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Diritto di critica commerciale: recensioni negative sui social non sono reato (Tr. Pistoia, 5665/15)

16 dicembre 2015, Tribunale di Pistoia

Chi si mette sul mercato accetta rischio di critiche qualora i servizi offerti non soddisfino le aspettative di coloro che ne usufruiscono, tanto più quando tali servizi non sono gratuiti.

Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l’esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, poiché tali modalità espressive siano proporzionale e funzionali all’opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi.

Tribunale di Pistoia

sentenza 5665/15

del 16 dicembre 2015

Motivazione contestuale

Con decreto di citazione diretta ritualmente notificato in data 5\2\2015 è stato ti-atto a giudizio di questo Tribunale in composizione monocratica in epigrafe generalizzato per rispondere dei reato di cui in epigrafe.
All’udienza del 13\5\2015, costituite le parti, queste formulavano le richieste di prova cui venivano ammesse; all’odierna udienza venivano esaminate quali testi le persone offese ed il P.M. produceva documentazione consistente negli allegati alla querela presentata dalle persone offese ed in particolare nella stampa relativa al gruppo formatosi sul social network Facebook denominato “aboliamo il no bar!!!” di cui risulta amministratore l’imputato , si procedeva quindi all’esame del consulente tecnico della Difesa Ing. L.A., al cui esito la difesa produceva la relazione da costui redatta; veniva poi dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale e utilizzabili tutti gli atti del fascicolo dibattimentale e, all’esito della discussione, le parti così concludevano:
– P.M. dichiararsi la penale responsabilità dell’imputato e condannare lo stesso alla pena della multa di euro 10.000,00;
– La difesa: assoluzione ex art. 530 perché il fatto non sussiste, ovvero perché l’imputato non l’ha connesso
All’esito ritiene il giudicante che le espressioni usate non configurino il reato di diffamazione come contestato, ma siano espressione del diritto di critica, potendosi al più ritenere che esse contengano espressioni ironiche, goliardiche o grottesche, ma non tali da ledere l’onore o il prestigio delle PP.00.
Va infatti preliminarmente considerato che tali espressione si riferiscono ad attività svolte in un pubblico esercizio ed in particolare alla qualità scadente dei servizi offerti; appare dei tutto evidente che la lamentata preponderante presenza maschile alcuna diffamazione può comportare, mentre la critica alla composizione dei drink e cocktail, riguarda il gusto di un cliente evidentemente insoddisfatto, come pure la ristrettezza del locale.
Dunque di non altro si tratta che di una scherzosa ed ironica recensione di un locale pubblico da parte di clienti insoddisfatti espressa con ironia ed espressione del diritto di critica costituzionalmente tutelato, che allorché si eserciti nei confronti di un locale pubblico dilata i suoi confini dal momento che chi si mette sul mercato accetta rischio di critiche qualora i servizi offerti non soddisfino le aspettative di coloro che ne usufruiscono, tanto più quando tali servizi non sono gratuiti.
Sul tema della esimente del diritto di critica posso citarsi a titolo meramente esemplificativo di una consolidata interpretazione giurisprudenziale i più recenti arresti della Suprema Corte di Cassazione che ha avuto modi di esprimere i seguenti principi:
Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l’esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, poiché tali modalità espressive siano proporzionale e funzionali all’opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi (Sez. 1, Sentenza n. 36045 del 13/06/2014 Ud. (dep. 20/0812014) Rv. 261122).

In tema di diffamazione, il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta – e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione – (e) non vieta l’utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, in quanto non hanno adeguati equivalenti. Sez. 5, Sentenza n. 31669 del 1410412015 Ud. (dep- 21107/2015) Rv. 264442

In tenga di delitti contro l’onore, il requisito della continenza non può essere evocato conce strumento oggettivo di selezione degli argomenti sui quali fondare la comunicazione dell’opinione alfine di costituire legittimo esercizio del diritto di critica, selezione che, invece, spetta esclusivamente al titolare di tale diritto, giacché altrimenti il suo contenuto ne risulterebbe svuotato, in spregio del diritto costituzionale di cui all’art. 21 Cost.

Il rispetto del canone della continenza esige, invece, che le modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell’informazione, e non si traducano, pertanto, in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticalo. Pertanto, il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato. Sez. 5, Sentenza n. 18170 del 09/03/2015 Ud. (dep. 3010412015) Rv. 263460

Applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame l’imputato va assolto perché il fatto non sussiste.

Restano ovviamente assorbite tutte le altre questioni proposte dalla difesa anche a mezzo consulenza tecnica circa la attribuibilità del fatto all’imputato.

P.Q.M.

Visto l’art. 530 c.p.p. assolve dal reato a lui ascritto perché il facto non sussiste.