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Valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa illegittima se .. (Cass. 4647/15)

23 novembre 2015, Cassazione penale

Le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa.

E' illegittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, riferibili ad un unico episodio avvenuto in un unico contesto temporale, in quanto il giudizio di inattendibilità su alcune circostanze inficia, in tale ipotesi, la credibilità delle altre parti del racconto, essendo sempre e necessariamente ravvisabile un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato.

Ebbene, risulta non accettabile sul piano logico argomentativo che le medesime dichiarazioni rilasciate dalle persone offese in ordine a fatti che riguardino la penale responsabilità di più imputati siano diversamente valutate dal giudice del merito, facendo discendere per alcuni una valutazione di inattendibilità e per altri una valutazione di attendibilità, senza che il giudice spieghi in modo compiuto le ragioni poste a fondamento di questa valutazione divergente. Sul punto, la corte distrettuale ha solo chiarito che l'odierna ricorrente era "soggetto certamente maggiormente coinvolto nella vicenda", da ciò facendo discendere una maggiore attendibilità della ricostruzione dei fatti operata dalle persone offese.

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

 (data ud. 19/10/2015) 23/11/2015, n. 4647

sul ricorso proposto da:

R.P., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 5.11.2014 della Corte di Appello di Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. AMATORE Roberto;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'inammissibilità;

udito per l'imputato l'Avv. SP, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha confermato la condanna del predetto imputato, per i reati di cui agli artt. 56 e 81 c.p., art. 61 c.p., n. 5, art. 610 c.p., condanna emessa dal Tribunale di Siracusa.

Avverso la sentenza ricorre l'imputato, affidando la sua impugnativa a quattro motivi di ricorso.

Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato per mezzo del suo difensore deduce, come prima doglianza, la violazione dell'art. 192 c.p.p. e la mancanza di motivazione, in ordine alla non corretta valutazione della attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Rileva la parte ricorrente che la Corte distrettuale sarebbe incorsa in una contraddizione logica laddove aveva ritenuto non attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa in relazione alla posizione processuale di R.G., che invero era stato mandato assolto già dal giudice di primo grado, ma nello stesso tempo aveva ritenuto attendibili le medesime dichiarazioni per affermare la penale responsabilità dell'odierno imputato.

Con il secondo motivo la parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 192,195 e 511 c.p.p., laddove, per fondare il giudizio di penale responsabilità dell'imputato, sia il giudice di prime cure che la Corte territoriale avevano preso in considerazione anche la denuncia querela presentata dalla persona offesa, documento quest'ultimo che avrebbe potuto essere valutato dal giudice del merito solo ed esclusivamente ai fini della verifica della condizione di procedibilità.

Con il terzo motivo la parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 192 del codice di rito, nonchè la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui quest'ultima non motiva in ordine alla sussistenza di riscontri esterni all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese ed anzi non considera gli elementi di riscontro contrari rappresentati dalle evidenze dei tabulati telefonici.

Con il quarto motivo la parte ricorrente deduce la erronea applicazione da parte della Corte distrettuale degli artt. 56 e 610 c.p., atteso che la corte distrettuale aveva motivato la sua decisione facendo riferimento alla fattispecie consumata del reato di violenza privata, mentre il capo di imputazione descriveva una condotta nella forma del tentativo.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Possono essere esaminati congiuntamente il primo ed il terzo motivo di ricorso, stante la identità dei vizi denunziati.

I predetti motivi risultano fondati e per altro assorbenti delle altre doglianze sollevate dalla parte ricorrente.

Denunzia la parte ricorrente la mancanza di una adeguata motivazione in ordine al profilo di attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese.

Sul punto giova ricordare che le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Cass., Sez. 5^, n. 1666 del 08/07/2014 - dep. 14/01/2015, Pirajno e altro).

Ciò posto osserva il collegio come in realtà la Corte distrettuale non abbia esplicitato in modo coerente il percorso logico argomentativo attraverso il quale ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dalle persone offese. Ed invero, la Corte d'appello ha solo indicato le dichiarazioni dei testi G. e Ge., senza tuttavia argomentare sulle ragioni per le quali tali dichiarazioni potessero costituire un valido riscontro alla attendibilità del racconto dei fatti fornito dalle persone offese.

Peraltro, la Corte distrettuale non spiega in alcun modo per quale ragione le dichiarazioni rese dalle persone offese dovessero ritenersi, da un lato, sufficienti a formare il convincimento in ordine alla penale responsabilità dell'imputato oggi ricorrente e, dall'altro, non idonee a far ritenere colpevole anche il fratello di quest'ultimo verso il quale le predette dichiarazioni si erano fermate in termini non equivoci.

Sul punto, occorre ricordare che è illegittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, riferibili ad un unico episodio avvenuto in un unico contesto temporale, in quanto il giudizio di inattendibilità su alcune circostanze inficia, in tale ipotesi, la credibilità delle altre parti del racconto, essendo sempre e necessariamente ravvisabile un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato (Cass., Sez. 3^, n. 21640 del 11/05/2010 - dep. 08/06/2010, P., Rv. 247644).

Ebbene, risulta non accettabile sul piano logico argomentativo che le medesime dichiarazioni rilasciate dalle persone offese in ordine a fatti che riguardino la penale responsabilità di più imputati siano diversamente valutate dal giudice del merito, facendo discendere per alcuni una valutazione di inattendibilità e per altri una valutazione di attendibilità, senza che il giudice spieghi in modo compiuto le ragioni poste a fondamento di questa valutazione divergente. Sul punto, la corte distrettuale ha solo chiarito che l'odierna ricorrente era "soggetto certamente maggiormente coinvolto nella vicenda", da ciò facendo discendere una maggiore attendibilità della ricostruzione dei fatti operata dalle persone offese.

Ne discende la necessità di un annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte distrettuale per un nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania per nuovo esame.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2015