abbandono del luogo dell'incidente senza consenso degli organi di polizia (artt. 228, comma 1, 229, comma 1 lett. d), e 338, comma 1, nuovo codice penale romeno).
2. La Corte territoriale ha escluso l'esistenza di ragioni che si frappongano alla consegna, negativamente apprezzando, tra le altre deduzioni ostative, quella sul pericolo concreto ed attuale per il ricorrente di subire pratiche inumane o torture (art. 18, comma primo, left. h), I. n. 69 del 2005), a causa del sovraffollamento carcerario e delle critiche condizioni delle carceri romene.
3. Avverso l'indicata sentenza ricorre per cassazione il difensore di fiducia del F. per un unico motivo di annullamento.
Dedotto di aver assolto, di contro a quanto ritenuto dalla Corte di appello di Cagliari, all'onere di dimostrazione della sussistenza di un pericolo attuale di un trattamento carcerario inumano e degradante al quale egli andrebbe incontro nel caso di consegna allo Stato richiedente, il ricorrente denuncia:
a) la violazione dell'art. 18, comma 1, lett. h), legge n. 69 del 2005, in relazione al pericolo di trattamenti inumani e degradanti, alla luce dei rapporti stilati dal Comitato contro la tortura del Consiglio d'Europa sui gravi problemi sistemici che definiscono la situazione carceraria in Romania, per gli esiti richiamati anche dalla recente sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia U.E. del 5 aprile 2016, che ha quindi definito quali accertamenti, al riguardo, debbano essere condotti dallo Stato di esecuzione del mandato di arresto europeo in vista della consegna verso la Romania;
b) la violazione dell'art. 15 par. 2 della Decisione quadro 2002/584/JAI, dell'art. 3 Cedu e dell'art. 2 della legge n. 69 del 2005, per avere la Corte di appello omesso di rinviare la consegna, al fine di richiedere alle Autorità romene informazioni sull'istituto penitenziario presso il quale il consegnando dovrà essere ristretto.
Fatta valere quindi la necessità di un supplemento istruttorio che, nell'osservanza delle linee guida tracciate dalla sentenza della Corte di cassazione del 01 giugno 2016 n. 23277, consenta, attraverso un'indagine mirata, dì escludere il paventato rischio, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
2. Vanno richiamati i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
3. Per recenti arresti (tra gli altri: Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, non massimata; Sez. 6, n. 29721 del 08/07/2016, Udrea, non massimata; Sez. F., n. 35255 del 18/08/2016, Tornita, non massimata), questa Corte in adesione ai principi segnati dalla sentenza della Corte di Giustizia Ue, Grande Camera, 5 aprile 2016 (Aranyosi e Caldararu, cause C­404/15 e C-659/15 PPU), ha stimato come acquisita al sistema interno, in quanto parte dello spazio europeo di comune appartenenza, l'esistenza di un motivo ostativo all'esecuzione di un mandato di arresto europeo per «gravi indizi» di violazione dei diritti fondamentali dell'interessato e dei principi giuridici generali, per cui vengano in considerazione le condizioni di detenzione dei consegnando.
4. Al principio di reciproca fiducia tra gli Stati membri, che fonda il meccanismo di consegna previsto dalla Decisione quadro 2002/584/JAI, si accompagna infatti la presupposta considerazione che i sistemi giuridici dei primi siano capaci di fornire una protezione equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali riconosciuti a livello UE - così per la Carta dei diritti fondamentali - conseguenti al divieto di pene e trattamenti inumani e degradanti (art. 2 TUE, già art. 6, par. 1, UE, richiamato dalla Decisione quadro, all'art. 1, par. 3; art. 4 `Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea'; artt. 3 e 15, par. 2, CEDU).
5. In siffatto quadro, ove l'autorità giudiziaria dello Stato d'esecuzione disponga di elementi oggettivi, affidabili, accurati e debitamente aggiornati che attestino un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti per le persone detenute in uno Stato membro, per carenze sistematiche o generalizzate, la stessa è tenuta a valutare l'esistenza di questo rischio quando deve decidere sulla consegna alle autorità di tale Stato della persona oggetto di un mandato d'arresto europeo.
6. Venendo in considerazione per la consegna del ricorrente L.F., come in una delle fattispecie all'esame della CGUE nella sentenza sulle cause riunite Aranyosi e Caldararu, le condizioni dei sistema penitenziario romeno, fonti qualificate di conoscenza dei degrado di queste ultime sono le sentenze emesse dalla Corte Edu in materia di sovraffollamento delle carceri, espressive di una ancora attuale criticità di sistema della condizione carceraria in quel Paese (Corte EDU, Bujorean c. Romania, n. 13054/12; Constantin Aurelian Burlacu c. Romania, n. 51318/12, e Mihai Laurentiu Marin c. Romania, n. 79857/12; Corte EDU, Aprea ed altri c. Romania, n. 54966/09; Corte EDU, Materi ed altri c. Romania, n. 32435/13) ed il Rapporto, pubblicato dal Consiglio d'Europa il 24 settembre 2015 (doc. CPT/Inf (2015) 31), del Comitato europeo per la prevenzione della tortura dei Consiglio (CPT), in relazione alla situazione delle carceri in Romania, a seguito di visite effettuate tra il 5 e il 17 giugno 2014.
7. Ritenuta quindi la sussistenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante dovuto alle condizioni generali di detenzione in Romania, in ragione delle indicate fonti conoscitive qualificate, è necessario, per un supplemento di istruttoria, da condursi a norma dell'art. 15, par. 2 della decisione quadro dei 2002, lo svolgimento da parte dell'autorità giudiziaria di esecuzione di un'indagine «mirata» o individualizzata.
Quest'ultima sarà diretta a stabilire se l'interessato alla consegna verrà sottoposto ad un trattamento inumano o degradante ed a verificare l'esistenza di «procedimenti e meccanismi nazionali o internazionali di controllo delle condizioni di detenzione» che consentano di valutare lo stato effettivo delle condizioni di detenzione nei predetti istituti.
8. La consegna sarà quindi disposta se l'autorità giudiziaria di esecuzione escluda, all'esito di informazioni individualizzate, da assumersi in termini che tengano conto di quelli fissati dall'art. 17 della Decisione quadro e che siano altresì adeguati ai tempi necessari alla Stato di emissione per raccogliere le informazioni richieste, un rischio concreto di trattamento inumano o degradante rispetto alla persona oggetto del mandato d'arresto europeo.
9. L'autorità giudiziaria di esecuzione dovrà poi rinviare la propria decisione sulla consegna fintantoché non ottenga - entro un termine ragionevole - informazioni complementari che le consentano di escludere la sussistenza di un siffatto rischio.
10. In applicazione degli indicati principi, nell'apprezzata erroneità della motivazione data dalla Corte di appello di Cagliari in punto di valutazione sulla genericità della deduzione difensiva sulle condizioni carcerarie in Romania, in ragione di quanto già verificato, in linea generale, dagli organismi internazionali, la sentenza impugnata va annullata con rinvio perché la Corte di merito, integrato il momento istruttorio, alla luce degli espressi principi provveda a nuovo esame sulla sussistenza dell'ipotesi di rifiuto di cui all'art. 18, comma 1, lett. h), I. n. 69 del 2005.
11. La Corte di appello provvederà, in adesione al protocollo definito da questa Corte per le sentenze più sopra richiamate:

  • a) ad inoltrare all'autorità giudiziaria romena la richiesta di istruttoria complementare, ai sensi dell'art. 16 della I. n. 69 dei 2005, avente ad oggetto le seguenti informazioni:

i) se la persona richiesta in consegna sarà detenuta presso una struttura carceraria;
ii) ove sia positivamente riscontrato il primo accertamento, le condizioni di detenzione che saranno riservate all'interessato, al fine di escludere, in concreto, il rischio di un trattamento inumano o degradante (ovvero il nome della struttura in cui sarà detenuto, lo spazio individuale minimo intramurario allo stesso riservato, le condizioni igieniche e di salubrità dell'alloggio; i meccanismi nazionali o internazionali per il controllo delle condizioni effettive di detenzione del consegnando);

  • b) a fissare, nell'inoltrare la richiesta di informazioni complementari, un termine adeguato ai tempi necessari allo Stato di emissione per raccogliere le informazioni, richieste, se necessario ricorrendo a tal fine all'assistenza dell'autorità centrale, che, ai sensi dell'art. 16 cit., non potrà comunque essere superiore ai trenta giorni;
  • c) a fissare un termine massimo per la ricezione delle informazioni complementari che tenga conto dei termini fissati dall'art. 17 della decisione quadro, ma che sia al contempo adeguato ai tempi necessari allo Stato di emissione per raccogliere le informazioni richieste, se necessario ricorrendo a tal fine all'assistenza dell'autorità centrale;
  • d) a valutare, ricevute le informazioni richieste, se resti escluso il rischio concreto di un trattamento inumano e degradante, determinandosi alla consegna ove intervengano informazioni sufficienti ad escludere il rischio del paventato trattamento, rifiutando altrimenti allo «stato degli atti», ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. h) I. n. 69 del 2005, la consegna.

12. La sentenza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari, altra sezione, per nuovo giudizio in ordine alla questione relativa alla sussistenza dell'ipotesi di rifiuto di cui all'art. 18, comma 1, lett. h), I. n. 69 del 2005, secondo i principi enunciati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005.