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Fatto vero legittima critica sferzante (Cass. 14370/19)

27 maggio 2019, Cassazione civile

I siti internet diversi dalle testate giornalistiche online non godono delle stesse tutele assicurate dalla legge al mezzo della stampa con riferimento allo strumento cautelare del sequestro; peraltro, tutte le forme forme di comunicazione telematica quali forum, blog, social network, newsletter sono espressione del diritto costituzionale di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21 Cost., art. 10 della Convenzione EDU, art. 11 della Carta dei diritti fondamentali UE), di cui costituiscono estrinsecazione le manifestazioni di critica e le denunce civili con qualsiasi mezzo diffuse.

La sussistenza dell’esimente del diritto di critica presuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza del diritto; l’esercizio del diritto in parola consente l’utilizzo di espressioni forti ed anche suggestive al fine di rendere efficace il discorso e richiamare l’attenzione di chi ascolta.

In via generale, in tema di esimenti del diritto di critica e di cronaca, la giurisprudenza si esprime ormai in termini consolidati nell’individuare i requisiti caratterizzanti nell’interesse sociale, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato. Con riferimento specifico al diritto di critica politica, però, si osserva che il rispetto della verità del fatto assume rilievo limitato, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. Il limite immanente all’esercizio del diritto di critica politica è, pertanto, costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che comunque non si trascenda in gratuiti attacchi personali.

Va poi tenuto conto della perdita di carica offensiva di alcune espressioni nel contesto politico, in cui la critica assume spesso toni aspri e penetranti quanto più elevata è la posizione pubblica del destinatario.

Si è poi osservato che continenza significa proporzione, misura e non continenti sono quei termini che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati rispetto ai fini del concetto da esprimere e alla forza emotiva suscitata della polemica su cui si vuole instaurare un lecito rapporto dialogico e dialettico. La continenza formale consente il ricorso anche a parole sferzanti, nella misura in cui esse siano correlate al livello della polemica.

Tale considerazione è tanto più valida, allorché il giornalista ricorra ad argomenti ironici o satirici. È infatti noto che lo scritto satirico mira all’ironia sino al sarcasmo e comunque all’irrisione di chi esercita un pubblico potere, in tal misura esasperando la polemica intorno alle opinioni ed ai comportamenti; nell’apprezzare il requisito della continenza, allora, il giudice deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale dello scritto satirico, rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell’espressione. Il limite insuperabile, anche in tal caso, è quello del rispetto dei valori fondamentali, allorché la persona pubblica, oltre al ludibrio della sua immagine pubblica, sia esposta al disprezzo.

Corte di Cassazione

sez. III Civile, ordinanza 23 gennaio – 27 maggio 2019, n. 14370
Presidente Spirito – Relatore Pellecchia

Rilevato in fatto che:

Nel 2011, B.M. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Teramo, F.C. al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa del carattere gravemente diffamatorio di un articolo a firma del convenuto, intitolato "(omissis) ", pubblicato sul sito internet "( omissis) ".

A sostegno della propria domanda, l’attore (allora sindaco di Teramo) espose che, nell’articolo, la propria figura veniva accostata a quella del (omissis) , così accreditando la tesi che si trattasse di una persona adusa a trucchi e sotterfugi di bassa lega, e tacciata di "improntitudine paragonabile solo a quella di Be. "; che nello stesso articolo l’autore aveva illustrato fatti veri (il fatto che la moglie del B. fosse dipendente della società …) mescolati con notizie false (cioè che la partecipazione del sindaco alla delibera di proroga dell’affidamento dei servizi di smaltimento rifiuti avrebbe integrato un conflitto di interessi clamoroso), inserendovi offese anche sul piano personale (in particolare per l’espressione "il sindaco ha la delega a... rapporti con sua moglie"); che, dunque, l’intero contesto comunicativo dell’articolo (il quale, allo scopo di accreditare la veridicità dei fatti narrati, era preceduto da una fotografia del B. ed affiancato da un logo della (omissis) e dalla scritta "( omissis) ") era da qualificarsi diffamatorio; che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale avrebbe dovuto tenersi conto - oltre che della gravità dell’offesa arrecata - del ruolo del soggetto) passivo, il quale, nella specie, non solo rivestiva la carica di sindaco, ma era anche primario di oncologia presso l’ospedale civile di (…).
Si costituì in giudizio F.C. , il quale chiese il rigetto della domanda, invocando in particolare il diritto di cronaca, di critica e di satira.
Il Tribunale di Teramo, con la sentenza n. 636/2014, rigettò la domanda attorea.
Il giudice di primo grado ritenne provata la veridicità della notizia sotto il profilo della irregolarità dell’affidamento dell’incarico alla (…) da parte del Comune, in virtù del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato depositato in atti.
Ritenne invece non provata la veridicità dell’ulteriore fatto attribuito al sindaco, cioè la sussistenza di un interesse privato e diretto per essere la moglie del sindaco dipendente della stessa (…), evidenziando che, proprio dalla documentazione prodotta dal convenuto, emergeva come, al contrario, potesse essere la proroga dell’affidamento a determinare il rischio di licenziamenti nella società. Di conseguenza, ritenne l’affermazione del giornalista gratuita e lesiva della reputazione del sindaco, in quanto idonea ad ingenerare il falso convincimento in ordine alla sua onestà e correttezza. Tuttavia, reputò insussistente la prova del danno lamentato, precisando che non potevano a tal fine valorizzarsi le ulteriori pubblicazioni, successive a quella per cui era causa, le quali sarebbero state eventualmente suscettibili di autonoma valutazione in altri giudizi.

2. La pronuncia è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di L’Aquila, con la sentenza n. 1156/2015, depositata il 20 ottobre 2015.

La Corte di appello, diversamente dal giudice di primo grado, ha ritenuto che tutte le notizie esposte negli articoli fossero vere o comunque aderenti alla realtà, seppur espresse in termini di forte critica.

Secondo la Corte, infatti, era vero che il sindaco, anziché ammettere e giustificare i profili di irregolarità amministrativa evidenziati nel provvedimento del Garante antitrust in relazione alla proroga dell’incarcio alla (…), si fosse limitato a rilasciare una dichiarazione che definiva impropriamente come archiviazione lo stesso provvedimento.

Con riferimento al tema del conflitto di interessi (enunciato dal giornalista quale possibile movente dell’irregolarità del procedimento), era incontroverso che la moglie del sindaco fosse dipendente della società cui era stato irregolarmente affidato l’appalto, nonché che tale appalto fosse di grande importanza e pertanto verosimilmente idoneo a conferire un’utilità riflessa ai dipendenti della società aggiudicataria.
Poiché quindi l’articolo illustrava, seppure in chiave critica e satirica, una situazione di fatto reale, non potevano qualificarsi come falsi gli addebiti formulati dal giornalista nei confronti del B. , ovvero l’aver strumentalmente tentato di rovesciare il valore della pronuncia del Garante e la sussistenza di un conflitto d’interesse (inteso nella comune accezione politica e non in quella giuridica, tanto che, sul piano giuridico, lo stesso giornalista affermava espressamente la necessità di un successivo accertamento dell’effettiva violazione del dovere di astensione di cui all’art. 78, comma 2 TUEL).
Alla luce di ciò, la Corte ha ritenuto assorbiti gli altri motivi di appello ed ha condannato il B. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della sua integrale soccombenza.
3. Avverso tale decisione propone ricorso in Cassazione, sulla base di dieci motivi, il dottor B.M. . Ha depositato anche memoria.
3.1. Resiste con controricorso il signor F.C. .

Considerato in diritto che:

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la "nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 - se non esistenza della motivazione sulla verità del fatto, sul consequenziale dovere di astensione del sindaco - motivazione apparente - irriducibile contrasto fra affermazioni in conciliabili sulla verità del conflitto di interessi - motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile sul conflitto di interessi".
La Corte d’appello avrebbe desunto l’asserita verità del fatto narrato dall’articolo (ovvero che il B. avesse mentito nel riferire il contenuto del parere del Garante) sulla base di un ragionamento tautologico, omettendo di chiarire quali elementi di fatto e quali prove avrebbe esaminato per giungere a tale conclusione.
Inoltre, la Corte non avrebbe chiarito da quali fatti e da quali prove avrebbe tratto il convincimento che il conflitto d’interessi denunciato dal F. fosse reale, né avrebbe chiarito perché il fatto che la moglie del sindaco fosse dipendente (…) e che a quest’ultima società fossero state concesse utilità che fornivano sicurezza sul piano delle commesse, avrebbe avuto ricadute sulla sfera personale del sindaco tali da determinare un conflitto d’interessi.
Il motivo è inammissibile, perché mira ad ottenere dalla Corte una nuova valutazione del merito della vicenda, in particolare con riferimento alla verità dei fatti narrati dall’articolo.
In ogni caso, il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, il giudice di secondo grado ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto che i fatti su cui si fondava la critica del giornalista nei confronti della condotta del sindaco fossero veri o comunque aderenti alla realtà.
Con riferimento all’accusa di aver tentato di mistificare il valore del provvedimento del Garante anti-trust, la Corte ha infatti rilevato che tale provvedimento aveva "effettivamente qualificato come irregolare la procedura adottata dal comune", in ciò esaurendosi i poteri dell’Autorità con riferimento alla delibera giudicata come irregolare (p. 6).
Con riferimento all’accusa di avere un interesse privato rispetto all’affidamento dell’incarico alla (…), la Corte, pur evidenziando che l’articolo parlava di conflitto di interessi in termini dubitativi e comunque in un’accezione solo politica (proponendo ai lettori di sollecitare approfondimenti della magistratura contabile onde verificare l’eventuale sussistenza di illeciti sul piano amministrativo-erariale), ha comunque rilevato che era incontroverso che "la moglie del Sindaco fosse dipendente della società cui venne irregolarmente affidato l’appalto" (p. 6) ed ha spiegato che la considerazione del giornalista secondo cui l’utilità irregolarmente concessa alla (…) avrebbe costituito un’utilità riflessa per i suoi dipendenti (tra cui la consorte del B. ) non poteva ritenersi falsa, considerato che era verosimile che l’acquisizione di un appalto di grande importanza fosse "idoneo a conferire certezze sul piano delle commesse".
Alla luce di ciò, si deve escludere che la motivazione adotta dal giudice d’appello possa dirsi apparente, così da comportare la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (violazione che andrebbe comunque dedotta sub art. 360 n. 4 e non n. 3, come fa il ricorrente).
Com’è noto la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, unicamente quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159; Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232).

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame e travisamento di un fatto decisivo oggetto di contraddittorio quale il contenuto della lettera del Garante anti-trust del 21/2/11".
La Corte di merito avrebbe omesso di esaminare, travisato o non compiutamente esaminato il provvedimento del Garante, pur esplicitamente richiamato nella sentenza impugnata, nel quale si diceva testualmente che l’Autorità aveva ritenuto di procedere all’archiviazione del caso.
Se il giudice di secondo grado avesse considerato nella sua interezza il suddetto documento, non avrebbe potuto ritenere vera la notizia pubblicata nell’articolo del F. nel quale si affermava che il B. , con il proprio comunicato, aveva effettuato uno stravolgimento del significato della decisione.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha espressamente tenuto conto, alle pagine 5 e 6, del contenuto del provvedimento amministrativo menzionato, valutandolo nella sua interezza e traendone la conclusione che il Garante avesse effettivamente stigmatizzata l’irregolarità della condotta del Comune in occasione dell’adozione della delibera di proroga dell’affidamento alla (…), pur non potendo adottare ulteriori provvedimenti al riguardo per carenza dei relativi poteri.
Da ciò, la Corte ha logicamente ritenuto che fosse aderente alla realtà la critica formulata dal giornalista nei confronti del sindaco, accusato di voler rovesciare strumentalmente il significato del medesimo provvedimento.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la "omessa motivazione - motivazione apparente - circa le espressioni dubitative".
La Corte d’appello non spiegherebbe perché il fatto che gli addebiti al B. siano stati formulati in termini dubitativi porti ad escludere il carattere diffamatorio dell’articolo, considerato che in esso veniva comunque ipotizzata una condotta del B. meritevole di esposto alla (omissis) .
Il motivo è infondato.
È orientamento consolidato quello secondo cui possono ledere l’altrui reputazione anche notizie e valutazioni espresse in forma dubitativa e interrogativa, qualora non ne risulti la corrispondenza al vero ed allorché le espressioni utilizzate siano allusive, coinvolgenti, suggestive, nel senso che non esprimono un vuoto informativo, un interrogativo, una domanda di verità, ma manifestano invece conoscenza, certezza, offerta di verità già acquisita e sono così idonee ad ingenerare nella mente del destinatario il convincimento della immediata rispondenza al vero della notizia (Cass. pen., sez. 5, n. 41042 del 2/10/2014; Cass. pen., sez. 5, n. 45910 del 4/10/2005; Cass. pen., sez. 1, n. 6062 del 4/04/1995).
Nel caso di specie, tuttavia, la Corte ha evidenziato, da un lato, che la critica politica espressa dal F. si basava su fatti veri (che la moglie del sindaco fosse dipendente (…) e che l’affidamento concesso a quest’ultima società fosse di grande importanza e quindi verosimilmente idoneo a fornire un’utilità riflessa anche ai dipendenti della medesima società), dall’altro, che l’articolo non suggeriva alcuna certezza in ordine alla configurabilità di un illecito erariale, esprimendo a mero titolo personale il convincimento di una simile possibilità (p. 6).

4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la "violazione e falsa applicazione delle norme sul diritto di satira di cui all’art. 51 c.p., ed alla L. n. 47 del 1948, art. 1, con riferimento alla pubblicazione dell’articolo diffamatorio su di un blog".
La Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato la scriminante di cui all’art. 51 c.p.
Tale scriminante, infatti, opererebbe solo nel caso in cui si eserciti il diritto di critica con il mezzo della stampa, a cui, anche secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, non sarebbe assimilabile il blog su cui era apparso l’articolo.
Il motivo è infondato.
La pronuncia delle Sezioni Unite citata dal ricorrente (Cass. pen. Sez. Unite Sent., 29/01/2015, n. 31022) ha escluso che i siti internet diversi dalle testate giornalistiche online godano delle stesse tutele assicurate dalla legge al mezzo della stampa con riferimento allo strumento cautelare del sequestro (il quale è consentito dal R.D. n. 561 del 1946, art. 1, salvo casi eccezionali, solo nella forma del sequestro probatorio "di non oltre tre esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o stampati, che importino una violazione della legge penale").
La stessa pronuncia, però, riconosce espressamente che forme di comunicazione telematica quali forum, blog, social network, newsletter sono espressione del diritto costituzionale di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21 Cost., art. 10 della Convenzione EDU, art. 11 della Carta dei diritti fondamentali UE), di cui costituiscono estrinsecazione le manifestazioni di critica e le denunce civili con qualsiasi mezzo diffuse.

4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la "violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 - omessa motivazione illogica e contraddittoria circa i limiti della satira".
Quand’anche fosse applicabile al caso di specie la normativa sulla stampa, la sentenza sarebbe carente sotto il profilo motivazionale per aver riconosciuto la scriminante del diritto di satira senza spiegare per quale motivo avesse ritenuto non superati i limiti di tale diritto, nonostante le espressioni dell’articolo con le quali venivano attribuite al B. condotte illecite fossero gratuitamente volgari e ripugnanti.
Essendo stato l’oggetto della satira l’attribuzione di un fatto non vero, rilevante penalmente, attraverso allusioni volgari e gratuite, la Corte d’appello avrebbe dovuto escludere la scriminante del diritto di satira.
Il motivo è infondato, poiché la sentenza impugnata risulta coerente con i principi enunciati da questa Corte in materia di critica politica e di scritti satirici.
La sussistenza dell’esimente del diritto di critica presuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza del diritto (Cass. pen. Sez. 5, n. 3047 del 13/12/2010); l’esercizio del diritto in parola consente l’utilizzo di espressioni forti ed anche suggestive al fine di rendere efficace il discorso e richiamare l’attenzione di chi ascolta.
In via generale, in tema di esimenti del diritto di critica e di cronaca, la giurisprudenza di questa Corte si esprime ormai in termini consolidati nell’individuare i requisiti caratterizzanti nell’interesse sociale, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato. Con riferimento specifico al diritto di critica politica, però, si osserva che il rispetto della verità del fatto assume rilievo limitato, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Cass. pen. Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010).

Il limite immanente all’esercizio del diritto di critica politica è, pertanto, costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che comunque non si trascenda in gratuiti attacchi personali (Cass. pen. Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010; Cass. pen. Sez. 5, n. 38448 del 25/09/2001).

Va poi tenuto conto della perdita di carica offensiva di alcune espressioni nel contesto politico, in cui la critica assume spesso toni aspri e penetranti quanto più elevata è la posizione pubblica del destinatario (Cass. pen Sez. 5, n. 27339 del 13/06/2007; Cass. peri. Sez. 5, n. 11662 del 06/02/2007; Cass. pen Sez. 5, n. 15236 del 28/01/2005).

Si è poi osservato che continenza significa proporzione, misura e non continenti sono quei termini che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati rispetto ai fini del concetto da esprimere e alla forza emotiva suscitata della polemica su cui si vuole instaurare un lecito rapporto dialogico e dialettico. La continenza formale consente il ricorso anche a parole sferzanti, nella misura in cui esse siano correlate al livello della polemica (Cass. pen. Sez. 5, n. 3356 del 27/10/2010).
Tale considerazione è tanto più valida, allorché il giornalista ricorra ad argomenti ironici o satirici. È infatti noto che lo scritto satirico mira all’ironia sino al sarcasmo e comunque all’irrisione di chi esercita un pubblico potere, in tal misura esasperando la polemica intorno alle opinioni ed ai comportamenti; nell’apprezzare il requisito della continenza, allora, il giudice deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale dello scritto satirico, rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell’espressione. Il limite insuperabile, anche in tal caso, è quello del rispetto dei valori fondamentali, allorché la persona pubblica, oltre al ludibrio della sua immagine pubblica, sia esposta al disprezzo (Cass. pen. Sez. 5, n. 37706 del 13/09/2013; Cass. pen. Sez. 5, n. 13563 del 20/10/1998).
Nella specie, le conclusioni cui è pervenuta la Corte d’appello sono pienamente condivisibili, poiché non si è trattato di gratuita aggressione alla persona del B. , ma di forte critica politica e satira nei confronti dello stesso, in quanto le espressioni usate nell’articolo, pur nella loro durezza, sono tutte strettamente connesse alla denuncia della condotta del B. con riferimento alla delibera di proroga dell’affidamento alla (…).

4.6. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la "violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. - error in procedendo - omessa pronuncia sul primo motivo di appello incidentale quale la valutazione dell’articolo nel suo contesto".
La Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo d’appello incidentale con cui si era dedotto che, per stabilire se lo scritto avesse meno contenuto diffamatorio, dovessero considerarsi tutti gli elementi che formavano il contesto della comunicazione, come ad esempio i titoli, l’occhiello, le fotografie, gli accostamenti, le figure retoriche.
Il F. avrebbe usato accostamenti e doppi sensi oltraggiosi e di pessimo gusto, in particolare affermando che, avendo il sindaco assunto la delega rapporti con gli enti e le sue partecipate, avrebbe anche assunto la delega ai rapporti con sua moglie.
Il motivo è infondato.
Il vizio di omessa pronuncia è configurabile allorché manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, dovendo, invece, essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez. 3, 25-09-2018, n. 22545; Cass. Sez. 3, ord. 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass. Sez. Lav., 26 gennaio 2016, n. 1360).
Nel caso di specie, la decisione impugnata, riconoscendo sussistenti le scriminanti del diritto di critica e di satira, presuppone evidentemente il rigetto del motivo di appello incidentale in esame, che, peraltro, viene espressamente ritenuto assorbito dalla Corte d’appello.

4.7. Con il settimo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la "violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c. - error in procedendo - omessa pronuncia circa un capo decisivo dell’appello incidentale - omessa pronuncia sul secondo motivo di appello incidentale quale la valutazione dei fatti successivi all’introduzione del giudizio e la tardività dei documenti prodotti all’udienza del 5/6/13".
Il giudice di secondo grado avrebbe omesso di pronunciarsi anche in relazione al motivo di appello incidentale con cui il ricorrente aveva lamentato che il Tribunale non avesse ammesso i documenti relativi agli articoli successivi al primo, prodotti nei termini di cui all’art. 183 c.p.c..

4.8. Con l’ottavo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la "violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. - error in procedendo - omessa pronuncia circa l’acquisizione dell’articolo diffamatorio del febbraio 2015".
La Corte d’appello avrebbe ignorato la richiesta di acquisizione, formulata in sede di appello incidentale ex art. 345 c.p.c., di un ennesimo articolo diffamatorio apparso sul blog nel quale si diceva testualmente che il B. era "un buffone, un mascalzone e un farabutto", senza nemmeno pronunciarsi sulla rilevanza della stessa richiesta.
L’acquisizione di tale documento, valutata insieme ai precedenti articoli, avrebbe portato a ritenere l’intento diffamatorio e persecutorio del F. , stante il tenore palesemente offensivo delle parole utilizzate.
Le considerazioni svolte in ordine al sesto motivo valgono anche in relazione ai motivi in esame, i quali, pertanto, risultano parimenti infondati.

4.9. Il rigetto dei motivi precedenti precludono l’esame del nono motivo, con il quale il ricorrente chiede a questa Corte di decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

4.10. Infine, con il decimo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la "violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.".
La sentenza sarebbe illogica poiché, da un lato, premette che entrambi gli appelli non sono fondati e vanno respinti, dall’altro lato accoglie l’appello principale.
Dalla motivazione, inoltre, non sarebbe dato comprendere in quale misura l’appello principale formulato dal F. sarebbe stato rigettato o quali punti dello stesso non sarebbero stati accolti. Non sarebbe quindi possibile comprendere se vi sia stata o meno soccombenza reciproca.
In ogni caso, visto l’inciso del dispositivo "in parziale accoglimento", le spese avrebbero dovuto essere compensate ex art. 92 c.p.c., comma 2.
Il motivo è infondato.
È consolidato principio di questa Corte quello secondo cui il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo (di rigetto della domanda) e pronunzia adottata in motivazione (di accoglimento) integra non un vizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, come tale emendabile con la procedura ex art. 287 c.p.c., e non denunciabile con ricorso per Cassazione (cfr. tra le più recenti Cass. n. 16488 del 2006, n. 22433 del 2017 e n. 5939 del 2018).
Nel caso di specie, dal contesto complessivo della sentenza impugnata emerge chiaramente l’intenzione del giudice dell’appello di accogliere l’appello principale e di rigettare l’appello incidentale, con la conseguenza che la divergenza tra dispositivo e motivazione (e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si afferma che entrambi gli appelli sono infondati) devono essere ritenute mere sviste causate da disattenzione nella redazione della sentenza.
Pertanto, alla luce dell’integrale soccombenza del ricorrente, appare corretta la statuizione sulle spese adottata dalla Corte d’appello.
5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.