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Termine per informazioni supplementari MAE (Cass. 33952/22)

14 settembre 2022, Cassazione penale

Nel caso in cui lo stato di emissione deve mandare informazioni suppletive in un procedimento per mandato di arresto europeo, nel termine deve computarsi anche l'ultima ora dell'ultimo giorno stabilito ai fini dell'adempimento processuale.

L'eventuale ritardo nella trasmissione delle informazioni di cui all'art. 16 della legge n. 69 del 2005 non costituisce causa ostativa alla valutazione della pervenuta documentazione e alla successiva consegna del ricercato, che resta preclusa nel solo caso in cui lo Stato di emissione, richiestone. dia corso alla loro trasmissione.

Prima di negare la consegna, va valutata load proroga del termine di sessanta giorni stabilito in termini generali per la definizione del procedimento, ai sensi dell'art. 17, comma 2-bis della legge n. 69 del 2005, come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. a) del d. Igs. n. 10 del 2 febbraio 2021.

Il dovere di collaborazione vigente tra gli Stati dell'Unione europea consente allo Stato membro richiedente l'emissione di mandato di arresto europeo di integrare la documentazione e le notizie al fine di rendere possibile una decisione completa, eliminando il profilo di illegittimità derivante dalla reiezione della richiesta prima della scadenza del termine fissato per l'integrazione documentale.

 

Corte di Cassazione

Sez. 6 penale Num. 33952 Anno 2022

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: VILLONI ORLANDO
Data Udienza: 12/09/2022 - deposito 14/09/2022

sul ricorso proposto dal
SENTENZA
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste

avverso la sentenza n. 74/22 della Corte di appello di Trieste del 22/06/2022 nel procedimento nei confronti di MDL

letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere, Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello territoriale.


RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha negato la consegna di Danut Laurentiu Marinescu all'autorità giudiziaria romena a causa della mancata trasmissione della documentazione atta a fornire informazioni in ordine al trattamento penitenziario ed alle condizioni delle carceri dove il consegnando avrebbe dovuto scontare la pena.

Dopo avere differito la trattazione del procedimento per tre udienze, nel corso di quella del 22 giugno 2022 la Corte territoriale ha preso atto della mancata evasione della richiesta di informazioni, adottando la decisione oggi impugnata.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale distrettuale, deducendo violazione di legge per avere la Corte di appello adottato la decisione alle ore 13.11 del 22 giugno 2022, laddove alle ore 15.21 e 16.63 dello stesso giorno il magistrato cli collegamento romeno in Italia trasmetteva alla stessa Corte d'appello nonché alla Procura Generale distrettuale la documentazione richiesta.

La Corte territoriale, sostiene il ricorrente, ha, pertanto, erroneamente rilevato il mancato rispetto del termine concesso che, in difetto di altra precisazione, sarebbe scaduto alle ore 23.59 del 22 giugno, decidendo senza valutare nel merito la documentazione inviata tempestivamente dalla richiedente autorità giudiziaria romena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 . Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. Per quanto non espressamente evocato dal ricorrente, nel caso in esame viene in rilievo il disposto dell'art. 172, comma 4, sec. parte, cod. proc. pen. a mente del quale "Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine (...) si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno".

Il principio normativamente fissato è di piana applicazione.

Salvo espressa deroga contenuta in provvedimento avente pari forza di legge, nel termine deve computarsi anche l'ultima ora dell'ultimo giorno stabilito ai fini dell'adempimento processuale.

La Corte territoriale ha, pertanto, intempestivamente ritenuto scaduto alle ore 13.11 (come da verbale di udienza) il termine dalla stessa fissato del 22 giugno 2022 per la ricezione dei documenti integrativi ritenuti nec:essari ai fini della decisione, a dispetto della circostanza che quello stesso giorno, in ora pomeridiana (ore 15.21 e ore 16.43), la richiedente autorità giudiziaria romena, attraverso il suo magistrato di collegamento in Italia, trasmetteva la documentazione richiesta.

A tale preliminare considerazione si aggiunge quella„ opportunamente segnalata anche dal P.G. requirente, che l'eventuale ritardo nella trasmissione delle informazioni di cui all'art. 16 della legge n. 69 del 2005 non costituisce causa ostativa alla valutazione della pervenuta documentazione e alla successiva consegna del ricercato (Sez. 6, n. 53 del 30/12/2014, dep. 2015, Petrescu, Rv. 261804; Sez. 6, n. 27326 del 13/07/2010, El Moustaid, Rv. 247784), che resta preclusa nel solo caso in cui lo Stato di emissione, richiestone, (NON) dia corso alla loro trasmissione (Sez. 6, n. 9039 del 4/3/2020, Martin, Rv. 278618).

Oltre tutto il termine di sessanta giorni stabilito in termini generali per la definizione del procedimento, decorrente nel caso in esame dal 18 maggio 2022, non era in concreto ancora maturato, potendo, anzi, essere eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 17, comma 2-bis della legge n. 69 del 2005, come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. a) del d. Igs. n. 10 del 2 febbraio 2021.

Occorre in conclusione, come correttamente dedotto dal P.G. ricorrente, caducare una decisione che si è posta in contrasto con il dovere di collaborazione vigente tra gli Stati dell'Unione europea, dovere che consente allo Stato membro richiedente l'emissione di mandato di arresto europeo di integrare la documentazione e le notizie al fine di rendere possibile una decisione completa, eliminando il profilo di illegittimità derivante dalla reiezione della richiesta prima della scadenza del termine fissato per l'integrazione documentale.

3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio degli atti ad altra sezione della Corte di appello territoriale per rinnovato giudizio sulla richiesta di consegna.

P. Q. M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.


Così deciso, il 12 settembre 2022