Le dichiarazioni accusatorie provenienti da taluno dei soggetti ivi indicati devono essere sottoposte, con riguardo ad ogni singola chiamata in reità o correità e a ogni singolo episodio, a un duplice controllo volto ad accertare tanto l’attendibilità intrinseca del dichiarante, quanto l’affidabilità ab extrinseco delle accuse formulate, mediante l’individuazione e la valutazione di elementi processuali esterni di verifica, tra i quali possono annoverarsi anche le dichiarazioni accusatorie che provengano da altri soggetti, della stessa qualità del dichiarante da confermare, sempre che sia possibile escludere ipotesi di collusione o di reciproco condizionamento: infatti, le dichiarazioni accusatorie rese da più collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi.
Gli «altri elementi di prova» da valutare, ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono possedere necessariamente i requisiti propri degli indizi di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria: essi possono, quindi, essere costituiti «da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all’imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova “autosufficiente” perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità».
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 31/01/2025) 17/02/2025, n. 6251
Composta da
Dott. SIANI Vincenzo - Presidente
Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere
Dott. POSCIA Giorgio - Consigliere
Dott. ZONCU Maria Greca - Consigliere
Dott. TORIELLO Michele - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.A., nato a V il (Omissis),
avverso la sentenza del 18/06/2024 della Corte di assise di appello di Napoli.
PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA
Letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Toriello;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 18 giugno 2024 la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato quella del 25 gennaio 2022 con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato A.A. alla pena di anni trenta di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ed interdizione legale per la durata della pena, per l'omicidio premeditato di E.E. e G.G., commesso, in concorso con altri soggetti giudicati separatamente (tra i quali suo fratello C.C., reo confesso, condannato con la stessa sentenza del 18 giugno 2024, da lui non impugnata, alla pena di anni dieci di reclusione), in C il 25 ottobre 1997, nell'interesse ed al fine di favorire l'organizzazione camorristica dei B.B., aderente alla federazione camorristica dei "(Omissis)", ed in particolare per punire il E.E. per la sua appartenenza al gruppo "H.H. - J.J.", che aveva promosso una scissione all'interno del clan B.B..
La sentenza di primo grado riteneva provata, nell'ambito di numerosi pregressi procedimenti penali già definiti con sentenza irrevocabile, l'esistenza dell'associazione camorristica dei (Omissis), l'appartenenza ad essa del A.A., e la faida interna tra il gruppo B.B. e quello degli scissionisti costituito dalle famiglie J.J. - H.H., elementi, peraltro, non contestati dagli imputati; illustrava gli esiti delle indagini svolte nell'immediatezza dei fatti, che, pur disvelando plurime tracce della violenta faida in corso all'epoca dei fatti tra i F.F. ed i B.B., non avevano consentito di acquisire elementi sufficienti ad identificare i responsabili del duplice omicidio;
dava conto delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rilasciate nel corso degli anni da L.L., M.M., C.C. e K.K., nei termini che seguono
* L.L. aveva riferito della sua amicizia con E.E. e suo padre G.G., degli screzi intercorsi negli anni tra i F.F. ed i B.B. per questioni di carattere personale (una relazione extraconiugale intercorsa tra D.D. e la moglie di G.G., nel periodo in cui quest'ultimo era ristretto in carcere), e, da ultimo, della decisione dei F.F. di aderire, insieme a lui, al clan degli scissionisti capeggiato da I.I.; pur inquadrando l'omicidio oggetto del presente procedimento nell'ambito di questa risalente faida nuovamente alimentata dalla scissione (cfr. pag. 12 della sentenza di primo grado "Successivamente E.E. fu ucciso, tenendo anche conto del fatto che aveva tradito andandosene con gli scissionisti, per cui, secondo lui, le due causali si sommarono"), non forniva elementi particolari a carico di A.A. in merito ai fatti occorsi nell'ottobre 1997;
* M.M., compagna di D.D., padre dell'odierno ricorrente e di C.C., riferiva in un primo interrogatorio che nel corso di un colloquio in carcere con il compagno, dopo che lei gli raccontò che uno dei figli di G.G. aveva cercato di uccidere loro figlio N.N., "questi le disse di dire al figlio A.A. di uccidere E.E., facendole il segno della pistola alla tempia. Ella portò l'ambasciata ad A.A. ed il giorno dopo furono uccisi E.E. e G.G. da A.A. e K.K." (cfr. pag. 13 della sentenza di primo grado, nella quale si spiega che per mero errore la M.M. aveva riferito che questi fatti erano occorsi nel 1999, invertendo la data di questo omicidio con quella di altro omicidio del quale aveva subito dopo riferito); in un successivo interrogatorio correggeva le sue precedenti dichiarazioni, riferendo che "Fui io a fare il gesto della pistola con la mano durante un colloquio in cui riferivo a D.D. che uno dei figli di G.G. era andato armato in un bar a cercare nostro figlio N.N.. Riferii altresì, su domanda di D.D., che K.K. dopo l'omicidio di Baldascino si era dato alla fuga, in particolare dopo che la polizia giudiziaria aveva effettuato una perquisizione a casa sua trovando delle macchie di sangue"; nel corso dell'esame dibattimentale la M.M., dopo aver riferito di aver svolto "prevalentemente un ruolo di portatrice di messaggi al compagno detenuto in carcere al regime di cui all'art. 41 bis o.p." (cfr. pag. 16 della sentenza di primo grado), confermava, a seguito di contestazioni del pubblico ministero, alcune dichiarazioni rese durante le indagini, aggiungendo che "A.A., subito dopo (l'omicidio), si era allontanato da casa restando a N per circa una settimana e, quando aveva avuto modo di vederlo, gli aveva chiesto come mai non era rientrato a casa, ed A.A. gli aveva detto che erano stati uccisi i due ragazzi E.E. e G.G., che erano stati lui e K.K. e per questo aveva ritenuto opportuno non farsi vedere in paese qualche giorno" (cfr. pag. 18/19 della sentenza di primo grado);
* C.C., fratello di A.A., riferiva nel corso degli interrogatori resi tra l'agosto 2018 ed il maggio 2019 di plurimi pregressi screzi intercorsi tra lui e E.E., che lo portarono a decidere, insieme al fratello, di eliminare il rivale "sia perché sarebbe stato il primo sospettato, sia perché sarebbe stato più facile fare compiere l'omicidio a persone esterne al proprio clan, non conosciute a C, si rivolsero a P.P., esponente del clan camorristico attivo nel quartiere (Omissis) di N, col quale il clan B.B. aveva già un accordo di prestito reciproco di killer all'occorrenza. Il rapporto con i O.O. era stato coltivato da suo fratello A.A. Fu proprio lui a pensare che bisognasse agire contro E.E. attraverso persone esterne alla famiglia e fu lui a rivolgersi a P.P. chiedendo ed ottenendo aiuto... Suo fratello A.A. gli raccontò che mentre Q.Q. stava girando con il R.R., al fine di mostrargli la persona di E.E. che avrebbe dovuto uccidere, i due videro... E.E. che si tratteneva in compagnia di G.G...., cognato di I.I. e, quindi, anche lui di interesse per un'azione di fuoco. Per quanto gli era stato raccontato da suo fratello A.A., che a sua volta lo aveva saputo dai su indicati Q.Q. e R.R., quest'ultimo disse al Q.Q., che gli aveva indicato i bersagli, che avrebbe agito subito, così scese dall'auto e sparò dapprima a E.E. e poi a G.G., uccidendo entrambi. Suo fratello lo avvisò telefonicamente di non muoversi dalla casa in cui stava... Non gli furono raccontati altri particolari da suo fratello, che gli disse solo che erano stati uccisi con una pistola" (cfr. pag. 19/20 della sentenza di primo grado). Nel corso del suo esame dibattimentale nel parallelo processo celebrato a carico di K.K., C.C. precisava che "alla decisione di uccidere E.E. avevano partecipato senza dubbio, oltre a lui e a suo fratello A.A., K.K. e S.S., che ricoprivano ruoli apicali nell'organizzazione in quel periodo... si erano riuniti più volte a casa dello stesso K.K. e a casa sua per decidere come eliminare E.E. Alle riunioni aveva partecipato anche suo fratello A.A., S.S., Q.Q. Suo fratello A.A. curava i rapporti con il clan O.O. del (Omissis)" (cfr. pag. 20/21 della sentenza di primo grado);
* K.K., dopo aver confessato nell'interrogatorio del 28 ottobre 2014 di essere il mandante dell'omicidio per il quale è oggi procedimento insieme ad A.A. e S.S., nel dibattimento celebrato a suo carico riferiva prima, all'udienza del 18 novembre 2019, di non avere avuto alcun ruolo in questo omicidio, pur avendo partecipato - rimanendo in disparte - ad una riunione nel corso della quale A.A., S.S., T.T., U.U., Q.Q. e R.R. avevano discusso del delitto ("all'epoca ero un affiliato semplice, ero un soldato, non ero un capo, che potevo comandare e fare il mandante" cfr. pag. 23 della sentenza di primo grado), e poi, all'udienza del 29 gennaio 2020, di volersi "accusare il reato come mandante e non come esecutore... il reato lo facevo io con A.A. e con S.S.... come mandante sono colpevole" (cfr. pag. 24 della sentenza di primo grado).
Ritenuti soggettivamente credibili L.L., M.M. e C.C., valutate oggettivamente attendibili le rispettive propalazioni, constatato che il K.K., pur mutando più volte la propria versione dei fatti nel corso degli anni, aveva comunque costantemente ribadito il ruolo di mandante di A.A. in relazione al duplice omicidio del 25 ottobre 1997, evidenziati i numerosi, reciproci e rassicuranti elementi di riscontro, i primi giudici ritenevano provato il ruolo di mandante di A.A. in relazione all'omicidio di E.E., gli ascrivevano l'omicidio di G.G. a titolo di aberratio ictus plurilesiva ("per quanto è plausibile che i sicari sapessero che non vi sarebbero state lamentele da parte dei mandanti, deve ritenersi, anche in virtù del favor rei, che questi ultimi avessero dato la direttiva di eliminare il solo E.E. cfr. pag. 38 della sentenza di primo grado), riconoscevano la sussistenza delle circostanze aggravanti della premeditazione ("avendo gli imputati maturato nel tempo la decisione di uccidere la vittima, progettando l'esecuzione insieme ai sodali nel corso di più riunioni preparatorie, al fine di eliminare l'affiliato infedele. La scelta di sfruttare manovalanza esterna al territorio per fare eseguire gli omicidi, l'aver preventivamente procurato i killer nell'ambito di un clan amico, sono elementi inequivocabilmente indicativi della premeditazione dell'intera operazione già preparata" cfr. pag. 39 della sentenza di primo grado) e dell'agevolazione mafiosa ("la chiarezza con la quale sono risultati provati il contesto nel quale si è inserito il duplice omicidio in oggetto, ritenuto necessario per eliminare soggetti infedeli che avrebbero potuto, sotto vari profili, compromettere il prestigio e la supremazia del sodalizio criminoso di appartenenza, andando a potenziare il gruppo antagonista capeggiato da I.I.... assumono rilievo dirimente in ordine alla valutazione della sussistenza, nel caso in esame, della contestata aggravante" cfr. pag. 39 della sentenza di primo grado), e, ritenuto di non poter riconoscere ad A.A. le circostanze attenuanti generiche (valorizzando "La estrema gravità del fatto e il profilo allarmante che emerge dai certificati penali, nonché... l'assenza di qualsiasi comportamento sintomatico di resipiscenza" cfr. pag. 40 della sentenza di primo grado), lo condannavano, tenuto conto della diminuente del rito abbreviato, alla pena di anni trenta di reclusione, oltre alle pene accessorie come per legge.
La sentenza di appello oggi impugnata rigettava tutti i motivi di gravame dell'odierno ricorrente.
Quello con il quale si chiedeva l'assoluzione di A.A. per non aver commesso il fatto, a cagione della inattendibilità dei dichiaranti e, comunque, dell'assenza di validi riscontri al loro racconto, veniva rigettato ritenendosi "coerente, logica e precisa" la chiamata in correità di C.C. (cfr. pag. 8 della sentenza di appello), nonché genuine ed attendibili le propalazioni di M.M. ("nonostante le confusioni circa i vari episodi intercorsi con i componenti della famiglia F.F." cfr. pag. 9 della sentenza di appello), di K.K. (che, pur avendo mutato versione dei fatti, onde escludere il proprio coinvolgimento nel duplice omicidio, aveva comunque sempre individuato in A.A. il mandante dello stesso cfr. pag. 10 della sentenza di appello) e di L.L. (utili solo ad inquadrare il contesto nel quale maturò il delitto, originato dai "motivi di risentimento dell'odierno imputato A.A. verso la vittima E.E." cfr. pag. 11 della sentenza di appello); si concludeva, dunque, nel senso che il nucleo essenziale di queste attendibili dichiarazioni convergesse sulla individuazione dell'odierno ricorrente come l'ideatore e l'organizzatore dell'omicidio del E.E., esteso nella fase esecutiva al G.G., e sulla irrilevanza delle marginali discordanze enfatizzate dall'appellante, inidonee ad inficiare i giudizi di attendibilità intrinseca ed estrinseca dei dichiaranti "Questa Corte ritiene, come il giudice di prime cure, che tale compendio probatorio consenta di ritenere riscontrate le accuse nei confronti dell'imputato, provenienti da soggetti (tranne il L.L.) a vario titolo correi nel medesimo reato. Invero, C.C. e K.K. convergono non soltanto sulla generica indicazione di A.A. quale mandante, ma anche sulla descrizione dello specifico ruolo da lui svolto, con la richiesta - esaudita - di collaborazione per commettere l'omicidio da parte di alleati napoletani in grado di inviare killer che non destassero sospetti; la convergenza si estende al nome del napoletano esecutore materiale (R.R., detto Alessandro), che si avvaleva come basista di Q.Q. Entrambi fanno riferimento a riunioni svolte... con la partecipazione attiva e determinante di A.A. in relazione all'omicidio in questione" (cfr. pag. 11/12 della sentenza di appello).
Quello con il quale si chiedeva l'esclusione della circostanza aggravante della premeditazione veniva rigettato rilevandosi che "Le illustrate modalità danno ampiamente conto del carattere premeditato di un omicidio deliberato, programmato ed organizzato procacciandosi esecutori meno sospettabili, con supporto locale e muniti di armi finalizzate alla esecuzione, compiuta con accelerazione di tempi e l'estensione a vittima occasionalmente presente, ma comunque di interesse per la strategia di sangue adottata e perseguita" (cfr. pag. 14 della sentenza di appello).
Quello con il quale si chiedeva l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. veniva rigettato evidenziandosi "la strumentalità del reato alle esigenze del gruppo camorristico, al fine di affermarne la supremazia e di contrastare il clan avversario" (cfr. pag. 14 della sentenza di appello).
Infine, il motivo di appello con il quale ci si doleva del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche veniva rigettato alla luce della "gravità del fatto, per causale, operatività e pluralità di vittime.... Neppure dal contegno processuale possono trarsi spunti valorizzabili per un eventuale riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis c. p. infatti, egli ha ostinatamente mantenuto una posizione negatoria di qualsiasi responsabilità e trattasi di soggetto già condannato in sei occasioni per omicidi volontari commessi prima di quello in esame, oltre che per associazione di stampo mafioso e altro" (cfr. pag. 14/15 della sentenza di appello).
2. Il difensore di fiducia di A.A., Avv. Emilio Martino, ha impugnato la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli, articolando due motivi con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
Con il primo motivo denuncia "violazione artt. 606 lett. b ed e c.p.p., 192 comma 3 e 4 c.p.p., 530 comma 2 c.p.p." contesta le conclusioni alle quali sono addivenuti i giudici di merito circa l'attendibilità soggettiva dei propalanti, rilevando che nel caso di specie - prima di addentrarsi nell'esame dei riscontri estrinseci - essi avrebbero dovuto sottoporre ad un più accurato vaglio quelle dichiarazioni; non vi è, dunque, alcuna motivazione in merito alla credibilità soggettiva di K.K., il cui narrato non è né reiterato, né costante; peraltro, avendo K.K. escluso ogni ruolo di C.C. nel duplice omicidio, le sue dichiarazioni non possono confortare la chiamata in correità di C.C.; non convince la motivazione in merito alla credibilità soggettiva di M.M., poiché la "evidente confusione" della quale gli stessi giudici di merito hanno dato atto compromette irrimediabilmente l'affidabilità del narrato.
Con il secondo motivo ribadisce le doglianze già sottoposte ai giudici di appello in punto di premeditazione (che avrebbe dovuto essere esclusa, poiché "alcuno dei cc.dd.gg. è stato in grado di fornire indicazioni in merito alla fase organizzativa del delitto, utili ad apprezzare la consistenza probante di quanto riferito dal (solo) C.C. e quindi sondare la sussistenza degli elementi cronologico e psicologico essenziali per la configurabilità dell'aggravante"), di aggravante dell'agevolazione mafiosa ("la stessa formulazione della imputazione declina una pluralità di moventi che danno conto della connotazione di "reazione vendicativa" dell'agguato, "provocata" da precedenti attentati promossi dalle vittime, il che induce a revocare in dubbio la strumentalità del delitto ad agevolare l'organizzazione camorristica dei B.B."), e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (si citano, in proposito, le pronunce con le quali questa Corte ha statuito che l'esercizio di facoltà processuali e del diritto di difesa dell'imputato non può essere valutato a questi fini, sicché le circostanze attenuanti generiche non possono essere negate sol perché l'imputato neghi ostinatamente gli addebiti e sostenga una versione dei fatti smentita dalle altre risultanze istruttorie).
3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile, a cagione della genericità dei motivi, che non si confrontano adeguatamente con le analitiche motivazioni delle sentenze di merito.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2. Quanto al primo motivo, si rileva che le due sentenze di merito hanno concordemente vagliato la credibilità soggettiva ed oggettiva di C.C., M.M., K.K. e L.L., sviluppando argomentate considerazioni che si pongono in linea con le coordinate esegetiche da tempo delineate da questa Corte ne è stata saggiata l'attendibilità intrinseca, è stato scrupolosamente valutato il contenuto delle singole dichiarazioni, è stata verificata e valorizzata la sostanziale concordanza delle propalazioni in ordine al nucleo essenziale dei fatti per i quali è processo, attraverso un percorso valutativo che non si è mosso con passaggi rigidamente separati, in ossequio al principio in base al quale la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale.
Le motivazioni dei giudici di merito rispettano, dunque, le consolidate linee ermeneutiche sviluppate dalla giurisprudenza a proposito dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., secondo le quali le dichiarazioni accusatorie provenienti da taluno dei soggetti ivi indicati devono essere sottoposte, con riguardo ad ogni singola chiamata in reità o correità e a ogni singolo episodio, a un duplice controllo volto ad accertare tanto l'attendibilità intrinseca del dichiarante, quanto l'affidabilità ab extrinseco delle accuse formulate, mediante l'individuazione e la valutazione di elementi processuali esterni di verifica, tra i quali possono annoverarsi anche le dichiarazioni accusatorie che provengano da altri soggetti, della stessa qualità del dichiarante da confermare, sempre che sia possibile escludere ipotesi di collusione o di reciproco condizionamento (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143 - 01).
Ed invero, ancora di recente si è ribadito che "Le dichiarazioni accusatorie rese da più collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi" (Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, Gallina, Rv. 286327 - 01).
Vale, peraltro, ricordare che gli "altri elementi di prova" da valutare, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono possedere necessariamente i requisiti propri degli indizi di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria (Sez. 1, n. 31004 del 10/05/2023, Cauchi, Rv. 284840 - 01) essi possono, quindi, essere costituiti "da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità" (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Rv. 276744 - 01).
Nel caso di specie l'attendibilità intrinseca di tutti i propalanti risulta essere stata scrupolosamente vagliata, addivenendosi a conclusioni che il ricorso non contesta adeguatamente ed invero, ci si duole del giudizio di credibilità soggettiva di K.K. e di M.M., senza tuttavia addurre concreti elementi che consentano di ritenere viziata o comunque erronea la valutazione del Tribunale (cfr. pagine 30, 31, 32), espressamente fatta propria (cfr. pagina 8) ed ulteriormente arricchita dalla Corte d'Appello (cfr. pagine 9, 10, 11).
I primi giudici hanno in particolare rilevato che "il K.K. ha costantemente affermato che l'omicidio di G.G. e E.E. era stato deliberato e organizzato da un gruppo di affiliati tra i quali figurava anche A.A., offrendo una ricostruzione sostanzialmente analoga a quella resa anni dopo da C.C., anche per quanto concerne gli autori della materiale esecuzione del delitto", ed hanno del tutto condivisibilmente sottolineato, per un verso, che "la circostanza che il K.K. abbia cambiato versione in ordine alla sua partecipazione alla fase ideativa dell'omicidio non incide... sulla sua attendibilità generale, trattandosi di dichiarazioni che, attenendo alla sua posizione personale, sono evidentemente frutto di una mutata strategia difensiva", e, per altro verso, che "le divergenze con la ricostruzione di C.C., da lui ritenuto completamente estraneo alla commissione del fatto, non sono tali da inficiare l'attendibilità delle sue dichiarazioni, né di quelle, sia auto che eteroaccusatorie, del collaboratore, in quanto, da un lato, tali divergenze non riguardano la posizione di A.A., sul cui ruolo le propalazioni del fratello C.C. e di K.K. risultano pienamente concordanti, e, dall'altro, possono giustificarsi in ragione della molteplicità di riunioni che si sono tenute per discutere della organizzazione dell'omicidio". Queste conclusioni sono state condivise dai giudici di appello, che hanno rimarcato che la difformità delle propalazioni, riguardando solo il contributo fornito dallo stesso K.K., si spiegano con il suo fugace tentativo di escludere il proprio coinvolgimento nel delitto, mentre è rimasta sempre ferma ed immutata nei suoi tratti essenziali l'indicazione dell'odierno ricorrente quale mandante del delitto.
Allo stesso modo le due sentenze di merito hanno apprezzato la genuinità del racconto della M.M., ritenendo che la difformità tra le dichiarazioni rese nel corso del tempo non ne inficiasse l'intrinseca attendibilità, trovando ragionevole spiegazione in una comprensibile confusione tra i numerosi fatti delittuosi narrati, ritenendo, dunque, "ampiamente giustificabile" la circostanza che la M.M. avesse sovrapposto il ricordo degli omicidi di E.E. e di G.G., maturati nello stesso contesto ed avvenuti a poca distanza di tempo.
Si tratta di conclusioni argomentate, logiche e conseguenti ad una rigorosa e sistematica valutazione delle emergenze istruttorie, che resistono senz'altro alle generiche doglianze del ricorrente, e che, come si è già rilevato, danno continuità ai principi elaborati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, conclusioni sulle quali questa Corte non può dunque incidere, se non cedendo alla inammissibile istanza rivalutativa sollecitata dal ricorrente.
Accertata l'intrinseca attendibilità dei dichiaranti, non può che convenirsi con il giudizio di responsabilità formulato dai giudici di merito, poiché le propalazioni, che si riscontrano reciprocamente sul nucleo essenziale dei fatti in contestazione, possiedono una decisiva capacità dimostrativa e una indubbia persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del duplice omicidio all'odierno ricorrente a tal proposito non può essere valorizzata la non perfetta sovrapponibilità di alcune di quelle dichiarazioni, enfatizzata dal ricorrente, essendo noto che il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione consente di ritenere attendibile solo una parte del racconto avendo i giudici di merito spiegato - con motivazione logica ed ancora una volta non adeguatamente aggredita dal ricorrente - il motivo per il quale non vi è perfetta corrispondenza tra quanto riferito da C.C. e quanto riferito da K.K., ed emergendo dalla comune ricostruzione di tutti i dichiaranti in merito al nucleo essenziale della vicenda che A.A. - come nitidamente e costantemente affermato da suo fratello C.C., e come confermato da K.K. e M.M. - partecipò attivamente alle riunioni nel corso delle quali si ideò e si programmò l'omicidio di E.E., e si occupò di reperire gli esecutori materiali, curando in prima persona l'interlocuzione con il clan camorristico operante in N con il quale i B.B. avevano stretto un accordo di reciproca messa a disposizione di killer.
Il primo motivo di ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
2. Quanto alla circostanza aggravante della premeditazione, si rileva che non è certo decisiva la circostanza, peraltro non del tutto corrispondente al vero, secondo cui essa avrebbe dovuto essere esclusa non avendo fornito i collaboratori indicazioni precise in merito alla fase organizzativa del delitto ed invero, la sentenza impugnata ha ineccepibilmente rilevato che l'omicidio di E.E. fu deliberato, programmato ed organizzato nel corso di plurime riunioni alle quali A.A. partecipò attivamente, sicché non può essere revocata in dubbio la sussistenza, nel caso di specie, di un proposito omicida radicato e persistente, infine manifestatosi nel mandato ad uccidere affidato da un soggetto posto in posizione apicale in seno ad un'associazione mafiosa a soggetti del cui agire egli poteva disporre; trova, dunque, sicura applicazione nel caso di specie il principio, ripetutamente statuito da questa Corte, secondo cui "In tema di premeditazione, il mandato a uccidere affidato dal soggetto apicale di un'associazione mafiosa a taluni affiliati, con delega all'organizzazione del delitto e alla scelta dei tempi e dei modi per la sua esecuzione, ove non sia modificato nel tempo l'ordine impartito, è idoneo a integrare gli elementi costitutivi - cronologico e ideologico - della circostanza aggravante" (Sez. 2, n. 49704 del 19/10/2023, Fozza, Rv. 285607 - 03).
Parimenti incontestabile appare il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1cod. pen., poiché, al di là delle motivazioni di carattere personale, non è revocabile in dubbio, sulla base di quanto dichiarato da C.C., che l'omicidio fu deliberato per le motivazioni analiticamente illustrate nel capo d'imputazione, e, dunque, al fine di colpire esponenti del clan degli scissionisti H.H.-J.J., nell'interesse dell'organizzazione camorristica dei B.B. come ineccepibilmente rilevato dai giudici di appello, il delitto per il quale è processo fu strumentale alle esigenze del gruppo camorristico nel quale A.A. ricopriva un ruolo di assoluto rilievo, al fine di affermarne la supremazia e di contrastare il clan avversario.
Quanto, infine, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, occorre ricordare che la loro applicazione non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede che venga provata la sussistenza di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590 - 01) ed invero, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il loro riconoscimento richiede necessariamente la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, Villani, Rv. 275640 - 01).
Alla luce di questi principi, non è censurabile la motivazione sul punto adottata dall'impugnata sentenza, dovendo senz'altro condividersi la negativa valutazione della personalità del A.A. che è stata correttamente ricavata dai suoi numerosi e significativi precedenti penali (condanne per associazione mafiosa e per sei omicidi) e dalla incontestabile gravità del fatto; non coglie, dunque, nel segno la doglianza del ricorrente, ad avviso del quale le circostanze attenuanti generiche non possono essere negate sol perché l'imputato neghi ostinatamente gli addebiti e sostenga una versione dei fatti smentita dalle altre risultanze istruttorie, poiché la censura copre solo una parte -certamente la meno rilevante - della motivazione dei giudici di appello che, in aggiunta agli elementi appena indicati, hanno rilevato anche che "neppure dal contegno processuale possono trarsi spunti valorizzabili per un eventuale riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis c.p.".
Le censure difensive relative alla premeditazione, all'aggravante mafiosa ed alle circostanze attenuanti generiche devono, dunque, essere rigettate, sollecitando una non consentita rivalutazione fattuale, e non confrontandosi con le ineccepibili argomentazioni della sentenza impugnata, che, come si è fin qui illustrato, sono scevre da vizi logici e giuridici.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del A.A. al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Conclusione
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2025.