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Intercettazioni dell'avvocato: verifica ex post (Cass. 34065/06

4 luglio 2006, Cassazione penale

Il divieto di intercettazione fra cliente ed avvocato sancito dall'articolo 103 c.p.p. non consiste in un divieto assoluto di conoscenza ex ante, ma implica una verifica postuma del rispetto dei relativi limiti, la cui violazione comporta l'inutilizzabilità delle risultanze dell'ascolto non consentito: non ricorre il divieto di utilizzazione delle risultanze di una conversazione, quando nel corso della stessa il difensore comunichi al proprio assistito circostanze che, sebbene siano il motivo della conversazione, non siano inerenti alla funzione difensiva e, in ogni caso, liberalmente ottenibili dagli inquirenti attraverso altra tipologia di accertamento.


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


SEZIONE VI PENALE

Sentenza n. 34065 / 2006

 (ud. 04/07/2006) 11-10-2006

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) S.F., N. IL (OMISSIS);
avverso ORDINANZA del 15/03/2006 TRIB. LIBERTA' di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO Aurelio per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. MANCUSO Pierluigi, in sostituzione dell'avv. ABATE, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Svolgimento del processo

1. Il difensore di S.F. propone ricorso contro l'ordinanza 15 marzo 2006 del Tribunale di Brescia con la quale è stato confermato il provvedimento 23 dicembre 2005 , adottato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, di rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere disposta e non ancora eseguita nei confronti di S. F. per i delitti di traffico di stupefacenti e di associazione finalizzata al narcotraffico.
Ad avviso del Tribunale, gli elementi a carico di S.F. risultano dalle conversazioni intercettate il cui contenuto, differenza di quanto rilevato dalla difesa, sono in equivoco elemento gravemente indizio dei delitti contestati ed è attribuibile a S.F.. La questione riproposta in appello circa il valore indiziario degli elementi in base ai quali S.F. è identificato come uno degli interlocutore delle conversazioni intercettate è ritenuta infondata dal giudice d'appello secondo cui è provato che l'utenza - usata da persona che si assume essere S.F. in numerose conversazioni telefoniche intercettare relative all'importazione di 2,605 Kg di cocaina sequestrati il 17 luglio 2003 con l'arresto del corriere, e a quella di 3, 550 kg della stessa sostanza sequestrata il 27 agosto 2003 anche qui con l'arresto del corriere - fosse in realtà in uso a S.F. nei mesi di (OMISSIS) e (OMISSIS), epoca a cui risalgono numerose telefonate allo studio legale (OMISSIS) nelle quali l'interlocutore si presenta come " S." e chiamato S.F. dall'avvocato.
A tale ultimo riguardo, il giudice d'appello ritiene infondato il dedotto divieto di utilizzabilità ex art. 103 c.p.p. , comma 5, in quanto tale divieto non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazione di chi rivesta la qualità di versore pur se non direttamente attinenti alla funzione esercitata. L'unico frammento utilizzato è quello relativo al momento in cui con la stessa utenza - risultata in possesso del soggetto che interloquiva in occasione del traffico degli ingenti quantitativi di stupefacenti - l'interlocutore si presenta come S.F. al personale dello studio e all'avvocato. Anche infondato, per il giudice d'appello, l'assunto difensivo per il quale sebbene possa essere provato che S.F. utilizzava nel novembre la scheda de qua non può dedursi che fosse lui ad usare, anche in occasione delle telefonate di luglio e di agosto la stessa scheda. A sostegno della propria ricostruzione, il giudice d'appello mette in risalto molteplici elementi, tra i quali anche un informale riconoscimento della voce da parte degli operatori addetti all'intercettazione dai quali non poteva che ritenersi che le conversazioni era da attribuire a S.F..
2. Il ricorrente ripropone in questa sede la questione della violazione dell'art. 103 c.p.p. , in quanto le telefonate inutilizzabili debbono essere considerate nella loro globalità, senza spazio per frammentazioni artificiose che consentano di scomporre la telefonata in componenti professionali, coperti dal divieto, e comportamenti non professionali, non coperti dal divieto di captazione. Anche là dove non si condividesse la tesi difensiva che esclude la possibilità di scomporre le telefonate, le conversazioni inutilizzabili sono quelle relative ad un contesto che si distingue da quello professionale ovvero rappresentino la commissione di un illecito penale. Se quindi la telefonata è del tutto e legittimamente attinente all'espletamento di un mandato difensivo, essa non può, a norma dell'art. 103 c.p.p. , comma 7, intercettata e non può essere utilizzata nel procedimento penale.
Nel caso concreto, le telefonate intercettate, nelle quali l'avv.to Bellito di Brescia e l'interlocutore che utilizza l'utenza in questione, predispongono una difesa relativa al un procedimento civile. Ciò avrebbe dovuto impedire ogni estrapolazione e, in particolare, non avrebbero potuto essere estrapolato l'incipit della conversazione consistente nella presentazione degli interlocutori.
La presentazione è elemento chiave per incardinare la conversazione di contenuto professionale e, come tale, non avrebbe potuto essere utilizzata.
Depurata di tale dato probatorio, in quanto illegittimo, la motivazione dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. , comma 1, è carente.
3. Tale è, ex art. 173 disp. att. c.p.p. , la sintesi delle questioni poste.


Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.
Non è da revocare in dubbio che, in tema di garanzie di libertà dei difensori previste dall'art. 103 c.p.p. , il divieto di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni opera anche nel caso in cui l'attività difensiva concerna un procedimento diverso da quello cui le intercettazioni atterrebbero.
Però, non è altrettanto da dubitare che il divieto in questione non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi rivesta la qualità di difensore e per il solo fatto di tale qualifica, ma solo le conversazioni che attengono alla funzione esercitata (Sez. un., 12 novembre 1993, dep. 14 gennaio 1994, n. 25).
Il divieto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni nei confronti dei difensori, sancito dall'art. 103 c.p.p., comma 5, riguarda, dunque, l'attività captativa in danno del difensore in quanto tale, e dunque nell'esercizio delle funzioni inerenti al suo ufficio, quale che sia il procedimento cui si riferisca, e non si estende ad ogni altra conversazione non inerente.
Questa Corte ha in proposito affermato che la prescrizione anzidetta, non traducendosi pertanto in un divieto assoluto di conoscenza ex ante, implica una verifica postuma del rispetto dei relativi limiti, la cui violazione comporta l'inutilizzabilità delle risultanze dell'ascolto non consentito, ai sensi dell'art. 103 c.p.p. , comma 7, e la distruzione della relativa documentazione, a norma dell'art. 271 c.p.p. , richiamato dallo stesso art. 103 c.p.p. , comma 7, (Sez. 6^, 4 maggio 2005, dep. 10 ottobre 2005, n. 36600).
Ne consegue che non ricorre il divieto di utilizzazione delle risultanze di una conversazione, quando nel corso della stessa il difensore comunichi al proprio assistito circostanze che, sebbene siano il motivo della conversazione, non siano inerenti alla funzione difensiva e, in ogni caso, liberalmente ottenibili dagli inquirenti attraverso altra tipologia di accertamento.
Nel nostro caso, mette conto chiarire che non si è in presenza di intercettazioni "dirette" dell'utenza del difensore, bensì di un'intercettazione "indiretta" di una conversazione con il difensore in un procedimento civile.
L'utenza intercettata, infatti, è quella mediante la quale erano state effettuate conversazioni riferite al traffico di sostanze stupefacenti e che, nei mesi di novembre e dicembre, è utilizzata da persona che chiama altro interlocutore, poi identificato nell'avv.to B. del Foro di Brescia, e si presenta come S.F..
Il dato "esterno" utilizzato per l'identificazione dell'indagato è quello dell'uso dell'utenza e poi dell'indicazione del suo nome, S.F., all'interlocutore. In altri termini, si tratta di dati "esterni" alla conversazione "indirettamente" intercettata con l'avv.to B. e, pertanto, legittimamente, entro tali limiti, sono stati annotati e utilizzati come elementi attraverso i quali risalire al soggetto che al momento aveva fatto uso dell'utenza intercettata. Mentre ciò che, in applicazione dell'art. 103 c.p.p. , comma 7, è inutilizzabile è il contenuto delle conversazioni delle quali solo ex post si è accertato essere inerenti a un procedimento civile.
Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p. , comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2006