Riferire una notizia vera con allusioni a presunte illiceità senza fornirne (ne ricercarne) le prove costituisce reato senza possibilità di ricorrere all'esimente del diritto di cronaca (neppure putativa).
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 13 ? 30 marzo 2015, n. 13565
Presidente/Relatore Nappi
Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di J.N., giornalista del quotidiano la Sardegna, in ordine al delitto di diffamazione nei confronti di M.L.L., ex assessore regionale, accusato in due articoli del quotidiano di avere favorito in un concorso pubblico una nipote solo diplomata, a danno di precari laureati.
Ricorre per cassazione J.N. e propone un motivo d'impugnazione.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che sia stata ingiustificatamente esclusa l'esimente del diritto di critica, anche putativa. Sostiene che i giudici del merito non hanno precisato in quale parte gli articoli fossero non veridici, essendosi imitati a stigmatizzarne il tono allusivo. Nessun attacco personale era stata rivolto contro L., ma si erano riportati solo i malcontenti degli esclusi. Il ricorso è infondato.
Come ben argomentato dai giudici del merito, che la cugina dell'ex assessore avesse superato il concorso bandito dalla regione era in realtà una notizia vera. Ma riferirla sotto il titolo di "concorsopoli" significava ipotizzare manovre illecite del presunto patrocinatore della vincitrice. E di tali illiceità non veniva fornita alcuna prova, neppure ricercata e quindi in un contesto incompatibile con la putatività dell'esimente, anche il tono gratuitamente allusivo dell'articolo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.