Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Convivenza di fatto è famiglia, puniti i maltrattamenti (Cass. 4424/21)

4 febbraio 2021, Cassazione penale

 La legge che punisce i «maltrattamenti contro familiari e conviventi», tutela i nuclei familiari fondati sul matrimonio, le cd. famiglie di fatto, e qualunque relazione che, per la consuetudine e la qualità dei rapporti creati all'interno di un gruppo di persone, implichi l'insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tradizionalmente propri del nucleo familiare.

La famiglia di fatto è quella fondata sulla reciproca volontà di vivere insieme, di generare figli, di avere beni in comune, di dare vita a un nucleo stabile e duraturo, nella quale la convivenza more uxorio realizza una serie di relazioni di stima, di affetto e di fiducia, che corrispondono pienamente a quelle che caratterizzano la famiglia legittima.

E' configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente, quando quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione.

La testimonianza della persona offesa, che ha l'obbligo di dire la verità a differenza dell'imputato, può essere assunta anche da sola come fonte di prova se sia sottoposta alla verifica della credibilità oggettiva e soggettiva; tale verifica è più penetrante e rigorosa rispetto a quella a cui sono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone che sia non interessato alla vicenda processuale. Può essere opportuno procedere al riscontro delle dichiarazioni della persona offesa con altri elementi solo se la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato; alle dichiarazioni della persona offesa non sono però applicabili i criteri di giudizio ex art. 192, commi 3 e 4, cod. proc, pen.

Corte di Cassazione

sez. III Penale, sentenza 10 dicembre 2020 – 4 febbraio 2021; n. 4424
Presidente Marini - Relatore Semeraro

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza del 19 settembre 2019 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecco del 30 marzo 2017, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo 3), ex art. 582-585 cod. pen., ed ha rideterminato la pena inflitta a Gi. Lu. in 5 anni e 3 mesi di reclusione per i reati ex art. 572 cod. pen. (capo 1) e 609-bis cod. pen. (capo 2, in Colico, Piantedo e Gera Lario,) commessi ai danni della convivente Pi. Jo. Ka. in Colico, in epoca anteriore e prossima al 3 ottobre 2012.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.
2.1. Con il primo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione sulla valutazione della sussistenza dei riscontri estrinseci alla narrazione della persona offesa, sia interna che rispetto alle testimonianze di Fr. Ia., Fe. Cu., Sl. Pi., della persona offesa, al certificato del pronto soccorso del 13 aprile 2010, al filmato delle immagini della videosorveglianza del distributore Eni del 19 novembre 2011.
2.1.1. Quanto al motivo di appello sulla discordanza tra il racconto della persona offesa e le testimonianze di Fe. Cu. e Fr. Ia., la Corte di Appello si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado, senza un reale confronto con i motivi di appello e con le dichiarazioni testimoniali, di cui sarebbe stato travisato il contenuto.
Il teste Fe. Cu. avrebbe smentito la ricostruzione della persona offesa sui fatti del 13 aprile 2010. La Corte d'appello avrebbe ritenuto inattendibile il teste senza alcuna motivazione, fondando la credibilità della persona offesa su due elementi, l'intervento dei Carabinieri ed il referto del pronto soccorso che sarebbero stati oggetto di travisamento.
Non vi sarebbe prova documentale o orale dell'intervento dei Carabinieri.
2.1.2. Il referto medico del pronto soccorso costituirebbe un riscontro solo apparente per la natura delle lesioni diagnosticate: solo un ematoma sulla coscia destra.
La motivazione sarebbe contraddittoria perché non avrebbe tenuto conto dell'incongruenza per il contenuto del referto ed il racconto della persona offesa, che avrebbe riferito di essere caduta per le scale, di lamentare dolori in tutto il corpo e di aver dovuto indossare un collarino. Di tali lesioni non vi sarebbe traccia nel referto medico; i sanitari avrebbero eseguito solo una radiografia al ginocchio e al femore ma non avrebbero prescritto il collarino.
La somministrazione della vaccinazione antitetanica, non valutata dalla Corte di appello, sarebbe compatibile non con la versione dei fatti della persona offesa ma con quella dell'imputato, che ha riferito che la lesione fu causata da un incidente con un vaso avvenuto al vivaio dove la donna lavorava.
2.1.3. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto che le dichiarazioni del teste Ra. Ia. sui fatti del 19 novembre 2011 confermerebbero la successiva aggressione alla donna e non avrebbe indicato quale passaggio dell'esame operi tale conferma. Il teste avrebbe riferito di una concitazione esclusivamente verbale ed avrebbe negato che l'imputato schiaffeggiò la persona offesa, come invece da costei riferito; inoltre, riferì che il motivo dell'interruzione della cena fu la precipitosa fuga della donna con il figlioletto, contrariamente a quanto indicato dalla stessa vittima.
2.1.4. Anche le immagini del sistema di videosorveglianza installato presso il distributore di Piantedo non offrirebbero riscontro alla versione della persona offesa; la Corte di Appello non avrebbe spiegato perché il filmato non dimostrerebbe che il ricorrente avesse intenzione esclusivamente di riprendersi il figlio.
2.1.5. La Corte su tale episodio non si sarebbe confrontata neanche con le dichiarazioni di Sl. Pi., madre della persona offesa, che contrasterebbero con quelle della figlia; non avrebbe spiegato perché tali dichiarazioni costituiscano riscontro alle dichiarazioni della figlia persona offesa tenuto conto altresì dell'assenza di una sua conoscenza diretta dei fatti.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione sulla sussistenza dei riscontri estrinseci alle dichiarazioni della persona offesa.
2.2.1. La Corte di Appello avrebbe ritenuto che i certificati medici del 4 febbraio e del 13 aprile 2009 costituiscano riscontro alle dichiarazioni della persona offesa perché attestanti lesioni compatibili con la sua versione dei fatti.
Però, nell'esame del 8 ottobre 2015 la persona offesa non avrebbe reso dichiarazioni sui fatti avvenuti in tali giorni; pertanto del tutto illogica sarebbe la motivazione sul confronto tra la versione fornita dall'imputato e quella della persona offesa, mancando le dichiarazioni di quest'ultima sui due episodi e sull'inattendibilità della versione dell'imputato.
2.2.2. La corte territoriale avrebbe poi contraddittoriamente ritenuto l'imputato non attendibile quanto all'episodio del 13 aprile 2009, affermando che l'uomo non avrebbe dato spiegazioni sul comportamento della persona offesa. Invece, nel corso dell'esame del 1 dicembre 2016 l'imputato rappresentò che la persona offesa in tale giorno tirò due pugni contro il vetro della porta del bagno come gesto di rabbia a seguito di un'accesa lite con la madre.
2.2.3. Quanto all'episodio del 31 dicembre 2010, la Corte d'appello sarebbe caduta in contraddizione perché avrebbe ritenuto attendibile la persona offesa su tale episodio, anche in assenza di riscontri esterni, per la sua attendibilità generale, in assenza di dichiarazioni dell'imputato, pertanto con un ragionamento circolare e senza confrontarsi con le prove contrarie, costituite dallo stato di gravidanza, non riferito, incompatibile con le modalità dell'aggressione raccontate dalla persona offesa, ed in assenza di certificati medici.
La Corte di appello avrebbe poi erroneamente ritenuto che su tale episodio l'imputato non rese dichiarazioni, in contrasto il contenuto dell'esame dell'imputato avvenuto all'udienza del 1 dicembre 2016.
2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 cod. pen.
La Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto, rigettando il relativo motivo di appello, che la situazione di fatto, derivante dalla filiazione, fosse elemento sufficiente per stabilire la continuità della relazione e la configurabilità del reato; non avrebbe così applicato i principi della giurisprudenza per i quali occorre la sussistenza di vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione e l'instaurazione di una significativa relazione di carattere sentimentale, tale da in generare l'aspettativa di un vincolo di solidarietà personale e autonoma rispetto ai vincoli giuridici derivanti dalla filiazione e ciò anche in caso di cessata convivenza.
3. La parte civile ha depositato una memoria con cui si chiede di dichiarare inammissibile il ricorso.

Considerato in diritto

1. I primi due motivi sono manifestamente infondati.
Con tali motivi si contesta il vizio della motivazione non sulla valutazione complessiva dell'attendibilità della persona offesa, ma solo su alcuni aspetti specifici.
1.1. La valutazione dell'attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. Il sindacato di legittimità è sempre limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato e non può comportare una diversa lettura del materiale probatorio, anche se plausibile, sicché, per la rilevazione dei vizi della motivazione, occorre che gli elementi probatori indicati in ricorso siano decisivi e dotati di una forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento del giudice del merito.
1.2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, ribadito anche da Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214, la testimonianza della persona offesa, che ha l'obbligo di dire la verità a differenza dell'imputato, può essere assunta anche da sola come fonte di prova se sia sottoposta alla verifica della credibilità oggettiva e soggettiva; tale verifica è più penetrante e rigorosa rispetto a quella a cui sono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone che sia non interessato alla vicenda processuale.
Può essere opportuno procedere al riscontro delle dichiarazioni della persona offesa con altri elementi solo se la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato.
Alle dichiarazioni della persona offesa non sono però applicabili i criteri di giudizio ex art. 192, commi 3 e 4, cod. proc, pen.
1.3. La corte territoriale ha valutato la credibilità oggettiva e soggettiva della teste ed ha confermato il giudizio di attendibilità della persona offesa anche in base ai riscontri costituiti dalle dichiarazioni della madre Sl. Pi., alle registrazioni delle telefonate tra la persona offesa e l'imputato, trascritte mediante perizia, alla relazione del personale della casa di accoglienza, alla relazione psicodiagnostica redatta dai servizi sociali del comune di Milano, alle testimonianze rese dai testi Ma., Ma. Gi. e dal m.llo Co..
1.3.1. Il ricorso non si confronta con tale parte della motivazione, che richiama altre fonti di prova, ed è pertanto sul punto privo del requisito della specificità estrinseca.
1.3.2. I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così in motivazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
1.4. La Corte di appello non ha affatto omesso la valutazione delle dichiarazioni di Fe. Cu., ma l'ha ritenuta, in sostanza, inattendibile: proprio l'allegazione del verbale al ricorso consente di affermare che tale giudizio non è frutto di una motivazione contraddittoria o manifestamente illogica, perché il teste si è limitato ad una generica negazione del fatto, a fronte invece di un racconto così particolareggiato da parte della persona offesa che correttamente non è stato ritenuto frutto della calunnia.
1.5. In relazione all'intervento dei Carabinieri, va precisato che la giurisprudenza formatasi in tema di dichiarazioni degli imputati in procedimento connesso o collegato ha costantemente affermato che le dichiarazioni ex art. 192 comma 3 cod. proc. pen. - norma non applicabile alla persona offesa, come già indicato - devono essere suffragate da riscontri obiettivi: non è necessario che tali riscontri riguardino le singole circostanze riferite dal dichiarante ma è sufficiente che riguardino la dichiarazione nel suo complesso.
Ora, la Corte di appello, come prima indicato, ha indicato quali sono gli elementi di riscontro complessivi alle dichiarazioni della persona offesa.
La circostanza che l'intervento dei Carabinieri, riferito dalla persona offesa, non sia stato documentato nel processo non può assumere una valenza negativa, non potendo una eventuale lacuna investigativa porsi a carico della persona offesa.
Al ricorso non risulta allegata la prova contraria (orale o documentale) relativa all'insussistenza dell'intervento dei Carabinieri, eventualmente non valutata dalla corte territoriale; non si dimostra, in sostanza, l'esistenza di un travisamento della prova per omissione tale da scardinare la tenuta logica della motivazione sulla attendibilità della persona offesa.
1.6. Quanto al certificato medico, il ricorrente sottopone alla Corte una diversa valutazione probatoria, laddove comunque il referto, secondo quanto riportato nel ricorso, dimostra che la vittima subì un'azione violenta tanto che si rappresenta, nel motivo, che la vittima fu sottoposta anche ad esami radiografici al ginocchio ed al femore: esami la cui esecuzione è giustificata solo dell'esistenza di sintomi, di dolori di una significativa rilevanza.
Il non aver valutato l'esecuzione di una antitetanica non è poi in grado di scardinare il ragionamento della Corte di appello; semmai dimostra l'esistenza di ulteriori lesioni non riportate che giustificavano la stessa somministrazione.
1.7. Quanto all'episodio del 19 novembre 2011, la divergenza tra le dichiarazioni della persona offesa e del teste Ra. Ia. riguarderebbero non tanto l'avvenuto litigio ma lo schiaffo inferto dal ricorrente. Si tratta però di una discrasia, non valutata, che non può incidere sulla valutazione complessiva dell'attendibilità della persona offesa, tenuto conto che la corte territoriale ha ritenuto che il racconto della vittima sia confermato anche dalla deposizione del m.llo Co. e del contenuto del video. Tale contenuto, per altro, è riportato nella sentenza di primo grado in modo difforme dal ricorso, senza che sia stato dedotto sul punto con l'appello il travisamento della prova.
1.8. Anche la contestazione fondata sulle dichiarazioni di Sl. Pi., madre della persona offesa, è limitata a momenti dell'episodio.
2. Manifestamente infondato è il secondo motivo: la persona offesa ha descritto anche una serie di episodi di violenza subiti, senza specificamente collocarli nel tempo, sicché correttamente è stato effettuato il collegamento tra l'esame ed il contenuto dei certificati medici.
2.1. Quanto poi all'episodio del 31 dicembre 2010, il ricorso in sostanza applica alle dichiarazioni della persona offesa l'art. 192 comma 3 cod. proc. pen.; i riscontri possono esistere, ma la prova del fatto può sussistere in base alla attendibilità della persona offesa senza che ogni specifico episodio sia riscontrato.
È poi irrilevante la circostanza che la persona offesa non abbia riferito di essere incinta durante l'episodio del 31 dicembre 2010, poiché dal verbale prodotto dal ricorrente risulta che la donna riferì la data di nascita del figlio pur se non con riferimento a tale fatto.
La compatibilità dell'azione concerne poi il merito, qui non valutabile.
2.3. L'omessa valutazione delle dichiarazioni dell'imputato sul punto non è in grado di scardinare il ragionamento complessivo sulla attendibilità della persona offesa, fondato, come già indicato su una pluralità di fonti di prova.
3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo.
3.1. L'art. 572 cod. pen., la cui rubrica oggi recita «maltrattamenti contro familiari e conviventi», tutela i nuclei familiari fondati sul matrimonio, le cd. famiglie di fatto, e qualunque relazione che, per la consuetudine e la qualità dei rapporti creati all'interno di un gruppo di persone, implichi l'insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tradizionalmente propri del nucleo familiare.
La famiglia di fatto è quella fondata sulla reciproca volontà di vivere insieme, di generare figli, di avere beni in comune, di dare vita a un nucleo stabile e duraturo, nella quale la convivenza more uxorio realizza una serie di relazioni di stima, di affetto e di fiducia, che corrispondono
pienamente a quelle che caratterizzano la famiglia legittima.
Si è affermato il principio per cui è configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente, quando quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione; cfr. Sez. 6, n. 33882 del 08/07/2014, C, Rv. 26207801 che in motivazione ha precisato che la perdurante necessità di adempiere gli obblighi di cooperazione nel mantenimento, nell'educazione, nell'istruzione e nell'assistenza morale del figlio minore naturale derivanti dall'esercizio congiunto della potestà genitoriale, implica necessariamente il rispetto reciproco tra i genitori anche se non conviventi.
Ciò che esclude la sussistenza del reato pur in presenza dei figli è il legame caratterizzato da precarietà ed instabilità.
3.2. Va rilevato che con l'appello si negò l'esistenza del reato di maltrattamenti in famiglia sulla base dell'inesistenza di una reale convivenza, pur ammettendosi che vi era un legame sentimentale, non continuativo ma caratterizzato da interruzioni.
Anche la nascita del figlio sarebbe stata un evento accidentale.
3.3. Le argomentazioni dell'appello non coglievano nel segno e la motivazione della sentenza sulla sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia è corretta in diritto.
La Corte di appello ha infatti, descritto l'esistenza di una relazione stabile, durata circa 5 anni, culminata anche nella nascita di un figlio nel 2011, per quanto l'imputato continuasse anche a vivere con la moglie, in una situazione di contemporaneo mantenimento di due famiglie, quella fondata sul matrimonio e quella naturale, anche con periodi di convivenza, anche se interrotta per brevi periodi, e con lo svolgimento di quelle attività comuni e tipiche di una relazione stabile e familiare, per altro descritte anche nella sentenza di primo grado.
Risultano momenti di normale e protratta convivenza, come indicato nella memoria della parte civile, il mantenimento da parte dell'uomo, l'esistenza della relazione affettiva, tale da generare un rapporto stabile di affidamento e solidarietà.
4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Si condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs.196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge
Così deciso il 10/12/2020.