Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Ubriaco confessa in interrogatorio informale senza avvocato, violato processo equo (Corte EDU, Lalik 2023)

11 maggio 2023, Corte europea per i diritti dell'Uomo

Condurre una sessione di interrogatorio informale dopo l'arresto, in violazione delle garanzie sancite dall'articolo 6 § 3 della Convenzione, e in particolare in assenza di qualsiasi informazione all'arrestato sui suoi diritti, combinata con l'interrogatorio durante il processo di un ufficiale che ha redatto una nota ufficiale, pone l'arrestato in una posizione svantaggiosa fin dall'inizio dell'indagine in questione: è preoccupante che i tribunali nazionali non solo abbiano avallato tale approccio, ma abbiano anche fatto diretto riferimento alle spiegazioni iniziali del ricorrente (fornite la mattina dopo l'incidente, quando non aveva "ancora il tempo di pensare a cosa sarebbe stato vantaggioso per lui e cosa dannoso") e le abbiano ritenute particolarmente credibili.

Il privilegio contro l'autoincriminazione e il diritto di rimanere in silenzio sono norme internazionali generalmente riconosciute che sono alla base di un procedimento equo. Il loro scopo è quello di fornire all'imputato una protezione contro la costrizione impropria da parte delle autorità, evitando così errori giudiziari e garantendo gli obiettivi dell'articolo 6.

 

Corte europea per i diritti dell'Uomo

CASO DI LALIK c. POLONIA

(Ricorso n. 47834/19)
 

SENTENZA

Art. 6 § 3 (c) - Interrogatorio informale del ricorrente in stato di ebbrezza dopo l'arresto, senza un avvocato e senza informarlo a sufficienza dei suoi diritti di difesa - Dichiarazioni del ricorrente annotate in una nota ufficiale da un agente incaricato dell'interrogatorio e non in un verbale come previsto dal diritto interno - Affidamento da parte dei tribunali nazionali delle dichiarazioni rese in quella fase nelle conclusioni di colpevolezza - Garanzie procedurali esistenti insufficienti nelle circostanze del caso - Procedimento penale nel suo complesso non considerato equo
 

STRASBURGO

11 maggio 2023 


La presente sentenza diventerà definitiva alle condizioni previste dall'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.

Nel caso Lalik c. Polonia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo (Prima Sezione), riunita in Camera composta da:
 Marko Bošnjak, Presidente,
 Krzysztof Wojtyczek,
 Alena Poláčková,
 Ivana Jelić,
 Gilberto Felici,
 Erik Wennerström,
 Raffaele Sabato, giudici,
e Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto,
visto quanto segue:
il ricorso (n. 47834/19) contro la Repubblica di Polonia presentato alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") da un cittadino polacco, Przemysław Lalik ("il ricorrente"), il 28 agosto 2019;
la decisione di notificare al Governo polacco ("il Governo") il reclamo relativo alla mancata possibilità di consultare un avvocato nelle primissime fasi dell'indagine e l'affidamento da parte dei tribunali nazionali sulle dichiarazioni incriminanti del ricorrente emerse dall'interrogatorio informale, pregiudizievoli per la sua difesa, rese senza la presenza del suo avvocato;
le osservazioni presentate dal governo convenuto e le osservazioni in risposta presentate dal ricorrente;
le osservazioni presentate dalla Fondazione Helsinki per i diritti umani e i processi equi, a cui il Presidente della Sezione ha concesso di intervenire;
la decisione di respingere la dichiarazione unilaterale presentata dal Governo;
Avendo deliberato in privato l'11 aprile 2023,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

INTRODUZIONE

1.  Il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell'articolo 6 § 3 (c) della Convenzione, che la sua condanna per omicidio commesso con particolare crudeltà (zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem) era stata ampiamente basata sulle sue dichiarazioni informali, che erano state raccolte senza assicurare le garanzie procedurali di base per la sua difesa. Ha affermato che gli agenti di polizia che lo avevano interrogato informalmente dopo l'arresto non lo avevano informato dei suoi diritti, né gli avevano offerto la possibilità di consultare un avvocato.

I FATTI

2.  Il ricorrente è nato nel 1995 e sta scontando una pena detentiva nel carcere di Zamość. È stato rappresentato dall'avvocato A. Adamczuk, che esercita a Zamość.
3.  Il Governo era rappresentato dal suo agente, sig. J. Sobczak, del Ministero degli Affari Esteri.
4.  I fatti del caso possono essere riassunti come segue.

EVENTI CHE HANNO PORTATO ALLA MORTE DI T.B. E ALL'ARRESTO DEL RICORRENTE

5.  Nella prima serata del 26 gennaio 2016 T.B. e M.D. stavano consumando alcolici nei pressi dell'appartamento di T.B.. La sera M.D. decise di accompagnare T.B. a casa, dato che T.B. era fortemente ubriaco. Sulla strada di casa i due uomini hanno incontrato il richiedente, che sembrava anch'egli sotto l'effetto dell'alcol. Il richiedente si è offerto di offrire loro della birra, che i tre hanno bevuto insieme. Il richiedente ha poi comprato altre tre birre e alle 20.20 circa M.D. è partito per casa, lasciando T.B. da solo con il richiedente.
6.  Dopo la partenza di M.D., il ricorrente e T.B. sono entrati nell'edificio in cui si trovava l'appartamento del ricorrente e sono andati nel seminterrato. Dopo aver finito la sua birra, T.B. è crollato a terra e ha perso conoscenza. Il ricorrente ha cercato di sollevarlo, ma non ci è riuscito. Avrebbe poi frugato nelle tasche di T.B. nel tentativo, non riuscito, di recuperare un debito (accusa che il ricorrente ha negato durante il processo). Ha poi dato fuoco alla giacca invernale di T.B. con un accendino, è uscito dal seminterrato ed è tornato a casa. In seguito ha dichiarato di aver sentito T.B. lamentarsi e di aver pensato che T.B. avesse spento le fiamme e potesse aver iniziato a cercare il richiedente per vendicarsi.
7.  Il fumo che usciva dal seminterrato ha allertato gli abitanti dell'isolato, che hanno chiamato i vigili del fuoco, i quali sono riusciti a spegnere l'incendio prima dell'arrivo dei pompieri. Anche i paramedici sono stati chiamati sul posto e hanno stabilito che T.B. era morto.
8.  T.B. ha riportato gravi ustioni sul 60% del corpo e sulle vie respiratorie superiori. L'autopsia ha rivelato che aveva il 3,79 per mille di alcol nel sangue.
9.  Alle 23.20 il ricorrente è stato arrestato da due agenti di polizia, che lo hanno portato alla stazione di polizia. Un test dell'etilometro eseguito alle 23.39 ha mostrato che aveva circa 0,65 mg/l di alcol (1,3 per mille) nel suo sistema. Il ricorrente ha dichiarato che poco dopo la mezzanotte del 27 gennaio 2016 è stato interrogato dagli agenti di polizia. Non ricordava cosa avesse detto o firmato, né se fosse stato informato dei suoi diritti in quel momento. I tribunali nazionali hanno successivamente stabilito che il ricorrente non era stato interrogato subito dopo il suo arresto (si veda il paragrafo 20 di seguito).
10.  Secondo il Governo, il 27 gennaio 2016 alle 12.20 è stato redatto e notificato al ricorrente il verbale di arresto (protokół zatrzymania); allo stesso tempo è stato informato (tramite un altro documento) dei diritti di un arrestato in un procedimento penale (pouczenie o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym), compreso il diritto di non rilasciare "dichiarazioni" (oświadczenia) e il diritto di contattare un avvocato. Il governo non ha fornito una copia di nessuno dei due documenti e il loro contenuto esatto non è noto.
11.  Alle 10.55 dello stesso giorno il ricorrente è stato interrogato informalmente (rozpytanie) da tre agenti di polizia (P.R., J.P. e A.M.). Sembra che il livello di intossicazione non sia stato controllato prima. Non è stato redatto alcun verbale dell'interrogatorio (protokół przesłuchania), ma P.R. ha redatto una nota ufficiale (notatka urzędowa), riassumendo ciò che il richiedente aveva detto. Il ricorrente ha affermato di non essere stato informato del suo diritto di "non fornire spiegazioni" (do odmowy składania wyjaśnień) o del suo diritto di avere un avvocato presente durante l'interrogatorio. L'interrogatorio informale è durato fino alle 13.40, cioè per quasi tre ore. Secondo la nota ufficiale redatta da P.R., il richiedente ha dichiarato di essere stato in conflitto con T.B. a causa del fatto che quest'ultimo gli doveva del denaro. Ha confermato di aver dato fuoco a T.B. e non ha saputo spiegare perché lo avesse fatto. Secondo la nota ufficiale, il richiedente ha anche detto che voleva vedere se era in grado di compiere un atto del genere. La nota ufficiale è stata firmata solo da P.R. ed è stata aggiunta al fascicolo del caso.
12.  Più tardi quel giorno, alle 14.40, P.R. è stato formalmente interrogato come testimone dal Procuratore distrettuale di Zamość (Prokurator Rejonowy) e ha testimoniato che il richiedente aveva parlato volontariamente con gli agenti, non era stato sottoposto ad alcuna forma di coercizione e che tale interrogatorio informale era un'attività di routine in casi di quel tipo.
13.  Secondo una nota ufficiale redatta da un altro ufficiale di polizia e fornita dal Governo, il 27 gennaio 2016 il ricorrente ha potuto consultare un avvocato (nominato dal padre) tra le 14.55 e le 15.05. Un ufficiale di polizia era presente al momento della consultazione.
14.  Il 28 gennaio 2016 alle 12.31 il ricorrente è stato portato davanti al procuratore distrettuale di Zamość e accusato dell'omicidio di T.B. con particolare crudeltà. È stato informato dei suoi diritti e del fatto che il suo avvocato difensore (obrońca) non era arrivato in tempo. Avendo acconsentito a essere interrogato come indagato senza la presenza del suo avvocato difensore, il richiedente ha iniziato l'interrogatorio dichiarandosi colpevole dell'accusa "nella sua interezza". Ha dichiarato che T.B. gli doveva del denaro, che aveva cercato di recuperare frugando nelle tasche di T.B.. Non è stato in grado di spiegare perché avesse dato fuoco a T.B., ma ha dichiarato che, mentre usciva dal seminterrato, le fiamme avevano raggiunto i dieci-quindici centimetri di altezza e T.B. si era lamentato. Il richiedente non ha saputo spiegare perché avesse lasciato il seminterrato.
15.  Alle 12.40 è entrato in aula l'avvocato difensore del ricorrente e l'interrogatorio è stato interrotto per nove minuti, durante i quali il ricorrente ha consultato il suo difensore. Dopo la ripresa, il pubblico ministero ha letto le spiegazioni fornite dal ricorrente fino a quel momento. Il ricorrente ha dichiarato di voler rettificare quanto detto e ha affermato che non aveva intenzione di uccidere T.B. e non sapeva perché gli avesse dato fuoco. Ha anche affermato di non aver appiccato il fuoco perché T.B. doveva dei soldi al richiedente. Si è poi rifiutato di fornire ulteriori spiegazioni.
16.  Il giorno successivo il Tribunale distrettuale di Zamość (Sąd Rejonowy) ha trattenuto il ricorrente in custodia cautelare. Durante l'udienza, il ricorrente ha ritrattato le sue spiegazioni e ha dichiarato di aver avuto paura degli agenti che lo avevano interrogato e di aver quindi continuato a presentare la stessa versione dei fatti davanti al pubblico ministero.
17.  Durante le successive indagini il richiedente si è dichiarato "non colpevole" e ha rifiutato di fornire spiegazioni. L'accusa ha raccolto altre prove, ovvero le dichiarazioni dei testimoni, le conclusioni degli investigatori, le prove fisiche raccolte sulla scena del crimine e i risultati delle perizie mediche e psichiatriche (anche del richiedente).

IL PROCESSO PENALE DEL RICORRENTE

18.  Durante il processo il ricorrente ha ammesso di aver dato fuoco a T.B. ma ha spiegato che non aveva mai avuto intenzione di ucciderlo. Ha spiegato che nell'agosto 2015 aveva fatto uno "scherzo" simile a T.B. (dando fuoco a un capo di abbigliamento), ma che T.B. non gli aveva portato rancore. Il richiedente ha inoltre dichiarato di aver detto agli agenti del debito che T.B. aveva nei suoi confronti perché pensava di fare più bella figura. Ha affermato di aver avuto buoni rapporti con la vittima.
19.  All'udienza del 19 settembre 2016, un agente di polizia (J.P.) che aveva interrogato informalmente il ricorrente il 27 gennaio 2016 (si veda il paragrafo 11 sopra) ha deposto come testimone. Ha dichiarato che l'interrogatorio informale aveva assunto la forma di una conversazione durante la quale il richiedente aveva descritto liberamente e dettagliatamente l'incidente in questione. J.P. ha dichiarato che, poiché l'interrogatorio era stato informale, al richiedente non era stato consegnato alcun documento da firmare. Anche P.R. era stato interrogato quel giorno, aveva mostrato il contenuto della nota ufficiale del suo interrogatorio e aveva confermato l'esattezza di quanto scritto (ibidem). A.M. ha dichiarato di non ricordare se al richiedente fossero state poste domande o se avesse parlato in modo "spontaneo".
20.  Il 27 marzo 2017 il Tribunale regionale di Zamość (Sąd Okręgowy) ha condannato il ricorrente per omicidio commesso con particolare crudeltà e lo ha condannato a venticinque anni di reclusione. Il tribunale ha spiegato che non c'erano prove che dimostrassero che il ricorrente era stato interrogato subito dopo il suo arresto, mentre era in stato di ebbrezza. Ha preso atto del fatto che era stato interrogato informalmente per quasi tre ore la mattina successiva all'incidente (cfr. paragrafo 11). Nella motivazione scritta della sentenza, la Corte ha esplicitamente ritenuto particolarmente credibili le spiegazioni iniziali fornite dal ricorrente, che in quel momento non aveva avuto modo di riflettere sulla sua linea di difesa e quindi doveva essere onesto. La corte ha anche ritenuto che il ricorrente avesse ucciso T.B. perché quest'ultimo non aveva pagato il suo debito, che era stato anche il motivo dell'azione del ricorrente nell'agosto 2015 (si veda il paragrafo 18 sopra). Il tribunale ha ritenuto che il movente finanziario del suo crimine fosse un fattore aggravante. Il tribunale ha ritenuto che il ricorrente fosse ostile nei confronti di T.B. e lo avesse intenzionalmente ucciso in modo tale da infliggergli il massimo livello di sofferenza. Tali conclusioni si basavano su ciò che il ricorrente aveva detto durante il suo interrogatorio informale, condotto da P.R., J.P. e A.M., a cui la corte ha fatto esplicito riferimento.
21.  Il difensore del ricorrente ha presentato appello contro la sentenza del 27 marzo 2017. Ha sostenuto, in particolare, che il Tribunale regionale aveva violato l'articolo 174 del Codice di procedura penale (kodeks postępowania karnego) giungendo a conclusioni fattuali che si erano basate sulla testimonianza (zeznania) di agenti di polizia che avevano interrogato informalmente il ricorrente dopo l'incidente. Ha inoltre sostenuto che il tribunale ha violato l'articolo 7 del Codice rifiutandosi di considerare credibili le spiegazioni del ricorrente, nella misura in cui contraddicevano la testimonianza degli agenti di polizia. L'avvocato ha sostenuto che il ricorrente avrebbe dovuto essere condannato per lesioni personali gravi che hanno portato alla morte (articolo 156 § 3 del Codice penale (kodeks karny)), che all'epoca della sua commissione comportava una pena fino a dodici anni di reclusione. L'avvocato ha sostenuto che il ricorrente non aveva intenzione di uccidere T.B. e che le prove suggerivano che, al massimo, avrebbe dovuto rendersi conto che avrebbe potuto causare gravi lesioni dando fuoco ai vestiti di T.B..
22.  Il 16 agosto 2017 la Corte d'appello di Lublino (Sąd Apelacyjny) ha confermato la sentenza di primo grado. La corte ha ritenuto, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte Suprema (Sąd Najwyższy - si vedano i paragrafi 35-36 di seguito), che non vi fosse alcun divieto di interrogare un agente di polizia su ciò che un imputato aveva detto durante un interrogatorio informale. Inoltre, se il ricorrente fosse stato interrogato formalmente e le sue spiegazioni fossero state sostituite dalla testimonianza di un agente di polizia che lo interrogava, avrebbe reso quest'ultima testimonianza inammissibile. Nessuna regola di esclusione di questo tipo si applicava alle testimonianze rese da agenti di polizia che avevano partecipato ad attività sulla scena del crimine e che avrebbero potuto ricordare parole pronunciate spontaneamente da una persona sottoposta al cosiddetto "interrogatorio informale", anche se tale persona fosse stata successivamente accusata di un crimine.
23.  Il 23 maggio 2019 la Corte di Cassazione ha respinto un ricorso per cassazione presentato dal ricorrente in quanto manifestamente infondato. Non è stata fornita alcuna motivazione. La decisione è stata notificata al ricorrente il 25 giugno 2019.

QUADRO GIURIDICO E PRASSI RILEVANTI

DIRITTO E PRASSI NAZIONALI
Diritto interno
Costituzione della Polonia

24.  La disposizione pertinente della Costituzione polacca recita come segue:
Articolo 42

"...

2.  Chiunque sia stato sottoposto a procedimento penale ha il diritto di difendersi in tutte le fasi di tale procedimento. In particolare, può scegliere un avvocato difensore (obrońca) o avvalersi - secondo i principi specificati dalla legge - di un avvocato difensore nominato da un tribunale.

3.  Ogni persona è presunta innocente da un'accusa fino a quando la sua colpevolezza non sia stata accertata dalla sentenza definitiva di un tribunale".

Codice di procedura penale
25.  Le disposizioni pertinenti del Codice di procedura penale ("CCP"), in vigore all'epoca dei fatti, prevedevano quanto segue:
Articolo 6

"L'imputato ha il diritto di difesa, compreso il diritto di essere assistito da un avvocato difensore, di cui deve essere informato".

Articolo 7

"Gli organi che conducono il procedimento formano il loro convincimento sulla base di tutte le prove esaminate, valutate liberamente tenendo conto dei principi del buon ragionamento e delle indicazioni della conoscenza e dell'esperienza di vita."

Articolo 16

"§ 1. Se l'autorità che conduce il procedimento ha l'obbligo di avvisare le parti dei loro diritti e doveri, e non lo fa o non le istruisce adeguatamente, ciò non deve comportare conseguenze negative nel corso del processo per il partecipante al procedimento o per altre persone interessate.

§ 2.  Inoltre, l'autorità che conduce il procedimento deve, se necessario, informare le parti del procedimento dei loro diritti e doveri, anche nei casi in cui ciò non sia esplicitamente previsto dalla legge. Se l'autorità non fornisce tale consulenza, e alla luce delle circostanze ciò è stato ritenuto indispensabile, o se l'autorità non istruisce adeguatamente le parti, si applicano di conseguenza le disposizioni del § 1."

Articolo 71

"§ 1. È considerata sospetta (podejrzany) la persona nei confronti della quale è stata emessa una decisione di presentazione delle accuse o che, senza che tale decisione sia stata emessa, è stata accusata in relazione all'interrogatorio di un sospetto.

§ 2.  È considerato imputato (oskarżony) colui contro il quale è stato presentato un atto d'accusa davanti a un tribunale, nonché colui nei confronti del quale il pubblico ministero ha presentato una mozione di cui all'articolo 335, paragrafo 1, o una mozione di interruzione condizionale del procedimento.

§ 3.  Quando il presente Codice utilizza il termine "imputato" in senso generale, le relative disposizioni si applicano anche all'indagato".

Articolo 78

"§ 1. L'indagato che non ha un difensore di fiducia può chiedere che gli venga nominato un difensore, qualora dimostri debitamente di non essere in grado di sostenere le spese di difesa senza pregiudizio per il necessario sostentamento proprio e della propria famiglia."

Articolo 80

"L'imputato deve avere un difensore nel procedimento davanti al tribunale regionale se è accusato di un reato (zbrodnia). In questo caso, la partecipazione del difensore all'udienza principale è obbligatoria".

Articolo 143

"§ 1.  Si deve prendere nota di:

...

2) interrogatorio dell'imputato, del testimone, del perito e del magistrato di sorveglianza;

...

§ 2.  Il verbale di altri atti viene redatto se una disposizione specifica lo richiede o se la persona che compie l'atto lo ritiene necessario. Negli altri casi, ci si può limitare a redigere una nota ufficiale".

Articolo 148

"§ 1. La registrazione deve comprendere:

1) la designazione dell'attività, la sua ora e il suo luogo, nonché i nomi delle persone che vi partecipano;

2) lo svolgimento dell'attività, nonché le dichiarazioni e le mozioni dei suoi partecipanti;

3) le decisioni e gli ordini emessi nel corso dell'attività e, se una decisione o un ordine sono stati redatti separatamente, una nota della loro emissione;

4) se necessario, una dichiarazione su altre circostanze relative allo svolgimento dell'attività.

§ 2.  Le spiegazioni, le testimonianze, le dichiarazioni e le conclusioni, nonché le dichiarazioni di circostanze specifiche da parte dell'autorità che conduce il procedimento, devono essere incluse nel verbale nel modo più accurato possibile. Le persone che partecipano all'attività hanno il diritto di chiedere che tutto ciò che riguarda i loro diritti o interessi sia riportato nel verbale con la massima accuratezza.

§ 3.  La registrazione del contenuto delle testimonianze o delle spiegazioni nel verbale non deve essere sostituita da un riferimento ad altri documenti.

§ 4.  Le persone che partecipano al procedimento hanno il diritto di richiedere la lettura di stralci delle loro dichiarazioni inserite nel verbale."

Articolo 150

"§ 1. Ad eccezione del verbale di un'udienza o di una seduta, il verbale deve essere firmato dalle persone che partecipano all'attività. Prima della firma, il verbale viene letto e viene annotato a tal fine.

§ 2.  Una persona che partecipa all'attività può, al momento della firma del verbale, sollevare allo stesso tempo obiezioni sul suo contenuto; tali obiezioni devono essere incluse nel verbale insieme a una dichiarazione della persona che ha ripreso l'attività registrata".

Articolo 174

"Il contenuto di documenti e appunti non può essere sostituito come prova alle spiegazioni dell'imputato o alle deposizioni dei testimoni."

Articolo 175

"§ 1. L'imputato ha il diritto di dare spiegazioni; tuttavia, può, senza indicarne i motivi, rifiutare di rispondere a singole domande o rifiutare di dare spiegazioni. Egli deve essere avvisato di tale diritto.

§ 2.  L'imputato che è presente all'assunzione delle prove ha il diritto di dare spiegazioni su qualsiasi prova."

Articolo 244

"...

§ 2.  La persona arrestata deve essere immediatamente informata dei motivi dell'arresto e dei suoi diritti, compreso il diritto di avere l'assistenza di un avvocato (adwokat) o di un procuratore legale (radca prawny), di avere l'assistenza gratuita di un interprete se non parla sufficientemente il polacco, di rilasciare una dichiarazione e di rifiutarsi di rilasciare una dichiarazione, di ricevere una copia del verbale dell'arresto, di avere accesso alle cure mediche di primo soccorso e ai diritti di cui all'articolo 245, all'articolo 246, paragrafo 1 e all'articolo 612, paragrafo 2, nonché alle disposizioni dell'articolo 248, paragrafi 1 e 2, e di essere ascoltato.

§ 3.  Dell'arresto deve essere redatto un verbale nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la funzione della persona che compie questo atto, il nome e il cognome della persona arrestata e, se non è possibile stabilirne l'identità, la sua descrizione, nonché il giorno, l'ora, il luogo e il motivo dell'arresto, con l'indicazione del reato che è sospettata di aver commesso. Nel verbale devono essere incluse anche le dichiarazioni rese dalla persona arrestata e devono essere annotate le informazioni sui suoi diritti. Una copia del verbale deve essere consegnata alla persona arrestata.

§ 4.  Immediatamente dopo il fermo di un sospetto, devono essere raccolti i dati necessari e il pubblico ministero deve essere informato del fermo. Se sussistono i motivi di cui all'articolo 258, paragrafi 1-3, si chiede al pubblico ministero di presentare un'istanza di custodia cautelare a un tribunale."

Articolo 245

"La persona arrestata deve essere prontamente autorizzata, su richiesta, a prendere contatto con un avvocato difensore in forma accessibile e a parlare direttamente con lui; in casi eccezionali giustificati da circostanze particolari, l'arrestante può stabilire che sia presente."

Articolo 300

"§ 1.  Prima del primo interrogatorio, l'indagato deve essere istruito sui suoi diritti: fornire spiegazioni, rifiutarsi di fornire spiegazioni o rifiutarsi di rispondere alle domande, essere informato del contenuto delle accuse e delle loro eventuali modifiche, presentare un'istanza per l'esecuzione di attività investigative, essere assistito da un difensore, compreso il diritto di chiedere la nomina di un difensore nel caso specificato nell'articolo 78 e sul contenuto dell'articolo 338 ter, di familiarizzare definitivamente con il materiale del procedimento istruttorio, nonché con i diritti di cui agli articoli 23a § 1, 72 § 1, 156 §§ 5 e 5a, 301, 335, 338a e 387 e con gli obblighi e le conseguenze di cui agli articoli 74, 75, 133 § 2, 138 e 139. Le istruzioni sono consegnate all'indagato per iscritto; l'indagato conferma la ricezione delle istruzioni firmandole."

Articolo 301

"L'indagato è ascoltato, su richiesta, con la partecipazione del difensore nominato. La mancata comparizione del difensore non impedisce l'interrogatorio."

Articolo 393

"§ 1. I protocolli di ispezione, perquisizione e sequestro di beni, i pareri di esperti, istituti, stabilimenti o enti, i dati del casellario giudiziario, i risultati del colloquio comunitario e tutti i documenti ufficiali depositati nei procedimenti preparatori o giudiziari o in altri procedimenti previsti dalla legge possono essere letti durante l'udienza. Tuttavia, non è consentita la lettura di appunti su attività per le quali è richiesta la redazione di un verbale".

Articolo 540

"§ 3.  Il procedimento viene riaperto a favore dell'imputato quando tale necessità deriva da una decisione (rozstrzygnięcie) di un organismo internazionale che agisce sulla base di un accordo internazionale ratificato dalla Repubblica di Polonia."

Codice penale

26.  Le disposizioni pertinenti del Codice penale, in vigore all'epoca, prevedevano:
Articolo 148

"§ 1. Chiunque uccida un essere umano è soggetto alla pena della privazione della libertà per un periodo non inferiore a 8 anni, alla pena di 25 anni di reclusione o alla pena dell'ergastolo".

§ 2.  Chiunque uccida un essere umano

1) con particolare crudeltà,

2) in relazione alla presa di un ostaggio, a uno stupro o a una rapina,

3) in seguito a motivazioni meritevoli di particolare condanna,

4) con l'uso di esplosivi,

è soggetto alla pena della privazione della libertà per un periodo non inferiore a 12 anni, alla pena di 25 anni di reclusione o alla pena dell'ergastolo".

Articolo 156

"§ 1. Chiunque provochi lesioni personali gravi sotto forma di:

1) privare una persona della vista, dell'udito, della parola, della capacità di procreare,

2) un'altra grave disabilità, una grave malattia incurabile o di lunga durata, una malattia che mette in pericolo la vita di una persona, un'infermità mentale permanente, un'incapacità permanente totale o significativa di svolgere un'attività lavorativa o una mutilazione o sfigurazione permanente e significativa del corpo,

è soggetto alla pena della privazione della libertà per un periodo compreso tra 1 e 10 anni.

§ 2.  Se l'autore agisce involontariamente, è soggetto alla pena della privazione della libertà fino a 3 anni.

§ 3. Se la conseguenza dell'atto di cui al § 1 è la morte di un essere umano, l'autore è soggetto alla pena della privazione della libertà da 2 a 12 anni".

Ordinanza del Ministro della Giustizia sulle modalità per assicurare all'imputato l'assistenza di un difensore nominato d'ufficio
27.  L'ordinanza del Ministro della Giustizia del 27 maggio 2015 sulle modalità per assicurare a un imputato l'assistenza di un difensore nominato d'ufficio (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu, "l'ordinanza") prevedeva quanto segue:
Paragrafo 11

"(1).  La richiesta di nomina di un avvocato difensore presentata da un indagato deve essere prontamente inoltrata dall'autorità investigativa al tribunale competente per il caso, insieme ai documenti presentati dall'indagato per dimostrare che non è in grado di sostenere le spese di difesa senza pregiudicare il necessario sostegno a se stesso e alla sua famiglia.

(2).  Quando trasmette al tribunale competente per il caso la mozione e i documenti di cui al paragrafo 1, l'autorità investigativa allega il fascicolo o le copie del fascicolo necessarie per l'esame della richiesta di nomina di un difensore, in particolare per consentire la determinazione del numero di riferimento del caso, i dati personali dell'indagato e i dati relativi alla sua situazione familiare e finanziaria.

(3).  Se le circostanze indicano la necessità di una difesa immediata, l'autorità inquirente deve:

1) trasmette via fax la richiesta e i documenti di cui al paragrafo 1, insieme alle copie del fascicolo di cui al paragrafo 2, al tribunale competente per il caso subito dopo la presentazione della richiesta di nomina di un difensore;

2) notifica, secondo le modalità indicate nell'articolo 137 del PCC, al giudice competente per l'esecuzione del procedimento preparatorio l'atto che richiede l'avvio immediato della difesa al momento della presentazione da parte dell'indagato della richiesta di nomina di un difensore e della trasmissione della richiesta al giudice competente per la trattazione della causa, indicando la data di tali atti e il nome del giudice".

Paragrafo 13

"Se l'indagato che ha presentato un'istanza per la nomina di un difensore non ha debitamente dimostrato di non essere in grado di sostenere le spese di difesa senza mettere a repentaglio il necessario sostentamento suo e della sua famiglia, il presidente del tribunale o un referendario fissa tempestivamente un termine adeguato per integrare l'istanza."

Prassi interna
Esecuzione della sentenza della Corte nella causa Płonka c. Polonia (n. 20310/02)

28.  Il 31 marzo 2009 la Corte ha emesso la sentenza nella causa Płonka c. Polonia (n. 20310/02, 31 marzo 2009) e ha dichiarato che vi è stata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 6 § 3 (c) a causa del mancato accesso della ricorrente a un avvocato durante il suo interrogatorio da parte della polizia. Tale sentenza è diventata definitiva il 30 giugno 2009.
29.  Il 3 novembre 2015 il governo polacco ha presentato al Comitato dei Ministri un rapporto d'azione relativo all'esecuzione di tale sentenza. Per quanto riguarda le misure generali adottate, il governo ha spiegato che gli articoli 300 e 301 del CCP sono stati significativamente modificati, al fine di garantire che gli indagati ottengano istruzioni complete e facilmente accessibili sui loro diritti. Inoltre, facendo riferimento all'Ordinanza, il Governo ha indicato che in essa sono stati definiti i dettagli della procedura per la nomina di un avvocato difensore d'ufficio.
30.  Nella sua risoluzione CM/ResDH(2015)235, adottata il 9 dicembre 2015, il Comitato dei Ministri si è accertato che tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 46 § 1 della Convenzione sono state adottate, ha dichiarato che lo Stato convenuto ha esercitato le sue funzioni ai sensi dell'articolo 46 § 2 della Convenzione e ha chiuso l'esame del caso.

Il Commissario per i diritti umani [polacco]

31.  Il 18 aprile 2017[1] e il 27 settembre 2018[2] il Commissario [polacco] per i diritti umani (Rzecznik Praw Obywatelskich) ha chiesto al Ministro della Giustizia di prendere in considerazione la possibilità di presentare una proposta di modifica legislativa al fine di garantire un accesso più efficace a un avvocato dopo l'arresto e quindi ridurre al minimo il rischio di maltrattamenti durante la custodia di polizia. Ha indicato che le garanzie in vigore all'epoca erano illusorie e, alla luce della mancanza di altre garanzie procedurali (come la registrazione video dell'interrogatorio), aumentavano il rischio di tortura e trattamenti inumani. A questo proposito, il Commissario ha fatto riferimento a diversi procedimenti penali pendenti o conclusi in cui gli agenti di polizia sono stati accusati di aver abusato dei sospetti durante l'interrogatorio informale.
32.  Il Commissario ha inoltre contestato l'efficacia del recepimento della Direttiva 2013/48/UE (si veda il successivo paragrafo 40) nell'ordinamento giuridico polacco e ha espresso la sua preoccupazione per l'inefficacia della protezione offerta dalle disposizioni del CCP in vigore all'epoca.
33.  Il 25 ottobre 2021[3] il Ministro della Giustizia ha risposto che sarebbe irrealizzabile fornire a ogni arrestato l'accesso a un avvocato e, considerando il tempo necessario per la nomina di un avvocato, ciò porterebbe inevitabilmente a prolungare la durata di un arresto. Secondo il Ministro, tale soluzione impedirebbe alla polizia di parlare con l'arrestato e/o di svolgere attività procedurali con la sua partecipazione. Il Ministro ha concluso che la legge in vigore ha offerto sufficienti garanzie procedurali agli arrestati nelle prime fasi del procedimento e ha rifiutato di prendere in considerazione l'introduzione di una proposta di modifica legislativa.

Giurisprudenza della Corte costituzionale

34.  La Corte costituzionale nella sentenza dell'11 dicembre 2012 (causa n. K 37/11) ha ritenuto che:
"I diritti della difesa si applicano quindi a tutti dal momento in cui viene avviato un procedimento penale nei loro confronti. La Corte [Costituzionale] ha sottolineato che "in pratica" tale momento è quello della presentazione dell'accusa, ossia il momento in cui esiste già un sospetto fondato che sia stato commesso un reato. La Corte [Costituzionale], tenendo conto della giurisprudenza della Corte Suprema, presume che il diritto alla difesa di cui all'articolo 42, paragrafo 2, della Costituzione si riferisca anche alla fase del procedimento che precede la formalizzazione delle accuse contro una persona. La Corte [Costituzionale] condivide l'opinione della Corte Suprema secondo cui "non è l'elevazione formale di un'accusa di aver commesso un reato, ma già la prima azione delle autorità procedurali volta a perseguire una determinata persona a renderla oggetto del diritto alla difesa".

Giurisprudenza della Corte di Cassazione

35.  Nella sentenza del 1° settembre 2003 (causa n. V KK 12/03) la Corte suprema ha affermato che:
"Dalla formulazione dell'articolo 186, paragrafo 1, del Codice di procedura penale si evince che il divieto riguarda solo il contenuto della "testimonianza precedentemente resa" e la possibilità di effettuare accertamenti fattuali sulla sua base. Tuttavia, questa disposizione non vieta la riproduzione di dichiarazioni di una persona autorizzata a rifiutarsi di testimoniare rese al di fuori del verbale di esame come testimone - ad esempio durante l'arresto da parte di un agente di polizia sotto forma di dichiarazione spontanea".

36.  Il 4 maggio 2016 la Corte Suprema ha emesso una sentenza (caso n. III KK 334/15) riguardante il carattere e l'uso delle note ufficiali. Essa ha ritenuto quanto segue:
"Non c'è dubbio che, alla luce dell'articolo 174 del PCC, una nota ufficiale preparata durante un interrogatorio informale non può sostituire le prove derivanti dalle spiegazioni dell'imputato o dalla deposizione di un testimone. Né si possono fare constatazioni di fatto contraddittorie con le spiegazioni dell'imputato o con la deposizione di un testimone sulla base del contenuto di una nota ufficiale, poiché ciò equivarrebbe a sostituire il contenuto della nota a questo tipo di prova. D'altra parte, non vi è alcun divieto di interrogare come testimone l'agente di polizia che ha condotto l'interrogatorio informale e ha redatto la nota ufficiale. La sostituzione delle spiegazioni dell'imputato o della deposizione di un testimone avverrebbe in caso di interrogatorio di un agente che conduce un interrogatorio formale sul contenuto delle spiegazioni o della deposizione resa durante tale interrogatorio. Al contrario, i rapporti degli agenti sul corso delle loro attività sulla scena del crimine, che includono dichiarazioni spontanee della persona sottoposta al cosiddetto interrogatorio informale, non hanno tale carattere".

37.  In una sentenza del 10 settembre 2020 (caso n. IV KK 150/19) la Corte Suprema ha affermato che:
"La ricostruzione (in qualsiasi forma, cioè sia attraverso l'interrogatorio degli agenti come testimoni, sia attraverso la divulgazione di documenti contenenti dichiarazioni del successivo imputato) delle dichiarazioni rese agli agenti di polizia prima dell'interrogatorio di una persona come sospetto o in base alla procedura prevista dall'articolo 308 § 2, ultima frase, del CCP sarebbe possibile solo se essi avessero avuto contatti con il successivo sospetto in relazione ad attività ufficiali extra-processuali e le informazioni fossero state fornite loro in modo spontaneo. In tal caso, tuttavia, se le informazioni sul presunto atto sono state ottenute su ispirazione degli agenti di polizia e ai fini di un eventuale procedimento penale, l'uso di dichiarazioni di un indagato successivo registrate in una forma diversa dal verbale dell'interrogatorio costituisce un'elusione dell'Articolo 174 del PCC."

38.  Il 21 marzo 2021 la Corte Suprema ha emesso una sentenza (caso n. IV KK 683/19) riguardante l'uso di informazioni acquisite durante un interrogatorio informale. Essa ha stabilito quanto segue:
"Lo svolgimento del cosiddetto interrogatorio informale può essere registrato sotto forma di nota ufficiale (articolo 143 § 2 del CCP). Tuttavia, lo svolgimento di tale interrogatorio non può sostituire le prove derivanti dalle spiegazioni dell'imputato e dalle deposizioni dei testimoni (articolo 174 del PCC). L'atto di interrogare informalmente una persona, che in futuro potrebbe diventare un sospettato, non viola l'articolo 74 § 1 del PCC, in quanto non vi è alcun obbligo legale per questa persona di fornire, in risposta alle domande degli agenti di polizia, informazioni relative a circostanze connesse all'atto a cui l'interrogatorio si riferisce. L'interrogatorio informale non viola nemmeno l'articolo 175, paragrafo 1, del PCC, poiché il diritto di rimanere in silenzio ivi previsto spetta a una persona accusata di un reato. Tuttavia, un'altra questione ... è la possibilità di un successivo uso probatorio delle informazioni ottenute nel corso di tale interrogatorio informale. Alla luce della formulazione dell'articolo 174 del PCC, non c'è dubbio che una nota ufficiale redatta durante un interrogatorio informale non possa sostituire le prove derivanti dalle spiegazioni dell'imputato o dalle deposizioni dei testimoni. Pertanto, non è soggetta a divulgazione durante il processo (articolo 393 § 1, seconda frase del PCC). Sulla base del contenuto della nota ufficiale non è inoltre consentito fare constatazioni di fatto contraddittorie con le spiegazioni dell'imputato o la deposizione di un testimone, poiché ciò equivarrebbe a sostituire tali prove con il contenuto della nota. D'altra parte, non vi sono ostacoli normativi all'interrogatorio di un agente di polizia che ha redatto la nota come testimone e all'utilizzo della sua deposizione come prova accanto alle spiegazioni dell'imputato o alla deposizione di un testimone per confermare e integrare la deposizione o la spiegazione originaria, a condizione che non sia in contraddizione con questa prova."

Primo Presidente della Corte Suprema

39.  Nella sua relazione del 2017 intitolata "Osservazioni sulle irregolarità rilevate e sulle lacune della legge" (Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie), il Primo Presidente della Corte Suprema (Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego) ha dichiarato:
"Le riserve sono sollevate dalla mancanza di una regolamentazione precisa della possibilità per un indagato di consultare un avvocato prima del primo interrogatorio nell'ambito dell'istituto della presentazione delle accuse. Sembra che l'obbligo, derivante dall'articolo 313 § 1 del Codice di procedura penale, dell'autorità procedente di interrogare l'indagato senza indugio dopo l'annuncio della decisione sulla presentazione delle accuse, unito all'assenza di una disposizione che preveda che l'indagato debba essere autorizzato a consultarsi con il proprio difensore prima dell'interrogatorio, sembri violare il diritto all'accesso a un difensore "prima dell'interrogatorio", definito con precisione nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva [2013/48/UE]. La disposizione dell'articolo 301 del Codice di procedura penale prevede sì il diritto dell'indagato di essere interrogato con la partecipazione di un difensore, ma solo di quello già "nominato" nel caso. Né fa riferimento alla possibilità per l'indagato di consultarsi con il proprio difensore prima dell'interrogatorio... A prescindere dai requisiti della direttiva, la dottrina ha da tempo richiamato l'attenzione sull'errata regolamentazione, nell'articolo 301 del Codice di procedura penale, della questione dell'accesso al difensore in occasione del primo interrogatorio".

MATERIALE DI DIRITTO INTERNAZIONALE RILEVANTE
L'Unione europea

40.  La direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e nel procedimento per mandato d'arresto europeo e al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e di comunicare con terzi e con le autorità consolari durante la privazione della libertà personale (la "direttiva"), ove pertinente, recita:
Articolo 3

"1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati e gli imputati abbiano il diritto di accedere a un difensore in tempi e modi tali da consentire agli interessati di esercitare in modo pratico ed efficace i loro diritti di difesa.

2.  L'indagato o l'imputato deve avere accesso a un difensore senza ritardi ingiustificati. In ogni caso, l'indagato o l'imputato deve avere accesso a un difensore a partire dal momento più prossimo tra i seguenti:

a) prima di essere interrogati dalla polizia o da un'altra autorità giudiziaria o di polizia;

b) al momento dell'esecuzione, da parte delle autorità investigative o di altre autorità competenti, di un atto investigativo o di raccolta di altre prove ai sensi del paragrafo 3, lettera c);

c) senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà;

d) se sono stati citati a comparire davanti a un tribunale competente in materia penale, in tempo utile prima della loro comparizione davanti a tale tribunale.

3.  Il diritto di accesso a un difensore comporta quanto segue:

a) gli Stati membri garantiscono che gli indagati o gli imputati abbiano il diritto di incontrarsi in privato e di comunicare con il difensore che li rappresenta, anche prima dell'interrogatorio da parte della polizia o di un'altra autorità giudiziaria o di polizia;

b) gli Stati membri garantiscono che l'indagato o l'imputato abbia il diritto di essere presente e di partecipare efficacemente all'interrogatorio del proprio difensore. Tale partecipazione deve avvenire secondo le procedure previste dal diritto nazionale, a condizione che tali procedure non pregiudichino l'effettivo esercizio e l'essenza del diritto in questione. Quando un avvocato partecipa all'interrogatorio, il fatto che tale partecipazione abbia avuto luogo è annotato mediante la procedura di registrazione in conformità con la legge dello Stato membro interessato;

...

4.  Gli Stati membri si adoperano per rendere disponibili informazioni generali che facilitino l'ottenimento di un difensore da parte di indagati o imputati.

Nonostante le disposizioni di diritto nazionale relative alla presenza obbligatoria di un difensore, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire che gli indagati o gli imputati privati della libertà siano in grado di esercitare effettivamente il loro diritto di accesso a un difensore, a meno che non abbiano rinunciato a tale diritto in conformità all'articolo 9.

...

6.  In circostanze eccezionali e solo nella fase pre-processuale, gli Stati membri possono temporaneamente derogare all'applicazione dei diritti di cui al paragrafo 3, nella misura in cui ciò sia giustificato alla luce delle particolari circostanze del caso, sulla base di uno dei seguenti motivi imperativi:

a) quando vi è un'urgente necessità di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona; quando è imperativo un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare un sostanziale pericolo per il procedimento penale..."

LA LEGGE

OSSERVAZIONE PRELIMINARE

41.  Il Governo ha informato la Corte, con lettera del 28 settembre 2021, che intendeva fare una dichiarazione unilaterale al fine di risolvere la questione sollevata dal ricorrente. Hanno chiesto alla Corte di escludere il ricorso, ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione.
42.  Il 18 gennaio 2022 la Corte (Sezione della Prima Sezione) ha esaminato la dichiarazione alla luce dei principi emergenti dalla sua giurisprudenza (si veda, in particolare, Tahsin Acar c. Turchia, [GC], n. 26307/95, §§ 75-77, CEDU 2003-VI) e ha respinto la richiesta del Governo di depennare il ricorso dal suo elenco. Ha ritenuto che il rispetto dei diritti umani richiedesse non solo il riconoscimento di una violazione e il pagamento di un indennizzo, ma anche l'impegno da parte dello Stato convenuto ad adottare le opportune misure generali.

PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 3 (C) DELLA CONVENZIONE

43.  Il ricorrente ha lamentato che la sua condanna era stata ampiamente basata sulle sue dichiarazioni informali, raccolte senza assicurare le garanzie procedurali di base per la sua difesa, senza verificare il suo livello di intossicazione prima dell'interrogatorio informale e senza che fosse stato informato dei suoi diritti, tra cui quello alla presenza di un avvocato, come previsto dall'articolo 6 § 3 (c) della Convenzione, che recita:
"3. Ogni persona accusata di un reato ha i seguenti diritti minimi:

...

(c) di difendersi personalmente o attraverso un'assistenza legale di sua scelta o, se non ha mezzi sufficienti per pagare l'assistenza legale, di riceverla gratuitamente quando l'interesse della giustizia lo richiede;"

Ammissibilità
44.  La Corte osserva che il ricorso non è manifestamente infondato né irricevibile per altri motivi elencati nell'articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarato ricevibile.

Il merito
Le argomentazioni delle parti
(a) Il ricorrente

45.  Il ricorrente ha sostenuto che il suo interrogatorio informale era stato privo di garanzie procedurali. In particolare, il suo livello di sobrietà non era stato testato prima che l'interrogatorio avesse luogo e la sua ora esatta non era stata registrata. Il ricorrente ha inoltre affermato di non essere stato informato del suo diritto di rifiutarsi di rispondere a domande specifiche o di rimanere in silenzio. Gli agenti che lo avevano interrogato avevano preso nota delle sue dichiarazioni, anche se nulla impediva loro di preparare un verbale che avrebbe dovuto essere firmato da tutti i partecipanti all'interrogatorio. Secondo il ricorrente, la redazione di una nota ufficiale non offriva tale possibilità, consentendo all'interrogante di riformulare le sue dichiarazioni. Egli ha inoltre sostenuto che la sua condanna per omicidio commesso con particolare crudeltà si era basata su spiegazioni fornite da lui senza la presenza del suo avvocato.

(b) Il Governo

46.  Il Governo ha sostenuto che l'articolo 6 § 3 (c) della Convenzione non specifica le modalità di esercizio del diritto di accesso a un difensore né il contenuto di tale diritto. Inoltre, ha sostenuto che la nomina di un difensore non garantisce di per sé l'efficacia dell'assistenza che un avvocato potrebbe fornire all'imputato. Hanno riconosciuto che gli indagati devono avere la possibilità di entrare in contatto con un avvocato dal momento in cui vengono presi in custodia, prima dell'interrogatorio (si vedano Brusco c. Francia, n. 1466/07, § 54, 14 ottobre 2010, e A.T. c. Lussemburgo, no. 30460/13, §§ 86-89, 9 aprile 2015). A tal proposito, hanno indicato che il padre del ricorrente aveva nominato un avvocato per il figlio e che il ricorrente aveva potuto consultarlo il 27 gennaio 2016.
47.  Il Governo ha inoltre osservato che le autorità nazionali che hanno condotto il procedimento penale si sono basate nel complesso sulle prove raccolte nel procedimento per giungere alle loro conclusioni. Hanno affermato che, poiché la Corte Suprema aveva respinto il ricorso in cassazione del ricorrente in quanto manifestamente infondato, le presunte irregolarità non avevano avuto alcun impatto sull'ulteriore svolgimento del procedimento probatorio e sulle conclusioni dei tribunali.

I terzi intervenuti
(a) Fondazione Helsinki per i diritti umani

48.  La Fondazione Helsinki per i diritti umani ("la Fondazione") ha sostenuto che il quadro legislativo che regola l'accesso a un avvocato difensore durante la custodia di polizia era affetto da gravi carenze che compromettevano l'effettivo esercizio di tale diritto. La Fondazione ha indicato che le istruzioni per gli arrestati e gli indagati erano formulate in modo complicato che ne impediva l'effettiva comprensione e non teneva conto della situazione di stress causata dall'arresto. Inoltre, secondo l'interveniente, la prassi delle autorità nazionali era tale che la mancata indicazione esplicita da parte dell'arrestato o dell'indagato del desiderio di ricevere l'assistenza di un avvocato era considerata una rinuncia implicita a tale diritto.
49.  La Fondazione ha inoltre affermato che gli agenti di polizia non erano disposti ad aiutare un arrestato a trovare un avvocato, specialmente quando lo prendevano in custodia. Le stazioni di polizia non avevano turni di avvocati disponibili; quindi gli arrestati che non avevano un avvocato già nominato non avevano in pratica nessuno a cui rivolgersi. La mancanza di una legislazione precisa a questo proposito ha impedito agli arrestati che non erano in possesso dei recapiti dei loro avvocati di essere assistiti efficacemente. La Fondazione ha anche affermato che la pratica di condurre interrogatori informali era diffusa tra gli agenti di polizia e che, anche se le note ufficiali non potevano essere utilizzate in tribunale per sostituire le testimonianze registrate, gli agenti di polizia di solito testimoniavano su ciò che un imputato aveva detto durante il suo interrogatorio informale. Inoltre, la nota ufficiale presa dalla polizia era sempre inclusa nel fascicolo del caso e accessibile al giudice, anche se il suo autore non era stato chiamato a testimoniare.
50.  Infine, la Fondazione ha fornito ampie osservazioni che contestano l'efficacia dell'attuazione della direttiva. In particolare, l'interveniente - facendo riferimento a varie fonti nazionali e internazionali (cfr. paragrafo 39 supra) - ha sostenuto che la legislazione nazionale non garantisce un diritto effettivo e concreto di accesso a un avvocato subito dopo l'arresto - o, in ogni caso, senza indebiti ritardi prima dell'interrogatorio da parte della polizia, come richiesto dall'articolo 3, paragrafo 2 (a) della Direttiva.

(b) Fair trials

51.  Riferendosi alla pratica dell'interrogatorio informale, Fair Trials, un'organizzazione non governativa (ONG), ha affermato che tale metodo mirava ad aggirare la protezione offerta dall'articolo 6 § 3 (c) della Convenzione, creando una categoria separata di interrogatori non soggetti alle garanzie che assicurano il diritto a un processo equo. Ha inoltre affermato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, qualsiasi conversazione tra un sospetto criminale detenuto e la polizia deve essere trattata come un contatto formale e non può essere caratterizzata come un interrogatorio informale o un colloquio informale (si veda Ayetullah Ay c. Turchia, nn. 29084/07 e 1191/08, § 137, 27 ottobre 2020).
52.  L'interveniente ha indicato che l'interrogatorio di un indagato senza la presenza di un avvocato potrebbe offrire molteplici vantaggi diretti e indiretti per la tesi dell'accusa, anche quando le dichiarazioni rese dall'indagato non sono state registrate o sono state formalmente escluse dal fascicolo penale. Il contenuto delle dichiarazioni ottenute illegalmente, anche se formalmente contestate ed escluse dalle prove, era fisicamente disponibile per i giudici del processo e avrebbe probabilmente influenzato il loro processo decisionale.
53.  Fair Trials ha infine sostenuto che, in base al "test di equità" generale (si veda Beuze c. Belgio [GC], n. 71409/10, § 150, 9 novembre 2018), era necessario un esame robusto e dettagliato del quadro giuridico e della prassi interna che disciplina l'ammissibilità e l'esclusione delle prove. In caso di applicazione di una norma di esclusione, la Corte non dovrebbe ritenere "improbabile che il procedimento nel suo complesso" sia stato iniquo (ibidem) prima di effettuare un'analisi approfondita dell'applicazione della norma di esclusione nella pratica.

La valutazione della Corte
(a) Principi generali

54.  I principi generali relativi al diritto alla notifica del diritto al silenzio, al privilegio contro l'autoincriminazione e al diritto di accesso a un difensore, il suo punto di partenza, gli obiettivi perseguiti e il contenuto di tale diritto sono stati riassunti nella sentenza della Corte nella causa Beuze (sopra citata, §§ 123-36).
55.  Il privilegio contro l'autoincriminazione e il diritto di rimanere in silenzio sono norme internazionali generalmente riconosciute che sono alla base di un procedimento equo. Il loro scopo è quello di fornire all'imputato una protezione contro la costrizione impropria da parte delle autorità, evitando così errori giudiziari e garantendo gli obiettivi dell'articolo 6 (cfr. John Murray c. Regno Unito, 8 febbraio 1996, § 45, Raccolta di sentenze e decisioni 1996-I). Inoltre, l'accesso tempestivo a un avvocato fa parte delle garanzie procedurali a cui la Corte terrà particolarmente conto quando esaminerà se una procedura ha estinto l'essenza stessa del privilegio contro l'autoincriminazione (si veda, mutatis mutandis, Jalloh c. Germania [GC], no. 54810/00, § 101, ECHR 2006 IX).
56.  La Corte ricorda che è insito nel privilegio contro l'autoincriminazione, nel diritto al silenzio e nel diritto all'assistenza legale che una persona "accusata di un reato" ai fini dell'articolo 6 ha il diritto di essere informata di tali diritti (si veda Ibrahim e altri c. Regno Unito [GC], nn. 50541/08 e altri 3, § 272, 13 settembre 2016). Questi diritti sono ben distinti: la rinuncia a uno di essi non comporta la rinuncia all'altro. Ciononostante, essi sono complementari, poiché le persone in stato di fermo di polizia devono a maggior ragione ottenere l'assistenza di un avvocato quando non sono state precedentemente informate dalle autorità del loro diritto di rimanere in silenzio (Navone e altri c. Monaco, nn. 62880/11 e altri 2, § 74, 24 ottobre 2013).
57.  La Corte ribadisce inoltre che il privilegio contro l'autoincriminazione non si limita alle confessioni vere e proprie o alle osservazioni direttamente incriminanti; affinché le dichiarazioni siano considerate autoincriminanti è sufficiente che abbiano influenzato in modo sostanziale la posizione dell'imputato (si veda Schmid-Laffer c. Svizzera, no. 41269/08, § 37, 16 giugno 2015; si veda anche A.T. c. Lussemburgo, sopra citata, § 72).
58.  La Corte sottolinea ancora una volta l'importanza della fase investigativa per la preparazione del procedimento penale, in quanto le prove ottenute durante questa fase determinano il quadro entro il quale il reato di cui un imputato è accusato sarà considerato al processo (si veda Salduz c. Turchia [GC], n. 36391/02, § 54, CEDU 2008). Qualsiasi conversazione tra un sospetto criminale detenuto e la polizia deve essere trattata come un contatto formale e non può essere caratterizzata come un interrogatorio informale o un colloquio informale, consentendo così di aggirare i diritti procedurali fondamentali sanciti dall'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione (si veda Ayetullah Ay, sopra citato, paragrafo 137).

(b) Applicazione dei principi generali ai fatti della causa

(i) Esistenza e portata delle restrizioni

59.  In primo luogo, la Corte osserva che il Governo, con riferimento alle pertinenti disposizioni di diritto interno che impongono alle autorità di informare le persone accusate di un reato dei loro diritti (si veda il paragrafo 25 supra), ha affermato che il ricorrente aveva ricevuto tali informazioni subito dopo il suo arresto. Sebbene tale affermazione non sia stata contestata dal ricorrente, la Corte osserva che il Governo non ha fornito una copia del documento in questione.
60.  In ogni caso, sembra che il ricorrente non abbia ricevuto informazioni simili sui suoi diritti prima di essere interrogato informalmente nella tarda mattinata dopo il suo arresto (si vedano i paragrafi 11 e 19). Né il ricorrente è stato sottoposto a un test di sobrietà prima dell'inizio di questo interrogatorio informale (si veda il paragrafo 11; si confronti anche Fąfara c. Polonia (dec.) [Comitato], n. 60136/13, § 6, 9 novembre 2021). È stato informato dei suoi diritti di indagato dal pubblico ministero solo prima del suo interrogatorio formale come indagato (si veda il paragrafo 14 supra).
61.  La Corte osserva inoltre che il ricorrente non ha comunicato con un avvocato tra il momento del suo arresto alle 23.20 del 26 gennaio 2016 e il suo interrogatorio informale da parte della polizia alle 10.55 del giorno successivo. Ha iniziato a consultarsi con un avvocato solo il 27 gennaio 2016 alle 14.55 (più di quindici ore dopo il suo arresto), essendo già stato interrogato informalmente per quasi tre ore a quel punto (si veda il paragrafo 11 sopra) e in presenza di un ufficiale di polizia (si vedano i paragrafi 9-11 e 13 sopra). Allo stesso tempo, non risulta che durante questo interrogatorio l'avvocato abbia mai richiesto la possibilità di consultarsi in privato con il suo cliente.
62.  La Corte ribadisce che il ricevimento da parte dell'imputato di informazioni sui diritti di rimanere in silenzio, di non incriminarsi e di consultare un avvocato è una delle garanzie che gli consentono di esercitare i propri diritti di difesa (si veda Simeonovi c. Bulgaria [GC], n. 21980/04, § 128, 12 maggio 2017). Nelle circostanze sopra descritte, la Corte non è persuasa che le informazioni fornite al ricorrente dagli investigatori fossero sufficientemente chiare da garantire l'effettivo esercizio da parte del ricorrente dei suoi diritti di rimanere in silenzio, non incriminarsi e consultare un avvocato.
63.  Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che il ricorrente, che aveva diritto alla protezione dell'articolo 6 della Convenzione fin dal momento del suo arresto (si veda Simeonovi, sopra citata, § 111), non sia stato sufficientemente informato dei suoi diritti.

(ii) L'equità del procedimento nel suo complesso

64.  La Corte ribadisce che è necessario considerare i diritti di cui all'articolo 6 § 3 come aspetti specifici del diritto complessivo a un processo equo piuttosto che come fini in sé (Ibrahim e altri, sopra citata, §§ 250-51). Di conseguenza, nonostante il fatto che il ricorrente non abbia esplicitamente citato l'articolo 6 § 1, la Corte esaminerà se il procedimento nel suo complesso sia stato equo, considerando che la necessità di tale esame deriva dalla consolidata giurisprudenza in materia (si veda Beuze, sopra citata, §§ 147-48). Spetterà al Governo dimostrare in modo convincente perché, eccezionalmente e nelle circostanze specifiche del caso, l'equità complessiva del processo non sia stata irrimediabilmente pregiudicata dal fatto che il ricorrente non sia stato adeguatamente informato dei suoi diritti (si veda, mutatis mutandis, Ibrahim e altri, sopra citata, § 265).
65.  La Convenzione mira a garantire diritti che siano concreti ed effettivi e non teorici e illusori. In questo contesto, la Corte ricorda che l'articolo 6 § 3 (c) della Convenzione deve essere interpretato nel senso di salvaguardare il diritto delle persone accusate di un reato di essere immediatamente informate dei loro diritti di difesa, indipendentemente dalla loro età o dalla loro situazione specifica e a prescindere dal fatto che siano rappresentate da un avvocato ufficialmente assegnato o da un avvocato di loro scelta (si veda Beuze, sopra citato, § 129).
66.  Nell'analisi dell'equità complessiva del procedimento, la Corte esaminerà, nella misura in cui sono pertinenti nel caso di specie, i vari fattori derivanti dalla sua giurisprudenza, come indicato nella sentenza Beuze (sopra citata, § 150).

(α) La vulnerabilità del ricorrente

67.  Le parti non si sono espresse sulla vulnerabilità del ricorrente. Tuttavia, a causa della sua ubriachezza (si veda il paragrafo 9 sopra), il ricorrente era in una posizione vulnerabile al momento dell'arresto e le autorità avrebbero dovuto tenerne conto quando lo hanno informato dei suoi diritti (si veda, mutatis mutandis, Płonka c. Polonia, n. 20310/02, § 38, 31 marzo 2009).

(β) Le circostanze in cui sono state acquisite le prove

68.  Non vi è alcuna indicazione che il ricorrente sia stato sottoposto a maltrattamenti da parte della polizia dopo il suo arresto o durante l'interrogatorio informale, sebbene abbia successivamente affermato di aver avuto paura degli agenti (si veda il paragrafo 16 sopra). La Corte è tuttavia preoccupata per il fatto che lo svolgimento di tale interrogatorio informale sia stato registrato in un'unica nota ufficiale - firmata solo da P.R. (si veda il paragrafo 11 supra) - negando così al ricorrente l'opportunità di sollevare obiezioni sul suo contenuto o di indicare le sue riserve sul modo in cui era stato interrogato, cosa che sarebbe stata possibile se fosse stato redatto un verbale formale (si veda l'articolo 150 § 2 del CCP, citato nel paragrafo 25 supra).

(γ) La valutazione dei tribunali nazionali

69.  La Corte ricorda che il fatto che i tribunali nazionali non abbiano almeno analizzato la necessità di escludere le dichiarazioni registrate durante la fase iniziale del procedimento e quindi di fornire una riparazione per le conseguenze della mancata assistenza legale al ricorrente durante l'interrogatorio della polizia può, di per sé, portare a concludere che il procedimento è stato complessivamente ingiusto (si veda, mutatis mutandis, A.T. c. Lussemburgo, sopra citata, § 73).
70.  La Corte teme che la regola di esclusione di cui all'articolo 174 del PCC sia stata in pratica inefficace. Anche se una nota ufficiale non avrebbe dovuto essere utilizzata per sostituire le spiegazioni dell'imputato, tale divieto è stato sostanzialmente aggirato quando la nota è stata inserita nel fascicolo del processo (si veda il paragrafo 11 supra) e l'ufficiale che l'ha redatta interrogato come testimone (si veda il paragrafo 19 supra), con il contenuto di tale nota mostrato a lui a titolo di aide-mémoire.
71.  Nonostante il ricorrente abbia contestato l'uso delle spiegazioni che aveva fornito alla polizia, le sue argomentazioni sono state respinte dai tribunali nazionali. In particolare, la Corte d'Appello ha fatto riferimento alla pertinente giurisprudenza della Corte Suprema, che ha affermato che il PCC non vieta la riproduzione delle dichiarazioni rese da una persona che ha il diritto di rifiutarsi di testimoniare - ad esempio, durante il suo arresto da parte di un agente di polizia sotto forma di dichiarazione spontanea (si veda il paragrafo 36 sopra). La Corte non può ritenere che le spiegazioni fornite dal ricorrente all'interno della stazione di polizia fossero spontanee, dato che sono state rese in presenza di tre agenti di polizia, che hanno essi stessi descritto l'attività - durata quasi tre ore - come un "interrogatorio" (anche se informale). Inoltre, non è stato fatto alcun riferimento alla mancata verifica del livello di intossicazione del ricorrente prima dell'inizio dell'interrogatorio informale; né è stato fatto alcun riferimento all'affermazione del ricorrente di essersi spaventato degli agenti che lo avevano interrogato.
72.  Sebbene il ricorrente abbia esplicitamente contestato nel suo ricorso in cassazione l'uso delle spiegazioni fornite alla polizia senza che gli fossero stati notificati i suoi diritti fondamentali, la Corte Suprema ha respinto il ricorso in cassazione come manifestamente infondato, esonerandosi così dall'obbligo di redigere una motivazione (si veda il paragrafo 23 sopra).

(δ) La natura delle dichiarazioni

73.  Nel caso di specie, è fuor di dubbio che il richiedente abbia confessato l'accusa al momento del suo interrogatorio informale, incriminandosi quindi da solo (si veda il paragrafo 11 supra). Inoltre, dato che il ricorrente ha cambiato più volte la sua versione dei fatti nel corso del processo (minando così la sua credibilità generale), quell'interrogatorio è diventato di importanza cruciale. I tribunali nazionali hanno fatto esplicito riferimento alle spiegazioni che il ricorrente aveva fornito nel corso del suo interrogatorio informale; basandosi su di esse, tali tribunali hanno stabilito l'intento e il movente finanziario del ricorrente per il reato, che è stato considerato un fattore aggravante (si veda il paragrafo 20 sopra). La Corte ritiene che si debba attribuire un peso significativo ai fattori sopra citati nella valutazione dell'equità complessiva del procedimento.

(ε) L'uso delle prove

74.  Il Governo ha contestato l'argomentazione del ricorrente secondo cui la sua condanna si sarebbe basata in gran parte sulle sue dichiarazioni, facendo riferimento ad altre prove raccolte dalle autorità.
75.  La Corte osserva che l'accusa si è effettivamente basata su vari elementi di materiale estranei e indipendenti dalle spiegazioni del ricorrente - vale a dire le dichiarazioni dei testimoni, le conclusioni degli investigatori, le prove fisiche raccolte sulla scena del crimine e i risultati delle perizie mediche e psichiatriche (si veda il paragrafo 17 supra). Tuttavia, come osservato in precedenza (paragrafo 73), le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente al momento del suo interrogatorio informale in custodia di polizia contenevano un resoconto dettagliato degli eventi accaduti il giorno della morte di T.B.. Inoltre, sembra che il contenuto delle spiegazioni del ricorrente, fornite senza che egli fosse stato messo al corrente dei suoi diritti, compreso il diritto alla presenza di un avvocato, sia servito come prova fondamentale per stabilire la sua intenzione di uccidere T.B., e i tribunali nazionali vi hanno fatto diversi riferimenti diretti (si veda il paragrafo 20 sopra). Ciò, a sua volta, ha giustificato la condanna del ricorrente per omicidio (si veda il paragrafo 21 supra).
76.  In particolare, nel riferirsi alle spiegazioni del ricorrente a partire dall'interrogatorio informale, la Corte d'Appello ha affermato che le successive spiegazioni del ricorrente (apparentemente quelle fornite davanti al pubblico ministero - anch'esse in parte fornite senza la presenza dell'avvocato, si vedano i paragrafi 14-15 supra) hanno confermato ciò che aveva detto a P.R. Tuttavia, la Corte ritiene che tale ragionamento non tenga conto del fatto che le spiegazioni fornite dal ricorrente durante l'interrogatorio informale avevano già influenzato il corso delle indagini - soprattutto in considerazione del fatto che P.R. era stata (a quel punto) interrogata come testimone dal pubblico ministero (si veda il paragrafo 12 supra).
77.  Pertanto, la Corte riconosce che l'utilizzo delle spiegazioni fornite dal ricorrente durante il suo interrogatorio informale, senza che egli fosse stato adeguatamente informato del suo diritto di rimanere in silenzio e senza la presenza del suo avvocato, ha influenzato in modo significativo il corso delle indagini e, infine, le conclusioni dei giudici nazionali.

(ζ) Peso dell'interesse pubblico

78.  Non c'è dubbio che valide considerazioni di interesse pubblico abbiano giustificato il perseguimento del ricorrente, in quanto accusato di omicidio. Tuttavia, ciò non implica che le autorità nazionali possano limitare i diritti fondamentali di una persona arrestata contenuti nell'articolo 6 della Convenzione, in particolare il diritto al silenzio e il diritto a non incriminarsi (si veda Saunders c. Regno Unito, 17 dicembre 1996, § 68, Reports of Judgments and Decisions 1996-VI).

(η) Se il diritto e la prassi nazionale prevedessero altre garanzie procedurali

79.  La Corte osserva che la legge polacca prevede alcune garanzie procedurali per la difesa. In particolare, il ricorrente è stato rappresentato da un avvocato per tutta la durata del procedimento giudiziario. Gli è stata data l'opportunità di fornire la propria versione dei fatti e di mettere in dubbio la credibilità delle prove raccolte, nonché la possibilità di presentare ulteriori prove. Ha potuto nuovamente contestare le prove contestate nel suo appello e nel suo ricorso in cassazione. I tribunali nazionali avevano l'obbligo di valutare le prove contestate e di giustificare le loro conclusioni fattuali in base al principio della libera valutazione delle prove. Tuttavia, come osservato in precedenza (paragrafi 70-72), le garanzie esistenti si sono rivelate insufficienti nel caso in questione.

(θ) Conclusione sull'equità complessiva del procedimento

80.  La Corte ritiene che la prassi di condurre una sessione di interrogatorio informale dopo l'arresto, in violazione delle garanzie sancite dall'articolo 6 § 3 della Convenzione, e in particolare in assenza di qualsiasi informazione all'arrestato sui suoi diritti, combinata con l'interrogatorio durante il processo di un ufficiale che ha redatto una nota ufficiale, pone l'arrestato in una posizione svantaggiosa fin dall'inizio dell'indagine in questione. La Corte ritiene preoccupante che i tribunali nazionali non solo abbiano avallato tale approccio, ma abbiano anche fatto diretto riferimento alle spiegazioni iniziali del ricorrente (fornite la mattina dopo l'incidente, quando non aveva "ancora il tempo di pensare a cosa sarebbe stato vantaggioso per lui e cosa dannoso") e le abbiano ritenute particolarmente credibili (si veda il paragrafo 20 sopra). A parere della Corte, un simile ragionamento è contrario al concetto di processo equo (si veda Salduz, sopra citato, § 53).
81.  In conclusione, la Corte ritiene che il procedimento penale intentato contro il ricorrente, se considerato nel suo complesso non può essere considerato equo.
82.  Di conseguenza, vi è stata una violazione dell'articolo 6 § 3 (c) della Convenzione.

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE


83.  L'articolo 41 della Convenzione prevede:
"Se la Corte constata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata consente una riparazione solo parziale, la Corte accorda, se necessario, un'equa soddisfazione alla parte lesa".

84.  Il ricorrente ha chiesto 200.000 euro per danni patrimoniali e non patrimoniali.
85.  Il Governo ha osservato che la richiesta era del tutto infondata e, in ogni caso, esorbitante.
86.  Come la Corte ha rilevato in molte occasioni, è impossibile ipotizzare l'esito del procedimento se non vi fosse stata una violazione della Convenzione (si veda Dvorski c. Croazia [GC], n. 25703/11, § 117, CEDU 2015, e Ibrahim e altri, sopra citata, § 315).
87.  La Corte osserva che l'articolo 540 § 3 del PCC prevede la possibilità di riaprire il procedimento penale quando tale necessità deriva da una sentenza della Corte (si veda il paragrafo 25 supra). La formulazione di tale disposizione concede ai tribunali nazionali un margine di apprezzamento al riguardo. Il ricorso a tale possibilità nel caso di specie sarà oggetto di valutazione, se del caso, da parte del giudice nazionale, tenuto conto delle particolari circostanze del caso (si veda, mutatis mutandis, Moreira Ferreira c. Portogallo (n. 2) [GC], n. 19867/12, §§ 94 e 99, 11 luglio 2017). Spetta alle autorità nazionali e non alla Corte risolvere tale questione.
88.  Nelle circostanze del caso di specie, la Corte ritiene che l'accertamento di una violazione costituisca di per sé una giusta soddisfazione sufficiente e respinge quindi la richiesta del ricorrente.
89.  Il ricorrente non ha chiesto nulla a titolo di costi e spese. Di conseguenza, non c'è motivo di riconoscergli nulla sotto questa voce.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

Dichiara il ricorso ammissibile;
Dichiara che vi è stata una violazione dell'articolo 6 § 3 (c) della Convenzione;
Dichiara che la constatazione di una violazione costituisce di per sé una giusta soddisfazione per qualsiasi danno non pecuniario subito dal ricorrente;
respinge la domanda di equa soddisfazione del ricorrente.
Fatto in inglese e notificato per iscritto l'11 maggio 2023, ai sensi dell'articolo 77, paragrafi 2 e 3, del Regolamento della Corte.

 Liv Tigerstedt Marko Bošnjak
 Cancelliere aggiunto Presidente
[1] https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Wystapienie%20generalne%20-%20obronca%20od%20poczatku%20zatrzymania.pdf, consultato il 10 maggio 2022.
[2] https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20Ministra%20Sprawiedliwo%C5%9Bci%20ws.%20zapewnienia%20dost%C4%99pu%20do%20obro%C5%84cy%20ju%C5%BC%20od%20chwili%20zatrzymania%20.pdf, accessed 10 May 2022.
[3] https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2021-10/Odpowiedz_MS_25.10.2021.pdf, visitato il 10 maggio 2022.