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Ordinanza cautelare estradizione non tradotta, basta interprete (Cass. 12113/08)

18 marzo 2008, Cassazione penale

Mancata traduzione nella lingua parlata dall'indagato dell'ordinanza di custodia cautelare estradizione non determina automaticamente nullità dell'ordinanza stessa, essendo possibile dopo la notifica del provvedimento, previa nomina di un interprete ai sensi dell'art. 143 c.p.p., comma 2, ottenerne la traduzione, dalla quale decorrerà il termine per l'impugnazione.

(si veda però Cass. SSUU, 15069/24)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

 Sent., (data ud. 04/12/2007) 18/03/2008, n. 12113

Composta dagli Ill.mi Magistrati:

Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente

Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere

Dott. AGRO' Antonio S. - Consigliere

Dott. MILO Nicola - Consigliere

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.M., nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma 20 luglio 2007.

Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. MANNINO S. F.;

Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dott. DE SANDRO Anna Maria, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

Sentita l'arringa del difensore, avv. CRB, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Osserva:

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ordinanza del 20 luglio 2007 la Corte d'appello di Roma convalidava l'arresto provvisorio per fini estradizionali di B. M. e gli applicava la misura cautelare della custodia in carcere.

Avverso l'ordinanza il B. ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1. violazione dell'art. 143 c.p.p., e nullità dell'ordinanza impugnata ex art. 178 c.p.p., lett. c), per omessa traduzione della stessa in lingua comprensibile all'arrestato;

2. violazione all'art. 716 c.p.p., comma 1, e mancanza di motivazione (art. 125 c.p.p.) in ordine alla sussistenza del presupposto dell'urgenza, dotata di valenza autonoma rispetto al pericolo di fuga con cui deve coesistere, per il provvedimento provvisorio restrittivo della libertà personale adottato dalla polizia giudiziaria;

3. violazione all'art. 715 c.p.p., comma 2, e mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 125 c.p.p.) in ordine alla ricorrenza del presupposto del pericolo di fuga, ancorato unicamente e genericamente alla gravità del reato contestato all'estradando dall'Autorità monegasca, trascurando di considerare, a parte la lieve entità del reato, la circostanza che l'estradando risiede stabilmente in Spagna, dove si sarebbe potuto procedere all'arresto provvisorio per fini estradizionali;

4. inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 24 Cost., per violazione del diritto di difesa laddove il provvedimento impugnato omette la descrizione dei fatti fondanti l'emissione del mandato di cattura internazionale da parte dell'A.G. dello Stato richiedente.

L'impugnazione è inammissibile.

La previsione della nomina dell'interprete all'imputato che non conosca la lingua italiana ex art. 143 c.p.p., deve essere interpretata - secondo la lettura datane dalla Corte costituzionale con sentenza 12 gennaio 1993 n. 10 - come una clausola generale destinata ad espandersi ed a specificarsi a fronte delle varie esigenze concrete che richiedono tale ausilio ed al tipo dell'atto al quale occorra partecipare (Cass. Sez. 3^, 4 febbraio 2000 n. 580, ric. Weizer M M.) e, quindi, anche riguardo all'ordinanza di applicazione di misura di custodia cautelare a seguito di convalida dell'arresto.

Tuttavia, alla mancata traduzione nella lingua parlata dall'indagato non consegue automaticamente la nullità dell'ordinanza stessa, essendo possibile dopo la notifica del provvedimento, previa nomina di un interprete ai sensi dell'art. 143 c.p.p., comma 2, ottenerne la traduzione, dalla quale decorrerà il termine per l'impugnazione (Cass. Sez. 3^, 19 novembre 2003 n. 59 - 8 gennaio 2004, ric. Kryczka).

La nullità eccepita dal ricorrente col primo motivo d'impugnazione è pertanto manifestamente insussistente.

Anche il secondo motivo appare palesemente privo di consistenza, considerando che in merito al requisito dell'urgenza, richiesto dall'art. 16 della Convenzione Europea il provvedimento impugnato ha motivato espressamente con riferimento alla valutazione espressa al riguardo dall'A.G. dello Stato richiedente (v. sub 9).

Alla medesima conclusione si perviene per il terzo motivo, considerando che la gravità del reato è certamente elemento idoneo per dedurne la sussistenza del pericolo di foga, non essendo, per converso, ragione adeguata per una valutazione contraria la residenza dell'estradando in Spagna, che non costituisce per questo l'unico possibile luogo di foga e non dispensa comunque dal prevenirla.

Anche il quarto motivo risulta manifestamente infondato, considerando che la motivazione del provvedimento impugnato rinvia alla documentazione trasmessa dallo Stato richiedente, nella disponibilità dell'estradando, il cui diritto di difesa per effetto della mancata ripetizione degli elementi posti a base della richiesta di estradizione non subisce alcun pregiudizio.

Pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali e al versamento di Euro 1.000,00, alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali e al versamento di Euro 1.000,00, (mille) alla Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2008