L'area condominiale destinata a parcheggio ed il relativo ingresso non rientrano nei concetti di "domicilio", "privata dimora" nè "appartenenze di essi" ai quali si riferisce l'art. 614 c.p. (richiamato dall'art. 615 bis c.p.), nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l'ambiente ove egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza: i luoghi sopra menzionati sono, in realtà, destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all'art. 615 bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Sent., (data ud. 29/10/2008) 01/12/2008, n. 44701
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.G., nata il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza emessa il 14-7-08 dalla Corte di Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. SF, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ordinanza 25-6-08 il Gip presso il Tribunale di Palermo, nell'ambito di un procedimento penale a carico di C.G. e di C.A.M. - indagate per il reato di cui agli artt. 110 e 615 bis c.p. perchè in concorso tra di loro, mediante l'uso di due telecamere installate all'interno dell'abitazione di C. G. le quali riprendevano l'area condominiale destinata a parcheggio e l'ingresso in quest'ultimo, si procuravano indebitamente notizie attinenti la vita privata di C.V. - disponeva il sequestro preventivo di siffatti manufatti.
Con provvedimento 14-7-08 il Tribunale, in sede di riesame, revocava la misura e disponeva l'immediata restituzione di beni alla C. G..
All'uopo rilevava che non sussisteva il "fumus commissi delicti" perchè l'area ripresa dalle telecamere ricadeva nell'utilizzabilità di un numero indifferenziato di persone e non già nella sfera di privata dimora di un singolo soggetto; rilevava inoltre che la persona offesa aveva avuto come unico scopo quello di individuare l'autore di pregressi atti vandalici ed in particolare di un gesto incendiario (lancio di una bottiglia con liquido infiammabile che era esploso, circostanza verificata dalla polizia).
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo: 1) violazione della legge penale e precipuamente degli artt. 614 e 615 bis c.p., per essersi esclusa la configurabilità di interferenza illecita, attribuendo al termine "domicilio" un significato difforme dal dettato normativo; 2) violazione di legge perchè era stata ipotizzata l'esistenza di una causa di giustificazione ex art. 51 c.p., con richiamo a motivi di sicurezza, mentre la C. avrebbe dovuto ottenere il consenso dei condomini per procedere all'istallazione.
L'impugnazione è infondata per la seguente fondamentale ed assorbente ragione.
L'area condominiale destinata a parcheggio ed il relativo ingresso non rientrano nei concetti di "domicilio", "privata dimora" nè "appartenenze di essi" ai quali si riferisce l'art. 614 c.p. (richiamato dall'art. 615 bis c.p.), nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l'ambiente ove egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza: i luoghi sopra menzionati sono, in realtà, destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all'art. 615 bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese (si veda: Cass. 10-11-06 n. 5591 Rv. 236120; 25-10-06 n. 37530 Rv. 235027).
S'impone pertanto il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2008