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MAE fra CEDU e UE: protezione equivalente a patto che .. (Corte Europea per i diritti dell'uomo, Bivolaru Moldovan, 2021)

25 marzo 2021, Corte europea per i diritti dell'Uomo

Gli Stati contraenti restano soggetti agli obblighi che hanno assunto aderendo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo anche applicando il diritto internazionale, la cui esecuzione è giustificata se l'organizzazione internazionale in questione accordi una protezione dei diritti fondamentali equivalente o paragonabile a quella prevista dalla CEDU.

Se l'organizzazione internazionale offre una protezione equivalente, si deve presumere che gli Stati rispettino i requisiti della Convenzione quando eseguono gli obblighi legali derivanti dalla loro appartenenza all'organizzazione, spettando alla Corte EUD verificare se le condizioni per l'applicazione della presunzione di protezione equivalente siano soddisfatte nelle circostanze del caso concreto.

Le due condizioni per l’applicazione della presunzione di protezione equivalente sono l’assenza di qualunque margine di discrezionalità in capo alle autorità statali e l’estrinsecazione massima del meccanismo di controllo previsto dal diritto dell’Unione.

Qui l'analisi dell'Osservatorio Europa UCPI.

(traduzione informale canestriniLex.com, la sentenza originale qui)   

CORTE EUROPEA PER I DIRITTI DELL'UOMO

QUINTA SEZIONE
CASO DI BIVOLARU E MOLDOVAN / FRANCIA
(ricorsi n. 40324/16 e 12623/17)

STRASBURGO 25 marzo 2021

 
Art. 3 (materiale) - Trattamenti inumani e degradanti - Consegna di un richiedente alle autorità rumene in esecuzione di un mandato di arresto europeo in presenza di un rischio reale di cattive condizioni di detenzione - Consegna di un richiedente, riconosciuto come rifugiato dalle autorità svedesi, alle autorità rumene in esecuzione di un mandato di arresto europeo in assenza di un rischio reale di persecuzione e di cattive condizioni di detenzione

Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni previste dall'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetto a modifiche formali.

Nella causa Bivolaru e Moldovan contro la Francia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo (quinta sezione), che siede in una camera composta da :
Síofra O'Leary, Presidente, Mārtiņš Mits,
Stéphanie Mourou-Vikström, Jovan Ilievski,
Lado Chanturia, Arnfinn Bårdsen, Mattias Guyomar, giudici,
e Martina Keller, cancelliere di sezione aggiunto, visto :
Domande (nn. 40324/16 e 12623/17) contro la Repubblica francese presentate alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") da due cittadini rumeni, il signor Gregorian Bivolaru e il signor Codrut Moldovan ("i ricorrenti"), rispettivamente il 12 agosto 2016 e il 9 febbraio 2017
la decisione di portare le denunce di cui agli articoli 2 e 3 all'attenzione del governo francese il 19 dicembre 2018 e di dichiarare irricevibile il resto delle domande
le osservazioni delle parti,
Avendo deliberato in camera di consiglio il 16 febbraio 2021, emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

INTRODUZIONE
1. Le presenti domande riguardano la consegna dei ricorrenti alle autorità rumene in esecuzione di mandati d'arresto europei (MAE) allo scopo di scontare una pena detentiva. I ricorrenti sostengono che l'esecuzione dei MAE è contraria all'articolo 3 della Convenzione.

I FATTI
2. Il richiedente Gregorian Bivolaru è nato nel 1952. È rappresentato da P. Spinosi, avvocato del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione. Il ricorrente Codrut Moldovan è nato nel 1971. È rappresentato da C. Marcelot, un avvocato di Clermont-Ferrand.
3. Il governo era rappresentato dal suo agente, M.F. Alabrune, direttore degli affari legali presso il Ministero dell'Europa e degli Affari Esteri.

I. DOMANDA N. 12623/17

4. Il 26 giugno 2015 il tribunale di Mures (Romania) ha condannato il signor Moldovan a sette anni e sei mesi di reclusione per atti di tratta di esseri umani commessi nel corso del 2010 in Romania e in Francia, in questo caso per aver costretto sei cittadini rumeni, tra cui un minore, a mendicare per suo conto. Il richiedente ha assistito al suo processo. In seguito è tornato in Francia.

5. Il 29 aprile 2016 le autorità giudiziarie rumene hanno emesso un mandato d'arresto europeo (di seguito MAE) per il ricorrente al fine di eseguire la pena detentiva inflitta.

6. Secondo le informazioni fornite dal governo, tre giorni prima, il 26 aprile 2016, il ricorrente era stato incriminato con l'accusa di furto con raggiro, effrazione o arrampicata in un'abitazione, ricezione di beni provenienti da un furto con raggiro, effrazione o arrampicata in un'abitazione o in un magazzino e sottoposto a custodia cautelare. Con sentenza del 10 maggio 2016, la Camera Investigativa della Corte d'Appello di Riom ha ordinato la sua liberazione e lo ha messo sotto sorveglianza giudiziaria con l'obbligo di presentarsi una volta alla settimana al commissariato di Clermont-Ferrand.

7. Il 7 giugno 2016 il ricorrente è stato fermato alla stazione di polizia. Lo stesso giorno, il procuratore della Corte d'appello di Riom gli ha notificato il MAE. Il ricorrente ha indicato che non ha acconsentito alla sua consegna alle autorità giudiziarie rumene.

8. Il 10 giugno 2016 è stato portato davanti alla Camera Investigativa della Corte d'Appello di Riom per una decisione sulla sua consegna alle autorità rumene. Ha riconosciuto che il MAE si applicava a lui, ma ha ribadito la sua opposizione alla sua consegna alle autorità rumene. Affidandosi alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (di seguito CGUE) del 5 aprile 2016 nelle cause Aranyosi e Căldăraru (C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 50 infra), ha sostenuto che la Camera inquirente non poteva concedere tale consegna senza prima cercare e ottenere ulteriori informazioni sulle condizioni della sua futura detenzione in Romania. A questo proposito ha prodotto la sentenza della CGUE, il comunicato stampa e un articolo di studioso che la riguarda, nonché il riferimento a quattro sentenze della Corte che condannano la Romania a causa delle condizioni indegne di detenzione (Voicu c. Romania, no. 22015/10, 10 giugno 2014, Bujorean c. Romania, no. 13054/12, 10 giugno 2014, Mihai Laurenţiu Marin c. Romania, no. 79857/12, 10 giugno 2014, Constantin Aurelian Burlacu c. Romania, no. 51318/12, 10 giugno 2014).

9. Con una sentenza del 16 giugno 2016, la Camera istruttoria, basandosi sulle sentenze della Corte riguardanti le condizioni di detenzione in Romania e su un rapporto del 2014 del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (di seguito
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SENTENZA BIVOLARU E MOLDOVAN / FRANCIA
CPT), ha considerato che esistevano "prove oggettive, affidabili, precise e debitamente aggiornate dell'esistenza di carenze per quanto riguarda le condizioni di detenzione in Romania". Ha invitato le autorità rumene a fornirle, entro il 30 giugno 2016, informazioni sulle effettive condizioni di detenzione a cui il ricorrente sarebbe stato sottoposto per valutare l'esistenza di un rischio reale di trattamenti inumani e degradanti.

10. Il 28 giugno 2016, la Direzione del diritto internazionale e dell'assistenza giudiziaria reciproca del Ministero della Giustizia rumeno ha fornito alle autorità francesi le seguenti informazioni. Per l'esecuzione di un periodo di quarantena di ventuno giorni, è previsto che il richiedente sia prima detenuto nello stabilimento penitenziario di Bucarest Rahova, che ha ventiquattro celle con uno "spazio individuale minimo di 2-3 m2". Alla fine di questo periodo, "dato il quantum della pena, è molto probabile che dovrà scontare la pena inizialmente in regime chiuso". Egli sconterà la sua pena, dato il suo luogo di residenza, "molto probabilmente, all'inizio" nello stabilimento penitenziario di Gherla. In questo istituto, le celle hanno una finestra di 200 x 145 cm, che assicura luce naturale e un'adeguata ventilazione. Ogni cella ha almeno un tavolo e due sedie, un supporto per la TV, spazio per riporre oggetti personali, così come un materasso e biancheria da letto. La direzione ha inoltre fornito i seguenti chiarimenti: i detenuti hanno accesso permanente a una stazione sanitaria dotata di due lavandini e due gabinetti; l'acqua fredda è fornita senza interruzione e l'acqua calda due volte alla settimana; la disinfezione delle celle è effettuata periodicamente e, in ogni caso, quando è necessario; l'amministrazione fornisce ai detenuti il materiale igienico e sanitario necessario ogni mese; i prigionieri in regime chiuso che non lavorano hanno accesso a diverse attività (lavoro, attività educative e di formazione professionale, passeggiate, assistenza psicologica e sociale, sport, per un minimo di quattro ore al giorno); un ufficio medico fornisce ai prigionieri l'assistenza medica e le cure necessarie. Le autorità rumene hanno concluso come segue:
"Pertanto, l'Amministrazione Penitenziaria Nazionale garantisce che la persona interessata sconterà la pena nell'istituto Gherla o in un altro carcere subordinato che gli fornirà tra i 2 e i 3 m2 come spazio personale, compreso il letto e i mobili necessari. (...)
L'Amministrazione Penitenziaria Nazionale coglie l'occasione per dare l'assicurazione che si occuperà con sollecitudine di tutti gli aspetti segnalati dai condannati affidati alle prigioni subordinate. "
11. 11 Il ricorrente ha poi presentato un memorandum alla Camera Investigativa sostenendo che era a rischio di trattamenti inumani e degradanti se fosse stato consegnato. Ha sottolineato che le garanzie delle autorità rumene non erano sufficienti alla luce dei requisiti derivanti dalle sentenze della Corte contro la Romania, tra cui la
Axinte c. Romania (n. 24044/12, 22 aprile 2014, paragrafo 111 sotto) e ha riscontrato una violazione dell'articolo 3 della Convenzione a causa delle condizioni di detenzione nel carcere di Gherla e della situazione di "grave sovraffollamento carcerario" ivi prevalente. Ha anche chiesto, sulla base dell'articolo 695-39 del codice di procedura penale (qui di seguito CPP, si veda il paragrafo 59 qui di seguito), che la sua consegna fosse rinviata in quanto era perseguito in Francia per gli stessi reati per i quali era stato condannato in Romania.

12. In una sentenza del 5 luglio 2016, la Camera Investigativa ha osservato che non c'era alcun ostacolo alla consegna del ricorrente:
" (... Per quanto riguarda le condizioni effettive di detenzione a cui [il ricorrente] sarà sottoposto, il documento redatto dalle autorità rumene indica che dopo un periodo di quarantena di 21 giorni, durante il quale [egli] sarà tenuto in una cella con uno spazio individuale minimo di 2 o 3 m2 , egli sarà senza dubbio trasferito alla prigione di Gherla, dove gli sarà dato uno spazio individuale minimo di 2 o 3 m2 in una cella con finestra, accesso permanente a una stazione sanitaria con due lavabi e due bagni, accesso permanente all'acqua fredda e possibilità di lavarsi con acqua calda due volte alla settimana, possibilità di assistenza medica.
Le condizioni di detenzione descritte in tale documento garantiscono che [il ricorrente] non sarà detenuto in condizioni che presentano un rischio reale di trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a condizione che, se non fosse detenuto nel carcere di Gherla, sarebbe detenuto in un carcere che offre almeno le stesse, se non migliori, condizioni individuali di detenzione. (...)
Per quanto riguarda la necessità di differire questa consegna in conformità con l'articolo 695-39 del codice di procedura penale, questa è semplicemente un'opzione aperta alla camera inquirente. Tenuto conto della natura dei fatti per i quali [il ricorrente] è perseguito in Francia, della natura dei fatti per i quali è stato condannato in Romania, dell'entità della pena inflitta e del fatto che nel procedimento francese [il ricorrente] è semplicemente posto sotto sorveglianza giudiziaria, non sembra opportuno ricorrere alle disposizioni del suddetto articolo.
Per queste ragioni
(...)
2) La consegna di [il ricorrente] (...)
Ritiene che le condizioni di detenzione dell'interessato debbano essere almeno conformi a quelle menzionate nel documento inviato dalle autorità rumene (...)".
13. Il 6 luglio 2016 il ricorrente ha presentato un ricorso in cassazione contro questa sentenza. Nel suo primo motivo di ricorso, ha sostenuto che la Camera Investigativa non aveva tratto le conseguenze del documento prodotto dalle autorità rumene, che rivelava le carenze del sistema carcerario rumeno. Ha dichiarato che la Camera Investigativa ha distorto il documento affermando, in primo luogo, che gli sarebbe stato dato uno spazio individuale di "almeno tra i 2 e i 3 m2", mentre lo spazio in questione era "tra i 2 e i 3 m2" (vedi paragrafi 10 e 12 sopra) e omettendo di specificare che questo spazio includeva il letto e i mobili. Nel suo  secondo motivo, ha fatto valere la mancanza di motivazione nella sentenza della Camera Investigativa per quanto riguarda la natura dei reati per i quali era stato perseguito in Francia.

14. In una sentenza del 10 agosto 2016, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso:
"Considerando che, per ordinare la consegna del [ricorrente] alle autorità giudiziarie romene, la sentenza stabilisce che [egli] beneficerà nel carcere di Gherla di uno spazio individuale di 2 a 3 m2 in una cella con una finestra, l'accesso sanitario a due lavabi, due gabinetti, l'accesso permanente all'acqua fredda, la possibilità di lavarsi con acqua calda due volte alla settimana, assistenza medica e che le condizioni di detenzione descritte in tale documento garantiscono che [il ricorrente] non sarà detenuto in condizioni che presentano un rischio di trattamento inumano o degradante, con la riserva che se non fosse detenuto nel carcere di Gherla, sarebbe detenuto in un carcere che offre almeno le stesse, se non migliori, condizioni individuali di detenzione;
Considerando che alla luce di queste dichiarazioni, la camera inquirente ha giustificato la sua decisione senza ignorare le disposizioni del trattato invocate;
(...)
Considerando che, per ordinare la consegna del [ricorrente] alle autorità giudiziarie rumene, la sentenza ha ritenuto che, tenuto conto della gravità dei reati per i quali [egli] è stato condannato in Romania in relazione ai reati distinti per i quali è perseguito e posto sotto sorveglianza giudiziaria in Francia, non sembra opportuno differire la consegna ;
Considerando che in questo modo, e poiché i giudici non sono tenuti a riferire sulla possibilità che hanno di differire la consegna di una persona in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, conformemente all'articolo 695-39 del codice di procedura penale, la Camera istruttoria ha giustificato la sua decisione; (...)".
15. Il 26 agosto 2016 il ricorrente è stato consegnato alle autorità rumene in esecuzione del MAE contestato.

II. DOMANDA N. 40324/16

A. Le circostanze del caso

1. Genesi del caso

16. Dal 1990 in poi, il signor Bivolaru è diventato il leader di un movimento di yoga spirituale conosciuto in Romania come il "Movimento per l'integrazione spirituale in assoluto" ("il MISA"). La costituzione e il funzionamento del MISA e gli atti di indagine compiuti dalle autorità rumene nei confronti di alcuni dei suoi membri sono descritti nei casi Amarandei e altri c. Romania (n. 1443/10, §§ 7-14, 26 aprile 2016), Movimento per l'integrazione spirituale in assoluto c. Romania (dec.), n. 18916/10, §§ 4-9, 2 settembre 2014) e Bivolaru c. Romania (n. 28796/04, § 8, 28 febbraio 2017).
17. Nel corso del 2004 il ricorrente è stato oggetto di un procedimento penale in Romania ed è stato detenuto per un certo tempo e poi rilasciato (vedi, in questo

A questo proposito, si veda Bivolaru c. Romania (n. 2), n. 66580/12, §§ 8-18, 2 ottobre 2018). Con un atto d'accusa del 13 agosto 2004, l'ufficio del pubblico ministero ha rinviato il ricorrente a giudizio in contumacia davanti al tribunale della contea di Bucarest con l'accusa di rapporti sessuali con un minore, perversione sessuale e corruzione di un minore, nonché con l'accusa di traffico di persone e attraversamento illegale della frontiera.

18. In una data imprecisata e in circostanze sconosciute, il denunciante si è recato in Svezia, dove il 24 marzo 2005 ha fatto domanda di asilo politico. Nell'aprile 2005, il Ministero dell'Interno rumeno ha presentato due richieste di estradizione del ricorrente alle autorità svedesi. Il 21 ottobre 2005, la Corte Suprema svedese ha respinto queste richieste con la motivazione che il richiedente sarebbe a rischio di persecuzione a causa delle sue opinioni religiose e delle convinzioni inerenti alle sue attività del MISA. Il 2 gennaio 2006, le autorità svedesi hanno rilasciato al denunciante, sotto una nuova identità, un permesso di soggiorno permanente come rifugiato.

19. Il 10 febbraio 2007, il denunciante ha ricevuto i documenti ufficiali che gli permettono di viaggiare come rifugiato.

20. Con una sentenza del 14 giugno 2013, l'Alta Corte rumena ha condannato il ricorrente in contumacia a sei anni di reclusione per l'accusa di rapporti sessuali con un minore e, per quanto riguarda le altre accuse, lo ha assolto o ha chiuso il procedimento per prescrizione.

21. Il 17 giugno 2013 il tribunale della contea di Sibiu ha emesso un MAE a nome del ricorrente per l'esecuzione di questa sentenza.

2. Il procedimento in Francia

22. Il 26 febbraio 2016 il ricorrente è stato fermato a Parigi mentre circolava sotto falsa identità, portando documenti bulgari falsi.
23. Il ricorrente è stato portato davanti alla divisione d'inchiesta della Corte d'appello di Parigi per una decisione sulla sua consegna alle autorità rumene. A sostegno della sua opposizione all'esecuzione del MAE, ha sostenuto che lo status di rifugiato concesso dalla Svezia e i motivi politici e religiosi della sua condanna in Romania costituivano un ostacolo assoluto alla sua consegna. Ha ricordato il suo passato come insegnante di yoga in Romania, il divieto di yoga sotto l'ex regime comunista, i suoi arresti, il suo internamento abusivo nel 1989, e le sue azioni contro il MISA dagli anni '90 fino al 2004, quando è fuggito in Svezia. Ha indicato che in caso di esecuzione del MAE, sarebbe stato sottoposto, come oppositore politico, a trattamenti inumani e degradanti perché "la tortura, il trattamento inumano sono ancora comuni in Romania". Ha fatto riferimento a un rapporto del "Comitato del Consiglio d'Europa contro la tortura" (CPT) pubblicato il 24 settembre 2015 che "esprime preoccupazione per le numerose accuse di maltrattamento fatte
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ARRESTO BIVOLARU E MOLDOVAN contro la FRANCIA
detenuti" e "menziona veri e propri pestaggi di prigionieri".
24. Con una sentenza del 27 aprile 2016, la Camera Investigativa ha ordinato alle autorità svedesi di fornire ulteriori informazioni per chiarire lo status di rifugiato del ricorrente:
"Considerando che nella misura in cui il giudice dovrà esaminare se le autorità giudiziarie di un paese dell'Unione europea possono rifiutare la consegna di un cittadino di un altro paese dell'Unione europea per il fatto che, prima dell'ingresso di quest'ultimo nell'Unione, un paese terzo, anch'esso membro dell'Unione, ha concesso all'interessato lo status di rifugiato politico, è utile per la decisione del giudice conoscere ufficialmente lo status attuale del [richiedente] in Svezia."
La Camera Investigativa ha chiesto alle autorità svedesi se :
- hanno ritenuto, nella misura in cui la decisione di riconoscere lo status di rifugiato era stata presa prima dell'ingresso della Romania nell'Unione europea (UE) il 1° gennaio 2007, che le circostanze che avevano portato al riconoscimento di tale status al ricorrente erano venute meno, il che implicherebbe che egli non poteva più continuare a rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui era cittadino, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 C (5) della Convenzione generale del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati (cfr. paragrafo 56 infra);
- l'acquisizione in Svezia di un passaporto e di una carta d'identità bulgari falsi era tale da fargli perdere il suo status di rifugiato ;
- il richiedente è stato rivendicato da altri Stati dell'UE.
La Camera Investigativa ha ritenuto che un aggiornamento da parte delle autorità svedesi delle informazioni relative allo status del ricorrente fosse necessario in considerazione, da un lato, del fatto che il MAE era stato inviato a queste autorità il 19 giugno 2013, le quali lo avevano rinviato in Romania in assenza del ricorrente al suo indirizzo e nel caso in cui fosse stato identificato in un altro Stato membro e, dall'altro, delle sue dichiarazioni davanti al magistrato della Procura di Parigi secondo le quali:
"Avendo dovuto lasciare in fretta e furia la Svezia, che ovviamente è riluttante a mantenere la mia protezione legata al mio status di richiedente asilo, ho ottenuto dei documenti falsi per venire in Francia. Intendo chiedere il trasferimento del mio dossier d'asilo dalla Svezia alla Francia.
25. L'8 maggio 2016, l'avvocato generale della Corte d'appello di Parigi ha inviato una richiesta di informazioni complementari alle autorità giudiziarie svedesi ribadendo i termini della sentenza del 27 aprile 2016.
26. Il 12 maggio 2016 la Procura internazionale di Stoccolma ha inviato alla Corte d'appello la seguente risposta del Servizio svedese per l'immigrazione:
"1. Gregorian Bivolaru, nato il 13 marzo 1952, ha chiesto asilo in Svezia il 24 marzo 2005.
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SENTENZA BIVOLARU E MOLDOVAN / FRANCIA
Durante la procedura d'asilo, un tribunale rumeno ha chiesto al governo svedese di estradare Gregorian Bivolaru in Romania per essere processato.
Il 15 agosto 2005, il Servizio di Immigrazione svedese ha negato l'asilo a Gregorian Bivolaru. Questa decisione è stata appellata alla Commissione d'appello per gli stranieri.
La questione dell'estradizione è stata decisa dalla Corte suprema svedese il 21 ottobre 2005. Nelle sue osservazioni, la Corte Suprema ha notato che c'erano ostacoli all'attuazione dell'estradizione. Inoltre, la Corte Suprema ha ritenuto che l'indagine aveva rivelato seri motivi per concludere che se GregorianBivolaru fosse estradato in Romania, sarebbe a rischio di gravi persecuzioni a causa delle sue convinzioni religiose.
Di conseguenza, il governo svedese ha preso la decisione di non effettuare l'estradizione.
Il 23 dicembre 2005, la commissione d'appello per gli stranieri ha concesso l'asilo a Gregorian Bivolaru e il 2 gennaio 2006, il servizio d'immigrazione svedese gli ha concesso un permesso di soggiorno e lo status di rifugiato in conformità con le disposizioni dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951.
2. Nella sua decisione, la Corte suprema svedese ha preso in considerazione il fatto che la Romania diventerà presto uno stato membro dell'Unione europea.
La commissione svedese per l'immigrazione non ha avviato una procedura per ritirare lo status di rifugiato.
3. In generale, l'uso di una carta d'identità e di un passaporto falsi non costituisce un reato sufficientemente grave da comportare il ritiro dello status di rifugiato in Svezia.
4. Il Servizio di Immigrazione svedese non è a conoscenza di alcuna richiesta di estradizione per Gregorian Bivolaru fatta da altri paesi. "
27. In una presentazione sommaria alla Trial Chamber, il ricorrente ha nuovamente sostenuto che il MAE non poteva essere eseguito a causa del suo status di rifugiato. Invocando l'articolo 3 della Convenzione, ha fatto riferimento alla citata sentenza Amarandei e altri nella misura in cui riguardava l'operazione di polizia contro alcuni membri del MISA nel 2004 (si veda il precedente paragrafo 16 e il successivo paragrafo 129), e ha lamentato i motivi politici e religiosi alla base della condanna per la quale era stato emesso il MAE e il rischio di persecuzione da parte delle autorità rumene. Egli ha sostenuto che le autorità rumene avevano favorito un clima di odio nei suoi confronti e nei confronti di tutti i membri del MISA, e ha prodotto una dichiarazione di uno di loro secondo cui era stato aggredito fisicamente nell'aprile 2016, nonché articoli di stampa o fotografie sempre del 2016 e relativi a "manifestazioni pubbliche di odio" di cui sarebbe stato oggetto (graffiti sulle case dei membri del MISA, diffusione da parte dei media rumeni di fotografie scattate dalla polizia francese dopo il suo arresto). Ha sottolineato che la sua consegna sarebbe contraria all'articolo 695-22-5o del CPP, secondo il quale la discriminazione della persona (paragrafo 59 sopra).

28. Con una sentenza dell'8 giugno 2016, la sezione istruttoria della Corte d'appello di Parigi ha ordinato la consegna del ricorrente alle autorità giudiziarie rumene. Dopo aver ricordato i fatti e il procedimento penale in Romania e lo status del ricorrente in Svezia, ha osservato quanto segue:
"Considerando che in diverse decisioni, in particolare la sentenza (...) Melloni del 26 febbraio 2013 e la sentenza Aranyosi-Căldăraru del 5 aprile 2016, la [CGUE] si è sforzata di definire la portata e la forza dei principi di riconoscimento reciproco su cui si basa la decisione quadro sul MAE, nonché la relazione di tali principi con l'esigenza del rispetto dei diritti fondamentali...;
(...)
Da queste dichiarazioni risulta che la decisione del Regno di Svezia di concedere [all'interessato] lo status di rifugiato politico in un momento in cui la Romania non era ancora membro dell'Unione europea non ha avuto l'effetto di obbligare il giudice istruttore a rifiutare la sua consegna alle autorità giudiziarie rumene in base alle disposizioni della Convenzione di Ginevra sui rifugiati, in quanto un tale rifiuto sarebbe in contrasto con l'esigenza del rispetto dei diritti fondamentali, sull'autorità giudiziaria dello [Stato] di esecuzione di rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo per motivi diversi da quelli tassativamente elencati come non esecuzione obbligatoria all'articolo 3 della decisione quadro [del 2002 sul MAE] o come non esecuzione facoltativa agli articoli 4 e 4 bis della stessa decisione quadro, il cui elenco è riportato agli articoli 695-22, 695-23 e 695-24 del codice di procedura penale ; che un rifiuto basato unicamente su questo motivo rimetterebbe comunque in discussione, all'interno dello spazio giudiziario europeo, l'uniformità del livello di protezione dei diritti fondamentali definito dalla presente decisione quadro, pregiudicherebbe i principi di fiducia e riconoscimento reciproci che essa intende difendere e, di conseguenza, comprometterebbe l'efficacia della decisione quadro; (. ..) "
29. In seguito, ritenendo che spetti alla Corte d'appello verificare l'esistenza di motivi obbligatori o facoltativi per rifiutare la consegna dell'interessato alle autorità rumene, la Corte d'appello ha esaminato, in primo luogo, se fosse stato accertato che il MAE era stato emesso dalle autorità giudiziarie al fine di eseguire una condanna basata sulle sue opinioni e convinzioni o se vi fosse un rischio reale che la sua situazione fosse pregiudicata proprio per tale motivo e, in secondo luogo, se vi fossero motivi seri e comprovati per ritenere che il ricorrente corresse un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti a causa delle condizioni di detenzione in Romania (allineandosi così alla citata sentenza Aranyosi e Căldăraru).
30. Sul primo punto, la Corte d'appello ha considerato che la consegna è stata chiesta allo scopo di eseguire una condanna per un reato ordinario e che le affermazioni del ricorrente di essere stato condannato a causa delle sue opinioni politiche erano semplici affermazioni. Essa ha dedotto dalle motivazioni della citata sentenza Amarandei e altri (si vedano i paragrafi da 239 a 248) relative alla presunta discriminazione dei membri del MISA nel loro diritto di manifestare le loro convinzioni (si veda il paragrafo 129 qui sotto) che "la prova della condanna
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SENTENZA BIVOLARU E MOLDOVAN / FRANCIA
del ricorrente a causa delle sue opinioni politiche non è stato addotto, né è stato stabilito che la sua situazione in Romania potrebbe essere pregiudicata proprio per questo motivo". Per quanto riguarda il secondo punto, la Corte d'appello ha ritenuto che non spettava ad essa, dato il carattere eccessivamente generale delle affermazioni del ricorrente, fornire informazioni supplementari:
"considerando che la sentenza Aranyosi e Căldăraru, in nome del diritto dell'Unione, ha inquadrato rigorosamente la valutazione concreta del livello di protezione dei diritti fondamentali nello Stato membro di emissione da parte dello Stato membro di esecuzione ; che, per poter derogare al sistema generale di consegna automatica del MAE a causa dell'inadeguata tutela dei diritti fondamentali nello Stato membro emittente, la Corte deve prima individuare "elementi oggettivi, affidabili, precisi e debitamente aggiornati sull'esistenza di carenze sistematiche o diffuse, o che riguardano determinati gruppi di persone, o determinati centri di detenzione, per quanto riguarda le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente".
Considerando che si deve constatare che [il ricorrente] e i suoi difensori non hanno presentato al procedimento informazioni che soddisfino il livello di esigenza stabilito dalla CGUE; che in tali circostanze, e contrariamente alla richiesta formulata dal ricorrente nelle sue osservazioni scritte, la Corte non è autorizzata ad accertare in modo preciso e concreto se esistano motivi seri e comprovati per ritenere che la persona interessata corra un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti a causa delle condizioni di detenzione in Romania, Stato membro dell'Unione europea; (. ..) "
31. Il ricorrente ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione contro questa sentenza. Nel suo primo motivo di ricorso, ha sostenuto che la sua consegna alle autorità giudiziarie rumene era contraria al principio di non respingimento garantito dagli articoli 1 e 33 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati (cfr. paragrafi 56 e 57 infra). Egli ha sostenuto che la decisione quadro, e in particolare il suo articolo 1, paragrafo 3 (cfr. paragrafo 44 infra), dovrebbe essere interpretata alla luce dell'articolo 78 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), della lettera d) dell'articolo unico del protocollo (n. 24) sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e dell'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cfr. paragrafi 41, 46 e 47 infra), che garantiscono il rispetto dei requisiti della Convenzione di Ginevra. Ha sostenuto che il suo status di rifugiato costituiva una circostanza eccezionale che poteva impedire la sua consegna, facendo riferimento a questo proposito alla giurisprudenza della Divisione penale (cfr. paragrafo 61 sopra). Ha invitato la Corte di Cassazione a sottoporre alla CGUE una questione pregiudiziale sull'interpretazione della decisione quadro in caso di difficoltà nel conciliare le norme europee e i trattati internazionali interessati.
32. Nel suo secondo motivo di ricorso, il ricorrente ha fatto valere una violazione degli articoli 2, 3, 6, 8 e 9 della Convenzione. Egli ha sostenuto che la Camera Investigativa si era limitata ad esaminare se la consegna fosse stata richiesta per motivi politici, senza pronunciarsi sulle garanzie del giusto processo. Si lamentava anche che non aveva considerato se, secondo la citata sentenza Aranyosi e Căldăraru, correrebbe un rischio reale di trattamento inumano o degradante a causa delle condizioni di detenzione in Romania.

(traduzione informale canestriniLex.com, la sentenza originale qui)   

33. In ulteriori osservazioni, il ricorrente ha ribadito la sua richiesta che la Corte di Cassazione sottoponga alla CGUE una questione pregiudiziale sulla possibilità di invocare il principio di non respingimento come motivo di non esecuzione di un MAE. Ha sostenuto che la questione posta era nuova e seria. Egli ha sottolineato che la sua situazione è diversa dalle circostanze esaminate nella sentenza della CGUE del 21 ottobre 2010 nella causa I.B (C-306/09, EU:C:2010:626, punto 55 in basso), in cui la CGUE ha affermato che l'esistenza di una domanda di asilo o di una richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria non rientra tra i motivi di non esecuzione di un MAE e ha sottolineato che gli Stati membri dell'UE sono paesi sicuri gli uni nei confronti degli altri in tutte le questioni relative all'asilo.
34. 34. Nelle sue conclusioni, l'avvocato generale della Corte di Cassazione ha raccomandato di respingere la domanda di pronuncia pregiudiziale della CGUE per i seguenti motivi:
"(...) non vi sono reali difficoltà di interpretazione dei testi che si presume siano stati violati, e (...) la vostra Divisione penale, che deve garantire che le cause penali siano trattate entro un termine ragionevole, è essa stessa in grado di stabilire che non vi è incompatibilità tra queste norme europee e i trattati internazionali da un lato, e il diritto interno dall'altro, che nel caso in questione non è altro che la trasposizione delle prime.
35. Con sentenza del 12 luglio 2016, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso per i seguenti motivi:
"[Sul primo motivo]
Mentre, per respingere l'argomento secondo cui lo status di rifugiato accordato [al ricorrente] dalla Svezia precludeva l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, la sentenza si pronuncia sui motivi esposti nel motivo;
Considerando che, alla luce di queste dichiarazioni, la camera investigativa ha giustificato la sua decisione;
Che la concessione dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del Protocollo del 31 gennaio 1967 da parte di uno Stato membro dell'Unione europea ad un cittadino di uno Stato divenuto Stato membro dell'Unione europea tra la data di concessione di tale status e la data di emissione del mandato d'arresto europeo di cui si chiede l'esecuzione non costituisce, di per sé, un ostacolo all'esecuzione di quest'ultimo;
Ne consegue, quindi, senza che sia necessario sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, che il motivo non può essere accolto;
(...)
Per quanto riguarda il terzo motivo
"(...) la Camera Investigativa non ha disatteso nessuno dei testi citati nel motivo in quanto, da un lato, ha assicurato che i diritti di difesa dell'interessato
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SENTENZA BIVOLARU E MOLDOVAN / FRANCIA
Ha anche ritenuto, vista l'insufficienza delle prove nel fascicolo, che non vi fossero prove di carenze sistematiche o generalizzate che colpiscano alcuni gruppi di persone o alcuni centri di detenzione per quanto riguarda le condizioni di detenzione nello Stato membro di emissione, tale da fare un'eccezione al sistema generale di consegna automatica nell'ambito del mandato d'arresto europeo a causa dell'insufficiente protezione dei diritti fondamentali in quest'ultimo, in modo da non dover effettuare indagini che le sue conclusioni rendevano inoperanti (. ..) "
36. Il 13 luglio 2016 il ricorrente ha chiesto, sulla base dell'articolo 39 del regolamento della Corte, una sospensione dell'esecuzione dell'ordine di consegna alle autorità rumene. Il 15 luglio 2016 la Corte non ha accolto questa richiesta.
37. Il 22 luglio 2016 il ricorrente è stato portato in Romania in esecuzione del MAE, dove è stato detenuto in un carcere di cui non specifica l'ubicazione.
B. La sentenza della Corte nella causa n. 2 Bivolaru c. Romania (domanda n. 66580/12) del 2 ottobre 2018
38. Dalla sentenza del 2 ottobre 2018 risulta che il ricorrente è stato rilasciato sulla parola il 13 settembre 2017.
39. Inoltre, in questa sentenza la Corte ha dichiarato irricevibile in quanto manifestamente infondato il reclamo del ricorrente relativo alla sua condanna in contumacia. Inoltre, non ha riscontrato alcuna violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda le misure adottate dall'Alta Corte per ascoltarlo personalmente, ma ha riscontrato una violazione di tale disposizione a causa dell'eccessiva lunghezza del procedimento.
QUADRO GIURIDICO E PRATICA I. DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
A. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
40. L'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali, intitolato "Proibizione della tortura o delle pene o trattamenti inumani o degradanti", afferma:
"Nessuno può essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti".
41. L'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE prevede che:
"Il diritto d'asilo è garantito conformemente alle norme della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del Protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo statuto dei rifugiati e conformemente ai trattati. "
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SENTENZA BIVOLARU E MOLDOVAN / FRANCIA
B. Decisione quadro 2002/584/GAI
42. Le disposizioni pertinenti della decisione quadro 2002/584/GAI,1 modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, sono state riassunte nella sentenza Pirozzi c. Belgio (n. 21055/11, §§ 24-29, 17 aprile 2018).
43. Le disposizioni pertinenti del preambolo della decisione quadro sono le seguenti:
"(12) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il capo VI. Nessuna disposizione della presente decisione quadro può essere interpretata come un divieto di rifiutare la consegna di una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo se vi è motivo di ritenere, sulla base di elementi oggettivi, che il mandato sia stato emesso al fine di perseguire o punire una persona a causa del suo sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinioni politiche o orientamento sessuale, o che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno di questi motivi.
(13) Nessuno dovrebbe essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un serio rischio che sia sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. "
44. L'articolo 1 della decisione quadro prevede che:
"Definizione del mandato d'arresto europeo e obbligo di eseguirlo
1. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini di un procedimento penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva.
2. Gli Stati membri eseguono qualsiasi mandato d'arresto europeo sulla base del principio del reciproco riconoscimento e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.
3. La presente decisione quadro non ha l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea. "
45. La decisione quadro elenca i casi in cui il mandato è applicabile (articolo 2) e i casi in cui gli Stati possono o devono rifiutare l'esecuzione (articoli 3, 4 e 4 bis).
1 La decisione quadro è uno strumento creato dal trattato di Amsterdam nel 1997 per l'ex "terzo pilastro" dell'Unione (è stato sostituito dalla direttiva dal trattato di Lisbona). L'ex articolo 34, paragrafo 2, lettera b) del TUE prevedeva che il Consiglio potesse "adottare decisioni quadro ai fini del ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri". Le decisioni quadro sono vincolanti per gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma lasciano alle autorità nazionali la scelta della forma e dei metodi. Non hanno effetto diretto. "
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SENTENZA BIVOLARU E MOLDOVAN / FRANCIA
C. Le disposizioni pertinenti del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del protocollo n. 24 sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
46. Gli estratti pertinenti dell'articolo 78 del TFUE sono i seguenti:
" 1. L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea, al fine di offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e di garantire il rispetto del principio di non respingimento. Questa politica deve essere coerente con la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e il Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati, così come altri trattati pertinenti. (...) "
47. L'articolo unico del protocollo (n. 24) sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'UE afferma che:
"Tenuto conto del livello di protezione dei diritti e delle libertà fondamentali negli Stati membri dell'Unione europea, essi sono considerati come paesi d'origine sicuri gli uni nei confronti degli altri in tutte le questioni giuridiche e pratiche relative ai casi d'asilo. Di conseguenza, una domanda di asilo presentata da un cittadino di uno Stato membro può essere presa in considerazione o dichiarata ammissibile all'esame da un altro Stato membro solo nei seguenti casi
a) se lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, invocando l'articolo 15 della Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adotta, dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, misure che derogano sul suo territorio agli obblighi derivanti da tale Convenzione;
b) se è stata avviata la procedura di cui all'articolo F.l, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea e finché il Consiglio non abbia preso una decisione in merito ;
c) se il Consiglio, deliberando in base all'articolo F.l, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, ha constatato, nei confronti dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino, l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di tale Stato membro dei principi di cui all'articolo F, paragrafo 1;
d) se uno Stato membro dovesse decidere unilateralmente in tal senso in merito alla domanda di un cittadino di un altro Stato membro; in tal caso, il Consiglio ne è immediatamente informato; la domanda è trattata sulla base della presunzione che sia manifestamente infondata senza che, in ogni caso, il potere di decisione dello Stato membro sia in alcun modo intaccato.
D. Direttiva 2011/95/UE
48. Le disposizioni pertinenti della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto di tale protezione (rifusione) citata da
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SENTENZA DI BIVOLARU E MOLDOVAN / FRANCIA
il governo nelle sue osservazioni (cfr. paragrafo 92 qui sotto) sono i seguenti
Articolo 11 Cessazione
"1. ogni cittadino di un paese terzo o apolide cessa di essere un rifugiato nei seguenti casi:
(...)
e) Non può più continuare a rifiutarsi di avvalersi della protezione del paese di cui è cittadino, essendo venute meno le circostanze in relazione alle quali è stato riconosciuto come rifugiato;
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere e) e f), gli Stati membri considerano se il cambiamento delle circostanze è sufficientemente significativo e non temporaneo da far sì che il timore del rifugiato di essere perseguitato non possa più essere considerato fondato.
3. Il paragrafo 1, lettere e) e f), non si applica al rifugiato che può invocare motivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza o, nel caso di un apolide, del paese in cui aveva precedentemente la residenza abituale. "
Articolo 12 Esclusione
" (...)
2. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato quando vi sono seri motivi per ritenere che
a) abbia commesso un reato grave di natura non politica al di fuori del paese di rifugio prima di essere ammesso come rifugiato, vale a dire prima della data di rilascio del permesso di soggiorno in base al riconoscimento dello status di rifugiato; azioni particolarmente crudeli, anche se commesse con un presunto obiettivo politico, possono essere qualificate come reati gravi di natura non politica;"
E. Giurisprudenza della CGUE
49. Nella sentenza del 26 febbraio 2013 nella causa Melloni contro Ministerio Fiscal (C-399/11, EU:C:2013:107), la CGUE ha affermato che gli Stati membri sono obbligati, in nome dell'autorità del diritto dell'Unione, ad agire su un MAE la cui esecuzione può essere subordinata solo alle condizioni stabilite nella decisione quadro:
"Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione quadro 2002/584, gli Stati membri sono in linea di principio obbligati a dare seguito a un mandato d'arresto europeo. Ai sensi delle disposizioni di tale decisione quadro, gli Stati membri possono rifiutarsi di eseguire tale mandato solo nei casi di non esecuzione obbligatoria di cui all'articolo 3 e nei casi di non esecuzione facoltativa di cui agli articoli 4 e 4 bis. Inoltre, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può subordinare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo alle sole condizioni previste dall'articolo 5 della decisione quadro.
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SENTENZA BIVOLARU E MOLDOVAN / FRANCIA
50. Nella sentenza Aranyosi e Căldăraru citata, la CGUE ha stabilito l'esistenza di un'eccezione al principio della consegna automatica alle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente del MAE nel caso in cui lo Stato membro di esecuzione disponga di prove che rivelano l'esistenza di un rischio di trattamento inumano o degradante a causa delle condizioni di detenzione, nello Stato emittente, della persona interessata dal MAE. La CGUE ha inquadrato rigorosamente questa eccezione, che si aggiunge ai motivi di non esecuzione obbligatoria e facoltativa di un MAE previsti dalla decisione quadro, e ha precisato il metodo che lo Stato membro di esecuzione deve adottare:
"Per queste ragioni, la Corte (Grande Camera) decide:
Gli articoli 1, paragrafo 3, 5 e 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che se esistono prove obiettive, affidabili, precise e debitamente aggiornate dell'esistenza di carenze sistematiche o generalizzate, o che riguardano determinati gruppi di persone o determinati centri di detenzione, per quanto riguarda le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, se esistono motivi seri e comprovati per ritenere che la persona oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena detentiva correrà un rischio reale di trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a causa delle condizioni della sua detenzione nello Stato membro emittente, in caso di consegna. A tal fine, essa deve chiedere informazioni supplementari all'autorità giudiziaria emittente, la quale, dopo aver richiesto, se necessario, l'assistenza dell'autorità centrale o di una delle autorità centrali dello Stato membro emittente, ai sensi dell'articolo 7 di detta decisione quadro, deve fornire tali informazioni entro il termine stabilito in tale richiesta. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve rinviare la sua decisione sulla consegna della persona interessata fino a quando non abbia ottenuto informazioni supplementari che le permettano di escludere l'esistenza di un tale rischio. Se l'esistenza di un tale rischio non può essere esclusa entro un termine ragionevole, tale autorità decide se porre fine alla procedura di consegna. "
51. Nella sentenza del 25 luglio 2018 in ML (C-220/18 PPU, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria), EU:C:2018: 589), la CGUE ha stabilito che quando l'autorità giudiziaria di esecuzione dispone di prove di carenze sistematiche o diffuse nelle condizioni di detenzione all'interno degli istituti penitenziari dello Stato membro emittente, non può escludere l'esistenza di un rischio reale che la persona oggetto del MAE sia sottoposta a trattamenti inumani e degradanti per il solo motivo che tale persona dispone di un rimedio nello Stato membro emittente che le consente di contestare le sue condizioni di detenzione. Ha anche stabilito che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è obbligata a esaminare solo le condizioni di detenzione in quegli stabilimenti penitenziari in cui è probabile, sulla base delle informazioni di cui dispone, che quella persona sia detenuta e che deve verificare, a tal fine, le condizioni di detenzione,
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SENTENZA BIVOLARU E MOLDOVAN / FRANCIA
le sole condizioni concrete e precise di detenzione della persona interessata che siano pertinenti per determinare se essa correrà un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali, fermo restando che essa può tener conto delle informazioni fornite dalle autorità dello Stato membro di emissione, quali, in particolare, le assicurazioni che la persona interessata non sarà sottoposta a trattamenti inumani e degradanti.
52. Nella sentenza del 15 ottobre 2019 nella causa Dorobantu (C-128/18, EU:C:2019:857), la CGUE ha chiarito la natura e la portata del controllo dell'autorità giudiziaria di esecuzione sulle condizioni di detenzione nello Stato membro di emissione della persona oggetto del MAE. Ha stabilito che si deve tener conto di tutti gli aspetti materiali pertinenti come lo spazio personale disponibile per detenuto in una cella, le condizioni sanitarie e l'estensione della libertà di movimento del detenuto all'interno dello stabilimento. Ha anche stabilito che tale valutazione non si limita all'esame delle carenze evidenti e che, ai fini di tale valutazione, l'autorità giudiziaria di esecuzione deve richiedere all'autorità giudiziaria emittente le informazioni che ritiene necessarie. Infine, la Corte di giustizia ha stabilito che la constatazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione dell'esistenza di seri e comprovati motivi per ritenere che l'interessato correrà il rischio di trattamenti inumani e degradanti a causa delle condizioni di detenzione prevalenti nel carcere in cui si intende effettivamente imprigionarlo non può essere ponderata, ai fini della decisione sulla sua consegna allo Stato membro emittente, con considerazioni relative all'efficacia della cooperazione giudiziaria in materia penale e ai principi di fiducia e riconoscimento reciproci.
Sulla valutazione delle condizioni di detenzione per quanto riguarda lo spazio personale a disposizione del detenuto, la CGUE ha osservato che:
" (...)72. Così facendo, la Corte ha affermato che, data l'importanza attribuita al fattore spaziale nella valutazione complessiva delle condizioni di detenzione, il fatto che lo spazio personale a disposizione di un detenuto sia inferiore a 3 m2 in una cella collettiva dà luogo a una forte presunzione di violazione dell'articolo 3 della CEDU [sentenza del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria), C-220/18 PPU, EU:C:2018:589, paragrafo 92 e giurisprudenza citata].
(...)
77. Per quanto riguarda il metodo di calcolo, al fine di valutare se esiste un rischio reale che la persona interessata sia sottoposta a trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'articolo 4 della Carta, lo spazio minimo che una persona detenuta in una cella collettiva con mobili e servizi igienici deve avere, In mancanza di norme minime in materia nel diritto dell'Unione, si dovrebbe anche tener conto dei criteri stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione all'articolo 3 della CEDU. La Corte ritiene che, mentre la superficie dei servizi igienici non deve essere presa in considerazione nel calcolo dello spazio disponibile in tale cella, il calcolo deve includere lo spazio occupato dai mobili, sebbene si debba notare che i prigionieri devono
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SENTENZA BIVOLARU E MOLDOVAN / FRANCIA
mantenere la possibilità di muoversi normalmente nella cella (si veda, in tal senso, Corte CEDU, 20 ottobre 2016, Muršić c. Croazia, EC:ECHR:2016:1020JUD000733413, § 75 e 114 e giurisprudenza citata). "
53. Nella sentenza del 17 dicembre 2020 in L e P Openbaar Ministerie (C-354/20 PPU e C-412/20 PPU, EU:C:2020: 1033), la CGUE ha stabilito che, qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione disponga di prove di carenze sistemiche o generalizzate relative all'indipendenza della magistratura nello Stato membro che emette il MAE, essa non può presumere che vi siano motivi seri e comprovati per ritenere che la persona oggetto del MAE correrà, in caso di consegna a tale Stato, un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un processo equo, garantito dall'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, senza procedere ad una verifica concreta e precisa che tenga conto, in particolare, della situazione personale di tale persona, della natura del reato in questione e del contesto fattuale in cui si colloca, come le dichiarazioni delle autorità pubbliche suscettibili di interferire nel trattamento da riservare ad un caso individuale.
54. Come ha affermato l'avvocato generale Manuel Campos Sanchez-Bordona nelle sue conclusioni del 12 novembre 2020 sulla sentenza L e P (EU:C:2020:925:): "La Corte ha ammesso che, oltre ai casi espressamente menzionati nella decisione quadro (articoli da 3 a 5), l'esecuzione di un MAE può essere rifiutata anche "in circostanze eccezionali" che, per la loro stessa gravità, impongono di limitare i principi di riconoscimento reciproco e di fiducia reciproca tra Stati membri su cui si basa la cooperazione giudiziaria in materia penale.
55. Inoltre, nella motivazione della sua sentenza in I.B. (cfr. punto 33), citata dal governo nelle sue osservazioni alla Corte (cfr. punto 88), la CGUE ha affermato che l'esistenza di una domanda di asilo non costituisce un motivo di non esecuzione di un MAE (cfr. punto 43) e ha precisato, con riferimento al caso specifico di una domanda di asilo presentata alle autorità competenti di uno Stato membro da un cittadino di un altro Stato membro che "l'articolo unico del protocollo n. 29 sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, allegato al trattato CE (ora protocollo n. 24, allegato al TFUE), prevede, tra l'altro, che, dato il livello di protezione dei diritti e delle libertà fondamentali negli Stati membri, essi siano considerati paesi d'origine sicuri gli uni rispetto agli altri a tutti i fini giuridici e pratici in materia di asilo" (paragrafo 44).
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SENTENZA BIVOLARU E MOLDOVAN / FRANCIA II. STRUMENTI INTERNAZIONALI
La Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati ("la Convenzione di Ginevra")
56. Le disposizioni pertinenti della Convenzione di Ginevra sono le seguenti:
Articolo 1 - definizione del termine rifugiato
" A. Ai fini della presente Convenzione, il termine "rifugiato" si applica a qualsiasi persona:
(...)
C. La presente convenzione cessa di applicarsi, nei casi seguenti, a qualsiasi persona cui si applicano le disposizioni della precedente sezione A:
(...)
(5) Se, essendo venute meno le circostanze per le quali è stato riconosciuto come rifugiato, non può più continuare a rifiutare la protezione del paese di cui è cittadino;
A condizione che le disposizioni del presente paragrafo non si applichino a qualsiasi rifugiato di cui al paragrafo 1 della sezione A del presente articolo che possa invocare motivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cittadinanza.
57. L'articolo 33 §1 della Convenzione di Ginevra prevede che:
"Nessuno Stato contraente espellerà o respingerà in qualsiasi modo un rifugiato verso le frontiere di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica. "
III. DIRITTO E PRATICA NAZIONALE
A. Le disposizioni del codice di procedura penale francese relative al mandato d'arresto europeo
58. 58. La decisione quadro è stata recepita nel diritto francese con la legge n. 2004-204 del 9 marzo 2004 che adegua la giustizia all'evoluzione della criminalità.
59. Le disposizioni pertinenti del codice di procedura penale sono le seguenti
Articolo 695-11
"Un mandato d'arresto è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, detto Stato emittente, in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, detto Stato di esecuzione, di una persona
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SENTENZA BIVOLARU E MOLDOVAN / FRANCIA
ricercato ai fini di un procedimento penale o dell'esecuzione di una pena o di un ordine di carcerazione".
Articolo 695-12
"Gli atti che possono dar luogo all'emissione di un mandato d'arresto europeo sono, secondo la legge dello Stato membro emittente:
(1) reati punibili con una pena detentiva pari o superiore a un anno o, se è stata pronunciata una condanna, con una pena detentiva pari o superiore a quattro mesi;
2. Atti punibili con una misura di sicurezza che comporta la privazione della libertà per un periodo pari o superiore a un anno o, se è stata imposta una misura di sicurezza, se il periodo da scontare è pari o superiore a quattro mesi di privazione della libertà.
Articolo 695-13
"a) il nome della persona che deve essere arrestata; b) il nome della persona che deve essere detenuta
- (a) l'identità e la nazionalità della persona ricercata
- la designazione precisa e i dettagli completi dell'autorità giudiziaria da cui proviene
- l'indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d'arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria avente la stessa forza in base al diritto dello Stato membro emittente e che rientra nel campo di applicazione degli articoli 695-12 e 695-23 ;
- la natura e la qualificazione giuridica del reato, in particolare per quanto riguarda l'articolo 695-23 ;
- la data, il luogo e le circostanze in cui il reato è stato commesso e il grado di partecipazione ad esso della persona ricercata
- la pena inflitta, se si tratta di una sentenza definitiva, o le pene previste per il reato dalla legge dello Stato membro di emissione e, per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.
Articolo 695-22
"L'esecuzione di un mandato d'arresto europeo è rifiutata nei seguenti casi:
1o Se gli atti per i quali è stato emesso potrebbero essere perseguiti e giudicati dai tribunali francesi e l'accusa pubblica è estinta dall'amnistia;
(2) Se la persona ricercata è stata oggetto di una decisione definitiva da parte delle autorità giudiziarie francesi o delle autorità giudiziarie di uno Stato membro diverso dallo Stato emittente o di quelle di uno Stato terzo, per gli stessi fatti oggetto del mandato d'arresto europeo, a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia in corso di esecuzione o non possa più essere eseguita secondo la legislazione dello Stato di condanna;
3o Se la persona ricercata aveva meno di tredici anni al momento degli atti oggetto del mandato d'arresto europeo;
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SENTENZA BIVOLARU E MOLDOVAN / FRANCIA
4o Se gli atti per i quali il mandato è stato emesso potrebbero essere perseguiti e giudicati dai tribunali francesi e i termini di prescrizione dell'azione penale o della pena sono scaduti;
5o Se si stabilisce che il suddetto mandato d'arresto è stato emesso allo scopo di perseguire o condannare una persona a causa del suo sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinioni politiche o orientamento o identità sessuale, o che la situazione di questa persona può essere pregiudicata per uno di questi motivi.
Articolo 695-23 (applicabile all'epoca)
"L'esecuzione di un mandato d'arresto europeo è rifiutata anche se l'atto oggetto di tale mandato d'arresto non costituisce un reato di diritto francese.
In deroga al primo comma, il mandato d'arresto europeo è eseguito senza verifica della doppia incriminazione dei fatti contestati se i fatti in questione sono, secondo la legge dello Stato membro emittente, punibili con una pena privativa della libertà pari o superiore a tre anni o con una misura di sicurezza per un periodo simile e rientrano in una delle seguenti categorie di reato
- traffico di esseri umani ;
Quando sono applicabili le disposizioni dal secondo al trentaquattresimo comma, la qualificazione giuridica dei reati e la determinazione della pena sono di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione (...).
Articolo 695-24
"L'esecuzione di un mandato d'arresto europeo può essere rifiutata:
1o Se, per i fatti coperti dal mandato d'arresto, la persona ricercata è perseguita davanti ai tribunali francesi o se i tribunali francesi hanno deciso di non avviare un procedimento o di porvi fine;
(2) Se la persona ricercata per l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura di sicurezza è di nazionalità francese o risiede legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni sul territorio francese e la condanna è esecutiva sul territorio francese ai sensi dell'articolo 728-31 ;
3o Se gli atti per i quali è stato emesso sono stati commessi, in tutto o in parte, sul territorio francese;
(4) Se il reato è stato commesso al di fuori del territorio dello Stato membro emittente e la legge francese non autorizza il perseguimento del reato quando è commesso al di fuori del territorio nazionale.
Articolo 695-33
"Se la sezione istruttoria ritiene che le informazioni comunicate dallo Stato membro emittente nel mandato d'arresto europeo siano insufficienti per permetterle di pronunciarsi sulla consegna, essa chiede all'autorità giudiziaria di tale Stato di fornire le informazioni complementari necessarie entro un termine massimo di dieci giorni per la loro ricezione. "
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Articolo 695-39
"Se la persona ricercata è perseguita in Francia o vi è già stata condannata e deve scontarvi una pena per un fatto diverso da quello oggetto del mandato d'arresto europeo, la Camera Investigativa può, dopo aver deliberato sull'esecuzione del mandato d'arresto, differire la consegna dell'interessato. Il procuratore pubblico informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente. (...) "
B. Giurisprudenza della Corte di Cassazione
60. In una sentenza del 28 febbraio 2012 (n. 12-80.744, Bull. crim. 2012, n. 56), la sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato che l'esecuzione di un MAE può essere differita, al di là dei motivi facoltativi e obbligatori di rifiuto dell'esecuzione previsti dalla decisione quadro e dal codice di procedura penale, se lo richiede la tutela dei diritti fondamentali:
"considerando che, fatto salvo il rispetto, garantito dall'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro del 13 giugno 2002, dei diritti fondamentali della persona ricercata e dei principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, l'esecuzione del mandato d'arresto europeo non può essere rifiutata per motivi diversi da quelli previsti nella decisione quadro e nei testi adottati per la sua attuazione. (...) ".
61. In una sentenza del 9 giugno 2015 (Cass.crim., n. 15-82750), la Corte di Cassazione, in relazione alla consegna da parte dello Stato francese di un rifugiato cittadino di un paese terzo alle autorità tedesche, ha dichiarato quanto segue:
"(...) Visto l'articolo 695-33 del codice di procedura penale, insieme all'articolo 593 dello stesso codice ;
Mentre, secondo il primo di questi testi, quando le informazioni contenute nel mandato d'arresto sono insufficienti per permettere alla camera inquirente di pronunciarsi sulla consegna della persona ricercata nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, tale giudice è tenuto a richiederle alle autorità dello Stato di emissione;
b) il tribunale può, in qualsiasi momento, ordinare che una persona sia consegnata a un tribunale competente, a condizione che il tribunale sia convinto che tale consegna sia conforme ai diritti fondamentali della persona interessata e che il tribunale sia obbligato a chiedere tale consegna alle autorità dello Stato di emissione; e
Considerando che, per autorizzare la consegna del signor X... considerando che per autorizzare la consegna del sig. X., il quale sosteneva che, avendo lo status di rifugiato politico in Francia, a causa dei rischi corsi nel suo paese d'origine, la sua consegna doveva essere subordinata all'impegno delle autorità tedesche di non consegnarlo alle autorità turche al termine del procedimento da esse avviato la sentenza precisa che il giudice può pronunciarsi senza ordinare misure supplementari, essendo i diritti fondamentali dell'interessato preservati poiché la consegna è richiesta dalla Germania, Stato parte della Convenzione di Ginevra, il cui articolo 33 esclude l'espulsione dei rifugiati verso paesi dove la loro vita e la loro libertà sarebbero minacciate;
Ma, decidendo così, senza assicurarsi che, nel rispetto dell'articolo 33 § 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, le autorità tedesche non avrebbero consegnato il La Camera di Investigazione non ha giustificato la sua decisione sulla base del fatto che la persona ricercata non doveva essere consegnata alle autorità turche; (...)".
62. Con una sentenza del 26 marzo 2019 (Cass. crim, n. 19-81731), la Corte di Cassazione ha annullato una sentenza della camera istruttoria in quanto quest'ultima non aveva tenuto conto, nell'esecuzione di un MAE, delle allegazioni di un rischio di violazione dell'articolo 3 della Convenzione a causa delle condizioni di detenzione nelle carceri slovene:
"(...) Visti gli articoli 3 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché 4, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 593 e 695-33 del codice di procedura penale ;
Considerando che dal penultimo di questi testi risulta che ogni sentenza della camera istruttoria deve includere le ragioni della decisione e rispondere ai punti essenziali delle memorie delle parti; mentre l'insufficienza o la contraddizione delle ragioni equivale alla loro assenza;
Inoltre, dalla combinazione degli altri testi risulta che, se le informazioni contenute nel mandato d'arresto sono insufficienti per consentire alla camera inquirente di pronunciarsi sulla consegna della persona ricercata nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, tale giudice è tenuto a richiederle alle autorità dello Stato di emissione;
Considerando che, per respingere i motivi della persona reclamata, basati sul rischio di violazione dei suoi diritti fondamentali dovuti in particolare alle condizioni di detenzione nelle prigioni slovene, la sentenza precisa che l'interessato non è ricercato per l'esecuzione di una pena e che non è stato dimostrato che potrebbe subire trattamenti inumani e degradanti nelle prigioni slovene;
Ma che, così determinando, senza analizzare le prove prodotte dal ricorrente, tratte da sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e da documenti elaborati dagli organi del Consiglio d'Europa, che facevano riferimento a un rischio reale di trattamento inumano o degradante delle persone detenute nello Stato membro emittente a causa delle condizioni generali di detenzione e delle carenze nei meccanismi di controllo di tali condizioni, per valutare se tali informazioni, oggettive e affidabili, fossero esatte e debitamente aggiornate, e se dovesse, eventualmente, chiedere informazioni supplementari alle autorità dello Stato di emissione, la Camera Investigativa non ha giustificato la sua decisione;
Ne consegue che la causa è soggetta a cassazione per questo motivo; (...)".
IN LEGGE
I. CONGIUNZIONE DELLE DOMANDE
63. Tenuto conto delle questioni comuni sollevate dalle due domande, la Corte ritiene opportuno esaminarle insieme in un'unica sentenza.
II. PRESUNTE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE
64. I ricorrenti hanno sostenuto che la loro consegna alle autorità rumene, in applicazione dei MAE contestati, ha comportato una violazione dell'articolo 2
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(solo il sig. Bivolaru) e l'articolo 3 della Convenzione. In base a queste disposizioni:
Articolo 2
" 1. Il diritto di ogni individuo alla vita è protetto dalla legge. Nessuno può essere privato della vita intenzionalmente, se non in esecuzione di una sentenza di morte pronunciata da un tribunale nei casi in cui il reato è punibile per legge. (...)"
Articolo 3
"Nessuno può essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti. "
A. Ammissibilità
65. Nel ricorso del signor Bivolaru (denuncia n. 40324/16), il governo ha sollevato un'eccezione di irricevibilità della denuncia ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione. Ha sostenuto che il ricorrente non aveva esaurito i rimedi interni, non avendo motivato le sue affermazioni al riguardo davanti alla Camera Investigativa o nei suoi motivi di ricorso in cassazione.
66. Il ricorrente ha sostenuto di aver invocato il merito del reclamo ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione denunciando davanti ai giudici nazionali la violazione del principio di non respingimento, che mira a proteggere la vita del rifugiato.
67. La Corte osserva che, mentre l'articolo 2 della Convenzione è effettivamente invocato nel secondo motivo di ricorso del ricorrente (cfr. paragrafo 32), il ricorrente non sostiene in alcun modo che l'esecuzione del MAE in questione lo esporrebbe a un rischio per la sua vita. Nemmeno il primo motivo di ricorso (cfr. paragrafo 31) contiene uno sviluppo del rischio per la sua vita in caso di consegna alle autorità rumene. In queste circostanze, la Corte ritiene che il ricorrente non ha presentato un reclamo alla Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione. Deve quindi essere respinto per mancato esaurimento dei mezzi di ricorso interni.
68. Notando inoltre che le denunce ai sensi dell'articolo 3 nei ricorsi del sig. Bivolaru e del sig. Moldovan non sono manifestamente infondate o irricevibili per qualsiasi altro motivo ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione, la Corte le dichiara ammissibili.
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B. I meriti
1. Le osservazioni delle parti
a) Osservazioni delle parti nel caso moldavo
i. Le osservazioni del richiedente
69. La ricorrente ritiene che la presunzione di protezione equivalente (vedi paragrafi 96 e seguenti) sia inapplicabile in questo caso per le seguenti ragioni. In primo luogo, secondo la decisione quadro sul MAE, i tribunali francesi non erano obbligati a consegnarlo automaticamente alle autorità rumene. La decisione quadro è vincolante per gli Stati per quanto riguarda i risultati da raggiungere, pur lasciando loro un margine di manovra per quanto riguarda la forma e i mezzi per raggiungerli. Pertanto, essa non impedisce loro di proporre un ricorso di diritto interno per la sospensione dell'esecuzione della decisione delle autorità giudiziarie dello Stato di esecuzione in una situazione non prevista dalla decisione quadro (Jeremy F. contro Primo Ministro (causa C-168/13 PPU, 30 maggio 2013). Inoltre, come interpretato dalla CGUE, che ha rimesso in discussione il principio di automaticità della consegna, la decisione quadro lascia un margine di valutazione al giudice dell'esecuzione quando esiste un rischio di violazione dei diritti fondamentali della persona interessata in caso di consegna. Questo, secondo la ricorrente, era il senso della citata sentenza Aranyosi e Căldăraru.
70. In secondo luogo, il caso di specie sarebbe simile alla situazione riscontrata nella causa Michaud c. Francia (n. 12323/11, CEDU 2012) in quanto, in quel caso, il giudice francese avrebbe dovuto sottoporre alla CGUE una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione di ciò che intendeva, nella sentenza Aranyosi e Căldăraru, per "una carenza sistemica o generalizzata in relazione ad alcuni centri di detenzione" e per un motivo "grave e provato" che caratterizza l'esistenza di un rischio di trattamenti inumani e degradanti in caso di consegna. In mancanza di un tale rinvio, la ricorrente ritiene che i giudici nazionali non abbiano utilizzato tutte le potenzialità del meccanismo di controllo dell'Unione europea.

(traduzione informale canestriniLex.com, la sentenza originale qui)   


71. In assenza di applicazione della presunzione di protezione equivalente, il ricorrente sostiene che decidendo di consegnarlo alle autorità rumene, anche se le informazioni fornite da queste ultime confermavano il rischio che egli sarebbe stato esposto a trattamenti inumani o degradanti nella prigione di Gherla, il giudice francese ha violato l'articolo 3 della Convenzione. Come aveva dichiarato prima di lui, le condizioni di detenzione in questo stabilimento sovraffollato, dove lo spazio individuale era insufficiente e le più elementari regole di igiene non erano rispettate, erano contrarie a questo articolo e giustificavano la fine della procedura di consegna.
72. In alternativa, e se la Corte dovesse considerare che la presunzione di protezione equivalente si applica nelle circostanze di questo caso, la
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Il ricorrente ritiene che l'esecuzione del MAE sia stata viziata da una manifesta inadeguatezza della tutela dei suoi diritti convenzionali in considerazione dello scarso controllo esercitato dalle autorità giudiziarie sulle informazioni fornite dallo Stato di emissione e dell'assenza di una seria valutazione dei motivi concreti di un rischio di violazione dell'articolo 3.
ii. Le osservazioni del governo
73. 73. A differenza del ricorrente, il governo ha ritenuto che la presunzione di protezione equivalente si applicasse al caso di specie. In primo luogo, ritiene che le disposizioni della decisione quadro, come le disposizioni del diritto dell'UE applicabili nella causa Avotiņš c. Lettonia ([GC], n. 17502/07, 23 maggio 2016), e a differenza delle disposizioni del regolamento di Dublino esaminate nella causa M.S.S. c. Belgio e Grecia ([GC], n. 30696/09, CEDU 2011 - clausola di sovranità), non possano essere interpretate nel senso di lasciare un margine di apprezzamento al giudice nell'esecuzione di un MAE. In effetti, questo testo elenca chiaramente i motivi di non esecuzione di un MAE, che non hanno nulla a che vedere con la possibilità di aggiungere disposizioni alla decisione quadro prevedendo l'apertura di un ricorso (paragrafo 69 sopra). Inoltre, qualsiasi eccezione all'esecuzione di un MAE deve necessariamente essere strettamente circoscritta per non ostacolare il meccanismo di riconoscimento reciproco per la costruzione dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia e la fiducia reciproca che esso richiede: non è sufficiente che sia in gioco una libertà fondamentale per rifiutare l'esecuzione di un MAE. Secondo il governo, l'obbligo di sospendere o addirittura di rifiutare l'esecuzione di un MAE che risulta dalla sentenza Aranyosi e Căldăraru risponde alla preoccupazione della CGUE di interpretare la decisione quadro alla luce dello standard di protezione dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell'Unione, e in particolare dell'articolo 4 della Carta, che corrisponde all'articolo 3 della Convenzione, che non può che rafforzare la presunzione di protezione equivalente secondo il diritto dell'Unione.
74. Né le autorità giudiziarie hanno avuto alcun margine di manovra nell'attuazione dei motivi di non esecuzione facoltativa del MAE. A parte il fatto che quest'ultimo è anche inquadrato dalla CGUE (AY, 25 luglio 2018, C-268/17), i motivi di non esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 3 dell'articolo 695-24 del CPC (vedi paragrafo 59 sopra) non hanno trovato applicazione nel presente caso: da un lato, il ricorrente era perseguito in Francia per fatti distinti da quelli menzionati nel MAE (cfr. punti 12 e 14 supra) e, dall'altro, la Francia non intendeva perseguire il ricorrente su tale base in quanto questi ultimi erano stati commessi anche sul suo territorio.
75. 75. In secondo luogo, il governo ha sostenuto che il meccanismo di revisione previsto dal diritto dell'Unione europea non richiede un rinvio pregiudiziale nelle circostanze del caso. Ha sostenuto che non è sorta alcuna questione reale e seria per quanto riguarda la protezione del diritto alla vita e alla salute.
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Il governo ha sostenuto che non c'era alcun dubbio reale e serio sulla protezione dei diritti fondamentali da parte della decisione quadro e che la CGUE aveva dato un'interpretazione precisa delle sue disposizioni in linea con i diritti fondamentali (vedi i paragrafi 49 e 50 sopra). Il governo ha ricordato al riguardo che la CGUE non ha imposto l'obbligo di adire i giudici di ultima istanza per una pronuncia pregiudiziale quando la disposizione del diritto dell'Unione in questione è già stata interpretata o quando la corretta applicazione di tale diritto è così evidente da non lasciare spazio a ragionevoli dubbi (v. Commissione c. Francia, causa C-416/17, 4 ottobre 2018, punto 110, e la giurisprudenza citata, in particolare Cilfit e altri, causa C-283/81, 6 ottobre 1982, punto 21). Inoltre, rileva che la ricorrente non ha sollevato alcuna questione specifica relativa all'interpretazione della decisione quadro e alla sua compatibilità con i diritti fondamentali che avrebbe portato a concludere che era necessario fare una domanda di pronuncia pregiudiziale. Inoltre, la Corte aveva la possibilità di invitare i tribunali nazionali a fare un tale riferimento, cosa che non ha fatto. In breve, e a differenza del caso Michaud citato sopra, il governo ha ritenuto che il semplice fatto che non fosse stato fatto pieno uso del meccanismo di revisione previsto dal diritto dell'Unione non aveva l'effetto di rovesciare la presunzione di protezione equivalente.
76. Infine, il governo ha affermato che i tribunali nazionali si sono preoccupati di garantire che l'esecuzione del MAE non abbia dato luogo ad alcuna inadeguatezza manifesta nella protezione dei diritti tutelati dalla Convenzione. A loro avviso, dalla giurisprudenza della CGUE e della Corte risulta che, se il principio del riconoscimento reciproco non può precludere il controllo del rispetto dei diritti fondamentali, tale controllo è limitato alla prova di una violazione dei diritti così flagrante che il giudice dello Stato di esecuzione dovrebbe rifiutare di consegnare la persona allo Stato di emissione. Nel caso di specie, dalle decisioni dei giudici nazionali risulta che essi non solo hanno verificato l'esistenza di motivi obbligatori o facoltativi per la mancata esecuzione del MAE, ma si sono anche preoccupati di esaminare le denunce del ricorrente per una presunta violazione dell'articolo 3 in caso di sua consegna alla Romania, dopo aver presentato una richiesta di informazioni sulle condizioni della sua detenzione. Il governo ha concluso che l'esecuzione del MAE non era viziata da una manifesta inadeguatezza in grado di rovesciare la presunzione di protezione equivalente di cui godono sia il sistema del MAE come definito dalla decisione quadro e chiarito dalla CGUE sia la sua applicazione nel caso particolare del ricorrente.
77. In subordine, e se la Corte dovesse considerare che la presunzione di protezione equivalente non si applica nelle circostanze del caso in questione, il governo ha sostenuto che l'attuazione del MAE non ha comportato una violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Alla luce della giurisprudenza della Corte applicabile alle espulsioni e alle estradizioni (cfr. paragrafi 107-109 qui di seguito), essa ritiene che, alla luce delle garanzie e informazioni fornite dalle autorità rumene alle autorità francesi, queste ultime non hanno violato l'articolo 3 della Convenzione attuando il MAE.
b) Argomentazioni delle parti nel caso Bivolaru
i. Le osservazioni del richiedente
78. Il ricorrente ha ritenuto che la presunzione di protezione equivalente non fosse applicabile alle circostanze della sua consegna alle autorità rumene.
79. Afferma, in primo luogo, che il sistema del MAE ha dato luogo a sviluppi significativi nella giurisprudenza che indicano che il postulato della fiducia reciproca tra gli Stati membri è stato messo in discussione a causa della violazione dei diritti fondamentali da parte di alcuni di essi. Secondo lui, la moltiplicazione di queste eccezioni avrebbe portato al riconoscimento di un margine di manovra più ampio a beneficio delle autorità giudiziarie sequestrate da un MAE. Il Romeo Castaño v. Belgio (n. 8351/17, 9 luglio 2019) pronunciata dalla Corte conferma, secondo il ricorrente, il ruolo decisivo dei giudici nazionali nell'attuazione di un MAE. Inoltre, e nel suo caso, sottolinea che questi ultimi sono stati chiamati a esaminare il rischio a cui era esposto nel quadro stabilito dalla giurisprudenza Aranyosi e Căldăraru e a operare un compromesso tra la protezione internazionale derivante dalla Convenzione di Ginevra e le esigenze derivanti dal diritto dell'Unione, valutazioni che implicano entrambe l'esistenza di un margine di apprezzamento nel determinare se il MAE dovesse essere eseguito o meno.
80. In secondo luogo, il ricorrente sostiene che, tenuto conto delle difficoltà sollevate dal suo caso, la Corte di Cassazione avrebbe dovuto sottoporre una questione pregiudiziale alla CGUE. Egli ha sottolineato, in primo luogo, che aveva esplicitamente invitato la Corte a fare un tale riferimento e, in secondo luogo, che il suo ricorso ha sollevato una questione seria, nuova e complessa che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo (vedi paragrafo 88 qui di seguito), non era stata risolta dalla CGUE. In mancanza di un rinvio alla CGUE, il ricorrente ha ritenuto che la Corte di cassazione si fosse pronunciata senza che il meccanismo internazionale di controllo del rispetto dei diritti fondamentali, in linea di principio equivalente a quello della Convenzione, avesse potuto dispiegare tutto il suo potenziale (Michaud, § 115).
81. In mancanza dell'applicazione della presunzione di protezione equivalente, il ricorrente chiedeva alla Corte, in terzo luogo, di esercitare un controllo che non si limitasse a quello delle "manifeste inadeguatezze nella protezione dei diritti garantiti dalla Convenzione" (Avotiņš, § 113) in considerazione del carattere assoluto del diritto protetto dall'articolo 3 della Convenzione.
82. A questo proposito, e contrariamente al governo, il ricorrente ha considerato in primo luogo che non era destinato a perdere lo status di rifugiato concesso dalla Svezia e che la protezione di cui godeva in base alla
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La Convenzione di Ginevra avrebbe dovuto essere decisiva per valutare i rischi che avrebbe corso se fosse tornato in Romania. Ha sottolineato che non è chiaro dalle norme del diritto dell'Unione, in assenza di una tale interpretazione da parte della CGUE, che quando una persona ha ottenuto la protezione come rifugiato da uno Stato membro, il semplice fatto che lo Stato di cui era cittadino abbia successivamente aderito all'Unione europea significa ipso facto che ha perso tale protezione.
83. 83. Il ricorrente sostiene inoltre che non spettava ai tribunali francesi valutare lo status di rifugiato accordato dalle autorità svedesi, che del resto li avevano informati del suo mantenimento. Non riconoscendo la protezione legata al suo status di rifugiato, i tribunali nazionali avevano, a suo avviso, violato l'articolo 3 della Convenzione. La loro decisione equivale a negare la protezione che uno Stato parte della CEDU e membro dell'Unione europea intendeva concedere in nome della protezione di imperativi cruciali, e contravviene al principio di non respingimento che vincola la Francia sia in virtù della Convenzione di Ginevra che della Convenzione, tenuto conto degli interessi che la concessione dello status di rifugiato intende proteggere.
84. Il ricorrente aggiunge che, anche se i giudici nazionali fossero stati competenti ad esaminare la realtà della minaccia che aveva giustificato la concessione dello status di rifugiato da parte della Svezia, la loro valutazione su questo punto non è sufficientemente fondata e giustificata. A differenza del Governo (vedi paragrafo 91 qui di seguito), egli ha ritenuto che l'assenza di qualsiasi rischio di persecuzione politica non potesse essere dedotta dalla sentenza della Corte nella causa Amarandei e altri (vedi paragrafo 129 qui di seguito), poiché tale sentenza si concentrava esclusivamente sulla possibile dimensione politica di un'operazione di polizia del 18 marzo 2004 contro i membri del MISA e non sulla persecuzione del movimento nel suo complesso, e inoltre non si pronunciava sulla sua situazione particolare poiché non era uno degli autori della domanda presentata alla Corte.
85. Il ricorrente conclude che, disconoscendo la protezione dovuta al suo status di rifugiato, e per di più senza motivare sufficientemente questa posizione, le autorità giudiziarie lo hanno esposto, il giorno in cui è stato consegnato alle autorità rumene, a un serio rischio di essere sottoposto a un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione.
86. Inoltre, per quanto riguarda la sua esposizione al rischio di trattamenti inumani e degradanti a causa delle condizioni di detenzione in Romania, il ricorrente insiste sulla messa in discussione da parte della CGUE del meccanismo di riconoscimento reciproco del MAE in Aranyosi e Căldăraru. Ha concluso che, a meno che l'onere della prova, che spettava in primo luogo alle autorità rumene, le sole in grado di garantirgli condizioni dignitose di detenzione, non fosse invertito, non gli si poteva chiedere, come aveva fatto il governo, di fornire ai tribunali prove specifiche su questo punto, essendo un semplice caso prima facie
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sufficiente. Egli ha sostenuto di aver sottolineato e documentato davanti ai tribunali il grave deterioramento della situazione carceraria in Romania, che la Corte aveva notato in numerose occasioni e che il governo aveva finto di ignorare (cfr. paragrafo 93 qui sotto). Inoltre, ha criticato il fatto di non aver chiesto alle autorità rumene informazioni o garanzie sulle sue future condizioni di detenzione, al fine di accertare l'esistenza di un rischio concreto e reale di violazione della Convenzione in caso di sua consegna. Il ricorrente ha sottolineato che questo rischio doveva essere valutato al momento della sua consegna, come nel procedimento di espulsione (F.G. c. Svezia [GC], no. 43611/11, § 115, 23 marzo 2016), il che ha escluso l'argomento del Governo che era stato in prigione solo per un anno e non aveva presentato reclami alla Corte sulle sue condizioni di detenzione in Romania (si veda il paragrafo 95 di seguito).
ii. Le osservazioni del governo
87. A differenza del ricorrente, il governo ha ritenuto che la presunzione di protezione equivalente si applicasse al caso in questione. Ricordando il fondamento del MAE, ha ritenuto che i giudici nazionali non avessero alcun margine di manovra per differire o contestare la consegna del ricorrente, poiché nessuno dei motivi di non esecuzione previsti dalla decisione quadro era applicabile nel caso di specie.
88. Il governo ha inoltre sostenuto che il fatto che la questione non fosse stata deferita alla CGUE nel corso del procedimento non significava che la presunzione di protezione equivalente non fosse applicabile. A questo proposito, in primo luogo, egli sottolinea che il ricorrente non ha presentato una domanda di rinvio alla camera inquirente. In secondo luogo, ha ritenuto che un rinvio pregiudiziale non fosse necessario perché la giurisprudenza della CGUE aveva già stabilito con precisione l'interpretazione da dare alle disposizioni della decisione quadro nel rispetto dei diritti fondamentali. La Corte di giustizia aveva infatti precisato che le eccezioni al principio della consegna automatica erano rigorosamente definite e, in particolare, che l'esistenza di una domanda di asilo o di protezione sussidiaria non costituiva un motivo di non esecuzione di un MAE (cfr. la citata sentenza I.B, paragrafo 55). In terzo luogo, secondo il governo, nella fattispecie non è sorta alcuna seria questione di interpretazione del diritto dell'Unione per le seguenti ragioni: dal momento della sua adesione all'Unione europea nel 2007, la Romania doveva essere considerata da tutti gli altri Stati membri dell'UE come beneficiaria del principio di riconoscimento reciproco e della presunzione di conformità al diritto dell'Unione e in particolare ai diritti fondamentali ivi riconosciuti; inoltre, tale Stato era considerato come un paese d'origine sicuro nei confronti degli altri Stati membri per tutte le questioni giuridiche e pratiche relative ai casi di asilo in virtù del suddetto protocollo (n. 24) del TFUE (cfr. paragrafo 47 supra); era inoltre parte della CEDU, del Patto internazionale sui diritti civili
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e diritti politici e alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; infine, non si poneva nessun'altra seria questione di interpretazione del diritto dell'Unione, poiché il MAE non era motivato da considerazioni politiche ma mirava unicamente a consentire l'esecuzione della condanna del 14 giugno 2013 pronunciata per un reato di diritto comune. Il governo ha sottolineato a questo proposito che la Corte ha ritenuto, nella sentenza Bivolaru (n. 2) già citata, che quella condanna era il risultato di un processo equo.
89. Il governo ha concluso che era chiaro dal quadro giuridico applicabile che lo status di rifugiato non poteva essere un ostacolo all'esecuzione del MAE emesso contro il richiedente.
90. Il governo ha poi dimostrato che i tribunali francesi avevano rigorosamente verificato che non c'era alcuna inadeguatezza manifesta nella protezione dei diritti garantiti dalla Convenzione al momento dell'esecuzione del MAE emesso contro il ricorrente.
91. 91. Il Comitato ricorda a questo proposito di aver chiesto informazioni alle autorità svedesi sullo status di rifugiato del richiedente e sulla comunicazione delle loro decisioni. Il motivo della concessione di tale status è stato preso in considerazione dal giudice nazionale, che ha ritenuto che, sebbene fosse stato una base per rifiutare l'estradizione nel 2005, non era più probabile, nel 2016, giustificare un rifiuto di esecuzione del MAE. La Camera Investigativa ha quindi adottato le conclusioni della Corte nella citata sentenza Amarandei e altri per considerare che il ricorrente non sarebbe stato perseguitato in Romania.
92. Infine, il governo ha sostenuto che il ricorrente non poteva più continuare a rifiutare di avvalersi della protezione della Romania in quanto, in primo luogo, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2011/95/UE (cfr. paragrafo 48 supra), le circostanze a causa delle quali era stato riconosciuto come rifugiato avevano cessato di esistere, a causa dell'appartenenza della Romania all'UE e, in secondo luogo, che, secondo l'articolo 12 di tale testo (idem), egli doveva essere escluso da tale status per aver commesso, come stabilito dalla sua condanna definitiva da parte delle autorità giudiziarie rumene, un reato grave non politico al di fuori del paese che gli aveva concesso lo status di rifugiato.
93. Per quanto riguarda il rischio di trattamenti inumani e degradanti nelle prigioni rumene, il governo ha respinto le affermazioni del ricorrente secondo cui i tribunali francesi non avevano adeguatamente esaminato la questione. Ha sostenuto che non erano tenute a chiedere informazioni alle autorità rumene, poiché il materiale prodotto dal ricorrente a tale riguardo davanti alla Camera Investigativa non era suscettibile di costituire una prova "oggettiva, affidabile, precisa e debitamente aggiornata" dell'esistenza di carenze ai sensi della giurisprudenza Aranyosi e Căldăraru. Il governo ha ritenuto ragionevole che semplici accuse generiche non portassero a rimettere in discussione il principio del riconoscimento reciproco. Ha aggiunto che, alla data in cui il
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richiedente, la Corte non aveva ancora emesso la sentenza pilota in Rezmiveș e altri c. Romania (n. 61467/12 e altri 3, 25 aprile 2017) che constata l'esistenza di un problema strutturale riguardo alle condizioni di detenzione in quel paese.
94. Alla luce di quanto sopra, il governo ha chiesto alla Corte di constatare che l'esecuzione del MAE non era viziata da una manifesta inadeguatezza in grado di rovesciare la presunzione di protezione equivalente di cui godono sia il sistema del MAE che la sua applicazione nel caso particolare del ricorrente.
95. In subordine, e se la Corte dovesse ritenere che la presunzione di protezione equivalente non si applichi al caso di specie, il governo ritiene, alla luce della giurisprudenza in materia di espulsioni ed estradizioni, che la consegna del ricorrente alle autorità rumene non abbia comportato una violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Il governo ha sottolineato innanzitutto che la Corte non era competente ad esaminare il rispetto da parte della Francia degli obblighi della Convenzione di Ginevra. Tuttavia, anche se il ricorrente dovrebbe essere protetto dalla giurisprudenza della Corte, come qualsiasi persona soggetta a espulsione o estradizione, non ha dimostrato che esiste un rischio reale di violazione del suo diritto ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione a causa delle sue opinioni politiche o religiose. Né ha stabilito che sarebbe a rischio di trattamenti inumani e degradanti nelle prigioni rumene. A questo proposito, il governo ha presentato, oltre al richiamo nel paragrafo 93 di cui sopra, che la situazione nelle prigioni rumene non era stato un argomento di preoccupazione per Amnesty International o Human Rights Watch nei suoi rapporti pubblicati al momento della consegna del ricorrente. Ha anche notato che il ricorrente aveva fatto solo dichiarazioni molto generiche sul sistema carcerario rumeno nella sua domanda alla Corte e ha ritenuto che non poteva basarsi sulla copertura mediatica del suo caso nel suo paese d'origine per stabilire un rischio reale di trattamento contrario all'articolo 3 in caso di sua consegna. Infine, il governo ha dichiarato che il ricorrente è stato rilasciato il 13 settembre 2017, un anno dopo la sua consegna, senza aver mai presentato un reclamo alla Corte sulle condizioni della sua detenzione in Romania. In queste circostanze, il governo ha concluso che il ricorrente non aveva dimostrato l'esistenza di un rischio reale e grave di essere esposto a un trattamento contrario all'articolo 3 dopo la sua consegna alle autorità rumene.
2. La valutazione della Corte
a) Principi generali relativi alla presunzione di protezione equivalente nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea
96. I principi generali relativi alla presunzione di protezione equivalente stabiliti nella Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret
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Anonim Şirketi v. Ireland ([GC], no. 45036/98, ECHR 2005-VI) e successivamente sviluppata nelle sentenze Michaud e Avotiņš citate sopra può essere riassunta come segue.
97. Nell'applicazione del diritto dell'Unione europea, gli Stati contraenti restano soggetti agli obblighi che hanno liberamente assunto al momento dell'adesione alla Convenzione. Tuttavia, questi obblighi devono essere valutati rispetto alla presunzione di protezione equivalente. Una misura adottata in virtù di obblighi giuridici internazionali deve essere considerata giustificata se si constata che l'organizzazione in questione offre ai diritti fondamentali una protezione almeno equivalente, cioè non identica ma "comparabile" a quella offerta dalla Convenzione, restando inteso che la constatazione di una tale "protezione equivalente" deve poter essere riesaminata alla luce di eventuali cambiamenti rilevanti nella protezione dei diritti fondamentali. Se si ritiene che l'organizzazione offra una protezione equivalente simile, si presume che gli Stati stiano rispettando i requisiti della Convenzione quando stanno semplicemente adempiendo agli obblighi legali derivanti dalla loro appartenenza all'organizzazione (vedi Avotiņš, citato sopra, § 101)
98. L'applicazione della presunzione di protezione equivalente nell'ordinamento giuridico dell'UE è soggetta a due condizioni: l'assenza di spazio di manovra per le autorità nazionali e lo spiegamento di tutto il potenziale del meccanismo di controllo previsto dal diritto dell'Unione europea. In primo luogo, la presunta violazione di un diritto protetto dalla Convenzione deve derivare da un obbligo giuridico internazionale che incombe sullo Stato convenuto e per la cui attuazione le autorità nazionali non hanno né discrezione né margine di manovra. In secondo luogo, il pieno potenziale del meccanismo di controllo dei diritti fondamentali previsto dal diritto dell'UE, che la Corte ha riconosciuto fornire una protezione dei diritti umani equivalente a quella della Convenzione, deve essere stato utilizzato (idem, § 105).
99. La seconda condizione per l'applicazione della presunzione di protezione equivalente deve essere applicata senza eccessivo formalismo e tenendo conto delle caratteristiche particolari del meccanismo di controllo in questione. Non è opportuno subordinare l'applicazione di questa presunzione alla condizione che il giudice nazionale si rivolga alla CGUE in tutti i casi senza eccezione, compresi quelli in cui non si pone una questione reale e seria sulla protezione dei diritti fondamentali da parte del diritto dell'Unione o quelli in cui la CGUE ha già indicato in modo preciso l'interpretazione - coerente con i diritti fondamentali - che deve essere data alle disposizioni del diritto dell'Unione applicabile (idem, § 109).
100. I principi enunciati nelle sentenze citate al precedente paragrafo 96 si applicano a tutti i meccanismi di riconoscimento reciproco previsti dal diritto dell'Unione europea (idem, § 113). Ne consegue che quando le autorità nazionali attuano il diritto dell'UE senza
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si applica la presunzione di protezione equivalente. Questo è il caso in cui i meccanismi di riconoscimento reciproco obbligano il giudice a presumere un sufficiente rispetto dei diritti fondamentali da parte di un altro Stato membro (idem, § 115).
101. Tuttavia, questa presunzione può essere confutata nel contesto di un dato caso. Anche se intende tener conto, in uno spirito di complementarità, del modo in cui funzionano gli accordi di mutuo riconoscimento, e in particolare del loro obiettivo di efficienza, la Corte deve verificare che il principio del mutuo riconoscimento non sia applicato automaticamente e meccanicamente, a scapito dei diritti fondamentali (idem, § 116).
102. In questo spirito, quando i giudici degli Stati che sono al tempo stesso parti della Convenzione e membri dell'UE sono chiamati ad applicare un meccanismo di riconoscimento reciproco stabilito dal diritto dell'UE, come quello previsto per l'esecuzione di un MAE emesso da un altro Stato europeo, essi devono dare piena efficacia a tale meccanismo in assenza di una manifesta inadeguatezza dei diritti tutelati dalla Convenzione (idem, § 116).
103. D'altra parte, se ricevono un reclamo serio e circostanziato che asserisce che c'è una manifesta inadeguatezza nella protezione di un diritto garantito dalla Convenzione e che il diritto dell'UE non pone rimedio a tale inadeguatezza, non possono astenersi dall'esaminare tale reclamo solo perché stanno applicando il diritto dell'UE (idem, § 116). Spetta a loro, in questo caso, leggere e applicare le norme del diritto dell'Unione in conformità con la Convenzione (Pirozzi c. Belgio, § 64, n. 21055/11, 17 aprile 2018).
b) Applicazione di questi principi nei casi di mandato d'arresto europeo
104. Nella già citata sentenza Pirozzi, la Corte ha ritenuto che, salvo motivi di non esecuzione, l'esecuzione del MAE fosse obbligatoria per l'autorità giudiziaria di esecuzione, il che comportava l'applicazione della presunzione di protezione equivalente (§§ 66 e 71). Ha sottolineato, tuttavia, che questa autorità ha verificato che l'esecuzione del MAE non ha dato luogo, nel caso del ricorrente, a una manifesta inadeguatezza della protezione dei diritti garantiti dalla Convenzione, dopo aver ricordato, in questi termini, che il sistema del MAE non viola, di per sé, la Convenzione:
"58. ... la decisione quadro sul MAE si basa su un meccanismo di riconoscimento reciproco che si fonda a sua volta sul principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri dell'UE (cfr. paragrafi 24-29).
59. La Corte è consapevole dell'importanza dei meccanismi di riconoscimento reciproco per la costruzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e della fiducia reciproca che richiedono. Il MAE previsto dalla decisione quadro è un'espressione concreta di questo principio di riconoscimento reciproco, nello spazio il cui obiettivo è garantire la libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il MAE è un mandato d'arresto
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derivanti da una decisione giudiziaria emessa dall'autorità giudiziaria competente di uno Stato membro dell'UE, in vista dell'arresto e della consegna da parte dell'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini di un procedimento penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà.
60. La Corte ha indicato il suo impegno nella cooperazione internazionale ed europea. Essa ritiene che la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa e l'adozione dei mezzi necessari a tal fine siano del tutto legittimi ai sensi della Convenzione in linea di principio (si veda, tra l'altro, Avotiņš c. Lettonia [GC], n. 17502/07, § 113, CEDU 2016). Di conseguenza, ritiene che il sistema del MAE non sia, di per sé, in conflitto con la Convenzione. "
105. Nella citata sentenza Romeo Castaño, la Corte ha considerato che il rifiuto di eseguire un MAE per il fatto che la consegna comporterebbe un rischio di violazione dei diritti fondamentali della persona ricercata può essere contrario all'obbligo procedurale di cooperare ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione quando non è fondato su una base fattuale sufficiente. Ha ricordato i principi stabiliti nella sua giurisprudenza secondo cui, nel contesto dell'esecuzione di un MAE da parte di uno Stato membro dell'UE, il meccanismo di riconoscimento reciproco non dovrebbe essere applicato in modo automatico e meccanico a scapito dei diritti fondamentali. Ha affermato che il rischio di trattamenti inumani e degradanti per la persona di cui si chiede la consegna può costituire un motivo legittimo per rifiutare l'esecuzione di un MAE, a condizione che vi sia una base fattuale sufficiente per la constatazione di tale rischio (§§ 82-91).
106. Per quanto riguarda il caso specifico di un rischio di trattamenti inumani e degradanti a causa delle condizioni di detenzione della persona interessata dal MAE nello Stato di emissione, la Corte ha indicato che spetta all'autorità giudiziaria di esecuzione effettuare un esame aggiornato e dettagliato della situazione, che consiste nell'accertare se esiste un rischio reale e individuabile di violazione dei diritti protetti dalla Convenzione (idem, § 86).
c) Principi generali per il controllo da parte della Corte del rispetto dell'articolo 3 della Convenzione in caso di ritorno del richiedente nel suo paese d'origine
107. Secondo la giurisprudenza della Corte, gli Stati hanno l'obbligo di non estradare una persona in un paese che ne richiede l'estradizione quando vi sono motivi sostanziali per ritenere che la persona interessata, se estradata nel paese di destinazione, correrebbe un rischio reale di essere sottoposta a un trattamento contrario all'articolo 3 (Soering contro Regno Unito, 7 luglio 1989, § 88, serie A n. 161, Romeo Castaño citato sopra, § 92) e quindi per garantire che tale rischio non esiste (idem).
108. A questo proposito, è anche utile fare riferimento ai principi generali applicabili nel contesto dichiaratamente diverso dell'espulsione, come riassunto nella già citata sentenza F.G. (§§ 111-127) e nella sentenza J.K. e altri c. Svezia [GC], n. 59166/12, §§ 79-105, 23 agosto 2016).

109. La Corte ricorda in particolare che spetta in linea di principio al richiedente produrre prove in grado di dimostrare che esistono motivi sostanziali per credere che, se la misura impugnata fosse eseguita, egli sarebbe esposto a un rischio reale di essere sottoposto a un trattamento contrario all'articolo 3. Quando tali prove sono prodotte, spetta al Governo dissipare i dubbi che esse possono sollevare (idem, § 91, Allanazarova c. Russia, no. 46721/15, § 71, 14 febbraio 2017, A.M. c. Francia, no. 12148/18, §§ 118 e 119, 29 aprile 2019).

d) Applicazione di questi principi nel caso moldavo

110. La decisione di consegnare il ricorrente alle autorità dello Stato che ha emesso il MAE è stata presa nonostante la sua affermazione che l'esecuzione del MAE lo avrebbe esposto a un rischio reale di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti a causa delle sue future condizioni di detenzione in Romania. Non spetta alla Corte pronunciarsi sul rispetto da parte della Romania degli obblighi della Convenzione. Il suo controllo riguarda unicamente la decisione delle autorità giudiziarie francesi di eseguire il MAE al quale il ricorrente era sottoposto, anche se egli ha sostenuto davanti a loro che tale esecuzione lo avrebbe esposto a un trattamento contrario all'articolo 3. Poiché le prove addotte dal ricorrente a sostegno delle sue affermazioni provengono dalle sentenze della Corte relative alle condizioni di detenzione in Romania, è necessario un breve esame della giurisprudenza pertinente. Prima di valutare la fondatezza della denuncia di violazione dell'articolo 3, è necessario determinare se la presunzione di protezione equivalente si applica nelle circostanze del caso in questione.

i. La giurisprudenza della Corte invocata dal ricorrente per stabilire che egli rischiava di essere detenuto in condizioni contrarie all'articolo 3

111. Davanti alla Camera Investigativa, il ricorrente ha innanzitutto invocato quattro sentenze pronunciate nel 2014 (si veda il precedente paragrafo 8) che concludevano per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione a causa delle condizioni di detenzione poco dignitose subite dai ricorrenti in diversi istituti penitenziari rumeni, tra cui la prigione di Rahova a Bucarest, a causa del sovraffollamento che li affliggeva, dell'assenza di riscaldamento e acqua calda e della mancanza di igiene. Queste sentenze fanno riferimento al caso principale di Iacov Stanciu c. Romania (n. 35972/05, 24 luglio 2012) in cui, dal punto di vista dell'articolo 46 della Convenzione, la Corte ha ricordato di aver riscontrato ripetute violazioni della Convenzione a causa del sovraffollamento, della mancanza di igiene e delle cure mediche inadeguate nel carcere di Gherla in particolare (§ 195). Successivamente, il ricorrente ha fatto riferimento alla sentenza Axinte sopra citata (cfr. paragrafo 11), che riguardava anche, tra l'altro, le condizioni di detenzione nel carcere di Gherla.

In questa sentenza, la Corte ha osservato che il ricorrente aveva sofferto di un grave sovraffollamento carcerario e gli era stato dato meno di 3 m2 di spazio individuale, a volte meno di 2 m2 (cfr. paragrafo 48). Ha inoltre ricordato di aver "già riscontrato una violazione dell'articolo 3 in numerosi casi, principalmente a causa della mancanza di spazio individuale sufficiente, di una mancanza di igiene, o di una ventilazione o illuminazione inadeguata nel carcere di Gherla (Porumb c. Romania, no. 19832/04, § 72, 7 dicembre 2010, e Radu Pop c. Romania, no. 14337/04, § 96, 17 luglio 2012)" (§ 49).
ii. Sull'applicazione della presunzione di protezione equivalente

112. La Corte deve verificare se le condizioni per l'applicazione della presunzione di protezione equivalente, ricordate ai paragrafi 98 e 99, sono soddisfatte nelle circostanze del caso in questione.

113. Per quanto riguarda la prima condizione, la Corte rileva che l'obbligo giuridico dell'autorità giudiziaria che esegue il MAE deriva dalle disposizioni pertinenti della decisione quadro come interpretate dalla CGUE dopo Aranyosi e Căldăraru (cfr. paragrafo 50 supra).

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l'autorità giudiziaria di esecuzione era autorizzata a derogare, in circostanze eccezionali, ai principi di fiducia e di riconoscimento reciproco tra Stati membri, rinviando o addirittura, se del caso, rifiutando l'esecuzione del MAE.

Quando l'esecuzione del MAE è stata contestata perché esporrebbe il ricorrente al rischio di essere detenuto in Romania in condizioni contrarie all'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali, spettava all'autorità giudiziaria dell'esecuzione valutare la realtà delle carenze sistemiche dello Stato membro emittente denunciate dal ricorrente e poi, se del caso, effettuare un esame concreto e preciso del rischio individuale di trattamenti inumani e degradanti cui il ricorrente sarebbe esposto in caso di consegna.
114. La Corte rileva la convergenza, per quanto riguarda la caratterizzazione di un rischio individuale reale, tra i requisiti stabiliti dalla CGUE, che impone all'autorità giudiziaria di esecuzione un controllo in due fasi dell'esistenza, nello Stato di emissione, di carenze sistemiche o generalizzate, e poi dell'esistenza, valutata in modo concreto e preciso, di motivi gravi e comprovati per ritenere che l'interessato corra un rischio reale di essere esposto, a causa delle condizioni della sua detenzione nello Stato di emissione, a trattamenti contrari all'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali (paragrafi 50 e 52 supra) e quelli che risultano dalla sua giurisprudenza, che impone alle autorità nazionali l'obbligo di verificare se esiste un rischio reale e individualizzato, valutato in modo concreto, che la persona interessata sarebbe, per le stesse circostanze, sottoposta a trattamenti contrari all'articolo 3 (paragrafo 106 supra). Ne consegue che la Camera Investigativa avrebbe dovuto rifiutare l'esecuzione del MAE se, a seguito del riesame sopra descritto, avesse ritenuto che vi fossero seri e comprovati motivi per ritenere che il ricorrente avrebbe corso un rischio reale di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti a causa delle condizioni della sua detenzione se fosse stato consegnato. Tuttavia, il potere dell'autorità giudiziaria di valutare i fatti e le circostanze e le conseguenze giuridiche che ne derivano è esercitato nel quadro rigorosamente definito dalla giurisprudenza della CGUE e al fine di garantire l'adempimento di un obbligo giuridico nel pieno rispetto del diritto dell'Unione europea, vale a dire l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali, che fornisce una protezione equivalente a quella dell'articolo 3 della Convenzione. In tali circostanze, non si può ritenere che l'autorità giudiziaria di esecuzione disponga, per assicurare o rifiutare l'esecuzione del MAE, di un margine di manovra autonomo tale da comportare la non applicazione della presunzione di protezione equivalente (Avotiņš, precitato, § 107).

115. Per quanto riguarda la seconda condizione di applicazione, la Corte constata l'assenza, alla luce della giurisprudenza della CGUE sopra citata (v. punti 50 e 113), di qualsiasi difficoltà grave relativa all'interpretazione della decisione quadro e alla questione della sua compatibilità con i diritti fondamentali che renda necessario considerare la necessità di un rinvio pregiudiziale alla CGUE. La seconda condizione per l'applicazione della presunzione di protezione equivalente deve quindi essere considerata soddisfatta.

116. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che la presunzione di protezione equivalente sia applicabile nel caso di specie. Il suo compito si limita quindi a verificare se la protezione dei diritti garantiti dalla Convenzione sia viziata nel caso di specie da un'inadeguatezza manifesta in grado di confutare tale presunzione, nel qual caso il rispetto della Convenzione come "strumento costituzionale di ordine pubblico europeo" nel campo dei diritti umani prevarrebbe sull'interesse della cooperazione internazionale (si veda Bosphorus, sopra citata, § 156, e Michaud, sopra citata, § 103).

iii. L'accusa di inadeguatezza manifesta della protezione dei diritti della Convenzione

117. La Corte ricorda di aver riconosciuto nella sentenza Romeo Castaño citata che, dal punto di vista della Convenzione, un rischio reale di trattamento inumano e degradante della persona di cui si chiede la consegna, a causa delle sue condizioni di detenzione, valutate su una base sufficientemente fattuale, nello Stato di emissione, costituisce un motivo legittimo per rifiutare l'esecuzione del MAE e quindi per rifiutare la cooperazione con tale Stato. La Corte non vede alcuna ragione per discostarsi dall'approccio che ha adottato nella sentenza Romeo Castaño (§§ 82-91) e che è ricordato nei paragrafi 105 e 106.

118. La Corte deve ora considerare se la protezione dei diritti fondamentali offerta dall'autorità giudiziaria di esecuzione è viziata nel caso di specie da un'insufficienza manifesta capace di confutare la presunzione di protezione equivalente. A tal fine, valuterà se l'autorità giudiziaria di esecuzione disponeva o meno di una base fattuale sufficientemente solida per dover concludere che l'esecuzione del MAE avrebbe comportato un rischio concreto e individuale di esposizione del richiedente a un trattamento contrario all'articolo 3 a causa delle sue condizioni di detenzione in Romania.

119. In primo luogo, la Corte osserva che il ricorrente ha prodotto prove dinanzi ai tribunali nazionali di carenze sistematiche o diffuse all'interno degli istituti penitenziari dello Stato di emissione. Rileva il carattere serio e preciso delle prove che ha presentato a sostegno delle sue affermazioni davanti al giudice istruttore e poi davanti alla Corte di Cassazione (cfr. paragrafi 8, 11 e 13 sopra), che hanno fatto riferimento in modo coerente e ripetuto alle carenze del sistema carcerario rumeno e, in particolare, alle caratteristiche del carcere di Gherla, dove le autorità rumene intendevano trattenerlo.

120. La Corte nota poi la diligenza con cui il giudice nazionale si è avvalso della possibilità offertagli dall'articolo 695-33 del codice di procedura penale nel richiedere informazioni supplementari alle autorità rumene. Alla luce delle prove prodotte dal ricorrente, ha chiesto alle autorità rumene competenti informazioni supplementari sulle condizioni effettive della sua detenzione, al fine di valutare la realtà del rischio che egli sia esposto a trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio.

121. Alla luce dei dettagli forniti nel contesto di questo scambio di informazioni, l'autorità giudiziaria di esecuzione ha ritenuto che l'esecuzione del MAE in questione non comportava alcun rischio di violazione dell'articolo 3 nei confronti del ricorrente. Alla luce degli stessi fattori, la Corte ritiene che l'autorità avesse una base fattuale sufficiente per riconoscere l'esistenza di un tale rischio.

122. In primo luogo, la Corte ritiene che le informazioni fornite dallo Stato di emissione non sono state sufficientemente collocate nel contesto della sua giurisprudenza, in particolare per quanto riguarda la situazione nella prigione di Gherla, che è stata presentata come quella in cui il ricorrente sarebbe stato imprigionato. Nella citata sentenza Axinte (si veda il precedente paragrafo 111), citata dal ricorrente dinanzi all'autorità giudiziaria dell'esecuzione, è stato rilevato che il carcere in questione era endemicamente sovraffollato e che, in una tale situazione, la mancanza di spazio personale era il fattore centrale da prendere in considerazione per valutare se una determinata situazione fosse incompatibile con l'articolo 3 della Convenzione.

La Corte osserva che questo aspetto delle future condizioni di detenzione del ricorrente non è stato preso seriamente in considerazione, in quanto la camera istruttoria ha considerato la prospettiva di "uno spazio minimo di 2 o 3 m2" (vedi paragrafo 12 sopra), mentre le autorità rumene avevano indicato che il ricorrente avrebbe avuto "tra 2 e 3 m2" nella prigione di Gherla (vedi paragrafo 10 sopra). È stato inoltre affermato che l'area riservata ai servizi igienici era inclusa nell'area di questo spazio personale. Infine, la Corte osserva che risulta dalle altre sentenze invocate dal ricorrente (si vedano i paragrafi 8 e 111) che le condizioni di detenzione nella prigione di Rahova, presentata come lo stabilimento in cui il ricorrente doveva essere messo in quarantena al suo arrivo in Romania, non offrivano alle persone ivi detenute uno spazio personale adeguato (si veda Voicu, sopra citato, § 51, e Constantin Aurelian Burlacu, sopra citato, § 27).

123. La Corte ribadisce che, nella sua giurisprudenza, una superficie di 3 m2 per detenuto in una cella collettiva costituisce lo standard minimo applicabile per quanto riguarda i requisiti dell'articolo 3 della Convenzione (si veda per la conferma di questo standard Muršić c. Croazia [GC], no. 7334/13, § 137, 20 ottobre 2016). Essa ritiene, alla luce di tutti gli elementi di prova di cui dispone, in particolare quelli forniti dalle autorità rumene sulla sua domanda, che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione disponeva di informazioni sullo spazio personale che sarebbe stato riservato al ricorrente, il che dà luogo a una forte presunzione di violazione dell'articolo 3.
124 In secondo luogo, la Corte osserva che gli impegni delle autorità rumene riguardanti altri aspetti delle condizioni di detenzione nella prigione di Gherla, come la libertà di movimento e le attività fuori dalla cella, che sarebbero stati in grado di escludere l'esistenza di un rischio reale di violazione dell'articolo 3 (idem, §§ 135 e 138), sono stati formulati in modo stereotipato e non sono stati presi in considerazione dall'autorità giudiziaria di esecuzione nella sua valutazione del rischio.

125. In terzo luogo, la Corte ritiene che, anche se le autorità rumene non hanno escluso la possibilità che il ricorrente sia detenuto in un carcere diverso dal Gherla, la precauzione presa a questo proposito dall'autorità giudiziaria di esecuzione, cioè la raccomandazione di detenere il ricorrente in un istituto che offra le stesse condizioni, se non migliori, non è sufficiente ad escludere un rischio reale di trattamento inumano e degradante, poiché da un lato, che non consentiva di valutare tale rischio in relazione a uno stabilimento particolare e, dall'altro, che le prove di cui disponeva sull'esistenza di carenze sistemiche nel sistema carcerario dello Stato di emissione dimostravano che un numero significativo di prigioni non offriva condizioni di detenzione conformi alle norme stabilite dalla Corte.

126. Alla luce di tutto ciò, la Corte ritiene che l'autorità giudiziaria di esecuzione aveva una base fattuale sufficientemente solida, derivata in particolare dalla sua stessa giurisprudenza (si vedano i precedenti paragrafi 111, 122 e 123), per caratterizzare l'esistenza di un rischio reale che il ricorrente fosse esposto a trattamenti inumani e degradanti a causa delle sue condizioni di detenzione in Romania e non poteva quindi basarsi esclusivamente sulle dichiarazioni delle autorità rumene (si veda il precedente paragrafo 10). Conclude che, nelle circostanze particolari del caso, c'è una manifesta insufficienza di protezione dei diritti fondamentali tale da confutare la presunzione di protezione equivalente. Di conseguenza, ha constatato una violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

e) Applicazione di questi principi nel caso Bivolaru

127. Il reclamo ai sensi dell'articolo 3 ha due parti, una relativa alle conseguenze dello status di rifugiato del ricorrente e l'altra alle condizioni di detenzione in Romania.
i. Presunta violazione dell'articolo 3 della Convenzione a causa dello status di rifugiato del ricorrente
128. Prima di pronunciarsi sull'applicazione della presunzione di protezione equivalente e sulla presunta violazione dell'articolo 3, sembra necessario rivedere brevemente la sentenza Amarandei e altri citata sopra, che il ricorrente ha invocato davanti al giudice istruttore per dimostrare che, se il MAE fosse eseguito, egli sarebbe a rischio di trattamenti inumani e degradanti in quanto oppositore politico rumeno.

(1) La sentenza Amarandei e altri c. Romania invocata dal ricorrente davanti alla Camera Investigativa
.129. Il ricorso è stato presentato da membri o simpatizzanti del MISA, il movimento creato dal ricorrente nel 1990, e riguarda l'operazione di polizia condotta contro di loro nel 2004 allo scopo di sequestrare supporti informatici che la procura aveva indicato essere utilizzati per produrre e diffondere immagini pornografiche su Internet. La Corte ricorda di aver constatato che questa operazione e i successivi arresti hanno violato gli articoli 3 e 5 in considerazione del modo in cui gli edifici oggetto delle perquisizioni erano stati presi in consegna dalla Gendarmeria e della privazione arbitraria della libertà dei ricorrenti a seguito di questa operazione. Ha anche constatato che l'articolo 8 della Convenzione è stato violato a causa delle carenze constatate nella perquisizione, il sequestro di beni, le perquisizioni e la pubblicazione delle operazioni di polizia sulla stampa. Infine, ha dichiarato irricevibile il reclamo dei ricorrenti ai sensi dell'articolo 9 in combinato disposto con l'articolo 14 relativo alla loro asserzione di discriminazione basata sulla loro appartenenza al MISA nel loro diritto di manifestare le loro convinzioni, come segue:

" 243. Nel caso in questione, la Corte osserva che i RIS hanno monitorato le attività del MISA fin dalla sua istituzione nel 1990. Se le ragioni di questo controllo erano legate, in parte, all'espressione di opinioni ritenute contrarie alle scelte di politica estera dello Stato, è comunque chiaro dal materiale del dossier che l'operazione di polizia del 18 marzo 2004 ha fatto seguito alle indicazioni che erano stati commessi reati in alcuni edifici del MISA.

244. Di conseguenza, la Corte ritiene che non vi siano prove serie, specifiche e corroboranti per sostenere la conclusione che l'avvio del procedimento contro G.B. e altri membri del MISA e l'autorizzazione a perquisire questi edifici abbiano perseguito uno scopo discriminatorio che ha violato la libertà dei ricorrenti di manifestare le loro convinzioni.

245. Inoltre, la Corte sottolinea che le accuse riguardanti la condotta dei funzionari di polizia durante l'operazione di polizia del 18 marzo 2004 sono state esaminate ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione.

246. Per quanto riguarda le dichiarazioni che avrebbero espresso un giudizio negativo sulle attività del MISA, la Corte osserva che le dichiarazioni lamentate dai ricorrenti sono state fatte non dalle autorità giudiziarie che supervisionavano le indagini, ma da vari politici. La Corte ritiene che queste dichiarazioni devono essere considerate nel contesto del caso, che ha suscitato una notevole preoccupazione pubblica. Così come appaiono dagli articoli di stampa forniti dai ricorrenti, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni in questione non possano dimostrare l'esistenza di una campagna di denigrazione e persecuzione orchestrata da alcuni politici contro il MISA e i suoi membri.

247. Infine, per quanto riguarda la copertura del caso da parte della stampa, la Corte considera che è inevitabile in una società democratica che i giornalisti facciano a volte dei commenti duri su casi delicati.

(2) Applicazione della presunzione di protezione equivalente

130. Per quanto riguarda la seconda condizione per l'applicazione della presunzione di protezione equivalente ai sensi del diritto dell'Unione, la Corte ribadisce di aver riconosciuto che, nel suo insieme, il meccanismo di controllo previsto dal diritto dell'Unione offre una protezione equivalente a quella offerta dalla Convenzione (si veda Bosphorus, citata, §§ 160-164).

131. Per quanto riguarda la presente causa, la Corte rileva che la Corte di cassazione ha respinto la domanda del ricorrente di sottoporre alla CGUE una questione pregiudiziale sulle conseguenze, ai fini dell'esecuzione di un MAE, della concessione dello status di rifugiato da parte di uno Stato membro a un cittadino di uno Stato terzo, divenuto successivamente anch'esso Stato membro. Si tratta di una questione reale e seria per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali nel diritto dell'UE e la sua relazione con la protezione offerta dalla Convenzione di Ginevra del 1951, sulla quale la CGUE non si è mai pronunciata. La sentenza I.B. citata dal governo (paragrafo 55 supra), in cui la Corte di giustizia ha stabilito che il fatto che la persona interessata da un MAE abbia richiesto lo status di rifugiato nello Stato di esecuzione non costituisce un motivo di non esecuzione del MAE, si riferisce a un caso diverso. 

In queste circostanze, la Corte ritiene che, a causa della decisione della Corte di Cassazione di non rinviare il caso alla Corte di Giustizia, quest'ultima si è pronunciata senza che il meccanismo internazionale di controllo del rispetto dei diritti fondamentali, che è in linea di principio equivalente a quello della Convenzione, abbia potuto sviluppare tutto il suo potenziale. In considerazione di questa scelta e dell'importanza delle questioni in gioco, la presunzione di protezione equivalente non si applica (si veda Michaud, citata, § 115, e Avotiņš, citata, § 111) senza che sia necessario pronunciarsi sulla prima condizione.

132. Spetta quindi alla Corte decidere, per quanto riguarda le conseguenze dello status di rifugiato del ricorrente, se la sua consegna alle autorità rumene in esecuzione del MAE in questione sia contraria o meno all'articolo 3 della Convenzione.

(3) Se la consegna del ricorrente era contraria all'articolo 3 della Convenzione

133. Spetta alla Corte controllare il modo in cui l'autorità giudiziaria di esecuzione ha proceduto al fine di accertare se esisteva un rischio reale che, se il MAE fosse stato eseguito, il richiedente sarebbe stato esposto a persecuzioni a causa delle sue convinzioni politiche e religiose, che equivalgono a trattamenti inumani e degradanti. Essa si concentrerà sulla questione se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione avesse una base fattuale sufficientemente solida per dover concludere che l'esecuzione del MAE comporterebbe per il richiedente un rischio concreto e individuale di essere esposto a un trattamento contrario all'articolo 3 e rifiutare, per questo motivo, di eseguire il MAE.

134. La Corte osserva che il ricorrente si è basato principalmente davanti ai giudici nazionali sul suo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra e sulla regola di non respingimento di cui all'articolo 33 della stessa per stabilire l'esistenza di un rischio reale di trattamenti inumani e degradanti se il MAE fosse eseguito. La Camera Investigativa e la Corte di Cassazione hanno ritenuto che lo status di rifugiato del ricorrente non li obbligava a rifiutare l'esecuzione del MAE in questione.

135. In primo luogo, non spetta alla Corte, visto il suo ruolo, pronunciarsi sulla relazione tra la protezione dei rifugiati prevista dalla Convenzione di Ginevra e le norme del diritto dell'Unione europea, in particolare la decisione quadro. Il suo esame si limita a verificare se, nelle circostanze del caso di specie, l'esecuzione del MAE nei confronti del signor Bivolaru abbia comportato o meno una violazione dell'articolo 3 (mutatis mutandis, Paci c. Belgio, n. 45597/09, § 73, 17 aprile 2018).

In secondo luogo, per quanto riguarda le conseguenze che sarebbe per essa di attribuire allo status di rifugiato del ricorrente, la Corte ricorda che né la Convenzione né i suoi protocolli proteggono il diritto d'asilo in quanto tale. La protezione che offrono si limita ai diritti in essi sanciti, che comprendono, in particolare, quelli garantiti dall'articolo 3. Questa disposizione vieta l'allontanamento di qualsiasi straniero che si trovi nella giurisdizione di uno Stato contraente, nel senso dell'articolo 1 della Convenzione, verso uno Stato in cui potrebbe correre un rischio reale di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti o addirittura alla tortura: in questo senso essa comprende il divieto di respingimento ai sensi della Convenzione di Ginevra (N.D. e N.T. c. Spagna [GC], nn. 8675/15 e 8697/15, § 188, 13 febbraio 2020). La Corte ribadisce inoltre che non spetta ad essa valutare se una decisione di riconoscimento dello status di rifugiato presa dalle autorità di uno Stato contraente della Convenzione di Ginevra debba essere interpretata come conferente all'interessato lo stesso status in tutti gli altri Stati contraenti della Convenzione di Ginevra (M.G. c. Bulgaria, n. 59297/12, § 88, 25 marzo 2014).

136. Per quanto riguarda il controllo del rispetto dell'articolo 3 nelle circostanze del caso di specie, la Corte osserva che la decisione quadro sul MAE non prevede alcun motivo di non esecuzione relativo allo status di rifugiato della persona di cui si chiede la consegna. Essa sottolinea, tuttavia, che la concessione dello status di rifugiato al ricorrente da parte delle autorità svedesi rivela che, al momento in cui gli è stato concesso tale status, le autorità hanno ritenuto che vi fossero prove sufficienti che egli fosse a rischio di persecuzione nel suo paese d'origine (si veda, mutatis mutandis, M.G. citata, § 88). Un tale elemento deve essere particolarmente preso in considerazione dalla Corte quando esamina la realtà del rischio che il richiedente sarebbe sottoposto a un trattamento contrario all'articolo 3 se consegnato (idem). Questo esame deve essere effettuato alla luce della situazione del richiedente al momento in cui la decisione è stata presa dall'autorità giudiziaria di esecuzione e tenendo conto dello schema generale del MAE.

137. Per quanto riguarda il controllo effettuato dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione, la Corte ritiene che quest'ultima abbia ritenuto che lo status di rifugiato del ricorrente fosse un elemento che doveva prendere in particolare considerazione e conciliare con il principio della fiducia reciproca, ma che non costituisse de plano una deroga a tale principio che giustificasse di per sé il rifiuto di eseguire il MAE consegnandolo alle autorità del suo paese d'origine. La Corte ritiene che una tale posizione non viola di per sé l'articolo 3 della Convenzione, a condizione che le autorità giudiziarie di esecuzione valutino, al momento della loro decisione, se il richiedente sarebbe esposto o meno a un rischio di trattamenti inumani o degradanti in caso di consegna. Essa constata che le autorità giudiziarie di esecuzione hanno effettuato una tale verifica considerando se, oltre al suo status di rifugiato, la situazione personale del ricorrente non impedisse, nelle circostanze del caso prevalenti al momento della loro decisione, la sua consegna alle autorità rumene (si veda, mutatis mutandis, Shiksaitov c. Slovacchia, nn. 56751/16 e 33762/17, §§ 70 e 71, 10 dicembre 2020).

138. La Camera Investigativa ha scambiato informazioni con le autorità svedesi per chiedere chiarimenti sullo status di rifugiato del richiedente. In particolare, li ha interrogati sulle conseguenze che avevano o non avevano tratto dall'adesione della Romania all'UE, un anno dopo la concessione dello status. Ha anche chiesto un aggiornamento delle informazioni riguardanti il ricorrente e se ci sono stati piani per ritirare il suo status in seguito al suo arrivo in Francia sotto falsa identità. Le autorità svedesi hanno risposto che intendevano mantenere lo status di rifugiato del ricorrente senza tuttavia commentare la persistenza, dieci anni dopo la concessione del suo status, del rischio di persecuzione nel suo paese d'origine.

139. La Corte rileva inoltre che, conformemente alle disposizioni del codice di procedura penale francese (articolo 695-22, paragrafo 5, del codice di procedura penale, paragrafo 59 di cui sopra), le autorità giudiziarie di esecuzione hanno verificato che la richiesta di esecuzione del MAE non fosse stata presentata per uno scopo discriminatorio, in particolare a causa delle opinioni politiche del ricorrente. Hanno accertato che la richiesta di consegna del ricorrente era basata unicamente sull'esecuzione della pena inflittagli per un reato ordinario. In particolare, hanno valutato l'esistenza di un rischio di trattamenti inumani e degradanti a causa della sua condanna penale alla luce della motivazione della citata sentenza Aramandei e altri, che il ricorrente ha invocato come prova primaria della persecuzione subita dai membri del MISA. Alla luce di queste ragioni, le autorità giudiziarie dell'esecuzione hanno ritenuto, dopo aver ricordato il passato del ricorrente in Romania, che le prove di cui disponevano non permettevano loro di concludere che il MAE avesse una finalità politica e, in secondo luogo, che la sola appartenenza del ricorrente al MISA, alla luce delle prove di cui disponevano, non era sufficiente a dimostrare il timore che la sua situazione in Romania sarebbe stata pregiudicata a causa delle sue opinioni o convinzioni (cfr. paragrafo 30). La Corte osserva che nelle sue osservazioni il ricorrente non ha fornito alcuna prova a sostegno del rischio di essere sottoposto a persecuzioni equivalenti a trattamenti di natura così grave da raggiungere la soglia dell'articolo 3. Egli sostiene soltanto che le autorità giudiziarie di esecuzione hanno erroneamente ritenuto che i motivi della sentenza Aramandei et al. fossero sufficienti per considerare che non sarebbe stato a rischio di persecuzione in caso di consegna.
Rileva inoltre che il ricorrente non ha messo le autorità giudiziarie di esecuzione in grado di verificare che sarebbe stato discriminato a causa della sua appartenenza al MISA, poiché non ha mai invocato la violazione degli articoli 9 e 14 della Convenzione davanti al giudice istruttore e ha citato solo il primo articolo nel suo terzo motivo di ricorso senza sviluppare alcun argomento al riguardo (cfr. paragrafo 32 supra).

141. Da quanto precede risulta che non c'è nulla nel fascicolo esaminato dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione o nelle prove addotte dal ricorrente dinanzi alla Corte che indichi che, in caso di consegna, egli sarebbe ancora a rischio di persecuzione per motivi religiosi in Romania. In queste particolari circostanze, e anche se le autorità svedesi non intendevano

In queste particolari circostanze, e anche se le autorità svedesi non intendevano revocare lo status di rifugiato del ricorrente, la Corte ritiene che l'autorità giudiziaria di esecuzione, dopo un esame approfondito e completo della situazione personale del ricorrente, che ha dimostrato l'attenzione prestata al suo status di rifugiato, non aveva una base fattuale sufficientemente solida per caratterizzare l'esistenza di un rischio reale di violazione dell'articolo 3 della Convenzione e rifiutare, per questo motivo, di eseguire il MAE.

ii. Sul rischio di trattamenti inumani o degradanti a causa delle condizioni di detenzione in Romania

142. Per quanto riguarda la seconda parte della denuncia del ricorrente, vale a dire il rischio di essere esposto a un trattamento contrario all'articolo 3 a causa delle sue condizioni di detenzione in caso di consegna, le considerazioni fatte ai precedenti paragrafi 113-115 sulle condizioni di applicazione della presunzione di protezione equivalente su questo punto si applicano anche alle circostanze del caso di specie. Nell'applicazione di questa presunzione nel caso di specie, spetta alla Corte determinare se la protezione dei diritti fondamentali offerta dall'autorità giudiziaria di esecuzione è viziata nel caso di specie da un'inadeguatezza manifesta capace di confutare la presunzione di protezione equivalente.

143. Per quanto riguarda la questione se l'autorità giudiziaria di esecuzione avesse una base fattuale sufficientemente solida per ritenere che l'esecuzione del MAE avrebbe comportato un rischio reale di esposizione del ricorrente a trattamenti inumani e degradanti a causa delle sue condizioni di detenzione in Romania, la Corte osserva che il ricorrente si è confinato, La Corte osserva che il ricorrente si è limitato a lamentarsi, in termini molto generici, della situazione degli oppositori politici in Romania, anche in prigione, e non delle condizioni di detenzione nelle carceri rumene, cosicché l'autorità giudiziaria di esecuzione non disponeva di prove sufficienti al riguardo. Per quanto riguarda le prove dinanzi alla Camera Investigativa, ha sostenuto che "la tortura e il trattamento inumano sono rimasti comuni in Romania" e che un rapporto CPT del 2015 ha fatto riferimento a "pestaggi di prigionieri" (vedi paragrafo 23 sopra). Ha anche invocato una violazione dell'articolo 3 derivante dall'operazione di polizia a cui alcuni membri del MISA erano stati sottoposti nel 2004 (cfr. paragrafo 27). Davanti alla Corte di Cassazione, ha invocato la sentenza Aranyosi e Căldăraru (cfr. paragrafo 32).

144. In queste circostanze, la Corte ritiene che la descrizione fornita dal ricorrente dinanzi all'autorità giudiziaria dell'esecuzione, a sostegno della sua richiesta di non eseguire il MAE cui era sottoposto, delle condizioni di detenzione negli stabilimenti penitenziari rumeni non era né sufficientemente dettagliata né sufficientemente motivata per costituire una prova prima facie di un rischio reale di trattamento contrario all'articolo 3 in caso di consegna alle autorità rumene (mutatis mutandis, Muršić, precitato, § 128).

SENTENZA BIVOLARU E MOLDOVAN / FRANCIA

Rileva inoltre che, tenuto conto del ruolo della Corte di Cassazione, che non prevede alcuna valutazione dei fatti, a fortiori alla luce delle informazioni non disponibili ai giudici del processo, era inutile basarsi, per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione, sulla sentenza Aranyosi e Căldăraru nel tentativo di stabilire la realtà delle carenze strutturali. Tenuto conto di tutti questi elementi, la Corte ritiene che, nelle circostanze del caso di specie, non spettava all'autorità giudiziaria dell'esecuzione chiedere ulteriori informazioni alle autorità rumene sul futuro luogo di detenzione del ricorrente e sulle condizioni e il regime di detenzione che gli sarebbe stato riservato, al fine di individuare l'esistenza di un rischio reale che egli sarebbe stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti a causa delle sue condizioni di detenzione.

145. In queste circostanze, la Corte conclude che, alla luce degli elementi di prova di cui disponeva, che non richiedevano alcun approfondimento da parte sua come sopra indicato, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non disponeva di una solida base fattuale che le consentisse di caratterizzare l'esistenza di un rischio reale di violazione dell'articolo 3 della Convenzione e di rifiutare, per tale motivo, l'esecuzione del MAE.

iii. Conclusione.
146. Ne consegue che l'esecuzione del MAE in questione non ha comportato una violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

III. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE (DOMANDA N. 12623/17)
147. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione:
"Se la Corte constata che c'è stata una violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette solo un rimedio imperfetto alle conseguenze di tale violazione, la Corte, se necessario, accorda una giusta soddisfazione alla parte lesa. "

A. Danno
148. Il signor Moldovan ha chiesto 7.000 euro per il danno non patrimoniale che ritiene di aver subito. Egli sostiene che questo danno deriva dalle sue condizioni di detenzione in Romania, come evidenziato dalla risposta delle autorità rumene del 28 giugno 2016 (vedi paragrafo 10 sopra), e dall'allontanamento della sua famiglia, con la quale viveva in Francia.
149. Il governo ha sostenuto che il ricorrente non ha sostenuto la sua affermazione di danno non patrimoniale con alcuna prova relativa alla sua situazione attuale e ha chiesto che la sua domanda sia respinta. In subordine, e se la Corte dovesse ritenere che la sua consegna gli ha causato un danno, egli ritiene che questo sia sufficientemente rimediato dalla constatazione di una violazione della Convenzione.

La Corte ritiene opportuno assegnare al signor Moldovan 5.000 euro per il danno non patrimoniale (si veda, mutatis mutandis, Romeo Castaño, sopra citato, § 96).

B. Costi e spese

151. Il signor Moldovan ha chiesto 2.520 euro per i costi e le spese sostenute nel procedimento dinanzi al Tribunale.

152. Il governo ha dichiarato di non avere osservazioni da fare su questo punto.

153. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi costi e delle sue spese solo se è dimostrato che sono stati effettivamente sostenuti, che erano necessari e che il tasso di rimborso era ragionevole. Nella fattispecie, tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei criteri di cui sopra, la Corte ritiene ragionevole attribuire al ricorrente la somma di 2.520 euro per il procedimento in corso, più l'importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta.

C. Interesse di default
154. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi di mora sul tasso d'interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea più tre punti percentuali.

PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL'UNANIMITÀ

1. Decide di unirsi alle applicazioni;
2. Dichiara ricevibili i reclami ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione e inammissibile il resto del ricorso n. 40324/16 ;
3. Dichiara che c'è stata una violazione dell'articolo 3 della Convenzione nel ricorso n. 12623/17;
4. Dichiara che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 3 della Convenzione nel ricorso n. 40324/16;
5. Trova
(a) che lo Stato convenuto paghi al ricorrente M.Moldovan (domanda n. 12623/17), entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventa definitiva in conformità all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 5.000 euro (cinquemila euro), più l'importo eventualmente dovuto dal ricorrente a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale;
ii. 2.520 euro (duemilacinquecentoventi euro), più l'importo eventualmente dovuto dalla ricorrente su tale somma a titolo di imposta, per costi e spese;
b) che a partire dalla scadenza di detto termine e fino al pagamento, su tali importi saranno applicati interessi semplici ad un tasso pari alle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
6. Respinge il resto della richiesta di giusta soddisfazione.
Fatto in francese e notificato per iscritto il 25 marzo 2021, ai sensi del
Fatto in francese e notificato per iscritto il 25 marzo 2021, ai sensi dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento del Tribunale.
Martina Keller vice cancelliere
Síofra O'Leary Presidente

 

(traduzione informale canestriniLex.com, la sentenza originale qui)