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Peso della sostanza stupefacente e ingente quantità (Cass. 20140/14)

14 maggio 2015, Cassazione penale

Nel reato di detenzione a fini di spaccio, ciò che conta non è il mero dato pendolare, che deve essere valutato anche con riferimento al numero di dosi ricavabili o commentato in relazione ad altra contingente peculiarità dello specifico caso: in ogni caso, i parametri abrogati mantengono la loro efficacia in funzione di dato oggettivo esterno ragionevole e tecnicamente affidabile.

 

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 6 ? 14 maggio 2015, n. 20140
P

Considerato in fatto

1. P.D. è imputato di avere illecitamente detenuto 8 kg di marijuana (principio attivo gr. 1143,61), quantità da considerarsi ingente, in (omissis).
In esito a giudizio abbreviato il 21.9.09 il GUP di Bologna, con motivazione depositata lo stesso giorno ma non contestuale, dopo aver escluso l'aggravante ed applicato le attenuanti generiche, con la diminuente per il rito lo ha condannato alla pena di quattro anni di reclusione e 16.000 Euro di multa. Ad essa è pervenuto con questo calcolo: pena base nove anni di reclusione e 36.000 Euro di multa, con duplice successiva riduzione di un terzo, per le generiche e per il rito.
2. Questa sentenza è stata appellata dal procuratore generale felsineo, con motivo di errata esclusione dell'aggravante ex art. 80 dPR 309/90 e di inadeguatezza per difetto della pena in concreto applicata, anche per contraddittorietà della motivazione tra i principi di diritto indicati e la loro applicazione al caso.
2.1 Il difensore dell'imputato ha proposto appello incidentale ex art. 595 cod.proc.pen. con motivo che deduce l'insussistenza dell'aggravante de qua e l'eccessività della pena base.
In tempi successivi è stata depositata memoria ex art. 121 cod.proc.pen., anche sollecitando l'applicazione al caso degli effetti della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale.
3. Con ordinanza del 22.5.14, dopo oltre quattro anni, la Corte d'appello di Bologna, osservato che la sentenza di primo grado era stata emessa in esito a giudizio abbreviato e ritenuto che l'impugnazione della parte pubblica non rientrasse tra i casi soli previsti dall'art. 443.3 cod.proc.pen. e tuttavia fosse ammissibile ai sensi dell'art. 568.5 cod.proc.pen., ha trasmesso gli atti a questa Corte.

Ragioni della decisione

4. Correttamente la Corte di Bologna ha giudicato che nella fattispecie (impugnazione della parte pubblica in esito a giudizio abbreviato conclusosi con condanna, relativa alla sola esclusione di una circostanza aggravante) l'atto di impugnazione dovesse essere qualificato come ricorso. La parte pubblica può infatti proporre appello anche per il solo punto della decisione relativo all'esclusione di una circostanza aggravante contestata nell'imputazione originaria, ma solo nei casi in cui la sentenza abbia anche modificato il titolo di reato: ciò anche quando il pubblico ministero pure non impugni contestualmente anche il punto della decisione relativo alla intervenuta modifica del titolo di reato. In altri termini, il mutamento del titolo di reato nella sentenza di condanna è il presupposto indefettibile e sufficiente per l'appello della parte pubblica, il cui contenuto può poi riguardare anche la sola esclusione di una circostanza aggravante (Sez. 6 sent 6274/2011 per tutte).
4.1 Ciò determina innanzitutto l'inammissibilità dell'appello incidentale dell'imputato (l'impugnazione incidentale essendo istituto non generale della disciplina delle impugnazioni ma specifico della disciplina dell'appello: art. 595 cod.proc.pen.), ancorché l'intervenuta sentenza n.32/2014 della Corte costituzionale (oggetto di specifica memoria difensiva) per sé imponga la rideterminazione della pena, quella detentiva base indicata dal primo Giudice (nove anni) risultando ora illegale.
5. Allo stato il motivo di impugnazione della parte pubblica, che svolge deduzioni di erronea applicazione dell'art. 80 dPR n. 309/90, è fondato, nei termini che seguono.
Il GUP di Bologna muove da un presupposto condivisibile: l'idoneità tendenziale di un ampio margine edittale per l'ipotesi base, non aggravata, a soddisfare molte delle fisiologiche esigenze di dosimetria della pena afferenti il dato quantitativo della sostanza stupefacente che rileva nel singolo processo, dato che, anche in applicazione del principio costituzionale di ragionevole trattamento differente di situazioni oggettivamente diverse, per sé impone di riservare comunque il minimo edittale, e la sua prossimità, ai quantitativi più prossimi al limite della rilevanza penale della condotta.

Del resto, questo è stato anche l'assunto delle successive Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 36258 del 2012, P.G. e Biondi, secondo la quale "al proposito, è utile osservare che, già per le ipotesi ordinarie (quelle non riconducibili al comma 5 dell'art. 73 che, come è noto, prevede i casi attenuati del fatto di lieve entità), il legislatore ha approntato un quadro sanzionatorio di estrema severità. Invero, la pena detentiva va da 6 a 20 anni di reclusione e quella pecuniaria da Euro 26.000 a Euro 260.000 di multa. Dunque, anche in caso si ritenga insussistente l'aggravante de qua, il giudicante ha a sua disposizione una gamma sanzionatoria, che, non solo gli consente, come è ovvio, di graduare la pena secondo i noti criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ma che gli conferisce il potere - ricorrendone ovviamente i presupposti oggettivi e soggettivi - di fornire una risposta repressiva in termini quantitativamente molto elevati. Il limite massimo della pena edittale per il reato di cui all'art. 73 della vigente legge sugli stupefacenti, invero, si allinea a quelli previsti per alcuni tra i più gravi delitti".

L'affermazione del GUP risulta tuttavia allo stato motivata in termini sostanzialmente assertivi, con riferimento al dato quantitativo, apprezzato nel suo solo contenuto numerico relativo al peso, neppure esplicitato nell'apprezzamento del numero di dosi ricavabili o commentato in relazione ad altra contingente peculiarità dello specifico caso. Termini assertivi che danno conto della violazione di legge lamentata dalla parte pubblica impugnante.

Il passare del tempo tra il momento di deliberazione della sentenza (settembre 2009) e quello in cui in concreto la Corte d'appello ha trasmesso gli atti (maggio 2014) ha determinato anche un almeno parziale mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità sul punto dei presupposti in fatto per ritenere configurabile la circostanza aggravante (con il sopravvenuto insegnamento delle Sezioni unite, prima richiamato) e, da ultimo, della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014 di particolare rilievo nel caso, laddove per le cosiddette droghe leggere ha ripristinato il massimo edittale dei sei anni di reclusione (rispetto a quello di venti anni commentato dal GUP).

Il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, massimato nei termini che "in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata", mantiene efficacia anche dopo la sentenza della Corte costituzionale.

Invero, il senso dell'insegnamento contenuto in tale sentenza è stato in definitiva quello di trovare un parametro convenzionale, non arbitrario o invasivo delle competenze del silente Legislatore laddove basato sull'esperienza giurisdizionale dell'intero territorio nazionale, cui poter ancorare la sollecitazione ai Giudici del merito ad un'applicazione della norma tendenzialmente omogenea appunto su tutto il territorio nazionale, nell'ovvia ragionevole libertà (espressamente confermata nella sentenza richiamata) dell'attenzione alle peculiarità del caso ed alla possibilità di un apprezzamento specificamente motivato: i parametri del decreto ministeriale 11.4.1996 hanno costituito pertanto solo un dato oggettivo da cui muovere e non già il presupposto di legittimità dell'intero ragionamento. Quei parametri, pertanto, e la loro funzione di dato oggettivo esterno ragionevole e tecnicamente affidabile, permangono in quanto indipendenti rispetto alla sorte formale del decreto.

6. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio (alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 569.4 c.p.p.) su due punti: la configurabilità o meno della circostanza aggravante dell'ingente quantità (punto della decisione per la cui deliberazione il Giudice del rinvio terrà conto dell'insegnamento delle richiamate Sezioni unite); la rideterminazione della pena base, da quantificare all'interno dei limiti edittali ripristinati dalla sentenza della Corte costituzionale.
Rimane in giudicato il punto della decisione relativo all'affermazione di colpevolezza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 dPR n. 309/90 e al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.