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Vittime escluse dal procedimento MAE (Cass., 47244/21)

28 dicembre 2021, Cassazione penale

Nell'ambito dei procedimenti di collaborazione internazionale  giudiziaria non c'è spazio alcuno per l'intervento delle parti private diverse dal soggetto richiesto in consegna.

 Sul caso Puidgemont cfr. Nicola Canestrini, "Il mandato di arresto europeo: la tutela dei diritti fondamentali unico motore del mutuo riconoscimento. Riflessioni sul caso Puidgemont",
18 Ottobre 2021, Giurisprudenza penale.  

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

(ud. 16/12/2021) 28-12-2021, n. 47244

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente -

Dott. COSTANTINI Antonio - Consigliere -

Dott. ROSATI Martino - Consigliere -

Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere -

Dott. D'ARCANGELO Fabrizio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS);

nel procedimento a carico di:

Carles Puigdemont i Casamajó, nato in (OMISSIS);

avverso le ordinanze del 4/10/2021 della Corte di appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari;

visti gli atti, i provvedimenti impugnati ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

letta la memoria del difensore della persona richiesta in consegna, Avv. AM, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. AO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Il presente procedimento trae origine dall'arresto, eseguito in data 23 settembre 2021 in Alghero, di Carles Puigdemont i Casamajó, in esecuzione del mandato di arresto Europeo emesso suoi confronti dal Tribunal Supremo di Spagna in data 14 ottobre 2019 nel procedimento penale n. 20907/2017, nel quale sono contestati alla persona richiesta in consegna i reati di sedizione (artt. 544 e 545 del codice penale spagnolo) e di malversazione (art. 252 del codice penale spagnolo) commessi in relazione all'indizione del referendum tenutosi nell'ottobre del 2017 per l'indipendenza della Catalogna.

1.1. Con ordinanza del 4 ottobre 2021 la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari -, ha rigetto la richiesta del (OMISSIS) di intervenire quale persona offesa nel predetto procedimento, in quanto ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 1, gli unici soggetti legittimati a intervenire in tale procedimento sono il Procuratore generale, il difensore, la persona richiesta in consegna e, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.

1.2. Con successiva ordinanza pronunciata alla medesima udienza, la Corte di appello di Cagliari, ha, inoltre, disposto la sospensione del procedimento e ne ha differito la definizione fino all'irrevocabilità delle decisioni nei giudizi C-158/21 e T-272/21 rispettivamente pendenti innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e al Tribunale dell'Unione Europea.

Con tale ordinanza la Corte di appello di Cagliari ha rilevato:

- che il Puigdemont, come membro del Parlamento Europeo, godeva delle immunità stabilite dall'art. 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione e, in particolare, quella di cui al primo par. lett. b), che prevede il diritto di circolare liberamente nell'Unione Europea per adempiere al proprio mandato di Europarlamentare;

- che il Parlamento Europeo in data 9 marzo 2021 aveva disposto la revoca di questa immunità;

- che avverso tale decisione, tuttavia, il Puidgemont aveva proposto ricorso al Tribunale generale dell'Unione Europea, sollecitando anche la sospensione dell'efficacia della decisione impugnata;

- che, con ordinanza del 30 luglio 2021, il Tribunale generale dell'Unione aveva rigettato l'istanza di sospensione, ritenendo assente un pericolo di danno grave e irreparabile, in quanto "...finchè la Corte di Giustizia non si è pronunciata nella causa C-158/21 Puig Gordi e a., nulla fa pensare che le autorità giudiziarie Belghe o le autorità di un altro Stato membro potrebbero eseguire i mandati di arresto Europeo emessi contro i ricorrenti e potrebbero consegnargli alle autorità spagnole";

- che, infatti, il Tribunale Supremo di Spagna, in seguito al rifiuto espresso in data 7 gennaio 2021 dall'Autorità giudiziaria Belga di eseguire analogo mandato di arresto Europeo nei confronti di LLuis Puig i Gordi, imputato nel medesimo procedimento penale del Puigdemont, aveva presentato in data 9 marzo 2021, ai sensi dell'art. 267 TFUE, una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia "al fine di accertare, tra l'altro, se la decisione quadro 2002/584 autorizzi l'autorità giudiziaria dell'esecuzione a rifiutare la consegna del ricercato mediante un mandato di arresto Europeo sulla base di motivi di rifiuto previsti dal suo diritto nazionale, ma che non sono specificati come tali in tale decisione quadro";

- che il Tribunale Generale, nell'ordinanza richiamata del 30 luglio 2021, aveva, inoltre, rilevato che la presentazione del ricorso avverso la decisione del Parlamento Europeo da parte del Puidgemont comportava "la sospensione del procedimento nazionale fino alla pronuncia della Corte di Giustizia" e che riguardando "l'esecuzione dei mandati di arresto Europei emessi nell'ambito del procedimento penale di cui trattasi, si può ritenere che la sospensione di tale procedimento comporti la sospensione dell'esecuzione di detti mandati".

La Corte di appello, sulla base di tali rilievi, ha disposto la sospensione del procedimento e ne ha differito "la definizione fino all'irrevocabilità delle decisioni aventi ad oggetto l'immunità di cui all'art. 9 del protocollo dell'Unione e fino alla pronuncia della Corte di Giustizia in merito alla domanda pregiudiziale, presentata dall'autorità giudiziaria spagnola".

2. L'Avv. AO, difensore del (OMISSIS), ricorre avverso entrambe tali ordinanze e ne chiede l'annullamento.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), e con riferimento alla prima ordinanza, la violazione dell'art. 90 c.p.p., comma 1, della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 1, dell'art. 24 Cost., e art. 111 Cost., comma 3, nonchè dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Rileva, inoltre, il (OMISSIS) che nella procedura passiva di consegna incardinatasi innanzi alla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari -, aveva depositato telematicamente una memoria in data 1 ottobre 2021, aderendo alla richiesta di consegna formulata dall'autorità giudiziaria spagnola.

Precisa il ricorrente di avere presentato questa memoria in qualità di persona offesa, in quanto nel procedimento penale pendente nei confronti del Puigdemont innanzi al Tribunal Supremo di Spagna il (OMISSIS) era costituito come parte offesa e Acusador Popular, secondo quanto previsto dall'art. 101 della Ley de Enjuiciamiento Criminal; precisa, e, dunque, il ricorrente di essere in tale procedimento titolare dell'azione penale e di esercitarla unitamente all'accusa pubblica rappresentata dal Ministerio Fiscal.

La Corte di appello di Cagliari, con ordinanza letta all'udienza del 4 ottobre 2021, tuttavia, aveva rigettato la richiesta del (OMISSIS) di intervenire nel procedimento, rilevando che la L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 1, e l'art. 702 c.p.p., non prevedono la partecipazione della persona offesa al procedimento di consegna in esecuzione di un mandato di arresto Europeo, disponendo la restituzione degli atti depositati.

Ad avviso del ricorrente, sarebbe errato l'argomento secondo il quale tali disposizioni, essendo norme speciali, derogherebbero alla previsione generale dell'art. 90 c.p.p., che consente alla persona offesa di depositare memorie in ogni stato e grado del procedimento.

La L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 1, in materia di mandato di arresto Europeo, e l'art. 702 c.p.p., in materia estradizionale, non escluderebbero, infatti, espressamente il diritto della persona offesa a presentare memorie nel procedimento relativo all'esecuzione del mandato di arresto Europeo.

Rileva, inoltre, il ricorrente che la tutela dei diritti e degli interessi della persona offesa sarebbe, inoltre, espressione, "inviolabile in ogni stato e grado del procedimento", del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., e che l'art. 111 Cost., garantisce lo svolgimento di "due process of law", nel quale tutte le parti possano rappresentare la propria posizione.

La partecipazione al processo della persona offesa sarebbe, inoltre, garantita anche dall'art. 47, par. 1, della Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea e dall'art. 6, p. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che protegge e garantisce il "right to the court" della persona offesa del reato, come affermato, da ultimo, dalla Corte EDU nella sentenza del 18/03/2021, sul caso Petrella c. Italia.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), la violazione e la falsa applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 17, commi 2, 3 e 4, e dell'art. 262 TFUE con riferimento all'ordinanza di sospensione del procedimento adottata dalla Corte di appello di Cagliari.

Deduce il ricorrente che il Parlamento Europeo, con decisione del 9 marzo 2021 aveva disposto di "revocare l'immunità di P.C.C. a norma dell'art. 9, comma 1, lett. b), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione Europea".

Ad avviso del ricorrente, dunque, il Puidgemont allo stato non godrebbe più di alcuna immunità connessa allo status di membro del Parlamento Europeo ed, inoltre, il mandato di arresto Europeo emesso dal Tribunal Supremo di Spagna sarebbe pienamente valido ed efficace, come peraltro ribadito dall'autorità giudiziaria spagnola alla Corte di appello di Cagliari con nota del 30 settembre 2021.

Illegittima sarebbe, dunque, la decisione della Corte di appello di Cagliari di sospendere il procedimento volto all'esecuzione del predetto mandato di arresto Europeo.

2.3. Il ricorrente ha chiesto, dunque, alla Corte di Cassazione di annullare entrambe le ordinanze pronunciate dalla Corte di appello all'udienza del 4 ottobre 2021 e di ordinare alla stessa di pronunciarsi sulla richiesta di consegna del P. formulata dal Tribunal Supremo di Spagna.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, conv. dalla L. n. 176 del 2020.

3.1. Con requisitoria e conclusioni scritte del 25 novembre 2021 il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che la persona offesa che non rivesta la contemporanea qualità di danneggiato costituito parte civile non assume la qualità di parte processuale nel diritto interno.

Rileva, inoltre, che i diritti e facoltà della persona offesa del reato, di cui all'art. 90 c.p.p., hanno ragion d'essere solo nell'ambito del procedimento interno e non in un procedimento fondato sul principio del reciproco riconoscimento, il cui scopo è quello di garantire la celere consegna di una persona per poterla sottoporre a processo o per eseguire una pena nei suoi confronti.

Sotto questo profilo non si configurerebbe alcuna violazione dei diritti fondamentali della persona offesa riconosciuti dalla Carta di Nizza, in quanto il procedimento di consegna è strumentale rispetto al processo interno, che è la sede naturale in cui la persona offesa esercita diritti e facoltà.

Un partito politico, che rappresenta solo i suoi aderenti, non potrebbe, inoltre, sostituirsi allo "Stato richiedente" nell'intervento diretto che l'art. 702 c.p.p., riserva allo Stato interessato ad ottenere l'estradizione.

3.2. Con memoria depositata in data 30 novembre 2021 l'avv. AM, difensore del (Puigdemont), ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto la L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 1, in materia di mandato di arresto Europeo, e l'art. 702 c.p.p., in materia di estradizione, indicando espressamente i soggetti legittimati a partecipare al processo innanzi alla corte di appello, non ammetterebbero l'intervento della persona offesa; l'art. 90 c.p.p., consentirebbe, inoltre, il deposito di memorie solo nel processo e non già nel distinto procedimento avente ad oggetto la verifica delle condizioni per l'esecuzione del mandato di arresto Europeo.

3.3. Con memoria depositata in data 9 dicembre 2021 l'avv. AO, difensore del ricorrente, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Rileva il ricorrente, nel contrastare le richieste del Procuratore generale, che l'art. 90 c.p.p., comma 1, utilizzando il lemma "procedimento" e non "giudizio" attribuirebbe alla persona offesa dal reato un'estesa facoltà di intervento ed ausilio sin dall'inizio del procedimento penale (quindi, nella fase delle indagini) e sino alla sua conclusione (termine di espiazione dell'eventuale pena).

Questa facoltà di intervento dovrebbe, dunque, potersi esplicare anche nel procedimento volto alla verifica delle condizioni per eseguire il mandato di arresto Europeo secondo un'interpretazione costituzionalmente (ed "unionalmente") orientata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto i motivi nello stesso proposti si rivelano infondati.

2. Con il primo motivo di ricorso il (OMISSIS) censura l'illegittimità, per violazione dell'art. 90 c.p.p., comma 1, della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 1, dell'art. 24 Cost., e art. 111 Cost., comma 3, nonchè dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dell'ordinanza con la quale la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - ha disposto la sua estromissione dal procedimento relativo all'esecuzione del mandato di arresto Europeo emesso nei confronti del P..

Il ricorrente deduce che l'intervento della persona offesa nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto Europeo non sarebbe espressamente escluso nè dalla L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 1, nè dall'art. 702 c.p.p..

Dovrebbe, dunque, pur sempre trovare applicazione il precetto generale dell'art. 90 c.p.p., che consente alla persona offesa di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento.

Tale esito interpretativo sarebbe, peraltro, necessitato in quanto la "tutela dei diritti e degli interessi della persona offesa" è principio costituzionale ritenuto "inviolabile in ogni stato e grado del procedimento" dall'art. 24 Cost." e la partecipazione al processo della parte lesa è garantita dall'art. 47, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dall'art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

3. Il motivo è infondato.

La L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 1, mutuando l'archetipo delineato per il procedimento estradizionale dall'art. 702 c.p.p., disciplina specificamente i soggetti legittimati e prevede che, salvo i casi di consenso dell'interessato all'esecuzione del mandato di arresto Europeo, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonchè, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.

Tale previsione, dunque, enuncia tassativamente i soggetti legittimati a intervenire nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto Europeo innanzi all'autorità giudiziaria e non contempla la persona offesa.

Nessuno spazio è, dunque, previsto nella disciplina interna, nè tanto meno nella decisione quadro 2002/584 per l'intervento di parti diverse da quelle espressamente contemplate e, segnatamente, di parti private diverse dalla persona richiesta in consegna.

4. Non può, d'altra parte, consentirsi l'intervento della parte lesa nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto Europeo ricorrendo alla previsione generale dell'art. 90 c.p.p., che consente alla stessa il deposito di memorie in ogni stato e grado del giudizio.

La L. n. 69 del 2005, art. 39, comma 1, sancisce, infatti, che "Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili".

Tale previsione qualifica il sistema delineato dalla legge italiana di attuazione della decisione quadro come "aperto" e, dunque, preordinato a recepire la disciplina del codice di procedura speciale e della leggi complementari.

L'operatività della clausola di rinvio alla disciplina processuale comune postula, tuttavia, sul piano logico, una lacuna nella L. n. 69 del 2005, e che la disposizione di cui si invoca l'applicazione sia compatibile con gli scopi della disciplina e la natura del procedimento in materia mandato di arresto Europeo.

Nel caso di specie, tuttavia, l'elencazione tassativa dei soggetti ammessi a contraddire in ordine all'esecuzione del mandato di arresto Europeo innanzi all'autorità giudiziaria italiana operata dalla L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 1, esclude in radice la ricorrenza di una lacuna della legge.

La natura stessa del procedimento di verifica delle condizioni per l'esecuzione della consegna all'autorità giudiziaria estera del soggetto richiesto è, del resto, incompatibile con l'applicazione della norma generale di cui all'art. 90 c.p.p., in quanto l'esecuzione del mandato di arresto Europeo si incentrata sulla collaborazione, nella mutua fiducia, tra Stati membri, senza alcun spazio di interlocuzione per per le persone offese.

La stessa disciplina dell'estradizione e, segnatamente, dell'art. 702 c.p.p., che costituisce il modello cui il legislatore ha fatto esplicitamente riferimento nell'introdurre la L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 1, conferma come nell'ambito dei procedimenti di collaborazione internazionale giudiziaria non vi sia spazio alcuno per l'intervento delle parti private diverse dal soggetto richiesto in consegna.

5. I parametri costituzionali e sovranazionali genericamente richiamati da parte ricorrente, del resto, non sono utilmente invocabili per fondare l'intervento della parte lesa nella procedura passiva di consegna in esecuzione di un mandato di arresto Europeo.

La giurisprudenza Europea ha, infatti, affrontato il tema delle prerogative spettati alla vittima, ma esclusivamente nel "criminal proceeding" e, dunque, nel processo penale di merito.

Tali principi non paiono, dunque, estensibili a un procedimento, quale quello di esecuzione del mandato di arresto Europeo; questo procedimento è, infatti, volto a verificare la sussistenza delle condizioni per poter procedere alla consegna - al fine di consentire l'inizio del procedimento penale nello Stato membro o all'esecuzione della sentenza emessa in tale Stato - e, dunque, non contempla alcuna interlocuzione sul merito dell'accusa nello stesso elevata.

Lo statuto Europeo della vittima del reato (delineato, in particolare, dalla direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI) è, peraltro, inapplicabile nel caso di specie, indipendentemente dalla sua trasponibilità nella disciplina del mandato di arresto Europeo.

Come chiarito, infatti, dalla definizione di vittima enunciata di cui all'art. 2, par. 1, lett. a), della citata direttiva, in tale categoria non rientrano le persone giuridiche (Corte di giustizia, 21/10/2010, C-205/98, Eredies e Sapi; Corte di giustizia, 28/06/2007, C-467/05, Dell'Orto), bensì solo la "persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato".

Inconferente è, da ultimo, il richiamo operato dal ricorrente alla sentenza emessa dalla Corte Edu nel caso Petrella contro Italia (C. EDU, 18 marzo 2021, Petrella c. Italia), in quanto in questa pronuncia si riconosce in capo alla vittima la titolarità del diritto alla ragionevole durata del procedimento sin dalla fase investigativa, a nulla rilevando la mancata assunzione dello status di parte ai sensi del diritto nazionale, ma non certo il diritto ad intervenire nelle procedure passive di consegna.

6. Occorre, da ultimo, rilevare che lo stesso ricorrente non ha compiutamente dimostrato di poter essere qualificato parte lesa ai sensi dell'ordinamento italiano e, dunque, di essere titolare del bene giuridico leso dai reati contestati al Puidgemont.

L'acusador popular nel sistema delineato dalla disciplina processuale penale spagnola è, peraltro, l'accusa privata promossa uti cives e non già dalla parte lesa, in quanto altrimenti ricorrerebbe la diversa figura dell'acusador particular.

7. Il rigetto del primo motivo di ricorso e, dunque, l'esclusione della legittimazione del ricorrente a interloquire in ordine ai provvedimenti adottati dalla Corte di appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari nella procedura passiva di consegna esime dall'esaminare il secondo motivo, che si incentra sulle censure svolte in ordine alle statuizioni adottate sulla richiesta di consegna del Puidgemont.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato infondato e il (OMISSIS) deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021