Argomento: correità
Decisioni
Chiamate in correità valgono se dichiarate attendibile e confermate da altri elementi (Cass. 6251/25)Le dichiarazioni accusatorie provenienti da taluno dei soggetti (chiamate in correità) devono essere sottoposte, con riguardo ad ogni singola chiamata in reità o correità e a ogni singolo episodio, a un duplice controllo volto ad accertare tanto l’attendibilità intrinseca del dichiarante, quanto l’affidabilità ab extrinseco delle accuse formulate, mediante l’individuazione e la valutazione di elementi processuali esterni di verifica, tra i quali possono annoverarsi anche le dichiarazioni accusatorie che provengano da altri soggetti.