Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Impugnazione con deposito telematico, vale inserimento nel portale o accettazione? (Cass. 47737/24)

31 dicembre 2024, Cassazione penale

Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali: pur trattandosi di una disposizione volta a dare certezza giuridica alla ricezione dell'atto da parte del Portale e dell'ufficio giudiziario che ne risulterà destinatario, non può ridondare a carico della parte impugnante allorché l'attestazione di deposito sia generata ben due giorni dopo quello dell'invio e, soprattutto, lo stesso Portale dia ufficiale contezza dell'avvenuto invio tempestivo.

E' necessaria una certa flessibilità da parte dei giudici nel valutare i requisiti formali del deposito dei ricorsi durante la fase di transizione dal procedimento cartaceo a quello telematico. 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

(data ud. 10/12/2024) 31/12/2024, n. 47737

Dott. BELTRANI Sergio - Presidente

Dott. ARIOLLI Giovanni - Relatore

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A. nato il (Omissis)

avverso l'ordinanza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE

letto il ricorso dell'Avv. TV;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del sostituto P.G. Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.

Svolgimento del processo

1. A.A., a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Firenze del 28/06/2024 che ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato.

2. Espone la difesa che la Corte di appello, recependo l'eccezione sollevata dalla Procura generale, aveva ritenuto l'istanza tardiva in quanto depositata oltre il trentesimo giorno dalla notifica al condannato dell'ordine di esecuzione.

3. Lamenta il ricorrente, sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione, che il deposito dell'istanza doveva considerarsi tempestivo, in quanto la Corte di merito aveva erroneamente fatto riferimento al momento in cui il deposito era stato accettato dall'ufficio destinatario (il 1 marzo 2024), anziché a quello in cui era stato inviato alla Corte d'appello, ossia il 28/02/2024, ultimo giorno utile, per come risultava dall'estratto del Portale di deposito degli atti penali allegato al ricorso.

4. Il Pubblico ministero, nella persona del sostituto P.G. Luigi Giordano, con requisitoria del 10 ottobre 2024, sul rilievo della fondatezza del ricorso, ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Sebbene il ricorrente denunci il vizio di motivazione lamentando che l'ordinanza impugnata abbia contraddittoriamente ritenuto tardivamente depositata l'istanza di rescissione del giudicato il 1 marzo 2024 anziché in quella, tempestiva, del 28 febbraio 2024 per come emergerebbe dagli atti, in realtà la difesa denuncia anche l'erronea applicazione della legge penale e delle altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto in tema di notificazione degli atti penali e, specificamente, in ordine all'individuazione del dies a quem entro cui va presentata, a pena di inammissibilità, la richiesta di rescissione del giudicato.

Tanto precisato, dall'esame degli atti allegati al ricorso e contenuti nel fascicolo a cui la Corte di legittimità può accedere trattandosi di questione processuale, risulta che la richiesta di rescissione del giudicato risulta essere stata presentata dal difensore avvalendosi del Portale del processo penale telematico, in conformità a quanto stabilito dall' art. 1 del decreto Ministero giustizia del 4 luglio 2023 (e successiva integrazione del 4 luglio 2023), che comprende, al punto n. 95 dell'elenco di cui all'art. 1, tale richiesta tra gli atti per i quali il deposito da parte dei difensori avviene mediante il portale del processo penale telematico, ai sensi dell'art. 87, comma 6 - ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. 

Il problema che si pone è se, ai fini della tempestività dell'impugnazione straordinaria, debba darsi rilievo al momento in cui l'atto, dopo essere stato correttamente inserito sul portale, per come anche attestato dal relativo numero di identificativo unico nazionale, è stato inviato alla Corte d'appello (il 28 febbraio 2024), ovvero al momento successivo del 1 marzo 2024 (di ben due giorni), in cui l'atto risulta essere stato accettato.

Si tratta di un tema non scrutinato dalla Corte d'appello, la quale ha fatto esclusivo riferimento all'attestazione di cancelleria che dava atto che la richiesta doveva intendersi depositata il 1 marzo 2024.

Al riguardo, l'art. 1 del decreto stabilisce che il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore ventiquattro del giorno di scadenza.

Si tratta di una disposizione volta a dare certezza giuridica alla ricezione dell'atto da parte del Portale e dell'ufficio giudiziario che ne risulterà destinatario, ma che non può ridondare a carico della parte impugnante allorché l'attestazione di deposito sia financo generata ben due giorni dopo quello dell'invio e, soprattutto, lo stesso Portale dia ufficiale contezza dell'avvenuto invio alle ore 21:52:02 del 28/02/2024, attestando, con ricevuta, "che l'atto è stato correttamente inviato ai sensi dell'art. 172, comma 6 - bis, cod. proc. pen.". 

Inoltre, non può non tenersi conto che trovandosi il sistema delle impugnazioni in una fase di transizione dal processo cartaceo a quello telematico, la dichiarazione di inammissibilità è andata oltre l'obiettivo - in sé legittimo, secondo la giurisprudenza della Corte Edu - di garantire la certezza del diritto e l'efficiente amministrazione della giustizia, compromettendo la sostanza del diritto di accesso a un organo giurisdizionale.

Secondo la Corte Edu è, infatti, necessaria una certa flessibilità da parte dei giudici nel valutare i requisiti formali del deposito dei ricorsi durante la fase di transizione dal procedimento cartaceo a quello telematico (Corte Edu, Prima Sezione, Patricolo e altri c. Italia, del 23 maggio 2024).

3. In conclusione, in accoglimento del ricorso va annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso.
Conclusione
Così deciso il 10 dicembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 31 dicembre 2024.