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"Disertore", non è offensivo (Tr. Rov. 136/19)

17 ottobre 2019, Tribunale di Rovereto

Va esclusa la valenza diffamatoria del termine "disertore" per caratterizzare chi diserta per rimanere coerente alla propria coscienza di uomo e per non dover combattere una guerra che considera un’inutile atrocità e che non sente sua.

In linea generale, il termine disertore può assumere una connotazione negativa, perché allude, in senso proprio, al concetto di tradimento del paese di appartenenza e al passaggio o all’intelligenza col nemico e, in senso configurato, al deliberato venire meno di un dovere o di un impegno, ma non può sfuggire che a seconda del contesto nel quale è stato in concreto utilizzato può assumere anche una connotazione positiva: la diserzione, può infatti può anche costituire ribellione all’occupante straniero, e non tradimento alla propria patria e paese. 

 

La libertà di manifestazione del pensiero spetta indistintamente a “tutti”, come precisa l’art. 21, comma 1 Cost., la quale certamente può integrare la scriminante dell’esercizio del diritto di cui all’art. 51 c.p. e che, con riferimento alle manifestazioni artistiche, assume una maggiore ampiezza rispetto alla liberta di cronaca o critica giornalistica, perché non risulta assoggettata in modo rigoroso, come quelle, al principio di aderenza alla realtà storica, ossia alla verità, essendo noto che l’arte costituisce una creazione intellettuale volta e veicolare emozioni, messaggi, ideali o valori al pubblico anche mediante l’uso di toni drammatici o comici, metafore, iperboli, paradossi e deformazioni della realtà che non possono ritenersi di per sé illeciti. 

TRIBUNALE DI ROVERETO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 19/ 136

 R.G. N.R.  18/140 - R.G. G.I.P. 18/112 

Sentenza dd. 17.10.2019

 

Il Giudice per le indagini preliminari dott. Riccardo Dies  all'udienza del giorno 17 ottobre 2019  ha pronunciato e pubblicato  la seguente
 
S E N T E N Z A
- art. 442  c.p.p. -
nei confronti di:
 

TE nato il 11.02.1967 a Riva del Garda (TN) residente a Dro (TN) in Via Roma 35/A
                                                                        LIBERO - PRESENTE
Difensore di fiducia Avv. SR del foro di Trento
    2.    OMISSIS (PC)
 
i m p u t a t o
 
del reato p. e p. dagli artt. 110 e 595 commi 1, 2 e 3 c.p., perché, in concorso tra loro, offendevano la reputazione e la memoria di FUSARI Emilio, mediante le seguenti rispettive condotte:
-      Il T, in qualità di legale rappresentante della associazione di promozione sociale “Compagnia **” ideava, scriveva e organizzava uno spettacolo teatral-musicale dal titolo: “Il Disertore” – Storia liberamente ispirata dal diario e dalla vita di Emilio Fusari di Brentonico:
-      Il P, in qualità di Sindaco del comune di **, pubblicizzava lo spettacolo sopra indicato mediante l’affissione delle relative locandine su muri e bacheche cittadine nonché sui siti internet istituzionali del Comune di Brentonico.
Con le aggravanti dell’offesa consistente nell’attribuzione di un fatto determinato e recata con un mezzo di pubblicità.
In Brentonico in data antecedente e prossima al 25 settembre 2015.
 
Con l’intervento del P.M. dott. Davico e del difensore di fiducia  Avv. SR del foro di Trento
 
Le parti hanno concluso come segue: il PM chiede la condanna dell’imputato alla pena di € 500,00 di multa, già considerata la riduzione di pena per il rito; il difensore dell’imputato chiede l’assoluzione in via principale perché il fatto non sussiste e, in via subordinata, perché il fatto non costituisce reato.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
A seguito di rituale opposizione a decreto penale di condanna n. 18/75 di data 27.06.2018, con richiesta di rito abbreviato condizionato a prova documentale, veniva fissata l’udienza odierna per l’ammissione al rito. All’udienza indicata, ammesso il rito come richiesto e disposta la revoca del decreto penale di condanna, a norma dell’art. 464, comma 3 c.p.p., all’esito della discussione, le parti concludevano come da verbale.
                                                   
MOTIVAZIONE
 
Ritiene questo Giudice di dover assolvere l’imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
 
L’imputato è accusato del delitto di diffamazione, pluriaggravato a norma dell’art. 595, comma 3 c.p. per l’attribuzione di un fatto determinato e dall’uso di mezzi di pubblicità, per aver recato offesa alla memoria di Emilio Fusari mediante la creazione di uno spettacolo teatrale-musicale intitolato “il Disertore – Storia liberamente ispirata dal diario e dalla vita di Emilio Fusati di Brentonico”,prima pubblicizzato dall’amministrazione Comunale di Brentonico (TN) nell’autunno 2015 tramite affissione sui muri e sulle bacheche comunali della relativa locandina e poi effettivamente svolto in data 25.09.2015.
 
La querela, dalla quale trae origine il procedimento, è stata presentata in data 11.12.2015 alla stazione dei Carabinieri di ** (**) dal nipote ** di Emilio Fusari, a norma dell’art. 597, comma 3 c.p. ritenendo che lo spettacolo in questione costituisse offesa alla memoria del nonno, con particolare riferimento al titolo della locandina, laddove il nome del congiunto è accostato all’appellativo “disertore”, ritenuto avente connotazione assolutamente negativa e, nel comune sentire, certamente denigratorio e ciò a prescindere dal contenuto dello spettacolo, come chiarito dal difensore della persona offesa, Avv. AA in udienza.
In atto di querela ** ha poi precisato di aver contattato, prima che lo spettacolo fosse tenuto, sia l’assessore comunale di Brentonico, ***, quale organizzatore dell’iniziativa, sia l’odierno imputato, quale regista e responsabile della Compagnia teatrale, informandoli che la famiglia considerava l’accostamento alla parola disertore assolutamente offensivo e chiedendo sia il ritiro delle locandine che l’annullamento dello spettacolo, ma con esito tuttavia negativo. Ha, inoltre, precisato che il nonno ha effettivamente combattuto la prima guerra mondiale nell’esercito dell’Impero Austro-Ungarico, venendo ferito in battaglia per ben due volte, ma non ha mai disertato né si è macchio di alcun altro delitto.
 
Il fatto, nella sua materialità, non risulta contestato dalla difesa e risulta comunque provato a mezzo dei documenti prodotti e, in particolare, dalla locandina “incriminata”, oltre che dagli atti prodotti dalla stessa difesa quali prove documentali alle quali la richiesta di rito abbreviato è stata condizionata e, precisamente, il libro “Scritture di guerra” contenente le “Memorie della vita militare e in guerra di Emilio Fusari”, il copione dello spettacolo, la presentazione da parte del regista ed un cd contenente la registrazione dello spettacolo.
 
Dalle prove sopra citate emerge, in particolare, con certezza che effettivamente l’odierno imputato ha scritto la sceneggiatura e ha curato la regia dello spettacolo teatrale che si è tenuto a ** in data 25.09.2015 alle ore 20.30, presso il Palazzo ** alle ore 20.30.
 
Nella locandina oltre al titolo già riportato, al nome dell’autore e dei musicisti è scritto: Ispirato dal diario e dalla storia vera di Emilio Fusari, nato a Brentonico (TN) nel 1891, inviato sul fronte della guerra nella milizia austro-ungarica, “IL DISERTORE narra con parole e musica l’epopea di un montanaro trentino. Grazie ai suoi appunti ed al suo diario percorriamo un lungo viaggio attraverso la prima parte del ‘900. Ma il DISERTORE non è solo questo: è anche un manifesto poetico e un po’ la storia europea. E’ una discesa nell’anima, un ossessione d’amore; è canzone e musica”.
 
Ciò premesso ritiene questo Giudice che l’imputato debba essere mandato assolto perché il fatto non sussiste, ossia per mancanza dell’elemento materiale del reato contestato e, precisamente, dell’offesa all’altrui reputazione, non potendosi condividere l’impostazione difensiva della persona offesa secondo la quale il mero accostamento del nome del congiunto del querelante alla parola “disertore” che compare nel titolo dello spettacolo sarebbe in grado di integrare di per sé l’offesa alla reputazione richiesta, a prescindere dal contenuto dello spettacolo medesimo, e ciò per la ragione che l’appellativo contiene una sicura connotazione negativa ed un contenuto sicuramente denigratorio.
 
Infatti, se si può aderire che esistono termine sicuramente sempre offensivi, costituenti di per sé un insulto alla reputazione e dignità altrui, si deve però escludere questo che sia il caso dell’appellativo in esame, perché la parola disertore può assumere diverse accezioni, negative ma anche positive, a seconda del contesto nella quale è usata.

Precisamente se si può anche ammettere che, in linea generale, può assumere una connotazione negativa, perché allude, in senso proprio, al concetto di tradimento del paese di appartenenza e al passaggio o all’intelligenza col nemico e, in senso configurato, al deliberato venire meno di un dovere o di un impegno, non può sfuggire che nel contesto nel quale è stato in concreto utilizzato, può assumere anche una connotazione positiva.

Il termine disertore, infatti, è stato utilizzato con specifico riferimento alla partecipazione alla prima guerra mondiale da parte dei trentini, storicamente italiani, nelle milizie austro-ungariche, quale conseguenza dell’annessione in quegli anni dei nostri territori all’impero Austro-Ungarico. In questo contesto la diserzione da un esercito di una potenza occupante assume un’accezione sicuramente positiva, perché richiama la ribellione all’occupazione straniera e, pertanto, l’accostamento della parola disertore al nome di Emilio Fusari non assume alcuna valenza offensiva, come ottimamente e condivisibilmente argomentato alla memoria difensiva in atti, alla quale è sufficiente richiamarmi.
 
D’altra parte questo dato di fatto emerge con chiarezza dalla stessa locandina che, secondo l’impostazione accusatoria, sarebbe stata il veicolo all’offesa alla memoria del Fusari, perché, come si è visto, si chiarisce espressamente che si intende esporre “l’epopea di un montanaro trentino” e poiché il termine epopea significa narrazione poetica di gesta eroiche si chiarisce come la diserzione, in questo caso, sia intesa, appunto, come un gesto eroico, come ribellione all’occupante straniero e non come tradimento alla propria patria e paese.
Anche il riferimento alla “discesa nell’anima” ossia nell’essenza più intima dell’essere umano chiarisce come in questo caso la diserzione costituisce piuttosto il rifiuto alle barbarie della guerra.
 
Se poi si procede, come doveroso, all’esame del contenuto dello spettacolo, quale emergente sia dalla registrazione contenuta nel CD prodotto che dalla sceneggiatura prodotto, si ha piena conferma di queste conclusioni, essendo evidente come l’autore ha inteso rappresentare un personaggio assolutamente positivo, una figura eroica, positiva, che rifiuta la guerra perché contraria al senso di unmanità, a maggior ragione perché imposta da un potenza straniera e segue la propria coscienza di uomo, come correttamente argomentato nella memoria difensiva. Insomma il protagonista dello spettacolo diserta non per venir meno ai suoi doveri e per tradire il proprio Paese ma, al contrario, per rimanere coerente alla propria coscienza di uomo, per non dover combattere una guerra che considera un’inutile atrocità e che non sente sua.
 
Né si può dire che con lo spettacolo in questione si sia dato senz’altro, contrariamente al vero, del disertore al Fusari, visto che si è chiarito che lo spettacolo è solo “liberamente ispirato” al suo diario che ne costituisce, pertanto, solo una traccia.
 
D’altra parte anche il raffronto tra la sceneggiatura dello spettacolo ed il diario originale del Fusari evidenziano significativi punti di contatti, perché se è vero che il Fusari mai ha disertato, mentre il personaggio dello spettacolo diserva, è altrettanto vero che in più di un punto del diario vi siano espliciti riferimenti alla diserzione, posto che l’autore, che si sentiva in tutto e per tutto italiano, provava un profondissimo disagio nel prestare servizio militare in guerra nell’esercito austro-ungarico (per la specificazione dei singoli punti del diario in cui si fa espressamente riferimento alla diserzione cfr. pg. 5 ss. della memoria difensiva che riporta testualmente i singoli e numerosi passaggi rilevanti).
 
Alla luce delle considerazioni che precedono si impone senz’altro un esito assolutorio già per la mancanza dell’elemento materiale del reato, costituito dall’offesa all’altrui reputazione e, pertanto, perché il fatto non sussiste, senza alcun bisogno di addentrarsi nella difficile materia dei limiti alla libertà di manifestazione del pensiero che spetta indistintamente a “tutti”, come precisa l’art. 21, comma 1 Cost., la quale certamente può integrare la scriminante dell’esercizio del diritto di cui all’art. 51 c.p. e che, con riferimento alle manifestazioni artistiche, assume una maggiore ampiezza rispetto alla liberta di cronaca o critica giornalistica, perché non risulta assoggettata in modo rigoroso, come quelle, al principio di aderenza alla realtà storica, ossia alla verità, essendo noto che l’arte costituisce una creazione intellettuale volta e veicolare emozioni, messaggi, ideali o valori al pubblico anche mediante l’uso di toni drammatici o comici, metafore, iperboli, paradossi e deformazioni della realtà che non possono ritenersi di per sé illeciti.
 
 
                                                           P.Q.M.
 
Letti gli artt. 438 ss. e 530 c.p.p.;
 
Assolve l’imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
 
Rovereto  17 ottobre 2019.

dott. Riccardo Dies