Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Le garanzie difensive italiane valgono in Italia (e non nel procedimento MAE estero) (Cass. 1960/15)

16 gennaio 2015, Cassazione penale

 

Le garanzie difensive previste dalle disposizione del codice di procedura penale (interrogatorio di garanzia) sono destiante ad operare solo quanto l'interessato fa ingresso nel territorio dello Stato ed è posto a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana e non anche allorquando, come nel caso di specie, la privazione della libertà personale dell'individuo sia avvenuta all'estero in forza di un mandato di arresto europeo attivo.

Nell'ambito della procedura attiva di consegna è possibile contestare, dinanzi all'autorità giudiziaria italiana, soltanto il titolo su cui si fonda il M.A.E., ma non direttamente quest'ultimo, che è un atto in sè conseguenziale, specificamente indirizzato all'autorità estera in funzione dell'attivazione, da parte della medesima, della procedura di esecuzione, mentre tutte le questioni afferenti tale procedura possono e devono farsi valere nello Stato richiesto, secondo le regole, le forme ed i tempi previsti dal relativo ordinamento.

Il M.A.E. attivo è un atto rivolto, non al soggetto destinatario della misura, ma all'autorità estera, con carattere chiaramente accessorio e strumentale rispetto al provvedimento restrittivo di cui si vuole conseguire la concreta esecuzione mediante la cooperazione di detta autorità.

Non sono impugnabili nell'ordinamento interno, neanche ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, e art. 568 c.p.p., comma 2, il mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana nella procedura attiva di consegna ed il provvedimento emesso (eventualmente in forma di m.a.e.) dalla stessa autorità nella procedura di estensione attiva della consegna, potendo i loro eventuali vizi essere dedotti solo nello Stato richiesto, qualora incidano sulla procedura di sua pertinenza, e secondo le regole, le forme ed i tempi previsti nel relativo ordinamento.

Il termine di 5 giorni per l'interrogatorio di garanzia dopo una ordinanza di costodia cautelare deve essere calcolato dal momento di consegna dell'indagato alle autorità nazionali e non dal momento dell'arresto in territorio estero.

Le fasi precedenti all'esecuzione dello mandato di arresto europeo con trasferimento della persona colpita dal provvedimento restrittivo nel territorio dello Stato e conseguente messa a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana, sfuggono alla disponibilità dello Stato italiano, essendo, peraltro, del tutto ragionevole la previsione di una disciplina procedimentale diversa in relazione alla forma ed esecuzione dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, a seconda che si tratti della normale procedura regolata dal codice di rito in seguito alla quale una persona che si trova nel territorio dello Stato venga privata della libertà personale o della diversa fattispecie in cui la limitazione della libertà personale avvenga all'estero in forza dello strumento giuridico del mandato di arresto europeo disciplinato dalla L. n. 69 del 2005, che poggia sul principio dell'immediato e reciproco riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali emessi dalle autorità giudiziaria dei Paesi dell'Unione europea.

In tal senso il previsto termine di cinque giorni indicato per l'effettuazione dell'interrogatorio di garanzia si rivela materialmente incompatibile con i tempi della consegna del soggetto arrestato in territorio estero in esecuzione del mandato di arresto europeo, tempi che non sono nella disponibilità della autorità giudiziaria italiana; è evidente allora che quest'ultima è tenuta a rispettare il termine previsto dall'art. 294 c.p.p. solo dal momento in cui il soggetto arrestato è posto a sua disposizione, cioè da quando è stato trasferito nel territorio nazionale.

Ne bis in idem internaizonale: il processo celebrato all'estero nei confronti del cittadino non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, in quanto nell'ordinamento giuridico italiano non vige il principio del ne bis in idem internazionale, prevedendo l'art. 11 c.p., comma 1 la rinnovazione del giudizio nei casi indicati dall'art. 6 c.p., cioè quando l'azione o l'omissione che costituisce il reato è avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

(ud. 11/12/2014) 16-01-2015, n. 1960

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENTILE Mario - Presidente -

Dott. CASUCCI Giulian - Consigliere -

Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere -

Dott. GALLO Domenic - Consigliere -

Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) P.S. nato a (OMISSIS);

2) D.V. nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, sezione del riesame in data 8/8/2014;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Galli Massimo, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

uditi gli avvocati De Luca Giuseppe e Angeletti Riziero per P. S. che hanno concluso riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata;

uditi gli avvocati Liotti Giovanni ed Ingroia Antonio per D.V. che hanno concluso riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 5/6/2014 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma disponeva l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di P.S. e D.V. in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56 e 648 bis c.p. sulla base dell'imputazione provvisoria riportata nel seguito: "per avere, in concorso tra loro, con S.S., deceduta, e con C.M., non punibile in quanto già condannato per uno dei reati presupposti (intestazione fittizia di beni a L.G. ex L. n. 356 del 1991art. 12 quinquies e reimpiego di beni a C.M. ex art. 648 ter c.p., riconosciuti definitivamente con sentenza della Corte di Cassazione del 5 ottobre 2011) compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a impedire l'identificazione della provenienza illecita da quei delitti dei beni di proprietà della SIRCO S.p.A. - segnatamente, il 51% del capitale sociale di Agenda 21 che, tra le varie partecipazioni, possedeva l'82% della ECOREC, nonchè finanziamenti per un importo complessivo di 15.645.000, a sottrarli alla SIRCO S.p.A. e, per essa, all'amministrazione giudiziaria nominata dall'autorità giudiziaria palermitana, a ripulire il capitale sociale della ECOREC per poi venderla e consolidare definitivamente il profitto; in particolare, dopo avere deliberato, il 22 giugno 2005, un aumento del capitale sociale di Agenda 21 cui l'amministratore di SIRCO s.p.a, Ca.Pi., dichiarava strumentalmente di non aderire, così perdendo il 25,50% della partecipazione azionaria che veniva acquistata dai fratelli P. personalmente e dalla società da loro rappresentata Agentia Obiettivo lavoro S.A., nonchè il controllo della società Agenda 21 (fatti per cui procede l'A.G. di Palermo):

1) utilizzavano un biglietto d'ordine in cui si riconosceva un prestito di Euro 1.000.000,00 effettuato in favore della ECOREC, dall'amministratore di quest'ultima, D.V., il quale pignorava la partecipazione in ECOREC di Agenda 21 (pari all'82%) sulla base di una garanzia illegittimamente rilasciata dall'amministratore di Agenda 21 P.S. - in difetto di poteri ed in mancanza di deliberazione da parte dell'assemblea dei soci - determinando così la messa all'asta il 17 aprile 2008 a Bucarest per un valore di Euro 1.657.700, al solo scopo di estromettere la SIRCO dalla ECOREC;

2) facevano partecipare all'asta V.R.P. con una società appositamente costituita, ALZALEA S.r.l., che si aggiudicava tutte le quote di Agenda 21 in ECOREC al prezzo di Euro 1.030.000;

contemporaneamente si accordavano, con separate scritture private con D.V., S.S., compagna di T.R. deceduta il (OMISSIS), P.S. e P.G. anche quali soci della 31, titolare di azioni ECOREEC, per ritrasferire quasi tutte le partecipazioni ai vecchi soci di Agenda 21, ad eccezione della SIRCO che veniva completamente estromessa, e al D., mantenendo, così, il controllo sulla ECOREC e sui beni principali;

3) provvedevano a reperire un acquirente della società ECOREC, dapprima sollecitando l'intermediazione di R.N. e, quindi, non avendo trovato un acquirente che accettasse il rischio dell'acquisto (essendo la società gravata da indagini giudiziarie da parte della Procura di Palermo e da parte del Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione) individuando nella holding di cui R. è presidente (ECOVISION International), l'acquirente della ECOREC SA, e sottoscrivevano un atto di intenti tra la ECOVISION MANAGMENT (Società controllata dalla ECOVISION International), rappresentata da M.B., e la ECOREC SA, rappresentata da D.V., per l'acquisto della società rumena entro e non oltre il 30 novembre 20121, adoperandosi per la ricerca dei capitali necessari a finanziare la transazione, attività ancora in corso, malgrado l'intervento di questa Autorità giudiziaria che con le perquisizioni del 4 ottobre 2012 ha evidenziato l'illiceità del denaro investito nella società di diritto rumeno, eseguendo in tal modo, attraverso la monetizzazione del valore della ECOREC SA, operazioni atte ad ostacolare la ricostruzione della provenienza delittuosa del denaro investito nella predetta società sia dai soci effettivi, sia da quelli occulti, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà (intervento dell'autorità giudiziaria che ha inizialmente interrotto le trattative e difficoltà di reperire i capitali da parte del R. vista l'ipoteca giudiziaria gravante sulla società di diritto rumeno).

In Italia (Roma, Milano, Bologna e altrove) e in Romania - tuttora perdurante".

1.1. Avverso tale provvedimento proponevano istanze di riesame gli indagati contestando; a) la violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) non contenendo il provvedimento impugnato un'autonoma valutazione da parte del G.I.P., limitandosi a riprodurre la richiesta del P.M.; b) la violazione dell'art. 294 c.p.p., anche con riferimento alla L. n. 69 del 2005, art. 2 e art. 30 lett. e), degli artt. 3 e 24 Cost. e dell'art. 5 par. 3 della CEDU, essendo stati gli indagati destinatari unicamente della notifica della copia del MAE, non contenente alcun riferimento ai fatti nuovi giustificativi della misura cautelare e non essendo stati sottoposti all'interrogatorio di garanzia nel termine di legge e quindi messi in grado, nel periodo di detenzione all'estero, di conoscere le accuse loro rivolte; c) l'esistenza sui fatti in contestazione di giudicato formatosi per effetto di decisioni dell'Autorità giudiziaria rumena; d) l'inconfigurabilità del tentativo di riciclaggio così come contestato; e) l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari; in subordine il difensore del D. chiedeva la riforma dell'ordinanza genetica con applicazione di misura meno afflittiva.

1.2. Il Tribunale di Roma, sezione del riesame, respingeva le istanze proposte, confermando l'ordinanza impugnata.

2. Ricorrono per Cassazione gli indagati, per mezzo dei rispettivi difensori, sollevando i seguenti motivi di gravame:

P.S..

2.1. Violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 9; eccepisce al riguardo che il termine ultimo per il deposito della decisione da parte del Tribunale per il riesame scadeva in data 11/8/2014 ed entro tale data era stato depositato solo il dispositivo, mentre la motivazione veniva depositata solo in data 18/8/2014 in violazione di quanto previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 9.

2.2. Violazione dell'art. 127 c.p.p., comma 3.

Rappresenta, al riguardo, che il ricorrente è stato tratto in arresto in (OMISSIS) contestualmente alla notifica del M.A.E. e successivamente estradato in Italia in data 13/8/2014, eccependo che l'udienza tenutasi in data 8/8/2014 innanzi al Tribunale del riesame è stata celebrata in assenza dell'indagato, il quale, in data 4/8/2014, aveva inoltrato, tramite la direzione del carcere di Bucarest, ove era ristretto, un'istanza finalizzata ad essere sentito ex art. 127 c.p.p., comma 3 da un magistrato italiano con riferimento all'udienza fissata dinanzi al Tribunale del riesame:

alla suddetta udienza il difensore, appreso che non si era provveduto in ordine alla richiesta avanzata dall'indagato, chiedeva rinvio per l'espletamento dell'incombente, richiesta rigettata dal Tribunale. Fa rilevare al riguardo che la mancata ricezione della richiesta da parte del Tribunale del riesame non può ripercuotersi sulla garanzia difensiva prevista dall'art. 127 c.p.p., e che la procedura relativa al mandato di arresto europeo non può precludere i diritti fondamentali dell'indagato, che potevano essere soddisfatti attraverso una rogatoria finalizzata a raccogliere le dichiarazioni dell'indagato. Eccepisce, pertanto, nullità assoluta dell'udienza camerale tenutasi in data 8/8/2014 e della correlativa decisione.

2.3. Violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c).

Fa rilevare che il giudice per le indagini preliminari non ha compiuto alcuna autonoma valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, essendosi limitato a riportare pedissequamente, salvo brevissime considerazioni, l'intera richiesta di applicazione della misura avanzata dal Pubblico Ministero nonchè parte del decreto di sequestro preventivo.

2.4. Violazione del diritto di difesa anche con riferimento alla L. n. 69 del 2005, art. 2 e art. 30, lett. e) ed in particolare all'insufficienza del capo d'imputazione provvisorio riportato nel M.A.E., avuto riguardo alle esigenze cautelari ed in particolare all'attualità' delle stesse. Segnala sul punto che la contestazione cautelare provvisoria non contiene la porzione dei fatti descritti nell'ordinanza di custodia cautelare relativamente all'indicazione delle esigenze cautelari ed in particolare alla loro attualità; si tratta, appunto, dei fatti verificatisi in Romania dopo il decreto di sequestro dell'agosto 2013 e che hanno dato luogo all'applicazione della misura alla quale si riferisce il presente ricorso. In sostanza si assume che il giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto integrare il M.A.E. inserendo gli episodi verificatisi in epoca successiva all'esecuzione del sequestro, in quanto la contestazione cautelare doveva contenere tutti i requisiti idonei a consentire all'indagato di difendersi anche nel paese richiesto.

2.5. Violazione degli artt. 294 e 302 c.p.p., degli artt. 3 e 24 Cost. e dell'art. 5 par. 3 della CEDU. Ci si vuole riferire alla mancata effettuazione dell'interrogatorio di garanzia nel termine di cinque giorni dalla data di esecuzione della misura, che, ad avviso del ricorrente, deve essere la data dell'arresto in luogo estero e non, come ritenuto dal Tribunale del Riesame, il momento di consegna dell'estradato all'autorità nazionale.

2.6. Illogicità della motivazione e travisamento del fatto con riferimento alle esigenze cautelari nonchè violazione dell'art. 274 c.p.p., lett. a) e c). Ci si duole, in particolare, della mancata considerazione di quanto dedotto con i motivi aggiunti, ove, attraverso una serie di documenti, si era rappresentato che quanto occorso nel periodo successivo al sequestro preventivo era perfettamente aderente alla legislazione rumena. Si lamenta poi l'illogica equiparazione effettuata nel provvedimento impugnato fra la procedura d'insolvenza ed il fallimento di una società, istituti che, secondo il diritto rumeno, sono diversi e perseguono diverse finalità; ciò al fine di dimostrare l'illogicità dell'affermazione del Tribunale che ha voluto intravedere nella procedura di insolvenza "la volontà degli indagati di traghettare altrove le attività della società, facendo perdere definitivamente le tracce.

2.7. violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c bis) con riferimento alla mancata indicazione delle concrete e specifiche ragioni per cui le esigenze cautelari non potevano essere soddisfatte con altre misure.

2.8. violazione dell'art. 50 della Carta di Nizza e dell'art. 54 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen con riferimento all'applicazione del principio del ne bis in idem internazionale ed in particolare alla valutazione dei comportamenti illeciti concreti che hanno dato luogo ai diversi procedimenti dinanzi ai giudici dei due stati contraenti.

D.V. - ricorso dell'avv. Anna D'Alessandro 2.9. erronea applicazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. Evidenzia, al riguardo, che l'origine delittuosa del denaro utilizzato da C.M. tramite la SIRCO per l'acquisizione delle quote di Agenda 21 è stato accertato con sentenza definitiva, rilevandosi che si trattava di denaro proveniente dal patrimonio occulto del padre C.V. ed intestato fittiziamente a L.G.. Con riferimento, quindi, alla condotta ascritta al D. la stessa non sarebbe qualificabile come riciclaggio, in ragione dell'impossibilità di occultare la provenienza illecita dei beni, che era già stata certificata con sentenza definitiva, potendo, al più, ipotizzarsi il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice previsto dall'art. 388 c.p., questione proposta nell'istanza di riesame e per nulla trattata nel provvedimento impugnato.

2.10. erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) con riferimento alla sussistenza del dolo di concorso in capo al ricorrente D.V.. Rappresenta al riguardo che il ricorrente ha amministrato sin dalla sua fondazione la società Ecorec, continuando ad occuparsene anche quando è diventato socio di minoranza della stessa, collaborando, dopo la confisca delle quote di SIRCO nella Agenda 21 disposte dal giudice per l'udienza preliminare di Palermo con la sentenza di condanna a carico di C. M. ed altri, anche con i vari rappresentanti dell'autorità giudiziaria italiana ed adottando iniziative lecite e di natura negoziale volte alla tutela dei propri investimenti personali.

Rappresenta che le intercettazioni attraverso le quali si è rilevata l'esistenza di una strategia concordata fra gli indagati per riciclare il patrimonio di C.M. non riguardano il ricorrente, che non aveva alcun ruolo negli ipotizzati disegni degli italiani tesi a non fare eseguire le misure ablative disposte dall'autorità giudiziaria italiana.

2.11. errata applicazione della legge penale in tema di giurisdizione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) con riferimento alla posizione processuale di D.V..

Ci si duole, in particolare, della ritenuta competenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Roma, laddove nel provvedimento impugnato si fa riferimento, da un lato, al traffico illecito di rifiuti, ipotesi del tutto diversa dai fatti oggetto del procedimento di cui al presente ricorso e come tale inidonea a determinare il giudice competente per territorio e da un altro lato all'affermazione che a Roma si sarebbero svolti gli incontri per la trattativa finalizzata alla commissione del delitto, mentre dalla lettura degli atti emerge che non vi sono passaggi decisivi della vicenda che hanno avuto luogo a Roma. Ed ancora si lamenta la ritenuta competenza per territorio sulla base della qualificazione del fatto come reato continuato e non permanente, evidenziandosi come almeno le prime due fattispecie in contestazione siano state poste in essere interamente all'estero e, con riferimento al ricorrente, da cittadino straniero.

Si eccepisce, quindi, la carenza dei requisiti previsti dall'art. 6 c.p. e la non punibilità, ex art. 10 c.p., del cittadino straniero che, nell'ipotesi di accusa, abbia commesso un delitto all'estero e non si trovi in Italia, non potendo rilevare a tal fine l'eventuale traduzione in vinculis e da un paese estero dell'imputato.

2.12. Illogicità dell'ordinanza sul punto delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Si evidenzia, al riguardo, che le difficoltà incontrate dal custode giudiziario italiano nello svolgimento del proprio incarico erano dovute, piuttosto che ad un'azione ascrivibile all'attuale ricorrente e finalizzata ad impedire l'effettiva operatività dell'amministrazione giudiziaria, alle differenze dei due ordinamenti ed all'oggettiva difficoltà dell'applicazione di un provvedimento cautelare straniero nei confronti di una società rumena in assenza di qualsiasi delibazione sul punto dell'autorità di quel Paese. Non a caso si rappresenta che, per facilitare l'esecuzione all'estero di misure cautelari reali, l'Unione Europea ha adottato la decisione quadro 2003/551/GAI del 22/7/2003, non ancora recepita nel nostro ordinamento. Ed anche con riferimento al ricorso alla procedura di insolvenza si rappresenta che la stessa si era resa necessaria per salvaguardare la continuità aziendale che, tramite detta procedura, viene posta al riparo dalle iniziative esecutive dei creditori e sottoposta al continuo monitoraggio dell'autorità giudiziaria che provvede a nominare un pubblico ufficiale assimilabile al commissario giudiziale. Si rappresenta, ancora, per sostenere l'assenza di esigenze cautelari, che la società ECOREC è stata sottoposta nella sua interezza a sequestro preventivo e che pertanto non è nella disponibilità dei soci e si sostiene l'illogicità della motivazione nella parte in cui si è ravvisata l'attualità del pericolo di recidiva proprio sulla base dell'attivata procedura concordataria e sulle difficoltà operative incontrate dal custode giudiziario, immotivatamente attribuite alla responsabilità del ricorrente.

D.V. - ricorso dell'avv. G,L.

2.13. violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 9.

Eccepisce al riguardo che il termine ultimo per il deposito della decisione da parte del Tribunale per il riesame scadeva in data 11/8/2014 ed entro tale data era stato depositato solo il dispositivo, mentre la motivazione veniva depositata solo in data 18/8/2014 in violazione di quanto previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 9.

2.14. violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c). Fa rilevare che il giudice per le indagini preliminari non ha compiuto alcuna autonoma valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, essendosi limitato a riportare pedissequamente, salvo brevissime considerazioni, l'intera richiesta di applicazione della misura avanzata dal P.M. nonchè parte del decreto di sequestro preventivo.

2.15. violazione del diritto di difesa anche con riferimento alla L. n. 69 del 2005, art. 2 e art. 30, lett. e) ed in particolare all'insufficienza del capo d'imputazione provvisorio riportato nel M.A.E. avuto riguardo alle esigenze cautelari ed in particolare all'attualità delle stesse. Segnala sul punto che la contestazione cautelare provvisoria non contiene la porzione dei fatti descritti nell'ordinanza di custodia cautelare relativamente all'indicazione delle esigenze cautelari ed in particolare alla loro attualità; si tratta, appunto, dei fatti verificatisi in Romania dopo il decreto di sequestro dell'agosto 2013 e che hanno dato luogo all'applicazione della misura alla quale si riferisce il presente ricorso. In sostanza si assume che il giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto integrare il M.A.E. inserendo gli episodi verificatisi in epoca successiva all'esecuzione del sequestro, in quanto la contestazione cautelare doveva contenere tutti i requisiti idonei a consentire all'indagato di difendersi anche nel paese richiesto.

2.16. violazione degli artt. 294 e 302 c.p.p., degli artt. 3 e 24 Cost. e dell'art. 5 par. 3 della CEDU. Ci si vuole riferire alla mancata effettuazione dell'interrogatorio di garanzia nel termine di cinque giorni dalla data di esecuzione della misura, che, ad avviso del ricorrente, deve essere la data dell'arresto in luogo estero e non, come ritenuto dal Tribunale del Riesame, il momento di consegna dell'estradato all'autorità nazionale.

2.17. Illogicità della motivazione e travisamento del fatto con riferimento alle esigenze cautelari nonchè violazione dell'art. 274 c.p.p., lett. a) e c). Ci si duole, in particolare, della mancata considerazione di quanto dedotto con i motivi aggiunti, ove, attraverso una serie di documenti, si era rappresentato che quanto occorso nel periodo successivo al sequestro preventivo era perfettamente aderente alla legislazione rumena. Si lamenta poi l'illogica equiparazione effettuata nel provvedimento impugnato fra la procedura d'insolvenza ed il fallimento di una società, istituti che, secondo il diritto rumeno, sono diversi e perseguono diverse finalità; ciò al fine di dimostrare l'illogicità dell'affermazione del Tribunale che ha voluto intravedere nella procedura di insolvenza "la volontà degli indagati di traghettare altrove le attività della società, facendo perdere definitivamente le tracce.

2.18. violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c bis) con riferimento alla mancata indicazione delle concrete e specifiche ragioni per cui le esigenze cautelari non potevano essere soddisfatte con altre misure.

2.19. violazione dell'art. 50 della Carta di Nizza e dell'art. 54 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen con riferimento all'applicazione del principio del ne bis in idem internazionale ed in particolare alla valutazione dei comportamenti illeciti concreti che hanno dato luogo ai diversi procedimenti dinanzi ai giudici dei due stati contraenti.

Motivi della decisione

3. Entrambi i ricorsi devono essere rigettati per essere infondate tutte le questioni proposte.

E' anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.

Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità:

  1.   l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
  2. l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760).

Inoltre il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Rv. 210566).

Non possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309 c.p.p., comma 8, (Sez. 1 sent. n. 1786 del 5.12.2003, Rv 227110). Tanto precisato, sul caso di specie deve rilevarsi quanto segue. Il provvedimento impugnato non presenta i vizi denunciati con i tutti i ricorsi proposti.

3.1. La questione relativa alla perentorietà del termine di cui all'art. 309 c.p.p., comma 9 affrontata in termini coincidenti nell'ambito del primo motivo proposto da P.S. (2.1) e nell'ambito del primo motivo proposto dall'avv. G.L. nell'interesse di D.V. (2.13) appare palesemente infondata, in quanto, con consolidata giurisprudenza, si è sempre ritenuto che il termine perentorio per la decisione del tribunale del riesame, fissato in dieci giorni e decorrente dalla trasmissione degli atti al tribunale, attiene al deposito del dispositivo della decisione, quale atto con il quale viene reso noto agli indagati che il tribunale ha deliberato in ordine alla richiesta di riesame proposta (sez. 6 n. 198 del 18/1/1999, Rv. 212878; sez. 3 n. 21007 del 18/3/2003, Rv. 225655).

3.2. Sulla questione proposta con il secondo motivo del ricorso di P.S. (2.2) il Tribunale si è pronunciato con l'ordinanza allegata al verbale in udienza; segnatamente è stata rigettata l'istanza difensiva volta a fare sentire l'indagato, in occasione dell'udienza tenutasi dinanzi al Tribunale del riesame, da un magistrato italiano ai sensi dell'art. 127 c.p.p., comma 3.

Il Tribunale ha, altresì, rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza fissata per la trattazione dell'istanza di riesame avanzata dall'indagato al fine di consentire l'espletamento dell'adempimento richiesto.

In sostanza si è ritenuto, correttamente, che la previsione contenuta nell'art. 127 c.p.p., comma 3, che disciplina le modalità di audizione dell'interessato, detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede, nell'ambito del procedimento in camera di consiglio, non possa trovare applicazione nell'ipotesi in cui il soggetto interessato si trovi in stato di detenzione all'estero in forza di un mandato di arresto europeo, sia pure richiesto dallo Stato stesso ove si svolge il procedimento in camera di consiglio.

Difatti, come si dirà anche in relazione a quanto eccepito nel terzo motivo di ricorso di P. S., la garanzia difensiva prevista dalla disposizione in argomento è destinata ad operare solo quanto l'interessato fa ingresso nel territorio dello Stato ed è posto a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana e non anche allorquando, come nel caso di specie, la privazione della libertà personale dell'individuo sia avvenuta all'estero in forza di un mandato di arresto europeo attivo. Deve, in proposito, ricordarsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, nell'ambito della procedura attiva di consegna è possibile contestare, dinanzi all'autorità giudiziaria italiana, soltanto il titolo su cui si fonda il M.A.E., ma non direttamente quest'ultimo, che è un atto in sè conseguenziale, specificamente indirizzato all'autorità estera in funzione dell'attivazione, da parte della medesima, della procedura di esecuzione (sez. 6 n. 9273 del 5/2/2007, Rv. 235557; sez. U. n. 30769 del 21/6/2012, Rv. 252891), mentre tutte le questioni afferenti tale procedura possono e devono farsi valere nello Stato richiesto, secondo le regole, le forme ed i tempi previsti dal relativo ordinamento (sez. 6 n. 18466 del 11/1/2007, Rv.236577; sez. 6 n. 45769 del 31/10/2007, Rv. 238091).

3.3. La questione proposta con il terzo motivo da P.S. (2.3.) ed in termini perfettamente coincidenti dall'avv. G.L. nell'interesse di D.V. (2.14). si rivela meramente reiterativa dell'analoga doglianza proposta in sede di riesame rispetto alla quale il Tribunale di Roma ha reso adeguata risposta conforme alle costanti affermazioni di questa Corte di legittimità in tema di motivazione per relationem.

Prescindendosi in questa sede dalla tecnica redazione dell'ordinanza genetica, nel provvedimento impugnato viene dato atto che il giudice ha svolto una ponderata valutazione finalizzata ad individuare le circostanze considerate decisive per ritenere la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare.

Segnatamente i giudici del riesame hanno evidenziato come il giudice della cautela avesse svolto ampie argomentazioni attraverso le quali aveva ritenuto, all'esito di una valutazione critica degli elementi indiziari emergenti dalla richiesta formulata dal P.M., la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato ipotizzato a carico degli indagati e delle esigenze cautelari meritevoli di tutela attraverso la privazione della libertà personale. Ed al riguardo questa Corte ha costantemente affermato che, in materia di misure cautelari personali, non è nulla per difetto assoluto di motivazione l'ordinanza applicativa in cui risulti trasfusa integralmente ed alla lettera la richiesta del P.M., sempre che risulti che il giudice abbia preso cognizione del contenuto delle ragioni dell'atto incorporato, senza recepirlo acriticamente (sez. 2 n. 13385 del 16/2/2011, Rv. 249682; sez. 1 n. 14830 del 28/3/2012, Rv. 252274).

3.4. Anche la questione proposta nell'ambito del quarto motivo dell'indagato P.S. (2.4.) coincidente con il terzo motivo proposto dall'avv. G.L. nell'interesse di D. V. (2.15), concernente l'incompletezza della contestazione contenuta nel M.A.E., non contenente alcun riferimento ai fatti nuovi posti a fondamento della misura cautelare, si rivela infondata avendo il Tribunale del riesame fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati costantemente da questa Corte di legittimità e condivisi dal Collegio, in base ai quali non sono impugnabili nell'ordinamento interno, neanche ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, e art. 568 c.p.p., comma 2, il mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana nella procedura attiva di consegna (L. n. 69 del 2005, artt. 28, 29 e 30) ed il provvedimento emesso (eventualmente in forma di m.a.e.) dalla stessa autorità nella procedura di estensione attiva della consegna di cui alla citata Legge, artt. 32 e 26, potendo i loro eventuali vizi essere dedotti solo nello Stato richiesto, qualora incidano sulla procedura di sua pertinenza, e secondo le regole, le forme ed i tempi previsti nel relativo ordinamento (Sez. U n. 30769 del 21/6/2012, Rv. 252891; sez. 1 n. 44160 del 22/10/2012, Rv. 253712).

In tal senso, come anche riportato nel provvedimento impugnato, le sezioni unite hanno chiarito che il M.A.E. attivo è un atto rivolto, non al soggetto destinatario della misura, ma all'autorità estera, con carattere chiaramente accessorio e strumentale rispetto al provvedimento restrittivo di cui si vuole conseguire la concreta esecuzione mediante la cooperazione di detta autorità.

La conferma di tale assunto viene rinvenuta nella L. n. 69 del 2005, artt. 29 e 31 che prevedono, rispettivamente, la fungibilità del M.A.E. con la segnalazione di ricerca nel sistema informativo Schenghen (S.I.S.) e la sua immediata perdita di efficacia al venir meno del provvedimento restrittivo di base.

A ciò consegue che il M.A.E. attivo non rientra in alcune delle categorie di atti per i quali è sancita espressamente l'impugnabilita per legge e come tale non può essere considerato un provvedimento autonomamente incidente sulla libertà personale ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7 e art. 568 c.p.p., comma 2. A quanto detto consegue l'assoluta irrilevanza, ai fini della legittimità del titolo cautelare di cui al presente ricorso, che è solo l'ordinanza applicativa della misura cautelare, della mancata indicazione nella copia del M.A.E. notificato agli indagati dei fatti nuovi che sono stati posti a base della misura cautelare applicata nei loro confronti.

3.5. Quanto poi alla mancata effettuazione dell'interrogatorio nel termine di cinque giorni dall'esecuzione della misura, di cui tratta il quinto motivo proposto da P.S. (2.5) ed in termini coincidenti il quarto motivo proposto dall'avv. G.L. nell'interesse di D.V. (2.16.) correttamente, in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte, si ritenuto che detto termine deve essere calcolato dal momento di consegna dell'indagato alle autorità nazionali e non, come sostenuto dal ricorrente, dal momento dell'arresto in territorio estero (sez. 6 n. 5176 del 19/12/1997, Rv. 210587; sez. 5 n. 35888 del 23/4/2009, Rv.245083). Ciò in quanto la garanzia difensiva apprestata per l'indagato sottoposto a privazione della libertà personale dall'art. 294 c.p.p. può considerarsi operativa solo allorquando l'indagato venga a trovarsi sul territorio nazionale e quindi venga posto a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente.

Per nulla pertinente rispetto alla questione proposta con i motivi in esame è il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 2008, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo la L. n. 69 del 2005, art. 33, nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero, in esecuzione del mandato d'arresto europeo, sia computata (oltre che agli effetti della durata dei termini complessivi) anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303 c.p.p., commi 1, 2 e 3), decisione alla quale si è adeguata la giurisprudenza di questa Corte (sez. 2 n. 35139 del 2/7/08, Rv. 241116; sez. 1 n. 21056 del 17/3/2010, Rv. 247646).

Difatti la ora citata decisione, in linea con la precedente sentenza n. 253 del 2004 che aveva riguardato l'art. 722 c.p.p., non ha fatto altro che equiparare, non solo agli effetti dell'art. 303 c.p.p., comma 4, artt. 304 e 657 c.p.p., ma anche agli effetti della durata massima dei termini di fase, la custodia all'estero alla custodia cautelare in Italia, in ciò riconoscendo non giustificato sul piano costituzionale uno squilibrio delle garanzie in tema di durata della carcerazione preventiva correlato al luogo ove la carcerazione stessa è subita. Ora ritiene il Collegio che le argomentazioni sviluppate dal giudice delle leggi non si prestano ad essere estese alle altre norme di garanzia previste in tema di applicazione delle misure cautelari ed in particolare all'art. 294 c.p.p., in tema di interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale.

Difatti deve ritenersi che, data la sopra evidenziata natura del mandato di arresto europeo, le fasi precedenti all'esecuzione dello stesso con trasferimento della persona colpita dal provvedimento restrittivo nel territorio dello Stato e conseguente messa a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana, sfuggono alla disponibilità dello Stato italiano, essendo, peraltro, del tutto ragionevole la previsione di una disciplina procedimentale diversa in relazione alla forma ed esecuzione dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, a seconda che si tratti della normale procedura regolata dal codice di rito in seguito alla quale una persona che si trova nel territorio dello Stato venga privata della libertà personale o della diversa fattispecie in cui la limitazione della libertà personale avvenga all'estero in forza dello strumento giuridico del mandato di arresto europeo disciplinato dalla L. n. 69 del 2005, che poggia sul principio dell'immediato e reciproco riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali emessi dalle autorità giudiziaria dei Paesi dell'Unione europea.

In tal senso il previsto termine di cinque giorni indicato per l'effettuazione dell'interrogatorio di garanzia si rivela materialmente incompatibile con i tempi della consegna del soggetto arrestato in territorio estero in esecuzione del mandato di arresto europeo, tempi che, come si diceva, non sono nella disponibilità della autorità giudiziaria italiana; è evidente allora che quest'ultima è tenuta a rispettare il termine previsto dall'art. 294 c.p.p. solo dal momento in cui il soggetto arrestato è posto a sua disposizione, cioè da quando è stato trasferito nel territorio nazionale.

3.6. Passando all'esame della questione relativa all'applicazione del ne bis in idem internazionale, sollevata con l'ultimo motivo proposto da P.S. (2.8) ed in termini perfettamente coincidenti l'ultimo motivo proposto dall'avv. GL nell'interesse di D.V. (2.19), entrambe le doglianze si rivelano generiche ed aspecifiche rispetto a quanto dettagliatamente riportato nel provvedimento impugnato. Difatti mentre in quest'ultimo si fa riferimento a provvedimenti di archiviazione emessi dall'autorità giudiziaria rumena, rispetto ai quali correttamente viene osservato che non trova applicazione neppure il principio del ne bis in idem europeo previsto dall'art. 54 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen, che presuppone l'esistenza di una sentenza o di un decreto penale irrevocabili. Viceversa nei ricorsi si fa riferimento a non meglio precisati "giudicati prodotti".

Ed altrettanto correttamente ci si è rifatti alle affermazioni di questa Corte, condivise dal Collegio, in base alle quali il processo celebrato all'estero nei confronti del cittadino non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, in quanto nell'ordinamento giuridico italiano non vige il principio del ne bis in idem internazionale, prevedendo l'art. 11 c.p., comma 1 la rinnovazione del giudizio nei casi indicati dall'art. 6 c.p., cioè quando l'azione o l'omissione che costituisce il reato è avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato (sez. 4 n. 44830 del 22/9/2004, Rv. 230595; sez. 2 n. 40553 del 21/5/2013, Rv. 256468). In tal senso si è, appunto, ritenuto, evidentemente anche con riferimento alla posizione del cittadino straniero, che parte dell'azione consistita nei tentativi di riciclaggio contestati sia stata posta in essere in Italia.

Ed al riguardo questa Corte ha affermato che, in tema di riciclaggio commesso in parte all'estero, va affermata la giurisdizione italiana quando nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, il cui oggettivo rilievo, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero (sez. 6 n. 13085 del 3/10/2013, Rv. 259486).

Quanto finora detto vale anche per ritenere infondata la questione relativa alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Roma ed in particolare il difetto di giurisdizione eccepito nell'ambito del terzo motivo proposto dall'avv. D'A. nell'interesse di D.V. (2.11). Deve inoltre rilevarsi sul punto che l'eccezione di incompetenza territoriale, che non risulta neppure essere stata proposta dinanzi al Tribunale del riesame, si rivela inammissibile, in quanto neppure viene indicato quale dovrebbe essere il giudice competente (sez. 3 n. 7699 del 10/1/2012, Rv. 252089). E pur potendosi riconoscere che l'eccezione sull'incompetenza territoriale dell'autorità procedente può essere proposta per la prima volta anche con il ricorso per cassazione, in questo caso è necessario che il ricorrente adempia all'obbligo di specificità nella deduzione dei motivi, non potendo fondare le sue lamentele su elementi di fatto mai introdotti dinanzi al giudice di merito ovvero sui quali sia necessario procedere a valutazioni o ad accertamenti inammissibili nel giudizio di legittimità (sez. 6 n. 25835 del 4/6/2010, Rv. 247776; sez. 6 n. 13096 del 5/3/2014, Rv.259505).

3.7. Con riferimento poi alla configurabilità del reato ipotizzato, di cui tratta il primo motivo proposto dall'avv. D'Alessandro nell'interesse di D.V. (2.9), la questione è stata, correttamente, affrontata sia dal punto di vista fattuale che da quello giuridico; sotto questo secondo aspetto vale il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto, successivamente all'intervento del legislatore (L. n. 55 del 1990, art. 23), configurabile, in astratto, il tentativo di riciclaggio, non essendo più il reato costruito come delitto a consumazione anticipata (sez. 1 n. 7558 del 29/3/1993, Rv. 194767; sez. 5 n. 17694 del 14/1/2010, Rv. 247220). Appare, a questo riguardo, utile ripercorrere brevemente il percorso normativo che ha portato all'attuale formulazione dell'art. 648 bis c.p., introdotto dalla L. 9 agosto 1993, n. 328 recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990". Segnatamente il reato di riciclaggio viene introdotto nel nostro ordinamento dal D.L. 21 marzo 1978, n. 59 conv. nella L. 18 maggio 1978, n. 191, che inserisce nel codice penale l'art. 648 bis con la rubrica "Sostituzione di denaro o di valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione"; si trattava, come osservato dalla dottrina, di una tipica figura di reato a consumazione anticipata, con il quale venivano puniti gli atti diretti a sostituire denaro proveniente da quegli unici tre delitti individuati dal legislatore, non essendo necessario, ai fini della consumazione del reato, l'avvenuta effettiva sostituzione del denaro (sez. 2 n. 13155 del 15/4/1986, Rv. 174381; sez. 2 n. 2851 del 5/12/1991, Rv. 189493); in tale configurazione della fattispecie delittuosa non era evidentemente possibile il tentativo. La fattispecie veniva, poi, completamente riscritta con la L. 19 marzo 1990 n. 55, art. 23, da un lato richiedendosi, ai fini della consumazione del reato, l'effettiva sostituzione del denaro, beni o altre utilità provenienti da un più ampio catalogo di delitti pur sempre predeterminato ex lege, non bastando il semplice compimento di atti diretti a sostituirlo e da un altro lato inserendo tra le condotte sanzionate anche quella di ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del bene. Quindi, in adempimento agli obblighi derivanti per lo Stato italiano dall'adesione alla Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato approvata nell'ambito del Consiglio d'Europa in data 8/11/1990, si perveniva alla formulazione della norma attualmente vigente. Essa è caratterizzata, in primo luogo, dall'inserimento nel novero dei reati presupposto del riciclaggio di tutti i delitti non colposi ed in secondo luogo dal significativo ampliamento delle condotte di ripulitura concretamente sanzionabili, fino ad includervi tutte le operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità oggetto del reato. Ed al riguardo questa Corte ha avuto modo di precisare che "il nuovo testo dell'art. 648 bis c.p., introdotto dalla L. n. 55 del 1990, art. 23, ha ridisegnato la fattispecie abbandonando la configurazione - tipica di reato a consumazione anticipata - della materialità del reato come fatti o atti diretti alla sostituzione di denaro o altre utilità provenienti da particolari, gravi delitti. L'attuale fattispecie, infatti, si articola in due ipotesi fattuali: la prima consiste nella sostituzione del denaro o delle altre utilità provenienti da specifici delitti; la seconda opera come formula di chiusura, incriminando qualsiasi condotta - distinta dalla sostituzione - che sia tale da frapporre ostacoli all'identificazione del denaro, dei valori o altro di provenienza illecita specifica" (sez. 1 n. 7558 del 29/3/1993, Rv. 194767); ed in entrambe le ipotesi è astrattamente configurabile il tentativo.

Passando, quindi al profilo fattuale, si è fatto riferimento "al disegno perseguito dagli indagati di dare una nuova collocazione ai capitali della SIRCO già custoditi dalla ECOREC mediante la cessione di quest'ultima società e la spartizione del corrispettivo", in ciò ravvisandosi, nell'ambito del giudizio sulla gravità indiziaria, atti idonei e diretti in modo non equivoco a sottrarre il denaro investito nella suddetta società all'esecuzione dei provvedimenti ablatori già emessi.

Ed a nulla rileva la circostanza dedotta nel ricorso circa la già accertata provenienza illecita del denaro appartenente a C. M., in quanto proveniente dal patrimonio occulto del padre C.V., in quanto, secondo l'ipotesi accusatoria, con le operazioni poste in essere si tendeva a fare perdere definitivamente le tracce del denaro del quale era stata accertata la provenienza delittuosa, ponendo in essere una serie di iniziative rivolte ad aggirare l'esecuzione dei provvedimenti ablatori, azioni che nulla hanno a che vedere con il reato previsto nell'art. 388 c.p. e che correttamente sono state inquadrate nel delitto di riciclaggio.

Difatti, come ripetutamente rilevato dalla dottrina, il delitto previsto dall'art. 648 bis c.p. costituisce una fattispecie di reato a forma libera attraverso la quale il legislatore intende perseguire un ampio spettro di condotte inclusivo di tutte quelle attività dirette a neutralizzare o comunque ad intralciare l'accertamento dell'origine illecita dei proventi ricavati dalle attività delittuose. Ciò vale, in particolare, con riguardo a tutte quelle fattispecie in cui sugli stessi beni vengano poste in essere molteplici e successive operazioni di sostituzione volte a fare disperdere l'origine illecita degli stessi; si tratta del cosiddetto riciclaggio indiretto che viene a costituire in concreto un ulteriore ostacolo alla tracciabilità della provenienza dei beni e quindi non può che integrare l'elemento materiale del delitto di cui all'art. 648 bis c.p. nella sua attuale formulazione anche sotto la forma del tentativo.

3.8. Con riferimento poi alla gravità indiziaria, riguardo all'eccepita insussistenza del dolo di concorso, di cui tratta il secondo motivo proposto dall'avv. D'Alessandro per conto di D.V. (2.10), nel provvedimento impugnato vengono analiticamente ricostruite le varie fasi in cui si è articolato il tentativo di riciclaggio del denaro proveniente dal patrimonio occulto di C.V. con particolare riferimento al ruolo ricoperto dall'attuale ricorrente. Segnatamente viene dato atto che il D. nell'agosto 2004 in Palermo stipulava un accordo con cui conveniva di cedere l'85% del capitale sociale di ECOREC ad Agenda 21 per il corrispettivo di Euro 9.350.000,00 di cui già aveva ricevuto l'anticipo di Euro 1.000.000,00 da parte di SIRCO; nonchè veniva rappresentato che lo stesso, a partire dall'agosto 2004, entrava in contatto con i nuovi proprietari di Agenda 21 ed in particolare con L.G., riconosciuto essere il prestanome di C.M.; ed in proposito è essenziale evidenziare che con la condanna di quest'ultimo in via definitiva per il reato di cui all'art. 648 ter c.p. era stata disposto prima il sequestro preventivo e poi la confisca dell'intero capitale sociale e dei beni della SIRCO e conseguentemente della partecipazione azionaria della stessa in Agenda 21 con la nomina di un amministratore giudiziario.

Ed il Tribunale ha evidenziato come le manovre, oggetto del presente procedimento, erano rivolte a marginalizzare e poi ad esautorare SIRCO ed Agenda 21 dalla ECOREC, così consentendo di realizzare l'operazione di riciclaggio avviata nel 2004 da C.M.:

segnatamente, con valutazione in fatto non censurabile in questa sede, viene evidenziato che entrambi gli attuali ricorrenti si erano prestati alla stipula di un negozio simulato finalizzato a garantire il controllo esclusivo della ECOREC estromettendo la SIRCO, a nulla rilevando la circostanza che il D. non figuri nelle intercettazioni citate nel provvedimento.

Inoltre del ruolo ricoperto dal D. tratta anche il provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale di Palermo sezione misure di prevenzione avente ad oggetto le società Agenda 21, ECOREC e Alzalea, provvedimento riportato per stralcio nell'ordinanza impugnata, evidenziandosi "la catena di anomalie e responsabilità personali", ivi compresi i fatti direttamente ascrivibili all'attuale ricorrente, concludendo che si trattava di operazioni tutte finalizzate ad eludere l'esecuzione di misure patrimoniali disposte nei confronti di C.M..

Ed il Tribunale si è adeguatamente confrontato anche con le argomentazioni difensive circa l'estraneità del ricorrente rispetto ai fatti relativi agli altri soggetti indagati più direttamente riconducibili a C.M., pervenendo alla ragionevole conclusione che il D. avesse contribuito "alla realizzazione della manovra che ha portato al fittizio svuotamento di Agenda 21 con l'aggiudicazione delle quote della ECOREC al prestanome V.".

In sostanza, all'esito di una ricostruzione analitica delle vicende societarie della ECOREC, della Agenda 21 e della SIRCO, si è pervenuti alla valutazione della gravità indiziaria nei confronti dei diversi soggetti coinvolti a vario titolo nei fatti, così come precisato nella contestazione provvisoria, fra i quali anche l'attuale ricorrente, rendendo adeguata risposta in ordine alle doglianze formulate in sede di riesame che lo vorrebbero estraneo, quanto meno sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, dai contestati fatti di tentato riciclaggio. In particolare si è trattato di un'articolata strategia perseguita in un lungo arco temporale dal 2005 fino all'adozione delle misure cautelari di cui al presente ricorso e composta di un serie di atti e comportamenti in se formalmente leciti, ma in realtà finalizzati nel loro complesso al conseguimento di un fine illecito costituito dall'obiettivo di impadronirsi della ECOREC ripulendola dei legami con il patrimonio illecito dei C.V. e C.M., assicurandosi così l'ingente profitto rappresentato dall'investimento di somme di denaro di provenienza illecita.

3.9. Passando, quindi, all'esame delle doglianze relative alle esigenze cautelari, di cui trattano tutti e tre i ricorsi, (2.6), (2.7)., (2.12), (2.17), (2.18), il Tribunale, confermando la valutazione del G.I.P., ha, ragionevolmente, ravvisato una rilevante pericolosità di entrambi gli indagati, nonostante la loro incensuratezza, in considerazione della oggettiva gravità dei fatti con particolare riferimento alla determinazione dimostrata nella realizzazione del proposito criminoso consistente nell'occultamento di un rilevante patrimonio di origini mafiose. Con particolare riferimento alla posizione del P. viene evidenziato, sotto il profilo del possibile inquinamento probatorio, che lo stesso aveva tentato di concordare le versioni da rendere all'autorità giudiziaria. Viene poi rappresentata, in relazione alla posizione di entrambi gli indagati, la particolare insidiosità delle condotte poste in essere volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro con cambi di intestazioni di quote fittizie intestazioni, attività tutte considerate, ragionevolmente, sintomatiche della capacità di architettare e portare a compimento manovre per sottrarsi al controllo ed all'intervento repressivo dell'autorità giudiziaria.

Con particolare riferimento all'attualità delle esigenze cautelari, il provvedimento impugnato contiene un'articolata motivazione fondata su circostanze di fatto non censurabili in questa sede in base alle quali si è imposta nei confronti di entrambi gli indagati l'adozione della massima misura limitativa della libertà personale a fronte della rilevata inadeguatezza della già disposta misura cautelare reale. Segnatamente viene illustrato il proposito criminoso per lo più posto in essere dagli indagati al fine di neutralizzare il disposto sequestro preventivo delle azioni della ECOREC. Ci si vuole riferire alla procedura di insolvenza attivata dagli indagati che, in sostanza, ha consentito di esautorare o almeno ridimensionare il ruolo dell'amministratore giudiziario italiano nominato in esecuzione del decreto di sequestro preventivo delle quote della ECOREC a vantaggio del nuovo amministratore giudiziario nominato nella procedura di insolvenza della stessa società secondo il diritto rumeno; ed al riguardo appare estremamente significativo che detto amministratore sia stato nominato dal Tribunale rumeno su indicazione degli stessi soci che hanno proposto la procedura. Ed il Tribunale si è adeguatamente confrontato con l'argomentazione difensiva sviluppata nell'istanza di riesame e riproposta nei motivi di ricorsi circa la natura obbligatoria dell'accesso alla procedura d'insolvenza pena l'incriminazione per bancarotta semplice, evidenziando come il termine previsto per attivare detta procedura era di sei mesi e, ciononostante essa era stata attivata immediatamente senza neppure darne contezza all'amministratore giudiziale italiano. Rileva, al riguardo, il Collegio di non potere prendere in considerazione quanto, in modo apodittico, asserito negli atti allegati ai ricorsi, con particolare riferimento alle "informazioni sulle normative rumene nel campo dell'insolvenza..." sottoscritte dall'avv. Nastase Gabriel.

Ma ciò che appare estremamente significativo ai fini della valutazione che compete al Collegio in ordine all'adeguatezza della motivazione circa il ritenuto pericolo di reiterazione di condotte criminose finalizzate a fare disperdere le tracce del denaro proveniente dal patrimonio occulto di C.V. è la circostanza di fatto, evidenziata nel provvedimento impugnato, rispetto alla quale non viene fornita nessuna attendibile spiegazione, che gli unici creditori insinuati nella procedura d'insolvenza avviata dinanzi all'autorità giudiziaria rumena erano proprio gli attuali ricorrenti. Era questa appunto, secondo il ragionevole argomentare del Tribunale di Roma, la circostanza che rappresentava la quadratura del cerchio costituito dal disegno illecito sopra evidenziato che in quel momento era rivolto a conseguire l'obiettivo di neutralizzare il decreto di sequestro preventivo emesso dall'autorità giudiziaria italiana attraverso la strumentale instaurazione della procedura d'insolvenza dinanzi al giudice rumeno. In sostanza attraverso la nomina di un soggetto pubblico, ma comunque legato agli indagati, si è tentato di esautorare o limitare il potere dell'amministratore giudiziale italiano pervenendo ad uno svuotamento della società nell'interesse degli stessi indagati ed in questo modo tentando di fare perdere definitivamente le tracce del denaro di accertata provenienza delittuosa.

E che questo era il disegno criminoso posto in essere dagli indagati emerge anche dagli stralci delle conversazioni intercettate riportate nel provvedimento impugnato che, sia pure non riferite direttamente agli indagati, fanno comprendere le manovre poste in essere per evitare che il patrimonio della ECOREC venga sottoposto ai provvedimenti ablatori disposti dall'Autorità giudiziaria italiana.

Ed anche con riferimento alla ritenuta inadeguatezza di altre misure meno afflittive, il provvedimento impugnato non presenta vizi di legittimità, avendo i giudici di Roma evidenziato come, alla luce del ruolo di primo piano assunto da anni dagli attuali ricorrenti nelle diverse società oggetto d'investigazione, della dimostrata capacità di manovra nel perseguimento del proposito criminoso anche dopo l'adozione della misura cautelare reale, fosse assolutamente necessaria la privazione, attraverso la detenzione in carcere, della libertà personale degli indagati, al fine di evitare che il delitto finora fermatosi allo stadio del tentativo venisse definitivamente consumato attraverso la perdita delle tracce del denaro di provenienza illecita investito dal C. nella società ECOREC. 4. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui gli indagati si trovano ristretti perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2015