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"Ti auguro figli gay", non è reato (Cass. 17944/20)

11 giugno 2020, Cassazione penale

Non è diffamazione  augurare che qualcuno abbia figli omosessuali

Le espressioni augurali sono rivelatrici della personalità di chi le formula, poiché ne svelano i gusti e la cultura; non già di chi le riceve. 


Corte di Cassazione

sez. V Penale

sentenza 7 febbraio – 11 giugno 2020, n. 17944
Presidente Zaza – Relatore Settembre

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato Ve. Pa. per il reato di diffamazione, per avere pubblicato sul sito "Youtube.com" - canale BiStMo - in calce al video "I gay e Fe.", un commento offensivo della reputazione di Fe. Fa..
Dalla ricostruzione operata dai giudici di merito si evince che Fe. Fa., dottore in medicina, aveva rilasciato nel 2006 una intervista ad una radio privata di Sulmona, sul tema della omosessualità, il cui contenuto era stato ritenuto omofobico dall'imputato. Questi aveva, pertanto, nel 2010, commentato su Youtube.com l'intervista suddetta, augurando a Fe. che le figlie diventassero lesbiche e sposassero dei gay ("spero che le figlie siano lesbiche, sposino dei gay e che lo abbattano tutti insieme appassionatamente").
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, lamentando:
a) la violazione dell'art. 194 cod. proc. pen., per il fatto è stata posta a base del giudizio di responsabilità la testimonianza della persona offesa, inaffidabile e inutilizzabile (perché era stato consentito al teste di esprimere giudizi, invece che esporre fatti);
b) l'assoluta incertezza circa l'esatta identificazione del video, commentato nella maniera contestata all'imputato;
c) l'indebita attribuzione a Ve. del commento in questione, pubblicato con l'username "Aaron 3488", di cui non sarebbe stata accertata l'identità sulla base di risultanze obbiettive;
d) la mancanza di contenuto offensivo nel commento postato su Youtube, stante il mutato contesto politico e culturale in cui lo stesso si situa;
e) la violazione dell'art. 599 cod. pen., per non essere stata riconosciuta, a favore dell'imputato, la provocazione,

Considerato in diritto

La sentenza va annullata per insussistenza del fatto.

La diffamazione consiste, invero, nella lesione della reputazione, che può essere realizzata in qualsiasi modo (si tratta, infatti, di un reato a condotta libera).

Allorché è realizzata mediante espressioni verbali, deve trattarsi di verba attributivi di qualità negative alla persona offesa, ovvero di espressioni che gettano, comunque, una luce negativa su quest'ultima.

Tanto non è dato rilevare nella specie, in quanto l'imputato, reagendo, a modo suo, all'intervista di Fa. Fe., ha augurato a quest'ultimo di avere delle figli lesbiche, che abbiano a sposare dei gay. L'augurio, però, non è, nel caso di specie, attributivo di qualità negative al Fe., esprimendo solo un auspicio, la cui verificazione dipende dalla volontà e dalle inclinazioni dei soggetti interessati.

Invero, le espressioni augurali sono rivelatrici della personalità di chi le formula, poiché ne svelano i gusti e la cultura; non già di chi le riceve. E se talvolta anche espressioni siffatte possono assumere carattere offensivo della reputazione, per il contesto in cui sono formulate, tanto è da escludere nella specie, dal momento che sono state proferite in un contesto anodino, popolato di pensieri in libertà da parte di persone sconosciute, nell'ambito di una querelle sulla omosessualità, che è oggetto di opposte valutazioni in ambito sociale e scientifico.

E' da escludere, quindi, per la ragione sopra detta, che Fa. Fe. sia stato diffamato dall'imputato, quale che sia la valenza (positiva, neutra o negativa) dell'augurio a lui rivolto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.