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Diffamazione, libertà di espressione e rispetto dell'onore in ottica CEDU (Corte EDU,

18 maggio 2017, Corte Europea per i diritti umani

 La nozione di vita privata è una nozione ampia, che comprende elementi che si riferiscono all’identità di una persona, come il nome, l’immagine e l’integrità fisica e morale.

Il diritto di una persona alla tutela della reputazione rientra, in quanto elemento del diritto al rispetto della vita privata, nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della Convenzione-

La reputazione - come l'onore - di una persona fa parte della sua identità personale e della sua integrità morale, che rientrano nella sua vita privata anche se tale persona è oggetto di critiche nell’ambito di un dibattito pubblico.

Affinché l’articolo 8 sia applicabile, l’oltraggio alla reputazione deve raggiungere una certa soglia di gravità ed essere avvenuto in maniera tale da nuocere al godimento personale del diritto al rispetto della vita privata.

Il paragrafo 2 dell’articolo 10 riconosce che la libertà di espressione può essere soggetta ad alcune restrizioni necessarie alla tutela della vita privata o della reputazione altrui.

La scelta delle misure idonee a garantire l’osservanza dell’articolo 8 della Convenzione nei rapporti interpersonali dipende in linea di principio dal margine di apprezzamento degli Stati contraenti, sia se gli obblighi a carico dello Stato sono positivi sia se sono negativi.

Nell’esercizio del suo potere di controllo, la Corte non ha il compito di sostituirsi ai giudici nazionali, ma di verificare, alla luce della causa nel suo complesso, se le decisioni che questi hanno pronunciato in virtù del loro potere di apprezzamento si conciliano con le disposizioni della Convenzione citate.

In cause che necessitano di un bilanciamento del diritto al rispetto della vita privata e del diritto alla libertà di espressione, la Corte considera che l’esito del ricorso non possa in linea di principio variare a seconda che il ricorso sia stato presentato dinanzi ad essa dal punto di vista dell’articolo 8 della Convenzione o dal punto di vista dell’articolo 10. In effetti, tali diritti meritano a priori pari tutela. Pertanto, il margine di apprezzamento dovrebbe, in linea di principio, essere lo stesso in entrambi i casi.

Se il bilanciamento da parte delle autorità nazionali è avvenuto nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, sono necessarie delle ragioni serie affinché quest’ultima sostituisca il suo parere a quello dei giudici nazionali.

I criteri pertinenti per il bilanciamento del diritto al rispetto della vita privata e del diritto alla libertà di espressione sono i seguenti: il contributo a un dibattito di interesse generale, la notorietà della persona interessata, l’oggetto del servizio fotografico, il comportamento antecedente della persona interessata, il contenuto, la forma e le ripercussioni della pubblicazione nonché, se del caso, le circostanze della fattispecie.

 

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA PETRIE c. ITALIA

(Ricorso n. 25322/12)

SENTENZA

STRASBURGO
18 maggio 2017

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Petrie c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da:

Linos-Alexandre Sicilianos, presidente,
Guido Raimondi,
Ledi Bianku,
Robert Spano,
Armen Harutyunyan,
Tim Eicke,
Jovan Ilievski, giudici,
e da Renata Degener, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 25 aprile 2017,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1.  All’origine della causa vi è un ricorso (n. 25322/12) presentato contro la Repubblica italiana con cui un cittadino britannico, il sig. David Petrie («il ricorrente»), ha adito la Corte il 20 aprile 2012 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
2.  Il ricorrente è stato rappresentato dall’avvocato L. Picotti, del foro di Verona. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora.
3.  Il ricorrente sosteneva, in particolare, che, respingendo il suo ricorso per diffamazione, i giudici nazionali avevano omesso di tutelare il suo diritto alla reputazione e quindi il diritto al rispetto della sua vita privata, così come garantito dall’articolo 8 della Convenzione.
4.  Il 29 gennaio 2016 il motivo di ricorso relativo all’articolo 8 è stato comunicato al Governo e il ricorso è stato dichiarato irricevibile per il resto conformemente all’articolo 54 § 3 del regolamento della Corte. Il governo britannico non si è avvalso del suo diritto di intervenire nella procedura (articolo 36 § 1 della Convenzione).

IN FATTO

LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

5.  Il ricorrente è nato nel 1951 e risiede a Verona.
6.  I fatti di causa, così come sono stati esposti dal ricorrente, possono riassumersi come segue.

A.  Le dichiarazioni del ricorrente e le affermazioni di X e Y

7.  Il ricorrente è il presidente dell’Associazione dei Lettori di Lingua Straniera in Italia (ALLSI)). Il 26 febbraio 1997 partecipò a una riunione della commissione per l’occupazione e per gli affari sociali del Parlamento europeo, il cui tema era «La posizione degli insegnanti stranieri presso le università italiane». In tale occasione, il ricorrente prese la parola e citò, tra altri, il caso di due lettori britannici i cui titoli accademici erano stati valutati in modo diametralmente opposto dall’università di Venezia. Il ricorrente, parlando in inglese, dichiarò successivamente:
«Ora, come è potuto succedere questo? Ciò è successo perché in Italia c’è un sistema, il cui nome, «raccomandazioni», è difficilmente traducibile, deriva dalla parola «raccomandare» (Now, how does this happen? It happens because there is a system in Italy, and it’s difficult to translate, the word is “raccomandazioni”, it comes from the word “to recommend”).»
8.  Alla riunione del 26 febbraio 1997 erano presenti anche X, Direttore Generale del Dipartimento per l’autonomia universitaria del Ministero italiano dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, e Y, rettore dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale e rappresentante della Conferenza dei rettori delle università italiane.
9.  Il 23 gennaio 1998 il ricorrente, in qualità di presidente dell’ALLSI, partecipò a una conferenza organizzata presso l’Università di Bologna dal Sindacato Nazionale dell’Università e della Ricerca, sul tema «L’insegnamento delle lingue nelle università italiane. Il profilo professionale e il ruolo del lettore». A questa conferenza assistettero circa 140 persone, fra cui lettori stranieri, professori universitari ed esponenti del mondo politico e sindacale. In questa circostanza, X prese la parola e dichiarò:
«C’è un lettore presente oggi in questa aula, che davanti alla commissione del Parlamento europeo in Bruxelles ha accusato l’Italia di essere un paese della mafia.»
10.  Ritenendo di essere stato chiamato in causa, il ricorrente rispose di non aver mai pronunciato la parola «mafia» e invitò X a ritrattare le sue affermazioni. Intervenne allora Y dichiarando pubblicamente che le affermazioni di X erano veritiere e che anche lui era presente quando il ricorrente aveva pronunciato le parole in questione. Nonostante le richieste del ricorrente, X e Y si rifiutarono di ritornare sulle loro dichiarazioni.

B.  Il ricorso per diffamazione del ricorrente e il procedimento di primo grado

11.  Il 4 luglio 1998 il ricorrente adì il tribunale di Bologna («il tribunale») con un’azione di risarcimento danni avviata sulla base dell’articolo 2043 del codice civile al fine di ottenere la riparazione del danno materiale e morale che egli riteneva di aver subìto in ragione di una offesa, causata da X e Y, alla sua reputazione, al suo onore e alla sua identità personale nonché alla sua reputazione in quanto presidente dell’ALLSI.
12.  Accusò X e Y di avergli attribuito delle parole che non avrebbe mai pronunciato e che avrebbero potuto configurare il reato di vilipendio alla nazione italiana.
13.  X e Y, rappresentati dall’Avvocatura dello Stato, si costituirono nel procedimento. Essi replicarono, tra l’altro, che il loro comportamento era giustificato dall’esercizio del diritto di cronaca e di critica garantito dall’articolo 21 della Costituzione.
14.  Nel corso del procedimento, il tribunale ordinò di produrre la registrazione e la trascrizione dell’intervento tenuto dal ricorrente dinanzi alla commissione per l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo. Oltre a X e Y, furono sentiti diversi testimoni. Fu nominato un consulente tecnico d’ufficio, Z, che venne incaricato di tradurre in italiano le dichiarazioni del ricorrente.
15.  Con sentenza del 6 aprile 2002, il tribunale condannò congiuntamente X e Y al pagamento in favore del ricorrente della somma di 19.000 euro (EUR) a titolo di risarcimento del danno morale e della somma di 6.520 EUR a titolo di rimborso delle spese giudiziarie sostenute dall’interessato. Ordinò inoltre la pubblicazione, una sola volta e a spese dei convenuti, di un estratto della sua sentenza sui quotidiani La Repubblica e Il Corriere della Sera.
16.  Il tribunale osservò che, in base alla registrazione dell’intervento del ricorrente, alla trascrizione di quest’ultima e alla sua traduzione verso l’italiano, l’interessato non aveva detto che l’Italia era un «paese della mafia». Osservò peraltro che il ricorrente, per descrivere il sistema universitario italiano, non aveva utilizzato le espressioni «mafia» o «mafioso», ma si era limitato a menzionare l’esistenza di un sistema di raccomandazioni. Ora, secondo il tribunale, dagli interrogatori di X e Y e dalle deposizioni di alcuni testimoni risultava che i convenuti avevano attribuito al ricorrente delle espressioni volte a descrivere l’Italia come un paese dominato dalla mafia e a presentare i rettori delle università italiane come mafiosi. Il tribunale rilevò inoltre che il ricorrente era l’unico lettore straniero presente nella sala conferenze ad essersi espresso e che, anche se non nominato esplicitamente, era facilmente identificabile come il bersaglio delle asserzioni di X confermate da Y.
17.  Il tribunale ammise che un’organizzazione di stampo mafioso e un sistema di raccomandazioni presentavano delle analogie, ma precisò che non si trattava di realtà equipollenti, poiché, a differenza della parola «mafia», la parola «raccomandazioni», non evocava fatti di sangue, estorsioni, traffico di droga e altri reati gravi. Esso considerò che, da parte di un rappresentante dei lettori stranieri, descrivere il sistema universitario italiano come mafioso costituiva una inopportuna forma di disprezzo nei confronti di questo stesso sistema. Ritenne pertanto che X e Y avessero attribuito al ricorrente una condotta inadeguata al suo ruolo, che poteva integrare il reato previsto dall’articolo 290 del codice penale (CP), vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate.
18.  Secondo il tribunale, le asserzioni di X e Y costituivano pertanto una diffamazione nei confronti del ricorrente. Il tribunale precisò inoltre che, tenuto conto delle funzioni e dei ruoli che i convenuti rivestivano, questi ultimi non potevano ignorare l’importanza che le espressioni del ricorrente assumevano agli occhi del pubblico presente alla conferenza del 23 gennaio 1998.
19.  Per quanto riguarda l’argomento dei convenuti che invocavano il loro diritto di critica e la loro libertà di esprimere una valutazione su eventi ai quali avevano assistito, il tribunale aggiunse che la critica doveva seguire, e non precedere e sostituire la cronaca, ossia la descrizione degli eventi.

C.  L’appello di X e Y

20.  X e Y interposero appello avverso la sentenza del 6 aprile 2002.
21.  Con sentenza del 17 giugno 2008, il cui testo fu depositato in cancelleria il 25 settembre 2008, la corte d’appello di Bologna («la corte d’appello») accolse l’appello e respinse il ricorso per diffamazione del ricorrente condannando quest’ultimo a rimborsare a X e a Y le spese giudiziarie da essi sostenute, vale a dire 4.500 EUR.
22.  La corte d’appello ritenne in effetti che il tribunale avesse omesso di inquadrare le dichiarazioni di X e Y nel loro contesto fattuale e descrisse quest’ultimo come una conferenza organizzata da un sindacato, con la partecipazione di personalità portatrici di opposti interessi, allo scopo di avviare una serie di dibattiti. Indicò che i lavori erano stati condotti in un clima di discussione costruttiva, fatto che, a suo avviso, tendeva ad escludere l’esistenza di un dolo da parte di X e Y. Considerò che il ricorrente avesse estratto dal loro contesto delle asserzioni da lui percepite come offensive, ma non avesse indicato il contesto in cui i termini in questione sarebbero stati utilizzati.
23.  La corte d’appello ritenne che le dichiarazioni aspre, come quelle che a suo parere caratterizzavano notoriamente i dibattiti sindacali, conflittuali per loro natura, fossero coperte dal diritto di critica. Inoltre, osservò che X e Y avevano ascoltato l’intervento del ricorrente al Parlamento europeo attraverso la traduzione simultanea e che era plausibile che questa traduzione fosse stata equivoca e li avesse indotti in errore quanto al tenore esatto delle espressioni usate dal ricorrente. Aggiunse che quest’ultimo aveva formulato, dinanzi ad un’alta istanza internazionale, giudizi poco lusinghieri, tali da far sorgere sospetti quanto alla gestione del sistema universitario italiano nel suo complesso, e che ciò aveva spinto X e Y a fornire un chiarimento. La corte d’appello precisò che non era necessario stabilire se il termine «mafia» fosse stato effettivamente usato dal ricorrente in quanto le espressioni utilizzate dall’interessato erano cariche di significati impliciti e sibillini (trasudando le parole [del] Petrie (...) di significati impliciti e sibillini) e miravano a denunciare una illegalità diffusa che favoriva alcune persone e disconosceva qualsiasi criterio meritocratico. Essa osservò che, nel linguaggio corrente, l’uso del termine «mafia» spesso era svincolato dalla sua matrice «etnica» e storica, e che si definiva spesso come «mafiosa», per discreditarla, una struttura che si percepisce organizzata per favorire i suoi membri a scapito degli altri. Essa aggiunse che, ad esempio, i sistemi accademico, ospedaliero e bancario e, in generale, i centri di potere elitari erano spesso definiti «mafiosi» dalle persone che li percepivano come poco trasparenti.
24.  Alla luce di questi elementi, la corte d’appello ritenne che X e Y avessero riferito in termini di identità sostanziale delle affermazioni rese dal ricorrente al Parlamento europeo.

D.  Il ricorso per cassazione del ricorrente

25.  Il ricorrente propose ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, che il diritto di critica e di cronaca non poteva essere invocato quando i fatti non erano correttamente e obiettivamente riportati.
26.  Con sentenza del 7 ottobre 2001, il cui testo fu depositato in cancelleria il 20 ottobre 2011, la Corte di cassazione, ritenendo che la corte d’appello avesse motivato in modo logico e corretto tutti i punti controversi, dichiarò il ricorso del ricorrente inammissibile.
27.  Essa osservò che il ricorrente si limitava, in sostanza, a contestare l’interpretazione che la corte d’appello aveva dato agli elementi acquisiti al fascicolo, rendendo così i suoi mezzi di ricorso inammissibili. Rilevò che, nel caso di specie, la corte d’appello aveva ritenuto non pertinente accertare se, al Parlamento europeo, il ricorrente avesse fatto o meno esplicito riferimento alle organizzazioni mafiose. Infatti, secondo la Corte di cassazione, le dichiarazioni dell’interessato, valutate nel loro complesso, erano volte a denunciare una illegalità generalizzata spesso associata alla parola «mafia» nel linguaggio corrente.

II.  IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

28.  L’articolo 21, comma 1, della Costituzione è così formulato nella sua parte pertinente al caso di specie:
«Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
(...)».
29.  L’articolo 2043 del codice civile recita:
«Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.»

IN DIRITTO

I.  SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

30.  Il ricorrente considera che il rigetto del suo ricorso per diffamazione equivalga a una violazione ingiustificata del suo diritto alla tutela della sua reputazione e, pertanto, del suo diritto al rispetto della vita privata. Egli invoca l’articolo 8 della Convenzione, che nelle sue parti pertinenti al caso di specie recita:
«1.  Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata (…).
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria (…) alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

A.  Sulla ricevibilità

31.  Constatando che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non incorre in altri motivi di irricevibilità, la Corte lo dichiara ricevibile.

B.  Sul merito

1.  Tesi delle parti

a)  Il ricorrente

32.  Il ricorrente afferma che la sua credibilità e il suo prestigio in quanto presidente dell’ALLSI sono stati intaccati dalle affermazioni che gli sarebbero state a torto attribuite da X e Y in una conferenza di livello nazionale. Sostiene che, rigettando il suo ricorso, le autorità si sono sottratte ai loro obblighi positivi di proteggere il suo onore e la sua reputazione contro gli attacchi a suo parere ingiustificati e privi di base fattuale.
33.  Il ricorrente afferma inoltre che la corte d’appello di Bologna ha omesso di considerare che il diritto di critica sarebbe soggetto a limiti che potrebbero essere invocati solo da una persona che riferisca fatti oggettivamente reali, pertinenti ed esposti in maniera adeguata, ed espone che, nella fattispecie, X ha deformato i fatti attribuendogli una frase («l’Italia [è] un paese della mafia») che egli non avrebbe mai pronunciato quando ha preso la parola al Parlamento europeo. Rimprovera inoltre alla corte d’appello di avere interpretato la parola «mafia», riaffermando che essa non si applicava al termine da lui utilizzato in occasione del suo intervento, ossia «raccomandazioni».
34.  Ritiene che X e Y abbiano oltrepassato i limiti della loro libertà di espressione e del loro diritto di critica attribuendogli pubblicamente, nell’ambito di un congresso nazionale che contribuiva a un dibattito di interesse pubblico, affermazioni che, secondo lui, non corrispondevano alle parole da lui veramente pronunciate. A suo parere, X e Y sono dunque venuti meno ai doveri e alle responsabilità inerenti all’esercizio della libertà di espressione.
35.  Infine, il ricorrente afferma che le decisioni dei giudici nazionali hanno oltrepassato il margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato e che le circostanze del caso di specie avrebbero giustificato una limitazione del diritto alla libertà di espressione di X e Y.

b)  Il Governo

36.  Il Governo ritiene che i giudici nazionali abbiano motivato in maniera dettagliata il rigetto del ricorso per diffamazione del ricorrente e che abbiano garantito un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco.
37.  In particolare, afferma che le decisioni interne sono state adottate alla luce di criteri stabiliti nella giurisprudenza della Corte e che rientravano nel margine di apprezzamento dello Stato e, di conseguenza, solo l’esistenza di ragioni serie potrebbe permettere alla Corte di sostituire il suo parere a quello dei giudici nazionali.

2.  Valutazione della Corte

38.  La Corte osserva, anzitutto, che il presente ricorso richiede un esame del giusto equilibrio che deve esserci tra il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata, tutelato dall’articolo 8 della Convenzione, e il diritto di X e Y alla libertà di espressione sancito dall’articolo 10 della Convenzione. Essa ritiene dunque utile rammentare i principi generali pertinenti.

a)  Principi generali relativi alla tutela della vita privata e della libertà di espressione

39.  La nozione di vita privata è una nozione ampia, che comprende elementi che si riferiscono all’identità di una persona, come il nome, l’immagine e l’integrità fisica e morale. Esiste una zona di interazione tra l’individuo e i terzi che, anche in un contesto pubblico, può rientrare nella «vita privata». È ammesso nella giurisprudenza della Corte che il diritto di una persona alla tutela della reputazione rientra, in quanto elemento del diritto al rispetto della vita privata, nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della Convenzione (Polanco Torres e Movilla Polanco c. Spagna, n. 34147/06, § 40, 21 settembre 2010, e Axel Springer AG c. Germania [GC], n. 39954/08, § 83, 7 febbraio 2012). La Corte ha già dichiarato che la reputazione di una persona fa parte della sua identità personale e della sua integrità morale, che rientrano nella sua vita privata anche se tale persona è oggetto di critiche nell’ambito di un dibattito pubblico (Pfeifer c. Austria, n. 12556/03, § 35, 15 novembre 2007). Le stesse considerazioni si applicano all’onore di una persona (Sanchez Cardenas c. Norvegia, n. 12148/03, § 38, 4 ottobre 2007, e A. c. Norvegia, n. 28070/06, § 64, 9 aprile 2009).

Tuttavia, affinché l’articolo 8 sia applicabile, l’oltraggio alla reputazione deve raggiungere una certa soglia di gravità ed essere avvenuto in maniera tale da nuocere al godimento personale del diritto al rispetto della vita privata (Delfi AS c. Estonia [GC], n. 64569/09, § 137, CEDU 2015, e Karakó c. Ungheria, n. 39311/05, § 23, 28 aprile 2009).
40.  La Corte rammenta anche che, nelle cause come quella presente, ha il compito di determinare se lo Stato, nell’ambito dei suoi obblighi positivi derivanti dall’articolo 8 della Convenzione, abbia garantito un giusto equilibrio tra il diritto del ricorrente al rispetto della vita privata e il diritto della parte avversa alla libertà di espressione protetto dall’articolo 10 della Convenzione. Il paragrafo 2 dell’articolo 10 riconosce che la libertà di espressione può essere soggetta ad alcune restrizioni necessarie alla tutela della vita privata o della reputazione altrui (si vedano, tra molte altre, Handyside c. Regno Unito, 7 dicembre 1976, § 49, serie A n. 24, e Lindon, Otchakovsky-Laurens e July c. Francia [GC], nn. 21279/02 e 36448/02, § 45, CEDU 2007 IV).
41.  La Corte rammenta anche che la scelta delle misure idonee a garantire l’osservanza dell’articolo 8 della Convenzione nei rapporti interpersonali dipende in linea di principio dal margine di apprezzamento degli Stati contraenti, sia se gli obblighi a carico dello Stato sono positivi sia se sono negativi (Odièvre c. Francia [GC], n. 42326/98, § 46, CEDU 2003 III). Parimenti, dal punto di vista dell’articolo 10 della Convenzione, gli Stati contraenti dispongono di un certo margine di apprezzamento per valutare la necessità e l’ampiezza di un’ingerenza nella libertà di espressione protetta da questa disposizione (Tammer c. Estonia, n. 41205/98, § 60, CEDU 2001 I).
42.  Tuttavia, questo margine va di pari passo con un controllo europeo che riguarda sia la legge che le decisioni che la applicano, anche quando queste ultime provengono da una giurisdizione indipendente (Von Hannover c. Germania (n. 2) [GC], nn. 40660/08 e 60641/08, § 105, CEDU 2012). Nell’esercizio del suo potere di controllo, la Corte non ha il compito di sostituirsi ai giudici nazionali, ma di verificare, alla luce della causa nel suo complesso, se le decisioni che questi hanno pronunciato in virtù del loro potere di apprezzamento si conciliano con le disposizioni della Convenzione citate (ibidem; si veda anche Polanco Torres e Movilla Polanco, sopra citata, § 41).
43.  In cause come quella presente, che necessitano di un bilanciamento del diritto al rispetto della vita privata e del diritto alla libertà di espressione, la Corte considera che l’esito del ricorso non possa in linea di principio variare a seconda che il ricorso sia stato presentato dinanzi ad essa dal punto di vista dell’articolo 8 della Convenzione o dal punto di vista dell’articolo 10. In effetti, tali diritti meritano a priori pari tutela. Pertanto, il margine di apprezzamento dovrebbe, in linea di principio, essere lo stesso in entrambi i casi (Couderc e Hachette Filipacchi Associati c. Francia [GC], n. 40454/07, § 91, CEDU 2015 (estratti)).
44.  Se il bilanciamento da parte delle autorità nazionali è avvenuto nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, sono necessarie delle ragioni serie affinché quest’ultima sostituisca il suo parere a quello dei giudici nazionali (Palomo Sánchez e altri c. Spagna [GC], n. 28955/06 e altri 3, § 57, CEDU 2011, e Von Hannover (n. 2), sopra citata, § 107). In altre parole, in circostanze di questo tipo, la Corte riconosce in generale allo Stato un ampio margine di apprezzamento (Delfi AS, sopra citata, § 139).
45.  Nelle sentenze Von Hannover (n. 2) e Axel Springer AG (sopra citate), la Corte ha riassunto i criteri pertinenti per il bilanciamento del diritto al rispetto della vita privata e del diritto alla libertà di espressione, che sono i seguenti: il contributo a un dibattito di interesse generale, la notorietà della persona interessata, l’oggetto del servizio fotografico, il comportamento antecedente della persona interessata, il contenuto, la forma e le ripercussioni della pubblicazione nonché, se del caso, le circostanze della fattispecie (Von Hannover (n. 2), sopra citata, §§ 108-113, e Axel Springer AG, sopra citata, §§ 89-95; si veda anche Couderc e Hachette Filipacchi Associati, sopra citata, § 93).

b)  Applicazione al caso di specie

46.  Il presente ricorso riguarda l’attribuzione al ricorrente, da parte di X e Y, di alcune affermazioni che l’interessato nega di avere fatto e che ritiene possano nuocere alla sua reputazione e al suo onore.
47.  La Corte osserva che le affermazioni attribuite al ricorrente potevano contribuire a presentarlo come una persona poco accorta, con una tendenza a formulare accuse gravi e generalizzate. Tenuto conto anche del ruolo che svolgeva il ricorrente in qualità di presidente dell’ALLSI, la Corte osserva che le dichiarazioni di X e Y potevano pregiudicare la reputazione e l’onore dell’interessato. Tuttavia, essa non è convinta che le stesse dichiarazioni costituissero un oltraggio alla vita privata del ricorrente di una gravità sufficiente per rendere applicabile l’articolo 8 della Convenzione, e osserva infatti che X e Y hanno riportato in maniera non letterale affermazioni che avrebbe fatto il ricorrente, senza rivolgergli parole offensive, ingiuriose o idonee a ostacolare il godimento da parte sua del diritto al rispetto della vita privata.
48.  La Corte ritiene tuttavia che non sia necessario pronunciarsi formalmente sulla questione dell’applicabilità dell’articolo 8 nel caso di specie. Anche ammettendo che la gravità delle dichiarazioni di X e Y raggiunga la soglia che giustifica l’entrata in gioco di tale disposizione, essa considera tuttavia che non vi sia stata violazione di quest’ultima per i seguenti motivi.
49.  La Corte rammenta che il presente ricorso richiede un esame, sulla base dei criteri individuati nella sua giurisprudenza (paragrafo 45 supra), del giusto equilibrio da trovare tra gli interessi in causa.
50.  Essa osserva anzitutto che il dibattito nel quale X e Y hanno fatto le loro affermazioni controverse aveva ad oggetto le rivendicazioni sindacali della categoria professionale dei lettori di lingua straniera. Dal fascicolo risulta che tale dibattito era particolarmente vivo all’epoca dei fatti e che la negoziazione sindacale si svolgeva anche a livello internazionale in seno alle istituzioni comunitarie. Inoltre, la Corte osserva che le affermazioni di X e Y riguardavano in particolare delle dichiarazioni formulate dal ricorrente con riguardo a probabili irregolarità nella valutazione dei titoli accademici di due lettori britannici da parte dell’Università di Venezia (paragrafo 7 supra). Per la Corte, le affermazioni di X e Y si inserivano dunque nel quadro di un dibattito di interesse pubblico, il che non viene del resto contestato dal ricorrente (paragrafo 34 supra).
51.  La Corte osserva poi che, anche se il ricorrente non fosse conosciuto dal grande pubblico, la sua attività sindacale faceva di lui un personaggio conosciuto nel suo settore professionale. Il fatto che egli fosse stato invitato a intervenire dinanzi alla commissione per l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo attesta la notorietà di cui egli godeva in tale settore. Inoltre, la Corte osserva che, intervenendo così in un dibattito di interesse pubblico in un ambito istituzionale internazionale, il ricorrente si era volontariamente esposto alla critica e doveva mostrarsi più tollerante nei confronti di quest’ultima.
52.  Quanto al contenuto e alla forma delle affermazioni controverse, nonché, nel complesso, alle circostanze del caso di specie, la Corte osserva che la corte d’appello ha analizzato in maniera approfondita il contesto fattuale e le varie affermazioni in causa. In primo luogo la corte d’appello ha posto l’accento sulle circostanze in cui X e Y hanno pronunciato le dichiarazioni controverse, sottolineando che si trattava di un evento organizzato da un sindacato, con la partecipazione di personalità aventi interessi opposti, allo scopo di avviare vari dibattiti (paragrafo 22 supra). Essa ha concluso che il clima di discussione costruttiva che animava i lavori tendeva a escludere l’esistenza di un dolo da parte di X e Y (paragrafo 22 supra). In secondo luogo, ha effettuato un’analisi dettagliata del significato delle affermazioni fatte da X e Y, concludendo che questi ultimi avevano riportato correttamente la sostanza delle affermazioni fatte dal ricorrente (paragrafo 24 supra). Da una parte, essa ha indicato che, nel linguaggio corrente, l’uso della parola «mafia» era spesso svincolato dalle origini «etniche» e storiche di questo termine. D’altra parte, ha indicato che quest’ultimo termine, come quello di «raccomandazioni», poteva essere utilizzato per evocare l’idea di un centro di potere elitario, privo di trasparenza e che favorisce i suoi membri a scapito di qualsiasi criterio meritocratico (paragrafo 23 supra).
53.  La Corte ritiene che, considerato il margine di apprezzamento dello Stato, le autorità nazionali si trovino nella posizione migliore per valutare il contesto fattuale in cui si collocano le affermazioni in questione.
54.  Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte considera che i giudici nazionali abbiano proceduto ad una valutazione circostanziata dell’equilibrio da garantire tra il diritto di X e Y alla libertà di espressione e il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata. Nulla permette di concludere che, in questa valutazione degli interessi divergenti, essi abbiano oltrepassato il margine di apprezzamento che è loro riconosciuto e si siano sottratti ai loro obblighi positivi nei confronti del ricorrente ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione. Pertanto, la Corte conclude che non vi è stata violazione di questa disposizione.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

Dichiara il ricorso ricevibile;
Dichiara che non vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 18 maggio 2017, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.

Renata Degener
Cancelliere aggiunto

Linos-Alexandre Sicilianos
Presidente