Denuncia per spaccio di 0,49 g legittima foglio di via obbligatorio: desta infatti allarme sociale in seno alla popolazione, creando turbativa per la sicurezza pubblica e conferma un atteggiamento d'intolleranza nei confronti delle leggi dello Stato, nonché una propensione a comportamenti antisociali.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
Sez. I, Sent., (data ud. 25/09/2024) 15/10/2024, n. 802
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 206 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato EZ, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio **;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, in persona del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento del Provv. n. X1/* 2-Div.Anticr./Mis.Prev. del novembre 2022, prot. (...) del 22.11.2022, notificato al ricorrente in data 7.1.2023, con il quale il Questore di Brescia gli ha vietato di fare ritorno nel Comune di P** per due anni, e di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2024 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Il 14.6.2022 i Carabinieri della Stazione di P (BS) hanno deferito il ricorrente in stato di libertà per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, di lieve entità) con l'accusa di avere, in concorso con la madre, ceduto 0,49 gr di cocaina a una ragazza, e hanno proposto al Questore l'applicazione nei suoi confronti di una misura di prevenzione, ritenendolo socialmente pericoloso sulla base di numerosi precedenti di polizia accumulati dal 2011, molti dei quali in materia di stupefacenti (due di quei precedenti riguardano reati commessi in concorso col padre).
Comunicato l'avvio del procedimento e ricevuta una memoria difensiva del ricorrente, il 22.11.2022 il Questore di Brescia ha emesso nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio indicato in epigrafe, con il quale gli ha vietato di fare ritorno nel Comune di P per due anni, in quanto ha ritenuto che egli potesse essere ricondotto alle categorie di cui all'art. 1, lett. b-c, D.Lgs. n. 159 del 2011, cioè tra coloro che "per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose", e che "sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica". Il Questore ha anche accertato che il sig.-OMISSIS- "non ha residenza, domicilio o dimora stabile nel comune di P (BS) e che nel medesimo non vi svolge alcuna attività lavorativa, né risulta avervi alcun legittimo interesse e che, pertanto, nel predetto comune non ha una valida ragione per soggiornarvi".
Il provvedimento è stato notificato al ricorrente il 7.1.2023, ed è stato da questi impugnato con ricorso notificato il 4.3.2023, senza domanda cautelare.
L'Amministrazione si è costituita depositando una relazione con documenti, dopodiché nessuna delle parti ha svolto ulteriori difese.
Motivi della decisione
1.- I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Col primo motivo il ricorrente lamenta eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e per difetto di istruttoria, adducendo che: è incensurato; i precedenti di polizia riguardano condotte tenute nel Comune di **, ove è formalmente residente, e non nel Comune di P: nessun procedimento penale sarebbe stato avviato nei suoi confronti per il fatto indicato nel provvedimento; in occasione di quel fatto era stata condotta una perquisizione veicolare e personale per la ricerca di sostanza stupefacente, che aveva dato esito negativo.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta un difetto di istruttoria perché la valutazione di pericolosità sociale si baserebbe su congetture e meri sospetti, e non su circostanze concrete.
1.1.- I due motivi sono infondati.
1.1.1.- Secondo giurisprudenza consolidata, "il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non richiede la sussistenza di prove compiute (poste a base di una sentenza penale) sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche risultanze fattuali tali da indurre l'Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale, che possono dar luogo all'applicazione delle misure di prevenzione, prima ancora che si verifichi se le condotte abbiano rilevanza penale e siano tuttora punibili. Ne consegue che è legittimo procedere all'avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all'esame della autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2011" (Cons. Stato, sez. III, n. 9.5.2016, n. 1859; nello stesso senso Cons. Stato, sez. I, 2.8.2021, n. 1364).
In altri termini, il foglio di via obbligatorio "richiede solo un giudizio prognostico di pericolosità per la sicurezza pubblica, in base a valutazioni discrezionali dell'autorità amministrativa che possono basarsi su presunzioni o indizi, purché desunti da comportamenti che assumano un significato di tendenziale pericolosità, anche se irrilevanti penalmente" (Cons. Stato, sez. I, 2.11.2017, n. 2275; nello stesso senso Cons. Stato, sez. I, 11.3.2019, n. 748).
Inoltre il giudizio di pericolosità sociale alla base dell'irrogazione della misura costituisce una tipica valutazione di merito dell'Amministrazione, ed è pertanto sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, fatti salvi eventuali profili di illogicità e di incongruenza della motivazione o di travisamento della realtà fattuale (ex multis, Cons. Stato, sez. I, 8.5.2020, n. 868; Id., 22.3.2018, n. 743).
1.1.2.- Applicando i menzionati principi al caso di specie, va considerato che il precedente che ha dato il destro per l'emanazione del foglio di via è un episodio di spaccio di cocaina commesso il 14.6.2022 proprio nel Comune di P, che si aggiunge ad altri precedenti in materia di stupefacenti risalenti al 2014 (quando il ricorrente era ancora minorenne), al 2020 e al 2021. Per questi precedenti pendono a carico del ricorrente diversi procedimenti penali, come riferito nella relazione depositata in giudizio dall'Amministrazione. La circostanza che, in occasione del fatto commesso il 14.6.2022, la perquisizione personale e dell'automobile abbia dato esito negativo, di per sé non esclude la commissione del reato ascritto al ricorrente.
Inoltre, come rilevato dai Carabinieri di P nella nota con la quale hanno proposto l'adozione della misura di prevenzione, nota espressamente richiamata nel provvedimento impugnato, sia il ricorrente sia i suoi familiari risultavano disoccupati, e la madre percepiva il reddito di cittadinanza.
Sulla base di questi elementi, letti alla luce della giurisprudenza sopra ricordata, non può certo considerarsi irragionevole la valutazione del Questore secondo la quale il ricorrente può ritenersi persona che vive abitualmente con i proventi di attività delittuose, rientrando così nella fattispecie di cui all'art. 1, lett. b, D.Lgs. n. 159 del 2011.
1.1.3.- È legittima anche la valutazione del Questore secondo cui il ricorrente è dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, e dunque rientra anche nella fattispecie di cui alla lett. c della disposizione sopra citata.
Infatti, come rilevato nella citata nota dei Carabinieri di P, il ricorrente è stato deferito all'autorità giudiziaria pure per il reato di guida in stato di ebbrezza, per il quale gli è stata anche sospesa la patente di guida; alla sospensione ha poi fatto seguito addirittura la revoca della patente stessa, perché è stato sorpreso alla guida durante il periodo di sospensione. A ciò si aggiunge che gli sono state contestate tre violazioni delle misure restrittive della libertà di circolazione disposte per fronteggiare la pandemia da Sars-Cov2, e che in numerose occasioni, durante controlli di polizia, è stato trovato in compagnia di persone con precedenti penali e di polizia, come risulta sempre dalla citata nota dei Carabinieri.
Questi tre elementi, uniti agli altri già sopra esaminati, sono idonei a giustificare l'affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale le azioni illecite da lui commesse "hanno destato allarme sociale in seno alla popolazione, creando turbativa per la sicurezza pubblica" e "confermano un atteggiamento d'intolleranza nei confronti delle leggi dello Stato, nonché una propensione a comportamenti antisociali".
Infatti l'avviso orale può essere disposto "qualora il modello comportamentale complessivo del soggetto presenti caratteristiche atte a fare non illogicamente presumere l'esistenza di una pericolosità sociale" (Cons. Stato 1859/2016 cit.).
2.- Col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perché per due volte gli è stato negato l'accesso agli atti del procedimento: una a seguito di richiesta formulata nel corso del procedimento stesso, e l'altra a seguito di richiesta formulata dopo la notifica del foglio di via.
2.1.- Il motivo è infondato perché, con riguardo al primo diniego di accesso, intervenuto nel corso del procedimento, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che esso "non implica, in via automatica, … l'illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento, ma produce il solo effetto di consentire al destinatario di quest'ultimo di attivare i rimedi amministrativi o giurisdizionali preordinati ad ottenere la conoscenza degli atti istruttori e, se ottenuta dopo la formalizzazione dell'atto finale, di utilizzare le argomentazioni e le informazioni ricavate dall'accesso quali ragioni del ricorso giurisdizionale, o, addirittura, se ottenuta dopo la proposizione del gravame, ai fini della proposizione di motivi aggiunti (Cons. St., sez. VI, 14 giugno 2016, n. 2565)" (Cons. Stato, sez. VI, 7.2.2017, n. 542 e Cons. Stato, sez. I, parere 3.5.2018, n. 1180).
Analoghi rilievi valgono per il secondo diniego di accesso, intervenuto dopo il provvedimento impugnato, e a fortiori, perché l'illegittimità di un atto amministrativo discende da un vizio genetico dell'atto stesso, e non può derivare da una condotta successiva dell'Amministrazione che lo ha adottato, come un diniego di accesso da essa opposto al destinatario dell'atto.
Peraltro non risulta nemmeno che il ricorrente abbia impugnato quei dinieghi di accesso.
3.- Col quarto motivo il ricorrente lamenta un difetto di motivazione, perché a suo avviso l'Amministrazione non ha esplicitato le ragioni per le quali non ha accolto le osservazioni da lui presentate in seguito alla comunicazione d'avvio del procedimento, ma si è limitata ad affermare, con formula ritenuta di stile, quanto segue: "lette le memorie difensive presentate il 17 ottobre 2022 e ritenute infondate le giustificazioni addotte, dalle quali non si evince alcun elemento utile ai fini del presente provvedimento".
3.1.- Tuttavia il ricorrente non ha prodotto in giudizio le suddette osservazioni, sicché il Collegio non è stato messo in grado di appurare se esse contenessero elementi tali da meritare una specifica e più articolata considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato, o se invece la succinta motivazione utilizzata dall'Amministrazione possa considerarsi sufficiente. In definitiva, il lamentato difetto di motivazione non è dimostrato, e pertanto anche questo motivo deve essere respinto.
4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Alessandro Fede, Referendario, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario