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Vittima di furto non può farsi giustizia da se con violenza o minaccia (Cass. 12497/25)

1 aprile 2025, Cassazione penale

Chi ha subìto un reato non può certo sostituirsi alla pubblica autorità pretendendo di farsi giustizia da sé; anzi, tale condotta denota ancora una maggiore pericolosità del soggetto, che evidentemente si pone completamente al di fuori delle regole dell'ordinamento.

Costituisce estorsione  la condotta di chi, anziché denunziare all'autorità il presunto autore di un furto, richieda a quest'ultimo, con violenza o minacce, la restituzione del profitto del reato: la vittima di un reato non ha alcun "diritto" a esercitare una propria indagine personale, nei confronti del sospettato, diretta a ottenere, con violenza e minaccia, la restituzione di quanto assumeva esser l'oggetto del furto, con l'ulteriore conseguenza che anche l'asserita convinzione della ricorrente di esercitare un diritto si deve considerare del tutto arbitraria.

Dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.

Non è deducibile con ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento di tale diminuente ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata nel secondo grado di giudizio con motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni.

Corte di cassazione

sez. II penale

ud. 25 marzo 2025 (dep. 1 aprile 2025), n. 12497

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 7/10/2024 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Alessandria in data 24/05/2023, che aveva condannato C.T. per il reato di estorsione aggravata ascrittole.

2. L'imputata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 629 e 393 cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione. Osserva che la Corte territoriale ha errato nel non ritenere i fatti sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen.; che, invero, la ricorrente aveva richiesto a M. M. la somma di denaro di cui al capo di imputazione, a titolo di risarcimento del danno, avendo la stessa subìto il furto di due telefoni proprio ad opera della persona offesa, come evincibile dal contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla circostanza attenuante introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, nonché manifesta illogicità della motivazione. Rileva che all'udienza del 07/10/2024 la difesa chiedeva il riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità, come prevista dalla Corte costituzionale e che, tuttavia, nel relativo verbale di udienza non è fatta menzione di tale istanza difensiva; che, ricorrendone tutti i presupposti, la Corte di merito ben avrebbe potuto riconoscere alla ricorrente detta circostanza attenuante.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo non è consentito, atteso che è costituito da doglianze in fatto, che appaiono prevalentemente finalizzate a richiedere al giudice di legittimità una diversa ed alternativa lettura degli elementi di prova, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che nel complesso non presenta evidenti criticità logiche.

Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dalla ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Corte di cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione del giudice di legittimità ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso allo stesso è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (cfr., Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 – 01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01).

Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.

Orbene, la sentenza impugnata – che in relazione alla ricostruzione dei fatti ascritti all'imputata ed alla sua dichiarazione di responsabilità costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove  (Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01) – ha evidenziato come la condotta intimidatoria posta in essere dalla ricorrente e dal coimputato fosse finalizzata ad ottenere l'illecito corrispettivo di una precedente cessione di stupefacente effettuata dal coimputato F.P..

In ogni caso, rileva il Collegio che, se anche si volesse dar credito alla versione offerta dalla C.T., secondo cui la richiesta costituiva una sorta di risarcimento del danno per il furto di due telefoni che si assume sarebbe stato commesso dalla persona offesa, la condotta comunque non sarebbe sussumibile nell'ipotesi delittuosa di cui all'art 393 cod. pen. Invero, il Collegio intende dare continuità al consolidato orientamento secondo il quale deve essere inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen. e non in quella di cui all'art. 393 cod. pen. la condotta di chi, anziché denunziare all'autorità il presunto autore di un furto, richieda a quest'ultimo, con violenza o minacce, la restituzione del profitto del reato (cfr., Sez. 2, n. 7964 del 09/01/2024, Cicconi, n. m.; Sez. 2, n. 22952 del 07/04/2022, Cilla, n. m.; Sez. 2, n. 3516 del 01/12/2022, dep. 2023, La Gamba, n. m.; Sez. 2, n. 9972 del 16/02/2022, Gambacurta, n. m.; Sez. 2, n. 23084 del 09/05/2018, Foti, Rv. 273433 – 01).

In particolare, in assenza di qualsiasi accertamento del fatto che il M. si fosse effettivamente reso responsabile del furto dei due telefoni di proprietà della C.T., quest'ultima non aveva all'evidenza alcun "diritto" a esercitare una propria indagine personale, nei confronti del sospettato, diretta a ottenere, con violenza e minaccia, la restituzione di quanto assumeva esser l'oggetto del furto, con l'ulteriore conseguenza che anche l'asserita convinzione della ricorrente di esercitare un diritto si deve considerare del tutto arbitraria. Da ciò il corretto inquadramento del fatto nel paradigma di cui all'art. 629 cod. pen., atteso che, per la configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è necessario che il soggetto agisca per esercitare un proprio diritto – e non la potestà pubblica volta alla individuazione dell'autore di un fatto illecito ed alla repressione dello stesso, che è integralmente attribuita all'autorità di polizia e all'autorità giudiziaria – con la convinzione, non meramente arbitraria, che esso gli possa competere giuridicamente; arbitrarietà che, invece, risulta del tutto evidente in capo a chi ritenga di potere pretendere, con violenza o minaccia, la restituzione del profitto del furto precedentemente commesso ovvero, in alternativa, una somma a titolo di risarcimento da chi soltanto sospetti, in assenza di alcun accertamento in tale senso, di averlo derubato. In altri termini, chi ha subìto un reato non può certo sostituirsi alla pubblica autorità pretendendo di farsi giustizia da sé; anzi, tale condotta denota ancora una maggiore pericolosità del soggetto, che evidentemente si pone completamente al di fuori delle regole dell'ordinamento.

1.2. Anche il secondo motivo non è consentito.

Invero, in relazione alla circostanza del fatto di lieve entità, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 24/05/2023, il Collegio intende dare continuità all'orientamento secondo il quale non è deducibile con ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento di tale diminuente ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata nel secondo grado di giudizio con motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (cfr., Sez. 2, n. 754 del 24/10/2024, dep. 2025, Passalacqua, n.m.; Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536 – 01). Va, in proposito, evidenziato che l'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. attribuisce al giudice di appello, a prescindere da una specifica richiesta dell'interessato, la facoltà di applicare d'ufficio anche una o più circostanze attenuanti; che tale potere officioso costituisce, tuttavia, una eccezionale deroga al principio devolutivo ed è espressione della fisiologica valutazione di puro merito che compete al giudice di appello in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente il riconoscimento; che lo «stretto nesso tra ufficiosità, eccezionalità e discrezionalità del potere attribuito al giudice di appello esclude che il suo mancato esercizio possa configurare un vizio deducibile in cassazione»; che, dunque, la «non decisione» in appello su un beneficio che può essere riconosciuto anche d'ufficio – di cui la parte avrebbe comunque potuto sollecitarne l'esercizio - non è denunciabile come vizio di motivazione per mancanza e, neppure, come violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, tale non essendo l'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.(così, Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01, in motivazione, con riferimento al profilo della sospensione condizionale della pena).

Siffatta impostazione non è in contrasto con i plurimi arresti che hanno affermato che nel giudizio di cassazione è rilevabile d'ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena (cfr., Sez. 2, n. 39988 del 12/09/2024, Bejzak, n.m.; Sez. 2, n. 19938 del 15/5/2024, Ghbar Sine Eddine, Rv. 286432 – 01; Sez. 2, n. 4365 del 15/12/2023, dep. 2024, C., Rv. 285862 – 01, la quale, in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, rimettendo al giudice di merito la quantificazione della pena, proprio in ragione della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 629 cod. pen. a opera della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023). Invero, tali decisioni sono intervenute in fattispecie nelle quali – diversamente da quella che si sta scrutinando – il giudizio di appello era stato celebrato prima della pronuncia della Corte costituzionale, di talchè mai la questione avrebbe potuto essere sollevata nel giudizio di secondo grado.

Nel caso di specie, dal verbale dell'udienza del 07/10/2024 – per stessa ammissione del difensore – non risulta che sia stato richiesto il riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.