La direttiva 64/2010 impone agli Stati membri di adottare misure concrete atte a garantire che la qualità dell’interpretazione fornita e delle traduzioni effettuate sia sufficiente affinché l’indagato o l’imputato comprenda l’accusa formulata a suo carico e tale interpretazione possa essere oggetto di controllo da parte dei giudici nazionali.
Corte di Giustizia dell'Unione europea
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
23 novembre 2021 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2010/64/UE – Articolo 5 – Qualità dell’interpretazione e della traduzione – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 4, paragrafo 5, e articolo 6, paragrafo 1 – Diritto all’informazione sull’accusa – Diritto all’interpretazione e alla traduzione – Direttiva 2016/343/UE – Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale – Articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 267 TFUE – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Ricevibilità – Impugnazione nell’interesse della legge contro una decisione che dispone un rinvio pregiudiziale – Procedimento disciplinare – Potere del giudice di grado superiore di dichiarare illegittima la domanda di pronuncia pregiudiziale»
Nella causa C‑564/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Pesti Központi Kerületi Bíróság (Tribunale centrale distrettuale di Pest, Ungheria), con decisione dell’11 luglio 2019, pervenuta in cancelleria il 24 luglio 2019, integrata da una decisione del 18 novembre 2019, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nel procedimento penale contro
IS,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Regan, S. Rodin e I. Jarukaitis (relatore), presidenti di sezione, J.‑C. Bonichot, P.G. Xuereb, N. Piçarra, L.S. Rossi e A. Kumin, giudici,
avvocato generale: P. Pikamäe
cancelliere: I. Illéssy, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 gennaio 2021,
considerate le osservazioni presentate:
– per IS, da A. Pintér e B. Csire, ügyvédek;
– per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e R. Kissné Berta, in qualità di agenti;
– per il governo dei Paesi Bassi, da K. Bulterman, P. Huurnink e J. Langer, in qualità di agenti;
– per il governo svedese, inizialmente da H. Eklinder, C. Meyer-Seitz, H. Shev, J. Lundberg e A. Falk, successivamente da O. Simonsson, H. Eklinder, C. Meyer-Seitz, H. Shev, J. Lundberg, M. Salborn Hodgson, A.M. Runeskjöld e R. Shahsavan Eriksson, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, inizialmente da A. Tokár, H. Krämer e R. Troosters, successivamente da A. Tokár, M. Wasmeier e P.J.O. Van Nuffel, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 aprile 2021,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU 2010, L 280, pag. 1), dell’articolo 4, paragrafo 5, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1), dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 267 TFUE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato contro IS, cittadino svedese di origine turca, per violazione delle disposizioni di diritto ungherese che disciplinano l’acquisto o il trasporto di armi da fuoco o di munizioni.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2010/64
3 I considerando 5, 12 e 24 della direttiva 2010/64 enunciano quanto segue:
«(5) L’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[, firmata a Roma il 4 novembre 1950] e l’articolo 47 della [Carta] sanciscono il diritto ad un processo equo. L’articolo 48, paragrafo 2, della Carta garantisce il rispetto dei diritti della difesa. La presente direttiva rispetta tali diritti e dovrebbe essere attuata di conseguenza.
(...)
(12) La presente direttiva (...) stabilisce norme minime comuni da applicare nell’ambito dell’interpretazione e della traduzione nei procedimenti penali al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri.
(...)
(24) Gli Stati membri dovrebbero garantire che possa essere esercitato un controllo sull’adeguatezza dell’interpretazione e della traduzione fornite, quando le autorità competenti sono state informate in merito a un determinato caso».
4 L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Diritto all’interpretazione», è così formulato:
«1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari.
(...)
5. Gli Stati membri assicurano che, secondo le procedure della legislazione nazionale, gli indagati o gli imputati abbiano il diritto di impugnare una decisione che dichiara superflua l’interpretazione e, nel caso in cui l’interpretazione sia stata fornita, abbiano la possibilità di contestare la qualità dell’interpretazione in quanto insufficiente a tutelare l’equità del procedimento.
(...)
8. L’interpretazione fornita ai sensi del presente articolo dev’essere di qualità sufficiente a tutelare l’equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa».
5 L’articolo 3 della direttiva in parola, intitolato «Diritto alla traduzione di documenti fondamentali», prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l’equità del procedimento.
2. Tra i documenti fondamentali rientrano le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d’imputazione e le sentenze.
(...)
5. Gli Stati membri assicurano che, secondo le procedure della legislazione nazionale, gli indagati o gli imputati abbiano il diritto di impugnare una decisione che dichiara superflua l’interpretazione di documenti o di passaggi degli stessi e, nel caso in cui una traduzione sia stata fornita, abbiano la possibilità di contestare la qualità della traduzione in quanto non sufficiente a tutelare l’equità del procedimento.
(...)
9. La traduzione fornita ai sensi del presente articolo deve essere di qualità sufficiente a tutelare l’equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa».
6 L’articolo 5 della stessa direttiva, intitolato «Qualità dell’interpretazione e della traduzione», dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che l’interpretazione e la traduzione fornite rispettino la qualità richiesta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, e dell’articolo 3, paragrafo 9.
2. Al fine di assicurare un servizio di interpretazione e di traduzione adeguato e un accesso efficiente a tale servizio, gli Stati membri si impegnano a istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati. Una volta istituiti, tali registri, se del caso, sono messi a disposizione degli avvocati e delle autorità competenti.
(...)».
Direttiva 2012/13
7 I considerando 5, 30 e 34 della direttiva 2012/13 sono così formulati:
«(5) L’articolo 47 della [Carta] e l’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) sanciscono il diritto a un processo equo. L’articolo 48, paragrafo 2, della Carta garantisce il rispetto dei diritti della difesa.
(...)
(30) Qualsiasi documento e, se del caso, fotografia e registrazione audio e video che sia essenziale per contestare effettivamente, in conformità del diritto nazionale, la legittimità dell’arresto o della detenzione di persone indagate o imputate, dovrebbe essere messo a disposizione degli indagati o imputati o a disposizione del loro legale al più tardi prima che un’autorità giudiziaria competente sia chiamata a decidere in merito alla legittimità dell’arresto o della detenzione a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della CEDU, e a tempo debito per consentire l’esercizio effettivo del diritto di contestare la legittimità dell’arresto o della detenzione.
(...)
(34) L’accesso alla documentazione relativa all’indagine, previsto dalla presente direttiva, dovrebbe essere fornito gratuitamente, fatte salve le disposizioni del diritto nazionale che prevedono i diritti che devono essere pagati per i documenti da copiare estratti dal fascicolo, o per spedire la documentazione alle persone interessate o al loro avvocato».
8 L’articolo 1 di tale direttiva, che ne precisa l’oggetto, stabilisce quanto segue:
«La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e dell’accusa elevata a loro carico. Essa stabilisce altresì norme relative al diritto all’informazione delle persone soggette al mandato di arresto europeo sui loro diritti».
9 L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Diritto all’informazione sui diritti», è così formulato:
«1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l’esercizio effettivo di tali diritti:
a) il diritto a un avvocato;
b) le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio;
c) il diritto di essere informato dell’accusa, a norma dell’articolo 6;
d) il diritto all’interpretazione e alla traduzione;
e) il diritto al silenzio.
2. Gli Stati membri assicurano che le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 siano fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità».
10 L’articolo 4 della medesima direttiva, intitolato «Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto», prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute, ricevano prontamente una comunicazione dei diritti per iscritto. A queste persone è data la possibilità di leggere la comunicazione e hanno la facoltà di conservarla per tutto il periodo in cui esse sono private della libertà.
(...)
5. Gli Stati membri provvedono affinché l’indagato o l’imputato riceva la comunicazione redatta in una lingua a lui comprensibile. Qualora la comunicazione non sia disponibile nella lingua appropriata, l’indagato o l’imputato è informato dei suoi diritti oralmente in una lingua a lui comprensibile. Senza indugio gli verrà quindi fornita la comunicazione dei diritti in una lingua a lui comprensibile».
11 L’articolo 6 della direttiva 2012/13, rubricato «Diritto all’informazione sull’accusa», dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa.
2. Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate, che siano arrestate o detenute, siano informate dei motivi del loro arresto o della loro detenzione, e anche del reato per il quale sono indagate o imputate.
3. Gli Stati membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell’accusato.
(...)».
12 L’articolo 7 di tale direttiva, intitolato «Diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine», prevede quanto segue:
«1. Qualora una persona sia arrestata e detenuta in una qualunque fase del procedimento penale, gli Stati membri provvedono affinché i documenti relativi al caso specifico, in possesso delle autorità competenti, che sono essenziali per impugnare effettivamente, conformemente al diritto nazionale, la legittimità dell’arresto o della detenzione, siano messi a disposizione delle persone arrestate o dei loro avvocati.
2. Per garantire l’equità del procedimento e consentire la preparazione della difesa, gli Stati membri assicurano che a dette persone o ai loro avvocati venga garantito l’accesso almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro l’indagato o imputato.
(...)».
13 Ai sensi dell’articolo 8 di detta direttiva, intitolato «Verifica e ricorsi»:
«1. Gli Stati membri provvedono a che, quando le informazioni siano fornite all’indagato o imputato a norma degli articoli da 3 a 6, ciò sia verbalizzato secondo la procedura di documentazione degli atti prevista dal diritto dello Stato membro interessato.
2. Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate o i loro avvocati abbiano il diritto di impugnare, secondo le procedure del diritto nazionale, l’eventuale rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni di cui alla presente direttiva o l’eventuale mancata comunicazione delle stesse».
Direttiva (UE) 2016/343
14 I considerando 1 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1), enunciano quanto segue:
«(1) La presunzione di innocenza e il diritto a un equo processo sono sanciti negli articoli 47 e 48 della [Carta], nell’articolo 6 della [CEDU], nell’articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici («ICCPR») e nell’articolo 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
(...)
(9) La presente direttiva intende rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime comuni relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo».
15 L’articolo 8 di detta direttiva, intitolato «Diritto di presenziare al processo», dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo.
2. Gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che:
a) l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure
b) l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato.
(...)
4. Qualora gli Stati membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell’indagato o imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo perché l’indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli Stati membri possono consentire comunque l’adozione di una decisione e l’esecuzione della stessa. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell’articolo 9.
(...)».
16 L’articolo 9 di detta direttiva, intitolato «Diritto a un nuovo processo», prevede quanto segue:
«Gli Stati membri assicurano che, laddove gli indagati o imputati non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, questi abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l’esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria. In tale contesto, gli Stati membri assicurano che tali indagati o imputati abbiano il diritto di presenziare, di partecipare in modo efficace, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale e di esercitare i diritti della difesa».
Diritto ungherese
17 L’articolo 78, paragrafo 1, dell’a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (legge XC del 2017 che istituisce il codice di procedura penale, Magyar Közlöny 2017/90.; in prosieguo: il «codice di procedura penale») prevede, in sostanza, che una parte di un procedimento penale, la quale desideri utilizzare, ai fini di quest’ultimo, una lingua diversa da quella ungherese, abbia il diritto di utilizzare la propria lingua madre e di essere assistita da un interprete.
18 In forza dell’articolo 201, paragrafo 1, del codice di procedura penale, nell’ambito di un procedimento penale, solo un interprete ufficialmente qualificato può essere designato in tale qualità, ma se non è possibile procedere a tale nomina, è autorizzata la nomina di un interprete che possieda una sufficiente conoscenza della lingua interessata.
19 L’articolo 490, paragrafi 1 e 2, di tale codice prevede, in sostanza, che un giudice nazionale possa, d’ufficio o su richiesta delle parti, sospendere il procedimento e presentare alla Corte di giustizia dell’Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale.
20 L’articolo 491, paragrafo 1, lettera a), di detto codice prevede, in sostanza, che il procedimento penale nel cui ambito sia stata disposta la sospensione del procedimento debba essere riaperto qualora siano venuti meno i motivi che ne hanno determinato la sospensione.
21 L’articolo 513, paragrafo 1, lettera a), del medesimo codice dispone che la decisione di rinvio non è soggetta a impugnazione ordinaria.
22 Ai sensi dell’articolo 667, paragrafo 1, del codice di procedura penale, il legfőbb ügyész (procuratore generale, Ungheria) può presentare alla Kúria (Corte suprema, Ungheria) un’«impugnazione nell’interesse della legge» per far dichiarare l’illegittimità di sentenze e di ordinanze pronunciate dai giudici di grado inferiore.
23 L’articolo 669 di tale codice stabilisce quanto segue:
«1. La Kúria [(Corte suprema)], qualora ritenga fondata l’impugnazione proposta nell’interesse della legge, dichiara con sentenza che la decisione oggetto di tale impugnazione è illegittima e, in caso contrario, respinge detto ricorso tramite ordinanza.
2. Qualora dichiari l’illegittimità della decisione di cui trattasi, la Kúria [(Corte suprema)] può assolvere l’imputato, escludere un trattamento sanitario forzato, porre termine al procedimento, infliggere una pena più lieve o applicare una misura più leggera, annullare la decisione impugnata e, all’occorrenza, rinviare la causa dinanzi al giudice di merito per un nuovo procedimento.
3. Al di fuori dei casi di cui al paragrafo 2, la decisione della Kúria [(Corte suprema)] si limita alla sola dichiarazione di illegittimità.
(...)».
24 A termini dell’articolo 755, paragrafo 1, lettere a) e aa), di detto codice, nel caso in cui l’imputato, residente all’estero a un indirizzo conosciuto, sia debitamente convocato e non si presenti all’udienza, il procedimento penale si celebra in sua assenza se non occorre spiccare un mandato d’arresto europeo o internazionale o se tale mandato non viene emesso poiché il pubblico ministero non propone di infliggere una pena detentiva o l’inserimento in una struttura rieducativa.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
25 Il giudice del rinvio, che si pronuncia in qualità di giudice unico del Pesti Központi Kerületi Bíróság (Tribunale centrale distrettuale di Pest, Ungheria), è investito di un procedimento penale contro IS, cittadino svedese di origine turca, per una presunta violazione delle disposizioni di diritto ungherese che disciplinano l’acquisto, la detenzione, la fabbricazione, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o il trasporto di armi da fuoco o di munizioni. La lingua del procedimento giudiziario è l’ungherese, che l’imputato non conosce. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che tale imputato può comunicare solo attraverso i servizi di un interprete.
26 IS è stato arrestato in Ungheria il 25 agosto 2015 e interrogato in pari data in qualità di «indagato». Prima di tale audizione, IS ha chiesto di essere assistito da un avvocato e da un interprete e, nel corso di quest’ultima, alla quale non ha potuto presenziare l’avvocato, è stato informato dei sospetti a suo carico. Non potendo consultare il proprio avvocato, IS si è rifiutato di deporre.
27 Durante detta audizione, il funzionario preposto all’indagine è ricorso ad un interprete di lingua svedese. Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, non vi è alcuna informazione sulle modalità di selezione dell’interprete e di verifica delle sue competenze, né sul fatto che l’interprete e IS si comprendessero.
28 IS è stato rilasciato dopo la stessa audizione. Egli risiederebbe al di fuori dell’Ungheria e la corrispondenza inviata all’indirizzo precedentemente comunicato è tornata indietro con la menzione «non ritirata». Il giudice del rinvio precisa che, nella fase del procedimento giudiziario, la presenza dell’imputato è cionondimeno obbligatoria nell’udienza preliminare e che l’emissione di un mandato d’arresto nazionale o europeo è possibile solo nei casi in cui possa essere inflitta all’imputato una pena detentiva. Esso rileva che, tuttavia, nel procedimento in esame, il pubblico ministero ha richiesto l’imposizione di un’ammenda e che, di conseguenza, se l’imputato non compare alla data indicata, il giudice del rinvio è tenuto a continuare il procedimento in contumacia.
29 In tali circostanze, il giudice del rinvio osserva, in primo luogo, che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2010/64 dispone che gli Stati membri devono adottare misure atte a garantire che l’interpretazione e la traduzione fornite rispettino la qualità richiesta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, e dell’articolo 3, paragrafo 9, di tale direttiva, il che significherebbe che la qualità dell’interpretazione dev’essere sufficiente a garantire l’equità del procedimento, in particolare assicurando che le persone indagate o imputate siano messe a conoscenza dei fatti loro addebitati e poste in grado di esercitare i loro diritti della difesa. Esso rileva altresì che l’articolo 5, paragrafo 2, di detta direttiva prevede che, al fine di assicurare un servizio di interpretazione e di traduzione adeguato e un accesso efficiente a tale servizio, gli Stati membri debbano impegnarsi a istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati.
30 Inoltre, il giudice del rinvio afferma che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13, gli indagati o gli imputati devono essere immediatamente informati per iscritto sui loro diritti in una lingua a loro comprensibile nonché sul reato che sono sospettati o accusati di aver commesso.
31 In tale contesto, esso rileva che non esiste in Ungheria alcun registro ufficiale di traduttori e di interpreti e che la normativa ungherese non specifica chi possa essere incaricato nel procedimento penale come traduttore o interprete ad hoc, né in base a quali criteri, essendo disciplinata soltanto la traduzione giurata di documenti. In mancanza di tale normativa, né l’avvocato né il giudice sarebbero in grado di verificare la qualità dell’interpretazione. L’indagato o l’imputato che non conosca la lingua ungherese sarebbe informato, con l’aiuto di un interprete, dei sospetti a suo carico e dei suoi diritti processuali durante la sua prima audizione in tale qualità, ma se l’interprete non dispone della competenza adeguata, il diritto dell’interessato di essere informato dei suoi diritti e dei suoi diritti della difesa potrebbe, secondo il giudice del rinvio, essere pregiudicato.
32 Pertanto, a parere del giudice del rinvio, si pone la questione se la normativa e la prassi ungheresi siano compatibili con le direttive 2012/13 e 2010/64 e se dalla normativa dell’Unione risulti che, in caso di incompatibilità, il giudice nazionale non possa proseguire il procedimento penale in contumacia.
33 In secondo luogo, il giudice del rinvio afferma che, dall’entrata in vigore, il 1° gennaio 2012, di una riforma giudiziaria, l’amministrazione e la gestione centrale del sistema giudiziario spettano al presidente dell’Országos Bírósági Hivatal (Ufficio giudiziario nazionale, Ungheria; in prosieguo: il «presidente dell’OBH»), nominato dal Parlamento ungherese per un periodo di nove anni, e che tale presidente dispone di vaste competenze, comprese quelle relative alle decisioni sull’assegnazione dei giudici, alla nomina dei vertici degli organi giurisdizionali e all’avvio di procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici.
34 Esso precisa inoltre che l’Országos Bírói Tanács (Consiglio nazionale della magistratura; in prosieguo: il «CNM») – i cui membri sono eletti dai giudici – è competente a supervisionare l’operato del presidente dell’OBH e ad approvarne le decisioni in determinati casi. Orbene, il 2 maggio 2018 il CNM avrebbe adottato una relazione in cui si constatava che il presidente dell’OBH aveva violato la legge con la sua prassi di dichiarare, senza un’adeguata motivazione, che la procedura di nomina di giudici e di presidenti di organi giurisdizionali a posti vacanti non si era conclusa con esito positivo, ragion per cui esso procedeva, in numerosi casi, a nominare in via temporanea presidenti di organi giurisdizionali di sua scelta. Il 24 aprile 2018 il presidente dell’OBH avrebbe dichiarato che il funzionamento del CNM non era conforme alla legge e, da allora, si sarebbe rifiutato di cooperare con tale organo e con i suoi membri. Il CNM avrebbe già più volte comunicato che il presidente dell’OBH e i presidenti di organi giurisdizionali nominati da quest’ultimo violano le competenze di tale organo.
35 Il giudice del rinvio afferma inoltre che il presidente della Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), giudice d’appello del giudice del rinvio, è stato quindi nominato in via temporanea dal presidente dell’OBH. Per sottolineare la rilevanza di tale informazione, il giudice del rinvio precisa l’influenza che il presidente dell’OBH può esercitare sul lavoro e sull’avanzamento di carriera dei giudici, anche per quanto concerne l’attribuzione delle cause, il potere disciplinare e l’ambiente di lavoro.
36 In tale contesto, il giudice del rinvio, facendo riferimento, da un lato, a un certo numero di pareri e di relazioni internazionali che hanno constatato la concentrazione eccessiva di poteri nelle mani del presidente dell’OBH e l’assenza di contrappeso a quest’ultima, nonché, dall’altro, alla giurisprudenza della Corte e della Corte europea dei diritti dell’uomo, si chiede se una situazione del genere sia compatibile con il principio dell’indipendenza dei giudici sancito dall’articolo 19 TUE e dall’articolo 47 della Carta. Detto giudice si chiede altresì se, in un simile contesto, il procedimento dinanzi ad esso pendente possa considerarsi equo.
37 In terzo luogo, il giudice del rinvio menziona il fatto che, con una modifica legislativa entrata in vigore il 1° settembre 2018, alcune retribuzioni supplementari dei pubblici ministeri sono state aumentate, mentre le norme sulla retribuzione dei giudici non sono state modificate. Di conseguenza, per la prima volta da decenni, il trattamento dei giudici sarebbe ora inferiore a quello dei pubblici ministeri di pari livello, aventi la stessa assegnazione e la medesima anzianità di lavoro. Il CNM avrebbe denunciato tale situazione al governo ungherese, il quale avrebbe promesso una riforma salariale entro il 1° gennaio 2020, ma il progetto di legge in tal senso non sarebbe stato ancora introdotto, cosicché il trattamento dei giudici nella magistratura giudicante sarebbe rimasto invariato dal 2003. Il giudice del rinvio si chiede, pertanto, se, tenuto conto dell’inflazione e dell’aumento del salario medio in Ungheria nel corso degli anni, il mancato adeguamento del trattamento di tali giudici nel corso degli anni non equivalga a una riduzione del medesimo e se tale conseguenza non derivi da un’intenzione deliberata del governo ungherese al fine di collocarli in una situazione svantaggiosa rispetto ai pubblici ministeri. Inoltre, la prassi del presidente dell’OBH e dei presidenti di organi giurisdizionali di concedere discrezionalmente ad alcuni di questi premi e ricompense, talvolta molto elevati rispetto al trattamento di base dei giudici, violerebbe in modo generale e sistematico il principio dell’indipendenza dei giudici.
38 In tali circostanze, il Pesti Központi Kerületi Bíróság (Tribunale centrale distrettuale di Pest, Ungheria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) a) Se l’articolo 6, paragrafo 1, TUE e l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/64/CE debbano essere interpretati nel senso che, al fine di garantire il diritto a un equo processo degli imputati che non conoscono la lingua processuale, lo Stato membro interessato deve istituire un registro di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati o – in assenza di ciò – garantire in altro modo che possa essere esercitato un controllo sull’adeguatezza dell’interpretazione linguistica nel procedimento giurisdizionale.
b) In caso di risposta affermativa alla precedente questione e qualora, nel caso di specie, in mancanza di un’interpretazione linguistica adeguata, non sia possibile accertare se l’imputato sia stato informato dell’oggetto dell’imputazione o dell’accusa formulata a suo carico, se l’articolo 6, paragrafo 1, TUE e gli articoli 4, paragrafo 5, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE debbano essere interpretati nel senso che in tali circostanze non è possibile procedere in contumacia.
2) a) Se sia in contrasto con il principio di indipendenza dei giudici sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dall’articolo 47 della [Carta] e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea una prassi secondo la quale il [presidente dell’OBH], responsabile dell’amministrazione centrale dei tribunali e nominato dal Parlamento, che è l’unico organo a cui deve rendere conto e che ha il potere di destituirlo, conferisce l’incarico di presidente di un tribunale – presidente che, tra l’altro, ha il potere di disporre l’attribuzione delle cause, di avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici e di valutarne l’operato – mediante nomina diretta temporanea, eludendo la procedura di concorso e ignorando permanentemente il parere dei competenti organi di autogoverno dei giudici.
b) In caso di risposta affermativa alla questione precedente, e qualora il giudice adito nella fattispecie abbia fondati motivi di temere di essere pregiudicato indebitamente a causa della sua attività giudiziaria e amministrativa, se il principio summenzionato debba essere interpretato nel senso che nella causa in oggetto non è garantito un equo processo.
3) a) Se sia in contrasto con il principio di indipendenza dei giudici sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dall’articolo 47 della [Carta] e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea una situazione come quella dei giudici ungheresi che, dal 1° settembre 2018 – contrariamente alla prassi seguita nei decenni precedenti –, ricevono per legge una retribuzione inferiore rispetto a quella dei pubblici ministeri di categoria corrispondente e aventi il medesimo livello e la medesima anzianità, e nella quale, tenendo conto della situazione economica del paese, i loro stipendi non sono generalmente commisurati all’importanza delle funzioni che svolgono, soprattutto in considerazione della prassi delle gratifiche discrezionali seguita dalle cariche direttive.
b) In caso di risposta affermativa alla precedente questione, se il citato principio di indipendenza dei giudici debba essere interpretato nel senso che, nelle circostanze summenzionate, non è possibile garantire il diritto a un equo processo».
39 Con decisione del 18 novembre 2019 (in prosieguo: la «domanda di pronuncia pregiudiziale integrativa»), il giudice del rinvio ha chiesto, in particolare, di integrare la sua domanda di pronuncia pregiudiziale iniziale.
40 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale integrativa risulta che il 19 luglio 2019 il procuratore generale, sulla base dell’articolo 667 del codice di procedura penale, ha proposto un’impugnazione nell’interesse della legge dinanzi alla Kúria (Corte suprema), diretta contro la domanda di pronuncia pregiudiziale iniziale. Ne consegue anche che, con decisione del 10 settembre 2019, la Kúria (Corte suprema) ha dichiarato l’illegittimità di tale domanda di pronuncia pregiudiziale, per il motivo, in sostanza, che le questioni poste non erano pertinenti ai fini della soluzione della controversia principale (in prosieguo: la «decisione della Kúria»).
41 Il giudice del rinvio afferma che dalla decisione della Kúria emerge che il sistema del rinvio pregiudiziale istituito all’articolo 267 TFUE ha lo scopo di invitare la Corte a pronunciarsi su questioni relative non all’ordine costituzionale di uno Stato membro, ma al diritto dell’Unione, al fine di garantirne un’interpretazione coerente all’interno dell’Unione europea. Secondo detta decisione, la sospensione del procedimento penale sarebbe inoltre consentita solo per emettere una decisione finale sulla colpevolezza dell’imputato. Orbene, la Kúria (Corte suprema) riterrebbe che le questioni pregiudiziali, quali formulate dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale iniziale, non siano pertinenti ai fini della valutazione della colpevolezza di IS, cosicché tale domanda sarebbe illegittima. Nella decisione della Kúria si farebbe altresì riferimento alle sue decisioni di principio precedenti, in base alle quali non occorrerebbe presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale per far constatare che il diritto ungherese applicabile non è conforme ai principi fondamentali tutelati dal diritto dell’Unione.
42 Secondo il giudice del rinvio, sebbene la decisione della Kúria si limiti a dichiarare l’illegittimità della domanda di pronuncia pregiudiziale iniziale, senza annullare la decisione di rinvio stessa, detta decisione, emessa nell’ambito di un’impugnazione nell’interesse della legge, avrà un impatto fondamentale sulla giurisprudenza successiva degli organi giurisdizionali di grado inferiore, dato che siffatte impugnazioni hanno l’obiettivo di armonizzare la giurisprudenza nazionale. Di conseguenza, la decisione della Kúria rischierebbe di avere, in futuro, un effetto dissuasivo sui giudici che compongono gli organi giurisdizionali di grado inferiore, i quali potrebbero considerare la possibilità di presentare alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
43 Inoltre, il giudice del rinvio si interroga sul seguito da dare al procedimento penale dinanzi ad esso pendente, attualmente sospeso, e considera che esso dipenda dall’illegittimità o meno della decisione della Kúria.
44 Infatti, se risulta che la Kúria (Corte suprema) ha correttamente esaminato la domanda di pronuncia pregiudiziale e l’ha dichiarata illegittima, il giudice del rinvio dovrebbe in tal caso valutare l’opportunità di proseguire il trattamento del procedimento principale, poiché, in forza dell’articolo 491, paragrafo 1, lettera a), del codice di procedura penale, se il motivo della sospensione del procedimento viene meno, il giudice riprende il trattamento della causa. È vero che, secondo il giudice del rinvio, nessuna disposizione di diritto ungherese prevede cosa fare in caso di sospensione illegittima del trattamento della causa. Tuttavia, in base ad un ragionamento per analogia, detta disposizione del codice di procedura penale potrebbe essere interpretata nel senso che il giudice dovrebbe essere tenuto in tal caso a riprendere il trattamento della causa.
45 Se invece risulta che la Kúria (Corte suprema) ha erroneamente dichiarato illegittima tale domanda, il giudice di grado inferiore dovrebbe in tal caso disattendere, in quanto contraria al diritto dell’Unione, la decisione di tale giudice supremo, nonostante la sua competenza costituzionale a garantire l’uniformità del diritto nazionale.
46 Inoltre, la decisione della Kúria si baserebbe su una giurisprudenza nazionale secondo cui la conformità del diritto ungherese al diritto dell’Unione non può essere oggetto di un procedimento di rinvio pregiudiziale. Una giurisprudenza del genere sarebbe contraria al principio del primato del diritto dell’Unione e alla giurisprudenza della Corte.
47 Il giudice del rinvio aggiunge che, in data 25 ottobre 2019, il presidente della Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) ha avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti per gli stessi motivi su cui si è basata la decisione della Kúria.
48 A seguito di un’informazione comunicata dal governo ungherese, secondo cui tale procedimento sarebbe stato concluso, la Corte ha interrogato il giudice del rinvio. Nella sua risposta del 10 dicembre 2019, quest’ultimo ha confermato che, con un documento datato 22 novembre 2019, il presidente della Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) aveva revocato l’atto di avvio di detto procedimento disciplinare.
49 Tuttavia, il giudice del rinvio ha anche affermato che non intendeva modificare al riguardo la domanda di pronuncia pregiudiziale integrativa, dato che la sua preoccupazione non derivava dal fatto di essere esso stesso oggetto di un procedimento disciplinare, ma piuttosto dal fatto stesso che tale procedimento potesse essere avviato in circostanze del genere.
50 Infatti, secondo il giudice del rinvio, la qualità del proprio lavoro di giudice non è stata messa in discussione dal suo superiore diretto né dal capo della sezione penale del Pesti Központi Kerületi Bíróság (Tribunale centrale distrettuale di Pest), cosicché detto procedimento disciplinare trova il suo unico fondamento nel contenuto della decisione di rinvio iniziale.
51 È in tali circostanze che il Pesti Központi Kerületi Bíróság (Tribunale centrale distrettuale di Pest) ha deciso di sottoporre alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali supplementari:
«4) a) Se l’articolo 267 [TFUE] debba essere interpretato nel senso che è in contrasto con tale disposizione una decisione giurisprudenziale nazionale ai sensi della quale la Corte suprema dello Stato membro interessato, nell’ambito di un procedimento volto a uniformare la giurisprudenza nazionale, qualifica come illegale l’ordinanza dell’organo giurisdizionale di grado inferiore con cui è stato avviato il procedimento di rinvio pregiudiziale, senza pregiudicare gli effetti giuridici dell’ordinanza di cui trattasi.
b) In caso di risposta affermativa alla [quarta questione, lettera a)], se l’articolo 267 [TFUE] debba essere interpretato nel senso che il giudice del rinvio deve disattendere le decisioni in senso contrario dell’organo giurisdizionale di grado superiore e le posizioni di principio adottate nell’interesse dell’uniformità del diritto.
c) In caso di risposta negativa alla [quarta questione, lettera a)], se il procedimento penale sospeso possa, in tal caso, proseguire in pendenza del procedimento di rinvio pregiudiziale.
5) Se il principio di indipendenza del giudice sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dall’articolo 47 della Carta nonché dalla giurisprudenza della Corte debba essere interpretato nel senso che, alla luce dell’articolo 267 TFUE, tale principio è violato quando viene promosso un procedimento disciplinare nei confronti di un giudice per il fatto che quest’ultimo ha avviato un procedimento di rinvio pregiudiziale».
Sulla richiesta di procedimento accelerato
52 Con la sua domanda di pronuncia pregiudiziale integrativa, il giudice del rinvio ha anche chiesto che la presente causa fosse sottoposta a un procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. A sostegno di tale domanda, esso fa valere che l’avvio di tale procedimento si giustifica, in particolare, alla luce del fatto che la decisione della Kúria e il procedimento disciplinare promosso nei suoi confronti sono idonei a produrre un effetto dissuasivo estremamente negativo, che potrebbe incidere su qualsiasi decisione di avviare o meno in Ungheria, in futuro, un procedimento di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
53 L’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, possa decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato.
54 Va ricordato, in proposito, che un siffatto procedimento accelerato costituisce uno strumento procedurale destinato a rispondere ad una situazione di urgenza straordinaria. Peraltro, dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che il procedimento accelerato può non essere applicato qualora il carattere sensibile e complesso dei problemi giuridici sollevati da una causa si presti difficilmente all’applicazione di un procedimento del genere, in particolare quando non appare opportuno abbreviare la fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte (sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 103 e giurisprudenza ivi citata).
55 Nella fattispecie, con decisione del 19 dicembre 2019, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, ha respinto la richiesta di sottoporre la presente causa a un procedimento accelerato. Infatti, come risulta dal punto 48 della presente sentenza, l’atto di avvio del procedimento disciplinare nei confronti del giudice del rinvio è stato revocato. Inoltre, la causa penale nel procedimento principale non riguarda un individuo che è sottoposto a una misura privativa della libertà.
56 In tali circostanze, sulla base delle informazioni e delle spiegazioni fornite in tal senso dal giudice del rinvio, non è emerso che la causa in esame, che, come risulta dal punto 52 della presente sentenza, solleva inoltre questioni che presentano un alto grado di sensibilità e di complessità, fosse così urgente da giustificare una deroga, in via eccezionale, alle norme procedurali ordinarie applicabili in materia di rinvio pregiudiziale.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla quarta questione
57 Con la sua quarta questione, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 267 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a che un giudice supremo di uno Stato membro constati, a seguito di un’impugnazione nell’interesse della legge, l’illegittimità di una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte da un giudice di grado inferiore ai sensi di detta disposizione, senza tuttavia pregiudicare gli effetti giuridici della decisione contenente tale domanda e, in caso affermativo, se il principio del primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso impone a tale giudice di grado inferiore di disattendere tale decisione del giudice supremo.
Sulla ricevibilità
58 Il governo ungherese sostiene che la quarta questione è irricevibile, poiché i motivi esposti nella domanda di pronuncia pregiudiziale integrativa relativi alla necessità di un’interpretazione del diritto dell’Unione sono irrilevanti ai fini dell’esito del procedimento principale, tenuto conto, in particolare, del fatto che la decisione della Kúria non ha alcun effetto giuridico sulla decisione di rinvio. Inoltre, le ipotesi formulate dal giudice del rinvio in merito all’effetto che tale decisione potrebbe avere in futuro sui procedimenti di rinvio pregiudiziale si baserebbero su eventi futuri e ipotetici e, in quanto tali, sarebbero parimenti irrilevanti ai fini dell’esito del procedimento principale.
59 Va anzitutto ricordato che il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto all’articolo 267 TFUE istituisce una stretta collaborazione, basata sulla ripartizione dei compiti, tra i giudici nazionali e la Corte e costituisce uno strumento per mezzo del quale la Corte fornisce ai giudici nazionali gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che sono loro necessari per la soluzione delle controversie che sono chiamati a dirimere (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2007, Omni Metal Service, C‑259/05, EU:C:2007:363, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).
60 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito di tale cooperazione, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire [sentenza del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falso in atti), C‑510/19, EU:C:2020:953, punto 25 e giurisprudenza ivi citata].
61 Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale posta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte [sentenza del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falso in atti), C‑510/19, EU:C:2020:953, punto 26 e giurisprudenza ivi citata].
62 Nel caso di specie, poiché il giudice del rinvio si interroga sul seguito da dare al procedimento penale principale se la decisione della Kúria dovesse essere considerata contraria al diritto dell’Unione, occorre constatare che detta decisione della Kúria, sebbene non annulli né modifichi la decisione di rinvio e nemmeno imponga al giudice del rinvio di revocare o di modificare detta domanda, non è priva di conseguenze per quest’ultimo e per il procedimento penale principale.
63 Infatti, qualora tale giudice supremo qualifichi come illegittima una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un giudice di grado inferiore, una qualificazione del genere ha necessariamente delle conseguenze per quest’ultimo giudice, anche in assenza di effetti diretti sulla validità della decisione di rinvio. Pertanto, nel caso di specie, il giudice del rinvio deve, in particolare, decidere se mantenere o meno le sue questioni pregiudiziali e, quindi, al tempo stesso, se mantenere o meno la sua decisione di sospensione del procedimento che la Kúria (Corte suprema) ha, in sostanza, considerato illegittima, o se, al contrario, revocare le sue questioni alla luce di tale decisione e proseguire il procedimento penale principale.
64 Inoltre, come risulta dalla decisione di rinvio, la decisione della Kúria è stata pubblicata in una raccolta ufficiale riservata alle decisioni di principio, al fine di garantire l’uniformità del diritto nazionale.
65 Per di più, in siffatte circostanze, il giudice del rinvio deve anche valutare se, mantenendo la propria domanda di pronuncia pregiudiziale iniziale, non corra il rischio di vedere impugnata la sua decisione nel merito del procedimento principale per il motivo che, nel corso del procedimento, tale giudice ha emesso un’ordinanza che introduce una domanda di pronuncia pregiudiziale dichiarata illegittima dalla Kúria (Corte suprema).
66 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve constatare che la quarta questione non può essere considerata irrilevante ai fini dell’esito del procedimento principale ed è quindi ricevibile.
Nel merito
67 Per quanto concerne, in primo luogo, la questione se l’articolo 267 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a che la Corte suprema di uno Stato membro dichiari, a seguito di un’impugnazione nell’interesse della legge, l’illegittimità di una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte da un giudice di grado inferiore ai sensi di tale disposizione, senza tuttavia pregiudicare gli effetti giuridici della decisione contenente tale domanda, occorre ricordare che la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai Trattati è costituita dal procedimento di rinvio pregiudiziale previsto all’articolo 267 TFUE, il quale, instaurando un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e gli organi giurisdizionali degli Stati membri, mira ad assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione, permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell’ordinamento istituito dai Trattati [v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 90 e giurisprudenza ivi citata].
68 La Corte ha ripetutamente dichiarato, in proposito, che i giudici nazionali hanno la più ampia facoltà di sottoporre alla Corte una questione di interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, laddove tale facoltà si trasforma in obbligo per i giudici che decidono in ultima istanza, fatte salve le eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza della Corte (sentenza del 5 aprile 2016, PFE, C‑689/13, EU:C:2016:199, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
69 Tanto detta facoltà quanto detto obbligo sono, infatti, inerenti al sistema di cooperazione tra gli organi giurisdizionali nazionali e la Corte, instaurato dall’articolo 267 TFUE, e alle funzioni di giudice incaricato dell’applicazione del diritto dell’Unione affidate dalla citata disposizione agli organi giurisdizionali nazionali (sentenza del 5 aprile 2016, PFE, C‑689/13, EU:C:2016:199, punto 33).
70 Di conseguenza, qualora un organo giurisdizionale nazionale investito di una controversia ritenga che, nell’ambito della medesima, sia sollevata una questione vertente sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, ha la facoltà o l’obbligo, a seconda del caso, di adire la Corte in via pregiudiziale, senza che detta facoltà o detto obbligo possano essere ostacolati da norme nazionali di natura legislativa o giurisprudenziale (sentenza del 5 aprile 2016, PFE, C‑689/13, EU:C:2016:199, punto 34).
71 Nel caso di specie, sebbene la decisione della Kúria si limiti alla sola dichiarazione di illegittimità della domanda di pronuncia pregiudiziale iniziale e non annulli la decisione contenente tale domanda né imponga al giudice del rinvio di revocare detta domanda e di proseguire il procedimento principale, la Kúria (Corte suprema), effettuando un controllo di legittimità della stessa domanda alla luce dell’articolo 490 del codice di procedura penale, ha proceduto, come altresì rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, a un controllo della domanda di pronuncia pregiudiziale iniziale, che è simile a quello esercitato dalla Corte per determinare se una domanda di pronuncia pregiudiziale sia ricevibile.
72 Sebbene l’articolo 267 TFUE non osti a che una decisione di rinvio sia oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto interno, una decisione di un organo giurisdizionale supremo, con la quale una domanda di pronuncia pregiudiziale è dichiarata illegittima per il motivo che le questioni poste non sono rilevanti e necessarie ai fini della soluzione della controversia principale, è incompatibile con detto articolo, poiché la valutazione di tali elementi rientra nella competenza esclusiva della Corte a statuire sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali, come risulta dalla giurisprudenza di quest’ultima richiamata ai punti 60 e 61 della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Cartesio, C‑210/06, EU:C:2008:723, punti da 93 a 96).
73 Inoltre, come anche rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, l’efficacia del diritto dell’Unione rischierebbe di essere compromessa se l’esito di un ricorso dinanzi al più alto organo giurisdizionale nazionale potesse avere l’effetto di dissuadere il giudice nazionale, investito di una controversia disciplinata dal diritto dell’Unione, dall’esercitare la facoltà, attribuitagli dall’articolo 267 TFUE, di sottoporre alla Corte le questioni vertenti sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, al fine di consentirgli di giudicare se una norma nazionale sia o meno compatibile con quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2010, Melki e Abdeli, C‑188/10 e C‑189/10, EU:C:2010:363, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
74 Infatti, sebbene la Kúria (Corte Suprema) non abbia imposto al giudice del rinvio di revocare la domanda di pronuncia pregiudiziale iniziale, resta il fatto che, con la sua decisione, detto giudice supremo ha considerato tale domanda illegittima. Orbene, una siffatta constatazione di illegittimità è idonea a compromettere sia l’autorità delle risposte che la Corte fornirà al giudice del rinvio sia la decisione che quest’ultimo emetterà alla luce di tali risposte.
75 Inoltre, detta decisione della Kúria (Corte Suprema) può indurre gli organi giurisdizionali ungheresi ad astenersi dal sollevare questioni pregiudiziali alla Corte, e ciò al fine di evitare che le loro domande di pronuncia pregiudiziale siano contestate da una delle parti sulla base di detta decisione o siano oggetto di un’impugnazione nell’interesse della legge.
76 Va rammentato, in proposito, che, per quanto concerne il meccanismo del rinvio pregiudiziale, «la vigilanza dei singoli interessati alla salvaguardia dei loro diritti costituisce un efficace controllo che si aggiunge a quello che gli articoli [258 TFUE e 259 TFUE] affidano alla diligenza della Commissione europea e degli Stati membri» (sentenza del 5 febbraio 1963, van Gend & Loos, 26/62, EU:C:1963:1, pag. 25). Limitazioni all’esercizio da parte dei giudici nazionali della competenza loro conferita dall’articolo 267 TFUE avrebbero l’effetto di restringere la tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione.
77 Pertanto, la decisione della Kúria lede le prerogative riconosciute ai giudici nazionali dall’articolo 267 TFUE e, di conseguenza, l’efficace cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali posta in essere dal meccanismo del rinvio pregiudiziale (v., per analogia, sentenza del 5 luglio 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, punto 25).
78 Per quanto concerne, in secondo luogo, la questione se il principio del primato del diritto dell’Unione imponga al giudice nazionale che abbia presentato alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale dichiarata illegittima dal giudice supremo dello Stato membro interessato, senza tuttavia pregiudicare gli effetti giuridici della sua decisione di rinvio pregiudiziale, di non tener conto di una siffatta decisione dell’organo giurisdizionale supremo, va ricordato, sotto un primo profilo, che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, il principio del primato del diritto dell’Unione sancisce la preminenza del diritto dell’Unione sul diritto degli Stati membri. Tale principio impone pertanto a tutti gli organi degli Stati membri di dare piena efficacia alle diverse norme dell’Unione, dato che il diritto degli Stati membri non può pregiudicare l’effetto riconosciuto a tali diverse norme sul territorio di detti Stati (sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 244 e giurisprudenza ivi citata).
79 In tal senso, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, il fatto che uno Stato membro invochi disposizioni di diritto nazionale, quand’anche di rango costituzionale, non può pregiudicare l’unità e l’efficacia del diritto dell’Unione. Infatti, conformemente a giurisprudenza consolidata, gli effetti derivanti dal principio del primato del diritto dell’Unione si impongono a tutti gli organi di uno Stato membro, senza che, in particolare, le disposizioni interne relative alla ripartizione delle competenze giurisdizionali, ivi comprese quelle di rango costituzionale, possano opporvisi (sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 245 e giurisprudenza ivi citata).
80 Sotto un secondo profilo, come risulta da giurisprudenza costante, una disposizione di diritto nazionale che impedisce l’attuazione della procedura di cui all’articolo 267 TFUE deve essere disapplicata senza che il giudice interessato debba chiederne o attenderne la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale [sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 141 e giurisprudenza ivi citata].
81 Ne consegue che il principio del primato del diritto dell’Unione impone a un giudice di grado inferiore di annullare una decisione del giudice supremo dello Stato membro interessato se ritiene che quest’ultima violi le prerogative riconosciutegli dall’articolo 267 TFUE e, di conseguenza, l’efficacia della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dal meccanismo del rinvio pregiudiziale. Occorre precisare che, in considerazione della portata di tali prerogative, nessun motivo a sostegno del mantenimento di tale decisione può derivare dalla circostanza eventuale che, nella sua decisione sulla domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte constati l’irricevibilità, in tutto o in parte, delle questioni pregiudiziali sottopostele da detto giudice di grado inferiore.
82 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla quarta questione dichiarando, da un lato, che l’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il giudice supremo di uno Stato membro constati, a seguito di un’impugnazione nell’interesse della legge, l’illegittimità di una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte da un giudice di grado inferiore ai sensi di tale disposizione, per il motivo che le questioni poste non sono rilevanti e necessarie ai fini della soluzione del procedimento principale, senza tuttavia pregiudicare gli effetti giuridici della decisione contenente tale domanda, e, dall’altro lato, che il principio del primato del diritto dell’Unione impone a detto giudice di grado inferiore di annullare siffatta decisione del giudice supremo nazionale.
Sulla quinta questione
83 Con la sua quinta questione, che occorre esaminare in secondo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 47 della Carta e l’articolo 267 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a che un procedimento disciplinare sia avviato contro un giudice nazionale per il motivo che quest’ultimo ha sottoposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi di detto articolo 267.
Sulla ricevibilità
84 Il governo ungherese e la Commissione eccepiscono l’irricevibilità della quinta questione. Tale governo fa valere, in sostanza, che il procedimento disciplinare avviato contro il giudice del rinvio, ma che è stato successivamente revocato e chiuso, è irrilevante, in quanto i suoi effetti sulla funzione giudicante del giudice del rinvio non possono essere determinati. Quanto alla Commissione, essa afferma, in sostanza, che detta questione è irrilevante ai fini della soluzione del procedimento principale e che, in ogni caso, il giudice del rinvio non ha fornito alcuna informazione in merito all’incidenza dell’avvio del procedimento disciplinare sulla prosecuzione del procedimento penale di cui è investito.
85 Al riguardo, e alla luce della giurisprudenza già richiamata ai punti 60 e 61 della presente sentenza, è importante sottolineare che, nella sua risposta del 10 dicembre 2019 alla richiesta di informazioni inviatagli dalla Corte, il giudice del rinvio ha precisato che, nonostante la revoca del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti, la sua questione rimaneva pertinente, poiché i suoi interrogativi risultavano dal fatto stesso che un procedimento disciplinare potesse essere avviato in circostanze del genere ed erano quindi indipendenti dalla prosecuzione di tale procedimento.
86 Inoltre, va constatato che la quarta e la quinta questione pregiudiziale sono strettamente collegate. Infatti, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale integrativa emerge che è a causa della decisione della Kúria che ha dichiarato illegittima la domanda di pronuncia pregiudiziale iniziale che il presidente della Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) ha adottato l’atto di avvio di un procedimento disciplinare contro il giudice del rinvio. Pertanto, con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se esso potrà astenersi dal conformarsi alla decisione della Kúria quando si pronuncerà nel merito del procedimento principale, senza dover temere, così facendo, che il procedimento disciplinare cui è stato sottoposto, basato sulla decisione della Kúria, venga riattivato.
87 Di conseguenza, come nell’ambito della quarta questione, il giudice del rinvio si trova di fronte ad un ostacolo procedurale, derivante da un’applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, che deve eliminare prima di poter dirimere la controversia principale senza interferenze esterne e quindi, conformemente all’articolo 47 della Carta, in piena indipendenza [v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Statuto dei giudici di pace italiani), C‑658/18, EU:C:2020:572, punto 46 e giurisprudenza ivi citata]. Infatti, esso si interroga sulle condizioni di prosecuzione del procedimento principale a seguito della decisione della Kúria che ha dichiarato illegittima la domanda di pronuncia pregiudiziale iniziale e che è servita anche come motivo per avviare un procedimento disciplinare nei suoi confronti. In questo, la causa in esame si distingue da quelle che hanno dato luogo alla sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny (C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234), nelle quali i giudici del rinvio interessati non avrebbero necessitato delle risposte alle questioni di interpretazione del diritto dell’Unione sottoposte alla Corte per risolvere questioni procedurali di diritto nazionale prima di poter statuire nel merito delle controversie di cui erano investiti.
88 Ne consegue che la quinta questione è ricevibile.
Nel merito
89 Va osservato, in via preliminare, che la quinta questione riguarda l’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 267 TFUE. Tuttavia, dalla motivazione della decisione di rinvio emerge che, come già rilevato, in sostanza, ai punti 86 e 87 della presente sentenza, tale questione si pone in relazione a una difficoltà procedurale, che deve essere risolta prima di poter statuire nel merito della controversia principale e che mette in discussione le competenze del giudice del rinvio nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE. Pertanto, si deve esaminare la quinta questione solo alla luce dell’articolo 267 TFUE.
90 In proposito, e alla luce della giurisprudenza della Corte richiamata ai punti da 68 a 70 e 72 della presente sentenza, occorre sottolineare che quest’ultima ha già dichiarato che non possono essere ammesse disposizioni nazionali dalle quali derivi per i giudici nazionali il rischio di esporsi a procedimenti disciplinari per il fatto di aver adito la Corte mediante un rinvio pregiudiziale. Infatti, la mera prospettiva di essere esposti a procedimenti del genere per il fatto di aver presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale o di aver deciso di mantenerla in seguito è tale da pregiudicare l’esercizio effettivo, da parte dei giudici nazionali interessati, della facoltà di adire la Corte e delle funzioni di giudice incaricato dell’applicazione del diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenze del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 58 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 227].
91 Il fatto, per tali giudici, di non essere esposti a procedimenti o a sanzioni disciplinari per aver esercitato una tale facoltà di adire la Corte in via pregiudiziale, la quale rientra nella loro esclusiva competenza, costituisce del resto una garanzia inerente alla loro indipendenza, indipendenza che è, in particolare, essenziale per il buon funzionamento del sistema di cooperazione giudiziaria costituito dal meccanismo del rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).
92 Inoltre, va rilevato che un procedimento disciplinare avviato per il fatto che un giudice nazionale ha deciso di adire la Corte in via pregiudiziale è idoneo a dissuadere tutti i giudici nazionali dal presentare tali domande, il che potrebbe compromettere l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione.
93 Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un procedimento disciplinare sia avviato contro un giudice nazionale per il fatto che quest’ultimo ha presentato alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi di tale disposizione.
Sulla prima questione
Sulla ricevibilità
94 Secondo il governo ungherese, il procedimento principale, come constatato dalla Kúria (Corte suprema), è un procedimento la cui valutazione è semplice in fatto e in diritto e che, fondamentalmente, non richiede un’interpretazione del diritto dell’Unione. Facendo riferimento alla decisione della Kúria, detto governo sostiene, in linea generale, che dal procedimento penale principale non emerge alcun fatto o circostanza che consenta di concludere che esiste una violazione delle disposizioni che disciplinano l’utilizzo delle lingue nel corso di tale procedimento o un inadempimento da parte delle autorità incaricate del caso e da cui il giudice del rinvio avrebbe potuto dedurre la necessità di un’interpretazione del diritto dell’Unione. Poiché, nel procedimento principale, non si porrebbe in concreto alcun problema reale riguardo alla qualità dell’interpretazione, la prima parte di tale questione avrebbe carattere ipotetico e, di conseguenza, non sarebbe necessario né possibile per la Corte rispondervi. Analogamente, una risposta alla seconda parte di tale questione non sarebbe nemmeno necessaria alla luce dei fatti del procedimento principale, dato che, secondo detto governo, è possibile constatare, sulla base dei fatti accertati dalla Kúria (Corte suprema) a partire dal fascicolo dell’inchiesta, che l’imputato ha compreso le accuse a suo carico.
95 In proposito, e alla luce della giurisprudenza della Corte citata ai punti 60 e 61 della presente sentenza, occorre rilevare che il giudice del rinvio espone chiaramente, nella domanda di pronuncia pregiudiziale iniziale, le circostanze in cui ha deciso di porre tale questione e i motivi corrispondenti. Infatti, come risulta dai punti da 25 a 28 della presente sentenza, il procedimento principale riguarda un procedimento penale in contumacia avviato contro un cittadino svedese nato in Turchia, che è perseguito per un’infrazione alla legislazione ungherese in materia di armi da fuoco e di munizioni, al termine di un’indagine durante la quale è stato interrogato dai servizi di polizia in presenza di un interprete di lingua svedese, ma senza l’assistenza di un avvocato, nonostante si trattasse dell’audizione nel corso della quale gli era stato comunicato di essere sospettato di aver commesso infrazioni a detta legislazione nazionale. Pertanto, la controversia principale presenta un collegamento evidente con le disposizioni delle direttive 2010/64 e 2012/13 sulle quali verte la prima questione.
96 Inoltre, per quanto concerne l’argomento del governo ungherese secondo cui il procedimento principale è un procedimento la cui valutazione è semplice in fatto e in diritto e che, di conseguenza, non richiede un’interpretazione del diritto dell’Unione da parte della Corte, cosicché il rinvio pregiudiziale non era necessario, è sufficiente, da un lato, ricordare, come risulta dalla giurisprudenza della Corte citata al punto 60 della presente sentenza, che spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Dall’altro, una circostanza del genere non può impedire a un giudice nazionale di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale e non sortisce l’effetto di rendere irricevibile la questione in tal modo sollevata (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, C‑383/19, EU:C:2021:337, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
97 Di conseguenza, occorre constatare che la prima questione è ricevibile.
Nel merito
98 Va rilevato, in via preliminare, che la prima questione si riferisce all’articolo 6, paragrafo 1, TUE. Tuttavia, a parte un riferimento generale all’applicabilità della Carta, tale disposizione non avvalora il ragionamento del giudice del rinvio, quale risulta dalla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale iniziale. Si tratta, inoltre, di una disposizione di carattere generale con cui l’Unione riconosce che la Carta ha lo stesso valore giuridico dei trattati, che precisa che le disposizioni della Carta non ampliano in alcun modo le competenze dell’Unione quali definite nei trattati e che fornisce precisazioni sul metodo di interpretazione dei diritti, delle libertà e dei principi enunciati in quest’ultima. In tali circostanze, detta disposizione è irrilevante ai fini dell’analisi della prima questione.
99 Tuttavia, secondo la giurisprudenza costante della Corte, quest’ultima può essere condotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la sua questione (sentenza del 7 agosto 2018, Smith, C‑122/17, EU:C:2018:631, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
100 Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta, ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Inoltre, l’articolo 48, paragrafo 2, della Carta enuncia che il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
101 Va affermato, al riguardo, che l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta precisa che, laddove quest’ultima contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli loro conferiti da detta convenzione. Orbene, come risulta dalle spiegazioni relative all’articolo 48 della Carta, che, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma TUE e all’articolo 52, paragrafo 7, della Carta, devono essere prese in considerazione ai fini dell’interpretazione di quest’ultima, tale articolo 48 corrisponde all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della CEDU. La Corte deve, pertanto, sincerarsi che l’interpretazione da essa fornita dell’articolo 48 della Carta assicuri un livello di protezione che non violi quello garantito all’articolo 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Gambino e Hyka, C‑38/18, EU:C:2019:628, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
102 In tali circostanze, con la prima parte della sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5 della direttiva 2010/64 debba essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di istituire un registro di traduttori e di interpreti indipendenti o di assicurarsi che l’adeguatezza della qualità dell’interpretazione fornita in un procedimento giudiziario possa essere oggetto di controllo.
103 Va osservato, in proposito, che l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/64 stabilisce che «gli Stati membri si impegnano a istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati».
104 Conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [sentenze del 2 settembre 2015, Surmačs, C‑127/14, EU:C:2015:522, punto 28, e del 16 novembre 2016, DHL Express (Austria), C‑2/15, EU:C:2016:880, punto 19].
105 Dalla formulazione stessa di detta disposizione, che utilizza il verbo «impegnarsi», emerge che la creazione di un registro di traduttori o di interpreti indipendenti e debitamente qualificati costituisce più un requisito di carattere programmatico che un obbligo di risultato, che, peraltro, è privo di per sé di qualsiasi efficacia diretta.
106 Tale interpretazione letterale è avvalorata dal contesto in cui si inserisce detta disposizione e dagli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2010/64.
107 Ai sensi del considerando 12 di tale direttiva, quest’ultima stabilisce norme minime comuni da applicare nell’ambito dell’interpretazione e della traduzione nei procedimenti penali.
108 Siffatte norme, in base al considerando 17 di detta direttiva, dovrebbero garantire un’assistenza linguistica gratuita e adeguata, al fine di consentire agli indagati o agli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale di esercitare appieno i loro diritti della difesa e per garantire l’equità del procedimento.
109 Per quanto concerne la qualità dell’interpretazione e della traduzione, il considerando 24 della direttiva 2010/64 sottolinea che gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che essa possa essere oggetto di controllo quando le autorità competenti sono state informate in un determinato caso di una mancanza al riguardo. Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2010/64 dispone che gli Stati membri adottano misure atte a garantire che l’interpretazione e la traduzione fornite rispettino la qualità richiesta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, di quest’ultima, il quale precisa che l’interpretazione dev’essere «di qualità sufficiente a tutelare l’equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa».
110 Da tali disposizioni e da tali considerando emerge, indipendentemente dalle concrete modalità di applicazione dell’articolo 5 della direttiva 2010/64, che quest’ultima impone agli Stati membri di adottare «misure» volte ad assicurare la «qualità sufficiente» dell’interpretazione, in modo da garantire, da un lato, che gli interessati siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e, dall’altro, la buona amministrazione della giustizia. In proposito, la creazione di un registro di traduttori o di interpreti indipendenti costituisce uno dei mezzi che possono contribuire alla realizzazione di tale obiettivo. Sebbene l’istituzione di un siffatto registro non possa quindi essere considerata imposta agli Stati membri da detta direttiva, resta cionondimeno il fatto che l’articolo 5, paragrafo 1, di quest’ultima prevede, in modo sufficientemente preciso e incondizionato per essere invocato da un imputato e applicato dal giudice nazionale, che gli Stati membri adottino misure concrete per garantire la qualità dell’interpretazione e della traduzione fornite, per disporre, a tal fine, di servizi adeguati e per facilitare un accesso efficace a tali servizi.
111 L’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2010/64 stabilisce, al riguardo, in modo incondizionato e preciso, che gli Stati membri assicurano che, secondo le procedure della legislazione nazionale, gli indagati o gli imputati abbiano «la possibilità di contestare la qualità dell’interpretazione in quanto insufficiente a tutelare l’equità del procedimento».
112 Cionondimeno, una possibilità del genere non dispensa tuttavia gli Stati membri dal loro obbligo, previsto all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2010/64, letto in combinato disposto, tra l’altro, con l’articolo 2, paragrafo 8, di quest’ultima, di adottare «misure» atte a garantire che l’interpretazione fornita sia di «qualità sufficiente», in particolare in mancanza di un registro di traduttori o di interpreti indipendenti.
113 In proposito, il rispetto dei requisiti relativi al processo equo significa garantire che l’accusato sia a conoscenza degli addebiti contestatigli e possa difendersi (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2015, Covaci, C‑216/14, EU:C:2015:686, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). L’obbligo delle autorità competenti non si limita quindi alla nomina di un interprete. Ad esse incombe inoltre l’obbligo, se ne viene fatta richiesta in un caso concreto, di esercitare un controllo sulla qualità dell’interpretazione fornita (v., in tal senso, Corte EDU, 18 ottobre 2006, Hermi c. Italia, CE:ECHR:2006:1018JUD001811402, § 70).
114 Infatti, il mancato esame, da parte dei giudici nazionali, di accuse relative a prestazioni inadeguate di un interprete può comportare una violazione dei diritti della difesa (v., in tal senso, Corte EDU, 24 giugno 2019, Knox c. Italia, CE:ECHR:2019:0124JUD007657713, §§ 182 e 186).
115 Pertanto, per assicurarsi che l’indagato o l’imputato che non parla e non comprende la lingua del procedimento penale sia stato tuttavia correttamente informato delle accuse a suo carico, i giudici nazionali devono verificare se egli abbia beneficiato di un’interpretazione di «qualità sufficiente» per comprendere l’accusa a suo carico, e ciò al fine di garantire l’equità del procedimento. Per consentire ai giudici nazionali di procedere a detta verifica, tali giudici devono avere accesso in particolare alle informazioni relative alla procedura di selezione e di nomina dei traduttori e degli interpreti indipendenti.
116 Nella fattispecie, dagli atti sottoposti alla Corte risulta che non esiste in Ungheria alcun registro di traduttori o di interpreti indipendenti. Il giudice del rinvio afferma che, a causa di carenze della normativa nazionale, è in pratica impossibile garantire agli indagati e agli imputati la qualità dell’interpretazione fornita. Il governo ungherese sostiene, tuttavia, che la normativa nazionale che disciplina l’attività di interpreti e di traduttori professionisti nonché le norme di procedura penale consentono a chiunque non conosca la lingua ungherese di beneficiare di un’assistenza linguistica che soddisfi i requisiti di un procedimento equo. A prescindere dalle considerazioni relative al diritto nazionale, spetta al giudice del rinvio effettuare una valutazione concreta e precisa degli elementi del procedimento principale, al fine di verificare che l’interpretazione fornita all’interessato nell’ambito di tale procedimento sia stata di qualità sufficiente, tenuto conto dei requisiti derivanti dalla direttiva 2010/64, per consentire a tale persona di essere a conoscenza dei motivi del suo arresto o delle accuse a suo carico e di essere così posta in grado di esercitare i suoi diritti della difesa.
117 Di conseguenza, l’articolo 5 della direttiva 2010/64 deve essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di adottare misure concrete atte a garantire che la qualità dell’interpretazione e delle traduzioni fornite sia sufficiente, affinché l’indagato o l’imputato comprenda l’accusa formulata a suo carico e tale interpretazione possa essere oggetto di controllo da parte dei giudici nazionali.
118 La seconda parte della prima questione pregiudiziale intende chiarire se, in mancanza di un siffatto registro o di un altro metodo di controllo dell’adeguatezza della qualità dell’interpretazione e qualora sia impossibile stabilire se l’indagato o l’imputato sia stato informato dei sospetti o dell’accusa a suo carico, l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13, letti alla luce dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla prosecuzione del procedimento in contumacia.
119 Detta questione si basa sulla premessa secondo cui l’assenza di misure nazionali dirette a garantire la qualità dell’interpretazione priverebbe il giudice del rinvio di mezzi che gli consentano di controllarne l’adeguatezza. Orbene, si deve ricordare che, indipendentemente dalla questione dell’esistenza di misure nazionali generali che consentano di garantire e di controllare la qualità dell’interpretazione fornita nell’ambito di procedimenti penali, spetta al giudice del rinvio effettuare una valutazione concreta e precisa degli elementi del procedimento principale, al fine di verificare che l’interpretazione fornita all’interessato nell’ambito di tale procedimento sia stata di qualità sufficiente alla luce dei requisiti derivanti dalla direttiva 2010/64.
120 In esito a tale verifica, il giudice del rinvio può giungere alla conclusione di non poter stabilire se l’interessato sia stato informato, in una lingua a lui comprensibile, dell’accusa formulata a suo carico, o perché l’interpretazione fornitagli è stata inadeguata o perché è impossibile accertare la qualità di tale interpretazione. Di conseguenza, la seconda parte della prima questione pregiudiziale deve essere intesa come volta a stabilire se l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13, letti alla luce dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che una persona sia giudicata in contumacia quando, a causa di un’interpretazione inadeguata, non è stata informata, in una lingua ad essa comprensibile, dell’accusa a suo carico, o quando è impossibile accertare la qualità dell’interpretazione fornita e quindi stabilire che tale persona sia stata informata, in una lingua ad essa comprensibile, dell’accusa a suo carico.
121 Va osservato, in proposito, che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della CEDU, ogni accusato ha diritto ad «essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico». Le garanzie offerte dall’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della CEDU si applicano ad ogni «accusato», nel significato autonomo che presenta questo termine nell’ambito della CEDU. Un’«accusa penale» si concretizza nel momento in cui a un individuo è ufficialmente notificata, dalle autorità competenti, l’accusa di aver commesso un reato, oppure nel momento in cui le azioni intraprese dalle autorità sulla base di sospetti nei suoi confronti incidono in modo sostanziale sulla sua situazione. Pertanto, in particolare, una persona che sia stata arrestata perché sospettata di aver commesso un reato può essere considerata «accusata di un reato» e chiedere la tutela dell’articolo 6 della CEDU (Corte EDU, 12 maggio 2017, Simeonovi c. Bulgaria, CE:ECHR:2017:0512JUD002198004, §§ 110 e 111).
122 Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, in materia penale, la precisa e completa informazione delle accuse nei confronti dell’accusato e, quindi, la qualificazione giuridica del fatto che un giudice potrà ritenere a suo carico sono una condizione essenziale per l’equità del processo. Il diritto di essere informati della natura e dei motivi dell’accusa deve essere considerato alla luce del diritto dell’accusato di preparare la sua difesa (Corte EDU, 25 marzo 1999, Pélissier e Sassi c. Francia, CE:ECHR:1999:0325JU002544494, §§ 52 e 54). Avvertire qualcuno di azioni giudiziarie intentate nei suoi confronti costituisce un atto giuridico talmente importante che quest’ultimo deve rispondere a requisiti formali e sostanziali atti a garantire l’esercizio effettivo dei diritti dell’imputato, e una conoscenza vaga e non ufficiale non può essere sufficiente (Corte EDU, 1° marzo 2006, Sejdovic c. Italia, CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, § 99).
123 L’equità del procedimento implica che ogni persona sia in grado di comprendere l’accusa formulata a suo carico per potersi difendere. Una persona che non parla o non comprende la lingua del procedimento penale avviato contro di essa e che non ha beneficiato di un’assistenza linguistica idonea a consentirle di comprendere le accuse nei suoi confronti non può essere considerata in grado di esercitare i suoi diritti della difesa.
124 Tale garanzia fondamentale è attuata, in particolare, dal diritto all’interpretazione previsto all’articolo 2 della direttiva 2010/64, il quale prevede, per qualsiasi interrogatorio o audizione nel corso dei procedimenti penali, che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione siano assistiti senza indugio da un interprete, nonché dal diritto alla traduzione dei documenti fondamentali di cui all’articolo 3 di tale direttiva.
125 Nel caso in cui le persone indagate o imputate siano arrestate o detenute, l’articolo 4 della direttiva 2012/13 pone a carico degli Stati membri un obbligo di fornire loro una comunicazione scritta che precisi, segnatamente, i diritti procedurali elencati all’articolo 3 di quest’ultima.
126 L’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2012/13 stabilisce altresì che gli Stati membri provvedono affinché le persone indagate o imputate ricevano la comunicazione dei loro diritti per iscritto in una lingua ad esse comprensibile. Qualora tale comunicazione dei diritti non sia disponibile nella lingua appropriata, l’indagato o l’imputato deve essere «informato dei suoi diritti oralmente in una lingua a lui comprensibile».
127 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 prevede che gli Stati membri assicurino che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni devono essere comunicate «tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa».
128 È vero che la direttiva 2012/13 non disciplina le modalità con cui l’informazione sull’accusa, prevista al suo articolo 6, deve essere comunicata all’imputato. Tuttavia, tali modalità non possono arrecare pregiudizio all’obiettivo perseguito, in particolare, dallo stesso articolo 6, che consiste, come emerge altresì dal considerando 27 di detta direttiva, nel consentire alle persone indagate o imputate per aver commesso un reato di predisporre la propria difesa e nel garantire l’equità del procedimento (sentenza del 13 giugno 2019, Moro, C‑646/17, EU:C:2019:489, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).
129 Ne consegue che le informazioni che devono essere comunicate a qualsiasi persona sospettata o accusata di aver commesso un reato, conformemente all’articolo 6 della direttiva 2012/13, devono essere fornite in una lingua che tale persona comprende, se del caso mediante un’assistenza linguistica da parte di un interprete o una traduzione scritta.
130 Tenuto conto del fatto che il diritto di essere informato dell’accusa a proprio carico è determinante per il procedimento penale nel suo insieme, la circostanza che una persona che non parla o non comprende la lingua di tale procedimento non abbia beneficiato di un’assistenza linguistica atta a consentirle di comprenderne il contenuto e di difendersi è sufficiente a privare il procedimento del suo carattere equo e a compromettere l’esercizio effettivo dei diritti della difesa.
131 È vero che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 prevede che gli Stati membri garantiscano che, al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell’accusato. Di conseguenza, detta disposizione consente che l’omessa comunicazione di tali informazioni, in particolare per il fatto che quest’ultima non è intervenuta in una lingua compresa dall’accusato, possa essere regolarizzata nel corso del processo penale.
132 Tuttavia, ne consegue altresì che il giudice penale non può, senza violare l’articolo 6 della direttiva 2012/13 nonché l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa che mira a garantire, pronunciarsi sulla fondatezza dell’accusa in assenza dell’imputato al suo processo, qualora quest’ultimo non sia stato previamente informato in una lingua a lui comprensibile dell’accusa a suo carico.
133 Pertanto, nel caso di specie, nell’ipotesi in cui, sulla base delle verifiche di fatto che spetta al giudice del rinvio realizzare, si accertasse che l’interpretazione fornita non è stata di qualità sufficiente per consentire all’imputato di comprendere i motivi del suo arresto e le accuse formulate a suo carico, una circostanza del genere sarebbe idonea ad ostacolare la prosecuzione del procedimento penale in contumacia.
134 Inoltre, poiché il diritto delle persone indagate e imputate di assistere al loro processo è sancito all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, la possibilità di organizzare il processo penale in contumacia è subordinata dal paragrafo 2 dello stesso articolo alla condizione che tali persone siano state informate, in tempo utile, dello svolgimento del processo e delle conseguenze di una mancata comparizione.
135 Infine, è vero che, ai sensi dell’articolo 9 di tale direttiva, gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati, laddove non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva, abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale che consenta di riesaminare il merito della causa. Ciò premesso, tale disposizione non può giustificare il fatto che una persona possa essere condannata in contumacia sebbene non sia stata informata dell’accusa formulata a suo carico, conformemente a quanto richiede detto articolo 8, paragrafo 2, quando tale mancata informazione risulti da un’interpretazione inadeguata e costituisca quindi una violazione di altre disposizioni del diritto dell’Unione.
136 Inoltre, nell’ipotesi in cui, nel caso di specie, sulla base delle verifiche di fatto che spetta al giudice del rinvio realizzare, dovesse risultare impossibile accertare la qualità dell’interpretazione fornita, una circostanza del genere sarebbe parimenti idonea ad ostacolare la prosecuzione del procedimento penale in contumacia. Invero, l’impossibilità di accertare la qualità dell’interpretazione fornita significa che è impossibile stabilire se l’imputato sia stato informato dei sospetti o dell’accusa formulati a suo carico. Pertanto, tutte le considerazioni relative all’ipotesi esaminata nei punti da 121 a 135 della presente sentenza, a causa del carattere determinante per l’insieme del procedimento penale del diritto di essere informato dell’accusa formulata a suo carico e del carattere fondamentale dei diritti della difesa, sono applicabili mutatis mutandis a tale seconda ipotesi.
137 Di conseguenza, l’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2010/64, l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13, letti alla luce dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, devono essere interpretati nel senso che ostano a che una persona sia giudicata in contumacia quando, a causa di un’interpretazione inadeguata, non è stata informata, in una lingua ad essa comprensibile, dell’accusa formulata a suo carico, o quando è impossibile accertare la qualità dell’interpretazione fornita e quindi stabilire che essa sia stata informata, in una lingua che comprende, dell’accusa nei suoi confronti.
138 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che:
– l’articolo 5 della direttiva 2010/64 deve essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di adottare misure concrete atte a garantire che la qualità dell’interpretazione fornita e delle traduzioni effettuate sia sufficiente affinché l’indagato o l’imputato comprenda l’accusa formulata a suo carico e tale interpretazione possa essere oggetto di controllo da parte dei giudici nazionali;
– l’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2010/64, l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13, letti alla luce dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, devono essere interpretati nel senso che ostano a che una persona sia giudicata in contumacia quando, a causa di un’interpretazione inadeguata, non è stata informata, in una lingua ad essa comprensibile, dell’accusa formulata a suo carico o quando è impossibile accertare la qualità dell’interpretazione fornita e quindi stabilire che essa sia stata informata, in una lingua che comprende, dell’accusa nei suoi confronti.
Sulla seconda e sulla terza questione
139 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio dell’indipendenza dei giudici, sancito all’articolo 19 TUE e all’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che osta al fatto che il presidente dell’OBH nomini, eludendo l’applicazione della procedura di concorso dei giudici e facendo ricorso alla nomina diretta temporanea, il presidente di un organo giurisdizionale, tenuto conto che quest’ultimo è autorizzato, in particolare, a decidere in merito all’attribuzione delle cause, ad avviare procedimenti disciplinari contro i giudici e a valutarne l’operato e, in caso affermativo, se il procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale così presieduto sia equo. Con la sua terza questione, esso chiede, in sostanza, se tale principio debba essere interpretato nel senso che osta a un sistema di retribuzione che prevede per i giudici un trattamento inferiore a quello dei pubblici ministeri della stessa categoria e che consente l’attribuzione ai giudici di premi discrezionali e, in caso affermativo, se detto principio debba essere interpretato nel senso che il diritto a un processo equo non può essere garantito in condizioni del genere.
140 Poiché la ricevibilità di tali questioni è contestata dal governo ungherese e dalla Commissione, per il motivo, in sostanza, che né l’interpretazione dell’articolo 19 TUE né quella dell’articolo 47 della Carta sono pertinenti ai fini della soluzione del procedimento principale, occorre ricordare che, come risulta dai termini stessi dell’articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» al fine di consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è investito (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
141 La Corte ha infatti ripetutamente ricordato che sia dal dettato sia dall’impianto sistematico dell’articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone, in particolare, che dinanzi ai giudici nazionali sia effettivamente pendente una controversia nell’ambito della quale ad essi è richiesta una pronunzia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
142 Nell’ambito di siffatto procedimento, deve quindi esistere tra la suddetta controversia e le disposizioni del diritto dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione un collegamento tale per cui detta interpretazione risponde ad una necessità oggettiva ai fini della decisione che dev’essere adottata dal giudice del rinvio (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).
143 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio non risulta che tra le disposizioni del diritto dell’Unione su cui vertono la seconda e la terza questione e la controversia principale esista un collegamento idoneo a rendere necessaria l’interpretazione richiesta affinché il giudice del rinvio possa, in applicazione degli insegnamenti derivanti da una siffatta interpretazione, adottare una decisione che sia necessaria al fine di statuire su tale controversia (v., per analogia, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).
144 Infatti, in primo luogo, come altresì rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 90 e 91 delle sue conclusioni, la controversia principale non riguarda in alcun modo il sistema giudiziario ungherese considerato nella sua globalità, del quale taluni aspetti avrebbero carattere tale da pregiudicare l’indipendenza dei giudici e, più specificamente, del giudice del rinvio nella sua attività di attuazione del diritto dell’Unione. In proposito, il fatto che potrebbe sussistere un collegamento materiale tra il merito della controversia principale e l’articolo 47 della Carta, se non in maniera più ampia con l’articolo 19 TUE, non è sufficiente a soddisfare il requisito della necessità, previsto all’articolo 267 TFUE. A tal fine, occorrerebbe che l’interpretazione di tali disposizioni, quale richiesta nell’ambito della seconda e della terza questione, risponda a una necessità oggettiva ai fini della soluzione, quanto al merito, della controversia principale, circostanza che non si verifica nel caso di specie.
145 In secondo luogo, sebbene la Corte abbia già dichiarato ricevibili questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione di disposizioni procedurali del diritto dell’Unione che il giudice del rinvio interessato sarebbe tenuto ad applicare per emanare la sua sentenza (v., in tal senso, sentenza del 17 febbraio 2011, Weryński, C‑283/09, EU:C:2011:85, punti 41 e 42), non è questa la portata della seconda e della terza questione sollevate nell’ambito della presente causa (v., per analogia, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 50).
146 In terzo luogo, una risposta della Corte a dette questioni non sembra neppure avere carattere tale da fornire al giudice del rinvio un’interpretazione del diritto dell’Unione che gli consenta di dirimere questioni procedurali di diritto nazionale prima di poter statuire nel merito della controversia di cui esso è investito (v., per analogia, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 51).
147 Da tutto quanto precede risulta che la seconda e la terza questione sono irricevibili.
Sulle spese
148 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il giudice supremo di uno Stato membro constati, a seguito di un’impugnazione nell’interesse della legge, l’illegittimità di una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte da un giudice di grado inferiore ai sensi di tale disposizione, per il motivo che le questioni poste non sono rilevanti e necessarie ai fini della soluzione del procedimento principale, senza tuttavia pregiudicare gli effetti giuridici della decisione contenente tale domanda. Il principio del primato del diritto dell’Unione impone a detto giudice di grado inferiore di annullare siffatta decisione del giudice supremo nazionale.
2) L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un procedimento disciplinare sia avviato contro un giudice nazionale per il fatto che quest’ultimo ha presentato alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi di tale disposizione.
3) L’articolo 5 della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di adottare misure concrete atte a garantire che la qualità dell’interpretazione fornita e delle traduzioni effettuate sia sufficiente affinché l’indagato o l’imputato comprenda l’accusa formulata a suo carico e tale interpretazione possa essere oggetto di controllo da parte dei giudici nazionali.
L’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2010/64, l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, letti alla luce dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano a che una persona sia giudicata in contumacia quando, a causa di un’interpretazione inadeguata, non è stata informata, in una lingua ad essa comprensibile, dell’accusa a suo carico, o quando è impossibile accertare la qualità dell’interpretazione fornita e quindi stabilire che tale persona sia stata informata, in una lingua ad essa comprensibile, dell’accusa a suo carico.
Firme