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Detenzione ai fini di spaccio o per uso personale? (Cass. 16456/20)

20 maggio 2020, Cassazione penale

Quantità complessiva di stupefacente e la diversa tipologia, unitamente alla circostanza che il detentore non svolga alcuna attività lavorativa possono costituire  elementi dai quali ritenere, senza ombra di dubbio, che lo stupefacente detenuto  sia destinato alla cessione a terzi.

La destinazione della sostanza allo "spaccio" è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa, con la conseguenza che non spetta, pertanto, all’imputato dimostrare la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso.

Ai fini dell’accertamento della finalità della detenzione di sostanza stupefacente, la legge stabilisce che, ai fini dell’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa, si tiene conto della quantità di sostanza stupefacente o psicotropa, della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell’azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale: si tratta di elementi presuntivi dai quali poter desumere o per escludere la finalità dell’agente circa la detenzione della sostanza stupefacente (se detenuta cioè per farne uso strettamente personale o se detenuta per cederla a terzi).


Corte di Cassazione

Sezione III Penale

sentenza 12 febbraio – 29 maggio 2020, n. 16456
Presidente Izzo – Relatore Di Nicola

Ritenuto in fatto

1. P.A. ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato quella del Tribunale della medesima città che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 3.000 di multa per il reato, accertato in (omissis) e previsto dal D.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, perché, senza autorizzazione di cui all’art. 17, deteneva illegalmente g 70,45 di sostanza stupefacente di tipo hashish e residui di g 05,49 di sostanza di tipo marijuana (di altezza 90 cm, 67 cm, 46 cm, 44 cm e 20 cm) rinvenute all’interno dell’appartamento, in uso allo stesso, sostanza che per quantità, modalità di presentazione ed altre circostanze dell’azione appariva destinata ad uso non esclusivamente personale. Con recidiva ex art. 99 c.p., comma 4.

2. Il ricorrente, tramite il difensore di fiducia, affida il ricorso ad un unico motivo con il quale deduce il vizio di motivazione.
Dopo aver contestato l’assunto della Corte territoriale secondo il quale l’appello si segnalerebbe per la sua aspecificità, essendosi risolto nella mera reiterazione di doglianze già esaminate e correttamente decise dal primo giudice, il ricorrente rileva come la sentenza gravata si segnali per il fatto che, invece di utilizzare criteri di certezza, si fondi su semplici congetture avendo affermato per confutare la tesi difensiva dell’uso personale dello stupefacente, incentrata sulla circostanza che non fossero stati rinvenuti nell’appartamento strumenti per confezionare la sostanza, quali bilancini o bustine - come ciò non fosse in alcun modo dirimente, dato che l’imputato, con un minimo di precauzione, avrebbe provveduto a nascondere questo materiale in altri luoghi, sostenendo poi che l’hashish viene ceduto spezzandolo con le mani, oppure tagliandolo con un coltellino, preferibilmente riscaldato con un accendino. In modo simile si suddivide la marijuana ed anche questa sarebbe una ragione per la quale non v’era necessità di bilancini di precisione, di sostanza da taglio, e neppure di materiale di confezionamento.
Secondo la Corte territoriale, dato il costo di queste droghe non molto alto, gli acquirenti, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non pretenderebbero praticamente mai un peso preciso al centigrammo, essendo comunque in grado di valutarne la quantità.
Obietta il ricorrente come delle due l’una: o gli strumenti dello spaccio erano stati callidamente nascosti in altri luoghi (prima ratio della sentenza impugnata) ovvero essi erano completamente inutili per lo spaccio delle sostanze stupefacenti rinvenute (seconda ratio della sentenza impugnata), incorrendo pertanto la sentenza nel vizio di motivazione denunciato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

2. La Corte d’appello, nel respingere il gravame, ha innanzitutto richiamato la motivazione della sentenza di primo grado la quale aveva fondato il verdetto di condanna sul rilievo che la quantità complessiva di stupefacente e la diversa tipologia, unitamente alla circostanza che il ricorrente non svolgesse alcuna attività lavorativa - elemento che aveva portato ad escludere che costui usufruisse di una fonte lecita di reddito per approvvigionarsi di stupefacente -costituissero oggettivi elementi dai quali ritenere, senza ombra di dubbio, che lo stupefacente rinvenuto fosse destinato alla cessione a terzi.

Nè il ricorrente, per convalidare la tesi dell’uso personale, aveva spiegato con quali mezzi economici avesse sostenuto l’acquisto della sostanza (quanto meno con riferimento all’hashish. Nessun’altra evidenza, quale per esempio l’esito delle analisi del sangue o delle urine, era stata poi fornita per corroborare l’asserito uso personale.

Nel ricordare che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (ex multis, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01), va, in primo luogo, considerato come effettivamente, rispetto a tale ratio decidendi, che costituisce la struttura portante anche della pronuncia di secondo grado, il ricorrente non abbia preso alcuna specifica posizione, essendosi limitato a criticare la sentenza impugnata sulla presunta contraddittorietà della motivazione circa il mancato rinvenimento di oggetti che potessero corroborare il fine di spaccio.


Pur dovendosi ribadire il principio secondo il quale la destinazione della sostanza allo "spaccio" è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa, con la conseguenza che non spetta, pertanto, all’imputato dimostrare la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso (ex multis Sez. 4, n. 39262 del 25/09/2008, Brambati, Rv. 241468 - 01; Sez. 6, n. 26709 del 29/04/2003, Pezzella, Rv. 226276 - 01), va detto che, ai fini dell’accertamento della finalità della detenzione di sostanza stupefacente, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, comma 1-bis, - inserito dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, art. 1, comma 24-quater, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del art. 73, comma 1-bis, lett. a), stessa legge, che era formulato a contrario per desumere il fine di spaccio - stabilisce, per quanto qui interessa, che, ai fini dell’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa, si tiene conto delle seguenti circostanze ossia che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell’azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale.

Si tratta di elementi presuntivi, tratti dall’ampia casistica giurisprudenziale elaborata soprattutto dopo l’esito referendario del 1993, dai quali poter desumere o per escludere la finalità dell’agente circa la detenzione della sostanza stupefacente (se detenuta cioè per farne uso strettamente personale o se detenuta per cederla a terzi).

Essi si atteggiano quindi ad essere considerati come criteri di massima, tra di loro alternativi, nel senso che, exempli causa, se un soggetto detiene sostanze stupefacenti in quantità non superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute ma da altre circostanze dell’azione debba escludersi la detenzione per il personale consumo, il delitto può ritenersi, a condizioni esatte, integrato e, viceversa, se un soggetto detiene sostanze stupefacenti in quantità superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute ma da altre circostanze dell’azione possa ritenersi la detenzione per il personale consumo, la fattispecie incriminatrice deve ritenersi non configurabile.

Orbene, se la considerazione del dato quantitativo o del frazionamento in dosi della droga può, di regola, risultare sufficiente per la prova della destinazione a terzi nei casi in cui la quantità sia notevole o nei casi in cui il frazionamento, unitamente ad altre evidenze, indichi inequivocabilmente che lo stupefacente detenuto sia pronto per essere ceduto, le altre circostanze dell’azione, dalle quali desumere l’uso personale della detenzione o il fine di spaccio, possono essere di diversa e varia natura, potendosi, sempre a scopo esemplificativo, prendere in considerazione il costo della droga, le condizioni economiche dell’imputato che depongano significativamente per l’una o per l’altra finalità, altri elementi indiziari emergenti dalle concrete modalità della singola fattispecie, quali, anche alternativamente, la qualità di tossicodipendente, la diversità tipologica delle sostanze stupefacenti, le condizioni economiche dell’imputato, l’accertato e pregresso compimento di fatti sintomaticamente rivelatori di propensione allo spaccio, le modalità della custodia della sostanza, il ritrovamento di strumenti idonei al taglio o alla pesatura della sostanza stupefacente (sul punto, v. Sez. 4, n. 1181 del 29/11/1994, dep. 1995, Anziano, Rv. 200968 - 01).

Nell’espletare tale compito, il giudice di merito compie inevitabilmente una valutazione di fatto che, se adeguatamente motivata e priva di vizi di manifesta illogicità, ossia tale da non inficiare radicalmente, dal punto di vista logico, l’intero apparato motivazionale - non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità, perché, trattandosi di valutazioni riservate, in via esclusiva, al giudice di merito, alla Corte di cassazione spetta solo il compito di accertare se quest’ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l’iter argomentativo seguito, delle ragioni che l’abbiano condotto ad emettere la decisione.

Nel caso in esame, essendo state enunciate plurime, logiche e convergenti circostanze indicative della detenzione per fine di spaccio (quantità complessiva dello stupefacente detenuto, diversità tipologica della droga, assenza di attività lavorativa da parte dell’imputato, con conseguente mancanza di una fonte lecita di reddito per l’approvvigionamento, mancata allegazione dei mezzi economici impiegati per l’acquisto della sostanza, mancata allegazione circa l’asserito status di tossicodipendente), non ha alcun rilievo che l’imputato fosse privo di strumenti che gli spacciatori possono utilizzare per la pesatura o per il taglio della droga e neppure rileva l’argomento - assertivo, oltre che meramente possibilistico, e, quindi, effettivamente illogico - circa il fatto che l’imputato avesse occultato tali strumenti, in quanto la prova del fine di spaccio è stata adeguatamente e logicamente fondata su elementi diretti a comprovare aliunde detta illecita finalità.

3. Sulla base delle precedenti considerazioni, la Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.