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Mandato di arresto europeo e esigenze cautelari (Cass. 34525/23)

4 agosto 2023, Cassazione penale

La valutazione delle esigenze cautelari in tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura passiva di mandato di arresto europeo e di estradizione risponde ad esigenze diverse rispetto alla analoga valutazione richiesta per le misure emesse per ragioni di giustizia interna: come evidenzia l'art. 9, comma 4, I. n. 69 del 2005, l'applicazione di misure coercitive alla persona richiesta deve tener conto dell'esigenza di garantire che la stessa non si sottragga alla consegna, avendo lo Stato italiano ha assunto a livello internazionale l'impegno di consegnare le persone ricercate da altri Stati dell'Unione europea per ragioni di giustizia e che si trovino sul suo territorio.

Inoltre, la presenza del ricercato sul territorio italiano costituisce il presupposto indefettibile di fatto della decisione di consegna: il mandato di arresto europeo al pari dell'estradizione sono infatti istituti preordinati al solo scopo della consegna di una determinata persona allo Stato estero che ne abbia fatto richiesta, con la conseguenza che la 'fisica disponibilità" da parte dello Stato richiesto costituisce un presupposto la cui mancanza rende privo il procedimento del suo oggetto tipico.

Le suddette esigenze cautelari vanno poi correlate con l'esito del procedimento di consegna: la traditio in vinculis della persona richiesta.

 

Corte di Cassazione

Sent. Sez. VI Num. 34525 Anno 2023

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CALVANESE ERSILIA

Data Udienza: 31/05/2023 - deposito 04/08/2023

SENTENZA

sul ricorso proposto da
SC, nato in Romania il */1987

avverso la ordinanza del 29/04/2023 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore, avv. GA, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il consigliere delegato della Corte di appello di Roma convalidava l'arresto di polizia giudiziaria di SC, ai sensi dell'art. 13 I. n. 69 del 2005, e gli applicava la misura cautelare della custodia in carcere.

CS era persona ricercata dalle autorità giudiziarie romene, con mandato di arresto europeo, per aver commesso più furti aggravati il 22 aprile 2022 (concorso nella sottrazione o nel tentativo di sottrarre somme di danaro, con forzatura di distributori bancomat).

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. c:od. proc. pen.

2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 9 I. n. 69 del 2005 e 274 cod. proc. pen.

Il provvedimento impugnato è incorso nell'erronea applicazione dei principi dettati dall'art. 274, lett. b) cod. proc. pen. avendo ritenuto il concreto pericolo di fuga e il rischio di irreperibilità del ricorrente sulla base della sola circostanza che costui al momento dell'arresto si trovava presso lo scalo aereo di Fiumicino proveniente dal Qatar.

Difetta la concretezza del pericolo di fuga, non assumendo la suddetta circostanza alcun significato sintomatico a tal fine (era stato fermato con documenti regolari).

2.2. Mancanza di motivazione sul pericolo concreto di fuga.

La ordinanza è del tutto carente di motivazione al riguardo, non essendo - per quel che si è in precedenza dedotto - la circostanza della sua presenza a Fiumicino neppure sintomatica del pericolo di fuga.

2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 9 I. n. 69 del 2005 e 275 e 275- bis cod. proc. pen. e mancanza di motivazione.

La ordinanza è incorsa in altro errore processuale, nell'applicare la misura cautelare più severe, senza valutare gli elementi positivi emergenti dagli atti indicativi della possibilità di applicare una misura più gradata (quali la personalità del ricorrente entrato in Italia con regolari documenti; la disponibilità di un domicilio in Italia).

Pertanto, è anche immotivata la scelta della misura più afflittiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non può essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.

2. Va premesso che, in tema di mandato di arresto europeo, l'unico rimedio esperibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali è il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma degli artt. 9, comma 7, della L. n. 69/2005 e 719 cod. proc. pen., che può essere dunque proposto per dedurre, oltre ad errori di diritto, anche l'inesistenza della motivazione o per la presenza di un
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
 motivazione solo apparente, ma non vizi logici della stessa (Sez. 6, n. 10906 del 06/03/2013, Rv. 254418).

3. Esaminate le doglianze proposte dal ricorrente, rientranti in questo ambito, va osservato preliminarmente che la valutazione delle esigenze cautelari in tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura passiva di mandato di arresto europeo e di estradizione risponde ad esigenze diverse rispetto alla analoga valutazione richiesta per le misure emesse per ragioni di giustizia interna.

Come evidenzia l'art. 9, comma 4, I. n. 69 del 2005, l'applicazione di misure coercitive alla persona richiesta deve tener conto dell'esigenza di garantire che la stessa non si sottragga alla consegna. Ciò in quanto lo Stato italiano ha assunto a livello internazionale l'impegno di consegnare le persone ricercate da altri Stati dell'Unione europea per ragioni di giustizia e che si trovino sul suo territorio.

Inoltre, la presenza del ricercato sul territorio italiano costituisce il presupposto indefettibile di fatto della decisione di consegna (cfr. Sez. 6, n. 1317 del 12/01/2023, Rv. 284146).

Il mandato di arresto europeo al pari dell'estradizione sono infatti istituti preordinati al solo scopo della consegna di una determinata persona allo Stato estero che ne abbia fatto richiesta, con la conseguenza che la 'fisica disponibilità" da parte dello Stato richiesto costituisce un presupposto la cui mancanza rende privo il procedimento del suo oggetto tipico.

Le suddette esigenze cautelari vanno poi correlate con l'esito del procedimento di consegna: la traditio in vinculis della persona richiesta.

Esito che va assicurato attraverso una procedura, scandita da termini molto contenuti e certi.

Tutte queste peculiarità del procedimento cautelare in questo settore rendono pertanto evidente come non siano ad esso automaticamente 1:rasferibili i principi elaborati dalla giurisprudenza per i provvedimenti emessi per le esigenze di giustizia interna e giustificati dal pericolo di fuga.

Ne consegue che i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga richiesti per l'applicazione delle misure coercitive di cui all'art. 9 I. n. 69 del 2005, al pari dei criteri per la scelta della misura cautelare, devono essere scrutinati dal giudice della cautela avendo presente le esigenze e le caratteristiche proprie del procedimento di consegna.

3.1. Esaminato il provvedimento impugnato in questa prospettiva, il Collegio ritiene che esso non meriti censura.

Il giudice delegato della Corte di appello, nel motivare il rischio di irreperibilità del ricorrente per sottrarsi alla consegna, ha valorizzato una serie di circostanze (il fatto che il ricorrente non fosse più residente o dimorante in Italia dal 2015;  suo stato di disoccupazione da diversi anni; la dimostrata facilità, ciononostante, di spostarsi all'estero - da ultimo prima in Qatar e poi in Italia), che non consentivano di ritenere sufficienti a contenere tale pericolo misure diverse da quella carceraria.

Non si tratta di motivazione silente o apodittica sulle esigenze cautelari, in quanto l'ordinanza ha esposto, quant'anche in modo sintetico ma sufficiente, un giudizio prognostico sul pericolo di fuga, tipico della procedura di consegna, "verificabile", ovvero ancorato ad obiettivi elementi concreti della vita del soggetto.

Né la stessa motivazione può dirsi errata in diritto, alla luce dei peculiari parametri di valutazione che deve improntare la decisione cautelare, come in premessa indicati.

4. Sulla base di quanto illustrato, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.

Così deciso 31/05/2023.