Nel giudizio civile di rinvio da annullamento di una sentenza di asosluzione da parte della Cassazione non va pretermessa la necessaria valutazione circa l’attendibilità fattuale e giuridica della persona offesa / attore.
Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda sicché la Corte di appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile; ne consegue che non è consentita l' "utilizzazione", alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo trovare applicazione, viceversa, il divieto sancito dall'art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, fermo restando che le medesime dichiarazioni, potendo costituire fonte di convincimento ai fini della decisione, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie.
CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Sentenza n. 2508/2020 pubbl. il 25/09/2020 RG n. 161/2019
Composta dai Signori Magistrati Dott. Giovanni Callegarin Presidente Dott. Marina Cicognani Consigliere rel-est. Dott. Elena Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 161 del Ruolo Generale 2019 TRA
CM, **, con l’avv. PG, domiciliato presso il difensore;
CONTRO:
LB e VR con l’avv. FRANCHINI STEFANIA e NICOLA CANESTRINI e domicilio eletto presso il difensore;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni parte appellante:
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER MC
In relazione alle domande ed eccezioni formulate da parte convenuta, si insiste per l’accoglimento delle seguenti conclusioni: - rigettare integralmente ogni domanda ed eccezione avversaria, - dichiarare inammissibile la produzione documentale avversaria dei doc. 7-8-9-10-15-16-17-18, - rigettare la richiesta di ordine di esibizione formulata dai convenuti in quanto meramente esplorativa - rigettare la richiesta avversaria di CTU volta ad accertare lo stato di pericolosità di M. Ogni ulteriore e diversa domanda ed eccezione avversa integralmente respinta, conformemente a quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione – sezione Quinta Penale con sentenza n. 45330/18, accertata la responsabilità dei signori BL e RV per i fatti occorsi in data 05/12/2010 a Belluno come esposti in atto di citazione per riassunzione, ed accertato che – a seguito dell’aggressione perpetrata dai signori BL e RV nei confronti del sig. M – quest’ultimo ha riportato lesioni con postumi invalidanti, nonché danni patrimoniali conseguenti alla cessazione dell’attività di imprenditore edile, condannare BL e RV, in solido tra loro, a risarcire il sig. M dei danni tutti dallo stesso subiti a seguito dei fatti occorsi il 05/12/2010 nella misura di euro 70.000,00 per danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dei fatti al saldo o nella diversa somma che verrà determinata anche in via equitativa. Condannare altresì i signori BL e RV a rifondere al sig. M le spese dei tre gradi di giudizio penale sostenute dalla parte civile, ai sensi dell’art. 541 co. 1 c.p.p. di cui alle note spese già dimesse, nella misura di euro 26.526,80.
In via istruttoria: Si chiede che la Corte adita voglia disporre l’acquisizione del fascicolo integrale del procedimento penale (nei tre gradi di giudizio). Qualora le prove acquisite nel procedimento penale siano ritenute non esaustive ai fini del decidere, si chiede eventuale ammissione di prova per testi sui capitoli di prova di cui ai motivi della domanda nell’atto di citazione, da intendersi preceduti dalle parole “vero che”, indicando a testi i signori dr. FA, App. MA, BD residente a Sedico, AM residente a Ponte nelle Alpi (BL), BG residente a Belluno. Disporsi, occorrendo, CTU medico-legale sulla persona del sig. M, volta a determinare natura, entità ed origine delle lesioni subite da quest’ultimo il giorno 5/12/2010, la durata della malattia, l’entità dei postumi, la congruirà delle spese mediche. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Conclusioni parte appellata: Nel contestare l’eccezione di parte attrice in merito all’inammissibilità dei documenti sub 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18 prodotti dai convenuti nella comparsa di costituzione e risposta in appello dd. 30.04.2019 (i documenti sub 15, 16 e 17 sono infatti SIT, pienamente ammissibili nel giudizio di specie - cfr. Cass., ord. n. 18025/2019; mentre gli ulteriori documenti citati riguardano fatti nuovi e comunque costituiscono mere difese a seguito dei fatti esposti nell’atto di citazione in riassunzione), gli odierni convenuti, come in epigrafe rappresentati e difesi, contrariis reiectis, insistono affinché l’Ecc.ma Corte d’Appello di Venezia Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI
1) In via preliminare: - Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al sig. LB e VR, e per l’effetto rigettare integralmente le domande attoree;
2) In via principale di merito: - In ogni caso, rigettare integralmente le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto;
3) In estremo subordine: - Per tutti i motivi esposti sub §3 e sub §4 comparsa di costituzione e risposta, ridurre proporzionalmente il quantum a titolo di risarcimento eventualmente dovuto al sig. M nella minor somma che la Corte d’Appello riterrà di giustizia; - Nell’ipotesi in cui la Corte d’Appello decidesse di condannare i convenuti alle spese di lite dei tre gradi di giudizio penale, liquidare la somma secondo i parametri minimi ex DM 55/2014 (ovvero euro 6.750,00 omnia per tutti e tre i gradi di giudizio, oltre oneri e accessori, ridotti al 50% per il patrocinio a spese dello Stato), oppure, in estremo subordine, utilizzando i parametri medi ex DM 55/2014, in ogni caso applicando la riduzione del 50% poiché il sig. M beneficia del patrocinio a spese dello Stato). In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al 15% di spese generali e a I.V.A. e C.N.P.A. come per legge.
4) In via istruttoria: Rigettare le doglianze attoree in merito alla presunta inammissibilità dei documenti sub 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18 prodotti nella comparsa di costituzione e risposta dd. 30.04.2019; Nel caso in cui la Corte d’Appello non ritenesse sufficienti le prove acquisite nel procedimento penale, o dichiarasse inammissibili i documenti sub 15, 16, 17 prodotti in comparsa di costituzione e risposta, si chiede sin da ora l’ammissione di prova per testi sulle circostanze indicate in narrativa, chiedendo sin da ora un termine la formulazione dei capitoli di prova, premessa la formula di rito “vero che”, indicandosi sin d’ora quali testi o sig.ri:BG, BC, DA, SM, ZG, DBA. Con richiesta di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi. In ogni caso, e soprattutto nel caso in cui la Corte d’Appello dichiarasse inammissibili i documenti sub 7, 8, 9, 10 e 18 prodotti in comparsa di costituzione e risposta, si insiste affinché venga disposto ordine di esibizione ex art. 210 cpc dei libri contabili, bilanci o documenti equipollenti della ditta individuale MC per valutarne lo stato economico patrimoniale prima della chiusura e della conseguente cancellazione dal Registro Imprese; nonché opportuna indagine nelle cancellerie civili e delle esecuzioni del Tribunale di Belluno su tutti i procedimenti di ingiunzione e di esecuzione proposte da terzi nei confronti del sig. M negli anni 2008-2018, con contestuale richiesta di acquisizione in giudizio dei medesimi. Si chiede la trasmissione dell’integrale fascicolo di causa penale (primo grado, secondo grado, Cassazione); Si chiede sin da ora la nomina di un CTU per verificare se sia effettivamente possibile mettersi alla guida nello stato fisico in cui era il M (ovvero frattura del malleolo sinistro con sublussazione della tibia con una prognosi successiva di 60 giorni).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
BL e RA venivano tratti a giudizio, avanti il Tribunale di Belluno, sez. penale, per rispondere del reato di cui agli artt.110 e 582 cp – lesioni gravi in concorso – perché aver aggredito con calci e pugni MC procurandogli lesioni gravi consistite in policontusioni e frattura malleolo tibiale.
Con sentenza n.773/14, l’adito Tribunale riteneva la responsabilità degli imputati, condannandoli inoltre al risarcimento dei danni subiti dalla costituiva parte civile M, quantificati in €.40.000. Avverso tale sentenza presentavano appello il B e la R e la decidente Corte di Venezia, sez. penale, con la sentenza n.158/17, li assolveva con la formula “perché il fatto non sussiste”.
MC, quindi, presentava ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione, la quale, con sentenza n.45330/18 annullava la sentenza di secondo grado, ritenuta non adeguatamente motivata, con rinvio al giudice civile.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il M riassumeva la causa avanti l’odierna Corte chiedendo l’accertamento della responsabilità penale del B e della R, nonché la loro condanna al risarcimento dei danni subiti da esso riassumente, come quantificati in €.70.000; in via istruttoria, instava per l’acquisizione del fascicolo penale, per l’ammissione di prova per testi e di ctu medico-legale sui danni alla persona subiti.
Si costituivano BL e RA chiedendo, in via istruttoria, la trasmissione del fascicolo penale, ctu ad accertamento della possibilità, per il M, di mettersi alla guida nello stato in cui asseritamente si trovava dopo l’aggressione e prova per testi; nel merito, il rigetto della domanda.
A seguito dell’udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 11.12.2019, la causa passava in decisione, previa concessione dei termini a difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va sgombrato il campo dalle richieste istruttorie svolte da entrambe le parti.
Il fascicolo penale non appare indispensabile ai fine del decidere, posto che risultano agli atti copie ( non contestate ) delle deposizioni di tutti i testi sentiti in quella sede; le ctu mediche risultano superflue in ragione di quanto in seguito verrà argomentato; le prove orali per testi appaiono anch’esse superflue, risultando l’escussione dei testi già ampiamente svolta durante l’istruttoria penale. Si passi, pertanto, al merito della causa.
Le domande del M – così come finalizzate all’accertamento della responsabilità penale delle controparti e alla loro condanna al ristoro dei danni – non possono trovare accoglimento, posto che gli elementi indiziari a carico del B e della R non sono plurimi, inequivoci, né sufficienti a provare la commissione da parte loro del reato di lesione e sussistono agli atti – per converso - dati contrapposti rappresentati dalla circostanza che MC– sebbene piuttosto gravemente ferito – ometteva di richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine, si recava solo alle 4 del mattino presso il Pronto Soccorso, tra l’altro dichiarando non di essere stato vittima di una aggressione, bensì di essere caduto accidentalmente.
Si aggiunga che altri elementi appaiono in contrasto con la tesi della responsabilità degli odierni convenuti. Al proposito, va ricordata la confessione resa da DBA per i medesimi fatti.
Invero, in data 12.11.2014 il DB si presentava presso il Comando dei Carabinieri – Stazione di Belluno per fornire delle spontanee dichiarazioni in merito alla vicenda di aggressione subita dal sig. M e per autodenunciarsi. Segnatamente, questi dichiarava: “Il procedimento era a carico di LB e VR, a cui è stato contestato il reato di lesioni, ma il reato non è attribuibile a loro, perché la spinta a questa persona [il M] l’ho data io, dopo essere stato da questa infastidito e insultato di fronte al distributore di sigarette di Via ** a Belluno, dove stavo aspettando di comprare le sigarette”. Il DB, inoltre, precisava che il M si trovava in uno stato di alterazione alcolica, ovvero “visibilmente ubriaco”.
Si ricordi, inoltre, che DB non è legato da legame alcuno, di parentela o altro, con il B e la R, talchè la sua autoaccusa assume – anche sotto questo profilo – una particolare pregnanza.
Né va pretermessa la necessaria valutazione circa l’attendibilità fattuale e giuridica di M, quale unico testimone oculare, nonché persona offesa.
E, in tale ottica, la sua condotta complessiva genera dubbi, dati i numerosi elementi contraddittori che la connotano: M non chiamava i soccorsi quando si trovava in via ** a seguito del trauma subito, ma chiamava il Pronto Soccorso solamente quando arrivava a casa; questi, invece che rimanere nel luogo dell’incidente, decideva di percorrere i trenta metri che lo separavano dalla propria autovettura (ovvero all’altezza del Bar **– fine **), di salire in macchina e guidare fino alla propria abitazione, sita in Belluno, via ** (ovvero almeno dieci minuti di macchina ), quando al referto medico risultava che esso aveva riportato una frattura del malleolo sinistro con sublussazione della tibia ( talchè risulta scarsamente credibile che, in tali condizioni fisiche, lo stesso sia riuscito prima a camminare e poi a guidare fino all’arrivo di casa. A questo proposito, va ricordato che la gamba del M era in condizioni così gravi (frattura al malleolo sinistro con sublussazione della tibia ) da non poter consentire alcun tipo di attività motoria.
Si ripeta, inoltre, che lo stesso, giunto al Pronto Soccorso, dichiarava di essere accidentalmente caduto; né appare giustificabile l’attesa di nove giorni prima di denunciare il fatto. Ancora: al momento dell’identificazione dei presunti aggressori, il M veniva invitato preliminarmente a fornire una descrizione degli aggressori senza album fotografico; in seguito – mostratogli l’album correggeva il tiro, mostrando una certa confusione anche per quanto riguarda il riconoscimento degli aggressori.
Infine, MC si contraddiceva anche nella ricostruzione fattuale di quanto accaduto nell’Enoteca M nella serata del 5.12.2010, dichiarando di essere stato aggredito senza conseguenze già una prima volta dopo le 22 all’Enoteca M, attribuendo la colpa della rottura della vetrata della porta di ingresso del locale al B, mentre, al contrario, l’oste dell’Enoteca Z smentiva tale dinamica dei fatti, affermando che la porta si era rotta quando tutte e quattro le persone erano nel suo locale (M, B, B e R) e a causa dei litigi tra quattro, che si picchiavano.
Vanno, infine, prese in esame incongruenze fattuali rappresentate dall’orario dell’aggressione e dai movimenti pagobancomat della R. Come dimostrato dalle numerose testimonianze, l’ora in cui il B e la R pagavano e uscivano dal locale era mezzanotte e venti, orario incompatibile con quello dell’aggressione subita dal M «verso le 23.15, 23.30». Inoltre, il B e la R non hanno mai lasciato l’Enoteca M, in quanto dapprima si fermavano a discutere con i Carabinieri durante il secondo accesso della pattuglia (ore 23.00/23.15) e in seguito venivano raggiunti nel locale da quattro amici, i signori D, B, B e S, i quali hanno tutti dichiarato dinanzi agli ufficiali di PG di essere arrivati all’enoteca intorno alle 23.00/23.15, dove già trovavano i succitati B e R, passando il resto della serata insieme.
Solo successivamente, verso le 00.20 (momento del pagamento delle consumazioni a mezzo bancomat della signora R ) il gruppo si spostava verso il locale “B”. Conclusivamente: le numerose incongruenze fattuali sin qui descritte pongono seri dubbi circa la scarsa attendibilità di MC, unico testimone oculare della vicenda. E sul tema dell’attendibilità della persona offesa, la giurisprudenza – segnatamente di legittimità – ha affermato il particolare rigore che deve connotare l’indagine sull’attendibilità della persona offesa, a maggior ragione se questa – come nel caso di specie – si è costituita parte civile nel procedimento penale ( tra le altre, Cass. penale n.5/16 ).
Va, inoltre, sottolineato che di recente, la Suprema Corte civile ha evidenziato che le dichiarazioni rese in sede penale dalla parte offesa, che teste, non possono valere come tale nella fase del rinvio.
Sul punto, si ricordi, in particolare, che la giurisprudenza di legittimità ha così affermato, da ultimo, con la sentenza Cass. n.16916/19: “Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda sicché la Corte di appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile; ne consegue che non è consentita l' "utilizzazione", alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo trovare applicazione, viceversa, il divieto sancito dall'art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, fermo restando che le medesime dichiarazioni, potendo costituire fonte di convincimento ai fini della decisione, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie.”
Tutto quanto esposto e argomentato, la decidente Corte conclude per il rigetto della domanda del M, non ravvisandosi la responsabilità penale di BL e RV.
Da questo discende, in applicazione dell’art.91 cpc, la condanna di MC alla rifusione delle spese processuali delle controparti per tutti i gradi di giudizio, come in dispositivo liquidate.
P.Q.M.
la Corte d’appello di Venezia, nella causa riassunta da MC nei confronti di BL e RV, così provvede: rigetta la domanda risarcitoria del M; condanna MC alla rifusione delle spese processuali del B e della R, che liquida – per il processo penale avanti il Tribunale di Belluno e avanti la Corte d’appello – in complessivi €.3.000 per ciascuno, e per ciascun processo, in complessivi €.3.600 per il procedimento avanti la Corte di Cassazione, e in complessivi 6.000 per l’odierno procedimento – il tutto oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ulteriori oneri accessori come per legge.
Venezia, 22.7.2020 Il Consigliere rel-est. Il Presidente