Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Informazioni in ritardo, MAE eseguibile (Cass. 9039/20)

5 marzo 2020, Cassazione penale

Nel procedimento MAE, l'eventuale ritardo nella trasmissione delle informazioni di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 1 non costituisce causa ostativa alla valutazione della pervenuta documentazione e alla successiva consegna del ricercato solo nel caso in cui l'autorità dello stato di emissione "non dia corso" alla richiesta, consegna deve essere rifiutata.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Sez. VI, Sent., (data ud. 04/03/2020) 05/03/2020, n. 9039

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente -

Dott. MOGINI Stefano - Consigliere -

Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere -

Dott. ROSATI Martino - Consigliere -

Dott. SILVESTRI Pietro - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.C., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste il 22/01/2020;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SILVESTRI Pietro;

udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa DE MASELLIS Mariella, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

udito l'avv. BF, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Trieste ha disposto la consegna all'Autorità giudiziaria austriaca di M.C., destinatario di un mandato di arresto Europeo processuale in relazione ai reati di furto, riciclaggio e associazione per delinquere.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di M.C. deducendo la violazione di una norma stabilita a pena di decadenza, ed in particolare della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, commi 4-6.

Si assume che: a) il 29/11/2019, convalidato l'arresto e disposta la misura cautelare della custodia in carcere, fu fissata l'udienza per il giorno 13/01/2020 e, nella occasione, fu disposto che "entro la data sopra indicata" fossero acquisiti i documenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4; b) all'udienza del 13/01/2020, i documenti in questione non erano stati trasmessi e la Corte dispose un rinvio del procedimento all'udienza del 22/01/2020; d) i documenti furono acquisiti il 20/01/2020.

Secondo il ricorrente la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui la Corte di appello, nel rigettare la eccezione difensiva con cui si deduceva la tardività della trasmissione della documentazione, ha richiamato la L. n. 69 del 2005, art. 16; detta norma non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame perchè riguarderebbe il diverso caso in cui la Corte di appello abbia già a diposizione un mandato di arresto completo e tuttavia intenda nondimeno acquisire ulteriori elementi conoscitivi.

Nel caso di specie, invece, il mandato di arresto non sarebbe stato completo degli allegati obbligatori e dunque la Corte avrebbe dovuto rifiutare la consegna.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 2, prevede che se il mandato di arresto non contiene le informazioni di cui alle lett. a), c) d) e) ed f) del comma 1 della stessa norma, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'art. 16.

L'art. 16, comma 1 seconda parte, prevede che il giudice stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto non superiore a trenta giorni, aggiungendo che "se l'autorità dello Stato membro di emissione non da corso alla richiesta" la Corte di appello respinge la richiesta di consegna.

Dunque solo nel caso in cui l'autorità dello stato di emissione "non dia corso" alla richiesta, consegna deve essere rifiutata.

In tal senso si pone il principio più volte affermato dalla Corte di cassazione secondo cui l'eventuale ritardo nella trasmissione delle informazioni di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 1 non costituisce causa ostativa alla valutazione della pervenuta documentazione e alla successiva consegna del ricercato (Sez. 6, n. 53 del 30/12/2014, dep. 2015, Petrescu, Rv. 261804; Sez. 6, n. 27326 del 13/07/2010, El Moustaid, Rv. 247784).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di duemila Euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020