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Reato appropriarsi di una banca dati (Cass. 33031/18)

17 luglio 2018, Cassazione penale

E' reato l'appropriazione di una banca dati , dato che rientrano nella categoria dei beni mobili oggetto di possibile appropriazione anche i beni c.d. immateriali tutte le volte in cui gli stessi abbiano un diretto ed intrinseco valore economicamente apprezzabile.

 

CORTE DI CASSAZIONE

SEZ. VI PENALE - SENTENZA 17 luglio 2018, n.33031

Pres. Rotundo – est. Gianesini

Ritenuto in fatto

Il Difensore di F.G. ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di LECCE ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l’imputato alla pena di due anni di reclusione per il reato di cui all’art. 314 cod. pen. per essersi appropriato, nella sua qualità di amministratore unico della GESTOR e quindi di Pubblico Ufficiale, delle banche dati create nel corso del rapporto concessorio con il Comune di BRINDISI e dei relativi beni strumentali, tutti destinati invece a rimanere, per effetto della risoluzione contrattuale dichiarata con il lodo arbitrale del 23/12/2009, a vantaggio del Comune stesso senza alcun indennizzo..

Il ricorrente ha dedotto due motivi di ricorso, per violazione di legge penale sostanziale e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen.

2.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha censurato come carente, apparente ed illogica la motivazione della sentenza impugnata che si componeva di affermazioni apodittiche non rispondenti alle specifiche doglianze svolte con i motivi di appello e che aveva riportato acriticamente le motivazioni della sentenza di primo grado, in particolate sul tema della effettiva natura della banca dati che sarebbe stata oggetto di appropriazione e della appartenenza della stessa alla Pubblica amministrazione, senza considerare che si trattava di un complesso di informazioni raccolte dalla 'Gestor' nel corso della sua attività che era oggetto di una mera obbligazione di messa a disposizione del Comune e non di effettiva restituzione allo stesso una volta risolto il contratto con il lodo del 23 dicembre 2009.

2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha riproposto il tema della interversione del possesso, affermato dalla Corte nonostante mancasse qualsiasi indice esterno di utilizzazione del bene tale da dimostrare la volontà appropriativa di tenere la cosa per sé e quello della mancanza di motivazione effettiva circa la affermata sussistenza del dolo del reato a fronte sia della mancata consapevolezza della altruità della cosa sia della volontà di estromettere in modo definitivo e totale il bene dal patrimonio dell’avente diritto.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e va rigettato, con le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen. in tema di condanna alle spese processuali.

Va ricordato preliminarmente che nel caso in esame si tratta della affermata appropriazione, da parte del F. quale Amministratore Unico della Gestor Spa, di un insieme di dati e di notizie riprodotti in una documentazione materialmente apprezzabile e cioè in dischetti e simili supporti informatici e cioè di quella che la sentenza impugnata qualifica come 'banca dati' informatica contenuta appunto in appositi CD e in archivi in forma cartacea, in sé dotata di valore economico in quanto contenente l’anagrafe aggiornata dei contribuenti del Comune di Brindisi indispensabile per la prosecuzione dei Servizi Comunali relativi alla riscossione di tributi, sanzioni amministrative, locazioni ed entrate locali.

2.1 I tema che si pone, accennato peraltro in termini piuttosto generali dal ricorrente, è quello della natura della banca dati informatica come sopra descritta e cioè della qualificabilità della stessa in termini di 'bene mobile', posto che oggetto materiale del delitto di peculato è, come è noto, il denaro o, appunto, altra cosa mobile.

2.2 Già l’esame della normativa civilistica sul punto, e cioè dell’art. 812 del codice civile, permette di valutare in prima ma fondata approssimazione che la banca dati in questione, non configurandosi certamente come un bene immobile ai sensi del primo comma dell’articolo citato, va qualificata come bene mobile se non altro per esclusione, come del resto chiaramente enunciato nel secondo comma della norma civile in esame; a ciò si aggiunga che la stessa giurisprudenza civile più recente ha equiparato ai beni mobili quei beni specificamente caratterizzati dalla loro immaterialità (come quello oggetto di affermata appropriazione nel caso all’esame della Corte) che abbiano comunque un valore economicamente apprezzabile quali le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata (si veda in proposito, Cass. Civ. Sez. 3 21/10/2009 n. 22361, Rv 610613-01, per l’equiparazione, appunto, di beni immateriali ai beni mobili in ragione del valore patrimoniale oggettivo rivestito dai primi).

2.3 Alle considerazioni sopra svolte, già di per sé sufficienti per affermare l’equiparazione ai beni mobili di quelli c.d. immateriali quali la Banca dati informatica sopra ricordata, si aggiungono poi quelle derivanti dall’indubbio rilievo economico che quest’ultima rivestiva per il Comune di BRINDISI posto che, come osservato dalla motivazione della sentenza impugnata, la restituzione della Banca dati al Comune stesso, alla conclusione del rapporto con la GESTOR Spa, era stata espressamente pattuita nel contratto di concessione, in evidente riconoscimento del primario rilievo economico e patrimoniale della stessa per la prosecuzione della attività di riscossione tributi dell’Ente pubblico.

2.4 Sulla base, conclusivamente, delle considerazioni sopra svolte, sembra possibile affermare che, in tema di oggetto materiale del reato di cui all’art. 314 cod. pen., rientrano nella categoria dei beni mobili oggetto di possibile appropriazione da parte del Pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio anche i beni c.d. immateriali tutte le volte in cui gli stessi abbiano un diretto ed intrinseco valore economicamente apprezzabile.

Il secondo tema introdotto con il rimo motivo di ricorso è quello della (contestata) altruità della cosa e cioè della Banca dati oggetto di affermata appropriazione; si dice, da parte del ricorrente che i dati informatici erano stati raccolti direttamente dalla GESTOR nel corso della attività di quest’ultima svolta in regime di concessione e che gli stessi erano tutt’al più oggetto di una semplice obbligazione di messa a disposizione e non di vera e propria restituzione.

3.1 In realtà, come ha correttamente osservato la Corte, il carattere di altruità della Banca dati in questione è chiaramente deducibile dal contenuto dell’art. 18 della Convenzione tra la GESTOR e il Comune di BRINDISI che, letto nella sua interezza, non solo sanciva che i dati informatici, in caso di risoluzione della Convenzione stessa, sarebbero 'rimasti a vantaggio' del Comune ma aggiungeva, nel suo secondo enunciato, che i dati stessi 'si apparterranno alla Amministrazione senza compenso alcuno'.

3.2 Quindi, anche il possibile (ma del tutto ipotetico) dubbio che si sarebbe potuto nutrire sulla base del (in qualche modo equivoco) enunciato di cui al primo comma resta completamente fugato dal contenuto precettivo del secondo, che attribuisce senza dubbio la proprietà dei beni immateriali in questione al Comune di BRINDISI e impone quindi al concessionario, in caso di risoluzione del rapporto concessorio, un vero e proprio obbligo di restituzione di cosa appartenuta sin dall’inizio del rapporto, per quanto qui di diretto interesse, alla Pubblica amministrazione.

I temi proposti con il secondo motivo di ricorso quello della mancanza della c.d. 'interversione nel possesso' e del dolo, sono del pari del tutto infondati.

4.1 Quanto alla prima prospettazione critica, che attiene specificamente alla questione della appropriazione, resta incontestato l’impianto giustificatorio sviluppato dalla Corte territoriale che ha adeguatamente osservato come, di fronte ad un chiaro obbligo di restituzione dei dati informatici più volte ricordati a seguito della risoluzione della convenzione con il Comune di BRINDISI, l’imputato non abbia materialmente restituito, nelle forme debite, l’archivio dei dati e delle notizie raccolte nemmeno dopo aver personalmente ed effettivamente preso atto del contenuto del lodo arbitrale di risoluzione (che già ribadiva l’obbligo di consegna al Comune indicato nell’art. 18 delle convenzione concessoria) e dopo aver personalmente ricevuto, il mese successivo, sia il lodo arbitrale munito di esecutorietà sia un atto di messa in mora, così che del tutto conseguentemente e motivatamente la Corte ha ritenuto sussistente l’elemento materiale della appropriazione e della avvenuta interversione del possesso.

4.2 La seconda prospettazione, poi, quella relativa alla affermata mancanza di dolo, è direttamente conseguente, nello sviluppo della giustificazione data dalla Corte, alle considerazioni svolte al numero che precede; chiarito che l’elemento soggettivo del reato di peculato resta realizzato dal mero dolo generico e cioè dalla coscienza e volontà di appropriarsi della cosa mobile appartenente (in questo caso) alla Pubblica amministrazione, va osservato che, per le ragioni già sviluppate più sopra e richiamate dalla motivazione della sentenza impugnata, l’imputato era pienamente conscio, per un verso della appartenenza al Comune di BRINDISI della Banca dati di cui s’è detto, per l’altro dell’obbligo di restituzione che gli incombeva a seguito della risoluzione del rapporto concessorio e degli atti conseguenti che gli erano stati notificati e che sono stati sopra ricordati, così che la certa, mancata restituzione della cosa deve necessariamente farsi risalire ad un atteggiamento di volontaria appropriazione della banca dati in questione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali