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Conflitto politico e post Facebook satirico (Cass. 28948/22)

21 luglio 2022, Cassazione penale

In tema di diffamazione (anche a mezzo stampa), ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui. Deve essere ben chiaro, pertanto, il confine tra la legittima espressione satirica di ludibrio o ironico scherno e, di contro, il disprezzo personale gratuito: il giudice, nell'apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale della satira, rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell'espressione, restando, comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali dell'individuo, che deve ritenersi superato quando la persona pubblica, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo personale.

La riferibilità della diffamazione ad una determinata persona può avvenire anche su base indiziaria, a fronte della convergenza, pluralità e precisione di dati quali il movente, l'argomento del forum su cui avviene la pubblicazione, il rapporto tra le parti, la provenienza del post dalla bacheca virtuale dell'imputato, con utilizzo del suo nickname, anche in mancanza di accertamenti circa la provenienza del post di contenuto diffamatorio dall'indirizzo IP dell'utenza telefonica intestata all'imputato medesimo

La causa di non punibilità della provocazione sussiste non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi di un illecito codificato, ma anche quando consiste nella lesione di regole di civile convivenza, purchè apprezzabile alla stregua di un giudizio oggettivo, con conseguente esclusione della rilevanza della mera percezione negativa che di detta violazione abbia avuto l'agente.
 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Sent., (data ud. 17/06/2022) 21/07/2022, n. 28948

Dott. MICCOLI Grazia R. A. - Presidente -

 

Dott. PILLA Egle - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.E., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere PILLA EGLE;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione GIORDANO LUIGI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Udito il difensore di fiducia, avv. LM per le costituite parti civili che, riportandosi alle conclusioni, depositate unitamente alla nota spese, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udito il difensore di fiducia avv. PM, anche in sostituzione dell'avv. LuM per il ricorrente che, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha concluso per l'accoglimento dello stesso e, in subordine, per la declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza dell'11 novembre 2020, la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna pronunciata in data 13 luglio 2017 dal Tribunale di Savona in composizione monocratica nei confronti del ricorrente C.E., imputato di plurime condotte di diffamazione mediante pubblicazioni di frasi su di un blog e sul proprio profilo facebook riferite alle persone offese costituite parti civili M.D. ed S.E..

Il Tribunale di Savona con la sentenza di primo grado, previa affermazione della penale responsabilità, ed esclusione delle circostanze aggravanti dell'art. 595 c.p., comma 2 e della L. n. 47 del 1948, art. 13, lo aveva condannato alla pena di 3000,00 Euro di multa, statuendo anche sulle richieste delle costituite parti civili.

L'imputazione ha ad oggetto l'utilizzo delle seguenti espressioni: "Personaggio a cui farei fatica ad affidare la pulizia della cuccia del cane" riferite al M. e "Maestre sporcaccione" riferendosi alla S..

2. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso, attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità del C..

Lamenta il ricorrente che la Corte, come prima il Tribunale, avrebbero fondato il loro convincimento su una prova indiziaria in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, applicando una vera e propria inversione dell'onere della prova quanto alla identificazione del soggetto autore delle condotte asseritamente diffamatorie.

In particolare l'attribuibilità all'imputato delle frasi pubblicate dal soggetto con nickname " C.E." personaggio pubblico e politicamente esposto sarebbe avvenuta sulla base della sintetica e non motivata considerazione che "questi era l'unico soggetto in rapporto diretto di conflittualità non solo politica, ma anche personale con le persone offese" (p.4 della sentenza impugnata).

Alcun tipo di accertamento per la individuazione dell'indirizzo IP di emissione dei messaggi è stato compiuto.

2.2. Con il secondo motivo è stato dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 595e 51 c.p. con riferimento alla espressione utilizzata nei confronti del M..

In particolare, secondo quanto ritenuto dal ricorrente, il giudice di appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza della esimente dell'esercizio del diritto di critica con riferimento alla espressione utilizzata nei confronti del M., non applicando correttamente i principi di diritto che la regolano. Nel richiamare la giurisprudenza di questa sezione della Corte, il ricorrente ha affermato che sarebbero state utilizzate espressioni le quali, in quanto frutto della opinione personale, esprimono la mancanza di fiducia, la personale carenza di stima nel destinatario della frase, ma non possono essere ontologicamente valutate in termini di lesività della reputazione di un soggetto, peraltro in un acceso clima di conflittualità politica. La motivazione della sentenza impugnata presenterebbe, dunque, profili di carenza e contraddittorietà.

2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 595 e 51 c.p., nonchè travisamento delle prove dibattimentali con riferimento alla espressione utilizzata nei confronti della S..

In particolare, secondo quanto ritenuto dal ricorrente, il giudice di appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza della esimente dell'esercizio del diritto di critica con riferimento alla espressione utilizzata non applicando correttamente i principi di diritto che la regolano.

Il ricorrente ha in primo luogo affermato che l'espressione "maestre sporcaccione" non era stato utilizzato per offendere qualcuno, ma per richiamare i fatti di cronaca relativi ad una scuola di infanzia di (OMISSIS) in cui si erano verificati episodi che rivelavano scarsa igiene riservata ai bambini da parte di due maestre dell'istituto.

Inoltre secondo il ricorrente, il Collegio erroneamente avrebbe ritenuto che la S. fosse la destinataria dell'espressione adoperata, dal momento che per sua stessa ammissione nel corso dell'escussione del (OMISSIS), ha chiarito di non lavorare nella scuola di infanzia e di essere presente nella foto in cui erano effigiati i soggetti membri del "Comitato contro il forno crematorio" criticati dall'autore del post.

2.4 Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della esimente di cui all'art. 599 c.p., affermando che le espressioni utilizzate nascono dalle espressioni a loro volta utilizzate dal Comitato contro il forno crematorio di cui le persone offese erano componenti e che in precedenza si erano espressi ben oltre il legittimo esercizio del diritto di critica nei confronti del ricorrente.

Ciò sarebbe emerso da alcune dichiarazioni testimoniali quali quelle di G.R., ex sindaco e P.G., dichiarazioni non valutate dalla Corte d'Appello nel corso della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.

1. Deve in primo luogo rilevarsi come il reato ascritto all'imputato sia estinto per intervenuta prescrizione.

Il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione è pari ad anni sette e mesi sei, da farsi decorrere dal tempus commissi delicti coincidente con la pubblicazione dei post ritenuti diffamatori, pubblicazione avvenuta, come risulta dal capo di imputazione, nel settembre 2013.

Calcolando detto termine dalla data suddetta, in assenza di cause di sospensione della prescrizione, non rilevabili dalla lettura degli atti, il reato risulta estinto in data 31 marzo 2021.

In assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, (secondo quanto è evincibile dalla motivazione e per quel che si dirà di seguito, dovendosi procedere ad esaminare il ricorso agli effetti civili), deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perchè il reato è estinto per prescrizione.

La causa estintiva del reato può essere altresì rilevata in questa sede non presentando il ricorso profili di inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione, essendo esso fondato per come si dirà in prosieguo.

Al riguardo da lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio in base al quale la inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi, incidendo sulla regolare formazione del rapporto processuale, precluda la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione sopraggiunto nelle more del procedimento di legittimità (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01).

Ove al contrario, come nel presente caso, non ricorrano le condizioni per ritenere che il ricorso sia inammissibile, non risultando manifestamente infondati i motivi di ricorso, il Giudice di legittimità sarà tenuto a pronunciare sentenza di estinzione del reato per prescrizione, ex art. 129 c.p.p., comma 1, non potendosi far luogo all'annullamento con rinvio davanti al giudice penale per i rilevati vizi di motivazione della sentenza, dal momento che tale rinvio, da un lato, determinerebbe la necessità, per il predetto giudice, di dichiarare comunque la prescrizione e, dall'altro, sarebbe incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dal richiamato art. 129 c.p.p. (sul punto Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01).

Occorre anche rammentare come, nel giudizio di impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunciata dal primo giudice o dalla Corte d'appello, in seguito a costituzione di parte civile nel processo, è preciso obbligo del giudice, anche di legittimità, secondo il disposto dell'art. 578 c.p.p., esaminare il fondamento dell'azione civile e verificare, senza alcun limite, l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno la condanna alle restituzioni ed al risarcimento pronunciate nei precedenti gradi (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 10952 del 09/11/2012, dep. 08/03/2013, Rv. 255331).

Giova evidenziare che, strettamente connessa al tema in esame, è la questione relativa alla individuazione del giudice di rinvio in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata.

A questo proposito si era registrata in passato una oscillazione tra opposti orientamenti che la sentenza a Sezioni Unite "Sciortino" è intervenuta a comporre, accordando preferenza alla tesi che sostiene, in applicazione del disposto di cui all'art. 622 c.p.p., la "piena operatività del principio di economia, che vieta il permanere del giudizio in sede penale in mancanza di un interesse penalistico della vicenda", con conseguente rinvio della sentenza al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Rv. 256087).

Il principio, applicato nella sentenza "Sciortino" in relazione al caso di una pronuncia del Giudice di appello che aveva dichiarato la estinzione del reato per prescrizione senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, è estensibile al caso della prescrizione dichiarata in sede di legittimità ove siano rilevabili nella sentenza di appello vizi di motivazione (cfr. ex multis, Sez.4, n. 13869 del 05/03/2020, Sassi, Rv.278761; Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Rv. 267844).

2. Venendo al caso in esame, nonostante la intervenuta estinzione del reato per prescrizione, essendo stata pronunciata condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, deve essere ripercorso il ragionamento della Corte d'appello alla luce delle doglianze difensive meritevoli di apprezzamento in questa sede.

2.1. E' opportuno evidenziare che in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perchè è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato; e ciò ovviamente il giudice di legittimità può e deve fare anche sotto il profilo del dolo e della sussistenza della scriminante del diritto di critica, allorquando gli stessi elementi evidenziati nella sentenza impugnata depongono per il difetto della componente soggettiva del reato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019 (2020), Rv. 278145).

3. Ebbene, la Corte di merito ha ritenuto ravvisabili a carico del ricorrente i seguenti addebiti: l'utilizzo di due espressioni diffamatorie pubblicate sul suo profilo istituzionale facebook di Sindaco di Albenga.

Il percorso motivazionale della impugnata sentenza non appare, tuttavia, sorretto da una adeguata giustificazione alla luce dei principi enunciati da questa Corte in tema di diffamazione avuto particolare riguardo al secondo, al terzo e al quarto motivo di ricorso che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 599 e 51 c.p..

3.1. Il primo motivo risulta infondato.

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato la riferibilità della diffamazione ad una determinata persona può avvenire anche su base indiziaria, a fronte della convergenza, pluralità e precisione di dati quali il movente, l'argomento del forum su cui avviene la pubblicazione, il rapporto tra le parti, la provenienza del post dalla bacheca virtuale dell'imputato, con utilizzo del suo nickname, anche in mancanza di accertamenti circa la provenienza del post di contenuto diffamatorio dall'indirizzo IP dell'utenza telefonica intestata all'imputato medesimo (cfr. Sez. 5, n. 4239 del 21/10/2021, dep. 2022; Sez. 5, n. 45339 del 13/07/2018, Petrangelo, n. m.; Sez. 5, n. 8328 del 13/07/2015, dep. 2016, Martinez, n. m.).

Nel caso di specie, la Corte di appello ha rilevato che "l'impostazione ed il tenore dei post in questione... rende evidente l'attribuibilità degli stessi al C., che era l'unico soggetto in rapporto diretta di conflittualità (non solo politica ma anche personale) con le persone offese".

3.2. Il secondo motivo di ricorso risulta fondato.

Il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 51 c.p. e carenza di motivazione per la dichiarazione indirizzata alla persona offesa M.. La Corte territoriale nel ritenere la frase utilizzata "Personaggio a cui farei fatica ad affidare la pulizia della cuccia del cane" di contenuto diffamatorio evidenzia che l'espressione "(..)risulta del tutto estranea alla diatriba politica fra i due (che concerneva la realizzazione di un forno crematorio, caldeggiata dall'uno e osteggiata dall'altro) e sconfina in un attacco personale di contenuto evidentemente diffamatorio perchè riferita all'ambito professionale del destinatario che veniva attraverso le espressioni utilizzate in tal modo screditato (senza che il C. avesse portato alcun elemento fattuale a conforto delle proprie asserzioni) di fronte ai lettori(...)"(p. 6).

3.2.1. Questa Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che, in tema di diffamazione (anche a mezzo stampa), ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Rv. 279909).

Deve essere ben chiaro, pertanto, il confine tra la legittima espressione satirica di ludibrio o ironico scherno e, di contro, il disprezzo personale gratuito: il giudice, nell'apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale della satira, rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell'espressione, restando, comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali dell'individuo, che deve ritenersi superato quando la persona pubblica (quale è, nel caso di specie, un sindaco, amministratore locale), oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo personale (Sez. 5, n. 320 del 14/10/2021(2022), Rv. 282871).

3.2.2. Nel caso di specie come correttamente evidenziato dal ricorrente, la stringata motivazione della Corte territoriale non si confronta con i principi affermati e con il contesto di accesa disputa politica esistente tra il ricorrente e la persona offesa così come emerso anche dall'istruttoria dibattimentale (testi G. e P.): due opposti gruppi politici si scontravano sulla realizzazione di un forno crematorio voluto dall'amministrazione comunale e fortemente avversata dal Comitato di cui M. faceva parte che riteneva invece siffatta realizzazione pericolosa per la salute e l'agricoltura (teste G.: "ci avevano accusato che volevamo ammazzare i bambini").

La motivazione della Corte appare assertiva (...sconfina in un attacco personale di contenuto evidentemente diffamatorio..) e parziale laddove non opera alcun riferimento agli esiti istruttori che hanno tratteggiato il contesto in cui è maturata la espressione, contesto la cui valutazione appare indispensabile premessa per valutare la portata diffamatoria dell'espressione.

3.3. Il terzo motivo di ricorso risulta fondato.

Il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 51 c.p. e carenza di motivazione per la dichiarazione indirizzata alla persona offesa S..

La Corte territoriale nel ritenere la frase utilizzata "Maestre sporcaccione" di contenuto diffamatorio evidenzia che "anche in questo caso si esula dalla critica politica e si sconfina nell'attacco personale" (p.8), pur chiarendo che l'espressione riprendeva un episodio verificatosi anni prima in una scuola materna di Albenga destinataria di attacchi e polemiche dal momento che le insegnanti non assicuravano ai piccoli alunni le condizioni igieniche minime, pur non avendo svolto la S. l'attività di insegnante in quella scuola (la S. è tuttavia presente nella fotografia che segue il post ritenuto diffamatorio insieme ad altre due donne).

Appare fondata la censura del ricorrente che ravvisa contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata allorquando utilizza la circostanza che la parte civile presente nella foto non fosse una maestra della scuola incriminata per riconoscere alla espressione utilizzata nei suoi confronti un contenuto diffamatorio ancora più forte.

3.4 Egualmente fondato il quarto motivo avuto riguardo alla sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 599 c.p..

La Corte ha escluso che "(..) il legittimo esercizio del diritto di critica politica" dei destinatari degli atti diffamatori possa qualificarsi fatto ingiusto ai sensi dell'art. 599 c.p.p..

Tuttavia, come già evidenziato con riferimento al secondo motivo di ricorso, la Corte non ha verificato se alla luce dell'istruttoria dibattimentale (i pregressi attacchi delle persone offese erano stati caratterizzati da una forte aggressività), la reazione dell'autore del post risulti connotata da proporzionalità ed immediatezza rispetto alle espressioni in precedenza utilizzate dalle attuali persone offese.

In tema di ingiuria e diffamazione, la causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599 c.p., comma 2, c.p. sussiste, non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi di un illecito codificato, ma anche quando consiste nella lesione di regole di civile convivenza, purchè apprezzabile alla stregua di un giudizio oggettivo, con conseguente esclusione della rilevanza della mera percezione negativa che di detta violazione abbia avuto l'agente (Sez. 5, n. 21133 del 09/03/2018, Rv. 273131).

La Corte territoriale non ha valutato esaustivamente gli esiti istruttori richiamati ed in particolare le testimonianze dei componenti l'amministrazione comunale che avevano chiarito come nell'acceso confronto tra le due fazioni politiche il Comitato per la realizzazione del forno crematorio avesse più volte fatto riferimento ad "interessi di natura personale" che spingevano l'amministrazione e l'attuale ricorrente a realizzare siffatta opera.

4. L'ordine di considerazioni sviluppate nei paragrafi che precedono inducono a rilevare che la motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata risulta inficiata dalle denunciate aporie di ordine logico.

Conclusivamente, la sentenza, annullata agli effetti penali per la intervenuta prescrizione, deve essere altresì annullata agli effetti civili dandosi luogo al rinvio al giudice civile competente in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p. (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 25608701 e SU n. 22065 del 28.01.2021, Cremonini).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perchè il reato è estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2022