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Uso delle armi: basta indizio per divieto (TAR Trento, 294/16)

28 giugno 2016, Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di vietare la detenzione delle armi e munizioni alle persone ritenute capaci di abusarne e la licenza di portare armi può essere ricusata a chi non può provare la sua buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi.

Il porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando invece eccezione al normale divieto di portare le armi, e che esso può essere riconosciuto soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività, dovendo i consociati essere garantiti sull'assenza di pericoli di qualsiasi genere per la loro incolumità.

Al fine di consentire il mantenimento dell'autorizzazione, il detentore di armi e munizioni debba essere esente da qualsiasi sospetto o indizio a lui sfavorevole, non essendo neppure necessario - per giustificare il provvedimento di revoca - che sia già stato commesso un abuso da parte dell'interessato, essendo sufficiente che sia dimostrata una scarsa affidabilità nella detenzione delle armi, e financo l'incapacità di dominare impulsi ed emozioni di talché, in definitiva, debbono sussistere margini assoluti di sicurezza.

L'esercizio del potere di revoca del porto d'armi è connotato da elevata discrezionalità, in considerazione delle prevalenti finalità di tutela preventiva per cui lo stesso è attribuito, ravvisabili - come anzidetto - nell'interesse dei consociati alla propria incolumità ed in quello dell'ordinamento a garanzia dell'ordine pubblico e della prevenzione nella commissione di illeciti.

A chi viene ammonito va sempre impedito l'uso delle armi. 

 

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

Sent., (ud. 09/06/2016) 28-06-2016, n. 294

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 444 del 2015, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avv. CP, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Cavour n. 24;

contro

Amministrazione dell'Interno - Questura di Trento - Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, largo Porta Nuova n. 9, è pure per legge domiciliata;

per l'annullamento

- del decreto del Commissario del Governo per la Provincia di Trento, prot. n. (...)/Area 1, di data 16 settembre 2015, di rigetto del ricorso gerarchico avverso il decreto del Questore di Trento n. 4113/P.A.S. /CAT. 6F-6D di data 10 giugno 2015, con cui è stata disposta la "revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo ed il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi di qualsiasi tipo e categoria";

- del decreto del Questore di Trento, n. 4113/P.A.S./Cat 6F-6D Provv.to/2015, di data 10 giugno 2015 con cui è stata disposta la "revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo ed il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi di qualsiasi tipo e categoria";

- di ogni altro atto con i precedenti connesso, presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva dell'Amministrazione degli Interni; Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 il Cons. Paolo Devigili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo

Il ricorrente impugna il decreto con cui il Questore di Trento ha disposto la revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo ed il divieto di detenzione d'armi, munizioni ed esplosivi di qualsiasi tipo e categoria, nonché il successivo decreto con cui il Commissario del Governo ha rigettato l'interposto ricorso gerarchico.

Peraltro l'interessato era stato ammonito oralmente dal Questore per "una situazione di violenza domestica grave consistente in violenza fisica e psicologica posta in essere dal marito convivente" nei confronti della moglie: il provvedimento, adottato ex art. 3 del D.L. n. 93 del 2013 convertito nella L. n. 119 del 2013, era stato gravato dall'interessato con ricorso gerarchico inoltrato avanti il Commissario del Governo che tuttavia l'aveva respinto, e tale decisione non era stata impugnata.

Il presente ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione di legge (artt. 11, co. 2 e 3, e 43, co. 2, R.D. n. 773 del 1939 TU leggi di pubblica sicurezza; artt. 6 e 3 L. n. 241 del 1990). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, mancato accertamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di motivazione.

Le norme rubricate in titolo imporrebbero all'autorità di pubblica sicurezza l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per la revoca della licenza di porto d'armi, identificabili - nelle fattispecie connotate dall'assenza di condanne penali - nel venir meno della buona condotta e nell'accertata inaffidabilità nell'uso delle armi.

In relazione a detti presupposti, l'istruttoria condotta dall'autorità di pubblica sicurezza sarebbe deficitaria, da un lato ritenendosi irrilevante sia il deferimento all'autorità giudiziaria per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. sia l'intimato ammonimento orale, e dall'altro essendo stato trascurato il contenuto delle deduzioni difensive inviate dall'interessato nella fase procedimentale, viepiù tenuto conto dell'appartenenza al corpo della Guardia di Finanza e della qualità del servizio reso, l'assenza di condanne penali e l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla moglie, affetta da disturbi di natura psicologica.

2) Violazione di legge (art. 43 TU leggi di pubblica sicurezza; art. 3 L. n. 241 del 1990).Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta, violazione del principio di proporzionalità e tutela dell'affidamento.

La situazione di grave crisi e tensione coniugale non sarebbe sufficiente a giustificare l'adozione del provvedimento impugnato, e l'amministrazione non avrebbe fatto buon uso della pur ampia discrezionalità alla stessa riconosciuta nella materia de qua, tenuto altresì conto che, nelle more, il giudice civile - chiamato ad adottare i provvedimenti urgenti nel procedimento di separazione personale - aveva disposto provvisoriamente l'affidamento dei figli minori all'odierno ricorrente, dopo aver considerato comparativamente le capacità genitoriali dei coniugi.

Peraltro la Questura avrebbe potuto ragionevolmente limitarsi ad una sospensione temporanea della licenza di porto d'armi.

3) Violazione di legge (art. 10 bis L. n. 241 del 1990 e art. 24 Cost.). Violazione del principio del contraddittorio nei procedimenti giustiziali.

Il rigetto del ricorso gerarchico da parte del Commissario del Governo non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione al ricorrente dei motivi ostativi all'accoglimento, ed in ragione di ciò la decisione pronunciata in sede giustiziale sarebbe illegittima.

Nel conseguente giudizio si è costituito il Ministero dell'Interno contestando con memoria la fondatezza delle sopra viste censure ed insistendo per il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente, nel prosieguo, ha depositato il decreto di archiviazione del procedimento penale ed il verbale di conciliazione redatto nel procedimento di separazione personale dei coniugi, instando alfine nella memoria di replica per l'accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del giorno 9 giugno 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2. Devono richiamarsi, preliminarmente, i principi che questo Tribunale, in adesione all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, ha già espresso in materia.

2.1. Per un primo profilo va rammentato che il porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando invece eccezione al normale divieto di portare le armi, e che esso può essere riconosciuto soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività, dovendo i consociati essere garantiti sull'assenza di pericoli di qualsiasi genere per la loro incolumità (cfr. Corte cost., 16.12.1993, n. 440, pur pronunciata nell'ambito della dichiarata illegittimità costituzionale di alcune norme del R.D. n. 773 del 1931 nella parte in cui ponevano a carico dell'interessato l'onere di provare la buona condotta).

2.2. Nell'espressione di tale principio, riaffermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis, C.d.S., sez III, 8.11.2012, n. 5678; sez. VI, 10.5.2006 n. 2576 e 22.5.2006 n. 2945; Tar Lazio Roma, I ter, 13.1.2015 n. 475; T.r.g.a. di Trento, 17.1.2014 n. 12, 7.11.2013 n. 361 e 24.10.2013 n. 344), trova piena e attuale giustificazione l'esistenza e l'applicazione delle norme di settore contenute nel TULPS, a principiare da quelle generali vigenti in tema di autorizzazioni di polizia.

2.3. In forza di tali norme (art. 10) i provvedimenti in questione possono essere revocati o sospesi in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata, nonché (art. 11) quando vengano a mancare in tutto o in parte le condizioni alle quali sono subordinate.

2.4. Conseguono coerentemente, quali derivazioni specifiche in materia di porto d'armi, le successive disposizioni contenute nell'art. 39 TU cit., secondo cui l'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di vietare la detenzione delle armi e munizioni alle persone ritenute capaci di abusarne, nonché dell'art. 43, secondo cui la licenza di portare armi può essere ricusata a chi non può provare (ferma restando la dichiarata illegittimità della norma nella parte concernente l'onere probatorio) la sua buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi.

3. Sul punto è stato, in specifico, affermato che, al fine di consentire il mantenimento dell'autorizzazione, il detentore di armi e munizioni debba essere esente da qualsiasi sospetto o indizio a lui sfavorevole, non essendo neppure necessario - per giustificare il provvedimento di revoca - che sia già stato commesso un abuso da parte dell'interessato, essendo sufficiente che sia dimostrata una scarsa affidabilità nella detenzione delle armi, e financo l'incapacità di dominare impulsi ed emozioni (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 24.11.2010 n. 8220 e 10.12.2010 n. 8707; T.r.g.a. di Trento, 17.1.2014 n. 12) di talché, in definitiva, debbono sussistere margini assoluti di sicurezza.

4. Sotto altro profilo, deve ribadirsi che l'esercizio del potere di revoca del porto d'armi è connotato da elevata discrezionalità, in considerazione delle prevalenti finalità di tutela preventiva per cui lo stesso è attribuito, ravvisabili - come anzidetto - nell'interesse dei consociati alla propria incolumità ed in quello dell'ordinamento a garanzia dell'ordine pubblico e della prevenzione nella commissione di illeciti (C.d.S., sez. VI, n. 2576/2006 e n. 2945/2005; T.r.g.a di Trento, n. 261/2013).

4. Ne discende, quale corollario, che il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti assunti in materia dal Questore è limitato all'esame della sussistenza dei presupposti esposti nell'atto impugnato, e nella verifica che essi siano idonei a suscitare la convinzione che l'azione amministrativa abbia rispettato i consueti limiti della logicità, coerenza e plausibilità, del non travisamento dei fatti, e che le motivazioni non si presentino irrazionali o arbitrarie (cfr. C.d.S., sez. VI, n. 8418/2009 e n. 6463/2007; T.r.g.a di Trento n. 12/2014).

5. Ciò posto, a quanto sopra va ora aggiunto che l'art. 3, co. 2, del D.L. 14 agosto 2013, convertito con modificazioni nella L. n. 119 del 2013 ("Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza in genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province"), stabilisce che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 8, co. 1 e 2, del D.L. n. 11 del 2009 convertito con modificazioni dalla L. n. 38 del 2009 ("Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), e così quella per cui "Il Questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni" (nella precedente edizione: "valuta l'eventuale adozione di provvedimenti"), così individuando la specifica volontà del legislatore di privare l'ammonito, per ovvi motivi, del possesso di armi e munizioni.

5.1. Ne deriva che se di norma la decisione di vietare l'uso delle armi è ampiamente discrezionale e richiede una sintetica motivazione, lo è a maggior ragione quando è adottata nei confronti di una persona ammonita, verso la quale costituisce pressoché un atto dovuto (cfr. T.r.g.a. di Trento, 4.12.2015, n. 501).

6. Applicando le coordinate che precedono alla fattispecie in esame risulta che:

- il Questore ha ammonito l'odierno ricorrente in data 2.4.2015 (doc. 1 fasc. amministrazione) rilevando una situazione di violenza domestica grave, consistente in violenza fisica e psicologica posta in essere dal marito nei confronti della moglie;

- il provvedimento è stato impugnato avanti il Commissario del Governo che ha rigettato il ricorso con decreto di data 13.7.2015 (idem doc. 4), ed avverso lo stesso l'interessato non ha proposto ulteriore impugnazione;

- la grave situazione rappresentata dalla moglie, rilevata dall'autorità di pubblica sicurezza, risulta adeguatamente supportata quanto meno dalle dichiarazioni di una delle figlie e dalla documentazione fotografica ritraente le lesioni riportate, ed è stata confermata da due medici che hanno in specifico riscontrato ematomi agli avambracci e ad un occhio della coniuge (idem doc. 3).

- il provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'uso delle armi ed il rigetto del ricorso gerarchico in questa sede impugnati (doc. 1 e 2 fasc. ricorrente) appaiono congruamente motivati, laddove - oltre a richiamare l'adozione dell'ammonimento orale e le sue conseguenze in materia di armi e munizioni secondo la nuova disciplina, rilevano l'inequivocabile stato di grave crisi e tensione coniugale (sulla sufficienza di tale presupposto, cfr. C.d.S., sez. I, numero affare 01640/2014), tale da determinare la necessità di prevenire la commissione di reati e da porre al contempo seri e fondati dubbi in ordine alla capacità di buon uso delle armi e del titolo di porto.

7. In tale contesto non rileva lo stato di servizio del ricorrente presso la Guardia di Finanza (cfr. C.d.S., sez I, 4.3.2015 n. 1188), e neppure il decreto di archiviazione pronunciato dal giudice penale per il reato di cui all'art. 572 c.p. e la conciliazione dei coniugi nel giudizio civile di separazione personale, sopravvenuti all'adozione dei provvedimenti in questa sede impugnati, in quanto la pericolosità della situazione imponeva all'Autorità di Polizia di emanare immediatamente il divieto, ed essendo peraltro evidenti i differenti campi di applicazione e le diverse finalità perseguite delle norme applicabili in quei procedimenti rispetto a quelle che soprassiedono i provvedimenti amministrativi qui in esame, potendo al più costituire profili di eventuale rilievo nell'ambito di una rinnovata valutazione, da condursi ex post, in ordine alla sopravvenuta affidabilità del destinatario, atta in ipotesi a consentire la revoca del provvedimento di divieto del porto d'armi (cfr. Tar Emilia Romagna Parma, 13.3.2015, n. 83).

8. Per le ragioni che precedono il primo motivo di ricorso non merita accoglimento.

9. Quanto al secondo, reiterativo in buona parte delle censure mosse con il primo, non sussistono ragioni per pervenire ad un diverso apprezzamento, dovendosi peraltro evidenziare che la supposta lesione del principio di proporzionalità costituisce un motivo di ricorso nuovo e diverso rispetto a quanto dedotto in sede di ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Questore (doc. 2 fasc. amministrazione), affidato ad un - pur diverso - legale, e dunque si appalesa anzitutto inammissibile (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 2.7.2015 n. 3299; Tar Lombardia Milano, sez. IV, 11.6.2013 n. 1509).

10. Passando infine all'esame del terzo motivo, deve evidenziarsi l'infondatezza della censura mossa.

10.1. In effetti, il decreto del Questore è stato ritualmente preceduto dal preavviso di provvedimento, e l'interessato ha potuto dedurre fin dalla fase procedimentale le proprie difese.

Un identico onere procedimentale non è ravvisabile in capo al Commissario del Governo, investito in sede contenziosa del ricorso gerarchico e dunque non operante nell'ambito di una funzione di amministrazione attiva, cui l'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990esclusivamente si riferisce.

11. Per le ragioni che precedono il ricorso non merita accoglimento.

12. Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge. Condanna il ricorrente a rifondere a favore dell'Amministrazione dell'Interno le spese di giudizio che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00) oltre ad accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Polidori, Presidente FF

Mara Bertagnolli, Consigliere

Paolo Devigili, Consigliere, Estensore