Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Articoli

Diritto di cronaca vs. presunzione di innocenza e giusto processo?

5 febbraio 2016, Nicola Canestrini

"It is of primary importance that public statements do not prejudice a defendant's right to a fair trial. The public interest in a fair trial is fundamental and can override other important principles such as open justice and freedom of expression" (Media Protocol for Prosecutors, Crown Law, July, 1st, 2013)

"Non può tacersi che nell'attuale società mediatica l'opinione pubblica tende ad assumere come veri i fatti rappresentati dai media, se non immediatamente contestati: la verità mediatica, cioè quella raccontata dai media, si sovrappone, infatti, alla verità storica e si fissa nella memoria collettiva (..)". (Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 6827/14)

"Oggi lo scarto tra processo mediatico e penale sta creando fratture gravi. L'accusa apre un dialogo tra con la stampa e la cosiddetta "gente". Fino a che il pm, anziché intessere il dialogo con i protagonisti del processo e lo fa con i media e con la gente, si allargherà sempre di più un nucleo opaco. Non si può approfittare della lunghezza delle indagini preliminari e dell?ipotesi di accusa che si incista nella pubblica opinione." (Giovanni Canzio, Presidente di Corte d'Appello di Milano, 28 novembre 2014)

Il giornalista (..) rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione di non colpevolezza (e) nelle trasmissioni televisive cura che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell'evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi. (Testo unico dei doveri del giornalista, in vigore dal 3 febbraio 2016, cfr. in calce)

 ***

Interessa il tema della giustizia mediatica?

Nicola Canestirni slide interventoScarica la versione completa in formato .pdf  e guarda le slide dell'intervento di Nicola Canestrini su "Trial by media, presumption of inocence and fair trial" tenuto a Sofia al convegno annuale LEAP di Fair Trials nel marzo 2018.

L'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale prevista dagli art. 112 della Costituzione, l'indipendenza della magistratura e la soggezione dei giudici soltanto alla legge, ed il diritto di cronaca sancito dall'art. 21 della medesima Carta Costituzionale ("pietra angolare del sistema democratico") sono principi connaturati al nostro stato di diritto, caratterizzato dalla separazione tra poteri, con controllo dell'opinione pubblica sull'esercizio del potere per l'insostituibile tramite dei mezzi di informazione.

Detti principi vanno peraltro coordinati con altri beni giuridici tutelati dalla nostra Costituzione come dalle primarie convenzioni internazionali che sanciscono diritti fondamentali; nella pratica, si pone il problema del conflitto fra il diritto di cronaca ed il principio di presunzione di innocenza.

Si pensi alla pratica delle forze di polizia (ma non solo delle forze di polizia) di fare conferenze stampa, presentando ipotesi investigative come se fossero sentenze definitive, fornendo particolari e foto degli arrestati, senza alcun contraddittorio con le difese, che nella migliore delle ipotesi vengono interpellate nei giorni successivi, dovendo affrontare una opinione pubblica prevenuta, e senza aver nemmeno visto tutti gli atti.

Dette notizie sono purtroppo troppo spesso recepite acriticamente da parte degli operatori dell'informazione, ridotti a megafoni della ipotesi investigativa, senza che i giornalisti esercitino alcun controllo critico delle affermazioni.

Detta pratica, spesso giustificata in nome del diritto di cronaca (che notoriamente discende dall'articolo 21 Grundnorm) non trova, a ben vedere, "automatica" copertura costituzionale né da parte della convenzioni internazionali.

In conformità a una giurisprudenza più che consolidata della Suprema Corte, a partire dal noto arresto del 18 ottobre 1984, n. 5259, per considerare la divulgazione di notizie lesive dell'onore lecita espressione del diritto di cronaca ed escludere la responsabilità civile per diffamazione, devono ricorrere tre condizioni consistenti:

a) nella verità oggettiva (o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (o ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false: principi sintetizzati nella formula secondo cui "il testo va letto nel contesto", il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio (Cass. sez. III, 14-10-2008, n. 25157);

b) nella sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, vale a dire nella c.d. pertinenza (ex multis: Cass. n. 5146/2001; Cass. 18.10.1984, n. 5259; Cass. n. 15999/2001; Cass. 15.12.2004, n. 23366);

c) nella forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, e cioè nella c.d. continenza, posto che lo scritto non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire; deve essere improntato a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio; deve essere redatto nel rispetto di quel minimo di dignità cui ha pur sempre diritto anche la più riprovevole delle persone (Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259).

In sostanza soltanto la correlazione rigorosa tra fatto e notizia dello stesso soddisfa l'interesse pubblico all'informazione, che è la ratio dell'art. 21 della Cost., di cui il diritto di cronaca è estrinsecazione, riportando l'azione nell'ambito dell'operatività dell'art. 51 cod. pen. e rendendo la condotta non punibile nel concorso degli altri due requisiti della continenza e pertinenza.

Invero il potere-dovere di raccontare e diffondere a mezzo stampa notizie e commenti, quale essenziale estrinsecazione del diritto di libertà di informazione e di pensiero, incontra limiti in altri diritti e interessi fondamentali della persona, come l'onore e la reputazione, anch'essi costituzionalmente protetti dagli artt. 2 e 3 Cost. dovendo peraltro, in materia di cronaca giudiziaria, confrontarsi anche con il presidio costituzionale della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Costituzione (cfr. testualmente, Cassazione civile - Sezione terza - sentenza 16 giugno - 20 luglio 2010, n. 16917, Ricorrente Vespa) .

In tale ordine concettuale la giurisprudenza anche penale della Corte di Cassazione è costante nel sottolineare il particolare rigore con cui deve essere valutata la prima delle condizioni sopra indicate, precisando che la verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti di sorta, dovendo il limite della verità essere restrittivamente inteso (v. Cass. pen sez. V, 3.6.98, Pendinelli; sez. V, 21.6.97, Montanelli, n. 6018).

L'esimente, anche putativa, del diritto di cronaca giudiziaria di cui all'art. 51 cod. pen., va, dunque, esclusa allorché manchi la necessaria correlazione tra fatto narrato e fatto accaduto, il che implica l'assolvimento dell'obbligo di verifica della notizia e, quindi, l'assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto esposto, nonché il rigoroso obbligo di rappresentare gli avvenimenti quali sono, senza alterazioni o travisamenti di sorta, risultando inaccettabili i valori sostitutivi, quale quello della verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di innocenza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi (Cass. pen., Sez. V, 14/02/2005, n. 12859; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 17/07/2007, n. 15887).

Il punto è che i rapporti fra giustizia ed informazione necessitano di un ragionevole bilanciamento di valori.

Il processo è infatti un insieme molto complesso e molto sofisticato, caratterizzato da precise regole che l'azione indiscriminata dei mezzi di informazione sovente fa andare in frantumi.

La fase investigativa, quella che culmina nelle conferenze stampa "spettacolo", è appunto solo una fase del processo, che solo cronologicamente precede le altre fasi: non è affatto la più importante delle fasi processuali.

E' infatti il dibattimento il luogo della formazione della prova, il momento del convincimento del giudice, è il dibattimento il luogo del contraddittorio, delle deposizioni dei testi che dovranno rispondere ad entrambe le parti processuali, è il dibattimento che con la sua pubblicità garantisce un processo equo.

La fase investigativa deve poter ipotizzare, supporre, insinuare: ma solo se tali sospetti, illazioni, supposizioni reggeranno il vaglio del processo si formerà la verità processuale.

Ma i tempi della giustizia sono lunghi, e dunque la resa giornalistica dell'arresto è maggiore di quella della sentenza, che interviene a distanza di tempo rispetto al fatto reato.

E' stato efficacemente scritto che più il processo si dilata cronologicamente e più il principio della presunzione di innocenza, che trova altissimo fondamento nell'articolo 27/2 della Costituzione, tende fatalmente a sbiadire nella coscienza collettiva, influenzata da "sentenze di colpevolezza giornalistiche", alimentate da ipotesi investigative presentate come accertamento definitivo, con linguaggio poco sorvegliato e dunque percepite dalla collettività in chiave negativa, di stigmatizzazione sociale, lasciando spazio ad anticipati giudizi di reità, i quali si ripercuotono a loro volta sulla vicenda giudiziaria.

Nel processo virtuale condotto sui mezzi di informazione, l'accusato è costretto a discolparsi se vuole contrastare la deriva giustizialista.

In dubio contra reum, dunque.

A nulla sono valse le normative costituzionali o internazionali: si pensi all'articolo 111 della Costituzione che sancisce il diritto ad essere informati "riservatamente" dei motivi dell'accusa, ma anche alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il 26 aprile 1979 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha pronunciato la sentenza "Sunday Times contro Regno Unito", affermando il principio che la stampa non solo può dare informazioni sui procedimenti pendenti, purché siano rispettate talune condizioni, in particolare la presunzione d'innocenza, ma che ciò è anzi uno dei suoi compiti .

Ma la stessa Corte europea più volte statuì come l'attività di informazione dei mezzi di comunicazione di massa di autorità pubbliche rispetto a procedimenti penali in corso debba essere svolta "con tutta la discrezione e con tutto il riserbo imposti dalla presunzione di innocenza" ("with all the discretion and circumspection necessary if the presumption of innocence is to be respected" , testualmente Allenet de Ribemont vs. Francia, 10 febbraio 1995, par. 38) .

Nell'importante sentenza "Worm contro Austria", del 29 agosto 1997, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ribadito che anche i giornalisti devono rispettare la presunzione d'innocenza, quale definita dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (estrinsecazione dle diritto ad un processo equo), e che essa tutela anche le personalità pubbliche e gli uomini politici .

" public figures are entitled to the enjoyment of the guarantees of a fair trial set out in Article 6, which in criminal proceedings include the right to an impartial tribunal, on the same basis as every other person. This must be borne in mind by journalists when commenting on pending criminal proceedings since the limits of permissible comment may not extend to statements which are likely to prejudice, whether intentionally or not, the chances of a person receiving a fair trial or to undermine the confidence of the public in the role of the courts in the administration of criminal justice."

Di più: la Corte Europea ha senza mezzi termini statuito come la presunzione di innocenza costituisca uno dei requisiti per il giusto processo (fair trial), principio violato se le dichiarazioni di un pubblico ufficiale relative ad un indagato lascia intendere che egli sia colpevole prima della sentenza di condanna (Daktaras vs. Lituania, III sezione, 10 ottobre 2000, numero di registro 42095/98; la giurisprudenza della CEDU è costante nel senso di ritenere violato il processo equo fondato (anche) sulla presunzione di innocenza:

"The Court recalls that the presumption of innocence enshrined in Article 6 § 2 is one of the elements of a fair trial. It will be violated if a statement of a public official concerning a person charged with a criminal offence reflects an opinion that he is guilty before he has been proved so according to law. It suffices, even in the absence of any formal finding, that there is some reasoning to suggest that the official regards the accused as guilty (see, for example, Shuvalov v. Estonia, no. 14942/09, § 75, 29 May 2002; and,mutatis mutandis, Allenet de Ribemont v. France, no. 15175/89, § 35, 10 February 1995). .. The Court further recalls that it has found a breach of Article 6 § 2 of the Convention when prejudicial statements were made against an applicant, in the press, prior to his formal finding of guilt by persons acting as: police agents involved in the investigation (Maksim Petrov v. Russia, no. 23185/03, 6 November 2012), high-ranking police officers (Dovzhenko v. Ukraine, no. 36650/03, 12 January 2012; Allenet de Ribemont v. France, 10 February 1995, Series A no. 308), Ministers (G.C.P. v. Romania, no. 20899/03, 20 December 2011; and, Allenet de Ribemont, cited above), the Prime Minister (Konstas v. Greece, no. 53466/07, 24 May 2011), the Chairman of Parliament (Butkevicius v. Lithuania, no. 48297/99, ECHR 2002?II (extracts)), the head of the press service of the Ministry of Internal Affairs (Huseyn and Others v. Azerbaijan, nos. 35485/05, 45553/05, 35680/05 and 36085/05, 26 July 2011) and the Prosecutor General (see G.C.P., cited above; Fatullayev v. Azerbaijan, no. 40984/07, 22 April 2010; and, Butkevicius, cited above; da ultimo, cfr. CASE OF MULOSMANI v. ALBANIA, 29864/03, 8 ottobre 2013).

Del resto, nel 2003 il Consiglio d'Europa emanava una raccomandazione in tema di diffusione di notizie relative a procedimenti penali, stabilendo che tali notizie possono essere diffuse solo se le stesse non rechino pregiudizio alla presunzione di innocenza, imponendo alle forze di polizia di fornire solo "informazioni verificate" o "basate su assunti ragionevoli".

Il diritto - dovere di giudicare è dei giudici, non degli operatori di polizia giudiziaria, non dei giornalisti: se tutti gli attori di questo complesso meccanismo chiamato giustizia, in cui certamente anche l'opinione pubblica ha una sua importanza correlata all'interesse pubblico della notizia, si attenessero ai loro compiti, il risultato sarebbe un processo più giusto.

Scarica la versione completa in formato .pdf.

***

 

Nota di aggiornamento

La Corte europea dsei diritti dell'uomo (sez. V) in data 04 marzo 2010 son sentenza n. 28245 (Mokhov C. Russia; cfr. Cass. pen. 2010, 6, 2455) è intervenuta nuovamente in tema di presunzione di innocenza ribadendo i limiti entro i quali informazioni date dagli inquirenti alla stampa su un'indagine in corso sono compatibili con il rispetto del principio di non colpevolezza.

La sentenza concerne il caso di un cittadino russo arrestato nel 2000 in quanto sospettato di omicidio aggravato e di rapina. Mentre le indagini erano ancora in corso, la televisione pubblica locale aveva trasmesso un'intervista ad un agente dell'ufficio del pubblico ministero, il quale affermava che il ricorrente aveva commesso alcuni reati, tra cui, appunto, il reato di omicidio connesso a quello di rapina. La Corte regionale aveva successivamente condannato il ricorrente per i suddetti reati e, con riferimento alla lamentata violazione del principio di presunzione di innocenza avanzata da costui, essa aveva ritenuto tale violazione non sussistente in quanto alla data della trasmissione televisiva il ricorrente era già stato formalmente accusato per omicidio e rapina, cosa che, secondo il codice di procedura penale russo, non sarebbe stata possibile in assenza di prove sufficienti.

Il ricorrente si è rivolto alla Corte europea dei diritti dell'uomo lamentando la violazione degli artt. 6 ed 8 per violazione del principio di presunzione di innocenza; la Corte ha riqualificato la doglianza secondo l'art. 6, § 2, della Convenzione.

Il Governo resistente ha eccepito che le informazioni fornite pubblicamente dall'investigatore non potevano essere considerate diffamatorie, dal momento che il soggetto era già stato accusato sulla base di prove ritenute sufficienti ed inoltre era stato successivamente condannato con sentenza definitiva per i medesimi fatti.

La Corte ha innanzitutto riaffermato che l'art. 6, § 2, mira ad impedire l'erosione del principio di equità del processo a causa di affermazioni circa la colpevolezza dell'indagato esternate prima che costui sia effettivamente riconosciuto colpevole a seguito di un processo. Il principio si applica non solo al tribunale competente a giudicare, ma anche agli investigatori, i quali indurrebbero il pubblico a ritenere il soggetto colpevole esprimendo un giudizio anticipato rispetto alla pronuncia del tribunale.

La Corte, fedele alla propria giurisprudenza, precisa che è indispensabile la distinzione tra l'affermazione secondo cui un soggetto è semplicemente sospettato di aver commesso un reato ed invece la dichiarazione di colpevolezza in assenza di una sentenza definitiva, sottolineando l'importanza della scelta delle parole usate nelle pubbliche dichiarazioni da parte degli investigatori.

Nel caso concreto l'investigatore aveva affermato senza dubbio la colpevolezza del soggetto, sottolineando che il reato di omicidio era stato commesso durante le indagini per altri reati, così facendolo apparire il ricorrente come un criminale incallito ed omettendo di riferire che egli si era professato innocente (in tema di violazione della presunzione di innocenza, si veda anche Vassilios Stravropoulos c. Grecia, 27 settembre 2007, in Cassazione penale 2008, p. 1643).

 ***

 

Aggiornamento:

".. In un paese come il nostro, sempre più dominato dai mezzi di comunicazione di massa e da un'informazione non di rado di qualità scadente, è tuttavia preoccupante la tendenza a trasferire sotto le luci dei riflettori la complessità del diritto e del processo penale. Si tratta infatti di materie che mal si prestano alla semplificazione mediatica e sulle quali tuttavia, come ha ben detto Winfried Hassemer, tutti ritengono di poter dire la loro (un po' come nel calcio), nonostante pochi ne abbiano in realtà una conoscenza anche solo elementare (se non altro perché il diritto e la procedura penale sono estranei ai programmi di insegnamento delle scuole primarie e secondarie).

Quando la critica delle sentenze si trasforma in pressione mediatica sui magistrati, il rischio è di metterne a repentaglio l'autonomia e la soggezione "soltanto" alla legge, che è poi un fondamentale principio costituzionale (art. 101, co. 2 Cost.). "

Gian Luigi Gatta, Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell?amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit, 24 Novembre 2014, www.dirittopenalecontempraneo.it

 Cfr. anche la sentenza della Cassazione Civile, SSUU, 24/03/2014, n. 6827 (sentenza sul cd. caso Fiorillo).

***

Si segnala, con riferimento all'art. 8 Cedu, la sent. 3 febbraio 2015, Apostu c. Romania: la Corte europea rimprovera allo Stato rumeno sia la mancata predisposizione di una struttura giudiziaria idonea ad evitare la fuga di notizie sia di non aver previsto un rimedio che consentisse al ricorrente una riparazione per la violazione subita dalla pubblicazione sulla stampa di conversazioni aventi natura strettamente privata 

Allegati:

1. COUNCIL OF EUROPE - COMMITTEE OF MINISTERS, Recommendation Rec(2003)13 of the Committee of Ministers to member stateson the provision of information through the media in relation to criminal proceedings

2. EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS - CASE OF DAKTARAS v. LITHUANIA

***

ALLEGATO 1

COUNCIL OF EUROPE

COMMITTEE OF MINISTERS

Recommendation Rec(2003)13

of the Committee of Ministers to member states

on the provision of information through the media

in relation to criminal proceedings

(Adopted by the Committee of Ministers on 10 July 2003

at the 848th meeting of the Ministers' Deputies)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 15.b of the Statute of the Council of Europe,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve greater unity between its members for the purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which are their common heritage;

Recalling the commitment of the member states to the fundamental right to freedom of expression and information as guaranteed by Article 10 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter "the Convention"), which constitutes one of the essential foundations of a democratic society and one of the basic conditions for its progress and for the development of every individual;

Recalling that the media have the right to inform the public due to the right of the public to receive information, including information on matters of public concern, under Article 10 of the Convention, and that they have a professional duty to do so;

Recalling that the rights to presumption of innocence, to a fair trial and to respect for private and family life under Articles 6 and 8 of the Convention constitute fundamental requirements which must be respected in any democratic society;

Stressing the importance of media reporting in informing the public on criminal proceedings, making the deterrent function of criminal law visible as well as in ensuring public scrutiny of the functioning of the criminal justice system;

Considering the possibly conflicting interests protected by Articles 6, 8 and 10 of the Convention and the necessity to balance these rights in view of the facts of every individual case, with due regard to the supervisory role of the European Court of Human Rights in ensuring the observance of the commitments under the Convention;

Recalling, furthermore, the right of the media and journalists to create professional associations, as guaranteed by the right to freedom of association under Article 11 of the Convention, which is a basis for self-regulation in the media field;

Aware of the many initiatives taken by the media and journalists in Europe to promote the responsible exercise of journalism, either through self-regulation or in co-operation with the state through co-regulatory frameworks;

Desirous to enhance an informed debate on the protection of the rights and interests at stake in the context of media reporting relating to criminal proceedings, and to foster good practice throughout Europe while ensuring access of the media to criminal proceedings;

Recalling its Resolution (74) 26 on the right of reply - position of the individual in relation to the press, its Recommendation No. R (85) 11 on the position of the victim in the framework of criminal law and procedure, its Recommendation No. R (97) 13 concerning the intimidation of witnesses and the rights of the defence, and its Recommendation No. R (97) 21 on the media and the promotion of a culture of tolerance;

Stressing the importance of protecting journalists' sources of information in the context of criminal proceedings, in accordance with its Recommendation No. R (2000) 7 on the right of journalists not to disclose their sources of information;

Bearing in mind Resolution No. 2 on journalistic freedoms and human rights adopted at the 4th European Ministerial Conference on Mass Media Policy (Prague, December 1994) as well as the Declaration on a media policy for tomorrow adopted at the 6th European Ministerial Conference on Mass Media Policy (Cracow, June 2000);

Recalling that this recommendation does not intend to limit the standards already in force in member states which aim to protect freedom of expression,

Recommends, while acknowledging the diversity of national legal systems concerning criminal procedure, that the governments of member states:

1. take or reinforce, as the case may be, all measures which they consider necessary with a view to the implementation of the principles appended to this recommendation, within the limits of their respective constitutional provisions,

2. disseminate widely this recommendation and its appended principles, where appropriate accompanied by a translation, and

3. bring them in particular to the attention of judicial authorities and police services as well as to make them available to representative organisations of lawyers and media professionals.

Appendix to Recommendation Rec(2003)13

Principles concerning the provision of information through the media

in relation to criminal proceedings

Principle 1 - Information of the public via the media

The public must be able to receive information about the activities of judicial authorities and police services through the media. Therefore, journalists must be able to freely report and comment on the functioning of the criminal justice system, subject only to the limitations provided for under the following principles.

Principle 2 - Presumption of innocence

Respect for the principle of the presumption of innocence is an integral part of the right to a fair trial. Accordingly, opinions and information relating to on-going criminal proceedings should only be communicated or disseminated through the media where this does not prejudice the presumption of innocence of the suspect or accused.

Principle 3 - Accuracy of information

Judicial authorities and police services should provide to the media only verified information or information which is based on reasonable assumptions. In the latter case, this should be clearly indicated to the media.

Principle 4 - Access to information

When journalists have lawfully obtained information in the context of on-going criminal proceedings from judicial authorities or police services, those authorities and services should make available such information, without discrimination, to all journalists who make or have made the same request.

Principle 5 - Ways of providing information to the media

When judicial authorities and police services themselves have decided to provide information to the media in the context of on-going criminal proceedings, such information should be provided on a non-discriminatory basis and, wherever possible, through press releases, press conferences by authorised officers or similar authorised means.

Principle 6 - Regular information during criminal proceedings

In the context of criminal proceedings of public interest or other criminal proceedings which have gained the particular attention of the public, judicial authorities and police services should inform the media about their essential acts, so long as this does not prejudice the secrecy of investigations and police inquiries or delay or impede the outcome of the proceedings. In cases of criminal proceedings which continue for a long period, this information should be provided regularly.

Principle 7 - Prohibition of the exploitation of information

Judicial authorities and police services should not exploit information about on-going criminal proceedings for commercial purposes or purposes other than those relevant to the enforcement of the law.

Principle 8 - Protection of privacy in the context of on-going criminal proceedings

The provision of information about suspects, accused or convicted persons or other parties to criminal proceedings should respect their right to protection of privacy in accordance with Article 8 of the Convention. Particular protection should be given to parties who are minors or other vulnerable persons, as well as to victims, to witnesses and to the families of suspects, accused and convicted. In all cases, particular consideration should be given to the harmful effect which the disclosure of information enabling their identification may have on the persons referred to in this Principle.

Principle 9 - Right of correction or right of reply

Without prejudice to the availability of other remedies, everyone who has been the subject of incorrect or defamatory media reports in the context of criminal proceedings should have a right of correction or reply, as the case may be, against the media concerned. A right of correction should also be available with respect to press releases containing incorrect information which have been issued by judicial authorities or police services.

Principle 10 - Prevention of prejudicial influence

In the context of criminal proceedings, particularly those involving juries or lay judges, judicial authorities and police services should abstain from publicly providing information which bears a risk of substantial prejudice to the fairness of the proceedings.

Principle 11 - Prejudicial pre-trial publicity

Where the accused can show that the provision of information is highly likely to result, or has resulted, in a breach of his or her right to a fair trial, he or she should have an effective legal remedy.

Principle 12 - Admission of journalists

Journalists should be admitted to public court hearings and public pronouncements of judgements without discrimination and without prior accreditation requirements. They should not be excluded from court hearings, unless and as far as the public is excluded in accordance with Article 6 of the Convention.

Principle 13 - Access of journalists to courtrooms

The competent authorities should, unless it is clearly impracticable, provide in courtrooms a number of seats for journalists which is sufficient in accordance with the demand, without excluding the presence of the public as such.

Principle 14 - live reporting and recordings in court rooms

Live reporting or recordings by the media in court rooms should not be possible unless and as far as expressly permitted by law or the competent judicial authorities. Such reporting should be authorised only where it does not bear a serious risk of undue influence on victims, witnesses, parties to criminal proceedings, juries or judges.

Principle 15 - Support for media reporting

Announcements of scheduled hearings, indictments or charges and other information of relevance to legal reporting should be made available to journalists upon simple request by the competent authorities in due time, unless impracticable. Journalists should be allowed, on a non-discriminatory basis, to make or receive copies of publicly pronounced judgments. They should have the possibility to disseminate or communicate these judgments to the public.

Principle 16 - Protection of witnesses

The identity of witnesses should not be disclosed, unless a witness has given his or her prior consent, the identification of a witness is of public concern, or the testimony has already been given in public. The identity of witnesses should never be disclosed where this endangers their lives or security. Due respect shall be paid to protection programmes for witnesses, especially in criminal proceedings against organised crime or crime within the family.

Principle 17 - Media reporting on the enforcement of court sentences

Journalists should be permitted to have contacts with persons serving court sentences in prisons, as far as this does not prejudice the fair administration of justice, the rights of prisoners and prison officers or the security of a prison.

Principle 18 - Media reporting after the end of court sentences

In order not to prejudice the re-integration into society of persons who have served court sentences, the right to protection of privacy under Article 8 of the Convention should include the right to protect the identity of these persons in connection with their prior offence after the end of their court sentences, unless they have expressly consented to the disclosure of their identity or they and their prior offence are of public concern again or have become of public concern again.

 

ALLEGATO 2

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

THIRD SECTION

CASE OF DAKTARAS v. LITHUANIA

(Application no. 42095/98)

JUDGMENT

STRASBOURG

10 October 2000

FINAL

17/01/2001

This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention. It is subject to editorial revision before its reproduction in final form in the official reports of selected judgments and decisions of the Court.

In the case of Daktaras v. Lithuania,

The European Court of Human Rights (Third Section), sitting as a Chamber composed of:

Mr J.-P. COSTA, President,

Mr W. FUHRMANN,

Mr L. LOUCAIDES,

Mrs F. TULKENS,

Sir Nicolas BRATZA, appointed to sit in respect of Lithuania,

Mrs H.S. GREVE,

Mr K. TRAJA, judges,

and Mrs S. DOLLÉ, Section Registrar,

Having deliberated in private on 14 March and 19 September 2000,

Delivers the following judgment, which was adopted on the last-mentioned date:

PROCEDURE

1. The case originated in an application (no. 42095/98) against the Republic of Lithuania lodged with the European Commission of Human Rights ("the Commission") under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ("the Convention") by a Lithuanian national, Mr Henrikas Daktaras ("the applicant"), on 11 May 1998.

2. The applicant was represented by Mr R. Girdziusas and Mr V. Sviderskis, lawyers practising in Kaunas and Vilnius respectively. The Lithuanian Government ("the Government") were represented by their Agent.

3. The applicant alleged, in particular, that the Supreme Court, which heard the petition to quash the appellate court's judgment, was not an impartial tribunal within the meaning of Article 6 § 1 of the Convention and that the prosecutor breached the principle of the presumption of innocence guaranteed by Article 6 § 2 in his pre-trial decision of 1 October 1996.

4. The application was transmitted to the Court on 1 November 1998, when Protocol No. 11 to the Convention came into force (Article 5 § 2 of Protocol No. 11).

5. The application was allocated to the Third Section of the Court

(Rule 52 § 1 of the Rules of Court). Within that Section, the Chamber that would consider the case (Article 27 § 1 of the Convention) was constituted as provided in Rule 26 § 1. Mr P. K?ris, the judge elected in respect of Lithuania, withdrew from sitting in the case (Rule 28). The Government accordingly appointed Sir Nicolas Bratza, the judge elected in respect of the United Kingdom, to sit in his stead (Article 27 § 2 of the Convention and Rule 29 § 1).

6. By a decision of 11 January 2000 the Chamber declared the application partly admissible and decided to hold a hearing on the merits of the case [Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe.].

7. The hearing took place in public in the Human Rights Building, Strasbourg, on 14 March 2000 (Rule 59 § 2).

There appeared before the Court:

(a) for the Government

Mr G. SVEDAS, Deputy Minister of Justice, Agent;

(b) for the applicant

Mr V. SVIDERSKIS, Counsel.

The Court heard addresses by them.

8. On 3, 4, 8 and 24 February, 20 March and 19 June 2000, the parties produced a number of documents, either at the Court's request or of their own accord.

THE FACTS

I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

9. On 18 February 1996 a prosecutor at the Organised Crime Division of the Office of the Prosecutor General instituted criminal proceedings against the applicant. He was suspected of being an accomplice to the offence of demanding and obtaining a ransom of 7,000 United States dollars for returning the stolen car of a certain J.M.

10. On 1 April 1996 the applicant was charged on four counts, including blackmail (turto prievartavimas) and inciting the victim (poveikis nukent?jusiajam) to make false statements.

11. The pre-trial investigation in the case was conducted by prosecutors at the Organised Crime Division of the Office of the Prosecutor General. It was concluded on 26 September 1996. From that date until 1 October 1996 the applicant and his counsel were given access to the case file.

12. After having access to the case file, the applicant and his counsel requested the prosecution to discontinue the case, arguing that the charges against the applicant were ill-founded and that the case file "contained no evidence [of his] guilt".

13. On 1 October 1996 a prosecutor of the Organised Crime Division dismissed the applicant's requests. In his decision the prosecutor stated, inter alia:

"After having access to the case file, [the applicant] ... submitted [requests] to discontinue the criminal case on the ground that he had not committed the offences alleged ... and that his guilt ... had not been proved [kalt? ... ne?rodyta]. [These] allegations must be dismissed as ill-founded because it has been established [kalt? ... ?rodyta] from the evidence collected in the course of the pre-trial investigation that the applicant is guilty of [these] crimes.

Although Henrikas Daktaras has not admitted having committed the alleged offences, his guilt has been proved by the witnesses' evidence, ... video and audio records ... and other material collected in the course of the pre-trial investigation. The fact that H. Daktaras concealed an offence ... is proved by the evidence [given by witnesses S.?., V.V. and A.L.] ... The fact that H. Daktaras threatened [the victim J.M.] by force to obtain property ... is proved by the evidence [given by S.?. and the material evidence] ... The fact that H. Daktarasconspired with persons who had committed the theft [of the car] ... is proved by [his own statements] ... The fact that

H. Daktaras ... intimidated the victim is fully proved by the evidence [given by J.M., S.?. and material evidence] ... [The above evidence] is assessed by the prosecution as an incitement to make [J.M.] give false statements ...

Against the above background, in accordance with Article 229 of the Code of Criminal Procedure, it is decided

1. to dismiss [the applicant's] requests entirely, and

2. to inform the persons concerned about the decision."

14. On 2 October 1996 the Chief Prosecutor at the Organised Crime Division confirmed the bill of indictment and sent the case to the Supreme Court.

15. On the same date the President of the Criminal Division of the Supreme Court transmitted the case to the Vilnius Regional Court.

16. On 18 November 1996 a judge of the Vilnius Regional Court committed the applicant for trial.

17. On 13 February 1997 the judge found the applicant guilty of blackmail and inciting the victim to make false statements. He was convicted as the principal offender on the blackmail charge. He was acquitted on two other counts. The applicant was sentenced to seven years and six months' imprisonment. He was also fined 15,000 litai and his property was confiscated.

18. The applicant appealed, relying on various errors of domestic substantive and procedural law. He pleaded, inter alia, that he had been presumed guilty and that he had been deprived of a fair trial by an independent and impartial court.

19. On 27 May 1997 the Court of Appeal held a full appeal hearing. It amended the judgment of 13 February 1997 in so far as it concerned the applicant's conviction for blackmail, ruling that the applicant was a secondary party, not the principal offender. The sentence remained unchanged.

20. The applicant lodged an appeal with the Supreme Court, pleading that both lower courts had erred in fact and law and that he had not committed the alleged offences.

21. On 3 July 1997 the judge of the Vilnius Regional Court who had delivered the first-instance judgment wrote a letter to the President of the Criminal Division of the Supreme Court in which he contested the conclusions reached by the Court of Appeal as to the level of the applicant's participation in the blackmail offence. In that letter the judge maintained that the applicant ought to have been convicted as the principal offender. The judge requested the President to lodge a petition (kasacinis teikimas) to quash the Court of Appeal's judgment.

22. On 27 August 1997 the President of the Criminal Division of the Supreme Court lodged a petition with the Criminal Division of the Supreme Court to quash the Court of Appeal's judgment. In the petition the President stated, inter alia:

"The judgment of the Court of Appeal should be quashed ... [The appellate court] ... wrongly interpreted and applied the law ... On the basis of the material ... it established that H.Daktaras ... executed the will of the group of persons ... and was the principal offender on the blackmail charge ...

In accordance with Article 417 of the Code of Criminal Procedure, I petition

to quash the judgment of the Court of Appeal of 27 May 1997 ... and to uphold the judgment of the Vilnius Regional Court of 13 February 1997."

23. On 8 September 1997 the same President of the Criminal Division of the Supreme Court appointed a judge rapporteur in the case. On

23 September 1997 the President also appointed a Chamber of three judges of the Criminal Division of the Supreme Court to examine the case.

24. A hearing was held on 2 December 1997 during which the Chief Prosecutor of the Organised Crime Division requested the Chamber to uphold the petition on behalf of the prosecution, which had not lodged an appeal itself in the case. The applicant requested the Supreme Court to uphold his appeal and reject the petition.

25. On the above date the Supreme Court quashed the judgment of the Court of Appeal and upheld the judgment of the Vilnius Regional Court, rejecting the applicant's appeal and upholding the petition. The Supreme Court found that the applicant had been the principal offender on the blackmail charge.

II. RELEVANT DOMESTIC LAW AND PRACTICE

26. Relevant provisions are as follows:

A. IMPARTIALITY AND INDEPENDENCE OF JUDGES

ARTICLE 14 OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (THE CCP")

"In administering justice in criminal matters judges are independent and beholden only to the law. Judges decide criminal cases in accordance with the law and their conscience in conditions which make it impossible for them to be affected by outside matters. Any interference with the judges' or courts' actions in administering justice is prohibited and gives rise to liability under the law."

ARTICLE 76 OF THE CCP

"A court ... shall assess evidence according to [its] inner conviction, based on an extensive, full and objective review of all the circumstances of the case, in accordance with the law and legal conscience.

No evidence shall have a prejudicial influence on a court ..."

Under the terms of Article 31 a judge in respect of whom there are lawful grounds to fear a lack of impartiality must withdraw. On the same ground the judge can be challenged by the defendant and other parties to the case.

B. STATUS OF JUDGES AND OF THE PRESIDENT OF THE CRIMINAL DIVISION OF THE SUPREME COURT

Under section 13 of the Courts Act and Article 2 of the Statute of the Supreme Court, the Supreme Court is composed of the President, Presidents of the Civil and Criminal Divisions and other judges.

Under sections 24 and 35 of the Courts Act and Articles 16 to 18 of the Statute of the Supreme Court, judges of the Supreme Court are professional and permanent judges appointed by Parliament.

According to section 39 of the Courts Act, presidents of divisions are officers having power over the "organisational sphere" of the courts' work. Under the third paragraph of section 39, presidents of divisions may also sit as judges; in such cases they perform the same judicial functions as ordinary judges.

Article 12 of the Statute of the Supreme Court provides that the President of the Criminal Division,

"(1) in examining cases, has the same rights and obligations as other judges. [He] may submit petitions to quash or amend a lower court's judgment ...;

(2) constitutes chambers of judges and appoints their presidents, ... distributes cases among judges ... [and] supervises their examination;

(3) submits proposals to the President of the Court on premiums and bonuses for judges and other officials;

(4) heads the Registry;

(5) organises the case-law research work ...;

(6) confirms the statistical survey of activities ...;

(7) executes other functions under the law and the organisational directives of the President of the Supreme Court."

Article 14 of the Statute provides that the President of the Criminal Division is responsible for the organisation of appeal hearings.

The fourth paragraph of section 39 of the Courts Act effectively prohibits presidents of courts or presidents of divisions from exerting any influence over or otherwise breaching the independence of other judges in their administration of justice.

C. PETITION TO QUASH OR AMEND A LOWER COURT'S JUDGMENT

Under Article 417 § 4 of the CCP the President of the Supreme Court, the President of the Court of Appeal, presidents of regional courts, and presidents of the criminal divisions of the above courts may submit a petition to quash or amend a particular lower court's judgment. According to Article 417 § 5 the court hearing the petition shall follow the same procedure as on a normal appeal lodged by the parties to the proceedings.

Article 418 § 2 lays down the requirements for lodging an appeal or petition: it should refer to the specific court hearing the appeal, the case and decision at issue, the substance of the decision and the grounds for quashing the lower court's judgment.

D. PRESUMPTION OF INNOCENCE

Article 31 § 1 of the Constitution provides:

"A person shall be considered innocent until proved guilty in accordance with law by a final judgment of the court."

Article 11 § 2 of the CCP provides:

"No one shall be declared guilty of having committed an offence or punished by a criminal penalty save by a court judgment in accordance with law."

E. THE ROLE OF A PROSECUTOR IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Article 118 of the Constitution provides that prosecutors conduct, inter alia, criminal prosecutions and supervise those responsible for the pre-trial investigation.

Under Articles 45 and 46 of the CCP the prosecutor's role is to ensure that the criminal case is instituted lawfully and that the domestic law is complied with during the pre-trial investigation, to press charges at trial, to appeal against any procedural act and to supervise the execution of judgments.

In a decision of 5 February 1999 the Constitutional Court gave, inter alia, the following description of the general role of a prosecutor in the Lithuanian criminal process:

"The Constitution treats prosecutors as part of the judiciary having specific functions. A prosecutor is an officer who supervises the pre-trial investigation ...

The prosecutor can take part in the criminal case right from the outset. ... In accordance with the procedure provided for by law, he commences the criminal prosecution and pursues it by investigating the crime. One of his functions is to supervise the authorities conducting the pre-trial investigation. ... The prosecutor can himself conduct the investigation of any offence. ...

The prosecutor is therefore responsible for the pre-trial stage of the criminal proceedings. ...

The law does not provide the court ... [but] the prosecutor with the procedural means to supervise the pre-trial investigation."

Under Articles 3, 125 to 128 and 130 of the CCP, an investigator, prosecutor and court are all entitled to institute or discontinue a criminal case and to collect evidence in the case (Articles 18 and 74-76). These functions are exercised according to the stage of the proceedings.

The pre-trial investigation can be conducted by prosecutors working under the authority of the Office of the Prosecutor General, or investigators working for the Ministry of the Interior (Article 142).

Pursuant to Articles 24 and 133 of the CCP the prosecutors ensure that domestic law is complied with by the investigators at the stage of the pre-trial investigation. They are responsible for rectifying any breaches of the law. In doing so, the prosecutors "function independently from other authorities and are beholden only to the law" (Article 24 §§ 2 and 3). Under Article 24 § 4 the prosecutors' decisions are "binding on all authorities and persons".

Where the pre-trial investigation is conducted by the prosecution, an accused may, while having access to the case file (Articles 225-29 of the CCP), request the prosecutor to "supplement the investigation". The prosecutor must give a reasoned decision if he dismisses this request (Article 229 § 2). After such a decision, the bill of indictment may be prepared (Article 230).

A complaint by the accused about an act of the prosecutor at the stage of the pre-trial investigation shall be submitted to and determined by a higher prosecutor (Articles 242-44 of the CCP).

After the bill of indictment is confirmed, the case must be transmitted to a court (Article 241 of the CCP). From that stage on "any requests or complaints about the case shall be submitted directly to the court"

(Article 241 § 2).

THE LAW

I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION

27. The applicant alleged a violation of Article 6 § 1 of the Convention, according to which:

"In the determination ... of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair ... hearing ... by an independent and impartial tribunal ..."

28. The applicant complained that the Chamber of the Supreme Court which heard the petition to quash the appellate court's judgment could not be considered an impartial tribunal within the meaning of Article 6 § 1 of the Convention because it had been instructed to quash the Court of Appeal's decision and reinstate the first-instance judgment following the petition lodged by the President of the Criminal Division of the Supreme Court. The applicant's fears of bias by the Supreme Court were aggravated by the fact that the President had himself appointed the judge rapporteur and the members of the Chamber in the case.

29. The Government argued that the purpose of a petition to quash or amend is to permit senior judicial officers to eliminate possible mistakes in the factual or legal assessment of a case by the lower courts, thereby ensuring coherent judicial practice. The Government also submitted that the President of the Criminal Division of the Supreme Court performed only organisational functions under the domestic statutes, that he took no part in the examination of the specific case and that he had no legal power to influence the Chamber's decision or otherwise to subject the judges hearing the petition to inappropriate pressure.

The petition to quash the Court of Appeal's judgment was subject to the same review procedure as the applicant's appeal, so the former could have no more influence on the court's decision than the latter. By reference to the Lithgow and Others v. the United Kingdom judgment (8 July 1986,

Series A no. 102), the Government contended that the President's opinion in the petition had not been binding on the Supreme Court judges and therefore did not justify doubts as to the court's impartiality. Nor did the fact that the members of the appeal Chamber had been appointed by the President make any difference. In this regard the Government presented copies of eleven decisions by the Supreme Court where various petitions by the President of the Supreme Court or the President of the Criminal Division had been wholly or partially rejected, regardless of the fact that in some of those cases the same senior judicial officer had both appointed and petitioned the appeal judges.

30. The Court recalls that there are two aspects to the requirement of impartiality in Article 6 § 1 of the Convention. First, the tribunal must be subjectively impartial, that is, no member of the tribunal should hold any personal prejudice or bias. Personal impartiality is presumed unless there is evidence to the contrary. Secondly, the tribunal must also be impartial from an objective viewpoint, meaning it must offer sufficient guarantees to exclude any legitimate doubt in this respect (see Academy Trading Ltd and Others v. Greece, no. 30342/96, § 43, 4 April 2000, unreported).

31. As to the subjective test, the Court notes that no evidence has been produced in the present case which might suggest personal bias on the part of the individual judges of the Supreme Court.

32. Under the objective test, it must be determined whether there are ascertainable facts, which may nevertheless raise doubts as to their impartiality. In this respect even appearances may be of a certain importance. What is at stake is the confidence which the courts in a democratic society must inspire in the public and above all in the parties to the proceedings (ibid., § 45).

33. Turning to the facts of the present case, the Court notes that the President of the Criminal Division of the Supreme Court lodged a petition with the judges of that division to quash the Court of Appeal's judgment following the request by the first-instance judge, who was dissatisfied with that judgment. The President proposed the quashing of the Court of Appeal's decision and the reinstatement of the first-instance judgment. The same President then appointed the judge rapporteur and constituted the Chamber which was to examine the case. The President's petition was endorsed by the prosecution at the hearing and eventually upheld by the Supreme Court.

34. The Government stressed that the President's role in submitting a petition to quash or amend a lower court's judgment is in no way that of a party to the proceedings before the Supreme Court; his role is confined to giving the court hearing the petition an impartial and independent opinion on the factual and legal issues raised, drawing attention to any point on which the contested decision should be quashed.

35. However, the Court considers that such an opinion cannot be regarded as neutral from the parties' point of view. By recommending that a particular decision be adopted or quashed, the President necessarily becomes the defendant's ally or opponent (see, mutatis mutandis, the Borgers v. Belgium judgment of 30 October 1991, Series A no. 214-B,

pp. 31-32, § 26).

In the present application the President was in effect taking up the case of the prosecution because at the hearing the President's petition was contested by the applicant but endorsed by the prosecution, which had not itself lodged an appeal (see paragraph 24 above and, mutatis mutandis, the Findlay v. the United Kingdom judgment of 25 February 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-I, pp. 281-82, § 74).

36. Furthermore, while it is true that the President did not sit as a member of the court which determined the petition, he did choose the judge rapporteur and the members of the Chamber from amongst those judges of the Criminal Division which he heads.

In this regard the Court recalls the above-mentioned Findlay judgment (ibid., §§ 74-76) where it found that a court martial had lacked independence and impartiality because of the significant role played by the convening officer before and during the hearing of the applicant's case, including the fact that he had convened the court and appointed its members who were subordinate to him in rank and who fell within his chain of command.

It is true that the present case is different in the sense that the Supreme Court consists of professional permanent judges (see paragraph 26 above) as opposed to certain ad hoc lay judges who formed part of the court martial in the Findlay case.

However, when the President of the Criminal Division not only takes up the prosecution case but also, in addition to his organisational and managerial functions, constitutes the court, it cannot be said that, from an objective standpoint, there are sufficient guarantees to exclude any legitimate doubt as to the absence of inappropriate pressure. The fact that the President's intervention was prompted by the first-instance judge only aggravates the situation.

37. The Government's argument that in some other cases the Supreme Court has rejected the appeal initiated by its President or the President of the Criminal Division makes no difference. As mentioned above, in assessing the compliance of each particular case with Article 6 § 1 of the Convention, any legitimate doubt as to the impartiality of a tribunal is itself sufficient to find a violation of that provision.

38. In the light of these circumstances, the Court finds that the applicant's doubts as to the impartiality of the Supreme Court may be said to have been objectively justified. Consequently, there has been a breach of Article 6 § 1 of the Convention.

II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 § 2 OF THE CONVENTION

39. The applicant complained that the prosecutor declared him guilty in the decision of 1 October 1996, in breach of Article 6 § 2 of the Convention, which provides as follows:

"Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law."

40. The Government argued that the prosecutor's statements in the decision of 1 October 1996 merely described the degree of suspicion against the applicant by referring to the strength of the evidence against him in the case file, in response to the applicant's claim that there was no such evidence. It was only after this decision that the prosecutor could proceed with the bill of indictment and the conclusion of the pre-trial investigation. Otherwise, any doubt in favour of the applicant would have led to the withdrawal of the charges against him. In this context the prosecutor was required either to adopt a reasoned decision confirming the validity of the suspicion or to discontinue the case. The Government further stressed that the decision of 1 October 1996 was not a publicly made statement warranting particular scrutiny under Article 6 § 2. Overall, having regard to the context in which it was made, the prosecutor's statement did not breach the requirements of that provision.

41. The Court recalls that the presumption of innocence enshrined in Article 6 § 2 of the Convention is one of the elements of a fair criminal trial required by Article 6 § 1. It will be violated if a statement of a public official concerning a person charged with a criminal offence reflects an opinion that he is guilty before he has been proved so according to law. It suffices, even in the absence of any formal finding, that there is some reasoning to suggest that the official regards the accused as guilty (see, mutatis mutandis, the Allenet de Ribemont v. France judgment of 10 February 1995, Series A no. 308, p. 16, § 35).

In this regard the Court emphasises the importance of the choice of words by public officials in their statements before a person has been tried and found guilty of an offence.

42. Moreover, the principle of the presumption of innocence may be infringed not only by a judge or court but also by other public authorities (ibid., § 36), including prosecutors. This is particularly so where a prosecutor, as in the present case, performs a quasi-judicial function when ruling on the applicant's request to dismiss the charges at the stage of the pre-trial investigation, over which he has full procedural control (see paragraph 26 above).

43. Nevertheless, whether a statement of a public official is in breach of the principle of the presumption of innocence must be determined in the context of the particular circumstances in which the impugned statement was made (see, inter alia, the Adolf v. Austria judgment of 26 March 1982, Series A no. 49, pp. 17-19, §§ 36-41).

44. The Court notes that in the present case the impugned statements were made by a prosecutor not in a context independent of the criminal proceedings themselves, as for instance in a press conference, but in the course of a reasoned decision at a preliminary stage of those proceedings, rejecting the applicant's request to discontinue the prosecution.

The Court further notes that, in asserting in his decision that the applicant's guilt had been "proved" by the evidence in the case file, the prosecutor used the same term as had been used by the applicant, who in his request to discontinue the case had contended that his guilt had not been "proved" by the evidence in the file. While the use of the term "proved" is unfortunate, the Court considers that, having regard to the context in which the word was used, both the applicant and the prosecutor were referring not to the question whether the applicant's guilt had been established by the evidence - which was clearly not one for the determination of the prosecutor - but to the question whether the case file disclosed sufficient evidence of the applicant's guilt to justify proceeding to trial.

45. In these circumstances the Court concludes that the statements used by the prosecutor in his decision of 1 October 1996 did not breach the principle of the presumption of innocence.

There has therefore been no breach of Article 6 § 2 of the Convention.

III. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

46. Article 41 of the Convention provides:

"If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party."

A. DAMAGE

47. The applicant claimed 10,000 litai (LTL) for non-pecuniary damage suffered as a result of a violation of the Convention.

48. The Government considered this claim unjustified.

49. The Court considers that the finding of a violation of Article 6 § 1 constitutes in itself sufficient just satisfaction. Accordingly, it does not make any award under this head.

B. COSTS AND EXPENSES

50. The applicant also claimed LTL 10,354.22 for legal fees and expenses, including the travel and accommodation costs in connection with the hearing of his case in Strasbourg. He submitted the relevant documents in support of his claim.

51. The Government considered the above claim excessive.

52. The Court considers that the costs claimed under this head were actually and necessarily incurred, and awards them in full, plus any value-added tax that may be chargeable.

C. DEFAULT INTEREST

53. According to the information available to the Court, the statutory rate of interest applicable in Lithuania at the date of adoption of the present judgment is 9.5% per annum.

FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY

1. Holds that that there has been a violation of Article 6 § 1 of the Convention;

2. Holds that there has been no violation of Article 6 § 2 of the Convention;

3. Holds that a finding of a violation of Article 6 § 1 of the Convention constitutes in itself sufficient just satisfaction for the non-pecuniary damage sustained by the applicant;

4. Holds

(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final according to

Article 44 § 2 of the Convention, LTL 10,354.22 (ten thousand three hundred and fifty-four litai twenty-two centai) for legal costs and expenses, plus any value-added tax that may be chargeable;

(b) that simple interest at an annual rate of 9.5% shall be payable from the expiry of the above-mentioned three months until settlement;

5. Dismisses the remainder of the applicant's claims for just satisfaction.

Done in English, and notified in writing on 10 October 2000, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

S. DOLLÉ J.-P. COSTA

***

Nota di aggiornamento:

In data 29 settembre 2010 il Garante della Privacy con provvedimento pubblicato sub http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1763096 in tema di diffusione integrale di ordinanze di custodia cautelare e dunque di dati giudiziari sensibili ha ritento che, trattandosi di forma dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica qualora vi sia interesse per la collettività, si ricada nella fattispecie disciplinata dagli artt. 136 e ss. del Codice della Privacy (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali). Detta norma estende l'ambito applicativo delle disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico anche a ogni altra attività di manifestazione del pensiero implicante trattamento di dati personali, effettuata da soggetti anche non esercitanti professionalmente l'attività giornalistica (art. 136, comma 1, lett. c) del d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali).

Se dunque tale trattamento dei dati per finalità di manifestazione del pensiero può essere effettuato in assenza delle garanzie previste dall'art. 27 per i dati giudiziari e senza il consenso dell'interessato previsto dagli artt. 23 e 26 del Codice, esso deve comunque rispettare i principi di essenzialità dell'informazione, pertinenza e non eccedenza (art. 137, commi 1, lett. b), 2 e 3 del Codice).

***

Per approfondimenti:

Media Protocol for Prosecutors (Nuova Zelanda):  http://www.crownlaw.govt.nz/uploads/media_protocol_2013.pdf

PPINION (2013) No. 8 OF THE CONSULTATIVE COUNCIL OF EUROPEAN PROSECUTORS ON RELATIONS BETWEEN PROSECUTORS AND THE MEDIA (Yerevan, 8-9 October 2013) https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CCPE(2012)4&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864

Doveri dei giornalisti, diritto di cronaca (in particolare giudiziaria) e di critica, Franco Abruzzo http://www.altalex.com/index.php?idnot=2752

1. Premessa. Il rispetto della dignità della persona umana fondamento della nostra Costituzione. L?interesse dello Stato all'integrità morale della persona. Il concetto (giuridico) di giornalismo.

2. I padri costituenti e i limiti del diritto di cronaca nella legge sulla stampa del 1948.

3. Diritto di cronaca, diritto dei cittadini all?informazione e Corte costituzionale.

4. La professione giornalistica, come quella degli avvocati e dei medici, è nella Costituzione.

5. Il "decalogo" della Cassazione sui limiti del diritto di cronaca.

6. Il diritto di cronaca (e di critica) ancorato a "notizie vere". La cronaca giudiziaria e il limite del rispetto del principio della presunzione di non colpevolezza (o di innocenza).

7. Diffamazione e responsabilità civile di editore, direttore e articolista.

8. La riforma del reato di diffamazione a mezzo stampa. L?interdizione dalla professione.

9. Diffamazione online: la Cassazione ribalta le regole. Competente il tribunale in cui risiede il presunto danneggiato.

10. Privacy. Analisi del Codice deontologico.

11. Segreto professionale. Con le sentenze Goodwin e Roemen la Corte di Strasburgo impone l?alt alle perquisizioni nelle redazioni a tutela delle fonti dei giornalisti. Pm e giudici italiani devono indagare solo sui loro collaboratori (che "spifferano" le notizie) e non su chi riceve l?informazione.

12. Conclusioni. Il monito di Walter Tobagi contro la "superinformazione" e i "Comitati di Giustizia e Stampa" di Adolfo Beria di Argentine. Il giornalista (come l?avvocato) parte nel procedimento penale.

 ***

Media Protocol for Prosecutors 

Crown Law, July 1sy, 2013

CROWN LAW
MEDIA PROTOCOL FOR
PROSECUTORS
As at 1 July 2013
TABLE OF CONTENTS
Purpose 
Principles 
Other Matters Likely to Affect Interaction with Media 
Guidance 
Comment prior to charge 
Comment during proceedings 
Comment after proceedings 
Responding to Inaccurate Information 
Information on the Internet 
Relationship Between Crown Prosecutors and Police 
Criminal Contempt of Court 


MEDIA PROTOCOL FOR
PROSECUTORS
1
PURPOSE
1. The purpose of this protocol is to assist prosecutors to take a common approach to
public statements regarding cases pending or before the Courts. The protocol is for
guidance only.
2. The protocol sets out the roles and duties of prosecutors in dealing with the media and
is intended for the use of Crown Law and Crown Solicitors. The term ?prosecutor? is
used throughout.
3. Prosecutors in government agencies should be aware of and take into account the
guidance provided in this protocol.
4. Each Crown Solicitor should have a media policy covering matters to do with
communications with the media, including who may speak to the media and processes
for dealing with a media situation of urgency and priority. Subject to this protocol and
to their organisation?s media policy, prosecutors may respond, at their discretion, to
media enquiries about cases for which they are responsible.
PRINCIPLES
5. When communicating with the public through the media, prosecutors are guided by
five principles. These are:
5.1 Not making remarks that may prejudice fair trial interests or the perceived
objectivity of the judge;
5.2 Supporting the administration of justice and the integrity of the criminal
justice system;
5.3 Respecting the principle of open justice;
5.4 Recognising the public interest in receiving accurate information about the
criminal justice system and criminal prosecutions; and
5.5 Treating victims of crime with courtesy and compassion, and respecting their
dignity and privacy.
6. It is of primary importance that public statements do not prejudice a defendant?s right
to a fair trial. The public interest in a fair trial is fundamental and can override other
important principles such as open justice and freedom of expression. It is also
necessary to bear in mind that while the law of contempt may apply in some
circumstances, actions short of contempt can result in a trial being adjourned or stayed
or may give rise to grounds for an appeal.
7. Prosecutors must be mindful of their obligations and duties as officers of the Court and
their role in the administration of justice. They should be careful not to express
personal opinions inconsistent with those obligations.
8. Open justice is regarded as a fundamental tenet of our justice system and is particularly
important in criminal proceedings. The media plays a key role in upholding open
MEDIA PROTOCOL FOR
PROSECUTORS
2
justice. Public scrutiny is beneficial to the administration of justice and the community
has a right to accurate information, subject to lawful restrictions and the defendant?s
right to a fair trial.
9. Assisting the public to understand the operation of the criminal justice system
encourages public confidence that cases are being dealt with in accordance with the law.
There will be occasions when prosecutors can assist public understanding by succinct
and clear explanations of law or procedure.
10. At all times prosecutors must be sensitive to the rights and needs of victims of crime.
Victims? addresses or contact details should never be disclosed without consent. If
members of the media wish to contact a victim, it may be appropriate to advise the
victim of the inquiry so that he or she may decide whether to contact the inquirer
directly. Prosecutors may wish to discuss with victims the advisability of responding to
media requests for interviews.
11. The Victims? Rights Act 2002 also requires that victims are kept informed of the
progress of proceedings, ensuring that they are not taken unaware by information
published in the media.
OTHER MATTERS LIKELY TO AFFECT INTERACTION WITH
MEDIA
12. In addition to these guidelines there is a range of relevant rules and provisions which
may affect the release of information to the public. Nothing in these guidelines affects:
12.1 The law relating to contempt of court;
12.2 Any suppression orders;
12.3 Any statutory provisions which regulate the disclosure or publication of
information (for example, s 63 of the Criminal Procedure Act 2011, which
makes it an offence to knowingly publish any information about a request for
a sentence indication or a sentence indication that has been given, before the
defendant has been sentenced or the charge has been dismissed);
12.4 Legal professional privilege; and
12.5 The law relating to defamation.
13. Prosecutors should also be aware of:
13.1 The role of the judiciary in making decisions about the release of information
held by the courts, including any rules of Court and media guidelines; and
13.2 Any relevant professional rules (for example, Rules 13 and 13.12 of the
Lawyers and Conveyancers Act (Lawyers: Conduct and Client Care) Rules
2008).
MEDIA PROTOCOL FOR
PROSECUTORS
3
GUIDANCE
14. The paragraphs below set out some guidance about what information or statements
may be publicly made available. These are matters of judgement and discretion and
prosecutors should always have regard to the overarching principles and other rules
referred to above.
COMMENT PRIOR TO CHARGE
15. Comment by prosecutors prior to charges being filed will rarely be appropriate. Any
comment should be limited to providing an explanation of the general issues raised and
should not address the particular case or its circumstances.
COMMENT DURING PROCEEDINGS
16. Once charges have been filed the obligation to avoid prejudice to a fair trial becomes
acute. At this stage (including bail hearings) it is usually appropriate to provide
information about the charges, the defendant and the progress of proceedings. In
particular, the prosecutor may state:
16.1 The fact and location of the arrest and the general nature of the criminal
charges;
16.2 Once the defendant has appeared in Court, the name, age and residence (town
or city or region only) of the defendant (subject always to name suppression or
other rules);
16.3 Date and location of next Court appearance;
16.4 Guidance on the type of hearing ? first or second appearance, plea, case
review hearing, trial callover etc;
16.5 Names of the prosecutor and the defendant?s lawyer who have appeared in
Court;
16.6 Information about what has happened procedurally with the case e.g. whether
the prosecution has been discontinued, charges reduced etc;
16.7 If relevant, confirmation that advice has been sought from Crown Law/the
Crown Solicitor.
17. In general, the following information should not be provided or comment should not
be made:
17.1 Any previous convictions of the defendant, whether directly or indirectly,
unless these have been ruled admissible and referred to in open Court. For
example, public comment that the defendant was on bail at the time of the
offence would constitute contempt of court: Solicitor-General v Wellington
Newspapers Ltd [1995] 1 NZLR 45. Referring to the fact a defendant is facing
trial on other unrelated charges may also constitute a contempt: Solicitor-General
v APN New Zealand Ltd [2012] NZAR 7;
MEDIA PROTOCOL FOR
PROSECUTORS
4
17.2 Personal information, address or telephone number of witnesses, victims and
in some instances, defendants, unless there is express consent;
17.3 Information concerning Chambers/in camera hearings including information
provided during bail hearings;
17.4 Personal opinions in relation to a particular case, especially about the outcome
of a hearing, an individual?s guilt or innocence, or a sentencing outcome;
17.5 Comment on any judicial decision other than to summarise or explain the
effect of the decision.
18. Requests for information that has been produced as an exhibit during criminal
proceedings should be referred to the Court for consideration under Part 6 of the
Criminal Procedure Rules 2012 (SR 2012/415).
19. Occasionally, requests are received from the media for copies of the summaries of fact
prepared by the Crown and provided to the court. Summaries of fact should not be
made available to the media before the prosecution presents its submissions in open
Court. Where there is a contest over the accuracy of the summary it should not be
made available in that form until the contest has been resolved.
20. Other information or documents which have been filed and used in open court, such as
submissions, may be released to the media unless there are orders preventing such
release or where the prosecutor intends to seek such orders.
COMMENT AFTER PROCEEDINGS
21. As discussed above, prosecutors may provide reasonable assistance to explain the law,
procedure or the Crown?s submissions on sentence to ensure accurate reporting but
should avoid expressing any personal opinion about the outcome of a case.
22. Prosecutors should not comment on the likelihood of a Crown appeal but may advise
that a matter has been referred to the Solicitor-General for a decision on whether an
appeal should be filed.
23. Prosecutors are reminded that when they make comments to the media outside the
Court, qualified privilege will be difficult to establish and they are potentially exposed to
personal liability in defamation.
RESPONDING TO INACCURATE INFORMATION
24. From time to time prosecutors may be aware that inaccurate information about the
proceedings has been published. Subject to the principles outlined above and any
suppression orders, it may be appropriate to offer factual explanations of the relevant
law or procedure to correct errors and ensure accurate reporting.
INFORMATION ON THE INTERNET
25. The widespread availability of information on the internet poses challenges for
prosecutors. Information released to any person may be rapidly and widely available.
MEDIA PROTOCOL FOR
PROSECUTORS
5
26. The enduring nature of information in that medium means that prosecutors may need
to take steps more frequently and at an earlier stage of the proceedings to seek
suppression orders. In addition, historical information on the internet may raise issues
of contempt in the face of current proceedings, even though it did not raise such
concerns when posted. One example is information concerning prior convictions.
27. Where a prosecutor becomes aware of the existence on the internet of information
which may amount to contempt the prosecutor should consider drawing this to the
attention of the Court and the Solicitor-General.
RELATIONSHIP BETWEEN CROWN PROSECUTORS AND
POLICE
28. New Zealand Police frequently seek advice from Crown Law or Crown prosecutors
prior to the Crown assuming responsibility for the prosecution. Where that is the case,
prosecutors should assist Police to observe the law of contempt and deal with the
media in a way which protects fair trial rights.
29. When the Solicitor-General assumes responsibility for a Crown prosecution and until
sentencing is completed, a prosecution is in the hands of the Crown Solicitor. The
prosecutor is likely to be held responsible for any media comments by the prosecution
or Police. Any media queries should therefore be considered in consultation with the
prosecutor and decisions made about whether the prosecutor or the Police (Officer in
Charge) should respond. These situations will need to be managed on a case by case
basis depending on the nature of the query and the kind of information which is
sought.
30. New Zealand Police employees are required to act in accordance with this protocol.
They are also required to observe the general guidelines for communicating with the
media set out in the Police Manual. In relation to prosecutions, these include:
(a) Officers in charge of investigations and operations are required to avoid
making comment on an investigation/operation during pre-arrest interactions
with the media that could later be construed as being prejudicial to the case
when it goes to Court.
(b) Officers in charge of investigations and operations are required not to
comment on matters (other than procedural matters) that are still in the Court
process. This includes post conviction, pre and post sentencing and until any
appeals have been completed. Where matters are in the hands of Crown
Solicitors, officers in charge and operations should consult with the Crown
Solicitor (if possible) before comments are made.
(c) Officers are reminded to avoid any comment that could be construed as
criticism of judicial decisions.
CRIMINAL CONTEMPT OF COURT
31. In New Zealand the Solicitor-General, by convention, is primarily responsible for
prosecution at common law for criminal contempt of court. In practice it is usual for
the Solicitor-General to make the decision and personally prosecute the resulting
MEDIA PROTOCOL FOR
PROSECUTORS
6
proceedings. When carrying out this function the focus is on conduct that is corrosive
of the criminal justice system as a whole.
32. When a question concerning the effect of media coverage on a trial is formally raised
with the Court, prosecutors are asked to advise the Solicitor-General. The Solicitor-
General will be interested to ensure that the immediate public interest in the
prosecution and in any future prosecution for contempt is adequately managed.

 

***

Cfr anche i provvedimenti del garante sull' "accanimento informativo" o "accanimento giornalistico": http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/ricerca?p_p_id=searchportlet_WAR_labcportlet&p_p_lifecycle=0

Es. caso Yara:. Doc-Web:3211210Data: 19/06/14

Caso Yara: Garante privacy, basta accanimento informativo

Il Garante per la privacy ha per l'ennesima volta riscontrato la tendenza di numerose testate giornalistiche a diffondere informazioni e particolari - anche di natura sensibile e addirittura genetica - inerenti soggetti interessati soltanto indirettamente e marginalmente da vicende giudiziarie che hanno avuto una notevole eco nell'opinione pubblica.

L'Autorità ritiene assolutamente necessario richiamare tutti i mezzi di informazione al massimo rispetto del principio di essenzialità della notizia pubblicata - uno dei cardini del Codice della privacy e dello stesso Codice deontologico dei giornalisti - che comporta un'attenta, accurata e seria verifica preventiva riguardo alla reale indispensabilità della diffusione di dati personali relativi a soggetti coinvolti solo in via mediata dalle vicende di cronaca.

Neppure il rilevante interesse pubblico legittima l'accanimento informativo intorno agli aspetti più intimi della persona tale da determinare irreparabili danni nella vita familiare e di relazione.

Roma, 19 giugno 2014

 

GIUNTA DELL?UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
Delibera del 13 ottobre 2014
La Giunta
preso atto
della la delibera emessa il 2 ottobre 2014 dalla Camera Penale di Barcellona Pozzo di
Gotto, con la quale è stata manifestata ferma disapprovazione per la lesione della dignità
personale di quattro indagati, le cui foto segnaletiche al momento dell?arresto sono state
pubblicate in prima pagina sul quotidiano ?La Gazzetta del Sud?, che di seguito si riporta:
Il Consiglio Direttivo,
rilevato
che la ennesima pubblicazione, in prima pagina, delle foto segnaletiche scattate dalle forze
dell?ordine al momento dell?arresto di quattro indagati (v. prima pagina della edizione
odierna del quotidiano Gazzetta del Sud), configura una reiterata violazione dell?art. 8
co.2 del codice deontologico dei giornalisti, potendosi, agevolmente, presumere che essa
sia avvenuta senza il consenso degli interessati, stante la palese lesività della dignità
personale che ne deriva agli stessi, ritratti contro la propria volontà ed in una situazione
obiettivamente umiliante ;
ritenuto
che, oltre a tale aspetto, di consolidata esperienza ormai, si ritiene doveroso segnalare la
singolare iniziativa della redazione del quotidiano, di accostare alle riproduzioni delle
quattro foto segnaletiche, i rappresentanti degli organi investigativi colti dal fotografo,
appositamente convocato per la rituale conferenza stampa, in un momento di condivisa
ilarità che, di certo, nulla può avere a che fare con i fatti oggetto della vicenda giudiziaria,
né tantomeno, con le relative notizie diffuse dagli stessi a fini di cronaca;
considerato
che, invece, appare necessario prendere seriamente le distanze da eccessi, come quello
sopra segnalato, nella gestione mediatica delle notizie relative ai soggetti colpiti da
provvedimenti restrittivi della libertà personale, allorquando le modalità impiegate siano
gratuitamente umilianti; 2
manifesta
ferma disapprovazione verso quanto segnalato, ravvisandovi una ingiusta aggressione ad
un bene fondamentale, quale la dignità della persona umana che merita tutela in ogni
situazione, ma ancora di più, allorquando si trovi in una situazione di particolare
inferiorità che la rende particolarmente esposta e vulnerabile;
invita
gli organi associativi in indirizzo a fare proprio e sostenere il contenuto del presente
deliberato; gli organi investigativi ritratti nella foto pubblicata a manifestare analogo
dissenso, quale concreto segnale di distacco, e distanza, da quegli organi di stampa che
aspirino a compiacere ingiustificate ansie repressive e non garantiste dell?opinione
pubblica; l?organo professionale di appartenenza a valutare gli eventuali profili di
rilevanza disciplinare a carico dei giornalisti responsabili dell?accaduto; la redazione
della testata interessata a pubblicare sul proprio quotidiano il presente deliberato.
Premesso
che l?UCPI ha ripetutamente richiamato gli organi di stampa al rispetto del codice
deontologico dei giornalisti, che vieta di fornire notizie o di pubblicare immagini o
fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca, che siano lesive della dignità della
persona;
sottolinea
che sul tema, con la sentenza n. 12834 del 6 giugno 2014, è autorevolmente intervenuta la
Suprema Corte di Cassazione, enunciando il divieto di diffusione delle foto segnaletiche, ed
affermando che ?in materia di tutela dell?immagine, la pubblicazione su un quotidiano
della foto in coincidenza cronologica con il suo arresto deve rispettare, ai fini della sua
legittimità, non soltanto il limiti dell?essenzialità per illustrare il contenuto della notizia e
del legittimo esercizio del diritto di cronaca [?] ma anche le particolari cautele imposte a
tutela delle dignità della persona ritratta dall?art. 8, primo comma, del codice deontologico
dei giornalisti, che costituisce fonte normativa integrativa; l?indagine sul rispetto dei
suddetti limiti nella pubblicazione della foto va condotta con maggior rigore rispetto a
quella relativa alla semplice pubblicazione della notizia, tenuto conto della particolare
potenzialità lesiva della dignità della persona connessa alla enfatizzazione tipica dello
strumento visivo, e della maggiore idoneità di esso ad una diffusione decontestualizzata e
insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta?;3
ricorda
inoltre, che lo Stato Italiano è già stato condannato dalla Corte Europea dei Diritti
dell?Uomo con la sentenza Sciacca c. Italia, pronunciata in data 11 gennaio 2005, proprio
in ragione della violazione della Convenzione da parte della polizia giudiziaria, che aveva
consegnato alla stampa e quindi, consentito la pubblicazione, di foto segnaletiche scattate in
occasione dell?arresto;
rileva
che la tutela della dignità personale è il pilastro fondamentale su cui poggia la nostra
Costituzione ed il principio è, altresì, espressamente enunciato dall?art. 1 della Carta dei
Diritti Fondamentali dell?Unione Europea, secondo il quale: ?La dignità umana è
inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata?, nonché, specificamente in materia di
libertà di espressione del singolo, dal II comma dell?art. 10 della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell?uomo e delle libertà fondamentali, che subordina l?esercizio
del suddetto diritto a restrizioni e sanzioni per la protezione della reputazione o dei diritti di
altri, individuando il rispetto della dignità personale quale limite invalicabile alla libertà di
informazione e di critica.
Osserva
che la dignità umana deve trovare maggiore tutela proprio quando la persona versi in
condizioni di chiara inferiorità che la rendano particolarmente esposta e vulnerabile, come
si verifica al momento dell?arresto, onde evitare che si realizzino gratuite umiliazioni, tra le
quali certamente rientra la pubblicazione di foto segnaletiche che la ritraggano, contro la
sua volontà, in una situazione obiettivamente degradante.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha, condivisibilmente, già censurato più volte
in passato la pubblicazione di foto segnaletiche sui media, senza il consenso
dell?interessato, in assenza di comprovate esigenze di indagini di polizia o di giustizia,
invitando i giornalisti a farsi carico della necessità di non arrecare danni, spesso
irreparabili, a persone semplicemente indagate o imputate, riproducendo, senza il loro
consenso, fotografie destinate a fini del tutto particolari;
Lo stesso Ministero dell?Interno, con più circolari, ha fatto espresso divieto di diffondere le
foto segnaletiche, fuori dai casi di necessità investigative o giudiziarie.4
Manifesta
la più viva preoccupazione per il ripetersi di violazioni da parte degli organi di stampa del
fondamentale ed intangibile diritto al rispetto della dignità dell?uomo;
esprime
la propria piena condivisone in relazione al contenuto del deliberato della Camera Penale di
Barcellona Pozzo di Gotto;
invita
gli Organi e le Autorità competenti a profondere il massimo impegno per il pieno rispetto
dei limiti giuridici e deontologici inerenti l?esercizio del diritto di cronaca, a tutela del
cittadino, che non può vedersi già condannato dall?opinione pubblica e leso nella propria
dignità prima ancora di essere, in alcuni casi, addirittura rinviato a giudizio.
Dispone
la trasmissione della presente delibera al Garante per la tutela dei dati personali, al
Consiglio dell?Ordine degli Avvocati di Messina, al Procuratore della Repubblica di
Messina, al Questore di Messina, al Presidente dell?Ordine dei Giornalisti della Sicilia ed al
Direttore del quotidiano ?La Gazzetta del Sud?.
Roma, 13 ottobre 2014
Il Segretario Il Presidente
Avv. Francesco Petrelli Avv. Beniamino Migliucci

 

Attività giornalistica - Il Garante vieta la diffusione di foto segnaletiche - 19 marzo 2003

Avendo accertato la violazione, da parte di alcune testate giornalistiche, anche televisive, dei principi posti da varie fonti dell'ordinamento - tra cui la normativa in materia di privacy e il codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica - a salvaguardia della dignità e della riservatezza delle persone sottoposte a restrizione della libertà personale, il Garante ha vietato ad alcuni quotidiani e alla R.a.i. l'ulteriore diffusione di immagini di persone arrestate tratte da foto segnaletiche o da documenti di riconoscimento, oppure riprese con le manette ai polsi o comunque in stato di coercizione fisica.


GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Rilevato che nei giorni scorsi alcuni quotidiani hanno pubblicato articoli di cronaca recanti immagini di persone sottoposte a misure di restrizione della libertà personale;

Constatato in particolare che:

a) nella cronaca di Roma del quotidiano "Corriere della Sera" dell' 8 febbraio 2003 (pag. KH) è stato pubblicato un servizio relativo all'arresto per omicidio del sig. XY, ritratto in ufficio assieme a personale di polizia in una immagine nella quale, pur non essendo visibili manette, appare evidente lo stato di coercizione consistente nella presa alle braccia di personale appartenente alla polizia che lo traduce;

b) nei telegiornali TgUno della RAI delle ore 13.30 dell'11 febbraio 2003 e delle ore 8.00 del 12 febbraio 2003 sono stati trasmessi servizi relativi ad un'azione di polizia contro lo spaccio di droga nei quali sono:

1. stati trasmessi filmati che ritraggono alcuni giovani catturati con le manette ai polsi mentre vengono tradotti dalla polizia;

2. state diffuse le immagini fotografiche riguardanti alcune persone catturate che appaiono tratte da foto segnaletiche messe a disposizione nel corso di una conferenza stampa;

c) nella cronaca di Trento del quotidiano "l'Adige" del 12 febbraio 2003 (pag. KZ e KJ) sono state pubblicate, in un servizio relativo all'azione di polizia descritta al punto B), immagini fotografiche di 14 persone catturate che appaiono tratte da foto segnaletiche, ovvero da documenti di riconoscimento, presumibilmente messe a disposizione nel corso di una conferenza stampa;

d) nel quotidiano locale "Trentino" del 12 febbraio 2003 (pag. ZF, ZX, ZH, ZK e ZS) è stato pubblicato un servizio relativo all'azione di polizia descritta al punto B) nel quale sono ritratte le immagini fotografiche:

1. di alcuni giovani catturati con le manette ai polsi mentre vengono tradotti dalla polizia;

2. di 10 persone catturate che appaiono tratte da foto segnaletiche, ovvero da documenti di riconoscimento, presumibilmente messe a disposizione nel corso di una conferenza stampa;

e) nella cronaca di Roma del quotidiano "la Repubblica" del 20 febbraio 2003 (pag. WS) è stato pubblicato un servizio relativo all'arresto del sig. YZ per aver investito e ucciso sulle strisce pedonali, senza prestare soccorso, una persona anziana che attraversava la strada; che la fotografia pubblicata ritrae l'arrestato con le manette ai polsi mentre viene tradotto dalla polizia;

f) nella cronaca del quotidiano "Corriere della Sera" del 14 marzo 2003 (pag. HT) sono state pubblicate, in un servizio relativo all'omicidio del venditore ambulante di YH sig. ZH, le immagini fotografiche delle persone accusate dell'omicidio - la convivente sig.a XH ed un'amica di quest'ultima sig.ra YH - che appaiono tratte da foto segnaletiche, ovvero da documenti di riconoscimento;

Visti gli artt. 9, 12, 20, 25 e 31 della legge n. 675/1996;

Visto l'art. 8 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (provvedimento del Garante 29 luglio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998), il quale,

  • al comma 2, dispone che "Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato" e,
  • al comma 3, prevede che "Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi";

Visto l'art. 114, comma 6-bis, del codice di procedura penale che vieta "la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta";

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, la quale, all'art. 42-bis, comma 4, prevede espressamente che: "Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari";

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, la quale, all'art. 97, dispone che: "Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata (?) da necessità di giustizia o di polizia (?) o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata";

Rilevato che la pubblicazione delle immagini sopra richiamate ha comportato violazioni delle predette disposizioni con pregiudizio per la dignità delle persone interessate che è tutelata dalla legge n. 675/1996 anche in riferimento ai trattamenti di dati personali per scopi di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, violazioni che non sono invece ravvisabili per la recente diffusione di immagini di appartenenti a formazioni terroristiche coinvolti nel grave episodio accaduto il 2 marzo 2003 sul treno Roma-Firenze;

Constatato in particolare che:

1. nei casi sopra indicati sub a), b) 1, d) 1, ed e) non appaiono adottate le richiamate cautele in caso di traduzioni e che si è così favorita la raccolta e la diffusione mediante la pubblicazione dell'immagine e la trasmissione di video delle persone private della libertà personale, riprese mentre si trovavano sottoposte all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica;

2. in relazione ai casi indicati sub b) 2, c), d) 2 ed f) di divulgazione e successiva pubblicazione, anche in video, dei volti dei catturati non appaiono, analogamente, sussistenti i necessari fini di giustizia e di polizia per la messa a disposizione di giornalisti delle immagini e la loro conseguente diffusione;

Considerato che in tema di divulgazione di dati personali concernenti persone coinvolte a vario titolo in indagini o procedimenti penali si è peraltro svolto in passato un confronto proficuo tra il Garante e i vertici delle forze dell'ordine, con ampia convergenza di vedute riguardo alla necessità di garantire una corretta applicazione delle norme vigenti, tenendo presente l'esigenza di assicurare al tempo stesso il perseguimento delle finalità di accertamento, prevenzione e repressione dei reati e il rispetto dei diritti della personalità degli interessati; considerato che in tale circostanza si era anche concordato sulla necessità del rispetto dei principi di liceità e correttezza, nonché di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui i dati sono raccolti e successivamente trattati (art. 9, comma 1, lett. a) e d) legge n. 675/1996);

Considerato che tale proficuo confronto aveva trovato sbocco in ulteriori istruzioni da parte di forze dell'ordine e, in particolare, in una circolare del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, trasmessa anche alle questure (Circolare N. 123/A/183.B.320 del 26 febbraio 1999), che richiamava anche l'attenzione sulla necessità che, anche nell'ipotesi di evidente ed indiscutibile "necessità di giustizia o di polizia" alla diffusione di immagini, "il diritto alla riservatezza ed alla tutela della dignità personale va sempre tenuto nella massima considerazione";

Constatato che, per effetto della violazione degli obblighi sopra richiamati da parte del personale operante, e del mancato vaglio circa la liceità della pubblicazione del genere di immagini in questione, sono state divulgate illecitamente in ambito giornalistico immagini relative a persone identificate;

Considerato che il Garante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, come modificato dall'art. 11, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, ha il compito di vietare anche in parte o di disporre il "blocco" dei dati personali se il trattamento risulta "illecito o non corretto (?) oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati";

Ritenuta la necessità di vietare alle testate indicate nel dispositivo l'ulteriore diffusione delle immagini in questione, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 37, comma 1, della legge n. 675/1996, con effetto dalla data di comunicazione del presente provvedimento;

Considerata la necessità di provvedere a contestuale segnalazione alle medesime testate ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) della legge n. 675/1996 e di disporre l'invio di copia del presente provvedimento ad autorità ed organismi per le valutazioni di competenza anche di ordine disciplinare richiamate anche nella predetta circolare;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

  1. ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, vieta all'editore e al direttore responsabile dei quotidiani "Corriere della sera", "la Repubblica", "l'Adige", del quotidiano locale "Trentino" e a RAI Radio televisione italiana S.p.a., l'ulteriore diffusione delle immagini indicate in premessa ai punti a), b), c), d), e) e f) e segnala a tutti i predetti soggetti, ai sensi della lettera c) del medesimo articolo, la necessità di conformare i trattamenti di dati personali ai principi richiamati nel presente provvedimento astenendosi da ulteriori trattamenti in difformità dei medesimi principi;
  2. dispone l'invio di copia del presente provvedimento ai competenti consigli regionali e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, al Capo della Polizia di Stato, ai comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, al Direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e alle autorità giudiziarie che procedono per i reati per i quali è avvenuto l'arresto e la cattura degli interessati.

 

Roma, 19 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

 

Aggiornamento 4 febbraio 2016

Testo unico

dei doveri del giornalista

Approvato dal Cnog nelle riunioni del 15-17 dicembre 2015 e del 26-28 gennaio 2016

Premessa

Il «Testo unico dei doveri del giornalista» nasce dall?esigenza di armonizzare i precedenti documenti deontologici al fine di consentire una maggiore chiarezza di interpretazione e facilitare l?applicazione di tutte le norme, la cui inosservanza può determinare la responsabilità disciplinare dell?iscritto all?Ordine.

Recepisce i contenuti dei seguenti documenti: Carta dei doveri del giornalista; Carta dei doveri del giornalista degli Uffici stampa; Carta dei doveri dell?informazione economica; Carta di Firenze; Carta di Milano; Carta di Perugia; Carta di Roma; Carta di Treviso; Carta informazione e pubblicità; Carta informazione e sondaggi; Codice di deontologia relativo alle attività giornalistiche; Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive; Decalogo del giornalismo sportivo.

TITOLO I PRINCIPÎ E DOVERI

Articolo 1

Libertà d?informazione e di critica

L?attività del giornalista, attraverso qualunque strumento di comunicazione svolta, si ispira alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione italiana ed è regolata dall?articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963:

«È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d?informazione e di critica, limitata dall?osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori».

Il giornalista:

Il giornalista:

Articolo 2 Fondamenti deontologici

a) difende il diritto all?informazione e la libertà di opinione di ogni persona; per questo ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti;

b) rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia;

c) tutela la dignità del lavoro giornalistico e promuove la solidarietà fra colleghi attivandosi affinché la prestazione di ogni iscritto sia equamente retribuita;

d) accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali, purché le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al Contratto nazionale di lavoro e alla deontologia professionale;

e) non aderisce ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l?articolo 18 della Costituzione né accetta privilegi, favori, incarichi, premi sotto qualsiasi forma (pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, regali, vacanze e viaggi gratuiti) che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità;

f) rispetta il prestigio e il decoro dell?Ordine e delle sue istituzioni e osserva le norme contenute nel Testo unico;

g) applica i principi deontologici nell?uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i social network;

h)cura l?aggiornamento professionale secondo gli obblighi della formazione continua.

TITOLO II

DOVERI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE

Articolo 3

Identità personale e diritto all?oblio

a) rispetta il diritto all?identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell?informazione;

b) nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato valuta anche l?incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell?interessato e sulla famiglia, specialmente se congiunto (padre, madre, fratello) di persone di minore età;

c) considera che il reinserimento sociale è un passaggio complesso, che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, e usa termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisce di misure alternative al carcere o di benefici penitenziari;

d) tutela il condannato che sceglie di esporsi ai media, evitando di identificarlo solo con il reato commesso e valorizzando il percorso di reinserimento che sta compiendo;

e) non pubblica i nomi di chi ha subito violenze sessuali né fornisce particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime;

f) non pubblica i nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca, a meno che ciò sia indispensabile alla comprensione dei fatti, e comunque non li rende noti nel caso in cui si metta a rischio la loro incolumità; non diffonde altri elementi che ne rendano possibile l?identificazione o l?individuazione della residenza;

g) presta cautela nel diffondere ogni elemento che possa condurre all?identificazione dei collaboratori dell?autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, soprattutto quando ciò possa mettere a rischio l?incolumità loro e delle famiglie.

Articolo 4

Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche

Nei confronti delle persone il giornalista applica il «Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell?esercizio dell?attività giornalistica», previsto dal dlgs 196/2003 sulla protezione dei dati personali, che fa parte integrante del Testo unico, al quale viene allegato. (ALLEGATO 1)

Articolo 5

Doveri nei confronti dei minori

Nei confronti delle persone minorenni il giornalista applica la «Carta di Treviso» che fa parte integrante del Testo unico, al quale viene allegata. (ALLEGATO 2)

Articolo 6

Doveri nei confronti dei soggetti deboli

Il giornalista:

a) rispetta i diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità siano esse portatrici di menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, in analogia con quanto già sancito per i minori dalla «Carta di Treviso»;

b) evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate;

c) diffonde notizie sanitarie solo se verificate con autorevoli fonti scientifiche;

d) non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorirne il consumo e fornisce tempestivamente notizie su quelli ritirati o sospesi perché nocivi alla salute.

Articolo 7

Il giornalista:

Doveri nei confronti degli stranieri

Il giornalista:

a) nei confronti delle persone straniere adotta termini giuridicamente appropriati seguendo le indicazioni del «Glossario», allegato al presente documento (ALLEGATO 3), evitando la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti;

b) tutela l?identità e l?immagine, non consentendo l?identificazione della persona, dei richiedenti asilo, dei rifugiati, delle vittime della tratta e dei migranti che accettano di esporsi ai media.

TITOLO III

DOVERI IN TEMA DI INFORMAZIONE

Articolo 8

Cronaca giudiziaria e processi in tv

a) rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione di non colpevolezza. In caso di assoluzione o proscioglimento, ne dà notizia sempre con appropriato rilievo e aggiorna quanto pubblicato precedentemente, in special modo per quanto riguarda le testate online;

b)osserva la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone incriminate per reati minori o condannate a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale;

c) evita, nel riportare il contenuto di qualunque atto processuale o d?indagine, di citare persone il cui ruolo non sia essenziale per la comprensione dei fatti;

d) nelle trasmissioni televisive rispetta il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono ? comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo - garantendo il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti;

e) cura che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell?evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi.

Articolo 9

Doveri in tema di rettifica e di rispetto delle fonti

Il giornalista:

a) rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate;

b) non dà notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica. Nel caso in cui ciò si riveli impossibile, ne informa il pubblico;

c) verifica, prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia che ne sia a conoscenza l?interessato. Se non fosse possibile ne informa il pubblico;

d) controlla le informazioni ottenute per accertarne l?attendibilità;

e) rispetta il segreto professionale e dà notizia di tale circostanza nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate; in tutti gli altri casi le cita sempre e tale obbligo persiste anche quando si usino materiali ? testi, immagini, sonoro - delle agenzie, di altri mezzi d?informazione o dei social network;

f) non accetta condizionamenti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione;

g) non omette fatti, dichiarazioni o dettagli essenziali alla completa ricostruzione di un avvenimento.

Articolo 10

Doveri in tema di pubblicità e sondaggi

1. Il giornalista:

a) assicura ai cittadini il diritto di ricevere un?informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario attraverso chiare indicazioni;

b)non presta il nome, la voce, l?immagine per iniziative pubblicitarie. Sono consentite, a titolo gratuito e previa comunicazione scritta all?Ordine di appartenenza, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali.

2. Il giornalista s?impegna affinché la pubblicazione di sondaggi attraverso i media contenga sempre:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) criteri seguiti per l'individuazione del campione;

c) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

d) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

e) il numero delle domande rivolte;

f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; g) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

Articolo 11

Doveri in tema di informazione economica

Il giornalista applica la «Carta dei doveri dell?informazione economica» che costituisce parte integrante del Testo unico, al quale è allegata. (ALLEGATO 4)

Il giornalista:

Articolo 12

Doveri in tema di informazione sportiva

a) non utilizza immagini ed espressioni violente o aggressive. Se ciò non fosse possibile, fa presente che le sequenze che saranno diffuse non sono adatte al pubblico dei minori;

b) evita di favorire atteggiamenti che possano provocare incidenti, atti di violenza o violazioni di leggi e regolamenti da parte del pubblico o dei tifosi.

c)se conduce un programma in diretta si dissocia immediatamente da atteggiamenti minacciosi, scorretti, razzistici di ospiti, colleghi, protagonisti interessati all?avvenimento, interlocutori telefonici, via internet o via sms.

TITOLO IV LAVORO GIORNALISTICO

Articolo 13

Solidarietà ed equa retribuzione

In tema di lavoro il giornalista rispetta la «Carta di Firenze» che fa parte integrante del Testo unico, al quale viene allegata (Allegato 5).

Articolo 14 Uffici stampa

Il giornalista che opera negli uffici stampa:

a) separa il proprio compito da quello di altri soggetti che operano nel campo della comunicazione;

b)non assume collaborazioni che determinino conflitti d?interesse con il suo incarico;

c) garantisce nelle istituzioni di natura assembleare il pieno rispetto della dialettica e del pluralismo delle posizioni politiche.

TITOLO V SANZIONI

Articolo 15 Norme applicabili

La violazione delle regole e dei principî contenuti nel «Testo unico» e integranti lo spirito dell?art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 comporta per tutti gli iscritti all?Ordine dei giornalisti l?applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.

Articolo 16 Norma transitoria

Il «Testo unico» entra in vigore il 3 febbraio 2016. I procedimenti disciplinari avviati prima di tale data sono definiti mantenendo il riferimento ai precedenti documenti deontologici.

 

Allegato 1

Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell?esercizio dell?attività giornalistica

Art. 1 - Principi generali

1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.

2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto-dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relative a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675/96*.

Art. 2 - Banche-dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti

1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 675/96* rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675/96*.

2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/96*. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/96*.

3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/63 e dell'art. 13, comma 5 della legge n. 675/96*.

4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

Art. 3 - Tutela del domicilio

1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.

Art. 4 - Rettifica

1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezza, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 5 - Diritto all'informazione e dati personali

1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

Art. 6 - Essenzialità dell'informazione

1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

Art. 7 - Tutela del minore

1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.

2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.

3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso».

Art. 8 - Tutela della dignità della persona

1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.

2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.

3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

Art. 9 - Tutela del diritto alla non discriminazione

1. Nell'esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

Art. 10 - Tutela della dignità delle persone malate

1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.

2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 11 - Tutela della sfera sessuale della persona

1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.

2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 12 - Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali

1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675/96*.

2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del Codice di procedura penale è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.

Art. 13 - Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari

1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.

2. Le sanzioni disciplinari, di cui al Titolo III della legge n. 69/63, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.

* In conformità all'articolo 184, comma 2, del D. Lgs. 196/2003, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.

Allegato 2

Carta di Treviso

 

Ordine dei giornalisti e FNSI, nella convinzione che l'informazione debba ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale ed in particolare:

- il riconoscimento che valore supremo dell'esperienza statuale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti, ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;

- l'impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali, a proteggere l'infanzia e la gioventù per attuare il diritto alla educazione ed una adeguata crescita umana;

dichiarano di assumere i principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e nelle Convenzioni europee che trattano della materia, prevedendo le cautele per garantire

l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita e al loro processo di maturazione, ed in particolare:

- che il bambino deve crescere in una atmosfera di comprensione e che "per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza";

- che in tutte le azioni riguardanti i minori deve costituire oggetto di primaria considerazione "il maggiore interesse del bambino" e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;

- che nessun bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua "privacy" né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione;

- che le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la rappresentazione dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può non sussistere quando il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando;

- che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e messaggi multimediali dannosi al suo benessere psico-fisico;

- che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, abuso, sfruttamento e danno.

Ordine dei giornalisti e FNSI sono consapevoli che il fondamentale diritto all'informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata. Pertanto, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, va ricercato un equilibrio con il diritto del minore ad una specifica e superiore tutela della sua integrità psico-fisica, affettiva e di vita di relazione.

Si richiamano di conseguenza le norme previste dalle leggi in vigore.

Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti, nonché di quanto previsto dal codice deontologico allegato al Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), ai fini di sviluppare una informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Ordine dei giornalisti e la FNSI individuano le seguenti norme vincolanti per gli operatori dell'informazione:

1) i giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni penali, civili ed amministrative che regolano l'attività di informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli coinvolti in procedimenti giudiziari;

2) va garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando;

3) va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere;

4) per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli o inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione;

5) il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano lederne la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori;

6) nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi, suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc., posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l'individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che possano provocare effetti di suggestione o emulazione;

7) nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona;

8) se, nell'interesse del minore, esempio i casi di rapimento o di bambini scomparsi, si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andranno tenuti comunque in considerazione il parere dei genitori e delle autorità competenti;

9) particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l'immagine, l'attività o la personalità del minore;

10) tali norme vanno applicate anche al giornalismo on-line, multimediale e ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo;

11) tutti i giornalisti sono tenuti all'osservanza di tali regole per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge istitutiva dell'Ordine.

Ordine dei giornalisti e FNSI raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l'opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione; sottolineano l'opportunità che, in casi di soggetti deboli, l'informazione sia il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l'apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni modo da assicurare un approccio al problema dell'infanzia che non si limiti all'eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca, con inchieste, speciali, dibattiti, la condizione del minore e le sue difficoltà, nella quotidianità.

Ordine dei giornalisti e FNSI si impegnano, per le rispettive competenze:

1) a individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale;

2) ad evidenziare nei testi di preparazione all'esame professionale i temi dell'informazione sui minori e i modi di rappresentazione dell'infanzia;

3) a invitare i Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e le Associazioni regionali di stampa, con l'eventuale contributo di altri soggetti della categoria, a promuovere seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;

4) ad attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell'adolescente;

5) a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;

6) a consolidare il rapporto di collaborazione con gli organismi preposti all'ottemperanza delle leggi e delle normative in materia radiotelevisiva e multimediale;

7) ad auspicare, da parte di tutte le associazioni dei comunicatori, un impegno comune a tutelare l'interesse dell'infanzia nel nostro Paese;

8) a proseguire la collaborazione con la FIEG per un impegno comune a difesa dei diritti dei minori;

9) a richiamare i responsabili delle reti radiotelevisive, i provider, gli operatori di ogni forma di multimedialità ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento, pubblicitarie e nei contenuti dei siti Internet.

NORME ATTUATIVE

L'Ordine dei giornalisti e la FNSI si impegnano a:

a) promuovere l'Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso 1990;

b) diffondere la normativa esistente;

c) contemplare la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento disciplinare;

d) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di sensibilizzazione delle problematiche inerenti ai minori.

VADEMECUM DELLA CARTA DI TREVISO

I giornalisti italiani, d'intesa con Telefono Azzurro, a cinque anni dall'approvazione della Carta di Treviso, ne riconfermano il valore e ne ribadiscono i principi a salvaguardia della dignità e di uno sviluppo equilibrato dei bambini e degli adolescenti - senza distinzioni di sesso, razza, etnia e religione -, anche in funzione di uno sviluppo della conoscenza dei problemi minorili e per ampliare nell'opinione pubblica una cultura dell'infanzia pur prendendo spunto dai fatti di cronaca.

In considerazione delle ripetute violazioni della "Carta", ritengono utile sottolineare alcune regole di comportamento, peraltro non esaustive dell'impegno, anche in applicazione delle norme nazionali ed internazionali in vigore.

1) Al bambino coinvolto come autore, vittima o teste - in fatti di cronaca, la cui diffusione possa influenzare negativamente la sua crescita, deve essere garantito l'assoluto anonimato. Per esempio deve essere evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o il Comune di residenza nel caso di piccoli centri, l'indicazione della scuola cui appartenga.

2) Per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli e inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità.

3) Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la sua dignità né turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa ledere l'armonico sviluppo della sua personalità e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori.

4) Nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi (come suicidi, lanci di sassi, fughe da casa, ecc....) posti in essere da minorenni, occorre non enfatizzare quei particolari di cronaca che possano provocare effetti di suggestione o emulazione.

5) Nel caso di bambini malati, feriti o disabili, occorre porre particolare attenzione nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona.

I giornalisti riuniti a Venezia e Treviso il 23-24-25 novembre 1995 per la chiusura del Convegno "Il Bambino e l'informazione" impegnano inoltre

- il Comitato Nazionale di Garanzia a:

a) diffondere la normativa esistente;

b) pubblicizzare i propri provvedimenti anche attraverso un bollettino;

c) attuare l'Osservatorio previsto dalla Carta dì Treviso: Rai, Fieg e Fininvest;

d) organizzare una conferenza annuale di verifica dell'attività svolta e di presentazione dei dati dell'Osservatorio;

e) coinvolgere nell'applicazione della Carta di Treviso in modo più diretto i direttori di quotidiani, agenzie di stampa periodici, notiziari televisivi e radiofonici;

f) sollecitare la creazione di uffici stampa presso i Tribunali per i minorenni;

g) sviluppare in positivo la creazione di spazi informativi e di comunicazione per i minori affinché se ne possa parlare nella loro normalità e non soltanto nell'emergenza.

- il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti a:

a) prevedere che nella riforma dell'Ordine sia semplificata la procedura disciplinare e contemplata la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento;

b) organizzare seminari e incontri e quanto sia utile per confrontare l'iniziativa dei Consigli regionali dell'Ordine;

c) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di monitoraggio.

Allegato 3

Glossario

 

Un richiedente asilo è colui che è fuori dal proprio paese e presenta, in un altro stato, domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, o per ottenere altre forme di protezione internazionale. Fino al momento della decisione finale da parte delle autorità competenti, egli è un richiedente asilo ed ha diritto di soggiorno regolare nel paese di destinazione. Il richiedente asilo non è quindi assimilabile al migrante irregolare, anche se può giungere nel paese d?asilo senza documenti d?identità o in maniera irregolare, attraverso i cosiddetti ?flussi migratori misti?, composti, cioè, sia da migranti irregolari che da potenziali rifugiati.

Un rifugiato è colui al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, alla quale l?Italia ha aderito insieme ad altri 143 Paesi. Nell?articolo 1 della Convenzione il rifugiato viene definito come una persona che: ?temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese?. Lo status di rifugiato viene riconosciuto a chi può dimostrare una persecuzione individuale.

Un beneficiario di protezione umanitaria è colui che - pur non rientrando nella definizione di ?rifugiato? ai sensi della Convenzione del 1951 poiché non sussiste una persecuzione individuale - necessita comunque di una forma di protezione in quanto, in caso di rimpatrio nel paese di origine, sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenze generalizzate e/o massicce violazioni dei diritti umani. In base alle direttive europee questo tipo di protezione viene definita ?sussidiaria?. La maggior parte delle persone che sono riconosciute bisognose di protezione in Italia (oltre l?80% nel 2007) riceve un permesso di soggiorno per motivi umanitari anziché lo status di rifugiato.

Una vittima della tratta è una persona che, a differenza dei migranti irregolari che si affidano di propria volontà ai trafficanti, non ha mai acconsentito ad essere condotta in un altro paese o, se lo ha fatto, l?aver dato il proprio consenso è stato reso nullo dalle azioni coercitive e/o ingannevoli dei

trafficanti o dai maltrattamenti praticati o minacciati ai danni della vittima. Scopo della tratta è ottenere il controllo su di un?altra persona ai fini dello sfruttamento. Per ?sfruttamento? s?intendono lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù o pratiche analoghe, l?asservimento o il prelievo degli organi.

Un migrante/immigrato è colui che sceglie di lasciare volontariamente il proprio paese d?origine per cercare un lavoro e migliori condizioni economiche altrove. Contrariamente al rifugiato può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza.

Un migrante irregolare, comunemente definito come ?clandestino?, è colui che a) ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera; b) è entrato regolarmente nel paese di destinazione, ad esempio con un visto turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza del visto d?ingresso (diventando un cosiddetto ?overstayer?); o c) non ha lasciato il territorio del paese di destinazione a seguito di un provvedimento di allontanamento.

                                     **************

Allegato 4

Carta dei doveri dell?informazione economica

1) Il giornalista riferisce correttamente, cioè senza alterazioni e omissioni che ne alterino il vero significato, le informazioni di cui dispone, soprattutto se già diffuse dalle agenzie di stampa o comunque di dominio pubblico. L'obbligo sussiste anche quando la notizia riguardi il suo editore o il referente politico o economico dell'organo di stampa.

2) Non si può subordinare in alcun caso al profitto personale o di terzi le informazioni economiche e finanziarie di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito della propria attività professionale né si può turbare l'andamento del mercato diffondendo fatti o circostanze utili ai propri interessi.

3) Il giornalista non può scrivere articoli che contengano valutazioni relative ad azioni o altri strumenti finanziari sul cui andamento borsistico abbia in qualunque modo un interesse finanziario, né può vendere o acquisire titoli di cui si stia occupando professionalmente nell'ambito suddetto o debba occuparsene a breve termine.

4) Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, regali, facilitazioni o prebende da privati o enti pubblici che possano condizionare il suo lavoro e la sua autonomia o ledere la sua credibilità e dignità professionale.

5) Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né può prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la credibilità e autonomia professionale. Sono consentite, invece, a titolo gratuito, analoghe iniziative volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.

6) Il giornalista, tanto più se ha responsabilità direttive, deve assicurare un adeguato standard di trasparenza sulla proprietà editoriale del giornale e sull'identità e gli eventuali interessi di cui siano portatori i suoi analisti e commentatori esterni in relazione allo specifico argomento dell'articolo. In particolare va ricordato al lettore chi è l'editore del giornale quando un articolo tratti problemi economici e finanziari che direttamente lo riguardino o possano in qualche modo favorirlo o danneggiarlo.

7) Nel caso di articoli che contengano raccomandazioni d'investimento elaborate dallo stesso giornale va espressamente indicata l'identità dell'autore della raccomandazione (sia esso un giornalista interno o un collaboratore esterno). Nelle raccomandazioni stesse i fatti devono essere tenuti chiaramente distinti dalle interpretazioni, dalle valutazioni, dalle opinioni o da altri tipi di

informazioni non fattuali. Il giornalista autore della raccomandazione è tenuto ad includere un rinvio ad apposito sito internet o altra fonte che consente la consultazione della Carta dei doveri dell'informazione economica. Occorre inoltre, nel rispetto delle norme deontologiche già in vigore sulla affidabilità e sulla pubblicità delle fonti, che per tutte le proiezioni, le previsioni e gli obiettivi di prezzo di un titolo siano chiaramente indicate le principali metodologie e ipotesi elaborate nel formularle e utilizzarle.

8) La presentazione degli studi degli analisti deve avvenire assicurando una piena informazione sull'identità degli autori e deve rispettare nella sostanza il contenuto delle ricerche. In caso di una significativa difformità occorre farne oggetto di segnalazione ai lettori.

9) La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della Legge 3.2.1963 n.69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.

Allegato 5

Carta di Firenze

della deontologia sulla precarietà nel lavoro giornalistico approvata dal Consiglio nazionale l?8 novembre 2011

in memoria di Pierpaolo Faggiano

PREMESSA - Lo scenario della precarietà lavorativa nel giornalismo

Mai come negli ultimi anni il tema della qualità del lavoro si è offerto alla riflessione pubblica quale argomento di straordinaria e, talvolta, drammatica attualità. A preoccupare, in particolare, è la crescente precarizzazione lavorativa di intere fasce della popolazione che, per periodi sempre più lunghi, vengono costrette ai margini del sistema produttivo e professionale, con pesanti ricadute economiche, sociali, psicologiche ed esistenziali. Il giornalista infatti, costretto nel limbo di opportunità capestro, per lo più prive di prospettive a lungo termine, è a tutti gli effetti un cittadino di serie B, che non può costruire il proprio futuro, e nemmeno contribuire allo sviluppo del Paese, e ciò in netto contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione:

Art. 3, comma 2: È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l?eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l?effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all?organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Nello specifico del lavoro giornalistico, in qualsiasi forma e mezzo sia declinato (stampa, radio, TV, web, uffici stampa, etc.) la situazione appare anche più grave. Un giornalista precarizzato, poco pagato, con scarse certezze e prospettive e talvolta, per carenza di risorse economiche, anche poco professionalizzato, è un lavoratore facilmente ricattabile e condizionabile, che difficilmente può mantenere vivo quel diritto insopprimibile d?informazione e di critica posto alla base dell?ordinamento professionale.

Un giornalista precario e sottopagato ? soprattutto se tale condizione si protrae nel tempo ? viene di fatto sospinto a lavorare puntando alla quantità piuttosto che alla qualità del prodotto informativo, e con poca indipendenza, sotto l?ombra di un costante ricatto che dal piano economico e professionale passa presto a quello dei più elementari diritti, a partire da quelli costituzionalmente riconosciuti.

La condizionabilità e ricattabilità dei giornalisti sono inoltre strettamente correlate alla possibilità di trasmettere una buona e corretta informazione, andando a inficiare uno dei capisaldi del sistema democratico (Cfr. Corte Cost. n. 84 del 1969, Corte Cost. n. 172 del 1972, Corte Cost. n. 138 del 1985).

La professione giornalistica negli ultimi anni ha subito profondi mutamenti, e molti altri ne dovrà subire con il progredire della tecnologia e delle nuove aspettative delle aziende editoriali.

Quello che resta e resterà inalterato è però il ruolo del giornalista e gli obblighi che questi ha nei confronti dei lettori e della pubblica opinione.

In un mercato del lavoro giornalistico come quello attuale, sempre più caratterizzato dalla precarietà, è quindi necessario un maggior riconoscimento e rispetto della dignità e della qualità professionale di tutti i giornalisti, dipendenti o collaboratori esterni e freelance.

È necessario ribadire con forza che il primo diritto del giornalista è la tutela della sua autonomia, che in caso di precarietà lavorativa, fenomeno sempre più espansione, è troppo spesso lesa da inadeguate retribuzioni, da politiche aziendali più attente al risparmio economico che ad investimenti editoriali e qualità finale del prodotto giornalistico.

Ma anche da scelte di organizzazione del lavoro da parte di colleghi giornalisti collocati in posizioni gerarchicamente superiori.

Per queste ragioni l'Ordine dei Giornalisti e l'Fnsi, nel promulgare la presente carta deontologica sui rapporti di collaborazione e solidarietà tra giornalisti per una nuova dignità professionale, affermano che l?informazione deve ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori sui quali si radica la Carta costituzionale ed in particolare:

- Art. 1, comma 1 : L?Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro.

- Art. 21, commi 1 e 2: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

- Art. 35, commi 1-3: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

- Art. 36: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

- Art. 41: L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Nell?enunciare una nuova disciplina dei comportamenti etici tra giornalisti si richiamano con forza anche:

- Art. 2, comma 3, della legge 63/1969, istitutiva dell?Ordine dei Giornalisti:

Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori;

- Artt. 4 e 5 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (Strasburgo, 1989): Art. 4: Ogni persona ha diritto alla libertà di scelta di esercizio di una professione, secondo le norme che disciplinano ciascuna professione.

Art. 5, commi 1 e 2: Ogni lavoro deve essere retribuito in modo equo. A tal fine è necessario che, in base alle modalità proprie di ciascun paese:

- sia assicurata ai lavoratori una retribuzione sufficiente equa, cioè una retribuzione sufficiente per consentire loro un decoroso tenore di vita;

- i lavoratori soggetti ad una regolamentazione del lavoro diversa dal contratto a tempo pieno e di durata indeterminata beneficino di un'equa retribuzione di riferimento.

- Art. 32, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, 2000):

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione;

- Sentenza 11/1968 della Corte Costituzionale, ove si afferma:

[...] Il fatto che il giornalista esplica la sua attività divenendo parte di un rapporto di lavoro subordinato non rivela la superfluità di un apparato che [...] si giustificherebbe solo in presenza di una libera professione, tale il senso tradizionale. Quella circostanza, al contrario, mette in risalto l'opportunità che i giornalisti vengano associati in un organismo che, nei confronti del contrapposto potere economico del datori di lavoro, possa contribuire a garantire il rispetto della loro personalità e, quindi, della loro libertà: compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale del diritti della categoria e che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura democratica che con i suoi poteri di ente pubblico vigili, nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla.

Art. 1? Politiche attive contro la precarietà

L?Ordine dei Giornalisti e la Fnsi, alla luce di quanto esposto in premessa, nell?ambito delle loro competenze, vigileranno affinché:

? sia garantita a tutti i giornalisti, siano essi lavoratori dipendenti o autonomi, un?equa retribuzione che permetta al giornalista e ai suoi familiari un?esistenza libera e dignitosa, secondo quanto previsto dal dettato costituzionale;

? venga posto un freno allo sfruttamento e alla precarietà, favorendo quelle condizioni tese ad assicurare un futuro professionale e personale ai tanti giornalisti oggi privi di tutele e garantire nel contempo un futuro alla buona e corretta informazione nel nostro Paese;

? vengano favoriti percorsi di regolarizzazione contrattuale e avviamento verso contratti a tempo indeterminato ed equi, e realizzate le condizioni per promuovere evoluzioni di carriera e progressioni professionali;

? vengano correttamente applicate le norme contrattuali sui trattamenti economici;

? siano valorizzate, in caso di nuove assunzioni, le professionalità già operanti in azienda e quelle dei colleghi già iscritti nelle liste di disoccupazione;

? vengano rispettati i limiti di legge e di contratto previsti per l?impego di stagisti o tirocinanti;

? sia favorito il percorso di adesione alle casse previdenziali e di assistenza sanitaria e previdenza complementare della categoria, in modo da garantire le necessarie tutele sociali ed economiche anche a chi non è inquadrato come lavoratore dipendente.

Il direttore responsabile deve promuove il rispetto di questi principi.

Art. 2 ? Collaborazione tra giornalisti

Le forme di collaborazione e solidarietà tra giornalisti devono riguardare tutte le tipologie di lavoro giornalistico (stampa, radio, TV, web, uffici stampa, etc.).

Il direttore responsabile che rifiuti immotivatamente di riconoscere la compiuta pratica, è soggetto a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 48 della Legge 69/1963 e dell'art. 43 del D.P.R. 115/1965.

La richiesta di una prestazione giornalistica cui corrisponda un compenso incongruo in contrasto con l?articolo 36 della Costituzione, lede non solo la dignità professionale ma pregiudica anche la qualità l?indipendenza dell?informazione, essenza del ruolo sociale del giornalista.

Ai fini della determinazione dell?adeguatezza dei compensi relativi a prestazioni di natura giornalistica, i consigli regionali dell?Ordine dei Giornalisti adottano e rendono pubblici criteri e parametri di riferimento.

Gli iscritti all?Ordine sono tenuti a non accettare corrispettivi inadeguati o indecorosi per il lavoro giornalistico prestato.

In conformità all?articolo 2 della legge 69/1963, Ordine dei giornalisti e Fnsi ribadiscono che tutti i giornalisti, senza distinzione di ruolo o incarico o posizione gerarchica attribuita, hanno pari dignità e sono tenuti alla solidarietà e al rispetto reciproco.

Tutti i giornalisti sono tenuti a segnalare ai Consigli regionali situazioni di esercizio abusivo della professione e di mancato rispetto della dignità professionale.

Tutti gli iscritti all?Ordine devo vigilare affinché non si verifichino situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 150/2000. Il giornalista degli Uffici stampa istituzionali non può assumere collaborazioni, incarichi o responsabilità che possano comunque inficiare la sua funzione di imparziale ed attendibile operatore dell'informazione.

Gli iscritti all'Ordine che rivestano a qualunque titolo ruoli di coordinamento del lavoro giornalistico sono tenuti a:

a) non impiegare quei colleghi le cui condizioni lavorative prevedano compensi inadeguati;

b) garantire il diritto a giorno di riposo, ferie, orari di lavoro compatibili con i contratti di riferimento della categoria;

c) vigilare affinché a seguito del cambio delle gerarchie redazionali non ci siano ripercussioni dal punto di vista economico, morale e della dignità professionale per tutti i colleghi;

d) impegnarsi affinché il lavoro commissionato sia retribuito anche se non pubblicato o trasmesso;

e) vigilare sul rispetto del diritto di firma e del diritto d?autore.

f) vigilare affinché i giornalisti titolari di un trattamento pensionistico Inpgi a qualunque titolo maturato non vengano nuovamente impiegati dal medesimo datore di lavoro con forme di lavoro autonomo ed inseriti nel ciclo produttivo nelle medesime condizioni e/o per l?espletamento delle medesime prestazioni che svolgevano in virtù del precedente rapporto;

g) vigilare che non si verifichino situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 150/2000.

Art. 3 - Osservatorio sulla dignità professionale

Al fine di garantire la corretta applicazione dei principi stabiliti in questa Carta, l?Ordine dei Giornalisti e la Fnsi promuovono la costituzione di un ?Osservatorio permanente sulle condizioni professionali dei giornalisti? legato alle presenti e future dinamiche dell?informazione, anche in rapporto alle innovazioni tecnologiche.

L'Osservatorio ha il compito di vigilare sull'effettiva applicazione della presente carta, di avanzare proposte di aggiornamento nonché di segnalare quelle condizioni di sfruttamento della professione che ledano la dignità e la credibilità dei giornalisti anche nei confronti dell?opinione pubblica.

Art. 4 - Sanzioni

La violazione di queste regole, applicative dell'art. 2 della Legge 69/1963, comporta l'avvio di un procedimento disciplinare ai sensi del Titolo III, citata legge.

 

 Media protocol online

**

.. e la Corte costituzionale?

La denuncia "è atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce”, ritenendo quindi che non sia possibile far derivare dalla sola denuncia conseguenze pregiudizievoli per il denunciato, in quanto essa comporta soltanto l’obbligo degli organi competenti "a verificare se e quali dei fatti esposti in denuncia corrispondano alla realtà e se essi rientrino in ipotesi penalmente sanzionate, ossia ad accertare se sussistano le condizioni per l’inizio di un procedimento penale" (Corte Costituzionale, sentenze 466/2005, 78/2005, 173/97).