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Diritto di cronaca non permette di violare la legge (Cass. 27984/16)

6 luglio 2016, Cassazione penale

Il diritto di critica e quello di cronaca rilevano solo rispetto all'informazione su fatti storici alla cui concretizzazione è estraneo il soggetto che quei diritti esercita: è scriminato l'articolo che dà conto di un fatto vero, mentre non è scriminata la condotta di chi, per raccogliere la notizia, violi la legge penale.

Il diritto di cronaca può costituire scriminante per gli eventuali reati commessi con la pubblicazione e la diffusione della notizia e non per quelli compiuti al fine di procacciarsi la notizia: sarebbe davvero singolare, ad esempio, se un giornalista potesse introdursi, con la violenza e contro la volontà del dominus, all'interno di una abitazione privata allo scopo di intervistare un soggetto - sia pure di grande rilevanza pubblica e giornalistica - che si trovi in quel luogo, senza per ciò rispondere dei delitti di violenza privata e di violazione di domicilio.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

(ud. 07/04/2016) 06-07-2016, n. 27984

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo - Presidente -

Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere -

Dott. MANCUSO Luigi - Consigliere -

Dott. TALERICO Palma - rel. Consigliere -

Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.G.F. n. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 6171/2014 TRIBUNALE di TORINO, del 13 marzo 2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 7 aprile 2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. TALERICO PALMA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BIRRITTERI Luigi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato;

udito il difensore Avv. SC in sostituzione dell'Avv. AF

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 13 marzo 2015, il Tribunale di Torino dichiarava M.G.F. responsabile del reato alla medesima ascritto al capo 2 della rubrica (art. 650 c.p. per non avere osservato l'ordinanza prefettizia del 30 novembre 2011 nei punti 2 e 3 dove era stata ordinata l'interdizione allo stazionamento e alla circolazione nel Comune di (OMISSIS) - dalla cabina elettrica di derivazione prospiciente lo sbocco della galleria (OMISSIS)) e la condannava, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di Euro 100,00 di ammenda.

Il suddetto Tribunale accertava che in data 10 dicembre 2011 l'imputata si trovava nella zona interdetta alla circolazione di persone e mezzi, in virtù dell'ordinanza prefettizia del 30 novembre 2011, dove quel giorno un gruppo di ragazzi con delle corde tentavano di rimuovere gli sbarramenti posizionati al fine di impedire il passaggio, facendoli rovinare a terra; rilevava che l'indicata ordinanza prefettizia (emanata per preminenti ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse all'avvio del cantiere della galleria propedeutica al tunnel di base della nuova linea ferroviaria Torino Lione e al fine di vietare l'ingresso e lo stazionamento di persone e mezzi estranei allo svolgimento dei lavori nell'area del cantiere e nelle zone limitrofe, perdurando una situazione notevolmente sensibile come era dimostrato dalle nuove manifestazioni del movimento NO TAV in programma) era immune da vizi incidenti sulla sua legittimità formale e sostanziale; riteneva che la circostanza che l'imputata si trovasse in quel posto per esercitare la sua attività di giornalista non integrava l'invocata causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. in quanto la predetta avrebbe potuto esercitare tale diritto nel rispetto dell'ordinanza prefettizia violata; specificava che, trattandosi di cronaca radiofonica inserita nel t.g. della radio e, pertanto, non in diretta, non era necessario che l'imputata si recasse nell'area interdetta per acquisire le notizie utili al servizio, ben potendole acquisire anche diversamente; evidenziava, inoltre, che nell'area interdetta quel giorno non si stava svolgendo alcuna manifestazione del movimento (OMISSIS), ma era in corso un atto vandalico del tutto estraneo alle proteste pacifiche dei manifestanti effettuate in precedenza e osservava che l'imputata, qualora per motivi giornalistici avesse voluto seguire anche questo accadimento, avrebbe potuto e dovuto chiedere una autorizzazione per accedere a quell'area per potere espletare la sua attività.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato FA.

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato erronea applicazione dell'art. 21 Cost. e art. 51 c.p. in relazione all'art. 650 c.p. con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità in presenza della scriminante dell'esercizio del diritto costituzionale di cronaca.

In proposito, ha osservato che la sentenza impugnata mortificherebbe a tal punto l'ambito entro il quale il diritto di cronaca può essere legittimamente esercitato da svilire completamente la funzione del giornalista come auspicata anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; che l'affermazione secondo cui l'imputata avrebbe dovuto acquisire diversamente le notizie utili per la sua attività lederebbe, infatti, il diritto di cronaca inteso come diritto della collettività a ricercare informazioni complete, affidabili, oggettive ed eventualmente discordanti dalle fonti ufficiali tali da consentire un controllo effettivo sui fatti di interesse pubblico;

che non sarebbe condivisibile neppure l'affermazione secondo cui - poichè quel giorno nell'area interdetta non era in corso una manifestazione pacifica - la presenza dell'imputata non era scusabile; che, anzi, detta osservazione sarebbe paradossale quasi a voler significare che quando si verificano disordini o danneggiamenti verrebbe meno l'interesse pubblico all'informazione; che, quanto all'affermazione secondo cui l'imputata avrebbe dovuto chiedere un'autorizzazione per accedere a quell'area, essa contrasterebbe con il dettato normativo dell'art. 21 Cost. che recita che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha denunciato difetto di motivazione con riferimento alla valutazione di plurimi, specifici elementi di prova risultanti dal fascicolo processuale:

contrariamente a quanto evidenziato nell'impugnata sentenza, non vi sarebbe nessuna discrasia in relazione all'attività che l'imputata stava svolgendo al momento dei fatti, avendo costei sempre spiegato di essere una giornalista di una emittente radiofonica; il Tribunale, inoltre, avrebbe svolto una lunga dissertazione sulla legittimità formale dell'ordinanza prefettizia non oggetto di critica difensiva, senza, però, individuare il precetto sostanziale contenuto in tale atto amministrativo al fine di verificarne l'eventuale violazione da parte dell'imputata; l'ordinanza avrebbe, infatti, espressamente ammesso deroghe al generico divieto di circolazione finalizzate a non limitare i legittimi diritti dei privati cittadini, tutelando espressamente le legittime aspirazioni degli aventi titolo all'esercizio di una differenziata serie di attività economiche;

allo stesso modo la sentenza impugnata avrebbe dovuto ritenere tutelato il diritto parimenti legittimo della M. di accedere all'area interdetta per svolgere la propria professione di cronista.

Motivi della decisione


1. Il ricorso è infondato.

Nel caso concreto, infatti, non era invocabile il diritto di cronaca, sia pure per ragioni in parte diverse da quelle indicate dal Tribunale di Torino il quale, nella sentenza impugnata, ha negato tale diritto erroneamente affermando che la ricorrente avrebbe potuto esercitarlo nel rispetto dell'ordinanza prefettizia violata, che - trattandosi di cronaca radiofonica non in diretta - non era necessario che l'imputata si recasse nell'area interdetta per acquisire le notizie utili al servizio, ben potendole apprendere anche diversamente e, inoltre, che nella località inclusa dall'ordinanza prefettizia quel giorno non si stava svolgendo alcuna manifestazione del movimento (OMISSIS), ma era in corso un atto vandalico del tutto estraneo alle proteste pacifiche dei manifestanti effettuate in precedenza.

E in vero, ancorchè la possibilità di assumere le notizie fosse stata resa materialmente impossibile dal provvedimento che vietava l'accesso ai luoghi indicati dall'ordinanza del prefetto, o pur se la cronaca radiofonica fosse stata in diretta, o ancora se si fosse svolta una manifestazione pacifica del movimento (OMISSIS), l'inosservanza dell'ordinanza suddetta - legalmente data dall'Autorità per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico avrebbe comunque costituito violazione dell'art. 650 c.p..

Nè pare superfluo sottolineare che è corretta l'osservazione del difensore del ricorrente, secondo cui la motivazione relativa agli atti vandalici resa dal Tribunale sarebbe paradossale, quasi a voler significare che quando si verificano disordini o danneggiamenti verrebbe meno l'interesse pubblico all'informazione.

2. La ragione dell'infondatezza del ricorso è dunque ben diversa e risiede nella semplice circostanza che il diritto di cronaca incontra limiti precisi.

Per comprendere la portata di tali limiti, è opportuno premettere che siffatto diritto rappresenta una particolare manifestazione di diritto di libertà di manifestazione del pensiero, espressamente previsto dall'art. 21 Cost., che a tale libertà certamente assegna una posto preminente.

Perciò l'attività giornalistica è stata oggetto di attenti studi dottrinari e di copiosa elaborazione giurisprudenziale, che hanno - però - riguardato soprattutto la questione del bilanciamento fra il bene dell'onore e il diritto di cronaca o di critica, nei quali gli interessi contrapposti sono da un lato la libertà di manifestazione del pensiero, alla quale si ricollegano i diritti predetti, e dall'altro il diritto all'onore e alla reputazione tutelato penalmente attraverso la fattispecie di diffamazione (e fino a qualche tempo fa anche attraverso la fattispecie di ingiuria, tuttavia oggi depenalizzata) e che troverebbe addirittura un fondamento costituzionale negli artt. 2 e 3 Carta fondamentale.

La giurisprudenza, ma anche la dottrina, raramente hanno affrontato casi in cui il diritto di cronaca è stato invocato quale scriminante per reati diversi da quelli costituenti una offesa all'onore e al decoro della persona, anche se - come si chiarirà tra breve - la Corte di cassazione ha avuto occasione di pronunciarsi in una fattispecie analoga.

2.1. Invece, il diritto alla libera manifestazione del pensiero è stato talvolta, con riferimento ai reati di opinione, impropriamente riconosciuto dai giudici del merito in relazione a fatti di occupazione di edifici (così Pretura Tolmezzo 23.4.1996, Tiepolo, GI 1997, 2, 688), di blocco stradale (Trib. Savona 12.7.1990, Cerosimo, FI 1991, 2, 170) e di interruzione di pubblico servizio commessi in occasione di manifestazioni di protesta (Trib. min. Catania 21.11.1994, Mancuso, FI 1995, 2, 462); sennonchè, la giurisprudenza di legittimità e la stessa dottrina hanno rilevato che in questi casi la condotta penalmente rilevante non è la manifestazione di pensiero in sè - come invece nel caso degli autentici reati di opinione - bensì una condotta materiale diversa ed ulteriore rispetto ad essa, posta in essere allo scopo di rafforzare l'efficacia del messaggio che gli imputati intendevano comunicare.

Ed è stato acutamente osservato, altresì, che tale condotta esula già dai limiti interni della libertà di manifestazione del pensiero, giacchè la sua strumentalità rispetto alla diffusione di un pensiero non è sufficiente a rendere operante la garanzia di cui all'art. 21 Cost.: in caso contrario, infatti qualsiasi condotta (anche costituente un grave reato) potrebbe reclamare tale garanzia, sol che venisse compiuta allo scopo di rafforzare il messaggio dei manifestanti.

Perciò è stato correttamente negato dalla Corte di cassazione che sia invocabile la libertà in esame in una fattispecie in cui gli imputati avevano occupato i binari ferroviari per manifestare contro la soppressione di una fermata, provocando così un rallentamento del corso dei convogli durante quasi due ore (cfr.: Cass. pen., 27.11.1998, Rv. 214755).

2.2. Analogamente, il diritto di cronaca può costituire scriminante per gli eventuali reati commessi con la pubblicazione e la diffusione della notizia e non per quelli compiuti al fine di procacciarsi la notizia: sarebbe davvero singolare, ad esempio, se un giornalista potesse introdursi, con la violenza e contro la volontà del dominus, all'interno di una abitazione privata allo scopo di intervistare un soggetto - sia pure di grande rilevanza pubblica e giornalistica - che si trovi in quel luogo, senza per ciò rispondere dei delitti di violenza privata e di violazione di domicilio.

Tale ultima osservazione dimostra che è del tutto infondata la doglianza difensiva secondo cui contrasterebbe con il dettato normativo dell'art. 21 Cost. (nella parte in cui statuisce che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure), l'affermazione resa dal Tribunale di Torino, per il quale l'imputata avrebbe dovuto chiedere un'autorizzazione per accedere all'area interdetta dall'ordinanza prefettizia; è fin troppo ovvio, infatti, che è la pubblicazione dell'articolo che non può essere sottoposta soggetta ad autorizzazioni o censure, se non nei limiti previsti dal citato art. 21 Carta fondamentale, e non l'attività volta a procurarsi le notizie da pubblicare.

3. Peraltro, come si è prima anticipato la Corte di cassazione ha avuto modo di escludere la sussistenza del diritto di cronaca in una fattispecie singolare e per certi versi analoga a quella per cui è processo, affermando che non ricorreva il diritto di cronaca erroneamente ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari - nel seguente caso.

Due giornalisti, avendo deciso di scrivere un articolo sui disservizi e sulla situazione di baraonda di un importante palazzo di giustizia, vi si erano introdottisi e si erano recati in un luogo ove erano situati alcuni armadi utilizzati per la custodia dei fascicoli relativi alle cause civili; e poichè li avevano trovati aperti, al fine di dimostrare la mancanza di ogni sorveglianza e la possibilità, per chiunque, di sottrarre le carte processuali, si erano impadroniti di un fascicolo, lo avevano portato fuori dal palazzo di giustizia dove uno di essi si era fatto fotografare con quel documento ben riconoscibile in mano, subito dopo rientrando nell'edificio e rimettendolo al suo posto; ovviamente, il giorno successivo avevano pubblicato l'articolo e la foto relativi a quella vicenda, formulando un'aspra critica sulla disorganizzazione di quell'Ufficio giudiziario.

Per tale fatto ai due era stato contestato il reato di cui all'art. 351 c.p. (violazione della pubblica custodia di cose) e mentre il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto che nel caso concreto sussistesse il diritto di cronaca, la 6 sezione di questa Corte ha affermato che il diritto di critica e quello di cronaca rilevano solo rispetto all'informazione su fatti storici alla cui concretizzazione è estraneo il soggetto che quei diritti esercita:

è scriminato l'articolo che dà conto di un fatto vero, non è scriminata la condotta che ha creato il fatto per darne poi conto nell'articolo, ove tale condotta violi la legge penale (Cass. Pen., Sez. 6, sentenza n. 4699 del 12 gennaio 2010).

4. Si è riferito di tale precedente per la sua analogia con il processo in corso, in ordine al quale devono essere applicati - anche per le ragioni prima esposte nella presente motivazione - gli stessi insegnamenti.

Può dunque affermarsi il seguente principio di diritto: il diritto di critica e quello di cronaca rilevano solo rispetto all'informazione su fatti storici alla cui concretizzazione è estraneo il soggetto che quei diritti esercita: è scriminato l'articolo che dà conto di un fatto vero, mentre non è scriminata la condotta di chi, per raccogliere la notizia, violi la legge penale.

E dall'applicazione di tale principio consegue che il ricorso non può trovare accoglimento.

5. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016