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Critica giudiziaria funzionale alla democrazia (Cass. 8801/19)

28 febbraio 2019, Cassazione penale

Quando la critica abbia a oggetto l'esercizio di un Potere statale, l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia è da ritenersi sempre sussistente, in quanto la libertà di manifestazione del pensiero in ordine a temi di interesse generale è da considerarsi un vero e proprio presupposto delle società democratiche, necessario alla possibilità di svolgimento del dibattito pubblico.

E ciò, in particolare, nell'ambito della c.d. critica giudiziaria, in cui l'esternazione del pensiero critico ha ad oggetto quel particolare potere pubblico, rappresentato dall'amministrazione della giustizia. Quest'ultima forma di critica, infatti, molto diffusa al giorno d'oggi, è funzionale, nell'ambito delle società moderne, a garantire il controllo sul corretto operato della magistratura da parte della comunità, e ciò, soprattutto, con l'ausilio dei giornali, più volte definiti dalla giurisprudenza della Corte EDU come i "cani da guardia" (watch-dogs) della democrazia e delle istituzioni, anche giudiziarie.

Il diritto di critica giudiziaria ha una estensione necessariamente ampia, posto che in democrazia, a maggiori poteri (quali sono quelli riconosciuti al magistrato) corrispondono maggiori responsabilità e l'assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche e proprio attraverso il diritto di critica. 

Per quanto riguarda il requisito della veridicità dei fatti oggetto di critica, giova premettere che quest'ultima quale espressione di un'opinione meramente soggettiva, non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica: ciò in quanto il giudizio critico è necessariamente influenzato, e non potrebbe essere altrimenti, dal filtro personale con il quale viene percepito il fatto posto a suo fondamento. Ed è proprio in relazione al dato fattuale dal quale promana la critica, che deve essere valutato il predetto limite, atteso che la "veridicità" è una qualificazione che può essere riferita esclusivamente a un fatto, non potendo, invero, essere attribuita al giudizio critico stesso, dal momento che esso si traduce nell'espressione di un pensiero necessariamente soggettivo. Diversamente opinando, si rischierebbe di sindacare la legittimità stessa del contenuto del pensiero, in palese contrasto con le garanzie costituzionali.

Dunque, proprio perchè la critica si estrinseca nella manifestazione di giudizi e apprezzamenti, piuttosto che nell'esposizione di fatti oggettivi, il limite della verità è quello che resta maggiormente compresso, sottraendosi alla verifica circa l'assoluta obiettività delle circostanze segnalate. E ciò in quanto la facoltà di critica è, per sua natura, parziale, ideologicamente orientata e tesa ad evidenziare proprio quegli aspetti o quelle concezioni del soggetto criticato che si reputano deplorevoli e che si intende stigmatizzare e censurare.

Il diritto di critica, rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta ovvero a un'affermazione altrui, si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Carta costituzionale e dall'art. 10 della Convenzione EDU. Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminate, ai sensi dell'art. 51 c.p., rispetto al reato di diffamazione, purchè esso venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della continenza espressiva, nonchè dell'interesse pubblico alla conoscenza della notizia,

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

(ud. 13/11/2018) 28-02-2019, n. 8801

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Presidente -

Dott. BIANCHI Michele - Consigliere -

Dott. APRILE Stefano - Consigliere -

Dott. CAIRO Antonio - Consigliere -

Dott. RENOLDI Carlo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.A., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 8/11/2017 della Corte di appello di Catanzaro;

nel procedimento nei confronti di:

P.A., nato a (OMISSIS);

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Carlo Renoldi;

udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Cardia Delia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito, per la parte civile, l'avv. MM, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

uditi, per l'imputato, gli avv.ti RV e VB, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo


1. Con sentenza in data 3/2/2016, la Corte di appello di Catanzaro aveva confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza in data 7/11/2014, con la quale P.A. era stato condannato alla pena di 1.000,00 Euro di multa - oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita - in quanto riconosciuto colpevole, con le aggravanti di cui all'art. 595 c.p., commi 2 e 3 ritenute equivalenti alle attenuanti generiche, del reato di cui all'art. 595 c.p. e L. n. 47 del 1948, art. 13. All'esito del relativo giudizio di merito, lo stesso P., in proprio e nella qualità di (OMISSIS), era stato riconosciuto responsabile di aver offeso, con il mezzo della stampa, la reputazione del Dott. C.A., già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, mediante dichiarazioni rilasciate nel corso dell'intervista riportata nell'articolo titolato "(OMISSIS)", pubblicato sul giornale "Il Quotidiano della Calabria - c.d. Reggio e provincia" in data (OMISSIS); dichiarazioni consistite nell'attribuzione di fatti determinati, ritenute non corrispondenti al vero e dirette a screditarlo dinanzi all'opinione pubblica.

1.1. La vicenda de qua aveva tratto origine dall'indagine sulla c.d. "massoneria deviata", avviata nei primi anni '90 dalla Procura della Repubblica di Palmi, all'epoca diretta dal Dott. C., in relazione alla quale P., che ricopriva la carica di (OMISSIS), aveva dichiarato, secondo il menzionato articolo, che "il giudice C. era entrato nelle nostre case senza permesso" e che il magistrato "ha perseguitato gente perbene spendendo i soldi della giustizia"; frasi ritenute dai Giudici di merito di contenuto diffamatorio. E analoga qualificazione giuridica era stata riconosciuta alle ulteriori dichiarazioni con le quali P. aveva affermato che, proprio a causa della sottrazione delle risorse impiegate dal Procuratore per la gestione della relativa indagine, si era verificata la prescrizione di circa 2.300 procedimenti a carico di "sicuri malavitosi".

2. Avverso la sentenza di appello aveva proposto ricorso per cassazione il difensore di P., deducendo la mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 51 c.p. nonchè il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione; e con sentenza n. 3154 in data 11/7/2017, la Quinta Sezione di questa Corte aveva annullato la sentenza di appello, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Secondo la sentenza rescindente, il provvedimento di secondo grado presentava insuperabili lacune motivazionali in ordine alla configurabilità della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., tenuto conto del fatto che le dichiarazioni dell'imputato si inserivano all'interno di un discorso complessivo diretto a confutare la legittimità sostanziale, e non quella formale, dell'indagine giudiziaria.

3. Con sentenza in data 8/11/2017, la Corte di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio, ha assolto P.A. dal reato ascrittogli con la formula "perchè il fatto non costituisce reato", ritenendo che le richiamate esternazioni, una volta contestualizzate all'interno della vicenda sulla cd. "massoneria deviata", dovessero considerarsi rese nel rispetto dei limiti della verità oggettiva dei fatti, della continenza formale e dell'interesse pubblico alla conoscenza della notizia, sì da integrare la scriminante di cui all'art. 51 c.p..

Infatti, le dichiarazioni di P., frutto della sua percezione soggettiva della realtà, sono state ritenute fondate su una base conoscitiva essenzialmente vera, rappresentata dalle dichiarazioni del Dott. Co., successore di C. alla Procura della Repubblica di Palmi, dalla richiesta di archiviazione della Procura di Roma e dal relativo decreto.

Inoltre, quanto al requisito della continenza espressiva, il Giudici secondo grado hanno rilevato come dalla visione globale dei dati processuali fosse emerso che le predette dichiarazioni erano state rese per confutare non la legittimità formale delle operazioni investigative, bensì quella sostanziale, sicchè, nonostante i toni aspri e sgradevoli, le stesse non potevano essere ritenute come un attacco personale, diretto alla professionalità del magistrato.

Quanto, invece, al requisito dell'interesse pubblico alla conoscenza della notizia, la Corte territoriale ha rilevato che le dichiarazioni, oggetto di contestazione, erano state rivolte nei confronti di un potere statale.

In conclusione, secondo i Giudici del rinvio, ha ritenuto che il discorso di P.A., avendo fatto esclusivamente riferimento alla valutazione dell'operato del magistrato e alla conduzione di una specifica attività procedimentale, rientrasse nell'esercizio del suo diritto di critica, in quanto volto a esprimere un motivato dissenso verso l'indagine e gli atti da essa scaturiti.

4. Avverso la nuova sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la parte civile per mezzo del difensore di fiducia, avv. Michele Miccoli, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..

4.1. Con il primo di essi, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, nonchè la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 51 c.p., art. 595 c.p., commi 1, 2 e 3 e L. n. 47 del 1948, art. 13. La Corte di appello di Catanzaro, in sede di rinvio, non avrebbe fatto buon governo dei principi di diritto relativi all'applicazione della scriminante di cui all'art. 51 c.p., indicati nella sentenza rescindente. Infatti, avrebbe erroneamente ritenuto operante la predetta scriminante, nonostante che le espressioni utilizzate da P. si fossero poste in contrasto con i limiti della verità oggettiva dei fatti e della continenza espressiva, essendosi tradotte in una dolosa aggressione della professionalità e onorabilità della persona offesa.

In particolare, l'affermazione secondo cui "il giudice C. ha perseguitato gente perbene ed era entrato senza permesso nelle loro case" avrebbe valicato il limite della continenza espressiva. Ciò in quanto attribuirebbe al ricorrente i reati di abuso di ufficio e di violazione di domicilio, commessi in violazione del dovere di imparzialità poichè realizzati con lo scopo di danneggiare "gente perbene" e soltanto a fini persecutori; laddove, invece, il Procuratore C. avrebbe agito sulla base di specifiche notitiae criminis provenienti dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia.

Il provvedimento impugnato sarebbe, altresì, viziato anche nella parte in cui non avrebbe considerato che l'indagine sarebbe stata curata dal Dott. C. soltanto dal 5/10/1992 all'ottobre 1993; sicchè l'avv. P. avrebbe erroneamente attribuito al ricorrente anche le attività che, in realtà, sarebbero state eseguite dai suoi successori.

Peraltro, l'intervista dell'imputato avrebbe attribuito al ricorrente un comportamento doloso in relazione alla trasmissione degli atti a Roma nel giugno del 1994, conseguentemente al suo trasferimento alla Procura di Napoli, senza, tuttavia, considerare che tutte le eccezioni di incompetenza, sollevate dagli indagati, sarebbero state respinte; e che sia il Pubblico ministero, sia il Giudice per le indagini preliminari di Roma che archiviò il procedimento, non avrebbero sollevato alcun conflitto di competenza.

Inoltre, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che il provvedimento di archiviazione riguardava solamente un ramo dell'inchiesta, rispetto al quale P. non risultava indagato e che, al suo interno, non ci sarebbe alcun riferimento ad una presunta attività illegittima e persecutoria posta in essere dal ricorrente, il quale, invece, si sarebbe doverosamente occupato del procedimento per meno di un anno.

4.2. Con il secondo motivo, la difesa di C. censura, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonchè la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla omessa valutazione della smentita da parte del Dott. Co. e dell'interrogatorio dell'imputato reso in data 6/6/2014.

Il provvedimento impugnato sarebbe viziato anche laddove avrebbe affermato che la finalità di P. sarebbe stata quella di dimostrare di essere stato vittima di un'indagine ingiusta e non sorretta da elementi validi. In realtà, l'imputato, nel corso dell'interrogatorio reso in primo grado, avrebbe affermato che il magistrato non poteva procedere ai sequestri e alle perquisizioni, dovendo chiedere "il permesso alla Repubblica Italiana". Una espressione non evocativa di una critica discendente da un'indagine sulla "massoneria deviata" e che si tradurrebbe in un'accusa di illegittimità del comportamento tenuto dal Procuratore, sicchè, nel caso di specie, non si potrebbe ravvisare la scriminante di cui all'art. 51 c.p..

Peraltro, la dichiarazione secondo cui "il giudice C. ha perseguitato gente perbene, spendendo i soldi della giustizia", sarebbe stata documentalmente smentita dagli atti del processo, non essendo stata rilevata alcuna affermazione corrispondente nè nell'intervista del Dott. Co., nè, tantomeno, nel provvedimento di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, essendo stata proferita da P.. Sul punto, il Giudice del rinvio non avrebbe considerato la vera intenzione perseguita da quest'ultimo con le predette espressioni, ovvero quella di rafforzare il peso della sua dichiarazione non veritiera, attribuendola a un soggetto dotato di maggiore credibilità, che aveva trattato il procedimento in qualità di magistrato.

La sentenza impugnata sarebbe, infine, viziata anche nella parte in cui ha ritenuto scriminate le dichiarazioni secondo le quali la persona offesa avrebbe fatto prescrivere 2.300 processi a carico di "sicuri malavitosi" con lo scopo di favorire quello relativo alla "massoneria deviata". Tali affermazioni sarebbero state smentite non solo dalle dichiarazioni rese dal Dott. Co. e pubblicate sul "(OMISSIS)" e su giornale "(OMISSIS)", il cui esame sarebbe stato disatteso dalla Corte di appello, ma anche dallo stesso imputato, il quale, nel corso dell'interrogatorio in data 6/6/2014, avrebbe dichiarato di aver appreso la notizia nei corridoi del Tribunale di Palmi.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura il provvedimento impugnato per avere ritenuto configurabile la scriminante di cui all'art. 51 c.p., è infondato.

Preliminarmente, giova precisare che, a seguito dell'annullamento della sentenza di appello in data 3/2/2016, disposto dalla Quinta Sezione di questa Corte di legittimità in data 11/7/2017, oggetto del presente giudizio è esclusivamente la valutazione circa il corretto esercizio del diritto di critica, operata dalla Corte di appello di Catanzaro nel giudizio di rinvio.

Al riguardo, è opportuno ricordare che il diritto di critica, rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta ovvero a un'affermazione altrui, si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Carta costituzionale e dall'art. 10 della Convenzione EDU. Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminate, ai sensi dell'art. 51 c.p., rispetto al reato di diffamazione, purchè esso venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della continenza espressiva, nonchè dell'interesse pubblico alla conoscenza della notizia, secondo quanto già posto in luce in sede rescindente.

Orbene, delineata la cornice entro la quale deve essere valutata la sussistenza della predetta scriminante, occorre rilevare come, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la sentenza pronunciata in sede di rinvio, uniformandosi alle indicazioni cogenti della sentenza rescindente, abbia spiegato in maniera molto puntuale per quali ragioni le dichiarazioni rese da P. dovessero considerarsi scriminate dal legittimo esercizio del diritto di critica.

In merito, è necessario dapprima segnalare che, allorquando la critica abbia a oggetto l'esercizio di un Potere statale, l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia è da ritenersi sempre sussistente, in quanto la libertà di manifestazione del pensiero in ordine a temi di interesse generale è da considerarsi un vero e proprio presupposto delle società democratiche, necessario alla possibilità di svolgimento del dibattito pubblico. E ciò, in particolare, nell'ambito della c.d. critica giudiziaria, in cui l'esternazione del pensiero critico ha ad oggetto quel particolare potere pubblico, rappresentato dall'amministrazione della giustizia. Quest'ultima forma di critica, infatti, molto diffusa al giorno d'oggi, è funzionale, nell'ambito delle società moderne, a garantire il controllo sul corretto operato della magistratura da parte della comunità, e ciò, soprattutto, con l'ausilio dei giornali, più volte definiti dalla giurisprudenza della Corte EDU come i "cani da guardia" (watch-dogs) della democrazia e delle istituzioni, anche giudiziarie (ex multis Kobenter e Standard c. Austria, caso n. 60899/00). Proprio per tale ragione, come già evidenziato nella sentenza rescindente, il diritto di critica giudiziaria ha una estensione necessariamente ampia, posto che in democrazia, a maggiori poteri (quali sono quelli riconosciuti al magistrato) corrispondono maggiori responsabilità e l'assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche e proprio attraverso il diritto di critica (Sez. 5, n. 11662 del 6/2/2007, Iannuzzi, Rv 236362). Pertanto, è indubbia la ricorrenza, nel caso di specie, del predetto requisito, dal momento che le esternazioni di P. sono state espresse in relazione all'esercizio del potere giudiziario.

Per quanto, poi, riguarda il requisito della veridicità dei fatti oggetto di critica, giova premettere che quest'ultima quale espressione di un'opinione meramente soggettiva, non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (cfr. ex multis Sez. 5, n. 25518 del 26/9/2016, Volpe, Rv. 270284; Sez. 5, n. 49570 del 23/9/2014, Natuzzi, Rv. 261340; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, Simeoni, Rv. 249239). Ciò in quanto il giudizio critico è necessariamente influenzato, e non potrebbe essere altrimenti, dal filtro personale con il quale viene percepito il fatto posto a suo fondamento. Ed è proprio in relazione al dato fattuale dal quale promana la critica, che deve essere valutato il predetto limite, atteso che la "veridicità" è una qualificazione che può essere riferita esclusivamente a un fatto, non potendo, invero, essere attribuita al giudizio critico stesso, dal momento che esso si traduce nell'espressione di un pensiero necessariamente soggettivo. Diversamente opinando, si rischierebbe di sindacare la legittimità stessa del contenuto del pensiero, in palese contrasto con le garanzie costituzionali.

Dunque, proprio perchè la critica si estrinseca nella manifestazione di giudizi e apprezzamenti, piuttosto che nell'esposizione di fatti oggettivi, il limite della verità è quello che resta maggiormente compresso, sottraendosi alla verifica circa l'assoluta obiettività delle circostanze segnalate. E ciò in quanto la facoltà di critica è, per sua natura, parziale, ideologicamente orientata e tesa ad evidenziare proprio quegli aspetti o quelle concezioni del soggetto criticato che si reputano deplorevoli e che si intende stigmatizzare e censurare, fermi sempre i confini di liceità prima indicati (Sez. 5, n. 19334 del 5/3/2004, Giacalone, non massimata).

Ciò posto, la Corte di appello di Catanzaro, dopo aver contestualizzato e valutato le dichiarazioni di P. alla luce dell'intera vicenda investigativa, le ha ritenute sorrette dal requisito della veridicità, in quanto fondate su un solido substrato fattuale. In particolare, il Giudice del rinvio ha rilevato come le esternazioni secondo cui "il giudice C. era entrato nelle nostre case senza permesso" e "ha perseguitato gente perbene spendendo i soldi della giustizia", fossero il risultato della percezione soggettiva della realtà da parte di P., necessariamente influenzata, trattandosi di un giudizio critico, dal filtro personale con il quale i fatti erano stati percepiti. Sul punto, non conferente è la censura difensiva secondo cui egli, non essendo stato interessato direttamente dalle attività investigative, non avrebbe potuto invocare a suo favore l'esercizio della scriminante, atteso che, come rilevato dal provvedimento impugnato, all'epoca dell'indagine P. rivestiva un ruolo apicale - quella di (OMISSIS) - all'interno dell'associazione indagata, e aveva, quindi, subito personalmente gli effetti di alcuni atti di indagine, percependoli soggettivamente come ingiusti. Peraltro, è appena il caso di osservare come il dibattito relativo alla conduzione delle indagini sulla c.d. "massoneria deviata" era stato riaperto, a distanza di anni, proprio da una riflessione dello stesso Procuratore, avviata con una missiva al quotidiano la "(OMISSIS)". Quest'ultima circostanza, pur inidonea a configurare un'ipotesi di provocazione, come affermato in sede rescindente, fornisce, tuttavia, un elemento ulteriore in grado di arricchire il quadro fattuale, entro il quale il diritto di critica è stato legittimamente esercitato.

Quanto, poi, alle esternazioni relative alla prescrizione di un cospicuo numero di procedimenti penali, pari a 2.300, "a carico di sicuri malavitosi", la Corte di appello, con motivazione congrua e non contraddittoria, ha rinvenuto la loro base fattuale nelle dichiarazioni del Dott. Co., successore di C. quale Procuratore della Repubblica di Palmi. Quest'ultimo, infatti, all'epoca del proprio insediamento, oltre a rendere nota la drammatica situazione organizzativa in cui versava l'Ufficio di Palmi, aveva, altresì, evocato sia la scadenza dei termini per le indagini preliminari, sia la prescrizione di numerosi procedimenti pendenti di competenza del Tribunale, sicchè le frasi proferite da P. sono state ritenute fondate su una base conoscitiva essenzialmente vera. In ordine a ciò, giova precisare che l'inesattezza sul numero preciso dei processi prescritti non rileva ai fini della valutazione circa il corretto esercizio del diritto di critica, dal momento che ad aver assunto valore informativo non è stata la quantità esatta di prescrizioni verificatesi, quanto, piuttosto, la situazione di disagio in cui si trovava l'ufficio giudiziario calabrese, così come descritta dallo stesso successore del Dott. C.. Infatti, affinchè sia riconosciuta l'operatività della scriminante di cui all'art. 51 c.p., non si richiede che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, purchè il nucleo e il profilo essenziale di essi non sia stato strumentalmente travisato e manipolato (Sez. 5, n. 19334 del 5/3/2004, Giacalone, Rv. 227754).

Pertanto, valutate alla luce dell'intero contesto, oggettivo e soggettivo, del discorso, le esternazioni di P. sono state correttamente ritenute finalizzate a confutare un'indagine percepita come ingiusta e non sorretta da elementi validi, sicchè sono state riconosciute scriminate, sotto il profilo della veridicità. Inoltre, il Giudice del rinvio, con motivazione esente da vizi logici, ha rilevato come le predette dichiarazioni sarebbero risultate scriminate anche se estrapolate dal loro contesto naturale, poichè troverebbero comunque conferma nelle parole utilizzate nella richiesta di archiviazione nonchè nel relativo decreto. Infatti, tali provvedimenti, facendo riferimento ad un'indagine generica e priva di solide fondamenta, hanno certamente fornito corposi elementi a sostegno al giudizio già fortemente negativo dell'imputato in merito alla conduzione dell'indagine.

Con riferimento, invece, al limite della continenza espressiva, giova ribadire che in tema di diffamazione, nella valutazione di tale requisito, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur se aspri, forti e sferzanti, non siano meramente gratuiti, ma siano, invece, pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere (Sez. 5, n. 32027 del 23/3/2018, Maffioletti, Rv. 273573; cfr., altresì, Sez. 1, n. 36045 del 13/6/2014, Surano, Rv. 261122). Infatti, il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione - e non può ritenersi superato per il solo fatto dell'utilizzo di termini che, pur avendo accezioni oggettivamente offensive, hanno però anche significati di giudizio critico negativo, di cui deve tenersi conto anche alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, n. 37397 del 24/6/2016, C., Rv. 267866). La ratio di tale limite è, invero, quella di evitare che il diritto di critica possa essere evocato quale scriminante ai sensi dell'art. 51 c.p., qualora il giudizio negativo si sia tradotto esclusivamente in un attacco personale, lesivo dell'altrui reputazione.

Siffatti limiti, peraltro, devono ritenersi operanti, seppur con maggior rigore, anche nel caso in cui il giudizio di apprezzamento negativo venga rivolto nei confronti dei soggetti che svolgono una funzione pubblica, quali i magistrati, dal momento che, in tali situazioni, il diritto di critica deve confrontarsi con la circostanza che il dovere di riservatezza generalmente impedisce ai magistrati presi di mira di reagire agli attacchi loro rivolti (ex multis Kobenter e Standard c. Austria caso n. 60899/00). Pertanto, il maggior rigore imposto nel caso in cui il diritto di critica venga esercitato nei confronti di un magistrato è giustificato dalla necessità di difendere l'apparato dell'amministrazione della giustizia da attacchi che, privi di fondamento, si risolverebbero esclusivamente in aggressioni ad hominem. In questa prospettiva, l'esercizio del diritto di critica giudiziaria non deve trasmodare nel dileggio e nella gratuita attribuzione di malafede a chi conduce le indagini, avendo anche il magistrato del pubblico ministero diritto alla tutela della propria reputazione e alla intangibilità della propria sfera di onorabilità; sicchè pur potendo ogni provvedimento giudiziario essere oggetto di critica anche aspra, questa non deve, quindi, risolversi in un attacco ersona del magistrato criticato (Sez. 5, n. 5638 del 16/1/2015, Sarzanini, Rv. 263467).

Tanto premesso, nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto, in maniera niente affatto illogica, che le dichiarazioni rese dall'imputato, considerate e valutate alla luce dell'intero contesto discorsivo, fossero sorrette dal requisito della continenza, atteso che le espressioni utilizzate non potevano essere considerate alla stregua di un attacco personale e diretto alla professionalità del magistrato. Ciò in quanto dalla visione globale dei dati processuali era emerso come queste ultime, seppur caratterizzate da toni alquanto aspri, non erano state rese al fine di offendere l'onore e la reputazione del ricorrente, bensì per far emergere l'inutilità e l'infondatezza dell'indagine svolta, ovvero a confutare non la legittimità formale delle operazioni investigative, bensì quella sostanziale, tanto è vero che nessuna ipotesi di reato era mai stata, effettivamente, adombrata. Infatti, il Giudice del rinvio ha ritenuto che le affermazioni di P. secondo cui "il giudice C. era entrato nelle nostre case senza permesso" e "ha perseguitato gente perbene spendendo i soldi della giustizia" non fossero dirette ad attribuire al Procuratore i reati di abuso di ufficio o di violazione di domicilio, come si opina nell'atto di ricorso, dovendo al contrario ritenersi che l'obiettivo di P. fosse quello di dimostrare di essere stato vittima, insieme all'associazione che rappresentava, di un'indagine ingiusta e non sorretta da elementi sostanzialmente validi, circostanza valorizzata anche dai menzionati provvedimenti di archiviazione pronunciati nell'indagine romana.

Inoltre, è appena il caso di osservare come la censura relativa alla circostanza che C. aveva seguito l'indagine solo per un periodo limitato ed in particolare dal 5/10/1992 all'ottobre del 1993 - è del pari inconferente. Ciò in quanto le critiche di P. erano state dirette, in maniera generica, all'attività svolta dalla Procura di Palmi, e quindi, potenzialmente, anche ai successori del ricorrente.

Priva di pregio è, altresì, la doglianza relativa al fatto che l'imputato avrebbe attribuito al ricorrente un comportamento "doloso" rispetto al trasferimento del processo a Roma, essendo la questione del tutto estranea alla contestazione, e, come tale, preclusa in questa sede.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, questo Collegio ritiene che la Corte di appello di Catanzaro abbia fatto buon governo dei principi di diritto affermanti dalla sentenza rescindente, ritenendo operante, nel caso di specie, la scriminante dell'esercizio del diritto di critica giudiziaria in capo a P..

3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura il provvedimento impugnato per l'omessa valutazione delle dichiarazioni di smentita del Dott. Co. e dell'interrogatorio in data 6/6/2014, nonchè per il travisamento dei provvedimenti di archiviazione, risulta, invece, aspecifico. Ciò in quanto, ferme restando le considerazioni già svolte in ordine alla ricorrenza, nel caso di specie, del requisito della veridicità dei fatti, occorre rilevare come le doglianze difensive non si confrontino affatto con il provvedimento impugnato.

Nell'atto di ricorso, infatti, la difesa del ricorrente sostiene che il Giudice del rinvio non avrebbe valutato l'intervista con la quale il Dott. Co. avrebbe smentito le precedenti dichiarazioni. In proposito, giova, però, ribadire come le stesse, delineando una base conoscitiva essenzialmente vera per le dichiarazioni di P., abbiano fornito un notevole contributo al giudizio già fortemente negativo di quest'ultimo, sicchè una loro eventuale smentita non rileverebbe, comunque, ai fini della valutazione sull'operatività della scriminate di cui all'art. 51 c.p.. Infatti, come già ampiamente esposto, ai fini del riconoscimento di tale scriminante non è necessario che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, purchè il nucleo di essi non venga strumentalmente travisato.

Inoltre, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel riferirsi al contenuto del provvedimento di archiviazione del Tribunale di Roma, dal quale sarebbe emersa la non verità delle dichiarazioni di P.. Circostanza che risulterebbe confermata dall'interrogatorio reso dall'imputato in data 6/6/2014, la cui valutazione sarebbe stata del tutto omessa, e che avrebbe svelato il vero intento dell'imputato, ovvero quello di conferire maggiore credibilità al contenuto delle sue affermazioni non veritiere attribuendole al magistrato che aveva curato le indagini di quel procedimento.

Tale censura non merita accoglimento, atteso che dall'esame di alcuni passi del predetto provvedimento, puntualmente riportati nella sentenza impugnata e con i quali il ricorrente non si è misurato, risulta evidente come i magistrati di Roma ritenessero l'indagine svolta generica e priva di solide fondamenta, in quanto fondata su dati probatori sorretti da elementi sostanzialmente inidonei a sostenere un'eventuale accusa in giudizio.

Priva di pregio, ancora, è la censura difensiva relativa all'asserita mancata valutazione dell'interrogatorio dell'imputato in data 6/6/2014. Sul punto, la difesa del ricorrente opina che dalle affermazioni dell'imputato nel corso dell'udienza, e in particolare dalla frase "ho detto che può darsi che l'ho detto, perchè no, può darsi...", fosse emersa la non veridicità delle sue dichiarazioni e il suo intento diffamatorio. Tuttavia, si deve rilevare come tale affermazione risulti del tutto irrilevante ai fini della valutazione complessiva circa il corretto esercizio del diritto di critica, in quanto non toglierebbe o aggiungerebbe alcunchè a quanto già dichiarato, ed oggetto di contestazione; nè, tantomeno, essa sarebbe idonea a dimostrare, come affermato dal ricorrente, la vera finalità di P., ovvero quella di acquisire maggiore credibilità attribuendo le sue dichiarazioni al magistrato che aveva curato l'attività investigativa.

E analoghe considerazioni debbono essere svolte anche con riferimento al fatto che P., nel corso del predetto interrogatorio, avrebbe affermato di aver appreso la notizia sul notevole numero di prescrizioni nei corridoi del Tribunale. Sul punto, giova osservare che, al di là dell'origine del convincimento dell'imputato, la circostanza che su articoli di stampa fossero stati riportati dati sostanzialmente collimanti, accreditata anche da fonti autorevoli, ancorchè poi forse smentite, è stata ritenuta dimostrativa, in maniera niente affatto illogica, che P. poteva avere fatto propria una voce diffusa e accreditata negli ambienti giudiziari, sulla base dei quali era maturata la convinzione dal medesimo espressa. Dunque, anche del secondo motivo di ricorso deve ritenersi infondato.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2019