Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Emoticon dell'escremento, è diffamazione (Trib. Verona, 107/22)

22 gennaio 2022, Tribunale di Verona

Un emoticon raffigurante un escremento è apposto quale "attributo" qualificante posizioni assunte dall'attrice, attributo gratuitamente offensivo, che supera il limite della continenza: la critica sull'operato si sarebbe potuta esprimere, anche con toni pungenti, senza ricorrere ad immagini di dileggio, superflue rispetto al diritto di manifestare il proprio disappunto o disaccordo.

Nonostante sia invalso nella prassi dei social network e nella messaggistica via smartphone l'uso di emoticon a fini di brevità ed incisività della comunicazione, non toglie che il loro utilizzo sottostia comunque ai limiti in generale previsti per il diritto di critica e di manifestazione del pensiero, limiti tesi a tutelare diritti altrui.

Tribunale di Verona

sez. I civile

sent., 24 gennaio 2022, n. 107
Giudice Dal Martello

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.

Premesso che:

l'attrice formula domanda di risarcimento danni patrimoniali e non nei confronti della convenuta, in ragione del post, ritenuto diffamante, datato (omissis), mostrato sul profilo (omissis), oltre che istanza di pubblicare in testate giornalistiche l'estratto dell'emananda sentenza;

- la convenuta nega la natura diffamatoria del post, ritenendo che il contenuto complessivo rientri nell'ambito del legittimo diritto di critica e di espressione del pensiero, anche in ragione dell'attività di rilievo pubblico e sociale svolta dall'avv. Chiara Tosi della non riferibilità alla sua persona dell'emoticon riproducente un escremento;

Dato atto che:

- ante causam, decidendo sul procedimento introdotto dall'odierna attrice ex art. 700 c.p.c., il Tribunale di Verona in composizione monocratica ha disposto l'immediata rimozione dell'emoticon, di cui al post in contestazione, provvedendo, altresì, ex art. 614 bis c.p.c. (a conferma del provvedimento adottato inaudita altera parte);

- in sede di reclamo il Tribunale di Verona in composizione collegiale ha confermato sostanzialmente il provvedimento di prime cure, fatta eccezione per quanto riguarda il disposto ex art. 614 bis c.p.c., in ragione dell'avvenuta rimozione dell'emoticon;

Osservato che, come da giurisprudenza consolidata (Cass. 38215/2021), "Il diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione. sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale. della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica" (n.d.r. sottolineatura della scrivente);

Ritenuto nel merito pienamente condivisibile quanto già osservato in sede cautelare, visto che non sono successivamente emersi elementi che si prestino a diversa interpretazione, né sono state formulate istanze istruttorie idonee allo scopo;

Reputati sussistenti i requisiti di interesse pubblico (c.d. "pertinenza") e di verità a supporto del diritto di critica, in quanto:

- l'esercizio del diritto di critica, da consentirsi soprattutto allorché la persona che ne è oggetto rivesta ruoli o incarichi di interesse pubblico o sociale, come l'avv. Chiara Tosi nell'ambito delle Associazioni (omissis) indicate in atti, può anche assumere toni aspri, come nel caso in esame, sempreché siano rispettati gli altri parametri di verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e di continenza;

- è documentato (verbale adunanza 19.12.2019) che le dimissioni dalla carica della Consulta delle Associazioni sono state rese volontariamente dall'attrice, ma nell'ambito di un'adunanza in cui talune associazioni avevano formulato istanza di dimissioni, sì che l'affermazione contenuta nel post in contestazione, secondo cui erano state le associazioni a "togliere la fiducia" alla Presidente non può di per sé definirsi "inveritiera", tanto più che le ragioni personali delle dimissioni non sono state specificamente indicate;

Ritenuto, di contro, che non sussista il requisito della continenza "formale", da intendersi quale forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda rispetto allo scopo informativo, improntata a serena obiettività, sì da escludere il preconcetto intento denigratorio (in tal senso, giurisprudenza conforme a partire da Cass. 5259/1984), con particolare riguardo all'apposizione dell'emoticon riproducente un escremento;

Osservato, infatti, che dalla lettura e visione complessiva del post, se è vero che l' emoticon non qualifica in sé e per sé la persona dell'attrice, tuttavia è apposto quale "attributo" qualificante posizioni da lei assunte, attributo gratuitamente offensivo, che supera il limite della continenza: la critica sull'operato di Tosi si sarebbe potuta esprimere, anche con toni pungenti, senza ricorrere ad immagini di dileggio, superflue rispetto al diritto di manifestare il proprio disappunto o disaccordo; ritenuto, ancora, che la considerazione, secondo cui è oramai invalso nella prassi dei social network e nella messaggistica via smartphone l'uso di emoticon a fini di brevità ed incisività della comunicazione, non toglie che il loro utilizzo sottostia comunque ai limiti in generale previsti per il diritto di critica e di manifestazione del pensiero, limiti tesi a tutelare diritti altrui;

Considerato, per quanto complessivamente esposto e precisato, che possa ritenersi leso il diritto all'identità personale ed alla reputazione dell'attrice, di rilievo costituzionale (artt. 2 e 3 Cost.);

Osservato che:

l'onere di provare il danno patrimoniale e/o non patrimoniale (quest'ultimo da intendersi quale sofferenza soggettiva causata dall'ingiusta lesione del diritto inviolabile inerente alla dignità, immagine e reputazione della persona) grava su parte attrice, non costituendo un'ipotesi di cosiddetto danno "in re ipsa" (Cass. 24774/2014), con possibilità di ricorrere al fatto notorio o alle presunzioni;

sulla determinazione del quantum incidono elementi quali la rilevanza dell'offesa, la posizione sociale della persona colpita ed il suo inserimento in un determinato contesto professionale e sociale, con la precisazione che il danno arrecato alla reputazione va inteso in senso unitario senza distinzione tra "reputazione personale" e "reputazione professionale", in quanto essa si riferisce alla dignità della persona in sé e per sé (Cass. 18174/2014);

Ritenuto che non sia stata dimostrata la sussistenza del danno patrimoniale, poiché non sono provati specifici esborsi e/o mancati introiti legati al fatto, né può dedursi dalla mera circostanza che l'attrice svolga la professione forense che ella ne abbia tratto minori compensi o una diminuzione degli incarichi professionali;

Ritenuto, di contro, che la sussistenza del danno non patrimoniale sia provata, sia in base a presunzioni, sia in ragione dei messaggi di sostegno ricevuti dall'attrice e dalla stessa documentati (doc. 9), segno della diffusione del post in contestazione, confermata, peraltro, dall'eco mediatica legata all'impegno pubblico di ambo le protagoniste;

Osservato, in relazione ai parametri di cui tener conto nella determinazione dell'importo risarcitorio, inclusa la diffusione del post, che:

- la convenuta, impegnata nell'attività pubblica, è persona nota, sì che il suo profilo (omissis) è seguito da più persone anche in ragione dell'incarico svolto;

- la stessa attrice è persona nota per l'impegno professionale di avvocato e per l'attività prestata nelle associazioni (omissis);

- i confini della continenza sono oltrepassati limitatamente all'apposizione dell'emoticon riproducente un (omissis), nell'ambito di un post discorsivo di più ampio contenuto;

- il post, completo di emoticon, è rimasto pubblicato dal (omissis) sino al (omissis) (doc. 11 fascicolo reclamante), allorché, notificata l'ordinanza ex art. 700 c.p.c., vi è stata la rimozione dell'immagine;

Ritenuto di richiamare integralmente l'ordinanza emessa in sede di reclamo, quanto all'insussistenza dei presupposti per disporre la condanna ex art. 614 bis c.p.c., cui per brevità, qui si rinvia per relationem;

Evidenziato che la liquidazione del danno non patrimoniale non può che avvenire equitativamente, e che, per uniformità, sia opportuno e congruo richiamare i parametri suggeriti nelle Tabelle di Milano attuali, che prevedono cinque livelli di gravità dell'offesa, cui corrispondono altrettanti livelli risarcitori:

1) di tenue gravità (da 1.000,00 a 10.000,00 euro);

2) di modesta gravità (da 11.000,00 a 20.000,00 euro);

3) di media gravità (da 21.000,00 a 30.000,00 euro);

 4) di elevata gravità (da 31.000,00 a 50.000,00 euro);

5) di eccezionale gravità (importo superiore a 50.000,00 euro);

Ritenuto, per quanto sino ad ora esposto, che la fattispecie rientri nelle offese di tenue gravità, sì che appare congruo ed equo determinare il risarcimento pecuniario nella somma di euro 1.000,00 anche in ragione dell'avvenuta rimozione dell'emoticon una volta notificato il provvedimento cautelare;

Ritenuta non accoglibile l'istanza di disporre la pubblicazione in testate giornalistiche locali del presente provvedimento per estratto, considerato che l'emoticon, di cui è stata disposta la rimozione già in sede cautelare, non è stato oggetto di diffusione a mezzo stampa da parte della convenuta (nel comunicato stampa - doc. 6 attrice - sono riportate considerazioni discorsive e per esse si è escluso il superamento dei limiti del diritto di critica), e che, oggetto di pubblicazione giornalistica è stata la notizia della pendenza del contenzioso tra le parti in ragione del post;

Ritenuto di contro che debba disporsi, a cura e onere della convenuta, la pubblicazione dell'estratto del presente provvedimento, come meglio indicato e specificato in dispositivo, sul proprio profilo (omissis) per sette giorni consecutivi;

Osservato in ordine alle spese di lite, che vada confermato quanto disposto nell'ordinanza cautelare di prime cure e nell'ordinanza di reclamo, e che, in ragione della reciproca parziale soccombenza, da intendersi prevalente in capo alla convenuta, debba disporsi la compensazione delle spese del procedimento di merito per la metà, ponendo a carico della convenuta l'importo complessivo di euro 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, CPA ed IVA, come per legge;

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) accerta che l'emoticon dell'escremento apposto nel post pubblicato nel proprio profilo (omissis) il (omissis) da (omissis) è lesivo della persona e della reputazione di (omissis)

2) per l'effetto condanna la convenuta (omissis) a pagare all'attrice (omissis), quale risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di euro 1.000,00, oltre interessi dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;

3) dispone che la convenuta, a propria cura e onere, pubblichi nel suo profilo (omissis) per sette giorni consecutivi il punto 1) del dispositivo della sentenza, come di seguito specificato: "Il Tribunale di Verona ... (omissis)... accerta che l’emoticon dell’escremento apposto nel post pubblicato nel proprio profilo Facebook il 29.12.2019 da LB è lesivo della persona di CT e della sua reputazione";

4) ferma la regolamentazione delle spese di lite, di cui alle ordinanze cautelari di prime cure e di reclamo, già operata la compensazione per metà, condanna la convenuta (omissis) a rifondere all'attrice (omissis) e spese di lite del procedimento, che si liquidano nell'importo complessivo di euro 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, CPA ed IVA, come per legge.