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MAE rifiutato per cittadinanza, sentenza va riconosciuta (Cass. 9863/23)

8 marzo 2023, Cassazione penale

In tema di mandato di arresto europeo, la Corte d'appello che rifiuti la consegna disponendo l'esecuzione nello Stato della pena inflitta al cittadino italiano o di altro paese dell'Unione legittimamente residente o dimorante in Italia, è tenuta al formale riconoscimento della sentenza su cui si fonda il mandato di arresto europeo. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

(data ud. 07/03/2023) 08/03/2023, n. 9863

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -

Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -

Dott. GIORDANO Emilia Anna - Consigliere -

Dott. GALLUCCI Enrico - rel. Consigliere -

Dott. VIGNA Maria Sabina - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12/01/2023;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;

lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Lettieri Nicola, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Napoli ha negato la consegna di A.A. (cittadino italiano) richiesta a seguito di mandato di arresto Europeo emesso dalla Autorità Giudiziaria del Belgio per l'esecuzione della pena residua di 1.706 giorni di reclusione - relativa alla condanna a cinque anni di reclusione - inflitta per il reato di produzione, vendita, acquisto di sostanze stupefacenti dalla Corte di appello di Anversa con sentenza del 15 settembre 2021, divenuta esecutiva.

2. La Corte di appello ha ritenuto che sussistevano tutti i presupposti per l'accoglimento della richiesta ma che, essendo l'interessato cittadino italiano, dovesse trovare applicazione il motivo facoltativo di rifiuto della consegna di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18 bis, comma 2, risultando presenti tutte le condizioni per il riconoscimento della sentenza di condanna straniera D.Lgs. n. 161 del 2010, ex art. 10 sentenza della quale ha quindi ordinato l'esecuzione in Italia.

3. Avverso la sentenza, a mezzo dei propri difensori, ricorre A.A. deducendo un unico motivo, relativo alla illegittimità del riconoscimento della sentenza straniera effettuato dalla Corte partenopea. Ciò in quanto, in realtà, il procedimento straniero si è celebrato nella contumacia dell'imputato e, quindi, sarebbe stato necessario accertare l'esistenza di garanzie sufficienti idonee a consentire al condannato la possibilità di fare opposizione e richiedere un nuovo processo nello stato belga e di essere presente a quel giudizio.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte ha precisato che in tema di mandato di arresto Europeo, la Corte d'appello che rifiuta la consegna ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18-bis, lett. c), disponendo l'esecuzione nello Stato della pena inflitta al cittadino italiano o di altro paese dell'Unione legittimamente residente o dimorante in Italia, è tenuta al formale riconoscimento della sentenza su cui si fonda il m.a.e. secondo quanto previsto dal D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161, contenente disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile 2008, sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea (Sez. 6, n. 29685 del 26/10/2020, Rapa Paraschiva, Rv. 279957).

3. A sua volta, il D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 13 comma 1, lett. i), stabilisce che la Corte di appello rifiuta il riconoscimento "se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione da eseguire, a meno che il certificato attesti: 1) che, a tempo debito, è stato citato personalmente e, pertanto, informato della data e del luogo fissati per il processo o che ne è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, idonei a comprovare inequivocabilmente che ne era al corrente, nonchè che è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata, comparizione in giudizio; ovvero 2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito un mandato ad un difensore, di fiducia o d'ufficio, da cui in effetti è stato assistito in giudizio; ovvero 3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello con possibilità di parteciparvi per ottenere un riesame nel merito della imputazione, compresa l'assunzione di nuove prove, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine a tal fine stabilito".

4. La sentenza impugnata dà atto che sussistono tutti i presupposti per il riconoscimento della sentenza straniera, indicando, tra l'altro, che la condanna belga "non è stata pronunciata in contumacia".

5. In realtà dalla scheda MAE allegata alla richiesta di consegna risulta che l'interessato "non è comparso di persona all'udienza che ha portato alla decisione" e che "non è stato rappresentato da un avvocato" e che "la decisione non è stata notificata personalmente, ma la decisione sarà notificata all'interessato immediatamente dopo la consegna", interessato che potrà presentare opposizione e chiedere un nuovo giudizio nel merito.

6. Atteso il contrasto tra quanto indicato dalla sentenza impugnata e l'attestazione del MAE, relativamente alle modalità di celebrazione del giudizio belga, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinchè la Corte di appello motivi in merito all'effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 13 per il riconoscimento della sentenza straniera.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2023