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Termine per proporre querela non è processuale (Cass. 23281/10)

16 giugno 2010, Cassazione penale

La querela è atto che, pur avendo rilevanza processuale, non può essere qualificato come processuale, riguardando attività anteriore alla instaurazione del processo: il termine per proporre querela dunque non è soggetto all'istituto della sospensione del termine nel periodo feriale, nè all'istituto della restituzione in termini, nè al computo ex art. 172 c.p.p..

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

(ud. 26/03/2010) 16-06-2010, n. 23281

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARASCA Gennaro - Presidente

Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere

Dott. BEVERE Antonio - Consigliere

Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere

Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) C.R. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1066/2006 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 06/04/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;

Udito il difensore Avv. (..)

Svolgimento del processo - Motivi della decisione


Propone ricorso per cassazione C.R. avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 6 aprile 2009 con la quale è stata parzialmente riformata quella di primo grado e, per l'effetto, è stata ribadita la sua responsabilità per il solo reato di minacce semplici, commesso il (OMISSIS), con condanna anche alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civili e conferma della statuizione di condanna al risarcimento del danno liquidato in complessivi Euro 800.

Il C. era stato tratto a giudizio per rispondere sia del reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un manganello che del reato di minacce pure gravi, aggravante, quest'ultima, individuata in ragione dell'uso dello stesso manganello e della gravità del male minacciato.

Il giudice di primo grado aveva però ritenuto non provata la circostanza dell'uso dell'arma ed aveva osservato che il reato di lesioni, nella ipotesi semplice, doveva dichiararsi non procedibile per tardività della querela.

Il reato di minacce, invece, veniva mantenuto nella configurazione aggravata per il tenore delle frasi pronunciate e l'imputato veniva così condannato in primo grado per tale fattispecie sia alla pena ritenuta di giustizia che al risarcimento del danno. Il giudice dell'appello aveva però osservato che neanche tale aggravante poteva ritenersi sussistente giungendo poi alla conclusione che per la ipotesi semplice del delitto ex art. 612 c.p. dovesse comunque mantenersi la condanna in presenza di una querela valida e tempestiva.

Aggiungeva infatti il giudice che pur apparendo essa proposta con un giorno di ritardo rispetto ai tre mesi previsti dalla legge, tale circostanza doveva ritenersi tale da non inficiare la validità dell'atto propulsivo in applicazione dell'art. 172 c.p.p., comma 3, secondo cui quando il termine scade il giorno festivo, deve intendersi prorogato di diritto al giorno successivo.

Deduce il ricorrente la inosservanza della legge penale (art. 124 c.p.) e dell'art. 172 c.p.p..

La querela doveva essere presentata nel termine di tre mesi scadenti il 2 giugno 2003. Non può farsi luogo, in materia, alla applicazione della regola posta dall'art. 172 c.p.p., comma 3 in quanto trattasi di norma dettata per i termini processuali, diversi da quelli, di natura sostanziale, che regolano la presentazione della querela.

Il ricorso è fondato.

Come correttamente rilevato anche dal giudice di primo grado, il termine per la proposizione della querela - tre mesi secondo quanto previsto dall'art. 124 c.p. - decorre senza possibilità di sospensioni, rimessioni in termini o proroghe, dal momento della conoscenza del fatto costituente reato.

La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di rilevare al riguardo che la ragione per la quale, ad esempio, non è applicabile l'istituto della sospensione del termine nel periodo feriale sta nella natura del termine per la presentazione della querela che, pur avendo rilevanza processuale, non può essere qualificato come processuale, riguardando attività anteriore alla instaurazione del processo (Sez. 5, Sentenza n. 4553 del 06/02/1973, De Canio, Rv. 124267).

Per la stessa ragione, neanche l'istituto della restituzione in termini può essere invocato relativamente al termine per proporre querela, essendosi ritenuto che tale istituto è previsto per i soli termini contemplati nel codice di procedura penale (Sez. 1, sent. n. 04985 del 18/12/1991, Rv 189134).

Del tutto analogamente è da rilevare che le modalità di computo del termine in questione sono regolate dall'art. 14 c.p. che fa riferimento al calendario comune. La norma posta dall'art. 172 c.p.p. riguarda espressamente i "termini processuali" e detta regole proprie sul relativo computo che non sono automaticamente estensibili alla disciplina prevista per i termini di diversa natura.

Se invero sia l'art. 14 c.p. che l'art. 172 c.p.p. contengono il riferimento al "calendario comune", è vero anche che la disciplina dell'art. 14 non contempla tutte le indicazioni dettate per il computo dei termini processuali, essendo in essa presente solo l'esplicito riferimento alla regola del "dies a quo non computatur".

Non può pertanto ritenersi operativa la regola della proroga di diritto nel caso di scadenza in giorno festivo, per la presentazione della querela, dovendosi considerare che il termine in questione può essere rispettato anche in tale situazione, depositando l'atto dinanzi alla PG che non è soggetta a vincoli di orario per la acquisizione di notizie di reato (rv 236305).

La querela nella specie era tardiva e, avendo i giudici dell'appello accertato che il reato di minacce non era aggravato, non può che rilevarsi la assenza, ex nunc, della condizione di procedibilità, capace di travolgere tutte le statuizioni di merito, sia civili che penali, contenute nelle sentenze di primo e secondo grado, fatte salve, ovviamente, quelle, di analogo tenore contenute nella sentenza di primo grado (relativamente al reato di lesioni), non oggetto di impugnazione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonchè quella di primo grado perchè il reato di minacce non poteva essere perseguito per tardività della querela.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010