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Bandiera nazionale spazzata via, non critica ma .. vilipendio (Cass. 316/21)

7 gennaio 2021, Corte di Cassazione

L'esercizio del diritto di critica, che trova il suo fondamento nel principio costituzionale della libera manifestazione del pensiero sancito dall'art. 21 Cost (e dalle sopra ricordate norme CEDU), non è però privo di qualsivoglia limite, neppure se funzionale ad un ambito di interesse pubblico come la discussione politica, tanto che chi intende avvalersene deve farlo nel rispetto degli eventuali diritti contrapposti.

Continenza del linguaggio e, per la critica politica, del suo riconnettersi ad un leggibile progetto possono e debbono costituire anche il limite di possibile esclusione dell'elemento soggettivo dei reati di vilipendio (individuabile nella volontà di offendere piuttosto che di criticare), nell'odierna fattispecie alla bandiera.

Se, infatti, non può assumersi il rilievo penale di qualsivoglia offesa al simbolo dello Stato italiano e della sua unità (in concreto, gli attacchi alla bandiera provengono solitamente da chi, denigrando la stessa, persegue il fine politico di scindere il territorio di interesse dallo Stato italiano), questa non può tradursi in un mero insulto.

Non costituisce affatto un'ipotesi di interpretazione costituzionalmente orientata quella pretesa dalla difesa, cioè l'assenza di qualsivoglia limite al diritto di libera manifestazione del pensiero, pur garantita dalle invocate norme (nazionali e sovranazionali), al simbolo dello Stato italiano, anch'esso giudicato meritevole di menzione costituzionale, all'art. 12 Cost. nella parte in cui si sanciscono i principi fondamentali della Repubblica.

Corte di Cassazione

sez. V penale

sentenza 26 novembre 2020 – 7 gennaio 2021, n. 316
Presidente Pezzullo – Relatore Stanislao

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
***

avverso la sentenza della Corte di appello di Trento;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione;
udito il Pubblico Ministero che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Nicola Canestrini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Trento, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Bolzano che aveva ritenuto, in sede di giudizio di rinvio, Ev. Kl., Sv. Kn. e We. Th. colpevoli del delitto loro ascritto ai sensi degli artt. 110 e 292 cod. pen., per avere offeso, quali esponenti di un movimento politico separatista, la bandiera italiana, distribuendo manifestini che la rappresentavano come "sudiciume o sporcizia", da spazzare via con la scopa, a favore della bandiera sudtirolese.
Reato commesso in Bolzano dal 4 al 15 ottobre 2010.

1.1. Questa Corte di cassazione aveva annullato la precedente sentenza, assolutoria, della Corte di appello, con pronuncia del 26 ottobre 2017, rilevando come la motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato risultasse carente posto che gli imputati non avevano prospettato alcun quadro giuridico concreto in cui inserire l'invocata secessione, come a concretare il delitto fosse sufficiente il dolo generico e la percezione dell'offesa da parte di altre persone e, infine, come il delitto previsto dall'art. 292 cod. pen. non fosse mutato nella sua struttura essenziale a seguito delle modifiche apportatevi dalla legge n. 85 del 2006 e non contrastasse con le norma della Convenzione EDU oltre che con i principi della Costituzione invocati dagli imputati a propria difesa.

1.2. La Corte territoriale, con l'impugnata sentenza - ricordando anche la pronuncia di questa Corte del 4 maggio 2011 n. 23690 resa in questo stesso procedimento, ma in sede cautelare, dovendo decidere sul sequestro preventivo dei manifestini in questione in cui si era, ancora una volta, affermata la sussistenza del delitto contestato - riteneva:
- concretato l'elemento oggettivo del reato (nei manifesti era rappresentata una scopa che spazzava via la bandiera italiana, posta a terra, per far posto a bandiera dell'Alto Adige);
- sussistente l'elemento soggettivo del medesimo, punibile a titolo di dolo generico, non contrastando, il rilievo penale dell'incriminata condotta, con il principio costituzionale della libertà di espressione, anche politica, garantito dall'art. 21 della Carta, dovendosi, nel contempo, tenere conto del dettato dell'art. 12 della Costituzione in cui si afferma la necessità di apprestare la tutela dei simboli dello Stato italiano, garantita, appunto, per la bandiera, dal contestato art. 292 cod. pen..

2. Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del medesimo difensore, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo, deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto previsto dall'art. 292 cod. pen. che, dopo la riforma apportatavi con la legge n. 85 del 2006, non contempla più la forma di vilipendio consumato sui colori della bandiera, piuttosto che sulla bandiera medesima (intesa unicamente come il tessuto che la rappresenta direttamente).

2.2. Con il secondo motivo, lamentano il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, senza valutare il prospettato diritto di critica che era stato esercitato dai prevenuti, che con la rappresentazione della scena disegnata sui manifestini intendevano stigmatizzare i mali del sistema rappresentato dalla bandiera nazionale, come, del resto, reso noto al pubblico nella conferenza stampa di presentazione degli stessi manifesti.

2.3. Con il terzo motivo, denunciano il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità concorsuale dei tre imputati, che era stata contestata con apposito motivo di appello.

3. Il difensore dei ricorrenti ha presentato memoria con la quale avanza tre nuovi motivi.

3.1. Con il primo, lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato disciplinato dall'art. 292 cod. pen. come modificato dalla legge n. 85 del 2006.
La legge n. 85 del 2006 ha, infatti, espressamente abrogato il comma terzo dell'art. 292 cod. pen. che prevedeva la punibilità del vilipendio dei colori della bandiera, così che doveva ritenersi limitata, l'area di rilievo penale, all'offesa alla sola bandiera, materialmente intesa, e non ad una sua qualsivoglia raffigurazione.
Se ne doveva dedurre l'inconfigurabilità del contestato delitto nel caso di specie in cui la bandiera era stata disegnata su un manifestino.
Del resto, nei lavori preparatori della legge del 2006, si era affermato come i reati di opinione costituissero un relitto storico, da abbandonare a fronte del ben più pregante diritto di manifestare, liberamente, il proprio pensiero, anche politico. Così da doversi ritenere, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata della norma, ormai penalmente irrilevante la condotta consumata dai ricorrenti.

3.1.1. Con il medesimo motivo deduce i ricordati vizi di legittimità anche in ordine alla ritenuta sussistenza di un'offesa alla bandiera nel manifestino redatto dagli imputati.
La stessa non era stata considerata un rifiuto, da spazzare con una scopa.
Si era infatti utilizzato un termine tedesco "kehraus" attribuendogli il significato di scopare, spazzare, mentre lo stesso era traducibile in italiano con l'espressione "ballo finale" o "ultimo giro di danza", e, quindi, indicando come si dovesse chiudere una fase storica esaurita per consentire l'avvio di una nuova fase, con l'emancipazione della regione del Sud Tirolo dallo Stato italiano.
Era quindi un evidente messaggio politico - che propugna la sostituzione del Sud Tirolo all'Italia - non connotato da alcun intento ingiurioso.

3.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla necessità di dare al dettato dell'art. 292 cod. pen. una lettura costituzionalmente orientata alla luce dell'art. 21 della Costituzione e dell'art. 10 della Convenzione EDU.
In proposito si richiamano le sentenze della Corte costituzionale n. 49/2015, 238/2014, n. 84/1969 e n. 138/1985 sul valore della libera manifestazione del pensiero in particolare nell'ambito politico.
La stessa Corte EDU aveva sottolineato la particolare ampiezza della possibilità di critica nella pronuncia Perincek contro Svizzera del 15 ottobre 2015 anche in tema di negazionismo del genocidio armeno perché sostenuto in tale contesto.
In tale pronuncia era anche citato l'intervento del comitato ONU per i diritti umani n. 34 del 12 settembre 2011 in cui si era ribadita la legittimità di ogni opinione.
A fronte di tutto ciò era evidente come si sia applicata la sanzione penale per un fatto d'opinione oltretutto del tutto bagatellare tanto da essere punito con la sola pena pecuniaria.

4. Il difensore degli imputati presentava inoltre conclusioni scritte in cui ribadiva il fondamento dei motivi di ricorso sia in tema di libera manifestazione del pensiero politico, sia in rapporto alla non offensività delle espressioni usate nei manifesti.

5. La Procura generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Vincenzo Senatore, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Considerato in diritto

I ricorsi presentati nell'interesse degli imputati sono infondati e vanno pertanto rigettati (ed il reato contestato non va dichiarato estinto, per l'intervenuto decorso del termine di prescrizione, per avervi gli imputati ritualmente rinunciato).
1. Nella sentenza di annullamento, la n. 1093 del 26/10/2017 (dep. il 17/01/2018), la Prima sezione di questa Corte aveva ritenuto fondato il ricorso della pubblica accusa contro la sentenza assolutoria della Corte di appello di Trento "perché il fatto non costituisce reato" sulla base del seguente ragionamento.
L'art. 292 cod. pen. punisce chiunque vilipende la bandiera nazionale che l'art. 12 della Costituzione individua nel tricolore, verde bianco e rosso a tre bande verticali di eguali dimensioni.
La giurisprudenza di questa Corte aveva, da tempo, precisato che il rilievo penale dell'offesa ai simboli nazionali non è in contrasto né con l'art. 21 Cost. che garantisce la libera manifestazione del pensiero né con gli artt. 9 e 10 della Convenzione EDU volti anch'essi a tutelare la libertà di pensiero e la libertà di espressione dello stesso (Cass. n. 6822/1988).
L'elemento soggettivo del contestato delitto era poi, ricordava sempre la Prima sezione, concretato dal mero dolo generico, e, quindi, dalla consapevolezza e volontà di vilipendere la bandiera, senza pertanto che ne avessero rilievo i motivi ed i fini (Cass. n. 5864/1978, n. 6144/1979, n. 28730/2013).
La bandiera italiana è oggetto della tutela apprestata dall'art. 292 cod. pen. per il suo valore simbolico e, quindi, l'offesa può sussistere anche nel caso in cui la stessa non sia fisicamente presente ma sia solo la destinataria delle espressioni ingiuriose (Cass. n. 48902/2003).
La nuova formulazione dell'art. 292 cod. pen. come modificato dalla legge 25 febbraio 2006 n. 85 - che, sostituendo, per le ipotesi di vilipendio (e non per quelle di danneggiamento), la pena pecuniaria alla pena detentiva (così alleggerendo la risposta sanzionatoria ad un reato di opinione), ha escluso che possa essere punito anche "chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera" - si pone, nel precetto, in perfetta continuità normativa con la precedente (ad eccezione, ovviamente, del cessato rilievo penale dell'offesa ai colori della bandiera) come rilevato dalla pronuncia Cass. 22891/2006, purché l'atto di denigrazione si diriga, appunto, sulla bandiera nazione, comunque rappresentata (Cass. n. 23690/2011, resa in questo stesso processo, in fase di cautela reale) e non in un altro oggetto.
In applicazione di tali principi, la Prima sezione annullava la sentenza impugnata che li aveva disattesi, seppure sotto il profilo della ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

2. Il giudice del rinvio, la Corte di appello di Trento, a norma dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. doveva uniformarsi alla sentenza di annullamento "per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa".

3. Ne deriva così la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso (e della prima parte del primo motivo aggiunto) che tende, invece, a disattendere il principio di diritto formulato dalla Prima sezione in tema di continuità normativa dell'art. 292 cod. pen. nella nuova formulazione, quando l'offesa riguardi la bandiera nazionale, nel suo valore simbolico e, quindi, anche se solo raffigurata, essendo state escluse dal perimetro penale il solo vilipendio dei colori della bandiera, quando compongano oggetti diversi dal simbolo nazionale definito, e quindi tutelato, dall'art. 12 della Costituzione, laddove si fissano i principi fondamentali della Repubblica italiana.
Oggetti, diversi dalla bandiera e composti dai colori della stessa, di cui si possono fare, contrariamente a quanto sostiene la difesa, alcuni concreti esempi: una fascia, una sciarpa, una coccarda, un fazzoletto, un qualsivoglia capo di abbigliamento.

4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso (e gli ulteriori motivi aggiunti), speso sull'elemento soggettivo del reato, che non sussisterebbe per essere stato redatto il manifesto nell'esercizio del consentito diritto di critica politica.
L'esercizio del diritto di critica, che trova il suo fondamento nel principio costituzionale della libera manifestazione del pensiero sancito dall'art. 21 Cost (e dalle sopra ricordate norme CEDU), non è però, come noto, privo di qualsivoglia limite, neppure se funzionale ad un ambito di interesse pubblico come la discussione politica, tanto che chi intende avvalersene deve farlo nel rispetto degli eventuali diritti contrapposti.
Così, in tema di diffamazione dell'altrui reputazione, il reato d'opinione maggiormente diffuso, l'invocata scriminante (che, invero, più che escludere l'elemento volitivo, incide sull'antigiuridicità del fatto) deve sottostare a precisi requisiti, pur di l'elaborazione giurisprudenziale, e per quanto qui interessa della continenza del linguaggio e, per la critica politica, del suo riconnettersi ad un leggibile progetto.
4.1. Condizioni, quelle citate in tema di diritto di critica, che possono e debbono costituire anche il limite di possibile esclusione dell'elemento soggettivo dei reati di vilipendio (individuabile nella volontà di offendere piuttosto che di criticare), nell'odierna fattispecie alla bandiera.
Se, infatti, non può assumersi il rilievo penale di qualsivoglia offesa al simbolo dello Stato italiano e della sua unità (in concreto, gli attacchi alla bandiera provengono solitamente da chi, denigrando la stessa, persegue il fine politico di scindere il territorio di interesse dallo Stato italiano), questa non può tradursi in un mero insulto, come del reato aveva già affermato questa Corte, nell'odierno processo, nella sentenza rescindente (argomentando sull'elemento soggettivo del contestato reato).
E, nell'odierno caso concreto, la Corte distrettuale aveva dato adeguata motivazione ritenendo sussistere l'elemento soggettivo del contestato delitto perché la bandiera italiana era stata fatta oggetto di un mero insulto, essendo stata rappresentata come un "sudiciume" (le diverse traduzioni suggerite dalla difesa costituiscono dei nuovi motivi in fatto che non possono essere dedotti davanti a questa Corte) che deve essere spazzato via (con una scopa).
E ciò senza minimamente contestualizzare tale offesa (se non, successivamente, con alcune argomentazioni rinvenibile nel ricorso e nelle memorie).
4.2. Così ricostruito l'addebito ed il quadro giuridico di riferimento appaiono manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità dell'art. 292 cod. pen. in relazione agli artt. 21 e 117 Cost. e 10 Convenzione EDU, se solo si ricordano le numerose pronunce della Corte costituzionale in tema di conflitto di attribuzione fra l'autorità giudiziaria procedente ed il ramo parlamentare di appartenenza dell'imputato in tema di vilipendio (anche della bandiera), tutte nel senso del rilievo penale dell'offesa (a mero titolo di esempio: Corte cost. nn. 452/2006, 249/2006, 272/2003, 156/2003, 289/1998).
Del resto, non costituirebbe affatto un'ipotesi di interpretazione costituzionalmente orientata quella pretesa dalla difesa, l'assenza di qualsivoglia limite al diritto di libera manifestazione del pensiero, pur garantita dalle invocate norme (nazionali e sovranazionali), al simbolo dello Stato italiano, anch'esso giudicato meritevole di menzione costituzionale, all'art. 12 Cost. nella parte in cui si sanciscono i principi fondamentali della Repubblica.
5. Risulta infondato anche il terzo motivo di ricorso, sul concorso nel reato di ciascuno dei tre ricorrenti.
Sul punto, infatti, la Corte distrettuale aveva congruamente motivato, rilevando come i ricorrenti Kl. e Kn. avessero condotto la conferenza stampa di presentazione dei manifesti (della cui diffusione emergeva fossero stati i promotori) così assumendosene la paternità e come il concorso del Th. fosse stato provato dalle acquisite deposizioni e dalle mail da questi inviate all'agenzia pubblicitaria incaricata della campagna di distribuzione degli stessi.
Argomenti e circostanze che, nel ricorso, neppure si affrontano.
6. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pa