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Condannato senza difensore, estradizione legittima (Cass. 23807/25)

25 giugno 2025, Cassazione penale

Condannato in contumacia e senza difensore: sussistono comunque le condizioni per l'estradizione relativa ad una persona condannata in contumacia, quando l'ordinamento dello Stato richiedente consente al condannato "in absentia" di chiedere la rinnovazione del giudizio.

 

Corte di Cassazione 

Sez. VI, Sent., (data ud. 14/05/2025) 25/06/2025, n. 23807


 
 A.A., nato il (Omissis)

avverso la sentenza del 20/11/2024 della Corte di appello di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

l. Con sentenza del 20 novembre 2024 la Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione verso la Tunisia di A.A., cittadino tunisino, in ordine all'esecuzione del mandato di arresto n. 20/56999 emesso il 28 luglio 2023 dal Giudice istruttore del 20 Ufficio del Tribunale di prima istanza di Tunisi per violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti.

La Corte territoriale, dopo aver dato atto della convalida dell'arresto di A.A., dapprima sottoposto a misura custodiale in carcere, successivamente revocata per l'omessa trasmissione della domanda di estradizione, poi pervenuta il 13 settembre 2024, ha rappresentato come dagli atti emergesse che la domanda di estradizione traeva la sua fonte dalla sentenza di condanna da parte della Quarta Sezione Penale del Tribunale di Tunisi, che aveva condannato in contumacia il cittadino tunisino alla pena di anni sedici di reclusione e 20.000 dinari di multa perché ritenuto responsabile di un delitto in materia di sostanze stupefacenti.

La Corte di appello ha dato atto delle risultanze probatorie che avevano portato alla declaratoria di responsabilità di A.A., con particolare riferimento alle indagini svolte ed alle dichiarazioni del soggetto, co imputato, che era alla guida di un'auto imbarcata e partita dal porto di Genova per la Tunisia, nel cui interno veniva sequestrato un carico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, ecstasy e cocaina; secondo le risultanze esaminate, A.A. veniva ritenuto responsabile in quanto soggetto che, da Padova, città ove risiedeva in Italia, aveva commissionato la spedizione dello stupefacente per la Tunisia.

La Corte di appello, apprezzata la deduzione a mente della quale il ricorrente fosse stato giudicato in contumacia e senza la difesa di un difensore, ha rilevato come ex art. 175 del codice di procedura penale tunisino fosse possibile all'estradando presentare opposizione avverso la sentenza, con conseguente possibilità di chiedere l'annullamento della stessa ai sensi dell'art. 182 dello stesso codice.

Ritenendo rispettate le condizioni per l'estradizione secondo la Convenzione di estradizione tra Italia e Tunisia stipulata in Roma il 15 novembre 1967 e soddisfatti i requisiti della doppia punibilità, i limiti di pena, e non essendo quello per cui vi era richiesta un reato politico, tributario o militare ed escluso il carattere persecutorio della richiesta, la Corte di appello ha disposto la consegna di A.A. all'Autorità giudiziaria tunisina.

2. Propone ricorso per cassazione l'estradando, per il tramite del difensore, deducendo la violazione dell'art. 705, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. quanto a sussistenza del rischio di essere sottoposto ad un procedimento non rispettoso dei diritti fondamentali.

Al riguardo si deduce che in Tunisia, ove il processo è stato definito in contumacia, avendo il ricorrente avuto conoscenza del procedimento solo all'atto dell'arresto provvisorio nel luglio del 2023, e in assenza di un difensore, sia stata commessa una grave violazione del diritto di difesa tale da essere ostativa all'estradizione che, se accordata, realizzerebbe una ulteriore violazione dei diritti fondamentali.

Si assume che la condotta si fondi sulle sole dichiarazioni rese dal soggetto che viaggiava a bordo dell'auto al cui interno è stata rinvenuta la sostanza stupefacente, senza che sussistesse alcun riscontro circa la genuinità delle propalazioni rese al riguardo.

La violazione dei diritti fondamentali, già realizzatasi, è sintomatica della carenza di principi basilari per ritenere che in Tunisia possa essere celebrato un processo che non leda nuovamente i diritti fondamentali dell'imputato, tenuto conto che l'art. 185 del codice procedura penale tunisino non prevede alcun obbligo di escutere i testimoni già esaminati nel processo contumaciale.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Secondo un ormai consolidato filone giurisprudenziale in tema di estradizione esecutiva, sussistono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza relativa ad una persona condannata in contumacia, quando l'ordinamento dello Stato richiedente consente al condannato "in absentia" di chiedere la rinnovazione del giudizio (Sez. 6, n. 19226 del 30/03/2017, Locorotondo, Rv. 269833; Sez. 6, n. 43542 del 09/10/2012, Neagu, Rv. 253821).

Ed infatti, questa Corte ha ritenuto che non ricorra il divieto di pronuncia favorevole all'estradizione, ex art. 705 comma secondo, lett. a) e b), cod. proc. pen., quando le regole processuali dello Stato richiedente prevedano l'assistenza legale obbligatoria solo in presenza di specifiche condizioni e queste siano state ritenute insussistenti dal giudice straniero (Sez. 6, n. 43542 del 09/10/2012, Neagu, Rv. 253820 - 01).

Si è puntualizzato, inoltre, che non costituisce violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, quale ostativo all'estradizione ai sensi dell'art. 705, comma 2, cod. proc. pen., il fatto che nei confronti del soggetto da estradare, sulla base della Convenzione europea di estradizione del 1957, sia stata pronunciata sentenza di condanna in contumacia senza l'assistenza di garanzia di difesa, e ciò allorché nell'ordinamento dello Stato richiedente sia prevista la possibilità della revisione del processo (Sez. 6, n. 5909 del 12/02/2007, Bolun, Rv. 235558 - 01).

3. Conforme ai citati principi risulta, pertanto, la decisione della Corte di appello di Venezia che, pur apprezzando la criticità del processo svoltosi in Tunisia in contumacia dell'imputato e senza una difesa, ha comunque rilevato come nel Paese richiedente l'estradizione del cittadino tunisino fosse possibile, secondo quanto previsto dall'art. 182 codice di procedura penale tunisino, fare opposizione avverso la sentenza contumaciale per poter essere giudicato attraverso un nuovo giudizio di merito (art. 182 cit. : "Si l'opposant comparati, et si son opposition est recevable en la forme, le jugement par défaut est anéanti sur les chefs de jugement d'ordre pénal ou civil auxquels l'opposition se rapporte, et l'affaire est jugée à nouveau, sans qu'il y ait toutefois obligation de convoquer les témoins déjà entendus à l'audience du défaut". "Se l'opponente compare e la sua opposizione è ammissibile nella forma, la sentenza contumaciale è nulla per le questioni penali o civili alle quali si riferisce e la causa è nuovamente giudicata, senza l'obbligo di chiamare i testimoni già sentiti all'udienza contumaciale").

Coerente con tale principio risulta la corrispondente previsione contenuta nel dispositivo della sentenza che, per tale ragione, condiziona l'estradizione alla concreta possibilità che a A.A. sia consentito di proporre opposizione avverso la sentenza contumaciale con la celebrazione di un nuovo processo, evenienza che scongiura anche il rischio - prospettato nel ricorso - che quel regime giuridico processuale non assicuri i diritti fondamentali in capo al ricorrente.

4. Risulta, pertanto, preclusa in questa sede ogni possibilità di sindacare il regime delle prove e la conseguente loro valutazione da parte dell'autorità richiedente, giudizio estraneo al perimetro di cognizione previsto dalla Convenzione tra Italia e Tunisia conclusa a Roma il 15 novembre 1967, ratificata con I. del 28 gennaio 1971, n. 267, ove si consideri che i diritti fondamentali, tra cui rientra anche il principio del contraddittorio nella formazione della prova, ben possono essere garantiti in maniera non uniforme dai vari sistemi processuali nazionali (Sez. 6, n. 14467 del 01/03/2023, Pula, Rv. 284580 - 01, Sez. 6, n. 6864 del 30/01/2004, Halimi, Rv. 227884 - 01).

5. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

6. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Conclusione
Così deciso il 14 maggio 2025

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2025