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Utilizzabili registrazioni clandestine di un partecipante silente? (Cass. 26234/22)

7 luglio 2022, Cassazione penale

E' utilizzabile quale documentazione di dati acquisiti fuori dal processo la fonoregistrazione delle conversazioni spontaneamente captate da uno dei presenti, pur silente, e anche se all'insaputa degli altri.

La estrazione del dato digitale ad opera della PG può ritenersi mera forma di documentazione di un fatto storico, utilizzabile quale prova documentale di fatto accaduto in presenza, tra persone che peraltro non intendevano (recte, non intendevano tutte) confinare il loro colloquio in una dimensione esclusivamente privata

In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate ed atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso, ecc.) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare (senza travisarne l'evidente significato) sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa, preparatoria o esecutiva del reato e di precisare in quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere la tipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Sent., (data ud. 22/06/2022) 07/07/2022, n. 26234

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PAOLA Sergio - Presidente -

Dott. CIANFROCCA Pierluigi - Consigliere -

Dott. PERROTTI Massimo - rel. Consigliere -

Dott. MINUTILLO TURTUR Marzia - Consigliere -

Dott. CERSOSIMO Emanuele - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti nell'interesse di:

M.L., nato a (OMISSIS);

M.A., nata a (OMISSIS);

G.R., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 16/3/2021 della Corte di appello di Salerno;

processo nel quale è costituito parte civile GS;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere PERROTTI Massimo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa MARINELLI Felicetta, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

udito il difensore della costituita parte civile avv.to PC, che ha depositato conclusioni scritte e notula spese;

uditi i difensori dei ricorrenti:

avv.to FR per M.L., avv.to MR per M.A. e G.R., che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso.

Svolgimento del processo

Si procede nei confronti dei ricorrenti, e di altri imputati separatamente giudicati, per concorso in più condotte di usura, unificate sotto il vincolo della continuazione; fatti aggravati dalle conosciute condizioni di bisogno della persona offesa, che esercitava attività d'impresa. Fatti contestati come commessi in (OMISSIS).

Nel giudizio abbreviato di primo grado tutti gli imputati sono stati condannati alla pena sospesa di due anni di reclusione, oltre la multa; al risarcimento del danno subito dalla parte civile ed alla rifusione delle spese processuali da questa sostenute nel grado; segue la confisca estesa delle somme di denaro nella disponibilità degli imputati, anche per interposta persona, fino a concorrenza della somma di Euro 486.913,27, ritenuta profitto del delitto.

La Corte di appello di Salerno, adita dagli atti di gravame degli imputati, confermava integralmente la sentenza impugnata, con la conseguente condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute nel grado dalla parte civile.

Avverso tale pronuncia propongono ricorso gli imputati in epigrafe indicati, con atti sottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia, deducendo a sostegno della impugnazione i seguenti motivi:

1. M.A. e G.R. (unico difensore, motivi comuni); 1.1. inosservanza della norma processuale posta a pena di inutilizzabilità della prova e vizi di motivazione, per contraddittorietà ed illogicità manifesta (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c ed e); la Corte territoriale erroneamente argomenta in ordine ai motivi di gravame spesi nel merito dai ricorrenti per contestare la sussistenza di un preciso quadro probatorio posto a sostegno della decisione. In particolare, la Corte non ha tenuto conto della non costante presenza del soggetto (persona offesa) che stava registrando la conversazione all'insaputa dei colloquianti, talchè il segmento di conversazione intra alios cui il soggetto operante la registrazione non fu presente (perchè momentaneamente uscito dalla vettura nella quale si intrattenevano colloqui tra presenti) non poteva ritenersi utilizzabile quale prova del fatto contestato. Il ricorso richiama in proposito la giurisprudenza massimata di questa Corte (Sez. 5, n. 13810, del 11/2/2019, Rv. 275237).

1.2. Ancora, inosservanza e falsa applicazione della legge penale incriminatrice e della norma processuale penale, per violazione della regola di giudizio che richiede la prova della responsabilità oltre il ragionevole dubbio; motivazione manifestamente illogica e travisante la prova i ricorrenti denunziano in ordine al deficit probatorio del consapevole concorso nella condotta illecita altrui; giacchè nè la prova dichiarativa, nè quella documentale (conversazioni tra presenti ignari della registrazione) consentono di ravvisare negli imputati alcuna consapevolezza del fatto che le somme di denaro imprestate al nipote M.G. fossero da questi state imprestate alla persona offesa, previa pattuizione o pretesa successiva di interessi usurari, non conosciuti neppure indirettamente dai finanziatori esterni al patto illecito costitutivo del reato in contratto.

2. M.L..

2.1. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del M. è sostanzialmente sovrapponibile al secondo motivo speso dagli altri ricorrenti (sub 1.2.) e censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione e violazione della legge processuale, in quanto riconosce il concorso nel delitto di usura in assenza di qualsivoglia dimostrazione della consapevolezza nel ricorrente della natura usuraria del rapporto intercorrente tra M.G. e G.G..

2.2-3. I medesimi vizi sono denunziati con il secondo ed il terzo dei motivi di ricorso; in quanto la Corte di merito, nel rigettare i motivi di gravame spesi sul punto dalla difesa, ha valorizzato, quanto a consapevolezza nel ricorrente della natura usuraria del rapporto obbligatorio perfezionatosi tra G. e M., la conversazione del 9 febbraio 2009, travisandone totalmente il contenuto, fino a giustapporre -in unico periodo semanticamente ritenuto rilevante- due distinti frammenti di conversazione e così attribuendo all'usurato il proposito di alienare l'azienda (peraltro già in titolarità di terzi) per soddisfare (dividendo i proventi con M. al 50%) le pretese creditorie, laddove dalla corretta ed unica possibile lettura di quella conversazione, si poteva chiaramente evincere che il proposito di dividere i proventi della ipotizzata cessione d'azienda era rivolto al creditore del G. ( M.), mentre il M. nulla sapeva di patti sugli interessi praticati dal 4Montechiaro e nulla aveva neppure ricevuto della quota di interessi versata dal G. periodicamente al M.; emergeva dunque, dal testo trascritto della conversazione intrattenuta tra presenti soltanto la pretesa del creditore di recuperare dal M. le somme a costui imprestate (20/25mila Euro), senza pretesa di interesse alcuno. Anche in questo caso, pertanto, difetta totalmente la prova che l'imputato fosse a conoscenza del tasso usurario praticato dal M. al G. sulla somma imprestata da M. a M. e non più restituita. Il difensore del ricorrente allega al ricorso, ai fini dell'autosufficienza, il testo della conversazione registrata il 9 febbraio 2009.

Motivi della decisione

1. Fondati sono i motivi di ricorso spesi sul tema del vizio esiziale di motivazione, che ha consentito alla Corte di merito, tenendo in assoluto non cale i motivi di gravame, di assumere come dimostrata in capo agli imputati appellanti la piena consapevolezza di concorrere, con la propria attività di finanziatori esterni al patto usurario, nella fattispecie in contratto contestata (in separato giudizio) a M.G..

Del pari è a dirsi per i vizi di travisamento della prova documentale e motivazione manifestamente illogica, che si colgono nella motivazione spesa dalla Corte di merito per asseverare l'ipotesi d'accusa, che voleva M.L. addirittura destinatario della metà dei proventi della cessione d'azienda prospettata da G.G. per risolvere la posizione debitoria (conversazione tra presenti del 9 febbraio 2009), avendo la Corte operato una malaccorta crasi di due segmenti differenti e non continuativi della medesima conversazione, lasciando così intendere un "significato" della conversazione apertamente differente dalla traccia "significante" delle battute sincrone di quel dialogo; chiaro apparendo il differente riferimento colloquiale alla prospettiva di cedere l'azienda per dividere con il proprio principale creditore, M.G., i proventi della cessione.

1.1. Manifestamente infondato è viceversa il primo motivo di ricorso speso nell'interesse dei coniugi M.- G., pacifica essendo in giurisprudenza la utilizzabilità (quale documentazione di dati acquisiti fuori dal processo) delle conversazioni spontaneamente captate da uno dei presenti all'insaputa degli altri (Sez. 5, n. 13810/2019, citata dal difensore nel ricorso, seguita da Sez. 2, n. 26766, del 6/7/2020, Rv. 279653, che si richiama anche per l'attenta analisi delle fonti sovranazionali e dei numerosi precedenti di legittimità conformi; Sez. 2, n. 12347, del 10/2/2021, Rv. 280996). Non si versa infatti, nella fattispecie, in alcuno dei casi di incertezza interpretativa sulla utilizzabilità di quanto registrato da uno dei colloquianti su indicazione o su preciso incarico della polizia giudiziaria, che fornisce all'uopo anche gli strumenti atti alla registrazione. Il fatto verificatosi, alla luce della sua reale dinamica, non può farsi rientrare nella casistica della documentazione di un atto di indagine, come tale sottoposto al regime autorizzatorio invocato: in particolare, risulta che la persona offesa registrò le conversazioni intrattenute con gli imputati del tutto spontaneamente, senza che la polizia giudiziaria svolgesse nell'occorso alcun atto "captativo" di indagine, nè fu la p.g. a sollecitare la persona offesa a "percorrere" lo strumento della registrazione, tampoco fu la p.g. ad offrire un apparecchio registratore. Pertanto, la successiva estrazione del dato digitale può ritenersi mera forma di documentazione di un fatto storico, utilizzabile quale prova documentale di fatto accaduto in presenza, tra persone che peraltro non intendevano (recte, non intendevano tutte) confinare il loro colloquio in una dimensione esclusivamente privata (così, Sez. 2, n. 50986 del 06/10/2016, Occhineri e altro, Rv. 268730; cfr. anche, Sez. 6, n. 1422 del 03/10/2017, dep. 2018, Gambino ed altri, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 53375 del 05/10/2017, Lombardi ed altri, Rv. 271656; Sez. 5, n. 41421 del 11/06/2018, Di Luzio, Rv. 275111; Sez. 5, n. 13810 del 11/02/2019, Megna, Rv. 275237; Sez. 6, n. 5782 del 17/12/2019, Savoini, Rv. 278452).

Nè può accedersi alla tesi, solo ipotizzata in ricorso e mai prima dimostrata, che vuole il G. non presente ad un segmento di colloquio avvenuto solo tra i coniugi ignari della captazione occulta (ipotesi di vera e propria intercettazione di comunicazioni solo altrui).

Giacchè sul punto la Corte bene argomenta circa la presenza costante al colloquio in autovettura del soggetto "registrante", ancorchè talvolta silente. La opposta ipotesi sostenuta dalla difesa con i motivi di ricorso non è in alcun modo supportata da evidenze confermative, nè può sul punto richiedersi alla Corte di legittimità alcuna verifica storica non previamente percorsa nel merito.

2. Sul tema della responsabilità degli imputati per il concorso (in qualità di finanziatori esterni al patto usurario perfezionatosi tra il creditore M. ed il debitore G.) nel delitto di usura deve rilevarsi che, al di là del dato storico penalmente neutro del ruolo di finanziatori assunto dagli imputati oggi ricorrenti, dalla lettura delle conversazioni evidenziate nel giudizio di merito emerge un dato affatto differente rispetto a quello stimato quale prova della consapevolezza della natura usuraria del prestito. Ed invero, considerato che dalle sentenze di merito risulta che gli imputati non presero parte alla stipulazione del patto usurario tra M.G. e G.G., emergendo piuttosto che i nomi dei ricorrenti (e di tanti altri soggetti non imputati) furono indicati (quali finanziatori) nelle rivelazioni dello stesso M. al suo debitore, non si poteva nel merito non tener conto del fatto che tali finanziatori -messi a conoscenza del fatto che le somme erogate al M. erano da questi state imprestate al G.- non fecero altro che richiedere al debitore ceduto la restituzione della sorta capitale. Nessuna delle conversazioni registrate dal G. -all'insaputa dei colloquianti-rivela infatti la consapevolezza del tasso usurario praticato da M.G., evincendosi viceversa solo la ferma volontà dei creditori di recuperare la sorte capitale imprestata al nipote (da M.A. e G.R.) ed all'amico (da M.L.). Gli imputati della fattispecie in concorso nessun ruolo svolsero pertanto, nè nella fase genetica del patto, nè nella successiva fase della riscossione degli interessi, da costoro neppure conosciuti. Il tema che il giudice del merito doveva affrontare - ai fini dell'affermazione della responsabilità concorsuale - era quello di indicare idonei elementi dimostrativi (che non sembrano emergere dal testo delle conversazioni registrate tra presenti) dell'esistenza di una previa o successiva intesa che potesse consentire di ascrivere - sul piano della consapevolezza della natura illecita del finanziamento- la diretta condotta usuraria tenuta da M.G. ai tre odierni ricorrenti. Presumere una tale consapevolezza esclusivamente dalla richiesta di restituzione della sorte capitale rivolta al debitore ceduto è operazione che tradisce manifesta illogicità del sillogismo, in quanto trasla presuntivamente sui finanziatori il dolo diretto di profitto "asfissiante" proprio di M.G..

Non si tratta, dunque, di sostituire alla valutazione del giudice di merito quella del Collegio di legittimità, ma di evidenziare come il travisamento aperto ed evidente dell'apparato dimostrativo di natura documentale abbia influito in maniera decisiva sul piano della interferenza soggettiva (consapevolezza della natura usuraria del patto) e causale necessaria per astringere l'imputato alla imputazione, determinando il vizio esiziale di motivazione denunciato.

In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate ed atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso, ecc.) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare (senza travisarne l'evidente significato) sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa, preparatoria o esecutiva del reato e di precisare in quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere la tipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (S.U. n. 45276 del 30/10/2003, Rv. 226094; Sez. 6, n. 25705 del 21/3/2003, Rv. 225935; Sez. 2, n. 43067, del 13/10/2021, Rv. 282295).

Consegue all'annullamento per vizio di travisamento della prova il rinvio per nuovo giudizio ad altra Corte di appello, che potrà valorizzare eventuali altri pregnanti elementi di prova idonei a sorreggere il giudizio di riferibilità soggettiva del fatto illecito che caratterizza la fattispecie (la sicura consapevolezza nel concorrente del tasso illecito praticato da altro soggetto).

3. In accoglimento dei ricorsi proposti va pertanto annullata con la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2022