Non è reato ironizzare sulla mancanza di sobrietà di un ricevimento nuziale che abbia comportato l'occupazione di aree pubbliche vissute abitualmente dai residenti e dai turisti.
Il richiamo nel commento ad una nota famiglia usata a celebrazioni eccessive rende pienamente pertinente il commento rispetto alle persone offese, in quanto manifestamente espressione di un giudizio negativo sul ricevimento matrimoniale e su un uso del potere economico-politico per sottrarre alla collettività beni pubblici ad uso privato (la porzione di lungolago).
Tribunale di Rovereto
in composizione monocratica
sentenza 41/25
6 marzo 2025 - dep. 24.4.2025
- ex art. 442 c.p.p. -
nei confronti di:
FM, nato a Rovereto, il **/1982, residente in **, difeso di fiducia dall'Avv. Nicola Canestrini, del Foro di Rovereto
LIBERO - PRESENTE
IMPUTATO
del reato p. e p. dall'art. 595, commi 1, 2 e 3, c.p., perché, mediante la pubblicazione sul profilo Facebook pubblico del consigliere comunale di Riva del Garda, ZA, del messaggio del contenuto di seguito riportato a commento del post intitolato "RIVA DEL GARDA: SIAMO ALLA SVENDITA DELLA CITTÀ???", avente ad oggetto i festeggiamenti per il matrimonio di XXX e YYY, offendeva la reputazione di questi ultimi: *Ah non sono i Casamonica?". Con le aggravanti dell'offesa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato e recata con un mezzo di pubblicità.
In luogo non determinabile, il 5 luglio 2022.
Parte civile:
XXX, nato a Trento, il **/1965,
YYY, nata a Mezzolombardo, il **/1977, rappresentati e difesi dall'Avv. JPC, del Foro di Milano, e presso la stessa domiciliati ex art. 154, co. 4, c.p.p.
Con l'intervento del Pubblico Ministero, Dott. Viviana Del Tedesco, del difensore della parte civile, Avv. AS, in sostituzione dell'Avv. JPC, e del difensore dell'imputato, Avv. Nicola Canestrini.
Conclusioni delle parti:
Il P.M. ha chiesto la condanna al minimo della pena.
Il difensore della parte civile ha chiesto la condanna al risarcimento del danno come da conclusioni scritte.
Il difensore dell'imptuato chiede assolkzuiuone per insussitenza dl fato o fatto non costituisce reato per esimente del diritto di critica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'imputato è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di diffamazione· aggravata e processato con giudizio abbreviato in seguito a opposizione a decreto penale di condanna, con costituzione di parte civile.
2. Dagli atti di indagine è emerso quanto segue.
2.1. In data 02/07/2022, XXX e YYY si univano in matrimonio e, dopo la celebrazione del rito, davano un ricevimento in Riva del Garda, presso l'Hotel ***.
Il ricevimento era lussuoso, svolgendosi presso una struttura di prestigio, affacciata al Lago di Garda, arricchito dalla partecipazione di importanti esponenti della politica ed e.eonomica locale.
Peraltro, lo sposo era amministratore della società ** S.p.A., società pubblico-privata chè gestisce l'autostrada A22, infrastruttura strategica della Regione Trentino-Alto Adige.
2.2. Per l'effettuazione del ricevimento, oltre all'utilizzo dei locali dell'hotel sopra precisato, veniva recintata e occupata anche una porzione della passeggiata lungo il Lago di Garda e i "Giardini all'italiana" posti anch'essi sul lungolago.
Tale occupazione era stata debitamente autorizzata dal Comune di Riva del Garda, dietro pagamento di un canone, ciò nondimeno determinava disagio e forte irritazione tra alcuni rivani e turisti, come documentato, ad esempio, dal quotidiano locale "L'Adige" ed evincibile dalle stampe di post di Facebook.
2.3. Un consigliere comunale rivano della minoranza, AZ, pubblicava sul proprio profilo Facebook un post dal titolo "Riva del Garda: siamo alla svendita della città???".
Tale post era fortemente critico circa la concessione ai due sposini della facoltà di utilizzo esclusivo di una porzione del lungolago, che veniva stigmatizzata come esempio di attribuzione a privati di beni pubblici e addotta come sintomatica di una gestione personalistica e poco trasparente del potere amministrativo, anche atteso che lo Z aveva tentato di visionare il relativo provvedimento amministrativo senza esito.
2.4. Tra i numerosi commenti a tale post, vi era quello a nome di FM, recante le parole "Ah, non sono i Casamonicà?", seguite da due emoji, uno smile che ride e un volto con le mani in faccia.
2.5. La Polizia Postale di Trento, delegata ai fini dell'identificazione, individuava l'autore del post nell'odierno imputato, atteso che risultava un soggetto avente il nome indicato nel post nel territorio prossimo a Riva del Garda.
3. Tali gli esiti delle indagini preliminari, si osserva quanto segue.
3.1. Il fatto nella sua materialità risulta provato dalle stampe delle pagine Facebook in atti.
3.2. L'ascrivibilità del fatto all'odierno imputato non è stata oggetto di indagini sufficientemente accurate.
Deve però prendersi atto che la difesa, non solo non ha minimamente contestato che il soggetto qualificatosi su Facebook come "FM" fosse l'imputato, ma ha anzi rivendicato la piena liceità del suo commento, con difesa che presuppone logicamente la riconducibilità del fatto all'odierno imputato.
3.3. Ne consegue che deve ritenersi pienamente provato il fatto contestato.
4. Ciò nondimeno, ritiene il Tribunale che il fatto non costituisca reato, perché scriminato dall'esercizio del diritto di critica, sotto la forma del diritto di satira.
4.1. Come è evidente, il breve commento dell'imputato concerneva una notizia di rilevanza pubblica, sotto almeno due profili.
Anzitutto, si trattava di un ricevimento matrimoniale di un uomo pubblico, in quanto amministratore di una importante società locale, svoltosi in fo1me atte ad avere risonanza pubblica, per il luogo di celebrazione e l'importanza e numerosità degli invitati.
In secondo luogo e in termini maggiormente pregnanti, l'interesse pubblico della notizia derivava dal fatto che il ricevimento si era svolto con occupazione di una parte del lungolago di Riva del Garda, dete1minando lo sdegno di parte della popolazione e una forte reazione politica della minoranza in consiglio comunale, che aveva ritenuto quantomeno inopportuna la decisione dell'amministrazione comunale di sottrarre l'area alla fruizione dei cittadini.
4.2. Conseguentemente, la critica era giustificata dalla rilevanza pubblica della notizia.
4.3. La forma espositiva, ancorché sferzante, non violava il requisito della continenza espressiva.
4.4. Al riguardo, va rammentato che la consolidata giurisprudenza di legittimità ha statuito che "in tema di diffamazione, ricorre l'esimente dell'esercizio dei diritti di critica e di satira politica nel caso in cui le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella jòrma scherzosa e ironica propria della satira, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto scriminata la condotta di un sindaco che, nel corso del consiglio comunale dedicato alla discussione dello strumento di pianificazione paesaggistica regionale, aveva criticato l'operato della responsabile dell'Ufficio Tecnico di quel Comune e l'aveva paragonata alla maga Circe, evocando in maniera scherzosa e ironica le capacità ingannatorie del personaggio omerico)" (Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 9953 del 15/11/2022 Ud., dep. 09/03/2023, Rv. 284177 - O).
4.5. Il commento dell'imputato era evidentemente rivolto non già ad accostare alle persone offese la famiglia Casamonica per il suo spessore criminale, ma per il noto stile eccessivo di tale famiglia nel celebrare eventi della vita (ad esempio, il funerale di Vittorio Casamonica, ma anche matrimoni e feste di compleanno), caratteristico dell'esternazione di una forma arrogante di potere.
4.4. Che il commento non volesse insinuare che le persone offese fossero dei criminali emerge pianamente dal contesto - il post dello Z e il dibattito pubblico successivo al matrimonio - in cui oggetto della polemica era la mancanza di sobrietà del ricevimento nuziale e l'occupazione di aree pubbliche vissute abitualmente dai residenti e dai turisti.
4.7. La evidente natura evocativa del commento dell'imputato consente, da un lato, di escludere che egli intendesse gratuitamente dileggiare le persone offese e attaccarne la loro sfera morale, accostandole a una famiglia criminale.
4.8. D'altro lato, il richiamo nel commento ad una nota famiglia usata celebrazioni eccessive rende pienamente pertinente il commento rispetto alle persone offese, in quanto manifestamente espressione di un giudizio negativo sul ricevimento matrimoniale e su un uso del potere economico-politico per sottrarre alla collettività beni pubblici ad uso privato (la porzione di lungolago).
4.9. Resta fermo che, trattandosi di critica, essa non può essere valutata per la sua verità.
Non spetta al giudice sindacare l'opinione dell'imputato, poiché espressione del suo diritto costituzionale a manifestare liberamente il proprio pensiero.
Infatti, posto che nessuna illegittimità è stata compiuta dalle persone offese o dagli amministratori comunali, le opinioni sull 'opportunità di riservare a privati delle aree pubbliche per consentire la celebrazione di un ricevimento nuziale, sulle modalità di organizzazione di un matrimonio e sulla sobrietà richiesta ad un soggetto che riveste incarichi di rilevanza pubblica sono oggetto del dibattito pubblico politico e di costume, ove chiunque può esprimere le proprie opinioni e, auspicabilmente, arricchire la discussione tra i consociati, senza che vi sia (e che vi debba essere) una verità di stato, incompatibile con i valori di uno stato liberale.
5. Conseguentemente, ricorrendo tutti i presupposti che hanno legittimato l'esercizio del diritto di critica da parte dell'imputato, egli va assolto dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato, essendo la sua condotta scriminata ex art. 51 c.p.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI ROVERETO GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
- visto l'art.442 c.p.p.;
ASSOLVE
MF dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato. INDICA in giorni sessanta il termine di deposito della sentenza.
Rovereto, 06/03/2025
Il Giudice Dott. Fabio Peloso