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Ti aspetto fuori non è una minaccia (Cass., 25517/15)

17 giugno 2015, Cassazione penale

"Sono più intelligente di te (..) ti aspetto fuori" sono espressioni penalmente irrilevanti: in particolare non è minaccia dire "ti aspetto fuori" per la sua sostanziale genericità, non potendo ritenersi tale espressione, di per sé e non accompagnata da altri significativi comportamenti, idonea ad incutere timore nel soggetto passivo proprio per l'assenza di prospettazione di un qualunque male ingiusto non deducibile neanche dalla situazione contingente

Corte di Cassazione

sez. V, sentenza 18 maggio ? 17 giugno 2015, n. 25517

Fatto e diritto

G.B. ricorre avverso la sentenza 18.1.13 del Tribunale di Firenze che ha confermato quella in data 15.2.11 del locale giudice di pace con la quale è stato condannato, per i reati di cui agli artt.612, comma 1 e 594 c.p., unificati ex art.81 cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche, alla pena di ? 440,00 di multa e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, G.B., liquidati in complessivi ? 1.000,00.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata sentenza, con il primo motivo violazione dell'art.420-ter, comma 5, c.p.p., dal momento che illegittimamente non era stato disposto dal primo giudice, all'udienza del 26.10.10, il rinvio per legittimo impedimento del difensore a comparire, nonostante la tempestività della relativa istanza, mentre con riferimento all'udienza precedente ( del 31.3.10) mancava la notifica del verbale con cui era stato disposto il rinvio per legittimo impedimento del difensore, che solo per suo successivo interessamento aveva avuto notizia della data della nuova udienza.
Con il secondo motivo si lamenta la mancata valutazione delle differenti versioni dei fatti offerte dalla p.o. che in sede di querela non aveva riferito la frase : < Non finisce qui, ti querelo> e, con il terzo, si censura la mancata assoluzione dai reati di minaccia e ingiuria dal momento che non integrava il reato di cui all'art.612 c.p. la frase < Ti aspetto fuori, non finisce qui>, né quello di cui all'art.594 c.p. l'espressione < Sono più intelligente di te, non conti nulla>. Con il quarto motivo, infine, si deduce la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art.599 c.p. essendo risultato che l'imputato aveva reagito ad una serie di rilievi ingiusti da parte del G.

Osserva la Corte che il ricorso è fondato.

Quanto al reato di cui all'art.594 c.p., l'espressione proferita dall'imputato, quale risultante dal capo d'imputazione indicato dallo stesso tribunale, è stata del seguente tenore: < Io sono più intelligente di te >.

Illogica è stata pertanto l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art.594 c.p. basata sulla natura offensiva dell'onore personale e professionale del G. delle espressioni pronunciate dall'imputato, dal momento che tutt'altro che marginale è, sul punto, la divergenza tra quanto indicato dalla p.o. in querela - dove l'espressione <Non conti nulla> non compare - e quanto dal G. riferito in sede dibattimentale, dove compare per la prima volta la predetta espressione che, esulando dalla originaria contestazione e ponendosi come sostanzialmente dirimente per il ritenuto giudizio di colpevolezza circa il reato di ingiuria, non può invece essere imputata al G. con conseguente irrilevanza penale di quanto dal medesimo proferito all'indirizzo del G., a motivo del carattere neutro, e comunque penalmente irrilevante, dell'espressione "sono più intelligente di te".

Alle medesime conclusioni, circa l'irrilevanza penale delle espressioni pronunciate dall'imputato, deve pervenirsi anche con riguardo all'imputazione di cui all'art.612 c.p., avendo apoditticamente ritenuto il giudice di appello il carattere minatorio della frase di cui all'imputazione < Non finisce qui, ti querelo ... quando smonto dal servizio ti aspetto fuori >, che invece non si caratterizza - per la sua sostanziale genericità - per la prospettazione di un concreto male futuro il cui avverarsi dipenda dalla volontà dell'agente, non potendo ritenersi tale espressione, di per sé e non accompagnata da altri significativi comportamenti, idonea ad incutere timore nel soggetto passivo proprio per l'assenza di prospettazione di un qualunque male ingiusto non deducibile neanche dalla situazione contingente.

L'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio per insussistenza dei fatti di reato ascritti a G.B..

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata per insussistenza dei fatti.