Consegna dell'estradando può essere differita per causa di forza maggiore, ma il termine massimo di durata delle misure coercitive, salvo sempre i termini massimi previsti dall'art. 714 c.p.p., comma 4-bis.
Ai sensi dell'art. 696 c.p.p., comma 3, le norme del codice si applicano in quanto manchino o non dispongano diversamente le norme pattizie specificamente riferibili al caso di specie.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
(ud. 25/06/2020) 26-06-2020, n. 19395
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI STEFANO P - Presidente -
Dott. RICCIARELLI M. - rel. Consigliere -
Dott. GIORGI M. S. - Consigliere -
Dott. PATERNO' RADDUSA B. - Consigliere -
Dott. SILVESTI Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
K.D., nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 20/04/2020 della Corte di appello di Firenze;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere, Dott. Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria depositata dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. ORSI Luigi, che concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il ricorso ha ad oggetto il tema della configurabilità o meno della causa di inefficacia del provvedimento di estradizione e della misura cautelare applicata, prevista dall'art. 708 c.p.p., comma 6, a fronte di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, che ha dato rilievo al termine contemplato dall'art. 714 c.p.p., comma 4-bis.
In tale prospettiva il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Va invero rimarcato che l'art. 708 c.p.p. prevede la disciplina dei termini previsti per l'adozione del decreto ministeriale e per la consegna e che l'art. 714 c.p.p., comma 4-bis, prevede invece il termine massimo di durata delle misure coercitive, valido per la fase successiva all'emissione del decreto ministeriale.
I termini così come delineati dall'art. 708 c.p.p. per la fase della consegna definiscono cadenze che si inscrivono comunque nell'ambito dei termini massimi previsti dall'art. 714 c.p.p., comma 4-bis.
Va peraltro considerato che ai sensi dell'art. 696 c.p.p., comma 3, le norme del codice si applicano in quanto manchino o non dispongano diversamente le norme pattizie specificamente riferibili al caso di specie.
3. Ciò posto, è stato sottolineato che era stato fissato per la consegna un termine a partire dal 30/3/2020, al quale tuttavia non aveva fatto seguito la consegna effettiva, in quanto era stato chiesto dalla Federazione Russa il differimento in conseguenza dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19, tale da impedire un'accoglienza in condizioni di sicurezza: pur essendo stato dato incarico ad INTERPOL di concordare una nuova data, la stessa non era stata tuttavia fissata.
In tale prospettiva, va anche segnalato come dalla nota del Ministero della Giustizia pervenuta il 22/5/2020 (EP-324-18-FM-SN) si evinca la perdurante impossibilità per le autorità della Federazione Russa di prendere in consegna l'estradando.
4. Su tali basi deve ritenersi che l'originaria data, fissata a partire dal 30/3/2020, non potesse più considerarsi rilevante al fine di definire la cadenza temporale funzionale alla consegna e che nel contempo non potesse aversi riguardo neppure alla mancata proroga del termine, nei limiti di giorni venti, su istanza dello Stato richiedente, contemplata dall'art. 708 c.p.p., comma 5.
Va infatti rimarcato che in tanto può ravvisarsi l'inefficacia del provvedimento di concessione dell'estradizione e della misura cautelare in esecuzione, in quanto, alla stregua dell'art. 708 c.p.p., comma 6, sia ravvisabile una inerzia dello Stato richiedente che non provveda a prendere in consegna l'estradando, dimostrando di aver rinunciato all'estradizione (sul punto, in motivazione, Sez. 6, n. 2446 del 6/12/2018, Manci, Rv. 274929).
Ma ciò deve escludersi allorchè non di inerzia si tratti, bensì di forza maggiore, tale da precludere concretamente l'operazione di consegna o di presa in consegna.
In particolare, in un caso siffatto, tanto più quando, come nella specie, non possa previamente stabilirsi una precisa data, risulta superata per intero la fase procedimentale originata dalla fissazione della data precedente, a prescindere dal fatto che fosse stata o meno stabilita una proroga.
Tuttavia la materia non è priva di concreta disciplina, dovendosi aver riguardo all'art. 18, par. 5 della Convenzione Europea di estradizione del 13/12/1957, che in caso di forza maggiore prevede la necessità di concordare una nuova data, dalla quale decorrerà il termine di quindici giorni, previsto dal par. 4 dell'art. 18 e dall'art. 708 c.p.p., comma 5.
5. A fronte di ciò dunque deve escludersi sulla base di quanto rappresentato dalla Corte territoriale che sia ravvisabile la dedotta violazione di legge in relazione al disconoscimento della causa di inefficacia di cui all'art. 708 c.p.p., comma 5 e 6, invocata dal ricorrente.
Ciò non significa tuttavia che la misura sia soggetta a durata indeterminata, dovendosi aver riguardo, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, al termine massimo, operante ab extrinseco, di cui all'art. 714 c.p.p., comma 4-bis, rispetto al quale non sono applicabili specifiche cause di sospensione, correlate a situazioni di forza maggiore.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., 1/ter e di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020