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Videoregistrazioni senza cartello: sono comunque prove (Cass. 42022/19)

14 ottobre 2019, Cassazione penale

Sono pienamente utilizzabili nel procedimento penale le videoriprese realizzate all’interno, all’esterno di un ufficio postale e in strada pur in mancanza dell’apposizione dell’avviso "area video sorvegliata" prescritto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 11 e 13, in quanto la violazione della disciplina a tutela della privacy non può costituire uno sbarramento rispetto alle preminenti esigenze di accertamento del processo penale.

Le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell’ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all’art. 234 c.p.p.. Le medesime videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d’iniziativa, vanno invece incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall’art. 189 c.p.p. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento.
 

Le videoriprese effettuate, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al di fuori e prima dell’instaurazione del procedimento penale non sono prove atipiche, ma documenti, acquisibili senza la necessità dell’instaurazione del contraddittorio previsto dall’art. 189 c.p.p., cosicché, nel caso di mancata acquisizione delle stesse, deve ritenersi legittima la testimonianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo.

Il contenuto rappresentativo di un documento può essere provato anche attraverso una testimonianza, ed il grado di minore affidabilità della prova dichiarativa non implica l’inutilizzabilità di quest’ultima.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 19 giugno – 14 ottobre 2019, n. 42022

Ritenuto in fatto

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo ha confermato integralmente la sentenza con la quale, in data 5.10.2015, il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato G.O. , in atti generalizzato, colpevole di due reati di ricettazione tenue in continuazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, condizionalmente sospesa.
Contro tale provvedimento, l’imputato ha proposto, tempestivamente e nei modi di rito, ricorso per cassazione, denunziando violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all’asseritamente illecita acquisizione di videoriprese effettuate da telecamere di sorveglianza presenti in loco, alla configurazione del reato presupposto, al diniego delle attenuanti di cui all’art. 62-bis c.p., al conclusivo trattamento sanzionatorio.
All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.

Considerato in diritto

Il ricorso è integralmente inammissibile perché le doglianze dell’imputato sono in parte prive della specificità necessaria ex art. 581 c.p.p. (reiterando le proprie doglianze in difetto del compiuto riferimento alle contrarie argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato), in parte manifestamente infondate.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

1.1. Questa Corte (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Rv. 234267, Prisco) ha inizialmente affermato che le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell’ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all’art. 234 c.p.p.. Le medesime videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d’iniziativa, vanno invece incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall’art. 189 c.p.p. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento.
Ha successivamente chiarito che le videoriprese effettuate, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al di fuori e prima dell’instaurazione del procedimento penale non sono prove atipiche, ma documenti, acquisibili senza la necessità dell’instaurazione del contraddittorio previsto dall’art. 189 c.p.p., cosicché, nel caso di mancata acquisizione delle stesse, deve ritenersi legittima la testimonianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo (Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 2017, Rv. 268787), ch sono pienamente utilizzabili nel procedimento penale le videoriprese realizzate all’interno, all’esterno di un ufficio postale e in strada pur in mancanza dell’apposizione dell’avviso "area video sorvegliata" prescritto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 11 e 13, in quanto la violazione della disciplina a tutela della privacy non può costituire uno sbarramento rispetto alle preminenti esigenze di accertamento del processo penale (Sez. 2, n. 28367 del 21/04/2017, Rv. 270362) ed infine che il contenuto rappresentativo di un documento può essere provato anche attraverso una testimonianza, ed il grado di minore affidabilità della prova dichiarativa non implica l’inutilizzabilità di quest’ultima (Sez. 5, n. 38767 del 28/06/2017, Rv. 271210: fattispecie nella quale questa Corte ha ritenuto ammissibile ed utilizzabile la testimonianza resa da un operatore di polizia giudiziaria sui fatti oggetto di videoriprese non acquisite agli atti del giudizio di merito).

1.2. Trattasi di principi di diritto che il collegio condivide e ribadisce, dall’applicazione dei quali deriva la manifesta infondatezza delle doglianze difensive.

2. Le doglianze riguardanti la configurabilità o meno di un reato presupposto reiterano, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte, risultando, pertanto, prive della specificità necessaria ai sensi dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. C), (Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), e, comunque, meramente assertive nonché manifestamente infondate, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato la contestata statuizione (f. 3 s. della sentenza impugnata, con rilievi che appare inutile pedissequamente ritrascrivere).

D’altro canto, lo stesso imputato non ha ritenuto di fornire alcuna giustificazione in ordine ai modi nei quali aveva acquisito disponibilità di quanto indicato in imputazione.

Nel caso di specie, la Corte di appello ha, pertato, riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell’appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell’imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture.
3. Gli ulteriori motivi sono del tutto generici (in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato) nonché manifestamente infondati, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato le contestate statuizioni (f. 4 della sentenza impugnata), valorizzando la premessa gravità del reato e l’assenza di decisivi elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, nel complesso comunque pervenendo all’irrogazione di una pena estremamente mite, perché ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi.

3. La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d’inammissibilità per colpa (Corte Cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza con motivazione semplificata.