In tema di mandato di arresto Europeo, la consegna per l'estero può essere legittimamente disposta solo quando il mandato, o l'equipollente segnalazione nel Sistema Informativo Schengen (SIS), siano stati compilati o tradotti nella lingua italiana, essendo irrilevanti forme alternative di conoscenza, quale ad esempio l'illustrazione per le vie brevi al consegnando dei contenuti dell'atto da parte del giudicante.
In tema di mandato di arresto Europeo esecutivo, ai fini dell'applicazione della misura minima della pena o della misura sicurezza non inferiore ai quattro mesi, prevista dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 7, comma 4, occorre fare riferimento non alla pena in concreto ancora da eseguire, ma a quella pronunciata dall'autorità giudiziaria straniera; ne consegue che, qualora il m.a.e. riguardi l'esecuzione di una pluralità di sentenze di condanna, ferma restando l'applicazione del limite previsto dal citato art. 7, ogni questione relativa al residuo della pena da scontare deve essere posta all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
(data ud. 07/06/2023) 08/06/2023, n. 24927
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente -
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -
Dott. GALLUCCI Enrico - Consigliere -
Dott. D’ARCANGELO Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. DI GIOVINE Ombretta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato in (Omissis);
avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 04/05/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata, emessa il 4 maggio 2023 (motivazione contestuale), la Corte di appello di Genova, a seguito di mandato di arresto Europeo emesso dalla Corte regionale di Graz (Austria), ha disposto la consegna di A.A. all'Austria relativamente a due condanne inflitte al predetto nel 2016 (per lesioni personali, danneggiamento di cose, possesso illegale di armi e munizioni, riportando la pena di mesi sei di reclusione) e nel 2022 (per i reati di traffico illegale di stupefacenti e per detenzione ad uso personale dello stesso, riportando la pena di quindici mesi di reclusione), in ordine alle quali la Corte territoriale precisa che "residua la pena di un anno e sedici giorni di reclusione".
2. Avverso la sentenza, il consegnando, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce due motivi.
2.1. Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata in quanto la Corte di appello ha adottato la sua decisione sulla base di un MAE redatto in tedesco, accompagnato dal foglio riassuntivo in inglese. A seguito di eccezione della difesa, la Corte ha disposto la traduzione in italiano di solo due pagine del MAE (la n. 6 e 7) che però contengono esclusivamente la descrizione delle condotte oggetto dei capi di imputazione, rinviando all'udienza del 4 maggio u.s., nella quale è stata disposta la consegna. Pertanto non è stato osservato quanto previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 7, non essendosi acquisiti elementi in ordine all'avvenuto rispetto da parte della AG straniera di quanto stabilito nel comma 1 bis dell'art. 6 (condanna straniera resa a seguito di un giusto processo; celebrazione del processo in presenza o in assenza; avviso in ordine alla possibilità di appellare).
2.2. Con il secondo motivo, si eccepisce che la sentenza impugnata oltre a non aver dato conto dell'avvenuto rispetto delle indicazioni contenute nel citato dalla L. n. 69 cit., art. 6, comma 1 bis, (e ciò ha determinato violazione dell'obbligo di verificare che nella specie non venisse in rilievo il motivo di rinvio di cui alla L. n. 69, art. 16, comma 6, relativo all'effettiva partecipazione dell'interessato al processo), non ha neppure verificato quale fosse la pena da scontare in Austria (avendo escluso la consegna in riferimento al capo B) della condanna definitiva nel 2022, relativo alla detenzione di stupefacente per uso personale); in tal modo non ha neppure accertato che la pena oggetto della consegna fosse - tenuto conto anche del presofferto in Austria e del periodo trascorso in Italia in misura cautelare, dal 5 aprile 2023 - non inferiore a quattro mesi di reclusione, come richiesto dalla L. n. 69., art. 7, comma 4.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. Risulta che in effetti il mandato di arresto a carico del A.A., - redatto esclusivamente in lingua tedesca - non è stato tradotto integralmente (ma solo in due pagine, relative esclusivamente alle imputazioni per le quali l'Autorità giudiziaria straniera ha pronunciata condanna). Sul punto, questa Sezione ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui "In tema di mandato di arresto Europeo, la consegna per l'estero può essere legittimamente disposta solo quando il mandato, o l'equipollente segnalazione nel Sistema Informativo Schengen (SIS), siano stati compilati o tradotti nella lingua italiana, essendo irrilevanti forme alternative di conoscenza, quale ad esempio l'illustrazione per le vie brevi al consegnando dei contenuti dell'atto da parte del giudicante" (Sez. F., n. 31766 del 25/08/2022, Jebari Hachem, Rv. 283710 - 01). Nella specie, come dedotto dal ricorrente, l'incompleta traduzione del mandato non ha consentito di verificare le modalità di svolgimento dei giudizi che hanno determinato le condanne e, nel caso in cui essi si siano svolti "in absentia", il rispetto delle condizioni stabilite per tali casi dalla L. n. 69.
3. Anche il secondo motivo risulta fondato. E' vero che "In tema di mandato di arresto Europeo esecutivo, ai fini dell'applicazione della misura minima della pena o della misura sicurezza non inferiore ai quattro mesi, prevista dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 7, comma 4, occorre fare riferimento non alla pena in concreto ancora da eseguire, ma a quella pronunciata dall'autorità giudiziaria straniera; ne consegue che, qualora il m.a.e. riguardi l'esecuzione di una pluralità di sentenze di condanna, ferma restando l'applicazione del limite previsto dal citato art. 7, ogni questione relativa al residuo della pena da scontare deve essere posta all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente" (Sez. 6, n. 13867 del 22/03/2018, Clinck, Rv. 272721 - 01).
Ma in questo caso, la sentenza impugnata si limita a dar conto del residuo di pena da scontare, senza spiegare in che modo si sia pervenuti a detta pena e senza verificare gli effetti della mancata consegna relativamente alla parte della sentenza austriaca del 2022 riferita alla mera detenzione personale della sostanza stupefacente, condotta non prevista come reato nel nostro ordinamento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2023.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2023